TRIB
Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/12/2024, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 557/2024 promossa tra le parti:
RICORRENTE
c.f. , con l'avv. CRESTI SERENA, presso Controparte_1 C.F._1
il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
, c.f. , con l'avv. GUADAGNO Controparte_2 C.F._2
PATRIZIA, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: “
1. Pronunciare, ai sensi dell'art.
3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/09/2004 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Severo, al n.
209, parte II, serie A, anno 2004, tra la Sig.ra e il Sig. Controparte_1 Controparte_2
Pagina | 1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, 2.
Confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore, nato a [...] il Persona_1
15/07/2010, alla madre, con collocamento stabile presso la medesima;
3. Il Sig. Controparte_2 preso atto delle difficoltà manifestate dal figlio in conseguenza del lungo e profondo
[...] Per_1 distacco dal padre, ritiene opportuno, in accordo con la madre, tentare, nel rispetto dei tempi e della volontà del minore, di recuperare gradualmente il rapporto genitoriale, dapprima mediante contatti telefonici settimanali e, successivamente, introdurre eventualmente incontri in presenza anche con
l'eventuale ausilio di assistenti sociali. Detti appuntamenti telefonici settimanali si terranno nel giorno del sabato alle ore 21.00, salvo diverso accordo delle parti.
4. Stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento mensile, da versarsi nelle mani della madre in Controparte_2 favore di ciascun figlio, minorenne e maggiorenne economicamente non autosufficiente, pari ad euro
285,00 ciascuno, e quindi complessivamente euro 570,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo famiglia del Tribunale di Prato. Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese, mentre le spese straordinarie documentate verranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute il mese successivo alla richiesta unitamente al bonifico dell'assegno di mantenimento dei figli;
5. Con riguardo ai rapporti patrimoniali, le parti danno atto che il Sig. è debitore nei confronti della Sig.ra Controparte_2 Controparte_1 della somma complessiva di euro 26.250,00 (di cui quanto ad euro 21.250,00 a titolo di arretrati per contributo al mantenimento dei figli non corrisposti, quanto ad euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente al procedimento penale per il reato ex art. 570 cp n. RG. 1570/2018 Tribunale di Prato). Detta somma verrà corrisposta in rate n. 105 rate mensili di euro 250,00 a partire dal mese di novembre 2024 fino a completa estinzione del debito. Per quanto attiene la provvisionale di €
5.000,00, scaturita dalla sentenza del Tribunale monocratico di Prato n. 503/2022 del 3/03/2022 afferente il procedimento penale sopra riportato, la signora dà atto che questa è stata già CP_1 pagata e che, con il puntuale pagamento della somma di euro 26.250 alle scadenze indicate nel presente accordo, null'altro ha a che pretendere quale risarcimento del danno dal signor
.
6. Con il raggiungimento del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto CP_2 di aver concordemente stabilito le condizioni di divorzio”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 02.12.2024”.
Fatto e diritto
Pagina | 2 Con ricorso depositato in data 18/03/2024 e ritualmente notificato, CP_1
ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
concordatario contratto con in data 27.9.2004 in San Controparte_2
VE (FG), trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 2004, parte II, Serie A, Atto n. 209.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli
, in data 05.04.2006, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , Per_2 Per_1
in data 15.07.2010, entrambi conviventi con la madre;
(2) di aver ottenuto la separazione personale dal coniuge con sentenza n. 421/2018, pubblicata dal Tribunale di Prato il
28.06.2018; (3) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è più ripresa;
(4) che svolge attività lavorativa precaria ed è titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo per il quale versa € 500,00 mensili a titolo di pagamento del 50% del canone di locazione;
(5) che il padre vive da tempo fuori regione e negli ultimi sette anni ha fatto visita ai figli solo in due occasioni;
(6) che solo all'esito di un giudizio penale, il padre si è convinto a corrispondere il mantenimento stabilito in sede di separazione, che comunque, essendo aumentate le esigenze dei figli, non può più ritenersi congruo.
Quali domande accessorie, la ricorrente ha chiesto: (1) l'affidamento in via esclusiva del figlio minore;
(2) la determinazione, a carico del padre, di un contributo al mantenimento di e , di € 350,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie come specificate nel ricorso;
(3) incontri monitorati tra padre e figli da tenersi il venerdì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18.
In data 12.06.2024, si è costituito in giudizio , associandosi Controparte_2 alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando la rappresentazione fattuale svolta dalla ricorrente.
Il convenuto ha dedotto: (1) di lavorare ogni notte dal lunedì al sabato e di trovarsi nell'impossibilità di recarsi a Prato il venerdì pomeriggio per incontrare i figli;
(2); che la ricorrente ha un comportamento preclusivo riguardo al rapporto padre-figli; (3) che percepisce uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili che gli impedisce di sopportare un aumento dell'attuale assegno di mantenimento.
Ha quindi domandato, quali provvedimenti accessori, di fissare le visite con il figlio minore nel giorno del sabato, inizialmente una volta al mese e poi gradualmente due volte al mese e di confermare il contributo, a titolo di mantenimento dei figli, stabilito in sede di Pagina | 3 separazione nella misura di € 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A seguito della prima udienza di comparizione tenutasi il 24.09.2024, il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, e preso atto della disponibilità dalle medesime manifestata, ha disposto la mediazione familiare presso un organismo accreditato.
Nelle more, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e chiesto di depositare conclusioni congiunte.
Fissata quindi l'udienza di trattazione scritta del 26.11.2024, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, non si ravvisano ostacoli a che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
Affidamento del figlio minore , diritto di visita del genitore non collocatario– Il Per_1
Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento esclusivo del figlio sia condivisibile, in quanto ciò risponde all'interesse del minore. Per_1
Va precisato che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c., costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso. Nella fattispecie,
non frequenta da anni il padre, il quale, di fatto, a prescindere dagli opposti motivi Per_1
addotti dalle parti, non ha partecipato ai momenti significativi della vita del minore.
Pagina | 4 Pertanto, il Collegio ritiene condivisibile la scelta dei genitori di confermare l'affidamento esclusivo di alla madre, con quale ha sempre vissuto unitamente alla sorella, anche Per_1
tenuto conto della lontananza geografica del padre, che vive fuori regione da molti anni.
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figlio, secondo modalità graduali e tali da garantire la ripresa dei rapporti tra padre e figlio minore, nonché il diritto alla bigenitorialità
e ad intrattenere con entrambi i genitori un rapporto sereno e costruttivo.
Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento dei figli pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età di Per_2
(maggiorenne ma economicamente non indipendente) e di (di quattordici anni), Per_1
del tempo di permanenza presso ciascun genitore, nonché dei redditi dichiarati dalle parti.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia. Stesse considerazioni in relazione alla eguale ripartizione delle spese straordinarie tra i due genitori.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, di natura patrimoniale, specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra in data 27.09.2004 a San Severo Controparte_1 Controparte_2
(FG), trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 2004, parte II, Serie A, Atto n. 209, alle seguenti condizioni:
2. Conferma l'affidamento esclusivo del figlio minore, , nato a [...] Persona_1 il 15/07/2010, alla madre, con collocamento stabile presso la medesima;
3. Il Sig. , preso atto delle difficoltà manifestate dal figlio in Controparte_2 Per_1
conseguenza del lungo e profondo distacco dal padre, ritiene opportuno, in accordo con la madre, tentare, nel rispetto dei tempi e della volontà del minore, di recuperare gradualmente il rapporto genitoriale, dapprima mediante contatti telefonici settimanali e,
Pagina | 5 successivamente, introdurre eventualmente incontri in presenza anche con l'eventuale ausilio di assistenti sociali. Detti appuntamenti telefonici settimanali si terranno nel giorno del sabato alle ore 21.00, salvo diverso accordo delle parti.
4. Stabilisce a carico del Sig. un assegno di mantenimento mensile, Controparte_2
da versarsi nelle mani della madre in favore di ciascun figlio, minorenne e maggiorenne economicamente non autosufficiente, pari ad euro 285,00 ciascuno, e quindi complessivamente euro 570,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo famiglia del Tribunale di Prato. Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese, mentre le spese straordinarie documentate verranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute il mese successivo alla richiesta unitamente al bonifico dell'assegno di mantenimento dei figli;
5. prende atto che con riguardo ai rapporti patrimoniali, le parti danno atto che il Sig.
è debitore nei confronti della Sig.ra della somma Controparte_2 Controparte_1 complessiva di euro 26.250,00 (di cui quanto ad euro 21250,00 a titolo di arretrati per contributo al mantenimento dei figli non corrisposti, quanto ad euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente al procedimento penale per il reato ex art. 570 cp n. RG.
1570/2018 Tribunale di Prato). Detta somma verrà corrisposta in rate n. 105 rate mensili di euro 250,00 a partire dal mese di novembre 2024 fino a completa estinzione del debito. Per quanto attiene la provvisionale di € 5.000,00, scaturita dalla sentenza del Tribunale monocratico di Prato n. 503/2022 del 3/03/2022 afferente il procedimento penale sopra riportato, la signora dà atto che questa è stata già pagata e che, con il puntuale CP_1 pagamento della somma di euro 26.250 alle scadenze indicate nel presente accordo, null'altro ha a che pretendere quale risarcimento del danno dal signor . CP_2
6. prende atto che con il raggiungimento del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver concordemente stabilito le condizioni di divorzio.
7. Spese integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Severo (FG) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 5/12/2024.
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni Pagina | 6 Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina | 7