Art. 1.
L' articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"L'ultimo comma della nota alla tariffa E allegata al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modifiche, e' sostituito dai seguenti:
"Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente tariffa le navi e le imbarcazioni da diporto a motore ed a vela con motore ausiliario, come definite all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, salvo che effettuino la navigazione nelle acque interne e non siano abbonate alla tassa di stazionamento.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del tributo le navi soggette all'obbligo del ruolo d'equipaggio"".
L' articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"L'ultimo comma della nota alla tariffa E allegata al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modifiche, e' sostituito dai seguenti:
"Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente tariffa le navi e le imbarcazioni da diporto a motore ed a vela con motore ausiliario, come definite all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, salvo che effettuino la navigazione nelle acque interne e non siano abbonate alla tassa di stazionamento.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del tributo le navi soggette all'obbligo del ruolo d'equipaggio"".