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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 151/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TRAVIA Parte_1 P.IVA_1
NICCOLO', elettivamente domiciliato in VIA DEL VIMINALE, 43 ROMA presso il difensore;
APPELLANTE contro
, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso quest'ultima;
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso quest'ultima;
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 3153 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, II^ Sez. Civ., n. 3153/2022 (R.G. n. 12367/2020)
e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare la illegittimità, infondatezza e inesigibilità delle pretese avanzate dall'Amministrazione con l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, prot. n. 41326 del 9 settembre 2020, notificata in data 16 settembre 2020, emessa dall'
[...] per l'importo di euro 201.215,05, oltre interessi, asseritamente Parte_2 dovuto a titolo di saldi quindicinali non versati. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con la pagina 1 di 8 maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014. Si chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Le agenzie appellate hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
La difesa dell'amm.ne appellata conferma le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in questo grado. Voglia la Corte adita dichiarare l'inammissibilità del secondo motivo d'appello con ogni conseguente statuizione, ed in ogni caso respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e diritto confermando per l'effetto l'impugnata sentenza. Vinte le spese. Chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
agenzia di scommesse ippiche, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dall' Controparte_2
pari ad € 201.215,05 e corrispondente al debito per quote di prelievo a
[...] quest'ultima dovute.
Nel merito formulava eccezione di compensazione con il credito risarcitorio riconosciutogli dal Lodo arbitrale “di Majo” emesso in data 26 maggio 2003 che, in parziale accoglimento delle domande Contr articolate da vari concessionari, aveva addebitato a responsabilità di e la CP_4 CP_5 perdita di redditività da questi ultimi patita in ragione dell'operatività di canali di raccolta del gioco
“clandestini” e del ritardo, da parte delle amministrazioni, nell'attivazione di talune modalità di raccolta e formule di scommesse.
L'opponente esponeva in fatto:
- di aver esercitato attività di raccolta di giochi e scommesse su eventi ippici in forza di concessione statale n. 1342 emessa dall'UNIRE;
- che, lo svolgimento di detto rapporto concessorio fu caratterizzato dalla progressiva insostenibilità economica della gestione dell'attività in ragione di carenze regolatorie da parte dell'amministrazione convenuta;
- alcuni interventi di riforma normativa, realizzati tra il 1998 e 1999, avevano infatti determinato condizioni economiche più gravose per la prosecuzione del rapporto concessorio da parte dei concessionari c.d. “storici”, cui si aggiunse la crescita di reti clandestine e telematiche di raccolta del gioco, oltre alla ritardata attivazione, da parte dell' , di talune modalità di raccolta Controparte_1
e formule di scommessa al totalizzatore - nella specie accettazione delle scommesse per via telefonica e telematica, accettazione delle scommesse a quota fissa – ;
- contestualmente alla progressiva perdita di attrattività dei prodotti di scommessa ippici, le amministrazioni concedenti erano ripetutamente intervenute sulla struttura della rete di distribuzione territoriale del gioco, tramite l'ampliamento massivo del numero di punti vendita del gioco su base territoriale e riservando ai nuovi concessionari condizioni di esercizio meno gravose, così determinando una significativa disfunzione regolatoria a discapito dei concessionari preesistenti;
- peraltro, nonostante fossero state normativamente previste modalità di salvaguardia in favore di questi ultimi, l'amministrazione aveva continuato a computare e a richiedere il pagamento dei CP_1
“minimi garantiti”, somme legate a disposizioni non più coerenti né coordinate con il mutato assetto ordinamentale;
Contr Nel merito l'opponente rilevava di aver estinto l'obbligazione di pagamento, vantata da , mediante compensazione espressamente riconosciuta dal lodo arbitrale ”, laddove aveva CP_7
pagina 2 di 8 consentito alle concessionarie di realizzare il credito risarcitorio ivi riconosciuto operando progressive compensazioni con i corrispettivi convenzionali dovuti (pag. 20 opposizione). Contr Aggiungeva di aver operato le compensazioni su precipuo invito dell' , trasmettendo, di volta in volta, le comunicazioni con cui identificava gli importi oggetto di compensazione, ricapitolava
l'ammontare delle quindicine già compensate e indicava il credito residuo nei confronti dell'ADM
(pag. 22 opposizione).
Riteneva altresì che il successivo annullamento del Lodo, da parte della Corte d'Appello di Roma, non avesse vanificato l'effetto estintivo della compensazione, atteso che la pronuncia, non contenendo alcuna statuizione di condanna, possedeva efficacia meramente dichiarativa e non esecutiva sino al passaggio in giudicato.
Parimenti lamentava l'inadempimento contrattuale delle amministrazioni convenute che, a fronte della disfunzione regolamentare del sistema nazionale di offerta del gioco ippico, non avevano garantito un'adeguata cura dell'immagine del prodotto ippico;
l'adeguata qualità del palinsesto di eventi di scommessa;
un'adeguata cura, aggiornamento e manutenzione del prodotto di scommesse ippiche;
l'effettiva esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche.
Infine, rilevava la violazione, da parte delle amministrazioni opposte, dei principi di correttezza e buona fede per aver disatteso la proposta transattive elaborata nell'ambito di accordi intervenuti con l'associazione maggiormente rappresentativa degli interessi della categoria dei Concessionari, in violazione delle indicazioni normative e giurisprudenziali.
Con il medesimo difensore si costituivano in giudizio l' e CP_1 Controparte_1
l' , per quanto qui Controparte_8 ancora rileva, che con sentenza n. 6260/2013 la Corte di Appello di Roma aveva annullato il lodo di
Maio per difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, decisione successivamente cassata con rinvio dalla Sentenza a Sez. Unite del 26 ottobre 2020 n. 23418.
Specificava che, in virtù dell'annullamento del lodo di Maio e nelle more della definizione del giudizio di legittimità, la aveva invitato Controparte_9 gli Uffici a procedere al recupero coattivo dei predetti crediti attraverso lo strumento dell'ingiunzione di pagamento;
azione esercitata anche nei confronti di una delle 329 agenzie c.d. storiche, Parte_1 che aveva mancato di versare le quote di prelievo dovute per i periodi compresi tra il 2010 ed il 2013, in ragione della pretesa compensazione con il credito alla stessa riconosciuta dal c.d. “Lodo di Maio” del 2003.
Rilevava, tuttavia, l'insussistenza delle condizioni per la compensazione legale, che, ai sensi degli art. 1243 e s.s. c.c., può operare solo nelle ipotesi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
requisiti mancanti nel caso di specie, stante l'inesistenza del controcredito vantato dalla ricorrente a seguito dell'annullamento del relativo lodo arbitrale e l'incertezza circa la quantificazione del relativo risarcimento, determinato nel lodo esclusivamente in misura percentuale sull'aggio spettante al concessionario.
Contestualmente negava una propria responsabilità derivante dalla mancata vigilanza “sulla tenuta del sistema del mercato delle scommesse”, non gravando sull'autorità concedente un simile obbligo di garanzia. Specificava, d'altro canto, che la concessione – contratto è caratterizzata da un rischio
d'impresa ben noto ai concessionari dal momento della partecipazione alla gara ad evidenza pubblica
(o al momento di richiesta della proroga). Dunque, le agenzie hanno scelto, nella propria autonomia pagina 3 di 8 imprenditoriale, di sottoscrivere il disciplinare di gara e di aderire, in particolare, all'assunzione del rischio di impresa connesso alla gestione delle scommesse dichiarando di avere completa conoscenza della situazione e delle potenzialità del mercato (pag. 7 comparsa di costituzione).
Ancora contestava l'inerzia ascrittale, consistita nell'aver eluso i dettati normativi e giurisprudenziali, che avevano imposto il riequilibrio del sinallagma contrattuale dapprima attraverso le modalità di salvaguardia di cui dall'art. 38, comma 4, lett. l) del D.L. n. 223/2006, poi abrogate dall'art. 10, comma 5, lett. b) del D.L. n. 16/2012, e poi il meccanismo di definizione transattiva previsto dal medesimo articolo 10, comma 5.
Quanto alla prima doglianza riferiva che l'adozione delle “misure di salvaguardia” non fondasse un'obbligazione di risultato ma semplicemente un'obbligazione di mezzi in capo all'amministrazione, con la conseguente impossibilità di configurare un inadempimento nei confronti di quest'ultima.
Quanto poi alla definizione in via transattiva delle controversie specificava come anche in questo caso il legislatore si fosse limitato ad onerare le amministrazioni di definire anche in via transattiva le controversie pendenti in materia di quote di rilievo senza prevedere alcun obbligo nei confronti di queste.
Da ultimo negava la violazione, da parte propria, dei principi di legittimo affidamento, correttezza e buona fede, essendosi la medesima attivata al fine di eseguire il dettato normativo di cui all'art. 10 comma 5, lett. b) del D.L. n.16/2012.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 3153 del 2022, che rigettava la domanda con i seguenti passaggi logico – giuridici: Contr preliminarmente il Tribunale ha chiarito che fosse incontestato il credito vantato da e portato all'ingiunzione, mentre risultava contestata la sua esistenza e/o esigibilità in ragione dell'eccezione di compensazione formulata dalla società attrice.
Statuiva in merito che non potesse considerarsi titolo esecutivo e/o efficace, ai sensi dell'art. 824 bis c.c., il del maggio 2003, dopo che la Corte di cassazione (sentenza a S.U. n.23418/2020), Persona_1 affermata la legittimità della clausola compromissoria in forza della quale era stato reso e la giurisdizione del Giudice Ordinario, aveva cassato con rinvio davanti alla Corte d'Appello di Roma per la pronuncia sugli altri motivi di impugnazione (pag. 4 sentenza).
In applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - ha proseguito il primo giudice - non è consentito, infatti, operare la compensazione allorquando il credito opposto sia stato riconosciuto con sentenza o altro titolo giudiziale solo se provvisoriamente eseguibili. Né avrebbe potuto operare una compensazione volontaria, considerata l'azione esercitata dalla amministrazione.
Il Tribunale ha quindi respinto l'opposizione sul fondamento che dovesse considerarsi preclusa ogni altra valutazione in merito alla spettanza dei diritti risarcitori in capo al concessionario, già esaminate nel lodo arbitrale ed ora nel successivo giudizio davanti alla Corte d'Appello di Roma, nonché avanzati nel giudizio davanti al tar Lazio (n. 6359/2017 R.G.).
Avverso la predetta decisione ha proposto appello Parte_1 formulando due motivi di gravame e lamentando l'erroneità della decisione per:
I. Motivazione insufficiente ed illogica. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1241, 1243,
1252 e ss. c.c. Travisamento dei fatti e degli atti del giudizio. Ingiustizia manifesta pagina 4 di 8 II. Motivazione insufficiente ed illogica. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Travisamento dei fatti e degli atti del giudizio. Ingiustizia manifesta.
Si sono costituite in giudizio l' e l' Controparte_1 [...]
eccependo l'inammissibilità del secondo motivo di Controparte_1 gravame e in ogni caso l'infondatezza dell'appello. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 26.09.2024.
***
Con il primo motivo di gravame l'appellante insiste nel sostenere il ripristino della piena validità ed efficacia del lodo di a seguito dell'intervento della sentenza a Sez. Unite n. 23418/2020, che CP_7 aveva cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello, la quale aveva a propria volta annullato il lodo arbitrale.
In secondo luogo, rileva l'estinzione dell'obbligazione in contestazione in forza di compensazione volontaria ex art. 1252 c.c., avendo la concessionaria operato le compensazioni su precipuo invito di Contr
e secondo le modalità da questa stabilite con decreto del 30 giugno 2011 e, ancor prima, CP_5 con la circolare n. 130, prot. n. 2008/39151/giochi/SCO del 09/10/2008 della Direzione Generale dei
Monopoli, nonché con la nota del 2006. CP_5
Con il secondo motivo lamenta l'omesso esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione di inadempimento formulata nel primo grado di giudizio, ove era stata prospettata la violazione, in capo alle amministrazioni convenute, sia dell'obbligo di garanzia “di tenuta del sistema di raccolta del gioco delle scommesse ippiche”, sia del principio di legittimo affidamento, correttezza e buona fede.
L'appello è infondato. Alcuna ristorata efficacia del lodo “di Majo” può realizzarsi a seguito della cassazione della pronuncia in appello di annullamento del lodo arbitrale, né tanto meno ciò determinerebbe il venir meno della struttura portante dell'ingiunzione di pagamento (pag. 13 appello). Contr Nel giudizio di primo grado parte appellante mai ha infatti contestato il credito vantato da e oggetto di ingiunzione, che, difformemente dalle prospettazioni dell'agenzia appellata, trova il proprio fondamento, non già nell'annullamento del lodo, bensì nella convezione di concessione a suo tempo conclusa con le amministrazioni convenute, e la cui quantificazione vede espressa disciplina nel D.P.R.
169/1998 e nel L.662/1996, poi rideterminati dal D.M. 15.2.1999 e dalle circolari dell'Agenzia Entrate
n.137/E del 5.7.2000 e n.102/E del 6.12.2001.
Che l'ingiunzione di pagamento indicasse tra le sue premesse l'annullamento del lodo arbitrale, decisione ora cassata dalla Suprema Corte di cassazione, non inficia la pretesa creditoria dell'amministrazione appellata: l'iniziale compensazione era stata infatti consentita in presenza di un titolo esecutivo, e quindi in esecuzione del lodo e non sulla base di un accordo spontaneo, retto da volontà negoziale con le varie agenzie coinvolte.
Tale aspetto si coglie chiaramente nelle due circolari emesse dall'amministrazione dei monopoli di Stato in data 4.01.2007 e 9.10.2008, ove l'amministrazione, precisato di aver proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale, ribadiva la propria estraneità agli eventuali danni subiti dai concessionari per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e riferiva di dare seguito alle richieste di pagina 5 di 8 compensazione provenienti dalle concessionarie, in attesa della decisione sull'appello proposto (doc.
54 e 55 depositato da appellante).
Anche il protocollo n. 2011/25404 emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, indicante le modalità di compensazione, costituiva pacifica espressione della provvisoria esecuzione del lodo “di
Majo”, che una volta annullato dalla Corte d'Appello comportò l'immediata interruzione, da parte delle competenti Direzioni Regionali e sezioni distaccate dell'Area Monopoli, dell'acquisizione delle dichiarazioni di compensazione operate dalle concessionarie in data successiva al 21 novembre 2013, come espressamente risulta anche dal comunicato prodotto dalla medesima (doc. 3). Parte_1
L'annullamento del lodo ha quindi determinato il venir meno delle condizioni di compensazione, ovvero l'esistenza del credito opposto, e alcun accordo è stato in seguito raggiunto per la prosecuzione della compensazione a condizioni derogatorie a quelle di legge. Anzi, l'interruzione dell'acquisizione delle dichiarazioni di compensazione da parte delle appellate e la successiva azione giudiziale da queste intentata escludono la possibilità di un accordo in merito.
Tanto basta ad impedire di ritenere integrata l'ipotesi - prospettata dalla parte appellante - di una compensazione volontaria, ai sensi dell'art. 1252 c.c., idonea ad inficiare l'ingiunzione emessa dall'amministrazione appellata.
Pacifica la certezza del credito ingiunto, l'eccezione di compensazione può avere efficacia estintiva satisfattoria solo in presenza di un controcredito parimenti certo, liquido - ossia determinato nella sua consistenza ed ammontare - omogeneo ed esigibile. Non sarebbe infatti realizzabile la finalità dell'istituto della compensazione, di estinzione satisfattoria reciproca degli opposti crediti, nel caso in cui la coesistenza del controcredito fosse solo provvisoria.
Da tali presupposti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini compensativi, il titolo del credito opposto deve essere incontrovertibile, ovvero non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, non solo nella sua esattezza ma anche nella sua esistenza.
Conseguentemente, l'ambito di contestazione del credito opposto in compensazione è limitato alla sola liquidità del credito, che consente al giudice del credito principale di determinarne l'ammontare, se facile e pronto, in tal modo sopperendo alla mancanza di un requisito mediante un'attività ricognitiva – attuativa del titolo.
Anche la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 23225/2016, poi confermata dalle successive n.
31359/2018 e n. 27113/2024, ha inteso ricomporre il contrasto giurisprudenziale originato da una precedente pronuncia, che aveva equiparato la disciplina sulla competenza contenuta nell'art. 35 c.p.c. alla disciplina sostanziale sulla compensazione prevista dagli art. 1241 e ss.
Nell'occasione la Corte ha ribadito come la compensazione giudiziale sia processualmente rilevante soltanto quando il giudice del credito principale è competente anche per il credito opposto in compensazione, dovendo conseguentemente escludersi l'eccezione di compensazione fondata su di un credito la cui certezza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso.
Allo stesso modo, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato, il giudice dovrà dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione.
Soltanto, infatti, un accertamento metodicamente semplice e in tempi brevi del contro credito può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale, già certo, liquido ed esigibile, e così realizzare la ratio dell'istituto della compensazione di garantire una celere soluzione delle reciproche pretese, salvaguardando una ragione di equità. Diversamente, il ritardo sul riconoscimento del credito pagina 6 di 8 principale non può estendersi sino all'accertamento, da parte del medesimo o di altro giudice, dell'esistenza del credito opposto in compensazione, divenendo altrimenti pleonastico il sintagma “di pronta e facile liquidazione” richiesto dall'art.1243 c.c.
Ora, nella fattispecie in decisione la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale emesso, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo;
mentre la successiva pronuncia della
Corte di cassazione n. 23418/2020 ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario e così la compromettibilità in arbitri della controversia, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che al momento ancora non si è pronunciata.
È evidente, dunque, che ci si trovi dinnanzi ad un credito ancora sub iudice, che per i motivi sopra esposti non potrà essere compensato.
In ogni caso, alcuna reviviscenza del lodo arbitrale si realizza per effetto della cassazione con rinvio della impugnata sentenza in appello di annullamento del lodo.
Anche la giurisprudenza di legittimità, con decisione n. 196/2024, si è pronunciata in materia, dapprima chiarendo che il lodo arbitrale dichiarato esecutivo, perdendo la natura e l'efficacia di atto negoziale, assume il valore di sentenza, idonea a produrre gli effetti del giudicato nel caso in cui non siano stati tempestivamente esperiti i mezzi di impugnazione o siano stati infruttuosamente consumati.
Così, nel caso in cui la Corte di Cassazione cassi con rinvio la pronuncia della Corte di appello dichiarativa della nullità del lodo, alla mancata riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice del rinvio e alla conseguente estinzione del procedimento ex art. 393 c.p.c., consegue l'efficacia della sentenza di nullità del lodo dichiarata dalla Corte d'Appello, come imposto dall'art. 310 c.p.c., venendo invece travolta la decisione degli arbitri, che – quale provvedimento di natura esclusivamente giurisdizionale – non conserva alcuna validità.
Diversamente, la corretta riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice del rinvio rimette alla competenza esclusiva di quest'ultimo, la decisione sulla validità o invalidità del giudizio pronunciato dagli arbitri e, nel caso in cui tale valutazione risulti negativa, sarà sempre lo stesso giudice dell'impugnazione a dover decidere anche nel merito del giudizio rescissorio, con ogni irrilevanza del lodo arbitrale ormai annullato.
Le medesime considerazioni sopraesposte fondano il rigetto anche del secondo motivo di gravame.
L'eccezione di inadempimento formulata non può fondare la compensazione del credito ingiunto con un eventuale credito risarcitorio, la cui certezza dipende ancora una volta dall'esito di un separato giudizio in corso. Come già chiarito dal Tribunale, infatti, ogni valutazione in merito alla spettanza dei diritti risarcitori in capo al concessionario risulta attualmente sub iudice dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma e tanto impedisce la compensazione giudiziale da parte del giudice del credito principale, non essendo competente del credito opposto in compensazione.
Né, d'altra parte, possono trovare applicazione i meccanismi di rideterminazione del credito opposto in compensazione, previsti dagli artt. 1467 e 1468 c.c., atteso che mai ha richiesto la risoluzione Pt_1 del rapporto, né quest'ultimo integra un'ipotesi contrattuale con obbligazioni di una sola parte.
Le spese di lite si compensano, in ragione della peculiarità della vicenda, già evidenziata dal giudice di primo grado, la cui statuizione sulle spese non è stata, d'altro canto, oggetto di critica e specifica impugnazione da parte della difesa della CP_1
P. Q. M.
pagina 7 di 8 la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 3153 del 2023 emessa dal
Tribunale di Bologna;
- compensa le spese del grado.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 151/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TRAVIA Parte_1 P.IVA_1
NICCOLO', elettivamente domiciliato in VIA DEL VIMINALE, 43 ROMA presso il difensore;
APPELLANTE contro
, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso quest'ultima;
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso quest'ultima;
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 3153 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, II^ Sez. Civ., n. 3153/2022 (R.G. n. 12367/2020)
e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare la illegittimità, infondatezza e inesigibilità delle pretese avanzate dall'Amministrazione con l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, prot. n. 41326 del 9 settembre 2020, notificata in data 16 settembre 2020, emessa dall'
[...] per l'importo di euro 201.215,05, oltre interessi, asseritamente Parte_2 dovuto a titolo di saldi quindicinali non versati. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con la pagina 1 di 8 maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014. Si chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Le agenzie appellate hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
La difesa dell'amm.ne appellata conferma le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in questo grado. Voglia la Corte adita dichiarare l'inammissibilità del secondo motivo d'appello con ogni conseguente statuizione, ed in ogni caso respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e diritto confermando per l'effetto l'impugnata sentenza. Vinte le spese. Chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
agenzia di scommesse ippiche, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dall' Controparte_2
pari ad € 201.215,05 e corrispondente al debito per quote di prelievo a
[...] quest'ultima dovute.
Nel merito formulava eccezione di compensazione con il credito risarcitorio riconosciutogli dal Lodo arbitrale “di Majo” emesso in data 26 maggio 2003 che, in parziale accoglimento delle domande Contr articolate da vari concessionari, aveva addebitato a responsabilità di e la CP_4 CP_5 perdita di redditività da questi ultimi patita in ragione dell'operatività di canali di raccolta del gioco
“clandestini” e del ritardo, da parte delle amministrazioni, nell'attivazione di talune modalità di raccolta e formule di scommesse.
L'opponente esponeva in fatto:
- di aver esercitato attività di raccolta di giochi e scommesse su eventi ippici in forza di concessione statale n. 1342 emessa dall'UNIRE;
- che, lo svolgimento di detto rapporto concessorio fu caratterizzato dalla progressiva insostenibilità economica della gestione dell'attività in ragione di carenze regolatorie da parte dell'amministrazione convenuta;
- alcuni interventi di riforma normativa, realizzati tra il 1998 e 1999, avevano infatti determinato condizioni economiche più gravose per la prosecuzione del rapporto concessorio da parte dei concessionari c.d. “storici”, cui si aggiunse la crescita di reti clandestine e telematiche di raccolta del gioco, oltre alla ritardata attivazione, da parte dell' , di talune modalità di raccolta Controparte_1
e formule di scommessa al totalizzatore - nella specie accettazione delle scommesse per via telefonica e telematica, accettazione delle scommesse a quota fissa – ;
- contestualmente alla progressiva perdita di attrattività dei prodotti di scommessa ippici, le amministrazioni concedenti erano ripetutamente intervenute sulla struttura della rete di distribuzione territoriale del gioco, tramite l'ampliamento massivo del numero di punti vendita del gioco su base territoriale e riservando ai nuovi concessionari condizioni di esercizio meno gravose, così determinando una significativa disfunzione regolatoria a discapito dei concessionari preesistenti;
- peraltro, nonostante fossero state normativamente previste modalità di salvaguardia in favore di questi ultimi, l'amministrazione aveva continuato a computare e a richiedere il pagamento dei CP_1
“minimi garantiti”, somme legate a disposizioni non più coerenti né coordinate con il mutato assetto ordinamentale;
Contr Nel merito l'opponente rilevava di aver estinto l'obbligazione di pagamento, vantata da , mediante compensazione espressamente riconosciuta dal lodo arbitrale ”, laddove aveva CP_7
pagina 2 di 8 consentito alle concessionarie di realizzare il credito risarcitorio ivi riconosciuto operando progressive compensazioni con i corrispettivi convenzionali dovuti (pag. 20 opposizione). Contr Aggiungeva di aver operato le compensazioni su precipuo invito dell' , trasmettendo, di volta in volta, le comunicazioni con cui identificava gli importi oggetto di compensazione, ricapitolava
l'ammontare delle quindicine già compensate e indicava il credito residuo nei confronti dell'ADM
(pag. 22 opposizione).
Riteneva altresì che il successivo annullamento del Lodo, da parte della Corte d'Appello di Roma, non avesse vanificato l'effetto estintivo della compensazione, atteso che la pronuncia, non contenendo alcuna statuizione di condanna, possedeva efficacia meramente dichiarativa e non esecutiva sino al passaggio in giudicato.
Parimenti lamentava l'inadempimento contrattuale delle amministrazioni convenute che, a fronte della disfunzione regolamentare del sistema nazionale di offerta del gioco ippico, non avevano garantito un'adeguata cura dell'immagine del prodotto ippico;
l'adeguata qualità del palinsesto di eventi di scommessa;
un'adeguata cura, aggiornamento e manutenzione del prodotto di scommesse ippiche;
l'effettiva esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche.
Infine, rilevava la violazione, da parte delle amministrazioni opposte, dei principi di correttezza e buona fede per aver disatteso la proposta transattive elaborata nell'ambito di accordi intervenuti con l'associazione maggiormente rappresentativa degli interessi della categoria dei Concessionari, in violazione delle indicazioni normative e giurisprudenziali.
Con il medesimo difensore si costituivano in giudizio l' e CP_1 Controparte_1
l' , per quanto qui Controparte_8 ancora rileva, che con sentenza n. 6260/2013 la Corte di Appello di Roma aveva annullato il lodo di
Maio per difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, decisione successivamente cassata con rinvio dalla Sentenza a Sez. Unite del 26 ottobre 2020 n. 23418.
Specificava che, in virtù dell'annullamento del lodo di Maio e nelle more della definizione del giudizio di legittimità, la aveva invitato Controparte_9 gli Uffici a procedere al recupero coattivo dei predetti crediti attraverso lo strumento dell'ingiunzione di pagamento;
azione esercitata anche nei confronti di una delle 329 agenzie c.d. storiche, Parte_1 che aveva mancato di versare le quote di prelievo dovute per i periodi compresi tra il 2010 ed il 2013, in ragione della pretesa compensazione con il credito alla stessa riconosciuta dal c.d. “Lodo di Maio” del 2003.
Rilevava, tuttavia, l'insussistenza delle condizioni per la compensazione legale, che, ai sensi degli art. 1243 e s.s. c.c., può operare solo nelle ipotesi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
requisiti mancanti nel caso di specie, stante l'inesistenza del controcredito vantato dalla ricorrente a seguito dell'annullamento del relativo lodo arbitrale e l'incertezza circa la quantificazione del relativo risarcimento, determinato nel lodo esclusivamente in misura percentuale sull'aggio spettante al concessionario.
Contestualmente negava una propria responsabilità derivante dalla mancata vigilanza “sulla tenuta del sistema del mercato delle scommesse”, non gravando sull'autorità concedente un simile obbligo di garanzia. Specificava, d'altro canto, che la concessione – contratto è caratterizzata da un rischio
d'impresa ben noto ai concessionari dal momento della partecipazione alla gara ad evidenza pubblica
(o al momento di richiesta della proroga). Dunque, le agenzie hanno scelto, nella propria autonomia pagina 3 di 8 imprenditoriale, di sottoscrivere il disciplinare di gara e di aderire, in particolare, all'assunzione del rischio di impresa connesso alla gestione delle scommesse dichiarando di avere completa conoscenza della situazione e delle potenzialità del mercato (pag. 7 comparsa di costituzione).
Ancora contestava l'inerzia ascrittale, consistita nell'aver eluso i dettati normativi e giurisprudenziali, che avevano imposto il riequilibrio del sinallagma contrattuale dapprima attraverso le modalità di salvaguardia di cui dall'art. 38, comma 4, lett. l) del D.L. n. 223/2006, poi abrogate dall'art. 10, comma 5, lett. b) del D.L. n. 16/2012, e poi il meccanismo di definizione transattiva previsto dal medesimo articolo 10, comma 5.
Quanto alla prima doglianza riferiva che l'adozione delle “misure di salvaguardia” non fondasse un'obbligazione di risultato ma semplicemente un'obbligazione di mezzi in capo all'amministrazione, con la conseguente impossibilità di configurare un inadempimento nei confronti di quest'ultima.
Quanto poi alla definizione in via transattiva delle controversie specificava come anche in questo caso il legislatore si fosse limitato ad onerare le amministrazioni di definire anche in via transattiva le controversie pendenti in materia di quote di rilievo senza prevedere alcun obbligo nei confronti di queste.
Da ultimo negava la violazione, da parte propria, dei principi di legittimo affidamento, correttezza e buona fede, essendosi la medesima attivata al fine di eseguire il dettato normativo di cui all'art. 10 comma 5, lett. b) del D.L. n.16/2012.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 3153 del 2022, che rigettava la domanda con i seguenti passaggi logico – giuridici: Contr preliminarmente il Tribunale ha chiarito che fosse incontestato il credito vantato da e portato all'ingiunzione, mentre risultava contestata la sua esistenza e/o esigibilità in ragione dell'eccezione di compensazione formulata dalla società attrice.
Statuiva in merito che non potesse considerarsi titolo esecutivo e/o efficace, ai sensi dell'art. 824 bis c.c., il del maggio 2003, dopo che la Corte di cassazione (sentenza a S.U. n.23418/2020), Persona_1 affermata la legittimità della clausola compromissoria in forza della quale era stato reso e la giurisdizione del Giudice Ordinario, aveva cassato con rinvio davanti alla Corte d'Appello di Roma per la pronuncia sugli altri motivi di impugnazione (pag. 4 sentenza).
In applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - ha proseguito il primo giudice - non è consentito, infatti, operare la compensazione allorquando il credito opposto sia stato riconosciuto con sentenza o altro titolo giudiziale solo se provvisoriamente eseguibili. Né avrebbe potuto operare una compensazione volontaria, considerata l'azione esercitata dalla amministrazione.
Il Tribunale ha quindi respinto l'opposizione sul fondamento che dovesse considerarsi preclusa ogni altra valutazione in merito alla spettanza dei diritti risarcitori in capo al concessionario, già esaminate nel lodo arbitrale ed ora nel successivo giudizio davanti alla Corte d'Appello di Roma, nonché avanzati nel giudizio davanti al tar Lazio (n. 6359/2017 R.G.).
Avverso la predetta decisione ha proposto appello Parte_1 formulando due motivi di gravame e lamentando l'erroneità della decisione per:
I. Motivazione insufficiente ed illogica. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1241, 1243,
1252 e ss. c.c. Travisamento dei fatti e degli atti del giudizio. Ingiustizia manifesta pagina 4 di 8 II. Motivazione insufficiente ed illogica. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Travisamento dei fatti e degli atti del giudizio. Ingiustizia manifesta.
Si sono costituite in giudizio l' e l' Controparte_1 [...]
eccependo l'inammissibilità del secondo motivo di Controparte_1 gravame e in ogni caso l'infondatezza dell'appello. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 26.09.2024.
***
Con il primo motivo di gravame l'appellante insiste nel sostenere il ripristino della piena validità ed efficacia del lodo di a seguito dell'intervento della sentenza a Sez. Unite n. 23418/2020, che CP_7 aveva cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello, la quale aveva a propria volta annullato il lodo arbitrale.
In secondo luogo, rileva l'estinzione dell'obbligazione in contestazione in forza di compensazione volontaria ex art. 1252 c.c., avendo la concessionaria operato le compensazioni su precipuo invito di Contr
e secondo le modalità da questa stabilite con decreto del 30 giugno 2011 e, ancor prima, CP_5 con la circolare n. 130, prot. n. 2008/39151/giochi/SCO del 09/10/2008 della Direzione Generale dei
Monopoli, nonché con la nota del 2006. CP_5
Con il secondo motivo lamenta l'omesso esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione di inadempimento formulata nel primo grado di giudizio, ove era stata prospettata la violazione, in capo alle amministrazioni convenute, sia dell'obbligo di garanzia “di tenuta del sistema di raccolta del gioco delle scommesse ippiche”, sia del principio di legittimo affidamento, correttezza e buona fede.
L'appello è infondato. Alcuna ristorata efficacia del lodo “di Majo” può realizzarsi a seguito della cassazione della pronuncia in appello di annullamento del lodo arbitrale, né tanto meno ciò determinerebbe il venir meno della struttura portante dell'ingiunzione di pagamento (pag. 13 appello). Contr Nel giudizio di primo grado parte appellante mai ha infatti contestato il credito vantato da e oggetto di ingiunzione, che, difformemente dalle prospettazioni dell'agenzia appellata, trova il proprio fondamento, non già nell'annullamento del lodo, bensì nella convezione di concessione a suo tempo conclusa con le amministrazioni convenute, e la cui quantificazione vede espressa disciplina nel D.P.R.
169/1998 e nel L.662/1996, poi rideterminati dal D.M. 15.2.1999 e dalle circolari dell'Agenzia Entrate
n.137/E del 5.7.2000 e n.102/E del 6.12.2001.
Che l'ingiunzione di pagamento indicasse tra le sue premesse l'annullamento del lodo arbitrale, decisione ora cassata dalla Suprema Corte di cassazione, non inficia la pretesa creditoria dell'amministrazione appellata: l'iniziale compensazione era stata infatti consentita in presenza di un titolo esecutivo, e quindi in esecuzione del lodo e non sulla base di un accordo spontaneo, retto da volontà negoziale con le varie agenzie coinvolte.
Tale aspetto si coglie chiaramente nelle due circolari emesse dall'amministrazione dei monopoli di Stato in data 4.01.2007 e 9.10.2008, ove l'amministrazione, precisato di aver proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale, ribadiva la propria estraneità agli eventuali danni subiti dai concessionari per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e riferiva di dare seguito alle richieste di pagina 5 di 8 compensazione provenienti dalle concessionarie, in attesa della decisione sull'appello proposto (doc.
54 e 55 depositato da appellante).
Anche il protocollo n. 2011/25404 emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, indicante le modalità di compensazione, costituiva pacifica espressione della provvisoria esecuzione del lodo “di
Majo”, che una volta annullato dalla Corte d'Appello comportò l'immediata interruzione, da parte delle competenti Direzioni Regionali e sezioni distaccate dell'Area Monopoli, dell'acquisizione delle dichiarazioni di compensazione operate dalle concessionarie in data successiva al 21 novembre 2013, come espressamente risulta anche dal comunicato prodotto dalla medesima (doc. 3). Parte_1
L'annullamento del lodo ha quindi determinato il venir meno delle condizioni di compensazione, ovvero l'esistenza del credito opposto, e alcun accordo è stato in seguito raggiunto per la prosecuzione della compensazione a condizioni derogatorie a quelle di legge. Anzi, l'interruzione dell'acquisizione delle dichiarazioni di compensazione da parte delle appellate e la successiva azione giudiziale da queste intentata escludono la possibilità di un accordo in merito.
Tanto basta ad impedire di ritenere integrata l'ipotesi - prospettata dalla parte appellante - di una compensazione volontaria, ai sensi dell'art. 1252 c.c., idonea ad inficiare l'ingiunzione emessa dall'amministrazione appellata.
Pacifica la certezza del credito ingiunto, l'eccezione di compensazione può avere efficacia estintiva satisfattoria solo in presenza di un controcredito parimenti certo, liquido - ossia determinato nella sua consistenza ed ammontare - omogeneo ed esigibile. Non sarebbe infatti realizzabile la finalità dell'istituto della compensazione, di estinzione satisfattoria reciproca degli opposti crediti, nel caso in cui la coesistenza del controcredito fosse solo provvisoria.
Da tali presupposti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini compensativi, il titolo del credito opposto deve essere incontrovertibile, ovvero non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, non solo nella sua esattezza ma anche nella sua esistenza.
Conseguentemente, l'ambito di contestazione del credito opposto in compensazione è limitato alla sola liquidità del credito, che consente al giudice del credito principale di determinarne l'ammontare, se facile e pronto, in tal modo sopperendo alla mancanza di un requisito mediante un'attività ricognitiva – attuativa del titolo.
Anche la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 23225/2016, poi confermata dalle successive n.
31359/2018 e n. 27113/2024, ha inteso ricomporre il contrasto giurisprudenziale originato da una precedente pronuncia, che aveva equiparato la disciplina sulla competenza contenuta nell'art. 35 c.p.c. alla disciplina sostanziale sulla compensazione prevista dagli art. 1241 e ss.
Nell'occasione la Corte ha ribadito come la compensazione giudiziale sia processualmente rilevante soltanto quando il giudice del credito principale è competente anche per il credito opposto in compensazione, dovendo conseguentemente escludersi l'eccezione di compensazione fondata su di un credito la cui certezza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso.
Allo stesso modo, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato, il giudice dovrà dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione.
Soltanto, infatti, un accertamento metodicamente semplice e in tempi brevi del contro credito può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale, già certo, liquido ed esigibile, e così realizzare la ratio dell'istituto della compensazione di garantire una celere soluzione delle reciproche pretese, salvaguardando una ragione di equità. Diversamente, il ritardo sul riconoscimento del credito pagina 6 di 8 principale non può estendersi sino all'accertamento, da parte del medesimo o di altro giudice, dell'esistenza del credito opposto in compensazione, divenendo altrimenti pleonastico il sintagma “di pronta e facile liquidazione” richiesto dall'art.1243 c.c.
Ora, nella fattispecie in decisione la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale emesso, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo;
mentre la successiva pronuncia della
Corte di cassazione n. 23418/2020 ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario e così la compromettibilità in arbitri della controversia, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che al momento ancora non si è pronunciata.
È evidente, dunque, che ci si trovi dinnanzi ad un credito ancora sub iudice, che per i motivi sopra esposti non potrà essere compensato.
In ogni caso, alcuna reviviscenza del lodo arbitrale si realizza per effetto della cassazione con rinvio della impugnata sentenza in appello di annullamento del lodo.
Anche la giurisprudenza di legittimità, con decisione n. 196/2024, si è pronunciata in materia, dapprima chiarendo che il lodo arbitrale dichiarato esecutivo, perdendo la natura e l'efficacia di atto negoziale, assume il valore di sentenza, idonea a produrre gli effetti del giudicato nel caso in cui non siano stati tempestivamente esperiti i mezzi di impugnazione o siano stati infruttuosamente consumati.
Così, nel caso in cui la Corte di Cassazione cassi con rinvio la pronuncia della Corte di appello dichiarativa della nullità del lodo, alla mancata riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice del rinvio e alla conseguente estinzione del procedimento ex art. 393 c.p.c., consegue l'efficacia della sentenza di nullità del lodo dichiarata dalla Corte d'Appello, come imposto dall'art. 310 c.p.c., venendo invece travolta la decisione degli arbitri, che – quale provvedimento di natura esclusivamente giurisdizionale – non conserva alcuna validità.
Diversamente, la corretta riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice del rinvio rimette alla competenza esclusiva di quest'ultimo, la decisione sulla validità o invalidità del giudizio pronunciato dagli arbitri e, nel caso in cui tale valutazione risulti negativa, sarà sempre lo stesso giudice dell'impugnazione a dover decidere anche nel merito del giudizio rescissorio, con ogni irrilevanza del lodo arbitrale ormai annullato.
Le medesime considerazioni sopraesposte fondano il rigetto anche del secondo motivo di gravame.
L'eccezione di inadempimento formulata non può fondare la compensazione del credito ingiunto con un eventuale credito risarcitorio, la cui certezza dipende ancora una volta dall'esito di un separato giudizio in corso. Come già chiarito dal Tribunale, infatti, ogni valutazione in merito alla spettanza dei diritti risarcitori in capo al concessionario risulta attualmente sub iudice dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma e tanto impedisce la compensazione giudiziale da parte del giudice del credito principale, non essendo competente del credito opposto in compensazione.
Né, d'altra parte, possono trovare applicazione i meccanismi di rideterminazione del credito opposto in compensazione, previsti dagli artt. 1467 e 1468 c.c., atteso che mai ha richiesto la risoluzione Pt_1 del rapporto, né quest'ultimo integra un'ipotesi contrattuale con obbligazioni di una sola parte.
Le spese di lite si compensano, in ragione della peculiarità della vicenda, già evidenziata dal giudice di primo grado, la cui statuizione sulle spese non è stata, d'altro canto, oggetto di critica e specifica impugnazione da parte della difesa della CP_1
P. Q. M.
pagina 7 di 8 la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 3153 del 2023 emessa dal
Tribunale di Bologna;
- compensa le spese del grado.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
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