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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2206/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15153/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250025993807000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22318/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02820250025993807000, notificata il 18.7.2025, per presunta omissione pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019 di importo pari ad Euro 2350,65 deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato avendo la Regione Campania fornito la prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento relativo al veicolo tg. Targa_1 nel termine di prescrizione treinnale e, segnatamente, il 14.8.2002; conseguentemente anche la cartella impugnata notificata il 18.7.2025 ha rispettato il termine di prescrizione di cui all'art.5 DL. 953/1982.
Il ricorso va pertanto rigettato;
spese compensate esulando i motivi addotti dal merito della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15153/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250025993807000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22318/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02820250025993807000, notificata il 18.7.2025, per presunta omissione pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019 di importo pari ad Euro 2350,65 deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato avendo la Regione Campania fornito la prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento relativo al veicolo tg. Targa_1 nel termine di prescrizione treinnale e, segnatamente, il 14.8.2002; conseguentemente anche la cartella impugnata notificata il 18.7.2025 ha rispettato il termine di prescrizione di cui all'art.5 DL. 953/1982.
Il ricorso va pertanto rigettato;
spese compensate esulando i motivi addotti dal merito della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese