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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 560\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Camillo Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 560\2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 1107/2024 del 29.1.2024
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gabriella Anna Parte_1 C.F._1
Mariggiò, come da procura acclusa all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa, in Corso Monforte n. 32, Milano
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Rota, Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio in Corso di Porta
Vittoria n. 7, Milano - Email_2
APPELLATO
Oggetto: mediazione immobiliare, inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 10 “Precisa le proprie conclusioni, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti nell'atto di citazione in appello, e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1107/2024 emessa dal Tribunale di
Milano, Sezione Quinta Civile, Giudice Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 5439/2023 in data 29.01.2024, notificata in data 31.01.2024:
- dichiarare procedibile l'opposizione al D.I. n. 19050/2022 nel procedimento NRG 5439/2023;
- e per l'effetto, in riproposizione della domanda di merito non esaminata dal Giudice di prime cure perché ritenuta assorbita, accogliere tutte le seguenti conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano“in via preliminare accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del decreto opposto n.
19050/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 11.11.2022, pubblicato in data 26.11.2022 notificato a mezzo plico raccomandato in data 28.12.2022 a , per le ragioni di cui in Parte_1 narrativa in particolare per essere stato emesso in assenza di prova scritta idonea a riconoscere il credito come certo, liquido ed esigibile e per l'effetto disporne la revoca, e si oppone sin da ora ad eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, per i medesimi motivi e per essere
l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
in ogni caso revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 19050/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data
11.11.2022, pubblicato in data 26.11.2022 notificato a mezzo plico raccomandato in data 24.12.2022, per non essere il credito certo, liquido ed esigibile, per le ragioni di cui in narrativa, e quindi illegittimo, ingiusto ed infondato, in particolare per mancanza di legittimazione attiva in capo alla società ed ogni caso per errata formulazione della domanda;
per l'effetto, Controparte_2 accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla signora a Parte_1 CP_1
, per le ragioni di cui in narrativa, tanto in fatto quanto in diritto;
con vittoria di spese e
[...] competenze professionali della presente procedura”, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis
In via preliminare e di rito:
1) confermare la sentenza n. 1107/2024, emessa dal Tribunale Civile di Milano, in data 29.01.2024, accertando la tardività della opposizione a decreto ingiuntivo n. 19050/2022;
pagina 2 di 10 2) in via subordinata, dichiarare improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1107/2024, emessa dal Tribunale Civile di Milano, in data 29.01.2024, stante la palese violazione dell'art. 346 cpc e l'implicita rinuncia alle domande ed eccezioni non espressamente riproposte dall'odierna appellante.
3) Nel merito ed in via ulteriormente subordinata, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo per tutti i motivi espressamente enucleati nella narrativa del presente atto. Il tutto con condanna alle spese ed agli onorari di causa di cui si chiede la distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n.1107\2024, che ha dichiarato Parte_1 improcedibile per tardività l'opposizione dalla stessa svolta nei confronti del decreto ingiuntivo n.19050/2022 emesso il 26.11.2022, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite per euro
1.000,00 oltre accessori.
B. Il giudizio di primo grado
con atto di citazione, notificato il 2.2.2023, si è opposta al D.I. n. 19050/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.11.2022, col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.185,00 oltre spese a favore della società Controparte_1
La pretesa creditoria fatta valere da con il ricorso monitorio si fondava sulla Controparte_1 previsione contenuta nell'art. 10 del contratto di mediazione immobiliare concluso tra le parti, che contemplava una penale pari al 50% della provvigione pattuita di € 8.250,00, in caso di rifiuto ingiustificato di concludere la vendita da parte del venditore, sig.ra Pt_1
regolarmente costituita, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del D.I., ha contestato quanto dedotto dalla controparte ed eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c. decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo.
C. La sentenza del Tribunale
Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta e considerate assorbite tutte le altre questioni, sulla base delle seguenti motivazioni.
1)L'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato in data 2.2.2023;
pagina 3 di 10 2)la notifica del D.I. si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per l'ingiunta - destinataria in data
22. 12. 2022 (con conseguenziale scadenza del termine di 40 giorni in data 31.1.2023), in quanto la raccomandata con avviso di ricevimento è stata spedita il 12.12.2022 ed è a tale momento che bisogna fare riferimento per computare il decorso del termine di 10 giorni, al fine di ritenere perfezionata la notifica nei confronti del “notificato”, e conseguentemente per computare il termine di 40 giorni per proporre opposizione.
Il Tribunale ha quindi disatteso la differente tesi prospettata dall'opponente, in base alla quale il giorno da cui è iniziato a decorrere il termine di 40 giorni per proporre opposizione è il 24.12.2022, data di consegna della raccomandata da parte dell'opponente, con conseguente tempestività della notifica dell'atto di citazione in opposizione, in quanto perfezionata in data 2 febbraio 2023.
Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione la sentenza n. 3\2010 della Corte
Costituzionale, nella parte in cui ha affermato “… le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter
e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore”.
In ragione di quanto sopra ha ritenuto che la notifica del D.I. si sia perfezionata il 22.12.2022, vale a dire 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa, in quanto anteriore al 24.12.2022, data della effettiva ricezione della stessa, e che conseguentemente il termine ultimo di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c non è stato rispettato. Ha quindi ritenuto tardiva e pertanto inammissibile l'opposizione. Ha dichiarato “l'improcedibilità” dell'opposizione e ritenuto assorbite le ulteriori eccezioni svolte nel merito dall'opponente.
D. L'appello di Parte_1
-Con un unico ampio motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n.3\2010 e l'ingiusta applicazione dell'art 140 c.p.c. da parte del primo giudice.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la notifica ex art. 140 c.p.c. si sia perfezionata dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa con l'avviso di ricevimento, non essendo tale interpretazione conforme a quanto statuito dalla su menzionata sentenza della Corte Costituzionale, di cui il Tribunale avrebbe fatto cattiva applicazione. Ciò in quanto avrebbe erroneamente applicato la disciplina prevista per le notifiche a mezzo posta ex art. 8 della L. n. 890 del
1982 in luogo della disciplina di cui all'attuale art. 140 c.p.c.
pagina 4 di 10 Sul punto l'appellante ha rappresentato che la raccomandata informativa prevista dall'art 140 c.p.c. è stata consegnata al destinatario in data 24.12.2022 e che pertanto solo da questo momento la parte ha avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso la casa comunale. Conseguentemente, secondo il termine di 40 giorni per l'opposizione inizia a decorrere da questo momento e non Pt_1 trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, come invece erroneamente ritenuto dal primo giudice.
L'appellante, ritenuta la tempestività dell'opposizione, ha quindi riproposto tutte le domande svolte in primo grado, non esaminate dal giudice perché considerate assorbite, ripotandosi al contenuto dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo che ha richiamato, rinviando alla lettura dello stesso.
In particolare, ha sostenuto la carenza di legittimazione attiva della controparte al fine di far valere la pretesa creditoria azionata. Ciò in quanto il contratto di mediazione perfezionato tra le parti era stato sottoscritto da un soggetto, che non era il legale rappresentante della società . Ha Persona_1 CP_1 poi riferito, nel merito, di non essersi rifiutata di perfezionare la vendita, bensì di aver esercitato legittimamente il proprio diritto di recesso dal contratto, e che pertanto non può esserle attribuita alcuna penale.
E. La posizione dell'appellato
-1. Parte appellata ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 346 c.p.c., rilevando che l'appellante non ha riproposto espressamente le “domande e le eccezioni” rimaste assorbite dalla decisione impugnata e che pertanto le stesse devono intendersi rinunciate. In tal senso ha ritenuto generico il richiamo effettuato dalla controparte nell'atto di citazione in appello, nella parte in cui afferma “per tutti i motivi sopra esposti, superata l'eccezione preliminare (…), questa difesa ripropone integralmente le domande proposte in primo grado non esaminate dal Giudice perché ritenute assorbite riportandosi al contenuto dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo”.
-2. Con riguardo alla pronuncia di inammissibilità e al motivo di appello prospettato dalla controparte, ha rilevato che la Corte Costituzionale, investita della questione della legittimità dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui faceva coincidere con la spedizione della raccomandata informativa il momento perfezionativo della notifica in capo al notificato, ha affermato: “Nell'attuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell'individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 – dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la
pagina 5 di 10 notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore, e la disciplina dell'art.
140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, … evidente che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente”.
L'appellato ha quindi evidenziato che la Corte Costituzionale ha sì stabilito che l'art. 140 c.p.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, ma altresì statuito che tale perfezionamento avvenga al momento del “ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”. Pertanto, ha ritenuto che nel caso di specie il perfezionamento della notifica per sia avvenuto, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, dopo dieci giorni dalla Pt_1 spedizione della raccomandata informativa.
3- Ha infine preso posizione sul merito della questione, rispetto a quanto dedotto dall'appellante nel giudizio di primo grado, pur ritenendo tale profilo inammissibile in ragione della previsione di cui all'art. 346 c.p.c.
F. Con ordinanza del 12.6.2024 il Collegio, accogliendo l'istanza dell'appellante, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza e ha fissato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 15.10.2025, poi anticipata al 17.9.2025, previa concessione di nuovi termini per il deposito degli scritti difensivi.
All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello, pur ammissibile, non è fondato per le seguenti ragioni.
1. Occorre in primo luogo soffermarsi sulla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e verificare se effettivamente la notifica dell'atto di citazione è stata tardiva rispetto al termine di 40 giorni previsto dal legislatore ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
A tal fine è necessario individuare il dies a quo rispetto al quale ha avuto inizio il decorso del termine suddetto.
pagina 6 di 10 Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata dal ricorrente CP_1
, si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il dato è documentale e pacifico.
[...]
La norma stabilisce che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono dunque così riassumibili: deposito della copia dell'atto nella casa comunale, in ragione dell'irreperibilità del destinatario;
affissione alla porta dell'abitazione del destinatario dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata;
invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia di deposito (c.d. raccomandata informativa).
Rispetto a tale previsione normativa è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Conseguentemente, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, il perfezionamento della notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c, avviene per il destinatario:
a) al momento della ricezione da parte di quest'ultimo della raccomandata informativa, oppure
b) dopo che sono decorsi 10 giorni dalla spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Il momento della ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario (sub a) costituisce l'ipotesi fisiologica di perfezionamento della notifica nei suoi confronti, in quanto da allora quest'ultimo ha concreta contezza e conoscibilità dell'atto notificato.
Il decorso dei 10 giorni dalla spedizione della suddetta raccomandata informativa (sub b), costituisce invece un'ipotesi residuale di perfezionamento della notifica per il destinatario, nel senso che deve intendersi subordinata all'avvenuta compiuta giacenza.
Più precisamente, occorre chiarire che si ha “compiuta giacenza” nel caso in cui - con specifico riferimento alla disciplina di cui all'art. 140 c.p.c. - la raccomandata informativa viene depositata presso l'ufficio postale (ciò avviene nell'ipotesi in cui non è stato possibile consegnarla al destinatario)
e lì rimane, “giace”, per dieci giorni.
Decorso tale termine di giacenza, la notifica si presume perfezionata nei confronti del destinatario. pagina 7 di 10 Premesso quanto sopra, occorre allora rilevare, in punto di fatto, che nel caso di specie, non c'è stata alcuna compiuta giacenza.
La raccomandata è stata inviata il 12 dicembre 2022 ed è stata consegnata a il 24 Parte_1 dicembre 2022. La notifica si è dunque perfezionata al momento del ricevimento da parte del destinatario della raccomandata stessa.
Una diversa interpretazione, che consideri il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, ove anteriore alla consegna alla stessa, quale modalità meramente alternativa ai fini del perfezionamento della notifica, sarebbe contraria al dato letterale e anche alla ratio sottesa alla sentenza n. 3\2010 della Corte Costituzionale, volta a tutelare e a valorizzare l'effettiva conoscenza del destinatario circa la sussistenza dell'atto.
L'operare della presunzione di conoscenza, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomodata informativa, è dunque ipotesi residuale che opera nel solo caso di compiuta giacenza presso l'ufficio postale.
Pertanto, nel caso di specie la notifica si è perfezionata nei confronti di il 24 dicembre 2022 e Pt_1
l'opposizione al D.I., notificata il 2.2.2023, è tempestiva.
Il motivo di appello è dunque fondato. La sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione.
2. Quanto al merito, occorre primariamente esaminare l'eccezione di inammissibilità ex art. 346 c.p.c sollevata da parte appellata, che ha lamentato che non ha riproposto espressamente le Pt_1
“domande e le eccezioni” rimaste assorbite dalla decisione impugnata, limitandosi a richiamare quanto dedotto negli atti del primo grado di giudizio.
L'eccezione è infondata. L'appellante ha espressamente manifestato la volontà di riproporre le domande di merito non esaminate dal Tribunale in quanto ritenute assorbite, e ha formulato le relative conclusioni anche in sede di atto di citazione in appello. Il richiamo è chiaro e inequivoco, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. sez.
I, ord. 4.2.2025, Cass. n. 5267\2022).
3. Chiarito quanto sopra, si deve rilevare che il credito fatto valere dall'appellata in via monitoria è fondato;
le eccezioni e le argomentazioni svolte da nel giudizio di primo grado, richiamate in Pt_1 questa sede, devono essere disattese.
Con il contratto perfezionato tra le parti, ha conferito a un incarico di Pt_1 Controparte_1 mediazione per la vendita del suo immobile. Quest'ultima, ricevuta una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile di proprietà della sig.ra l'ha comunicata alla venditrice, in data Pt_1
pagina 8 di 10 11.3.2022, la quale, ciò nonostante, non ha inteso perfezionare la vendita e ha poi comunicato il recesso dal contratto.
Per tale ragione l'odierna appellata ha chiesto il pagamento della penale contemplata dall'art. 10 del contratto per il caso di rifiuto ingiustificato di concludere la vendita.
Le suddette circostanze sono pacifiche e documentali.
Sul punto, deve essere osservato innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, parte appellata aveva titolo per agire in giudizio al fine di far valere la propria pretesa creditoria.
La sig.ra era al corrente di perfezionare il contratto in oggetto con e che il sig. Pt_1 CP_1
, che aveva altresì svolto tutta l'attività prodromica alla conclusione dello stesso, aveva Per_1 sottoscritto il contratto per conto della società (nello stesso contratto viene riferito che Pt_1
“conferisce” il mandato a nella persona di ). Inoltre, , quale incaricato CP_1 Persona_1 Per_1 della società appellata, era in possesso della qualifica di agente immobiliare e dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di intermediazione immobiliare (in quanto soggetto preposto alla mediazione ex art. 11 del D.M n. 452/1990, iscritto presso la sezione degli agenti immobiliari della
Camera di Commercio).
Quanto alla sig.ra la stessa, ricevuta la proposta di acquisto del suo immobile in data Pt_1
16.3.2022, non vi ha dato esecuzione e ha poi comunicato la volontà di recedere dal contratto in data
21.3.2022, riferendo di avere nelle more stipulato un nuovo contratto di lavoro ( è prodotta la lettera di assunzione del 24.2.2022) da svolgersi vicino la sua residenza, nei pressi dell'immobile in oggetto, e quindi di non essere più interessata alla vendita.
Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che la dichiarazione di recesso è stata comunicata solo successivamente all'invio della proposta di acquisto. Da tale circostanza oggettiva si deve desumere che non abbia inteso dare esecuzione alla proposta, considerato che il recesso è intervenuto Pt_1 soltanto dopo la comunicazione della stessa.
Inoltre, ove si volesse ritenere l'operatività del recesso anche con riguardo alla suddetta pregressa proposta di vendita, comunque non potrebbe essere considerato giustificato ( si veda la seconda parte della previsione dell'art. 10 del contratto), dal momento che è stato comunicato soltanto un mese dopo l'assunzione (avvenuta il 24.2.2022), nel nuovo posto di lavoro vicino all'immobile, e che involge aspetti inerenti alla sfera personale dell'interessata, che rimangono estranei al contratto.
Per tali ragioni i motivi addotti a fondamento dell'opposizione svolta da sono infondati. Pt_1
L'opposizione deve quindi essere rigettata in quanto infondata.
pagina 9 di 10
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante, in quanto pur essendo stata dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, la stessa è comunque risultata infondata, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della natura e della complessità della controversia, oltre che del tipo di questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
[...] Controparte_1
1107\2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione svolta da;
Parte_1
2) condanna a corrispondere le spese di lite del grado a favore di Parte_1 CP_1
liquidate per compensi in complessivi euro 1.984,00 oltre iva, cpa e spese generali nella
[...] misura del 15%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Rota;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 17 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Ernesta Occhiuto Domenico Camillo Bonaretti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Camillo Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 560\2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 1107/2024 del 29.1.2024
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gabriella Anna Parte_1 C.F._1
Mariggiò, come da procura acclusa all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa, in Corso Monforte n. 32, Milano
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Rota, Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio in Corso di Porta
Vittoria n. 7, Milano - Email_2
APPELLATO
Oggetto: mediazione immobiliare, inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 10 “Precisa le proprie conclusioni, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti nell'atto di citazione in appello, e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1107/2024 emessa dal Tribunale di
Milano, Sezione Quinta Civile, Giudice Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 5439/2023 in data 29.01.2024, notificata in data 31.01.2024:
- dichiarare procedibile l'opposizione al D.I. n. 19050/2022 nel procedimento NRG 5439/2023;
- e per l'effetto, in riproposizione della domanda di merito non esaminata dal Giudice di prime cure perché ritenuta assorbita, accogliere tutte le seguenti conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano“in via preliminare accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del decreto opposto n.
19050/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 11.11.2022, pubblicato in data 26.11.2022 notificato a mezzo plico raccomandato in data 28.12.2022 a , per le ragioni di cui in Parte_1 narrativa in particolare per essere stato emesso in assenza di prova scritta idonea a riconoscere il credito come certo, liquido ed esigibile e per l'effetto disporne la revoca, e si oppone sin da ora ad eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, per i medesimi motivi e per essere
l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
in ogni caso revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 19050/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data
11.11.2022, pubblicato in data 26.11.2022 notificato a mezzo plico raccomandato in data 24.12.2022, per non essere il credito certo, liquido ed esigibile, per le ragioni di cui in narrativa, e quindi illegittimo, ingiusto ed infondato, in particolare per mancanza di legittimazione attiva in capo alla società ed ogni caso per errata formulazione della domanda;
per l'effetto, Controparte_2 accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla signora a Parte_1 CP_1
, per le ragioni di cui in narrativa, tanto in fatto quanto in diritto;
con vittoria di spese e
[...] competenze professionali della presente procedura”, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis
In via preliminare e di rito:
1) confermare la sentenza n. 1107/2024, emessa dal Tribunale Civile di Milano, in data 29.01.2024, accertando la tardività della opposizione a decreto ingiuntivo n. 19050/2022;
pagina 2 di 10 2) in via subordinata, dichiarare improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1107/2024, emessa dal Tribunale Civile di Milano, in data 29.01.2024, stante la palese violazione dell'art. 346 cpc e l'implicita rinuncia alle domande ed eccezioni non espressamente riproposte dall'odierna appellante.
3) Nel merito ed in via ulteriormente subordinata, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo per tutti i motivi espressamente enucleati nella narrativa del presente atto. Il tutto con condanna alle spese ed agli onorari di causa di cui si chiede la distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n.1107\2024, che ha dichiarato Parte_1 improcedibile per tardività l'opposizione dalla stessa svolta nei confronti del decreto ingiuntivo n.19050/2022 emesso il 26.11.2022, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite per euro
1.000,00 oltre accessori.
B. Il giudizio di primo grado
con atto di citazione, notificato il 2.2.2023, si è opposta al D.I. n. 19050/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.11.2022, col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.185,00 oltre spese a favore della società Controparte_1
La pretesa creditoria fatta valere da con il ricorso monitorio si fondava sulla Controparte_1 previsione contenuta nell'art. 10 del contratto di mediazione immobiliare concluso tra le parti, che contemplava una penale pari al 50% della provvigione pattuita di € 8.250,00, in caso di rifiuto ingiustificato di concludere la vendita da parte del venditore, sig.ra Pt_1
regolarmente costituita, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del D.I., ha contestato quanto dedotto dalla controparte ed eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c. decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo.
C. La sentenza del Tribunale
Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta e considerate assorbite tutte le altre questioni, sulla base delle seguenti motivazioni.
1)L'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato in data 2.2.2023;
pagina 3 di 10 2)la notifica del D.I. si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per l'ingiunta - destinataria in data
22. 12. 2022 (con conseguenziale scadenza del termine di 40 giorni in data 31.1.2023), in quanto la raccomandata con avviso di ricevimento è stata spedita il 12.12.2022 ed è a tale momento che bisogna fare riferimento per computare il decorso del termine di 10 giorni, al fine di ritenere perfezionata la notifica nei confronti del “notificato”, e conseguentemente per computare il termine di 40 giorni per proporre opposizione.
Il Tribunale ha quindi disatteso la differente tesi prospettata dall'opponente, in base alla quale il giorno da cui è iniziato a decorrere il termine di 40 giorni per proporre opposizione è il 24.12.2022, data di consegna della raccomandata da parte dell'opponente, con conseguente tempestività della notifica dell'atto di citazione in opposizione, in quanto perfezionata in data 2 febbraio 2023.
Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione la sentenza n. 3\2010 della Corte
Costituzionale, nella parte in cui ha affermato “… le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter
e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore”.
In ragione di quanto sopra ha ritenuto che la notifica del D.I. si sia perfezionata il 22.12.2022, vale a dire 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa, in quanto anteriore al 24.12.2022, data della effettiva ricezione della stessa, e che conseguentemente il termine ultimo di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c non è stato rispettato. Ha quindi ritenuto tardiva e pertanto inammissibile l'opposizione. Ha dichiarato “l'improcedibilità” dell'opposizione e ritenuto assorbite le ulteriori eccezioni svolte nel merito dall'opponente.
D. L'appello di Parte_1
-Con un unico ampio motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n.3\2010 e l'ingiusta applicazione dell'art 140 c.p.c. da parte del primo giudice.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la notifica ex art. 140 c.p.c. si sia perfezionata dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa con l'avviso di ricevimento, non essendo tale interpretazione conforme a quanto statuito dalla su menzionata sentenza della Corte Costituzionale, di cui il Tribunale avrebbe fatto cattiva applicazione. Ciò in quanto avrebbe erroneamente applicato la disciplina prevista per le notifiche a mezzo posta ex art. 8 della L. n. 890 del
1982 in luogo della disciplina di cui all'attuale art. 140 c.p.c.
pagina 4 di 10 Sul punto l'appellante ha rappresentato che la raccomandata informativa prevista dall'art 140 c.p.c. è stata consegnata al destinatario in data 24.12.2022 e che pertanto solo da questo momento la parte ha avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso la casa comunale. Conseguentemente, secondo il termine di 40 giorni per l'opposizione inizia a decorrere da questo momento e non Pt_1 trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, come invece erroneamente ritenuto dal primo giudice.
L'appellante, ritenuta la tempestività dell'opposizione, ha quindi riproposto tutte le domande svolte in primo grado, non esaminate dal giudice perché considerate assorbite, ripotandosi al contenuto dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo che ha richiamato, rinviando alla lettura dello stesso.
In particolare, ha sostenuto la carenza di legittimazione attiva della controparte al fine di far valere la pretesa creditoria azionata. Ciò in quanto il contratto di mediazione perfezionato tra le parti era stato sottoscritto da un soggetto, che non era il legale rappresentante della società . Ha Persona_1 CP_1 poi riferito, nel merito, di non essersi rifiutata di perfezionare la vendita, bensì di aver esercitato legittimamente il proprio diritto di recesso dal contratto, e che pertanto non può esserle attribuita alcuna penale.
E. La posizione dell'appellato
-1. Parte appellata ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 346 c.p.c., rilevando che l'appellante non ha riproposto espressamente le “domande e le eccezioni” rimaste assorbite dalla decisione impugnata e che pertanto le stesse devono intendersi rinunciate. In tal senso ha ritenuto generico il richiamo effettuato dalla controparte nell'atto di citazione in appello, nella parte in cui afferma “per tutti i motivi sopra esposti, superata l'eccezione preliminare (…), questa difesa ripropone integralmente le domande proposte in primo grado non esaminate dal Giudice perché ritenute assorbite riportandosi al contenuto dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo”.
-2. Con riguardo alla pronuncia di inammissibilità e al motivo di appello prospettato dalla controparte, ha rilevato che la Corte Costituzionale, investita della questione della legittimità dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui faceva coincidere con la spedizione della raccomandata informativa il momento perfezionativo della notifica in capo al notificato, ha affermato: “Nell'attuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell'individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 – dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la
pagina 5 di 10 notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore, e la disciplina dell'art.
140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, … evidente che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente”.
L'appellato ha quindi evidenziato che la Corte Costituzionale ha sì stabilito che l'art. 140 c.p.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, ma altresì statuito che tale perfezionamento avvenga al momento del “ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”. Pertanto, ha ritenuto che nel caso di specie il perfezionamento della notifica per sia avvenuto, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, dopo dieci giorni dalla Pt_1 spedizione della raccomandata informativa.
3- Ha infine preso posizione sul merito della questione, rispetto a quanto dedotto dall'appellante nel giudizio di primo grado, pur ritenendo tale profilo inammissibile in ragione della previsione di cui all'art. 346 c.p.c.
F. Con ordinanza del 12.6.2024 il Collegio, accogliendo l'istanza dell'appellante, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza e ha fissato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 15.10.2025, poi anticipata al 17.9.2025, previa concessione di nuovi termini per il deposito degli scritti difensivi.
All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello, pur ammissibile, non è fondato per le seguenti ragioni.
1. Occorre in primo luogo soffermarsi sulla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e verificare se effettivamente la notifica dell'atto di citazione è stata tardiva rispetto al termine di 40 giorni previsto dal legislatore ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
A tal fine è necessario individuare il dies a quo rispetto al quale ha avuto inizio il decorso del termine suddetto.
pagina 6 di 10 Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata dal ricorrente CP_1
, si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il dato è documentale e pacifico.
[...]
La norma stabilisce che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono dunque così riassumibili: deposito della copia dell'atto nella casa comunale, in ragione dell'irreperibilità del destinatario;
affissione alla porta dell'abitazione del destinatario dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata;
invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia di deposito (c.d. raccomandata informativa).
Rispetto a tale previsione normativa è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Conseguentemente, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, il perfezionamento della notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c, avviene per il destinatario:
a) al momento della ricezione da parte di quest'ultimo della raccomandata informativa, oppure
b) dopo che sono decorsi 10 giorni dalla spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Il momento della ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario (sub a) costituisce l'ipotesi fisiologica di perfezionamento della notifica nei suoi confronti, in quanto da allora quest'ultimo ha concreta contezza e conoscibilità dell'atto notificato.
Il decorso dei 10 giorni dalla spedizione della suddetta raccomandata informativa (sub b), costituisce invece un'ipotesi residuale di perfezionamento della notifica per il destinatario, nel senso che deve intendersi subordinata all'avvenuta compiuta giacenza.
Più precisamente, occorre chiarire che si ha “compiuta giacenza” nel caso in cui - con specifico riferimento alla disciplina di cui all'art. 140 c.p.c. - la raccomandata informativa viene depositata presso l'ufficio postale (ciò avviene nell'ipotesi in cui non è stato possibile consegnarla al destinatario)
e lì rimane, “giace”, per dieci giorni.
Decorso tale termine di giacenza, la notifica si presume perfezionata nei confronti del destinatario. pagina 7 di 10 Premesso quanto sopra, occorre allora rilevare, in punto di fatto, che nel caso di specie, non c'è stata alcuna compiuta giacenza.
La raccomandata è stata inviata il 12 dicembre 2022 ed è stata consegnata a il 24 Parte_1 dicembre 2022. La notifica si è dunque perfezionata al momento del ricevimento da parte del destinatario della raccomandata stessa.
Una diversa interpretazione, che consideri il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, ove anteriore alla consegna alla stessa, quale modalità meramente alternativa ai fini del perfezionamento della notifica, sarebbe contraria al dato letterale e anche alla ratio sottesa alla sentenza n. 3\2010 della Corte Costituzionale, volta a tutelare e a valorizzare l'effettiva conoscenza del destinatario circa la sussistenza dell'atto.
L'operare della presunzione di conoscenza, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomodata informativa, è dunque ipotesi residuale che opera nel solo caso di compiuta giacenza presso l'ufficio postale.
Pertanto, nel caso di specie la notifica si è perfezionata nei confronti di il 24 dicembre 2022 e Pt_1
l'opposizione al D.I., notificata il 2.2.2023, è tempestiva.
Il motivo di appello è dunque fondato. La sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione.
2. Quanto al merito, occorre primariamente esaminare l'eccezione di inammissibilità ex art. 346 c.p.c sollevata da parte appellata, che ha lamentato che non ha riproposto espressamente le Pt_1
“domande e le eccezioni” rimaste assorbite dalla decisione impugnata, limitandosi a richiamare quanto dedotto negli atti del primo grado di giudizio.
L'eccezione è infondata. L'appellante ha espressamente manifestato la volontà di riproporre le domande di merito non esaminate dal Tribunale in quanto ritenute assorbite, e ha formulato le relative conclusioni anche in sede di atto di citazione in appello. Il richiamo è chiaro e inequivoco, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. sez.
I, ord. 4.2.2025, Cass. n. 5267\2022).
3. Chiarito quanto sopra, si deve rilevare che il credito fatto valere dall'appellata in via monitoria è fondato;
le eccezioni e le argomentazioni svolte da nel giudizio di primo grado, richiamate in Pt_1 questa sede, devono essere disattese.
Con il contratto perfezionato tra le parti, ha conferito a un incarico di Pt_1 Controparte_1 mediazione per la vendita del suo immobile. Quest'ultima, ricevuta una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile di proprietà della sig.ra l'ha comunicata alla venditrice, in data Pt_1
pagina 8 di 10 11.3.2022, la quale, ciò nonostante, non ha inteso perfezionare la vendita e ha poi comunicato il recesso dal contratto.
Per tale ragione l'odierna appellata ha chiesto il pagamento della penale contemplata dall'art. 10 del contratto per il caso di rifiuto ingiustificato di concludere la vendita.
Le suddette circostanze sono pacifiche e documentali.
Sul punto, deve essere osservato innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, parte appellata aveva titolo per agire in giudizio al fine di far valere la propria pretesa creditoria.
La sig.ra era al corrente di perfezionare il contratto in oggetto con e che il sig. Pt_1 CP_1
, che aveva altresì svolto tutta l'attività prodromica alla conclusione dello stesso, aveva Per_1 sottoscritto il contratto per conto della società (nello stesso contratto viene riferito che Pt_1
“conferisce” il mandato a nella persona di ). Inoltre, , quale incaricato CP_1 Persona_1 Per_1 della società appellata, era in possesso della qualifica di agente immobiliare e dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di intermediazione immobiliare (in quanto soggetto preposto alla mediazione ex art. 11 del D.M n. 452/1990, iscritto presso la sezione degli agenti immobiliari della
Camera di Commercio).
Quanto alla sig.ra la stessa, ricevuta la proposta di acquisto del suo immobile in data Pt_1
16.3.2022, non vi ha dato esecuzione e ha poi comunicato la volontà di recedere dal contratto in data
21.3.2022, riferendo di avere nelle more stipulato un nuovo contratto di lavoro ( è prodotta la lettera di assunzione del 24.2.2022) da svolgersi vicino la sua residenza, nei pressi dell'immobile in oggetto, e quindi di non essere più interessata alla vendita.
Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che la dichiarazione di recesso è stata comunicata solo successivamente all'invio della proposta di acquisto. Da tale circostanza oggettiva si deve desumere che non abbia inteso dare esecuzione alla proposta, considerato che il recesso è intervenuto Pt_1 soltanto dopo la comunicazione della stessa.
Inoltre, ove si volesse ritenere l'operatività del recesso anche con riguardo alla suddetta pregressa proposta di vendita, comunque non potrebbe essere considerato giustificato ( si veda la seconda parte della previsione dell'art. 10 del contratto), dal momento che è stato comunicato soltanto un mese dopo l'assunzione (avvenuta il 24.2.2022), nel nuovo posto di lavoro vicino all'immobile, e che involge aspetti inerenti alla sfera personale dell'interessata, che rimangono estranei al contratto.
Per tali ragioni i motivi addotti a fondamento dell'opposizione svolta da sono infondati. Pt_1
L'opposizione deve quindi essere rigettata in quanto infondata.
pagina 9 di 10
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante, in quanto pur essendo stata dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, la stessa è comunque risultata infondata, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della natura e della complessità della controversia, oltre che del tipo di questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
[...] Controparte_1
1107\2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione svolta da;
Parte_1
2) condanna a corrispondere le spese di lite del grado a favore di Parte_1 CP_1
liquidate per compensi in complessivi euro 1.984,00 oltre iva, cpa e spese generali nella
[...] misura del 15%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Rota;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 17 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Ernesta Occhiuto Domenico Camillo Bonaretti
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