Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente rel. dott. Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere ha pronunciato la seguente esaminati gli atti e le deduzioni delle parti, nella causa iscritta al n. R.G. 813/2024, promossa dagli avv. Pasquale Lista e Salvatore Lista ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 813/2024 R.G., vertente
TRA
Avv. Pasquale Lista (c.f. ), e Avv. Salvatore Lista (c.f.: C.F._1
), procuratori di loro stessi, elettivamente domiciliati in Santa Maria C.F._2
Em C.V. (CE) al Viale del Consiglio d'Europa n. 6, pal. , indirizzi p.e.c.
e Email_2 Email_3
Ricorrenti
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Marrocco (c.f. ), giusta procura del 2.10.2024, con C.F._3
il quale elettivamente domicilia in Santa Maria C.V. (CE) alla Via Giuseppe Bonaparte n. 10, indirizzo p.e.c. Email_4
Resistente
I ricorrenti avv.ti Pasquale Lista e Salvatore Lista depositavano ricorso ex art. 281 decies innanzi alla Corte di Appello di LI per ottenere la condanna del al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di euro 31.618,10, al netto degli acconti ricevuti, oltre oneri e spese di lite, maturata a titolo di compenso professionale per lo svolgimento di attività difensive svolte in favore del convenuto.
A sostegno della domanda, gli avvocati Lista esponevano di aver prestato la propria attività professionale di natura giudiziale e stragiudiziale in favore del , nei Controparte_1
procedimenti civili avverso la ed in particolare;
Controparte_2
- il giudizio di accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., r.g. n.
362/2018, al fine di accertare la situazione del fabbricato all'esito delle opere CP_1
realizzate dalla società appaltatrice, Controparte_2
- il giudizio di opposizione (r.g. n. 5232/2018) dinanzi al Tribunale di LI Nord, definito con sentenza n. 1091/2019, pubblicata il 17.4.2019, con la quale il Giudice dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo n. 1948/2018, emesso ad istanza della nei Controparte_2
confronti del , per incompetenza territoriale del Tribunale adito in Controparte_3
favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- il giudizio di impugnazione (r.g. n. 2231/2019) dinanzi alla Corte di Appello di LI, sollevato dallo stesso , rivolto alla riforma delle spese statuite nel Controparte_1
precedente grado, definito con sentenza n. 3003/2022, pubblicata il 28.6.2022, di rigetto del proposto appello con condanna del al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Nello specifico determinavano le competenze professionali, in euro 31.618,10, secondo i valori “medi”, sulla base del Decreto n. 147/2022, di cui:
- euro 3.901,05, per il giudizio di ATP dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. (fase di studio, introduttiva ed istruttoria), detratto l'acconto di euro 500,00 per onorario, di cui alla fattura n. 2 del 8.1.2018;
- euro 15.518,45, per il giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di LI Nord (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), detratto l'acconto di euro 700,00 per onorario, di cui alla fattura n. 11 del 5.4.2018;
Corte di Appello di LI – procedimento n. 813/2024 r.g. – sentenza – pagina 2 di 7 - euro 11.039,65, per il giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di LI (fase di studio, introduttiva, decisionale), detratto l'acconto di euro 450,00 per onorario, di cui alla fattura n. 22 del 29.4.2019.
A seguito della notifica del ricorso e decreto si costituiva il , in persona Controparte_1 dell'Amm. p.t., concludendo per il rigetto del ricorso e che proponendo in subordine, in via riconvenzionale, di sottrarre l'importo di euro 3.261,13, di cui all'atto di precetto
[...]
, ad entrambi i ricorrenti, in ragione della mancata prudenza professionale dedotta CP_2 dalla Corte d'Appello di LI con la sentenza n. 3003/2022.
Eccepiva che in mancanza dei preventivi scritti da parte degli avvocati Lista gli importi dei compensi professionali andrebbero determinati dai ricorrenti nella minor somma di euro
1.914,00 (per il giudizio di ATP) e di euro 7.052,00 (per il giudizio di opposizione), oltre il
15%, al netto degli acconti ricevuti, applicando, quindi, i valori “minimi” e non “medi” della
Tariffa forense, rispettivamente previsti per i “procedimenti di istruzione preventiva” e per i
“giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”.
Rilevava, inoltre, l'inesistenza/invalidità per il giudizio di appello di una specifica procura a lite in favore dei ricorrenti, non avendo l'Assemblea dei Condomini deliberato l'autorizzazione dell'amm.re al conferimento del mandato agli avvocati, né ratificato il conferimento dell'incarico.
All'esito dell'udienza di discussione orale del 11.2.2025, la Corte sulle rinnovate conclusioni delle parti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con il termine di
30 gg per la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa può essere decisa come segue:
Preliminarmente, va rilevato che, nel caso in esame si applicano le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 all'art. 14 suddetto laddove si è disposto (con l'art. 35, comma
1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”.
Per l'effetto, sussistendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 281 undecies, si procede con il rito semplificato di cognizione e la decisione va emessa con sentenza, pur con l'eccezione della non appellabilità.
Corte di Appello di LI – procedimento n. 813/2024 r.g. – sentenza – pagina 3 di 7 ****
Secondo costante giurisprudenza, il professionista che chieda un compenso al cliente deve fornire la prova del rapporto di clientela, dimostrando rigorosamente la sussistenza del titolo, il rapporto che intercorre nei confronti del soggetto al quale richiede il pagamento, l'effettività dell'attività svolta a suo favore, la tipologia e l'entità delle prestazioni espletate
(Cass.n.15930/2018, n.1673/2017, n.9254/2006).
In base ai principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova tra attore e convenuto dettati dall'art. 2967 c.c., è onere a carico del primo quello di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento della sua domanda, ed a carico del secondo quello di dimostrare l'inefficacia dei fatti posti dall'attore a fondamento del diritto azionato o i fatti che hanno determinato la modificazione o l'estinzione di tale diritto.
Solo in caso di mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contraenti, tale fatto, specificamente allegato, che resti incontroverso, non è più bisognoso di prova, dovendo il Giudice tener conto dell'atteggiamento difensivo delle Parti - salva pur sempre la facoltà di libera qualificazione degli stessi- (ex multis,
Cass.n.20525/2020, n.20998/2019).
Nel caso de quo, non risulta alcuna contestazione in ordine ai mandati conferiti ai ricorrenti per il giudizio di ATP e per il giudizio di opposizione, né in riferimento all'avvenuta esecuzione delle attività in favore del CP_1
Manca, invece, la prova del conferimento dell'incarico in riferimento al giudizio innanzi alla
Corte d'Appello, avverso la sentenza n. 1091/2019 del Tribunale di LI Nord.
In sostanza, va precisato che la domanda attorea si fonda, quanto al conferimento dell'incarico per l'appello, solo sul verbale condominiale del 24.5.2021, dal quale però risulta che il aveva inteso non ratificare l'attività svolta dai due avvocati per la fase di CP_1
gravame. E infatti, veniva conferito incarico ad un altro difensore, con espressa autorizzazione a rinunciare al giudizio per mezzo dei due avvocati Lista, ciò in quanto la pendenza dell'appello impediva l'introduzione di un separato giudizio di merito.
Pertanto, ritenendosi fondata la doglianza del resistente di mancanza di mandato degli avvocati Lista per il giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di LI, va escluso, il diritto al compenso dei ricorrenti per la fase d'appello.
Per quanto concerne, invece, la richiesta di pagamento dei compensi professionali relativi allo
Corte di Appello di LI – procedimento n. 813/2024 r.g. – sentenza – pagina 4 di 7 svolgimento delle attività per il giudizio di ATP dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. e il giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di LI Nord, difetta la traccia documentale di un accordo scritto sul compenso.
Tuttavia, la determinazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'Avvocato è regolata dall'art. 2233 c.c., dall'art. 9 della legge n. 27/2012 (legge di conversione del D.L. n.
1/2012), dall'art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e dai decreti ministeriali previsti dal comma 6 dello stesso articolo, nonché dell'art. 13 bis della stessa legge professionale n.
247/2012 (introdotto dalla legge n. 205/2017).
Pertanto, anche se il compenso non è pattuito tra le parti, il giudice, essendo stato abolito il sistema “tariffario”, dovrà procedere a liquidazione tenuto conto, da un lato, dell'importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233, comma 2, c.c.) e, dall'altro, dei parametri ministeriali contenuti in appositi D.M. (Cass. sentenza n. 33193/2022; Cass. Sentenza n.
14293/2018).
Nel caso in esame, trova applicazione il d.m. 55/2014, in virtù del disposto di cui all'art. 28
(“Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”), in quanto la liquidazione operata in questo giudizio è posteriore alla vigenza del predetto decreto.
Con riferimento al giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo r.g. n. 362/2018, innanzi al
Tribunale di S. Maria C.V., la liquidazione va effettuata nel modo che segue:
- vanno applicati i valori tabellari minimi vigenti ratione temporis, in quanto congrui in relazione all'attività concretamente espletata dal difensore ed alle questioni in diritto affrontate.
- il valore della controversia va riferito allo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 della tabella 9 – procedimenti di istruzione preventiva;
I compensi vanno determinati, pertanto, come segue.
- fase di studio della controversia € 540,00
- fase introduttiva del giudizio € 473,00
- fase istruttoria e/o trattazione € 1.134,00
Il totale ammonta ad € 2.147,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, al quale va detratto l'acconto di euro 500,00, per onorario di cui alla fattura n. 2 dell'8.1.2018, per un importo residuo di € 1.647,00
Con riferimento al giudizio di opposizione, r.g. n. 5232/2018, dinanzi al Tribunale di LI
Corte di Appello di LI – procedimento n. 813/2024 r.g. – sentenza – pagina 5 di 7 Nord, la liquidazione va effettuata nel modo che segue:
- vanno applicati i valori tabellari minimi vigenti ratione temporis, in quanto congrui in relazione all'attività concretamente espletata dal difensore ed alle questioni in diritto affrontate.
- il valore della controversia va riferito allo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 della tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
I compensi vanno determinati, pertanto, come segue.
- fase di studio della controversia € 1.215,00
- fase introduttiva del giudizio € 775,00
- fase istruttoria e/o trattazione € 3.780,00
- fase decisionale € 2.025,00
Il totale ammonta ad € 7.795,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, al quale va detratto l'acconto di euro 700,00, per onorario di cui alla fattura n. 11 dell'5.4.2018, per un totale residuo di € 7.095,00.
In definitiva, il va condannato al pagamento, in favore degli avv.ti Controparte_1
Pasquale Lista e Salvatore Lista, a titolo di compenso professionale, dell'importo di €
8.742,00.
Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione proposta dal per la riduzione CP_1 dell'importo di euro 3.261,13 sulla somma da liquidare ai ricorrenti.
Il resistente, con la stessa intende formulare domanda risarcitoria per responsabilità professionale nei confronti ricorrenti, essendo stato condannato, in sede di giudizio d'appello, al pagamento delle spese in favore della nel quale i medesimi erano Controparte_2
costituiti.
Ebbene, nella specie va rilevato che gli avvocati Lista, pur non avendo ricevuto il conferimento dell'incarico da parte del per mancata ratifica del mandato nei loro CP_1
confronti, agivano innanzi alla Corte d'Appello di LI in forza della procura alle liti ricevuta dal resistente.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda del resistente.
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati
Corte di Appello di LI – procedimento n. 813/2024 r.g. – sentenza – pagina 6 di 7 dal D.M. n.147/2022, negli importi minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.001,00) previa determinazione del valore della controversia, pari all'importo del compenso ritenuto dal ricorrente dovuto e non corrisposto dal CP_1
Occorre precisare che si provvede alla liquidazione del corrispettivo tenendo conto delle fasi di studio, introduttiva e decisoria mancando una vera e propria fase istruttoria in questo procedimento in unico grado.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proposto dagli avv.ti
Pasquale Lista e Salvatore Lista nei confronti del , in persona del l.r.p.t., Controparte_3
così provvede:
A) accoglie la domanda, entro i limiti che seguono, e per l'effetto,
B) condanna il , in persona dell'amministratore p.t., a pagare in favore Controparte_3
degli avv.ti Pasquale Lista e Salvatore Lista la somma di € 8.742,00 a titolo di compenso dovuto per l'attività professionale svolta, oltre interessi dalla domanda di pagamento;
C) condanna il , in persona dell'amministratore p.t., a pagare in favore Controparte_3
degli avv.ti Pasquale Lista e Salvatore Lista le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi oltre iva e cpa, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in LI, nella camera di consiglio del 25/02/2025
Il Presidente est
Dr. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di LI – procedimento n. 813/2024 r.g. – sentenza – pagina 7 di 7