Articolo 840 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 866Articolo 841
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Art. 840. Appartenenti al ruolo dei sergenti 1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilita' personali, mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonche' il comando di piu' militari e mezzi.
2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria <> del Corpo delle capitanerie di porto della
Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
2-bis. ((I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti)) , compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite:
a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilita' e piu' intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2;
b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta;
d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati ((alla qualifica)) e al loro livello di responsabilita';
e) possono svolgere attivita' di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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