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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...], il giorno 08.03.1984 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Casale presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il giorno 05.11.1982 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Casale presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: AS Di FR, C.F. , nato a [...], il C.F._3
18.09.2017, cittadino italiano FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20.09.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
a) Affidamento e collocamento del minore:
• a tutela dell'equilibrio psico-fisico del piccolo AS, nonché, col fine di garantirne la massima stabilità, si opta per il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Via Guicciardi Diego n. 10, in Milano (MI), con residenza anagrafica presso la stessa;
• allo scopo di evitare turbative nello sviluppo educativo del figlio e tutelare il diritto alla bigenitorialità, in ossequio ai dettami della recente Riforma Cartabia, orientata a garantire una convergenza genitoriale sul progetto educativo della prole, ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c., si produce il cd. "Piano genitoriale", strumento "fotografia" della situazione familiare esistente al momento del sopraggiungere della crisi e, al contempo, piano per la gestione dei minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori, con sintetica e chiara indicazione della routine settimanale e del riparto delle vacanze estive e delle festività (doc. 11 Piano genitoriale);
• per utilità, si riportano qui di seguito le modalità preferite:
• fine settimana alternati: il padre trascorrerà con AS dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 sino alla domenica sera alle ore 19.00;
• durante la settimana, il IG. trascorrerà un giorno infrasettimanale con il figlio, Parte_2 concordato nel mercoledì, con prelevamento da scuola alle ore 15.30, accompagnamento alle attività pomeridiane e riaccompagnamento presso l'abitazione familiare entro le ore 20.30;
• durante le vacanze estive, il figlio potrà trascorrere n. 2 (due) settimane consecutive con ciascun genitore ed una settimana eventuale non consecutiva con ciascuno dei due genitori previo accordo tra gli stessi. Il periodo di vacanza con il minore, la località ed i recapiti verranno comunicati reciprocamente ogni anno entro il 31 marzo;
• durante le vacanze natalizie della durata di 15 giorni, il figlio trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre alternandosi di anno in anno i periodi intercorrenti tra la mattina del 24 dicembre al primo pomeriggio del 31 dicembre sino alla sera del 7 gennaio;
• il periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso senza essere suddiviso, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
b) Mantenimento:
• circa il mantenimento del minore, oltre al riconoscimento dell'assegno unico in esclusivo favore della madre, il IG. verserà a titolo di contributo, la somma di € 200,00= a mezzo bonifico bancario Parte_2 sul conto corrente intestato alla IG.ra di cui alle coordinate IBAN Pt_1
[...], che dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
• oltre ciò, attesi i bisogni educativi speciali di AS, per cui è stato vivamente consigliato un percorso scolastico-educativo privato, i ricorrenti concordano che: • relativamente alle spese scolastiche: AS sta attualmente frequentando il quarto anno di asilo presso la Scuola dell'infanzia con supporto dell'insegnante di sostegno. Per l'istruzione è Persona_1 previsto il pagamento di una retta annuale di euro 3.990,00= (che i genitori hanno già corrisposto al 50% cadauno) e il costo per l'insegnante di sostegno per euro 9.000,00= che le parti hanno deciso di pagare attingendo al libretto postale intestato al minore, ossia quello sul quale viene versata l'indennità di accompagnamento;
• in continuità con il percorso educativo intrapreso, il prossimo anno il minore inizierà le scuole elementari presso la Scuola Primaria "Andrea Mandelli", la cui retta scolastica ammonterà ad euro 4.560,00=
(il costo dell'insegnante di sostegno e dell'educatore sarà a carico dello Stato). Le parti, dato che la madre percepirà la Misura B1, hanno previsto che il 75% della retta verrà corrisposto dalla IG.ra mentre Pt_1 il restante 25% sarà a carico del padre. Invero, laddove la Misura B1, a seguito di revisione annuale, dovesse decadere, i genitori convengono, sin da ora, di ripartire la spesa della retta scolastica al 50% ciascuno;
• per il grado scolastico successivo, oltre al pagamento della retta di euro 4.800,00=, sarà nuovamente previsto a carico della famiglia, il costo per l'insegnante di sostegno. A ragion di ciò, le parti concordano, ora per allora, che il costo della retta, ove permanga la Misura B1, verrà suddiviso nelle quote del 75% alla madre e 25% al padre;
altrimenti, in difetto della predetta misura, in parti eguali. Il costo dell'insegnante di sostegno ed educatore, invece, verrà sostenuto attingendo ai risparmi di AS depositati sul libretto postale, su cui continuerà ad essere versato il contributo assistenziale relativo al piccolo;
• relativamente alle decisioni di maggior rilievo (educazione, religione, istruzione, attività scolastica ed extra-scolastica), queste saranno sempre concordate tra i genitori nell'interesse del figlio e nel rispetto delle sue inclinazioni ed attitudini. Al fine di fornire delle linee guida in merito alla qualificazione delle “spese ordinarie” e delle “spese straordinarie” e, nell'ambito di quest'ultime, quelle che andranno previamente concordate tra i genitori e quelle che, invece, non necessitano di preventivo accordo, i ricorrenti si impegnano a rispettare il protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.17, secondo il seguente schema:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
• circa l'effettivo esborso delle spese mediche ed extrascolastiche straordinarie, richiamando quanto già detto per quelle scolastiche, i ricorrenti precisano, a parziale modifica di quanto previsto dal protocollo che:
• relativamente alle prime (spese mediche), rilevato che la IG.ra percepisce dal suo datore di Pt_1 lavoro un rimborso annuale riconosciuto per i dipendenti con Legge 104 per sé o familiare con disabilità grave di euro 1.300,00= (CIA Unipol), fermo il preventivo accordo ove necessario, sarà Ella a farsene carico sino al raggiungimento della copertura assicurativa. Laddove i costi eccedessero il predetto importo o lo stesso venisse revisionato o revocato dal datore di lavoro, le spese mediche verranno ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo;
• relativamente alle seconde (spese extrascolastiche), a fronte delle misure di sostegno percepite esclusivamente dalla madre (Assegno Unico, Misura B1), le parti concordano che sia la IG.ra a Pt_1 sostenerne il costo totale. Laddove la situazione mutasse, ad esempio per la revoca di una misura, il costo verrà ripartito equamente tra i genitori;
• avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, i ricorrenti, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovranno manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 giorni). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso. I genitori dovranno inviarsi a mezzo messaggio oppure e-mail, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 3 giorni successivi alla richiesta, a mezzo bonifico bancario.
c) Casa familiare:
• per espresso accordo, la casa familiare sita in Milano (MI), in Via Guicciardi Diego n. 10, come più sopra identificata e le relative pertinenze, in comproprietà tra i ricorrenti, restano affidate alla madre. Posta la libertà individuale nel decidere la propria dimora, il IG. dichiara di aver già asportato i Parte_2 propri beni personali e di aver rinvenuto una soluzione abitativa idonea;
• sull'immobile de quo è ancora acceso un mutuo presso Banco PM (stipulato nel 31/12/2019 e con scadenza 31/12/2044) con un debito residuo di euro 188.282,77= e rata mensile di euro 826,14=;
• in virtù degli accordi intercorsi, come da contratto preliminare che si allega (doc. 12 Preliminare di permuta), il IG. si è impegnato a permutare con conguaglio il summenzionato immobile all'ex Parte_2 convivente IG.ra nel mese di febbraio 2025 (così da non decadere dalle agevolazioni “prima casa”). Pt_1
d) Regolamentazione e ripartizione dei beni in comune:
oltre al predetto immobile la IG.ra ed il IG. sono comproprietari/contitolari dei beni Pt_1 Parte_2 di cui al punto 11 a pagina 4 che, a seguito di trattative, decidono di suddividere come segue:
• successivamente alla stipula del definitivo - con probabile accollo liberatorio del mutuo residuo a favore del IG. da parte della IG.ra - ed alla collegata permuta con conguaglio, la Parte_2 Pt_1 stessa diverrà proprietaria esclusiva dell'appartamento, della cantina e del box piccolo. Il IG. , Parte_2 invece, diverrà proprietario esclusivo del cd. box grande;
• conto corrente n. 4531930 presso Banco PM: verrà estinto al momento della stipula del definitivo poiché le rate relative al debito residuo del mutuo verranno addebitate da lì in avanti sul conto intestato alla sola IG.ra L'eventuale giacenza, oltre alle rate di mutuo da saldare, presente sul conto al Pt_1 momento dell'estinzione verrà versata sul conto postale intestato a AS;
• quanto al resto, i IGg.ri e , avendo già ripartito tra loro dei beni e risparmi Pt_1 Parte_2 comuni come più sopra prospettato, dichiarano di essere autosufficienti con autonome fonti di reddito e di non avere pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro.
e) Assegno unico, Legge 104, Misura B1 e detrazioni fiscali:
i IGg.ri e , di comune accordo, stabiliscono che l'Assegno Unico nonché la Misura B1 Pt_1 Parte_2 vengano corrisposti integralmente alla madre.
L'invalidità (Legge 104) continuerà ad essere corrisposta sul conto postale del minore con firma della madre, fermo il diritto del padre di chiedere l'esibizione degli estratti conto.
Le parti convengono che le detrazioni/sgravi fiscali relative alle spese del minore siano a vantaggio della
IG.ra nella misura del 100%; Pt_1
f) Assenza di procedimenti connessi:
i ricorrenti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti e/o esauriti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
g) Espatrio del figlio:
i genitori autorizzano reciprocamente le autorità competenti al rilascio del passaporto, nonché, dei documenti d'identità validi per l'espatrio, con impegno a darsi reciproco preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla partenza.
h) Spese compensate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Milano, il 27.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato