Articolo 239 del Codice della strada
Articolo 238Articolo 240
Versione
1 gennaio 1993
>
Versione
30 giugno 1993
>
Versione
1 ottobre 1993
Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII 1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data iniziera' l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovra' essere completato nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati ((nel triennio successivo)) .
Entrata in vigore il 1 ottobre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente