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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3387/2024, promossa con ricorso depositato in data 05/11/2024 da Parte_1
e entrambi con avv. CARMINE PULLANO;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio in data 07.09.1996 nel comune di Trieste, trascritto agli atti al n. 260, Parte
1, anno 1996, scegliendo il regime legale di separazione dei beni;
Per
- dall'unione è nata la figlia a Trieste in data 29.09.1996, ormai maggiorenne, avviata al lavoro e autosufficiente, e vive da sola.
- che veniva meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale e in data 13/02/2012 il Tribunale di Trieste omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Voglia l'Ill.mo Signor Giudice pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Trieste, trascritto agli atti al n. 260, Parte 1, anno 1996;
2) ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi della legge 898/70, modificata dalla legge 74/87, e dalla legge sul divorzio breve n. 55/2015
3) ciascuno dei coniugi rimarrà proprietario esclusivo delle somme e dei rapporti finanziari a loro rispettivamente intestati;
4) Le spese legali del presente ricorso restano a carico della sig.ra ”. Pt_1
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
pagina 1 di 2 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e rinunciato all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle condizioni concordate, in assenza di figli minori o non autosufficienti (per cui l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario), né ravvisandosi elementi di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7/09/96, in Trieste, tra Parte_1
e Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 260 parte 1 anno 1996).
Così deciso in Trieste, il 9/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3387/2024, promossa con ricorso depositato in data 05/11/2024 da Parte_1
e entrambi con avv. CARMINE PULLANO;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio in data 07.09.1996 nel comune di Trieste, trascritto agli atti al n. 260, Parte
1, anno 1996, scegliendo il regime legale di separazione dei beni;
Per
- dall'unione è nata la figlia a Trieste in data 29.09.1996, ormai maggiorenne, avviata al lavoro e autosufficiente, e vive da sola.
- che veniva meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale e in data 13/02/2012 il Tribunale di Trieste omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Voglia l'Ill.mo Signor Giudice pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Trieste, trascritto agli atti al n. 260, Parte 1, anno 1996;
2) ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi della legge 898/70, modificata dalla legge 74/87, e dalla legge sul divorzio breve n. 55/2015
3) ciascuno dei coniugi rimarrà proprietario esclusivo delle somme e dei rapporti finanziari a loro rispettivamente intestati;
4) Le spese legali del presente ricorso restano a carico della sig.ra ”. Pt_1
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
pagina 1 di 2 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e rinunciato all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle condizioni concordate, in assenza di figli minori o non autosufficienti (per cui l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario), né ravvisandosi elementi di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7/09/96, in Trieste, tra Parte_1
e Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 260 parte 1 anno 1996).
Così deciso in Trieste, il 9/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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