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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice
dott. STEFANA CURADI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2661 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NUNZIATA ILARIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NUNZIATA Controparte_1 C.F._2
ILARIA
Entrambi domiciliati in Grosseto, Via Rep. Dominicana n.102 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in località Montelupo Fiorentino (FI), il 29.05.2021, dalla cui unione è nato, a Empoli (FI) l'8.10.2019, . Persona_1 Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio in località Montelupo Fiorentino (FI), il 29.05.2021, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Montelupo Fiorentino (FI) al n.21 parte II Serie C dell'anno 2021; 2. AFFIDA il figlio ad entrambi i genitori, i quali esercitano congiuntamente la Persona_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che sono prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il figlio resta residente presso la dimora materna con paritaria collocazione presso i genitori secondo le seguenti, alternate, cadenze, sottolineando che le rispettive residenze dei genitori distano solo 10 minuti di auto l'una dall'altra: 4/a) dal lunedì al mercoledì alle ore 18,00 presso la dimora materna, dal mercoledì sera al venerdì sera alle 18,00 presso la mora paterna e dal venerdì sera alla domenica alle 18,00 presso la dimora materna, con alternanza settimanale (la settimana successiva starà dal padre dal lunedì al mercoledì e dal venerdì alla domenica). 4/b) Per_1
durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
3. Stante la collocazione paritaria del minore presso ciascun genitore, i coniugi hanno concordato di non prevedere alcun contributo a titolo di mantenimento per il figlio;
4. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. Nel caso in cui uno dei coniugi decida di trasferire la propria residenza altrove, il trasferimento del figlio deve essere concordato da entrambi i genitori e, in caso contrario, la decisione Per_1
deve essere rimessa al Giudice competente;
6. Entrambi i coniugi hanno prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivono separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge con contestuale comunicazione all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
- I coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
- I coniugi hanno dato atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvede al proprio mantenimento, pertanto, nulla è dovuto tra i coniugi.
7. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
8. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montelupo Fiorentino (FI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 23/01/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice
dott. STEFANA CURADI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2661 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NUNZIATA ILARIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NUNZIATA Controparte_1 C.F._2
ILARIA
Entrambi domiciliati in Grosseto, Via Rep. Dominicana n.102 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in località Montelupo Fiorentino (FI), il 29.05.2021, dalla cui unione è nato, a Empoli (FI) l'8.10.2019, . Persona_1 Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio in località Montelupo Fiorentino (FI), il 29.05.2021, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Montelupo Fiorentino (FI) al n.21 parte II Serie C dell'anno 2021; 2. AFFIDA il figlio ad entrambi i genitori, i quali esercitano congiuntamente la Persona_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che sono prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il figlio resta residente presso la dimora materna con paritaria collocazione presso i genitori secondo le seguenti, alternate, cadenze, sottolineando che le rispettive residenze dei genitori distano solo 10 minuti di auto l'una dall'altra: 4/a) dal lunedì al mercoledì alle ore 18,00 presso la dimora materna, dal mercoledì sera al venerdì sera alle 18,00 presso la mora paterna e dal venerdì sera alla domenica alle 18,00 presso la dimora materna, con alternanza settimanale (la settimana successiva starà dal padre dal lunedì al mercoledì e dal venerdì alla domenica). 4/b) Per_1
durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
3. Stante la collocazione paritaria del minore presso ciascun genitore, i coniugi hanno concordato di non prevedere alcun contributo a titolo di mantenimento per il figlio;
4. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. Nel caso in cui uno dei coniugi decida di trasferire la propria residenza altrove, il trasferimento del figlio deve essere concordato da entrambi i genitori e, in caso contrario, la decisione Per_1
deve essere rimessa al Giudice competente;
6. Entrambi i coniugi hanno prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivono separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge con contestuale comunicazione all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
- I coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
- I coniugi hanno dato atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvede al proprio mantenimento, pertanto, nulla è dovuto tra i coniugi.
7. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
8. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montelupo Fiorentino (FI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 23/01/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori