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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/04/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1704/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1704/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GUCCINI ALESSIA e dell'avv. URBINI BARBARA ( ) CORSO GARIBALDI N. 29 FORLI'; C.F._2
APPELLANTE contro
IN QUALITÀ DI EREDE DI (C.F. CP_1 Controparte_2
), C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BENAZZI ALESSANDRA e dell'avv. GUERRINI SARA ( ) C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI'; , C.F._4
IN QUALITÀ DI EREDE DI (C.F. Parte_2 Controparte_2
), C.F._5 con il patrocinio dell'avv. BENAZZI ALESSANDRA e dell'avv. GUERRINI SARA ( ) C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI'; , C.F._4
IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI (C.F. Controparte_3 Controparte_2
), C.F._6 con il patrocinio dell'avv. BENAZZI ALESSANDRA e dell'avv. GUERRINI SARA ( ) C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI'; , C.F._4
IN QUALITÀ DI EREDE DI (C.F. Controparte_4 Controparte_2
), C.F._7 con il patrocinio dell'avv. BENAZZI ALESSANDRA e dell'avv. GUERRINI SARA ( ) C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI'; , C.F._4
IN QUALITÀ DI EREDE DI (C.F. CP_5 Controparte_2
), C.F._8 con il patrocinio dell'avv. BENAZZI ALESSANDRA e dell'avv. GUERRINI SARA ( ) C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI'; , C.F._4
IN QUALITÀ DI EREDE DI (C.F. Parte_3 Controparte_2
), C.F._9 pagina 1 di 11 con il patrocinio dell'avv. BENAZZI ALESSANDRA e dell'avv. GUERRINI SARA ( ) C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI'; C.F._4
APPELLATI
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 804/2022 emessa all'esito della causa distinta al n. 2796/2020 RG dal Tribunale civile Ordinario di Forlì in data 02.09.2022, comunicata alle parti il 05.09.2022 e notificata ai fini dell'impugnazione in data 05.10.2022
Assegnata a decisione in data 1.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1433/2020 la Corte d'Appello di Bologna così disponeva: “I - in accoglimento parziale dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 333/2011 del Tribunale di Forlì (che per il resto conferma), condanna gli appellati al pagamento in favore di della somma Parte_1 di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data del 30.03.2000 sino alla presente sentenza, nonché, sul coacervo finale, i soli interessi di mora sino al saldo effettivo;
II - condanna gli appellati alla restituzione a di quanto Parte_1 corrisposto in forza della gravata sentenza, con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
III – condanna gli appellati alla rifusione in favore di delle spese di lite” di primo e Parte_1
secondo grado.
La sentenza veniva notificata agli odierni appellati da con la formula Parte_1 esecutiva unitamente all'atto di precetto.
Gli odierni appellati proponevano opposizione alla procedura esecutiva ex art 615 cpc, formulando le seguenti conclusioni: “Previa immediata sospensione del titolo esecutivo, eventualmente anche con cauzione, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c: - dichiarare che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
, in proprio ed in qualità di erede del defunto nonché di Controparte_3 Controparte_2 Parte_2
di di di e di , in qualità di eredi del
[...] Controparte_4 CP_1 Parte_3 Controparte_6 defunto per tutti i motivi esposti, dichiarando conseguentemente la nullità dell'atto di Controparte_2 precetto agli stessi notificato in data 11/09/2020; - In via subordinata, riconoscere a Parte_1 la minor somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite
[...] da liquidarsi integralmente a favore dei difensori antistatici che tali sono e si dichiarano”.
pagina 2 di 11 In particolare, l'opposizione si fondava su tre motivi: a) la somma liquidata in sentenza andava prima devalutata all'epoca dei fatti e poi rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza;
b) non era provato che avesse corrisposto, in forza della gravata Parte_1 sentenza di primo grado, la somma di cui chiedeva la restituzione;
c) le spese di lite andavano richieste dall'intimante solo per la quota a lui spettante e non per l'intero.
Si costituiva regolarmente in giudizio contestando integralmente Parte_1
l'opposizione ed argomentando per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo;
nel merito per il rigetto integrale dell'opposizione poiché inammissibile, e comunque infondata in fatto e in diritto, con conseguente efficacia del titolo esecutivo e validità del precetto notificati;
subordinatamente, per la condanna degli opponenti in solido al pagamento della diversa somma emergente dall'istruttoria e/o ritenuta di giustizia in favore di - comunque, per la condanna degli opponenti in solido fra loro ex Parte_1
art. 96 c.p.c al pagamento in favore di di quanto ritenuto di giustizia;
- Parte_1
comunque, con vittoria di spese di lite, onorari e competenze nonché spese e rimborso generale, IVA e CPA come per legge.
Rigettata l'istanza cautelare, gli opponenti versavano l'intera somma intimata nel precetto a comprensiva anche della somma in restituzione delle spese del primo Parte_1
grado.
Svolta l'istruttoria, l'opposizione veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
Con la sentenza n. 804/2022 il Tribunale di Forlì, rigettati il primo e terzo motivo di opposizione, accoglieva il secondo e dunque, “in parziale accoglimento della proposta opposizione, dichiara(va) l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per la somma eccedente di 17.398,34 e condanna(va) parte opposta a restituire a parte opponente quanto da questa corrisposto in eccedenza rispetto all'importo del precetto come qui rideterminato. Spese compensate”.
Affermava in motivazione il giudice di merito, quanto al primo motivo, che dal titolo
“emerge(va) chiaramente che il danno è stato liquidato con riferimento al suo valore monetario al momento dei fatti”. Quanto al secondo motivo di opposizione, che non vi era prova che il pagamento delle spese di lite di primo grado, di cui aveva intimato la Parte_1
restituzione, era stato eseguito dallo stesso. Ed “Infatti, la copia dell'assegno di pagamento allegato
pagina 3 di 11 (doc. 4) da parte opposta alla comparsa di risposta reca la sottoscrizione e pure la ricevuta di
Per_1 consegna dell'assegno a e sempre allegata (doc. 5) alla comparsa di Controparte_2 Controparte_3 risposta, fa riferimento ad un assegno dell'avv. Inoltre lo stesso in sede di
Per_1 Parte_1 interrogatorio formale ha dichiarato che il pagamento venne fatto da Se così è, l'opposto non
Per_1 poteva agire esecutivamente per la ripetizione della somma. Infatti la sentenza della Corte d'Appello, come risulta dalla parte motiva (pag. 5), condanna gli appellati alla restituzione di quanto pagato dagli appellanti (e non da altri) per le spese di lite di primo grado. Pertanto, poiché non risulta provato che il pagamento sia stato fatto da quale rappresentante di né l'inquadramento nell'ambito
Per_1 Parte_1 dell'adempimento del terzo giova in quanto tale pagamento risulta pur sempre riferibile al terzo … , il motivo di opposizione va accolto”. Concludeva, quanto al terzo motivo, che il titolo azionato prevedeva espressamente la condanna alle spese di primo e secondo grado direttamente in favore del solo il quale risultava, dunque, l'unico soggetto legittimato Parte_1
ad ottenere la rifusione delle stesse. Infine, che “Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nonché l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande di condanna per lite temeraria”.
Per la parziale riforma della sentenza, proponeva gravame, fondato su tre motivi, Parte_1
il quale così concludeva: “nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, nel rigettare
[...] integralmente l'opposizione poiché inammissibile, e comunque infondata in fatto e in diritto, dichiarare la conseguente totale efficacia del titolo esecutivo e validità del precetto notificati, quindi anche con riferimento alla restituzione da parte degli appellati delle spese legali di primo grado e interessi dagli stessi ricevute a suo tempo in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. voce II precetto) poi riformata dalla Corte d'Appello di Bologna;
- quindi, condannare gli appellati alla restituzione della somma di euro 7.003,10 ottenuta in pagamento a seguito della qui impugnata sentenza di primo grado, oltre ad interessi dalla domanda al saldo;
- comunque, con vittoria di spese di lite, onorari e competenze nonché spese e rimborso generale, IVA e CPA come per legge sia del primo che del secondo grado di giudizio ed anche condanna degli appellati ex art. 96 cpc”.
Si costituivano gli appellati i quali spiegavano appello incidentale avverso i capi della sentenza per cui erano risultati soccombenti. Chiedevano dunque alla Corte: “RIGETTARE
l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni Parte_4 esposte e, per l'effetto, CONFERMARE che non è legittimato a domandare la Parte_1 restituzione delle spese legali di cui alla sentenza n. 333/2011 del Tribunale di Forlì, in quanto dallo
pagina 4 di 11 stesso non corrisposte;
In accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, DICHIARARE la nullità dell'atto di precetto notificato in data 11/09/2020 da Parte_1 nei confronti di , in proprio ed in qualità di erede del defunto
[...] Controparte_3 Controparte_2 nonché di di di di e di Parte_2 Controparte_4 CP_1 Parte_3 CP_5
in qualità di eredi del defunto per tutti i motivi esposti;
In via subordinata,
[...] Controparte_2
RICONOSCERE a la minor somma che sarà ritenuta equa e di giustizia e Parte_1 conseguentemente CONDANNARE alla restituzione delle somme ricevute in Parte_1 eccedenza, oltre interessi legali;
CONDANNARE al risarcimento dei danni per Parte_1 responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. a favore di , in proprio ed in Controparte_3 qualità di erede del defunto nonché di , di di Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 CP_1
di e di in qualità di eredi del defunto da
[...] Parte_3 CP_5 Controparte_2 ella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
In ogni caso, con vittoria delle spese di CP_7 lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi integralmente a favore dei difensori antistatari che tali sono e si dichiarano”.
All'udienza cartolare dell'1.10.2024, depositate note scritte di precisazione delle conclusioni, la causa, previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame, l'appellante censura il mancato riconoscimento del proprio diritto alla restituzione delle spese di primo grado pagate a controparte. L'appello è avverso l'accoglimento, da parte del giudice di primo grado, del secondo motivo di opposizione con il disposto della mancata prova della corresponsione delle spese di primo grado da parte di che ne ha intimato la restituzione. Parte_1
Il motivo è fondato.
Le somme di cui alla sentenza di condanna della Corte d'Appello di Bologna (“II – condanna gli appellati alla restituzione a di quanto corrisposto in forza della gravata Parte_1
sentenza, con gli interessi legali dal pagamento al saldo”) sono state oggetto di intimazione (“Spese
1° grado pagate a controparte di cui è statuita la restituzione 6.559,92 + Interessi legali dal pagamento
(avvenuto il 21/6/2012) al saldo (per il momento sino al 31/8/2020) 443,18 = TOTALE 7.003,10”) e risultano pacificamente pagate al in pendenza del giudizio di opposizione, Parte_1
all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo (“… Il secondo motivo di
pagina 5 di 11 opposizione, relativo alla mancata prova della corresponsione delle spese di primo grado appare invece superato alla luce di quanto dichiarato dal difensore di parte opponente in udienza (e comunque non fondato attesa la prova fornita da parte opposta della corresponsione della somma). Ne consegue
l'insussistenza del requisito del fumus”).
Tale somma è poi stata nuovamente riversata da agli odierni appellati, Parte_1
a definizione del giudizio di primo grado, in forza della sentenza qui impugnata.
Afferma il primo giudice in parte motiva: “appare non vi sia prova che abbia Parte_1
corrisposto le spese di lite di primo grado di cui intima la restituzione”. E spiega: “dall'istruttoria è emerso, da un lato che le spese legali relative al primo grado di lite sono state pagate, dall'altro però che il pagamento non è stato effettuato da Infatti, la copia dell'assegno di pagamento Parte_4 allegato (doc. 4) da parte opposta alla comparsa di risposta reca la sottoscrizione e pure la
Per_1 ricevuta di consegna dell'assegno a e sempre allegata (doc. 5) alla Controparte_2 Controparte_3 comparsa di risposta, fa riferimento ad un assegno dell'avv. Inoltre lo stesso in sede
Per_1 Parte_1 di interrogatorio formale ha dichiarato che il pagamento venne fatto da Se così è, l'opposto non
Per_1 poteva agire esecutivamente per la ripetizione della somma. Infatti la sentenza della Corte d'Appello, come risulta dalla parte motiva (pag. 5), condanna gli appellati alla restituzione di quanto pagato dagli appellanti (e non da altri) per le spese di lite di primo grado. Pertanto, poiché non risulta provato che il pagamento sia stato fatto da quale rappresentante di né l'inquadramento nell'ambito
Per_1 Parte_1 dell'adempimento del terzo giova in quanto tale pagamento risulta pur sempre riferibile al terzo … , il motivo di opposizione va accolto”.
Il giudice di primo grado ha, dunque, negato la legittimazione del a vedersi Parte_1
restituire la somma di cui alla sentenza di condanna riformata dalla Corte d'Appello di
Bologna con la decisione (titolo esecutivo) notificata contestualmente al precetto opposto.
Tuttavia, come risulta dalla ricevuta di pagamento in atti (doc. 5 fascicolo I grado appellante),
i sig.ri e hanno dichiarato di “aver ricevuto … l'assegno bancario Controparte_2 Controparte_3 di euro 6.559,92 come liquidato, per spese di soccombenza, dall'Ill.mo Tribunale Civile di Forlì nella sentenza n. 333/11 emessa a seguito della causa civile Rg. n. 429/05 promossa dai sigg. ri . Parte_1
L'imputazione del pagamento ricevuto è chiara e trova titolo nella sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 1433/20 che specificamente, come già testualmente sopra riportato, prevede la “condanna (de)gli appellati alla restituzione a di quanto corrisposto Parte_1 in forza della gravata sentenza, con gli interessi legali dal pagamento al saldo”. In forza di tale pagina 6 di 11 disposto, solo il dispone del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza e solo il Parte_1
uò pretendere la restituzione delle somme pagate. Parte_1
Il pagamento effettuato dall'avv. con assegno a sua firma, non è avvenuto, infatti, Per_1 sine causa, ma è imputato al titolo rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di
Bologna n. 1433/20 e trova ragione nel rapporto difensivo allora esistente con il Parte_4
[...]
Solo in ipotesi di antistatarietà, è l'avvocato stesso ad essere diretto titolare di un rapporto instauratosi con la controparte in punto di condanna alle spese ed è chiamato a provvedere personalmente al rimborso delle spese ricevute in forza di una sentenza poi riformata (Cass.
Sez. Lav. 27 gennaio 2016 n. 1526). Solo in tale ipotesi, l'avvocato dispone di un titolo da far valere esecutivamente in caso di mancato pagamento (legittimazione attiva) ed è il soggetto legittimato passivo a cui va richiesta la restituzione delle somme ricevute in forza di sentenza poi riformata.
Ma non è questo il caso di cui si discute.
L'avv. non è stato parte del giudizio né risulta il difensore antistatario. Per_1
Il pagamento dal medesimo effettuato ha ricevuto corretta imputazione da parte dei soggetti riceventi. La condanna (titolo esecutivo) richiamata dagli stessi è specificamente riferibile all'odierno appellante il quale, egli solo, dispone del titolo esecutivo in forza del quale tali somme avrebbero potuto e sono state richieste.
Solo il debitore originario è legittimato a chiedere all'accipiens la ripetizione delle somme successivamente riconosciute come non dovute (Cass. Sez. III n. 8101/2020).
La sentenza sul punto va, pertanto, riformata.
*
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione gravata in punto di compensazione delle spese di lite, così disposta in ragione del “parziale accoglimento dell'opposizione”. Afferma il che tale pronuncia “manca di qualsivoglia supporto Parte_1 argomentativo che giustifichi l'esercizio del potere di compensare le spese di lite”.
Il motivo resta assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese di lite.
*
Con il terzo motivo, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure là dove, “oltre che compensare le spese di lite, ha anche ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento pagina 7 di 11 delle domande di condanna per lite temeraria e ciò motivando sempre e solo con il parziale accoglimento della opposizione”. Assume l'appellante che “il Giudice avrebbe dovuto meglio valutare la sussistenza della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
Il motivo, per come formulato, non è meritevole di pregio poichè la condanna ex art. 96 cpc presuppone che la soccombenza della parte nei cui confronti è richiesta sia totale, oltre che concreta. La norma, compresa la condanna di cui all'ultimo comma, non può invece trovare applicazione nei confronti della parte anche solo parzialmente vittoriosa.
Il Tribunale, con la sua decisione, non ha ritenuto accogliere integralmente la domanda di una delle due parti in giudizio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 96 cpc.
*
Con gravame incidentale gli odierni appellati, opponenti in primo grado, , in Controparte_3
proprio ed in qualità di erede del defunto nonché , Controparte_2 Parte_2 CP_4
, e , in qualità di eredi del defunto
[...] CP_1 Parte_3 CP_5 CP_2
censurano la sentenza impugnata per l'asserita erronea liquidazione del danno.
[...]
Sul punto, va condivisa la sentenza impugnata.
Il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 1433/2020 così disponeva:
“I - in accoglimento parziale dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 333/2011 del
Tribunale di Forlì (che per il resto conferma), condanna gli appellati al pagamento in favore di della somma di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla Parte_1 somma via via rivalutata dalla data del 30.03.2000 sino alla presente sentenza, nonché, sul coacervo finale, i soli interessi di mora sino al saldo effettivo”.
Si legge in motivazione: “Passando ora alla liquidazione del danno, che secondo il consolidato orientamento della Cassazione sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando affidato al criterio equitativo ed alla valorizzazione di quegli stessi parametri utilizzati per valutare la sussistenza in concreto del danno risarcibile (Cass. n. 25171/2007), ritiene questa Corte che a possa essere attribuita la somma, determinata ex art. 1226 c.c., di € 5.000,00 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dei fatti sino alla presente sentenza;
successivamente, sul coacervo di somma, rivalutazione ed interessi, sono dovuti
i soli interessi di mora sino al saldo effettivo”.
E' dunque chiaro, come affermato dal giudice di prima istanza, che “il danno è stato liquidato con riferimento al suo valore monetario al momento dei fatti” (pg 5 sentenza impugnata); né gli pagina 8 di 11 appellanti incidentali hanno dedotto alcunchè sulle ragioni per cui il danno dovesse essere devalutato, limitandosi, piuttosto, a fornire il calcolo matematico della devalutazione. Il motivo appare, dunque, oltre che infondato, anche inammissibile.
Da respingere anche l'altro motivo di appello incidentale, avendo la sentenza n. 1433/2020 di questa Corte (titolo esecutivo notificato unitamente al precetto) altrettanto chiaramente identificato il soggetto a cui favore andavano refuse le spese di primo e secondo grado di giudizio: “II – condanna gli appellati alla refusione in favore di delle spese di Parte_1
lite che liquidata per il primo grado in € …. e per il presente grado in € …“ ed avendo, invece, previsto la compensazione quanto agli altri soggetti “compensa interamente le spese di entrambi i gradi tra , e gli appellati”, con la Parte_5 Parte_6 Controparte_8
conseguenza che aveva diritto a richiedere (come ha fatto), nel precetto Parte_1 notificato, l'intera somma equivalente alle spese legali liquidate in sentenza e non una quota di essa.
*
L'accoglimento, nel merito, dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale comportano, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'integrale rigetto dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta da , in proprio ed in qualità di erede del defunto Controparte_3
nonché di , di , di , di Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 CP_1 Pt_3
e di , in qualità di eredi del defunto
[...] Controparte_6 Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, giusta applicazione delle tariffe forensi rispettivamente vigenti, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, poiché il valore dichiarato della causa si attesta a ridosso dei minimi. Nulla per la fase istruttoria del presente grado perché non svolta (cfr. da ultimo
Cass., Sezione 3, Ordinanza 19 marzo 2025 n. 7343).
Va altresì prevista in capo alla parte soccombente-appellante incidentale, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 93 co. 3 cpc, quale misura avente finalità deflattive del contenzioso, che mira alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
Ai fini della condanna ex art. 96, co. 3 cpc, costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un appello incidentale basato su motivi pagina 9 di 11 manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado.
Tale condanna non richiede la prova del danno, essendo sufficiente la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame incidentale ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione incidentale.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere delle appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU.
20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, in accoglimento dell'appello principale, rigetta integralmente l'opposizione proposta da
, in proprio ed in qualità di erede del defunto nonché Controparte_3 Controparte_2 [...]
, , , e , in qualità di eredi Parte_2 Controparte_4 CP_1 Parte_3 CP_5
del defunto Controparte_2
Rigetta l'appello incidentale proposto , in proprio ed in qualità di erede del Controparte_3 defunto nonché , , , Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 CP_1 Pt_3
e , in qualità di eredi del defunto
[...] CP_5 Controparte_2
Condanna , in proprio ed in qualità di erede del defunto Controparte_3 Controparte_2 nonché , , , e , in Parte_2 Controparte_4 CP_1 Parte_3 CP_5
qualità di eredi del defunto in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Controparte_2
in favore dell'appellante che liquida, quanto al primo grado, in € 2.738,00 oltre spese generali ed oneri come per legge e, quanto al secondo grado, in € 1.984,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Condanna , in proprio ed in qualità di erede del defunto Controparte_3 Controparte_2
nonché , , , e , in Parte_2 Controparte_4 CP_1 Parte_3 CP_5
qualità di eredi del defunto in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 dell'appellante principale, della somma di € 800,00, ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc.
pagina 10 di 11 Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellati-appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, in data 11.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1704/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GUCCINI ALESSIA e dell'avv. URBINI BARBARA ( ) CORSO GARIBALDI N. 29 FORLI'; C.F._2
APPELLANTE contro
IN QUALITÀ DI EREDE DI (C.F. CP_1 Controparte_2
), C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BENAZZI ALESSANDRA e dell'avv. GUERRINI SARA ( ) C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI'; , C.F._4
IN QUALITÀ DI EREDE DI (C.F. Parte_2 Controparte_2
), C.F._5 con il patrocinio dell'avv. BENAZZI ALESSANDRA e dell'avv. GUERRINI SARA ( ) C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI'; , C.F._4
IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI (C.F. Controparte_3 Controparte_2
), C.F._6 con il patrocinio dell'avv. BENAZZI ALESSANDRA e dell'avv. GUERRINI SARA ( ) C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI'; , C.F._4
IN QUALITÀ DI EREDE DI (C.F. Controparte_4 Controparte_2
), C.F._7 con il patrocinio dell'avv. BENAZZI ALESSANDRA e dell'avv. GUERRINI SARA ( ) C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI'; , C.F._4
IN QUALITÀ DI EREDE DI (C.F. CP_5 Controparte_2
), C.F._8 con il patrocinio dell'avv. BENAZZI ALESSANDRA e dell'avv. GUERRINI SARA ( ) C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI'; , C.F._4
IN QUALITÀ DI EREDE DI (C.F. Parte_3 Controparte_2
), C.F._9 pagina 1 di 11 con il patrocinio dell'avv. BENAZZI ALESSANDRA e dell'avv. GUERRINI SARA ( ) C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI'; C.F._4
APPELLATI
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 804/2022 emessa all'esito della causa distinta al n. 2796/2020 RG dal Tribunale civile Ordinario di Forlì in data 02.09.2022, comunicata alle parti il 05.09.2022 e notificata ai fini dell'impugnazione in data 05.10.2022
Assegnata a decisione in data 1.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1433/2020 la Corte d'Appello di Bologna così disponeva: “I - in accoglimento parziale dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 333/2011 del Tribunale di Forlì (che per il resto conferma), condanna gli appellati al pagamento in favore di della somma Parte_1 di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data del 30.03.2000 sino alla presente sentenza, nonché, sul coacervo finale, i soli interessi di mora sino al saldo effettivo;
II - condanna gli appellati alla restituzione a di quanto Parte_1 corrisposto in forza della gravata sentenza, con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
III – condanna gli appellati alla rifusione in favore di delle spese di lite” di primo e Parte_1
secondo grado.
La sentenza veniva notificata agli odierni appellati da con la formula Parte_1 esecutiva unitamente all'atto di precetto.
Gli odierni appellati proponevano opposizione alla procedura esecutiva ex art 615 cpc, formulando le seguenti conclusioni: “Previa immediata sospensione del titolo esecutivo, eventualmente anche con cauzione, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c: - dichiarare che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
, in proprio ed in qualità di erede del defunto nonché di Controparte_3 Controparte_2 Parte_2
di di di e di , in qualità di eredi del
[...] Controparte_4 CP_1 Parte_3 Controparte_6 defunto per tutti i motivi esposti, dichiarando conseguentemente la nullità dell'atto di Controparte_2 precetto agli stessi notificato in data 11/09/2020; - In via subordinata, riconoscere a Parte_1 la minor somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite
[...] da liquidarsi integralmente a favore dei difensori antistatici che tali sono e si dichiarano”.
pagina 2 di 11 In particolare, l'opposizione si fondava su tre motivi: a) la somma liquidata in sentenza andava prima devalutata all'epoca dei fatti e poi rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza;
b) non era provato che avesse corrisposto, in forza della gravata Parte_1 sentenza di primo grado, la somma di cui chiedeva la restituzione;
c) le spese di lite andavano richieste dall'intimante solo per la quota a lui spettante e non per l'intero.
Si costituiva regolarmente in giudizio contestando integralmente Parte_1
l'opposizione ed argomentando per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo;
nel merito per il rigetto integrale dell'opposizione poiché inammissibile, e comunque infondata in fatto e in diritto, con conseguente efficacia del titolo esecutivo e validità del precetto notificati;
subordinatamente, per la condanna degli opponenti in solido al pagamento della diversa somma emergente dall'istruttoria e/o ritenuta di giustizia in favore di - comunque, per la condanna degli opponenti in solido fra loro ex Parte_1
art. 96 c.p.c al pagamento in favore di di quanto ritenuto di giustizia;
- Parte_1
comunque, con vittoria di spese di lite, onorari e competenze nonché spese e rimborso generale, IVA e CPA come per legge.
Rigettata l'istanza cautelare, gli opponenti versavano l'intera somma intimata nel precetto a comprensiva anche della somma in restituzione delle spese del primo Parte_1
grado.
Svolta l'istruttoria, l'opposizione veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
Con la sentenza n. 804/2022 il Tribunale di Forlì, rigettati il primo e terzo motivo di opposizione, accoglieva il secondo e dunque, “in parziale accoglimento della proposta opposizione, dichiara(va) l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per la somma eccedente di 17.398,34 e condanna(va) parte opposta a restituire a parte opponente quanto da questa corrisposto in eccedenza rispetto all'importo del precetto come qui rideterminato. Spese compensate”.
Affermava in motivazione il giudice di merito, quanto al primo motivo, che dal titolo
“emerge(va) chiaramente che il danno è stato liquidato con riferimento al suo valore monetario al momento dei fatti”. Quanto al secondo motivo di opposizione, che non vi era prova che il pagamento delle spese di lite di primo grado, di cui aveva intimato la Parte_1
restituzione, era stato eseguito dallo stesso. Ed “Infatti, la copia dell'assegno di pagamento allegato
pagina 3 di 11 (doc. 4) da parte opposta alla comparsa di risposta reca la sottoscrizione e pure la ricevuta di
Per_1 consegna dell'assegno a e sempre allegata (doc. 5) alla comparsa di Controparte_2 Controparte_3 risposta, fa riferimento ad un assegno dell'avv. Inoltre lo stesso in sede di
Per_1 Parte_1 interrogatorio formale ha dichiarato che il pagamento venne fatto da Se così è, l'opposto non
Per_1 poteva agire esecutivamente per la ripetizione della somma. Infatti la sentenza della Corte d'Appello, come risulta dalla parte motiva (pag. 5), condanna gli appellati alla restituzione di quanto pagato dagli appellanti (e non da altri) per le spese di lite di primo grado. Pertanto, poiché non risulta provato che il pagamento sia stato fatto da quale rappresentante di né l'inquadramento nell'ambito
Per_1 Parte_1 dell'adempimento del terzo giova in quanto tale pagamento risulta pur sempre riferibile al terzo … , il motivo di opposizione va accolto”. Concludeva, quanto al terzo motivo, che il titolo azionato prevedeva espressamente la condanna alle spese di primo e secondo grado direttamente in favore del solo il quale risultava, dunque, l'unico soggetto legittimato Parte_1
ad ottenere la rifusione delle stesse. Infine, che “Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nonché l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande di condanna per lite temeraria”.
Per la parziale riforma della sentenza, proponeva gravame, fondato su tre motivi, Parte_1
il quale così concludeva: “nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, nel rigettare
[...] integralmente l'opposizione poiché inammissibile, e comunque infondata in fatto e in diritto, dichiarare la conseguente totale efficacia del titolo esecutivo e validità del precetto notificati, quindi anche con riferimento alla restituzione da parte degli appellati delle spese legali di primo grado e interessi dagli stessi ricevute a suo tempo in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. voce II precetto) poi riformata dalla Corte d'Appello di Bologna;
- quindi, condannare gli appellati alla restituzione della somma di euro 7.003,10 ottenuta in pagamento a seguito della qui impugnata sentenza di primo grado, oltre ad interessi dalla domanda al saldo;
- comunque, con vittoria di spese di lite, onorari e competenze nonché spese e rimborso generale, IVA e CPA come per legge sia del primo che del secondo grado di giudizio ed anche condanna degli appellati ex art. 96 cpc”.
Si costituivano gli appellati i quali spiegavano appello incidentale avverso i capi della sentenza per cui erano risultati soccombenti. Chiedevano dunque alla Corte: “RIGETTARE
l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni Parte_4 esposte e, per l'effetto, CONFERMARE che non è legittimato a domandare la Parte_1 restituzione delle spese legali di cui alla sentenza n. 333/2011 del Tribunale di Forlì, in quanto dallo
pagina 4 di 11 stesso non corrisposte;
In accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, DICHIARARE la nullità dell'atto di precetto notificato in data 11/09/2020 da Parte_1 nei confronti di , in proprio ed in qualità di erede del defunto
[...] Controparte_3 Controparte_2 nonché di di di di e di Parte_2 Controparte_4 CP_1 Parte_3 CP_5
in qualità di eredi del defunto per tutti i motivi esposti;
In via subordinata,
[...] Controparte_2
RICONOSCERE a la minor somma che sarà ritenuta equa e di giustizia e Parte_1 conseguentemente CONDANNARE alla restituzione delle somme ricevute in Parte_1 eccedenza, oltre interessi legali;
CONDANNARE al risarcimento dei danni per Parte_1 responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. a favore di , in proprio ed in Controparte_3 qualità di erede del defunto nonché di , di di Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 CP_1
di e di in qualità di eredi del defunto da
[...] Parte_3 CP_5 Controparte_2 ella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
In ogni caso, con vittoria delle spese di CP_7 lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi integralmente a favore dei difensori antistatari che tali sono e si dichiarano”.
All'udienza cartolare dell'1.10.2024, depositate note scritte di precisazione delle conclusioni, la causa, previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame, l'appellante censura il mancato riconoscimento del proprio diritto alla restituzione delle spese di primo grado pagate a controparte. L'appello è avverso l'accoglimento, da parte del giudice di primo grado, del secondo motivo di opposizione con il disposto della mancata prova della corresponsione delle spese di primo grado da parte di che ne ha intimato la restituzione. Parte_1
Il motivo è fondato.
Le somme di cui alla sentenza di condanna della Corte d'Appello di Bologna (“II – condanna gli appellati alla restituzione a di quanto corrisposto in forza della gravata Parte_1
sentenza, con gli interessi legali dal pagamento al saldo”) sono state oggetto di intimazione (“Spese
1° grado pagate a controparte di cui è statuita la restituzione 6.559,92 + Interessi legali dal pagamento
(avvenuto il 21/6/2012) al saldo (per il momento sino al 31/8/2020) 443,18 = TOTALE 7.003,10”) e risultano pacificamente pagate al in pendenza del giudizio di opposizione, Parte_1
all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo (“… Il secondo motivo di
pagina 5 di 11 opposizione, relativo alla mancata prova della corresponsione delle spese di primo grado appare invece superato alla luce di quanto dichiarato dal difensore di parte opponente in udienza (e comunque non fondato attesa la prova fornita da parte opposta della corresponsione della somma). Ne consegue
l'insussistenza del requisito del fumus”).
Tale somma è poi stata nuovamente riversata da agli odierni appellati, Parte_1
a definizione del giudizio di primo grado, in forza della sentenza qui impugnata.
Afferma il primo giudice in parte motiva: “appare non vi sia prova che abbia Parte_1
corrisposto le spese di lite di primo grado di cui intima la restituzione”. E spiega: “dall'istruttoria è emerso, da un lato che le spese legali relative al primo grado di lite sono state pagate, dall'altro però che il pagamento non è stato effettuato da Infatti, la copia dell'assegno di pagamento Parte_4 allegato (doc. 4) da parte opposta alla comparsa di risposta reca la sottoscrizione e pure la
Per_1 ricevuta di consegna dell'assegno a e sempre allegata (doc. 5) alla Controparte_2 Controparte_3 comparsa di risposta, fa riferimento ad un assegno dell'avv. Inoltre lo stesso in sede
Per_1 Parte_1 di interrogatorio formale ha dichiarato che il pagamento venne fatto da Se così è, l'opposto non
Per_1 poteva agire esecutivamente per la ripetizione della somma. Infatti la sentenza della Corte d'Appello, come risulta dalla parte motiva (pag. 5), condanna gli appellati alla restituzione di quanto pagato dagli appellanti (e non da altri) per le spese di lite di primo grado. Pertanto, poiché non risulta provato che il pagamento sia stato fatto da quale rappresentante di né l'inquadramento nell'ambito
Per_1 Parte_1 dell'adempimento del terzo giova in quanto tale pagamento risulta pur sempre riferibile al terzo … , il motivo di opposizione va accolto”.
Il giudice di primo grado ha, dunque, negato la legittimazione del a vedersi Parte_1
restituire la somma di cui alla sentenza di condanna riformata dalla Corte d'Appello di
Bologna con la decisione (titolo esecutivo) notificata contestualmente al precetto opposto.
Tuttavia, come risulta dalla ricevuta di pagamento in atti (doc. 5 fascicolo I grado appellante),
i sig.ri e hanno dichiarato di “aver ricevuto … l'assegno bancario Controparte_2 Controparte_3 di euro 6.559,92 come liquidato, per spese di soccombenza, dall'Ill.mo Tribunale Civile di Forlì nella sentenza n. 333/11 emessa a seguito della causa civile Rg. n. 429/05 promossa dai sigg. ri . Parte_1
L'imputazione del pagamento ricevuto è chiara e trova titolo nella sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 1433/20 che specificamente, come già testualmente sopra riportato, prevede la “condanna (de)gli appellati alla restituzione a di quanto corrisposto Parte_1 in forza della gravata sentenza, con gli interessi legali dal pagamento al saldo”. In forza di tale pagina 6 di 11 disposto, solo il dispone del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza e solo il Parte_1
uò pretendere la restituzione delle somme pagate. Parte_1
Il pagamento effettuato dall'avv. con assegno a sua firma, non è avvenuto, infatti, Per_1 sine causa, ma è imputato al titolo rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di
Bologna n. 1433/20 e trova ragione nel rapporto difensivo allora esistente con il Parte_4
[...]
Solo in ipotesi di antistatarietà, è l'avvocato stesso ad essere diretto titolare di un rapporto instauratosi con la controparte in punto di condanna alle spese ed è chiamato a provvedere personalmente al rimborso delle spese ricevute in forza di una sentenza poi riformata (Cass.
Sez. Lav. 27 gennaio 2016 n. 1526). Solo in tale ipotesi, l'avvocato dispone di un titolo da far valere esecutivamente in caso di mancato pagamento (legittimazione attiva) ed è il soggetto legittimato passivo a cui va richiesta la restituzione delle somme ricevute in forza di sentenza poi riformata.
Ma non è questo il caso di cui si discute.
L'avv. non è stato parte del giudizio né risulta il difensore antistatario. Per_1
Il pagamento dal medesimo effettuato ha ricevuto corretta imputazione da parte dei soggetti riceventi. La condanna (titolo esecutivo) richiamata dagli stessi è specificamente riferibile all'odierno appellante il quale, egli solo, dispone del titolo esecutivo in forza del quale tali somme avrebbero potuto e sono state richieste.
Solo il debitore originario è legittimato a chiedere all'accipiens la ripetizione delle somme successivamente riconosciute come non dovute (Cass. Sez. III n. 8101/2020).
La sentenza sul punto va, pertanto, riformata.
*
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione gravata in punto di compensazione delle spese di lite, così disposta in ragione del “parziale accoglimento dell'opposizione”. Afferma il che tale pronuncia “manca di qualsivoglia supporto Parte_1 argomentativo che giustifichi l'esercizio del potere di compensare le spese di lite”.
Il motivo resta assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese di lite.
*
Con il terzo motivo, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure là dove, “oltre che compensare le spese di lite, ha anche ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento pagina 7 di 11 delle domande di condanna per lite temeraria e ciò motivando sempre e solo con il parziale accoglimento della opposizione”. Assume l'appellante che “il Giudice avrebbe dovuto meglio valutare la sussistenza della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
Il motivo, per come formulato, non è meritevole di pregio poichè la condanna ex art. 96 cpc presuppone che la soccombenza della parte nei cui confronti è richiesta sia totale, oltre che concreta. La norma, compresa la condanna di cui all'ultimo comma, non può invece trovare applicazione nei confronti della parte anche solo parzialmente vittoriosa.
Il Tribunale, con la sua decisione, non ha ritenuto accogliere integralmente la domanda di una delle due parti in giudizio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 96 cpc.
*
Con gravame incidentale gli odierni appellati, opponenti in primo grado, , in Controparte_3
proprio ed in qualità di erede del defunto nonché , Controparte_2 Parte_2 CP_4
, e , in qualità di eredi del defunto
[...] CP_1 Parte_3 CP_5 CP_2
censurano la sentenza impugnata per l'asserita erronea liquidazione del danno.
[...]
Sul punto, va condivisa la sentenza impugnata.
Il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 1433/2020 così disponeva:
“I - in accoglimento parziale dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 333/2011 del
Tribunale di Forlì (che per il resto conferma), condanna gli appellati al pagamento in favore di della somma di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla Parte_1 somma via via rivalutata dalla data del 30.03.2000 sino alla presente sentenza, nonché, sul coacervo finale, i soli interessi di mora sino al saldo effettivo”.
Si legge in motivazione: “Passando ora alla liquidazione del danno, che secondo il consolidato orientamento della Cassazione sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando affidato al criterio equitativo ed alla valorizzazione di quegli stessi parametri utilizzati per valutare la sussistenza in concreto del danno risarcibile (Cass. n. 25171/2007), ritiene questa Corte che a possa essere attribuita la somma, determinata ex art. 1226 c.c., di € 5.000,00 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dei fatti sino alla presente sentenza;
successivamente, sul coacervo di somma, rivalutazione ed interessi, sono dovuti
i soli interessi di mora sino al saldo effettivo”.
E' dunque chiaro, come affermato dal giudice di prima istanza, che “il danno è stato liquidato con riferimento al suo valore monetario al momento dei fatti” (pg 5 sentenza impugnata); né gli pagina 8 di 11 appellanti incidentali hanno dedotto alcunchè sulle ragioni per cui il danno dovesse essere devalutato, limitandosi, piuttosto, a fornire il calcolo matematico della devalutazione. Il motivo appare, dunque, oltre che infondato, anche inammissibile.
Da respingere anche l'altro motivo di appello incidentale, avendo la sentenza n. 1433/2020 di questa Corte (titolo esecutivo notificato unitamente al precetto) altrettanto chiaramente identificato il soggetto a cui favore andavano refuse le spese di primo e secondo grado di giudizio: “II – condanna gli appellati alla refusione in favore di delle spese di Parte_1
lite che liquidata per il primo grado in € …. e per il presente grado in € …“ ed avendo, invece, previsto la compensazione quanto agli altri soggetti “compensa interamente le spese di entrambi i gradi tra , e gli appellati”, con la Parte_5 Parte_6 Controparte_8
conseguenza che aveva diritto a richiedere (come ha fatto), nel precetto Parte_1 notificato, l'intera somma equivalente alle spese legali liquidate in sentenza e non una quota di essa.
*
L'accoglimento, nel merito, dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale comportano, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'integrale rigetto dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta da , in proprio ed in qualità di erede del defunto Controparte_3
nonché di , di , di , di Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 CP_1 Pt_3
e di , in qualità di eredi del defunto
[...] Controparte_6 Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, giusta applicazione delle tariffe forensi rispettivamente vigenti, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, poiché il valore dichiarato della causa si attesta a ridosso dei minimi. Nulla per la fase istruttoria del presente grado perché non svolta (cfr. da ultimo
Cass., Sezione 3, Ordinanza 19 marzo 2025 n. 7343).
Va altresì prevista in capo alla parte soccombente-appellante incidentale, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 93 co. 3 cpc, quale misura avente finalità deflattive del contenzioso, che mira alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
Ai fini della condanna ex art. 96, co. 3 cpc, costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un appello incidentale basato su motivi pagina 9 di 11 manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado.
Tale condanna non richiede la prova del danno, essendo sufficiente la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame incidentale ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione incidentale.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere delle appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU.
20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, in accoglimento dell'appello principale, rigetta integralmente l'opposizione proposta da
, in proprio ed in qualità di erede del defunto nonché Controparte_3 Controparte_2 [...]
, , , e , in qualità di eredi Parte_2 Controparte_4 CP_1 Parte_3 CP_5
del defunto Controparte_2
Rigetta l'appello incidentale proposto , in proprio ed in qualità di erede del Controparte_3 defunto nonché , , , Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 CP_1 Pt_3
e , in qualità di eredi del defunto
[...] CP_5 Controparte_2
Condanna , in proprio ed in qualità di erede del defunto Controparte_3 Controparte_2 nonché , , , e , in Parte_2 Controparte_4 CP_1 Parte_3 CP_5
qualità di eredi del defunto in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Controparte_2
in favore dell'appellante che liquida, quanto al primo grado, in € 2.738,00 oltre spese generali ed oneri come per legge e, quanto al secondo grado, in € 1.984,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Condanna , in proprio ed in qualità di erede del defunto Controparte_3 Controparte_2
nonché , , , e , in Parte_2 Controparte_4 CP_1 Parte_3 CP_5
qualità di eredi del defunto in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 dell'appellante principale, della somma di € 800,00, ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc.
pagina 10 di 11 Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellati-appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, in data 11.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
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