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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2024, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 30.1.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 29091 /2022 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. NOSCHESE VINCENZO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. BUIZZA PIERANNA
Controparte_2
[...]
con il patrocinio degli Avv. MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Intimazione di pagamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 21.9.2022, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229024345830/000, notificata in data 16/06/2022, limitata a due cartelle di pagamento - Cartella 09720120140844488000 e n.
09720130175509215000, rispettivamente di importo pari ad € 4.488,07 ed € 4.276,83, afferenti crediti contributivi vantati dalla convenuta. CP_2
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica delle suddette cartelle e la conseguente prescrizione del credito azionato.
All'esito dell'udienza scritta del 7.3.2023, questo giudice dichiarava l'estinzione del giudizio, stante l'omessa comparizione delle parti e l'omessa prova della rituale instaurazione del contraddittorio.
Con ricorso depositato il 13.3.2023 il ricorrente riassumeva il giudizio, instando per la rimessione in termini, stante l'errore di data contenuto nel decreto di comparizione del
7.9.2022.
Si costituiva contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_3
All'esito dell'udienza scritta del 16.5.2023, questo giudice, rilevata l'omessa costituzione della e l'assenza di prova della rituale instaurazione del contraddittorio CP_2
nei confronti di tale ente, assegnava termine perentorio al ricorrente per provvedervi.
Si costituiva la con memoria del 28.9.2023, contestando la fondatezza del CP_2
ricorso del quale chiedeva il rigetto. In subordine, poi la spiegava domanda CP_2
riconvenzionale nei confronti di chiedendone la condanna al risarcimento del CP_1
danno pari all'importo del credito contributivo contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di eventuale annullamento.
1.Dalla documentazione depositata da emerge che le due cartelle di CP_1
pagamento sono state ritualmente notificate al ricorrente, rispettivamente in data 27.04.2012
(doc. 1 di e 08.05.2013 (doc. 2 di , mediante raccomandata a.r. spedita CP_1 CP_1
all'indirizzo di residenza del ricorrente e ricevute dal portiere.
2.L'eccezione attorea di nullità della notifica per omesso invio della raccomandata informativa non è fondata.
2 Nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, infatti, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass.
8293/2018).
3. La rituale notifica delle cartelle di pagamento non seguita da tempestiva opposizione, determina l'inamissibilità dei motivi di opposizione afferenti il merito della pretesa e/o eventuali vizi formali, oggi tardivamente spiegati.
3. La prescrizione del credito contributivo per cui è causa, risulta poi essere stata interrotta, dapprima, con la notifica della Comunicazione preventiva di ipoteca n.
09776201600007281000, eseguita in data 1.6.2016, con riferimento alla prima cartella (doc.
3 di e, quanto alla seconda cartella, con la notifica dell'intimazione di pagamento CP_1
n. 09720169064228683000 eseguita in data 15.2.2017 (doc. 4 di . CP_1
Successivamente la prescrizione è stata utilmente interrotta mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199060502463000, contenente entrambe le cartelle di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., perfezionatasi in data 6.3.2020.
Infine la prescrizione è stata interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede.
L'opposizione va dunque rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione da 5.200 a 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229024345830/000, notificata in data 16/06/2022; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascun ente convenuto, in € 3.728,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, se dovuta.
Roma 5.2.2024
Il Giudice
F. R. Pucci
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 30.1.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 29091 /2022 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. NOSCHESE VINCENZO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. BUIZZA PIERANNA
Controparte_2
[...]
con il patrocinio degli Avv. MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Intimazione di pagamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 21.9.2022, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229024345830/000, notificata in data 16/06/2022, limitata a due cartelle di pagamento - Cartella 09720120140844488000 e n.
09720130175509215000, rispettivamente di importo pari ad € 4.488,07 ed € 4.276,83, afferenti crediti contributivi vantati dalla convenuta. CP_2
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica delle suddette cartelle e la conseguente prescrizione del credito azionato.
All'esito dell'udienza scritta del 7.3.2023, questo giudice dichiarava l'estinzione del giudizio, stante l'omessa comparizione delle parti e l'omessa prova della rituale instaurazione del contraddittorio.
Con ricorso depositato il 13.3.2023 il ricorrente riassumeva il giudizio, instando per la rimessione in termini, stante l'errore di data contenuto nel decreto di comparizione del
7.9.2022.
Si costituiva contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_3
All'esito dell'udienza scritta del 16.5.2023, questo giudice, rilevata l'omessa costituzione della e l'assenza di prova della rituale instaurazione del contraddittorio CP_2
nei confronti di tale ente, assegnava termine perentorio al ricorrente per provvedervi.
Si costituiva la con memoria del 28.9.2023, contestando la fondatezza del CP_2
ricorso del quale chiedeva il rigetto. In subordine, poi la spiegava domanda CP_2
riconvenzionale nei confronti di chiedendone la condanna al risarcimento del CP_1
danno pari all'importo del credito contributivo contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di eventuale annullamento.
1.Dalla documentazione depositata da emerge che le due cartelle di CP_1
pagamento sono state ritualmente notificate al ricorrente, rispettivamente in data 27.04.2012
(doc. 1 di e 08.05.2013 (doc. 2 di , mediante raccomandata a.r. spedita CP_1 CP_1
all'indirizzo di residenza del ricorrente e ricevute dal portiere.
2.L'eccezione attorea di nullità della notifica per omesso invio della raccomandata informativa non è fondata.
2 Nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, infatti, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass.
8293/2018).
3. La rituale notifica delle cartelle di pagamento non seguita da tempestiva opposizione, determina l'inamissibilità dei motivi di opposizione afferenti il merito della pretesa e/o eventuali vizi formali, oggi tardivamente spiegati.
3. La prescrizione del credito contributivo per cui è causa, risulta poi essere stata interrotta, dapprima, con la notifica della Comunicazione preventiva di ipoteca n.
09776201600007281000, eseguita in data 1.6.2016, con riferimento alla prima cartella (doc.
3 di e, quanto alla seconda cartella, con la notifica dell'intimazione di pagamento CP_1
n. 09720169064228683000 eseguita in data 15.2.2017 (doc. 4 di . CP_1
Successivamente la prescrizione è stata utilmente interrotta mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199060502463000, contenente entrambe le cartelle di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., perfezionatasi in data 6.3.2020.
Infine la prescrizione è stata interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede.
L'opposizione va dunque rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione da 5.200 a 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229024345830/000, notificata in data 16/06/2022; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascun ente convenuto, in € 3.728,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, se dovuta.
Roma 5.2.2024
Il Giudice
F. R. Pucci
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