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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 5970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5970 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 5042 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto "opposizione ex art. 615 cpc”, vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Miraglies (C.F. ), in virtù di procura in calce all'atto di citazione in C.F._2 opposizione all'esecuzione
-attore opponente-
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._3
Saccone (CF. , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4
risposta
- convenuta opposta-
CONCLUSIONI COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. si opponeva al precetto notificatogli in data 9.02.2021, con cui Parte_1 Controparte_1
gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 6.399,68 a titolo di differenze, per il periodo agosto 2020-febbraio 2021, sull'assegno di mantenimento di euro 1.200,00 mensili (oltre adeguamento ISTAT), da versare entro il 5 di ogni mese a decorrere dal novembre 2014 all'ex coniuge in virtù di sentenza n. 4291/2013 della Corte di Appello di Napoli (in Controparte_1
riforma della sentenza n. 1439/2013 del Tribunale di Napoli).
In particolare, l'opponente chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, nonché, nel merito, di dichiarare la compensazione tra il credito vantato da con Controparte_1 quelli in capo al (quest'ultimo è creditore in ragione della condanna della al Parte_1 CP_1
1 risarcimento del danno per il reato di calunnia pari ad € 5.000,00 ed alle spese di giudizio pari ad €
600,00 oltre oneri ed accessori di legge, come stabilito dalla sentenza n. 1080/14 del Tribunale Penale di Napoli;
nonché in ragione del fatto di aver diritto alla restituzione della somma di €. 2.928,59 posta a carico della , in favore del CTU, nella procedura n. 3626/17 RG e da lui anticipata in CP_1 quanto obbligato solidale). In particolare l'opponente deduceva la natura non alimentare dei crediti portati dall'assegno di mantenimento;
chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato inefficace l'atto di precetto, con condanna della parte opposta alle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva l'inammissibilità e la improcedibilità Controparte_1 della domanda. In particolare deduceva l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione in quanto le ragioni di controcredito erano sorte anteriormente alla formazione del titolo giudiziale azionato.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza nel merito, attesa la natura esclusivamente alimentare del credito relativo al mantenimento, con conseguente operatività del divieto di compensazione di cui all'art. 447, comma 2, c.c.
Con ordinanza del 06/03/2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre osservare che l'intervenuto pignoramento presso terzi nelle more del presente giudizio non rende improcedibile l'opposizione a precetto, stante l'autonomia del giudizio di opposizione a precetto volto ad accertare il diritto di parte opposta a procedere esecutivamente.
Va evidenziato in proposito che “La proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorché il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.)” Cass 26285/2019. Pertanto non rileva che gli stessi motivi di opposizione sono stati sollevati anche innanzi al GE della procedura esecutiva di pignoramento pressi terzi n. 3611/2021 RGE e che la stessa sia stata definita con l'ordinanza di assegnazione emessa in data 4.04.2022, non potendo il GE sospendere la procedura esecutiva n.
3611/2021 RGE, stante la contemporanea pendenza del presente giudizio di opposizione al precetto.
Ciò premesso, l'eccezione di inammissibilità della domanda è infondata.
Parte opposta ha dedotto che l'eccezione di compensazione è inammissibile, in quanto non costituisce fatto sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale azionato.
2 Tale deduzione non trova riscontro in atti.
Il primo credito eccepito in compensazione dal è quello derivante dalla sentenza del Parte_1
23.11.2018 della Corte di appello di Napoli con cui è stata condannata per il reato Controparte_1
di calunnia nonché al risarcimento del danno in favore di nella misura di euro Parte_1
5000,00 oltre alle spese legali. Va precisato in proposito che, ai fini dell'esecutività delle statuizioni in favore della parte civile, si applicano gli artt. 540 e 541 c.p.p.. per i quali solo la condanna alle spese del giudizio in favore della parte civile può ritenersi immediatamente esecutiva, mentre la condanna al risarcimento del danno è divenuta esecutiva con il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo stata dichiarata la provvisoria esecutività.
Il secondo credito ha origine nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tenutosi dinanzi al Tribunale di Torre annunziata RG 3626/17, in cui cui la e il CP_1 Parte_1
risultavano obbligati in solido al pagamento delle spese di CTU (vedi decreto di liquidazione).
Il in proposito ha dedotto e documentato di aver corrisposto non solo la sua quota parte al Parte_1
CTU con bonifico del 15.07.2020, ma anche di aver effettuato un ulteriore versamento di euro
2928,58 in data 15.09.2020 per quota parte di quest'ultima, stante l'inadempimento della stessa (cfr allegati depositati in data 6.10.2021 produzione parte opponente).
Se si considera che il titolo posto a base del precetto notificato in data 9.02.2021 è la sentenza n.
4291/13 della Corte di Appello di Napoli depositata in data 6.12.2013 avente ad oggetto la separazione tra coniugi e che la stessa è stata confermata temporaneamente con il decreto
Presidenziale del 22.11.2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (giudizio che si è poi concluso con sent 1592/21 del 14.07.21 con riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 250,00), è evidente che i crediti eccepiti in compensazione con il presente giudizio sono sopravvenuti al titolo posto in esecuzione.
3. Va ancora verificata l'ammissibilità dell'eccezione di compensazione sotto un altro profilo.
Nota è la disputa sulla natura giuridica dei crediti aventi causa dalla crisi coniugale a titolo di mantenimento del coniuge e della prole, natura che rileva in considerazione del fatto che, per espressa previsione di legge (art. 477 c.c. e art 1246, co. 1 n. 5), i crediti alimentari non possono essere oggetto di compensazione.
I presupposti del “diritto agli alimenti” risultano essere lo stato di bisogno del soggetto richiedente e l'impossibilità di provvedere da solo a superare tale stato, e dunque la totale assenza dei mezzi di sostentamento per appagare le più elementari e basilari esigenze di vita (vitto, alloggio, trasporto, cure mediche, istruzione) – cfr Cass.civ, S.U., 8 novembre 2022 n. 32914.
3 A tal proposito si osserva che, quanto alla natura dell'assegno di mantenimento a favore della prole, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che questo abbia natura strettamente alimentare e, perciò, non possa essere oggetto di compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 447, comma 2,
c.c. (” Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti- Cass 11689/2018).
Se pacifica risulta la questione quanto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, maggiori risultano, invece, i contrasti insorti con riferimento alla natura del contributo al mantenimento del coniuge.
Occorre, sul punto, tenere conto che sussistono indubbie differenze strutturali e funzionali tra gli alimenti e l'assegno di mantenimento del coniuge separato, differenze che si accentuano in caso di assegno divorzile.
Quanto al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato, quest'ultimo, come rilevato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 17/2000, assume un contenuto più esteso di quello in senso stretto alimentare, trovando il suo presupposto non nello stato di bisogno, bensì nella mancanza, in capo all'altro coniuge, di adeguati redditi propri e svolgendo la funzione di garantire all'avente diritto un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
La più recente giurisprudenza ha chiarito, ancora, che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto
a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”
(Cass. civ., ord. 7 gennaio 2025, n. 234).
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. S.U. 18287/2018; Cass 21234/2019, Cass. S.U. 35385/23).
4 Alla luce di quanto detto si deve escludere, dunque, la natura alimentare del credito per mantenimento del coniuge, se non in specifiche situazioni, in quanto, in generale, caratterizzato da vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati alle primarie esigenze di sopravvivenza.
Da ciò consegue che “Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare",
l'art. 447, comma 2, c.c.” (Cass 9686/2020).
Inoltre la natura alimentare dell'assegno di mantenimento de quo va esclusa, almeno parzialmente, anche in concreto.
A tal proposito va, infatti, rilevato che, l'assegno “de quo” ha funzione di carattere alimentare- assistenziale in misura minima (come già accertato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 4291/13 che disponeva la separazione), risultando lo stesso volto a garantire il “pregresso tenore di vita” garantito alla , la quale, nonostante lo stato di disoccupazione, disponeva di un certo CP_1
patrimonio immobiliare (dunque potenzialmente portatore di redditività), risultando comproprietaria dell'immobile in cui aveva abitato, e - nella quota di un sesto - di un immobile sito in Roma, nonché risultando nuda proprietaria della ex casa familiare.
Ad ulteriore riprova di ciò vi è la circostanza che, con la sentenza 1592/21 del Tribunale di Torre
Annunziata del 14.07.21, l'assegno di mantenimento è stato ridotto ad euro 250,00 con la seguente argomentazione “In ragione di tutto quanto detto, dunque, e considerato altresì che la , CP_1 all'attualità, da un lato è contitolare, nella misura del 50 %, di un cespite immobiliare di rilevante valore economico, e, dall'altro, non è gravata da alcun onere a titolo di canone di locazione;
ciò considerato, in un'ottica meramente assistenziale (che, per quanto sopra detto, pure integra un criterio di determinazione dell'assegno di divorzio;
v. App. Napoli, 10.1.2019), si ritiene congruo attribuire in favore della resistente un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili;
tale importo è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dall'1 agosto 2022”.
Non potendo da tali circostanze desumersi uno stato di indigenza della , deve concludersi CP_1 che l'assegno corrispostole dall'ex marito, fissato originariamente in euro 1200,00 (successivamente ridotto ad euro 250,00), doveva essere impiegato per fini alimentari solo in misura residuale. Se si considera, poi, che il credito azionato attiene solo all'adeguamento ISTAT dell'assegno, essendo stato pagato l'importo di euro 1200,00 per ciascuna rata, è ancora più agevole escludere la natura
5 alimentare della voce di credito azionata, dovendosi ritenere già soddisfatte le ridotte esigenze assistenziali.
Nel caso di specie, dunque, va ritenuta ammissibile l'eccezione di compensazione in relazione al credito azionato.
Nel merito l'eccezione di compensazione, oltre ad essere ammissibile, è anche fondata in relazione ad entrambi i crediti vantati dall'opponente e comunque non contestati dall'opposta.
Alla luce di quanto sopra argomentato, pertanto, nulla era dovuto alla in virtù dell'atto di CP_1 precetto, dovendo operare la compensazione dei crediti vantati dall'opponente.
4. In considerazione dei mutamenti e dei contrasti giurisprudenziali circa la natura del contributo al mantenimento del coniuge, nonché in ragione della peculiarità del caso e dei successivi sviluppi della vicenda (riduzione dell'assegno ad euro 250,00 nelle more del giudizio), ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna, per l'effetto, alla restituzione delle somme incassate con Controparte_1
l'ordinanza di assegnazione somme emessa nella procedura esecutiva n. 3611/2021 RGE;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli il 14.06.2025
IL GIUDICE dott.ssa Maria Luisa Buono
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