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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 629/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: _1
, elettivamente domiciliato in Nicolosi, via F.lli Gemmellaro n. 87, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Daniela Maugeri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro Il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS, sita in
Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 22.01.2025, ha contestato _1 le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 5209/2024
r.g., assumendo, in estrema sintesi, che il CTU non ha adeguatamente valutato che le patologie plurime di cui è affetto, accuratamente riportate nell'atto introduttivo, sono di gravità tale da rendere non condivisibili le conclusioni rassegnate nella relazione tecnica d'ufficio, in quanto le infermità di cui è affetto compromettono appieno la capacità di deambulazione autonoma per quanto meglio evidenziato anche dal proprio CTP ed è stato certificato “anche in seno al referto dell'Unità Spinale dell' , (... datato 04 Gennaio 2024 e Parte_2 già prodotto in atti in fase di A.T.P.), … considerata altresì l'elevata possibilità … di andare incontro a fratture ossee (a causa dell'osteoporosi di alto grado, le metastasi osse, le limitazioni funzionali alle articolazioni, le turbe di equilibrio, la deambulazione a base allargata con aiuto di bastone)”.
Conseguentemente, parte ricorrente ha chiesto la rinnovazione dell'accertamento peritale al fine di sentire “1) … dichiarare che le patologie multiple da cui è affetto … sono tali da integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, nonché dell'indennità di accompagnamento ex art.
1, L. 18/1980, a decorrere dalla data della domanda presentata in sede amministrativa (25
Gennaio 2024) ovvero dalla eventuale data successiva che verrà individuata in esito alle risultanze di causa;
2) per l'effetto, così accertate le predette condizioni sanitarie, riconoscere in favore del Sig.
i relativi benefici di legge, giusto quanto già precedentemente richiesto _1 in sede di A.T.P. …Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento …”.
In data 1.04.2025 si è costituito l' depositando telematicamente memoria difensiva con CP_1
la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per l'assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 16.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Pagina 2 Sul piano processuale, va rilevato che l'opposizione che ci occupa è stata tempestivamente incoata: infatti, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 22.01.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il
23.12.2024, a sua volta, risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 29.11.2024.
Nel merito, il thema decidendum oggetto del presente giudizio attiene all'accertamento del requisito sanitario funzionale ad accedere all'indennità di accompagnamento ed a conseguire il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave, laddove, tanto in sede amministrativa quanto nella fase sommaria del procedimento de quo, il ricorrente è stato già riconosciuto invalido totale e permanente nella misura del 100% e soggetto portatore di handicap non grave a norma del comma 1 dell'art. 3 della l. n.104/1992.
Procedendo gradualmente, giova ricordare che l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti è stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
Nell'interpretare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio in parola, la Suprema Corte
è costante nell'affermare che deve trattarsi “chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, resta escluso che possa riconoscersi la sussistenza del beneficio de quo in presenza di una semplice difficoltà nel deambulare ovvero nel compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così
Cass. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass. n.12521/2009, Cass. n.
14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame, per come ribadito dalla Suprema Corte, soltanto quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere
Pagina 3 quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass. 1.12.2017, n.28900).
Ne consegue che ai fini del riconoscimento della capacità di un individuo di compiere gli elementari atti giornalieri, la persona va apprezzata nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale ed in particolare nel caso di malattie psichiche, la ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione del beneficio in parola è correlata alla prova che il soggetto sia affetto da gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici o a gravi carenze intellettive, tali da non consentirgli di determinarsi autonomamente al compimento degli “atti quotidiani della vita” nei tempi dovuti e con modi appropriati (Cass. 19.08.2022, n. 24980).
Nella fattispecie concreta, al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per cui è causa, il CTU nominato in sede sommaria ha attenzionato la documentazione medica prodotta in atti e, dopo aver raccolto l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica di _1
, ha sottoposto quest'ultimo ad un accurato esame obiettivo, appurando
[...]
personalmente che trattasi di soggetto “in discrete condizioni generali, pannicolo adiposo rappresentato, masse muscolari normotonotrofiche, stazioni linfoghiandolari superficiali apparentemente indenni.
Discretamente curato nella persona, si mostra orientato nel tempo e nello spazio. Tono dell'umore deflesso. Deambulazione a base allargata, cambi posturali, mantenimento della stazione eretta possibili autonomamente, cautelati da appoggio a un bastone. Modesto deficit di forza agli arti superiori > a destra”.
Ancora, il CTU ha accertato
- con riferimento all'apparato respiratorio: “eupnoico a riposo, torace normoespansibile con gli atti respiratori, MV aspro”;
- con riferimento all'apparato cardiovascolare: “assenza di segni periferici di scompenso cardiocircolatorio;
nega angor, dolore toracico e simili a riposo, toni ritmici, itto non palpabile. Polso valido , isosfigmico. PA 135/75 FC 62 b/m”;
A fronte delle risultanze in parola, l'ausiliario dell'Ufficio ha diagnosticato che il ricorrente
è affetto da “Esiti di prostatectomia e linfoadenectomia per K (Giugno 2023), già radiotrattato, cardiopatia ischemico-ipertensiva, aneurisma aorta toracica, asma bronchiale, Vasculopatia cerebrale cronica in pregresso ictus con sindrome ansioso-depressiva, spondiloartrosi e osteoporosi”, apprezzandone l'incidenza invalidante tenuto conto di quanto stabilito nelle fattispecie tabellate di cui ai codici 9325; 6441; 7305del D.M.
5.02.1992 che, rispettivamente considerano, “neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante
Pagina 4 asportazione chirurgica”, “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (i classe nyha)” ed “emiparesi (emisoma dominante)”.
In considerazione delle superiori risultanze, il tecnico d'ufficio ha concluso che il ricorrente
è invalido nella misura del 100 % e portatore di handicap in situazione di non gravità ex comma
1 dell'art.3 della l. n. 104/1992, in quanto “il quadro clinico presentato dal paziente, dominato dalla patologia neoplastica in follow-up, dalla cardiopatia ischemica-ipertensiva in buon compenso emodinamico, dalla vasculopatia cerbrale in esiti di remoto ictus, dalla spondiloartrosi, non presenta quegli elementi clinico-medico-legali che stanno alla base della concessione dell'Indennità accessoria di Accompagnamento, né per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità. Pur con le comprensibili difficoltà, legate alle patologie in diagnosi, il Sig. è, infatti, in grado di deambulare in modo _1
autonomo, sebbene con un semplice appoggio. La stessa autonomia è presente nei cambi posturali e nel mantenimento della stazione eretta. Nulla da dire, inoltre, per quanto attiene le capacità di giudizio e critica, che appaiono ben conservate”.
L'accertamento medico legale in parola non resta contraddetto dai rilievi svolti dal tecnico di parte ricorrente incentrati sulle condizione di “difficoltà” in cui si trova il ricorrente nel deambulare, di cui invero da atto lo stesso consulente d'ufficio, ma che, per quanto già esposto,
è un concetto del tutto diverso rispetto a quello, più rigoroso, di “impossibilità” a compiere la generalità degli atti giornalieri di vita previsto dal legislatore per fruire del beneficio che ci occupa e, nella specie, le problematicità emergenti dalle certificazioni mediche in atti, per quanto invasive, non escludono che , dotato ancora di masse muscolari _1
normotonotrofiche, allo stato, sia in grado di deambulare autonomamente, sia pure a base allargata e con appoggio monopodalico, per come, a ben vedere, attestato anche dalla propria difesa tecnica.
Dalla lettura del certificato dell'UOC Unità Spinale del P.O. di Catania del Parte_2
4.01.2024, poi, emerge che l'utilizzo del bastone a canna è stato consigliato solo per meglio stabilizzare la marcia e rassicurare il ricorrente nell'andatura attuata a base allargata, senza che l'ulteriore documentazione in atti comprovi un aggravamento delle sue capacità tale da non consentirgli nell'ambiente domestico di svolgere in autonomia, avvalendosi di appoggio, gli elementari atti giornalieri, quale, lavarsi, vestirsi, alimentarsi da sé, spostarsi dentro e fuori dal letto ed in poltrona senza assistenza.
Le risultanze del referto rilasciato dalla Clinica Urologica dell'Università degli Studi di
Catania il 14.01.2025, prodotto il 15.04.2025, non innovano il quadro clinico riscontato dal
CTU, attestando l'insussistenza di neoformazioni aggettanti il lume, senza che possa ascriversi
Pagina 5 rilievo a quanto riferito da in sede di anamnesi al predetto sanitario, avendo _1
quest'ultimo precisato che il paziente “non arreca documentazione in visione”, atteso che, secondo il generale principio di distribuzione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., in ambito processuale sono destituite di valenza probatoria le dichiarazioni personali rese dalla parte a sé favorevoli ove non supportate dalla produzione di riscontri clinici oggettivi.
L'ulteriore documentazione prodotta da neppure offre elementi per ravvisare un _1
sopravvenuto peggioramento del proprio quadro clinico al punto da impedire lo svolgimento di cambi posturali né, dal punto di vista neuropsichico, vi è prova che lo stesso non conservi più integre le facoltà cognitive e mnesiche.
In considerazione di quanto precede, le critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio si risolvono in un mero dissenso diagnostico. La Suprema Corte ha osservato che le valutazioni della parte divergenti dall'apprezzamento dell'incidenza invalidante di una patologia svolta dal tecnico d'ufficio assumono rilievo solo ove sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa è tenuta ad indicare indicata,
o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre, al di fuori di tali ristretti ambiti, la censura è da considerarsi una semplice manifestazione di dissenso diagnostico, insufficiente di per sé solo per la rinnovazione dell'accertamento tecnico, stante che l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria
Quanto alla condizione di handicap, va rilevato che la previsione del comma 1 dell'art. 3 della l. n.104/1992 ricorre in presenza di un soggetto che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione”. A norma del comma 3 dell'art. 3 della l. n.104/1992, la gravità di tale condizione va riconosciuta “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Dalle risultanze probatorie in atti, allo stato, non è possibile ritenere che la situazione di minorazione integralmente considerata in cui si versa il ricorrente, tenuto conto dell'età dello stesso e della sua capacità deambulatoria e dell'integrità delle facoltà cognitive, determini una situazione di marcata emarginazione personale o nella sfera di relazione.
Pagina 6 Pertanto, condividendosi le argomentazioni immuni a vizi logici rese dal consulente d'ufficio della fase sommaria, va affermato che il periziato è affetto da un grado di invalidità in misura pari al 100% nonché portatore di handicap non grave, restando per il resto rigettato il ricorso.
Le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione restano compensate tra le parti avuto riguardo, nello specifico caso concreto, alla complessità del quadro patologico emerso a carico del ricorrente;
diversamente, secondo il principio della causalità, le spese di
CTU, nei rapporti interni tra le parti, restano poste a carico del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA che sia invalido in misura del 100% nonché soggetto _1 portatore di handicap a norma dell'art. 3 comma 1 della l. n.104/1992 e, per l'effetto,
RIGETTA il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi della CTU della fase sommaria, nei rapporti interni tra le parti, a carico del ricorrente
COMPENSA le spese della fase sommaria e della fase di opposizione del presente giudizio
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 17.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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