Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giu-
dice dottor Leonardo Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5800/2021 R.G., promossa con atto di citazione da
– attrice, assistita e difesa dall'Avv. Alberigo Panini;
Parte_1
contro
– convenuto contumace;
CP_1
, , , – convenuti, assistiti e difesi CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
dall'Avv. Alberto Dalle Ceste;
– convenuto contumace;
CP_6
– convenuto contumace;
CP_7
– convenuti, assistiti e difesi dall'Avv. Carla Pilli;
CP_8 CP_9 CP_10
amministrativa – convenuta contumace;
Controparte_11
– convenuta contumace;
Controparte_12
– convenuta contumace;
Controparte_13
– convenuta contumace;
Controparte_14
con integrazione del contraddittorio (ord. 16-17/07/2023) nei confronti di
e quali eredi di – assistiti e difesi dall'Avv. Al- Parte_2 Parte_3 CP_6
berto Dalle Ceste;
– convenuta contumace;
Controparte_15
e con l'intervento in causa di
e quali eredi di – assistiti e difesi dall'Avv. Alberto CP_16 CP_17 CP_7
Dalle Ceste.
1
«L'Avv. Mazzon per parte attrice precisa le conclusioni come da nota depositata in data 31/03/2025,
alla quale si riporta, richiamando anche tutti i precedenti scritti difensivi.
L'Avv. Pilli per i convenuti sopraindicati precisa le conclusioni come da nota conclusiva in data
24/03/2025, alla quale si richiama integralmente.
L'Avv. Dalle Ceste per i convenuti sopraindicati precisa le conclusioni come da note illustrative di
data 31/03/2025, da intendersi integralmente richiamate anche nei contenuti e chiede l'assegnazione
e conseguente distribuzione delle somme secondo quanto stabilito nel progetto divisionale del
15/01/2025 Notaio Contesta quanto illustrato e dedotto dall'Avv. Pilli al punto “C” delle Per_1
proprie note di data 24/03/2025.»
§ § §
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha instaurato il presente giudizio per ottenere la divisione di un complesso immobiliare Parte_1
sito in Sernaglia della Battaglia, pignorato per una quota indivisa di proprietà in capo a , CP_1
debitore esecutato nella procedura di espropriazione immobiliare n. 390/2016 RGE.
A tal fine, la società attrice ha citato in causa:
- l'esecutato ; CP_1
- i comproprietari non esecutati , , CP_2 Controparte_3 CP_6 Controparte_4
, CP_5 CP_7 CP_8
- i comproprietari, nonché creditori iscritti, e;
CP_9 CP_10
- i creditori iscritti Parte_4 Controparte_12
Controparte_13 Controparte_14
..
[...]
Con memorie del 13/10 e del 14/10/2021 si sono costituiti i convenuti e CP_8 CP_9
. CP_10
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
2 Con successiva ordinanza del 16-17/07/2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei con-
fronti di:
- e quali eredi di , deceduto;
Parte_2 Parte_3 CP_6
- “ quale cessionaria del credito già azionato, in sede esecutiva, da Controparte_15 [...]
Controparte_14
Dichiarata la contumacia anche di questi soggetti, è stato disposto lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili mediante vendita, per l'intero, della piena proprietà degli stessi, con delega delle operazioni ad un notaio ai sensi degli artt. 786 e 591-bis c.p.c..
Venduti i beni ed emesso il decreto di trasferimento in favore del terzo acquirente, il delegato ha pre-
disposto il progetto di divisione della somma ricavata dalla vendita, progetto che è stato depositato nel fascicolo processuale in data 15/01/2025.
Si sono nel frattempo costituiti in giudizio:
- , e nonché e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_16 [...]
quali eredi di , deceduto (comparsa di costituzione in data 09/09/2024); CP_17 CP_7
- e quali eredi di , pure deceduto (comparsa di costi- Parte_3 Parte_2 CP_6
tuzione in data 18/11/2024).
I convenuti e , per mezzo del comune difensore, hanno CP_8 CP_9 CP_10
contestato il progetto di divisione lamentando (ud. 13/02/2025):
1) che le spese della causa di divisione, sia quelle necessarie a dare impulso alle attività di vendita sia quelle di difesa del creditore procedente, siano state poste a carico della sola quota assegnata al debitore esecutato, e per lui alla procedura esecutiva, anziché a carico dell'intera massa attiva, come sarebbe stato corretto;
2) che le spese di difesa del creditore procedente siano state liquidate con riferimento al valore della intera massa, anziché con riferimento al valore della quota di pertinenza del debitore esecutato;
3) che alla società attrice sia stato riconosciuto, nella liquidazione delle spese legali, anche il rimborso dell'Iva, in verità non spettante in quanto “è soggetto Iva e che scarica l'Iva del proprio Parte_1
3 professionista”.
Data l'esistenza delle suddette contestazioni, è stata fissata udienza al 10/04/2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, ai sensi dell'art. 789 comma 3° c.p.c..
All'udienza, precisate dalle parti le conclusioni definitive, la causa è stata trattenuta per la decisione.
* * *
E' infondata la prima questione sollevata dai convenuti e . CP_8 CP_9 CP_10
Il giudizio di divisione endoesecutiva, pur svolgendosi nelle forme della divisione ordinaria, ha natura e funzione peculiari.
Esso, infatti, non è promosso da un condividente, che intenda sciogliersi dalla comunione, nei confronti degli altri condividenti;
bensì è promosso contro tutti i condividenti dal creditore di uno di essi, al fine di ottenere, per questa via, la liquidazione in denaro della quota spettante al suo debitore.
Si tratta, dunque, di un giudizio che è strumentale all'esecuzione forzata avente ad oggetto la quota indivisa del debitore esecutato e che, in concreto, rappresenta una fase della procedura espropriativa,
condotta nelle forme del giudizio di cognizione ordinario per realizzare il necessario coinvolgimento processuale dei condividenti non esecutati.
Ciò posto, è logico ed equo che, nella ripartizione della somma ricavata dalla vendita dell'intero, le spese sostenute dal creditore procedente per dare impulso alla divisione siano poste a carico esclusivo della quota spettante al condividente esecutato – e per lui alla procedura esecutiva – in applicazione della regola generale di cui all'art. 95 c.p.c..
Detta regola deve essere applicata proprio perché, come si è detto, la divisione endoesecutiva è fun-
zionale al processo di esecuzione, di cui costituisce, in effetti, una fase.
Non sarebbe coerente con questi presupposti, né sarebbe giusto, far gravare le spese della divisione sul condividente o sui condividenti non esecutati, che subiscono lo scioglimento della comunione e la liquidazione delle proprie quote unicamente in ragione del debito contratto dal condividente sottoposto ad esecuzione forzata.
4 Sul punto la Corte di cassazione ha affermato che “stante il rapporto di strumentalità che lega il giudi-
zio di divisione incidentale all'esecuzione, nei rapporti tra creditore e debitore esecutato si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest'ultimo (c.d. principio di causalità), con la conse-
guenza pratica che il procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecu-
tato le spese di lite sopportate per la divisione” (Cass. 2787/2023).
Pertanto, il progetto di divisione è – sulla specifica questione esaminata – corretto.
* * *
E' invece fondata la seconda contestazione, la quale è diretta, nella sostanza, ad ottenere una riduzione dell'ammontare delle spese legali riconosciute alla società attrice.
La nota spese di parte attrice indica, quale valore della controversia, quello di Euro 67.936,00 corri-
spondente al valore della quota di pertinenza del debitore esecutato.
Essa perviene, però, ad una quantificazione delle spese in Euro 14.103,00 facendo applicazione dei valori medi per ciascuna delle quattro fasi rilevanti ai fini della liquidazione.
Considerata la modesta complessità della controversia e considerata, altresì, la natura seriale delle at-
tività difensive svolte, appare equo e adeguato operare una liquidazione ai valori minimi di tariffa, per tutte le fasi, determinando così l'ammontare delle spese riconosciute in Euro 7.052,00.
Su questo importo l'Iva è dovuta – e ciò comporta il rigetto della terza ed ultima contestazione – perché
assume il ruolo di destinatario finale della prestazione, come tale onerato del pagamento Parte_1
dell'imposta.
* * *
Nulla viene disposto per le spese della presente fase contenziosa, in considerazione del parziale acco-
glimento delle contestazioni sollevate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle contestazioni sollevate dai convenuti e CP_8 CP_9
5 , ridetermina le spese legali riconosciute all'attrice in Euro 7.052,00 oltre CP_10 Parte_1
rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge;
2) respinge le altre contestazioni;
3) dispone che il Notaio delegato apporti le conseguenti variazioni al progetto di divisione e dia quindi corso ai pagamenti previsti dal progetto, una volta variato in conformità alla statuizione sub 1);
4) nulla per le spese della presente fase contenziosa;
5) dichiara chiuso il giudizio di divisione.
Treviso, 08/06/2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Bianco
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