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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1675/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1675 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, pendente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, X sezione civile, n. 8097/2021 pubblicata in data 7.10.2021, non notificata
TRA
(c.f.: ), con sede legale in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Direttore Generale Dott. Ing. , rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dagli avvocati Annamaria De Nicola (c.f.: ) e C.F._1
(c.f.: ), in virtù di procura speciale alle liti del CP_2 C.F._2
5.09.2019 per notaio - Rep. N. 42728 Racc. 16316 registrata al n. 3926 Persona_1 serie IT Agenzia delle Entrate di in pari data, tutti elettivamente domiciliati in Pt_1
alla Via Comunale del Principe 13/A, presso il Servizio Affari Legali della detta Pt_1
Part
Appellante CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
E
(c.f.: ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2 Pt_1 alla Via L. Volpicella n. 493, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato della quale è stata estratta copia digitalmente sottoscritta, già allegata all'atto di citazione (rg.
2127/18 Trib. Napoli), dall'avv. Nicola Zammiello (c.f.: ), C.F._3 presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla Via A. Diaz n. 26.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'atto di citazione in primo grado del 17.01.2018 la Controparte_3 ha rappresentato di essere una struttura privata erogante, in favore degli utenti del
[...]
prestazioni medico-sanitarie specialistiche afferenti alla c.d. branca di CP_4 radiologia, operando in regime di accreditamento con l' , Distretto Parte_1
Co Sanitario n. , ai sensi del D. L.vo 502/92 e della L. 724/94.
La stessa ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli l al fine di Parte_1 chiederne la condanna – in primis ex art. 1218 c.c. - al pagamento di € 46.604,95, oltre tutti gli accessori dovuti ex lege nonché gli interessi ex d.lgs. n. 231/02, a titolo di saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie, attinenti alla branca di radiologia, da essa erogate in favore dei cittadini assistiti dal nei mesi da marzo a giugno 2017 CP_6
(fattura n. 9/PA del 4.04.2017 di € 46.133,44 su cui restano da pagare € 28.146,38; fattura n. 11/PA del 4.05.2017 di € 31.301,27 su cui restano da pagare € 3.130,13; fattura n. 16/PA del 1.06.2017 di € 41.546,11 su cui restano da pagare € 4.152,76; fattura n. 20/PA del 3.07.2017 di € 38.901,98 su cui restano da pagare € 11.175,68).
In via subordinata, l'istante ha chiesto il medesimo importo a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02.
A fondamento delle sue pretese, l'attrice ha allegato il Decreto Commissariale n. 130 del 27.10.2016 (accreditamento istituzionale definitivo) nonché il contratto stipulato con
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Controparte_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Part l' in data 7.12.2017, volto a regolare i volumi e le tipologie di prestazioni sanitarie da erogare nell'anno 2017. Ha poi affermato di aver rispettato la capacità operativa massima che le è stata riconosciuta e attribuita (specificando che le prestazioni rese fino a giugno 2017 sono n. 8264 a fronte delle n. 24656 prestazioni annue assegnate).
Ha esposto che con Decreto Commissariale (Regione Campania) n. 89 dell' 8.08.2016, nell'anno 2017, è stata introdotta la regressione tariffaria trimestrale (in sostituzione Part di quella annuale), con il doppio obbligo per l' di procedere al monitoraggio mensile dei volumi delle prestazioni sanitarie erogate dalle singole strutture private ed alla comunicazione mensile a ciascun centro della data presuntiva di raggiungimento del tetto di spesa, ora, trimestrale;
nel caso in esame, rispetto ai primi due trimestri del 2017 Part l' rendendosi inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto inter partes e dalla normativa, non ha effettuato il monitoraggio né adempiuto le relative attività di comunicazione né applicato la regressione tariffaria, con la conseguenza che il centro non è stato edotto della data di previsione di esaurimento del tetto di spesa.
Ha aggiunto la struttura convenzionata che la prova della quantità e della qualità delle prestazioni di cui chiede il pagamento è data dall'emissione, dopo l'esecuzione delle prestazioni, delle relative notule-distinte contabili riepilogative consegnate mensilmente Part all' la quale è tuttavia rimasta insolvente, non saldando quanto dovuto per le fatture Part in questione;
che spetta all' l'onere di provare l'eventuale superamento del tetto di spesa, in quanto elemento estintivo-impeditivo del credito.
Nell'ipotesi che il pagamento non sia dovuto a causa dell'avvenuto superamento del tetto di spesa, ha formulato, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio ed informativi mensili, da cui la lesione della sua buona fede e del suo legittimo affidamento;
segnatamente ha dedotto che il danno di natura patrimoniale consiste nell'aver eseguito prestazioni non remunerabili, perché rese oltre il tetto di spesa;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento Part realizzatosi in favore dell'
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Parte_1 Controparte_7 Controparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Su queste premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell' per Parte_1 non aver remunerato e/o pagato, alla struttura attrice il saldo dovuto per le prestazioni sanitarie erogate per l'importo di €. 46.604,95, e, per l'effetto disporre la condanna della convenuta al pagamento della somma di €. 46.604,95, o comunque a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nella misura equivalente alla mancata remunerazione spettante, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre tutti gli accessori dovuti ex lege nonché gli interessi maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D. L.vo
231/02, come modificato dal D.L.vo n. 192/2012, e come maggiorato ex D.CA 89/2016;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell' in ordine al danno subito dall'attrice e, in particolare, per Parte_1 aver violato i doveri di comunicazione, informazione, protezione, buona fede e correttezza e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno in suo favore per l'importo di €. 46.604,95, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre ulteriore importo a titolo danno morale, e del maggior danno da quantificarsi in corso di causa, nonché gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D.L.vo 231/02, come modificato dal D.L.vo n. 192/2012;
3) in via sussidiaria, residuale ed ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2041 c.c., dell' per aver fruito di un indebito Parte_1 arricchimento senza giusta causa attraverso il disconoscimento dei pagamenti delle prestazioni rese dall'attrice in regime di accreditamento e stante la evidente correlazione tra impoverimento di una parte e ingiustificato arricchimento “utilitas” dell'altra, e, per l'effetto, condannarla a titolo di indennizzo al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €. 46.604,95, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D. L.vo 231/02, come modificato dal D.L.vo n. 192/2012;
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Controparte_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
4) con vittoria di spese, compensi, spese generali al 15%, IVA e C.P.A., da attribuirsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
2. L' si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data Parte_1
17.06.2018, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e deducendo che:
- non è stato assolto l'onere, gravante sulla controparte, di provare l'esistenza del rapporto convenzionale nonché la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni eseguite e la loro corrispondenza a quelle previste in contratto, il rispetto dei limiti della capacità operativa massima e dei tetti di spesa;
-la fattura relativa alle prestazioni rese nel mese di aprile 2017 è stata integralmente saldata, in quanto l'ammontare residuo di € 3.130,13 è stato pagato con ORS
2782032/17; -la fattura relativa alle prestazioni rese nel mese di maggio 2017 è stata integralmente saldata, in quanto l'ammontare residuo di € 4.154,61 è stato pagato con
ORS 2782423/17; -la fattura relativa alle prestazioni rese nel mese di giugno 2017 è stata integralmente saldata, in quanto l'ammontare residuo di € 188,54 è stato pagato con ORS 2782679/17; non spetta il saldo, atteso che l'importo relativo alle CP_8 prestazioni rese nei mesi di marzo e giugno del 2017 non è dovuto per superamento del tetto di spesa trimestrale. Part Su questo ultimo punto la ha dedotto che “le comunicazioni delle date di esaurimento dei tetti di spesa trimestrali sono state portate a conoscenza del Centro il
31.07.2017 e le contestazioni comunicate il 02.11.2017 ed il 26.10.17. Il tutto così come sopra specificato e come risulta dalla nota istruttoria prot. n. 424/18 del direttore del Part distretto competente della convenuta , depositata in atti” (cfr. pagg.
5-6 della comparsa di costituzione in giudizio in primo grado con difese poi ripetute a pag. 11 dell'atto di appello;
le date di tutte le comunicazioni rilevanti per l'oggetto del presente giudizio sono più dettagliatamente desumibili dall'atto istruttorio depositato dalla
[...]
nella produzione di primo grado a pagg. 46 ss., poi ridepositata in Parte_1 appello).
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1 Parte_1 Controparte_7 Controparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Part La ha dedotto che il monitoraggio è stato eseguito costantemente ed è stato comunicato ai centri mensilmente mediante apposita p.e.c. e che il centro, pur riconoscendo l'avvenuto superamento del tetto, si lamenta del ritardo delle comunicazioni, circostanza irrilevante, essendo stato accertato un superamento del tetto di spesa;
quanto alle domande subordinate ha affermato che non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c., in quanto nell'ambito del S.S.N. le strutture Part accreditate sono legate alle da vincoli di natura contrattuale;
ha inoltre asserito che non vi sono i presupposti nemmeno per l'applicazione dell'art. 2041 c.c. atteso che non Part è stata, essa consapevole dell'arricchimento, né lo ha altrimenti voluto.
Infine ha sostenuto che, nel sottoscrivere il contratto, la Radiologia Controparte_3 ha approvato la clausola di salvaguardia (art. 11), accettando il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, ed impegnandosi a non istaurare contenziosi contro i provvedimenti già adottati e conoscibili. Parte L' ha rassegnato le seguenti conclusioni: “l'On. Tribunale rigetti in toto la domanda attorea nei confronti dell' , perché nulla, inammissibile, ed Parte_1 infondata, in fatto e diritto, e comunque non provata, con vittoria di spese di giudizio”.
3. Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c., depositata in data 20.10.2018, Part l'attrice ha riconosciuto di aver ottenuto i pagamenti indicati dalla riducendo la propria domanda ad € 36.238,56 (di cui € 28.146,38 quale saldo ad avere sulla mensilità di marzo 2017 ed € 8.094,18 quale saldo ad avere sulla mensilità di giugno 2017), oltre accessori.
4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli, X sezione civile, con sentenza n.
8097/2021 del 7.10.2021, così ha provveduto: “condanna la al Parte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 36.238,56, oltre interessi calcolati al tasso, e secondo i criteri di cui all'art. 7 comma 4 del contratto stipulato dalle parti,
e compensa interamente tra le parti le spese di lite”. Part 5. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli la spiega gravame, formulando distinti motivi così rubricati:
“sul mancato rispetto della procedura” in ordine al tetto di spesa,
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“sull'asserito inadempimento contrattuale”,
“sul riconoscimento degli interessi ex d. lgs. 231/02”.
Le ultime pagine dell'atto d'appello sono poi dedicate a “questione dell'indebito arricchimento” ai sensi dell'art. 2041 c.c. e “[al]la domanda subordinata di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c.”. Parte 5.1. Con il primo motivo la critica la sentenza impugnata – viziata da error in procedendo ed error in judicando (così in atto di appello, pag. 20) - nella parte in cui ritiene sussistere un suo inadempimento contrattuale, per mancato tempestivo invio delle comunicazioni relative alle date previsionali di superamento dei tetti (trimestrali) di spesa e per omessa applicazione della regressione tariffaria, con ciò attribuendo
“incomprensibilmente” (così in atto di appello, pag. 25) maggior rilievo alla R.T.U. ed alla tardiva (o mancata) comunicazione delle date previsionali di superamento del budget anziché al tetto di spesa ed alla sua ineludibile funzione di programmazione e contenimento della spesa sanitaria e non considerando, invece, che comunque il contratto inter partes prevede che “nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa” e ciò, in ogni caso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto, in atti1 (così in atto di appello, pag. 17).
Nell'ambito di questo motivo afferma che la documentazione allegata si è rivelata idonea a comprovare lo sforamento del tetto di spesa, circostanza pacifica tra le parti e, peraltro, condivisa anche dal Tribunale, che, infatti, ha deciso in favore del solo Pt_1
a motivo della mancata applicazione della regressione tariffaria.
Di seguito, evidenzia che in relazione al primo trimestre del 2017 ricorre l'ipotesi di cui alla lettera b) e non a) dell'art. 5, comma 3, del contratto, essendosi l'esaurimento del limite di spesa verificato a consuntivo in data successiva (14.03.2017) rispetto alla data CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
comunicata, benché tardivamente, di previsione di esaurimento del tetto (4.03.2017).
Rimarca che parte appellata, avendo sottoscritto il contratto il 7.12.2017, cioè “a fine esercizio [e] in data successiva all'esaurimento dei limiti di spesa del periodo rivendicato, senza aver mosso alcun rilievo e/o contestazione, ha per facta concludentia accettato i limiti di spesa e tutte le clausole in esso contenute” (così in atto di appello, pag. 32). Sostiene, poi, che i ritardi nelle comunicazioni, a cui “non può attribuirsi alcuna giuridica rilevanza” (così in atto di appello, pag. 32), sono da ricondurre al comportamento poco collaborativo e conflittuale delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture accreditate facenti parte dei Tavoli Tecnici.
Mette infine in rilievo la sussistenza di un onere a carico delle strutture accreditate di seguire costantemente il monitoraggio per essere a conoscenza dell'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
5.2. Con il secondo motivo eccepisce l'errore del primo giudice nell'aver omesso ogni valutazione in ordine alla cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto, che prevede a suo dire l'accettazione espressa, completa ed incondizionata, da parte del
Centro, di tutti i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, in quanto contenuto essenziale del contratto per l'anno 2017, e quindi anche la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre i tetti di spesa e di cui il centro è stato notiziato;
dal secondo comma dell'articolo 11 deriverebbe, infatti, a detta dell'appellante, una rinuncia a qualsiasi giudizio nei suoi confronti, anche per recupero di compensi non versati.
5.3. Con il terzo motivo lamenta l'errore del giudice di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi di cui al d. lgs. n. 231/02 che, sebbene convenuti in contratto ex art. 7, non possono essere pretesi, in quanto applicabili esclusivamente ai pagamanti effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (così in atto di appello, pag. 42), essendo invece le prestazioni sanitarie in oggetto da inquadrarsi nell'ambito di un rapporto di concessione di pubblico servizio.
5.4. Infine, parte appellante, richiamandosi alle argomentazioni elencate in primo grado
(comparsa di costituzione e risposta di primo grado, pagg. 11-14), nelle ultime pagine dell'atto introduttivo del giudizio di appello ha ribadito che le subordinate domande ex
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artt. 2043 e 2041 c.c., assorbite dalle valutazioni del giudice di prima istanza, sono comunque infondate.
6. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 26 aprile 2022 si è costituita in giudizio in appello la società che, con varie difese, Controparte_3 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla avverso la Controparte_9 Parte_2 sentenza n. 8097/21 emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U. dott.
Pappalardo in data 07.10.2021 a definizione del procedimento giudiziario R.G. n.
2127/18;
2. In via gradata condannare la convenuta in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., a titolo di saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuate, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 36.238,56 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi ex d.l.vo 231/02 come modificato dal d.l.vo n. 192/12 e maggiorato come da DCA 89/16 e relativo contratto ex art. 8 quinques, d.l.vo 502/92 stipulato tra le parti, fino all'effettivo soddisfo;
3. In via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'appellante in ordine al danno subito dall'attore e condannarla per l'effetto al pagamento in suo favore al relativo risarcimento corrispondente alla somma non pagata, o di quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia - oltre l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale e del maggior danno che sarà determinato in corso di giudizio - nonché interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 192/12 fino all'effettivo soddisfo;
4. in via residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c. conseguito dalla convenuta in persona del legale rapp.te p.t. in Parte_1 danno dell'attore e per l'effetto condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di una somma corrispondente a quella non remunerata, o di quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo 231/02 come modificato dal d.l.vo n. 192/12 fino all'effettivo soddisfo.
5. In ogni caso condannare, l' in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_1
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pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, ove lo si renda necessario in ragione della valutazione delle domande avanzate in via gradata (già pure confortate da CTP, allegata in memoria 183, n.2,
c.p.c.) ed assorbite dalla valutazione giudiziaria di cui alla sentenza di primo grado, ammettere CTU con cui quantificare in primo luogo il danno subito dal centro appellato ovvero l'indennizzo ad esso spettante in ragione del comprovato impauperimento cui è corrisposto il conseguente arricchimento di parte appellante”.
All'udienza di comparizione del 12.10.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 22.02.2023, poi rinviata due volte d'ufficio a motivo del carico del ruolo.
Previo decreto di anticipazione dell'udienza prevista per il 3.12.2025, all'esito di trattazione scritta in data 10.09.2025, con ordinanza pubblicata e comunicata in pari data, la Corte, preso atto del deposito delle note sostitutive della presenza fisica in udienza, ha assegnato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica dall'appellante.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
7.1. Il primo motivo è infondato.
Va premesso che nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, è previsto, al comma Parte 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia “qualora
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l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista Part nell'ultima comunicazione [preventiva] effettuata dall' nei mesi scorsi in base alla Part proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC
n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”.
Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero “qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di Part esaurimento del limite di spesa comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva prevista di esaurimento del limite di spesa”.
L'art. 5 bis (rubricato: “applicazione dei limiti di spesa 2017 in corso d'anno”) - integrazione della più generale disciplina relativa “ai criteri di remunerazione delle prestazioni” di cui al precedente art. 5 ed avente il chiaro fine di adeguarla all'applicazione dei tetti di spesa non più annuali, ma trimestrali - prevede una sorta di compensazione qualora in qualche trimestre (“per tener conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo”) non venga sforato il budget. Tuttavia, detta norma non altera, nonostante qualche dubbio sul tema, il meccanismo finora descritto.
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella Part prevista (e comunicata preventivamente) dall' non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece Part l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non giustificano in alcun modo il rifiuto del pagamento.
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In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Parte contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa appellante, per un verso, il provvedimento di regressione tariffaria non è mai stato adottato, per altro verso, come Parte ammette la stessa la comunicazione del superamento del tetto di spesa per entrambi i trimestri interessati è avvenuto in ritardo rispetto alle prestazioni in contesta quando entrambi i trimestri erano già terminati. Parte In particolare, le difese della di tenore ammissivo, espongono che “[…] le comunicazioni delle date di esaurimento dei tetti di spesa trimestrali sono state portate
a conoscenza del Centro il 31.07.2017 e le contestazioni comunicate il 02.11.2017 ed il
26.10.17” (così in atto di appello, pag. 11), dunque la comunicazione è certamente avvenuta in ritardo per entrambi i trimestri oggetto di controversia.
Pertanto, non essendo stata comunicata tempestivamente la data prevista di superamento del budget non può che applicarsi la regressione tariffaria alle prestazioni rese;
non essendo stata determinata la quota di regressione da applicare al centro appellato, la relativa pretesa va riconosciuta per intero.
In definitiva, in mancanza di una tempestiva comunicazione della data prevista di superamento del tetto di spesa - come affermato correttamente dal Tribunale - deve operare la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3 lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C della DGRC n. 1268/08. Parte La avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese e non pretendere di non remunerare affatto quelle compiute oltre la data di superamento del tetto trimestrale di spesa. Non avendo provveduto ad adottare la regressione tariffaria, sono dovuti i compensi richiesti dalla struttura privata
[...]
Controparte_7
R. G. n. 1675/2022 Sentenza pag. 12
Controparte_7 Controparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(cf. nello stesso senso, in caso analogo, la sentenza della stessa Controparte_3
Corte d'Appello di Napoli, n. 1751/2025 pubblicata il 7.04.2025).
7.2. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Come si evince dalla lettura congiunta dei due commi di cui all'art. 11 del contratto inter partes, la clausola di salvaguardia riguarda solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto negoziale (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione riguarda i provvedimenti a monte della stipula del contratto, cioè quelli che partecipano all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non rileva e non incide invece sulla fase di esecuzione del rapporto e, in particolare, nei casi di superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non è nemmeno logico che la parte rinunci preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto nel momento in cui sottoscrive il contratto. Conseguentemente, ogni censura sull'omessa considerazione della clasusola di salvaguardia da parte del primo giudice si rivela, in virtù di quanto detto, infondata.
7.3. Circa il terzo e ultimo motivo di appello, riguardante l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, ribadendo quanto già affermato da questa Corte
d'Appello, va rilevato che anche le SS.UU. della Cassazione (sentenza n. 35092/2023, a conferma, peraltro, dell'orientamento che già si è formato nella giurisprudenza di legittimità con le sentenze n. 20391/2016, n. 14349/2016, n. 17591/2018, n.
17665/2019) hanno riconosciuto che costituisce ormai ius receptum l'applicabilità degli interessi ex d.lgs 231/2002 nei rapporti tra i centri accreditati e le aziende sanitarie, peraltro espressamente pattuiti nell'art. 7 del contratto.
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R. G. n. 1675/2022 Sentenza pag. 13
Controparte_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
L'appello è da respingere, rimanendo del tutto assorbite le difese relative alle domande formulate in via subordinata dal centro, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana ex Part art. 2043 c.c. e l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. delll' Parte 8. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Il Controparte_7 compenso va liquidato in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al DM
55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, per i giudizi di valore compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività istruttoria, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02, per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, X sezione civile, n. 8097/2021 pubblicata in data
7.10.2021, così provvede:
--rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di Controparte_3 lite, che liquida in € 3.500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
--Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Antonio Mungo
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R. G. n. 1675/2022 Sentenza pag. 14
Controparte_7 Controparte_3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Analogamente anche nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) del contratto: “[…] oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa” (così in atto di appello, pag. 27).
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R. G. n. 1675/2022 Sentenza pag. 7
Parte_1 Controparte_7 Controparte_3