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21 maggio 1978
21 maggio 1978
Art. 1.
L' articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"L'ultimo comma della nota alla tariffa E allegata al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modifiche, e' sostituito dai seguenti:
"Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente tariffa le navi e le imbarcazioni da diporto a motore ed a vela con motore ausiliario, come definite all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, salvo che effettuino la navigazione nelle acque interne e non siano abbonate alla tassa di stazionamento.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del tributo le navi soggette all'obbligo del ruolo d'equipaggio"".
L' articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"L'ultimo comma della nota alla tariffa E allegata al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modifiche, e' sostituito dai seguenti:
"Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente tariffa le navi e le imbarcazioni da diporto a motore ed a vela con motore ausiliario, come definite all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, salvo che effettuino la navigazione nelle acque interne e non siano abbonate alla tassa di stazionamento.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del tributo le navi soggette all'obbligo del ruolo d'equipaggio"".
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 09/01/1984 n. 332861 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 9 gennaio 1984 · 10.156439
[…] nella propria circolare n. 266559 dell\'1.6.1978. Invero, la nota alla Tariffa E annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, come modificata dall\'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 153, prevede espressamente (3 comma) l\'assoggettamento a tassa degli "autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato", con l\'unica eccezione delle "navi soggette
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