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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/10/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott. Francesco Rizzi Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 1139/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - lesione personale promossa da (P IVA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 Dott. elettivamente domiciliata in Torino Via Cialdini n. 19, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. Pier Franco Gigliotti (CF pec C.F._1
che la rappresenta e difende come da Email_1 procura in atti APPELLANTE CONTRO
(P Iva ), in persona del Sindaco Dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino Piazza Palazzo di Città n. 1,
[...] elettivamente domiciliato in Torino Via Gramsci n. 15, presso lo studio dell'Avv. Francesco Repice (CF pec che lo C.F._2 Email_2 rappresenta e difende giusto Decreto del Sindaco del 12.2.2025 come da procura in atti APPELLATO E CONTRO
(CF ) nato a [...] il [...] e ivi res. in CP_3 C.F._3 Via Filadelfia nl 39, elettivamente domiciliato in Torino Corso Galileo Ferraris 67 presso lo studio dell'Avv. Christian Romano (CF pec C.F._4
che lo rappresenta e difende come da procura Email_3 in atti APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 3.7.2025
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 23.4.2025 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Nei riguardi del signor , in parziale riforma della sentenza resa dal CP_3 Tribunale di Torino al n. 741/24, condannarlo alla refusione delle spese di lite sostenute da nel giudizio di primo grado, confermando i restanti capi della sentenza e Pt_1 respingendo l'appello incidentale dal medesimo proposto. Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15% IVA e CPA. Nei riguardi del , verificata preliminarmente la tempestività della sua Controparte_1 costituzione e della proposizione della domanda di manleva nei riguardi di per Pt_1 l'ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale proposto da , respingere nel CP_3 Par merito la domanda di manleva proposta dal assolvendo la conchiudente da CP_1 ogni domanda. Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15% IVA e CPA.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO contenute nel foglio di Controparte_1 precisazione delle conclusioni depositato il 30.4.2025 Voglia l'On.le Corte adita: Nel merito: rigettare l'appello incidentale di perché infondato in fatto e diritto per tutti i CP_3 motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolta la domanda proposta CP_3
, dichiarare eccessiva la quantificazione dei danni per come indicati dall'appellante
[...] incidentale, per tutti i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. In caso di accoglimento dell'appello incidentale: accertare e dichiarare il diritto del ad essere manlevato da ogni Controparte_1 responsabilità con condanna diretta di in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., all'eventuale risarcimento dei danni nei confronti di . CP_3 In ogni caso, per tutti i validi motivi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché di quelli relativi al giudizio di primo grado nel caso in cui trovasse Par accoglimento l'appello principale proposto da . Con vittoria di spese e competenze professionali.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE CP_3 contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 30.4.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale,
- rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto, nonché per i motivi esposti in narrativa;
In via incidentale
- riformare la sentenza di primo grado per i motivi di gravame esposti in narrativa e, in particolare: a) nella parte in cui ritiene non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, ritenendo dunque assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato ed attinente al nesso di causa tra la res pericolosa ed il sinistro;
b) nella parte in cui assume che il Sig. non abbia adottato le normali cautele CP_3 nell'evitare l'evento da cui è scaturito il danno, riconoscendo dunque la piena ed assoluta conformità della condotta del Sig. ai doveri di diligenza ed attenzione;
CP_3 c) nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite con addebito al Sig. CP_3 delle spese per CTU, condannando dunque le controparti, per le rispettive responsabilità, alla refusione delle spese di lite ed agli esborsi per CTU, e, in ogni caso, accogliendo integralmente le domande proposte in primo grado. In via subordinata, - nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, rigettare l'appello principale e confermare il contenuto della sentenza impugnata. Con condanna degli appellati in via incidentale alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di diritti ed onorari, IVA e C.P.A, oltre al rimborso forfetario, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio avanti CP_3 al Tribunale di Torino il affinché, accertata l'esclusiva responsabilità ex Controparte_1 art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro occorsogli il 2.9.2018 alle h. 20.30 circa, detto Ente fosse condannato al risarcimento dei danni complessivamente quantificati nella somma di € 10.661,43= ovvero nella somma, minore o veriore, accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'attore deduceva che il 2.9.2018, alle h. 20.30 circa, percorrendo il marciapiede di Corso Sebastopoli a Torino, giunto all'altezza del numero civico 61 inciampava cadendo rovinosamente a terra a causa della presenza di cavi e tubi sporgenti, non segnalati. L'attore deduceva altresì che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale della che procedeva ad assumere le sommarie informazioni e di essersi recato al Controparte_4 Pronto Soccorso ove gli veniva diagnosticata “cervicalgia, gonalgia sinistra, contusione III dito mano destra” con prognosi di 7 giorni. L'attore concludeva deducendo di essersi sottoposto a visita medico legale che accertava l'esistenza di lesioni da cui derivavano postumi: a) nella misura del 5% per danno biologico permanente, stimato in € 4.872,32; b) 50 giorni per danno biologico temporaneo totale, di cui 30 a parziale massima stimato in € 706,05 e 20 a parziale minima stimato in € 235,35; oltre al danno patrimoniale per le spese sostenute apri a € 1.710,00 e al danno morale pari ad un terzo del biologico (€ 1.937,71). L'attore deduceva infine di essere il titolare del Bar Fragole Barbera e di essersi trovato nell'impossibilità di svolgere la sua attività professionale di cuoco onde, al fine di evitare la chiusura dell'azienda, di avere sostenuto i costi per la prestazione lavorativa occasionale del Sig. Persona_1 L'attore instaurava quindi il procedimento nei confronti del ritenendo Controparte_1 detto Ente responsabile ex art. 2051 c.c. per avere omesso di vigilare sulla res publica e impedire l'insorgenza di possibili eventi dannosi a carico della generalità degli utenti.
Nel giudizio così instaurato si costituiva il eccependo e contestando: Controparte_1
- in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che i cavi sporgenti dal selciato di Corso Sebastopoli erano di proprietà della società , da ritenersi CP_5 quindi l'unica responsabile del sinistro;
- nel merito, l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. perchè: a) l'attore, gravato dall'onere di dimostrare il fatto storico, il nesso di causalità e il danno, non aveva provato i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria;
b) il danneggiato, nel percorrere il marciapiede, avrebbe dovuto prestare l'ordinaria diligenza per evitare l'evento dannoso, a maggior ragione considerato che era consapevole dello stato del selciato essendo residente in [...], ossia a pochi metri di distanza dal luogo del sinistro. L'Ente Convenuto contestava altresì il quantum debeatur sul presupposto che una perizia medico legale prodotta dalla parte che invoca il risarcimento non può rappresentare una prova idonea per la quantificazione del danno. Il concludeva chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa Controparte_1 per sentirsi manlevare da detta società; nel merito: in via principale, di Controparte_6 respingersi la domanda risarcitoria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare eccessiva la pretesa risarcitoria.
Previa autorizzazione, il evocava in giudizio la al Controparte_1 Controparte_6 fine di essere da detta società manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie. La terza chiamata si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti dedotti e allegando che, in ogni caso, l'evento e il danno ad esso conseguente si sarebbero verificati per l'esclusiva responsabilità del danneggiato che non aveva adottato le normali cautele che avrebbe dovuto seguire quando si percorre un marciapiede. concludeva invocando il rigetto della domanda. Parte_1
Il Giudice di primo grado istruiva la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'ammissione della CTU medico legale.
2) Con la sentenza n. 4572/024 pubblicata il 28.8.2024 e notificata il 4.9.2024, il Tribunale di Torino rigettava le domande formulate da compensando tra tutte le parti le CP_3 spese di lite e ponendo a carico dell'attore le spese di CTU liquidate con separato decreto. Il Giudice di primo grado preliminarmente rilevava che, nel caso in cui l'area - su cui vengono eseguiti i lavori e su cui insiste un cantiere - risulti essere adibita al traffico o alla circolazione, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. sia in capo al titolare della strada che in capo all'appaltatore; onde, in forza di detto articolo, spetta comunque al danneggiato provare, oltre al rapporto di custodia, anche il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, rimanendo a carico del custode l'onere di offrire la prova contraria del caso fortuito, inteso come fattore esterno dotato dei requisiti della imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale ovvero rappresentato dalla condotta del danneggiato medesimo. Tanto premesso, il Giudice riteneva che il danneggiato non avesse assolto all'onere della prova su di esso gravante;
difatti, oltre ad una descrizione del sinistro caratterizzata da una eccessiva genericità, anche la prova testimoniale non avrebbe fornito elementi decisivi per ricondurre la caduta alla presenza dei cavi sporgenti. Il Giudice riteneva che dalla deposizione dell'unico teste escusso (la futura moglie del danneggiato) non poteva trarsi la certezza della dinamica del sinistro avendo la teste riferito che, dopo avere aiuto il a rialzarsi, si sarebbe girata e solo allora avrebbe visto che nel CP_3 punto ove era caduto c'erano dei tubi sporgenti dal terreno. In ogni caso, anche a voler ritenere che il danneggiato fosse caduto per avere inciampato sui cavi, se avesse prestato l'ordinaria attenzione che si richiede ad un pedone, avrebbe evitato l'incidente; a maggior ragione essendo conscio delle condizioni della strada abitando a pochi metri di distanza dal punto del sinistro;
senza tacere il fatto che, dalle fotografie, il marciapiede poteva ritenersi abbastanza ampio da consentire la percorrenza ove non si trovavano i cavi. Il Giudice di primo grado concludeva quindi ritenendo che la caduta fosse da imputarsi alla condotta negligente dell'attore con la conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Ente convenuto ex artt. 2051 c.c. e della società terza chiamata. Il Giudice, in considerazione della qualità delle parti, dell'effettiva produzione di un danno nella sfera dell'attore, dell'intervento di copertura dei cavi da parte del riteneva CP_1 sussistenti i giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di lite con esclusione degli esborsi della CTU posti a carico dell'attore. 3.1) La Società appellante ha censurato la sentenza deducendo l'erronea e illogica motivazione in punto spese e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. A parere della appellante, il Giudice, nel regolare le spese di giudizio, avrebbe dovuto utilizzare il criterio della soccombenza secondo il principio della causalità derogabile, nell'attualità, solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Il Giudice, invece, sarebbe incorso nell'errore di utilizzare impropriamente il concetto dei cosiddetti “giusti motivi”, ormai superato e non più applicabile;
difatti: a) il fatto che si tratti di una persona fisica non può rappresentare una sorta di condizione pregiudizievole;
b) la circostanza che successivamente al sinistro il abbia coperto i tubi che CP_1 Par sporgevano dal selciato, non riguarda;
c) la vertenza si presentava come “bagatellare”, di scarso rilievo giuridico e economico, Par tuttavia, ogni anno è costretta ad affrontarle con un inevitabile rincaro delle polizze.
3.2) Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituito invocando il CP_3 rigetto dell'appello principale e formulando appello incidentale. Con il primo motivo, l'Appellante incidentale ha censurato la sentenza dolendosi dell'errata interpretazione della dichiarazione testimoniale che avrebbe condotto il Giudice di primo grado all'erronea conclusione che il danneggiato non avrebbe assolto all'onere della prova in ordine alla dinamica dei fatti occorsi e il nesso di causalità fra gli stessi e il danno subito. Con il secondo motivo, l'Appellante incidentale ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che, ove il danneggiato avesse adottato le normali misure di diligenza richieste a coloro che percorrono un marciapiede, il danno sarebbe stato evitabile. A parere dell'Appellante incidentale, il Giudice avrebbe omesso di valutare le condizioni in cui l'evento dannoso si è verificato;
ossia la pioggia, il buio dovuto all'orario, la presenza dei lampioni sul lato opposto della carreggiata coperti da arbusti e l'assenza di segnalazione. Con il terzo motivo, l'Appellante incidentale ha concluso ritenendo ingiusta la compensazione delle spese di lite e la condanna al pagamento delle spese di CTU.
ha quindi invocato il rigetto dell'appello principale e la riforma della CP_3 sentenza impugnata.
3.3) Nel procedimento di appello si è costituito anche il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello incidentale, ritenendolo infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza impugnata;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, incidentale, l'Ente ha chiesto di dichiararsi eccessiva la quantificazione dei danni esposti condannando
[...] a manlevarlo da quanto fosse stato condannato a pagare a favore di . Pt_1 CP_3 L'Ente appellato ha precisato che la “presenza dei tubi” non può ritenersi qualcosa di non avvistabile o prevedibile e, quindi, qualcosa di intrinsecamente pericoloso;
in ogni caso, detta presenza sarebbe stata perfettamente visibile a chiunque avesse camminato prestando un po' di attenzione;
senza tacere il fatto che le circostanze dedotte dall'appellante incidentale per
“giustificare” la caduta sortirebbero l'effetto opposto perché se il luogo ove si è verificato il sinistro fosse stato davvero scarsamente illuminato e quel giorno pioveva, il avrebbe CP_3 dovuto, a maggior ragione, prestare una attenzione maggiore. In punto spese, l'Ente ha eccepito che poiché la domanda risarcitoria si è rilevata infondata, il avrebbe dovuto essere condannato alla rifusione di tutte le spese non solo al rimborso CP_3 della CTU.
Par 3.4) Nelle note dell'udienza del 20.2.2025, ha contestato le allegazioni e le produzioni dell'appello incidentale. In comparsa conclusionale ha allegato che a seguito della pericolosità insita nelle CP_3 tubazioni sporgenti del marciapiede (è noto che i cantieri aperti sul territorio del CP_1
per gli interventi di digitalizzazione e posa della fibra siano pericolosi), pressoché
[...] invisibili in condizione di scarsa illuminazione, nelle ore notturne e quando piove, nonché a seguito della sua denuncia, la Polizia Municipale avrebbe messo in sicurezza il “cantiere mobile” provvedendo a delimitare l'area. Par
nella sua comparsa conclusionale di replica ha rilevato che l'affermazione che si trattasse di un “cantiere mobile“- e dunque che il , pur abitando vicino, non ne avesse CP_3 coscienza - è stata dedotta per la prima volta in appello e, pertanto, da ritenersi tardiva;
in ogni caso, la circostanza è stata allegata ma non dimostrata non essendo stata oggetto di articolazione probatoria.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 3.7.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione
4) Ragioni di ordine logico, impongono alla Corte di esaminare preliminarmente l'appello incidentale (i cui motivi meritano disamina congiunta) volto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata laddove il Giudice ha ritenuto che il danneggiato non avrebbe assolto all'onere della prova su di esso gravante e che, in ogni caso, pur volendo ritenere che il danneggiato fosse caduto a causa dei tubi sporgenti dal selciato, se avesse adottato un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe evitato la situazione di pericolo suscettibile di essere prevista.
Preliminarmente, la Corte rileva che è principio ormai consolidato quello in forza del quale la responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'obbligo di custodia ha senza dubbio, “carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti la cosa” ciò non di meno, detta responsabilità è esclusa “ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico fra la causa del danno e il danno stesso “ (Cass. n. 11016 19.5.2011, n. 9546 22.4.2010) o abbia tenuto una “condotta ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe” (Cass. Civ. n. 14529 20.11.2009 e n. 24419 19.11.2009). In particolare, nelle fattispecie in cui un danno non è conseguente al cosiddetto “dinamismo intrinseco della cosa” (vale a dire dal fatto che la “res” esploda, si corroda, produca emissioni pericolose, si disgreghi cedendo improvvisamente sotto un peso) la Suprema Corte con la recente ordinanza n. 15608 del 16.5.2022 ha precisato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno” (conf. Cass. 11536/2017; Cass. 21212/2015) e, dunque, che “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (conf. Cass. 12895/2016).
Ciò premesso, nel contesto giurisprudenziale così delineato, la Corte deve prima di tutto valutare se il danneggiato abbia assolto all'onere della prova su di esso incombente (ossia, abbia dimostrato la dinamica dell'evento e il nesso di causalità tra evento e danni) e, in tal caso, se l'evento dannoso occorso possa ricondursi alla presenza di una alterazione del marciapiede (i tubi copri-cavi sporgenti) tale da rendere inevitabile il danno, oppure se, in assenza della intrinseca pericolosità di tale sporgenza, l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato avrebbe escluso la riconducibilità del danno al bene in custodia e, quindi, che nella fattispecie in esame si sia integrato il cosiddetto caso fortuito con l'inevitabile conseguenza dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. del
Ente proprietario del marciapiede (dunque obbligato alla sua Controparte_1 manutenzione) e di proprietaria dei cavi sporgenti dal sedime stradale. Parte_1
a) La Corte ritiene che non vi sia ragione di dubitare che la dinamica del sinistro si sia verificata nel luogo e con le modalità descritte dal danneggiato. Il danneggiato ha dedotto che, mentre percorreva C.so Sebastopoli a Torino con la Sig.ra
, giunto all'altezza del numero civico 61, inciampava su un gruppo di 6 Parte_3 tubi porta cavi che fuoriuscivano da un tombino del manto del marciapiede collocato ridosso al muro. Il Giudice di primo grado, dalla deposizione resa dalla teste (udienza Parte_3 dell'11.7.2022), ha tratto il convincimento che ella non avrebbe effettivamente assistito alla caduta del (più precisamente che la teste non avrebbe visto il inciampare CP_3 CP_3 proprio sui cavi sporgenti dal marciapiede) perché ha dichiarato: “mentre camminavo ad un certo punto il è caduto in avanti e ho dovuto aiutarlo a rialzarsi. Quando mi sono CP_3 girata indietro ho visto che nel punto in cui era caduto c'erano dei cavi e dei tubi sporgenti..”. La Corte ritiene di non poter condividere le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di primo grado perché la teste ha invero precisato che quanto il è caduto: “camminavamo CP_3 affiancati, lui era dalla parte del muro e io dalla parte della strada” . Va da sé quindi che la ricostruzione del Giudice di primo grado sarebbe stata plausibile se la sig.ra avesse preceduto il e si fosse girata attratta dalla richiesta di Parte_3 CP_3 aiuto;
ciò non di meno, poiché la teste e il danneggiato camminavano affiancati l'uno all'altra e la teste ha dichiarato di avere aiutato il caduto in avanti, è ragionevole ritenere che CP_3 quando ha dichiarato di essersi “girata indietro” intendesse riferire di avere guardato alle spalle del dopo averlo aiutato a rialzarsi. CP_3 Del resto, va detto che la presenza dei cavi, sul selciato del marciapiede ridosso al muro, nel luogo ove è occorso il sinistro non è mai stata contestata;
onde, la caduta ben può ragionevolmente essere ricondotta proprio ai cavi che fuoriuscivano dal marciapiede in quel tratto di marciapiede.
b) Accertato che il è in effetto caduto perché ha inciampato sui tubi sporgenti, la CP_3 Corte deve quindi valutare se vi fosse una situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno. La Corte, in primo luogo, rileva che dalle immagini fotografiche prodotte dallo stesso danneggiato (cfr. doc. 1) si evidenzia con estrema chiarezza la presenza, sul marciapiede ridosso al muro ove è occorso il sinistro, la presenza di un tombino quadrato da cui fuoriescono 6 porta tubi che, in quanto di colore turchese, appaiono perfettamente visibili;
a maggior ragione perché fuoriescono da un tombino di cemento bianco, altrettanto visibile per la differenza di colore rispetto al selciato del marciapiede e l'assenza parziale di copertura del tombino medesimo. Sia la palese visibilità della cornice di cemento bianca del tombino, in contrasto rispetto al selciato della strada ove è collocato, sia la vistosa presenza dei copri tubi di colore turchese, rendono gli stessi perfettamente avvistabili dai pedoni che transitano sul marciapiedi. Inoltre, come si evince dalla produzione fotografica e come ha allegato il danneggiato, i sei copri tubi turchesi sono di diverse altezze e posti strettamente a ridosso del muro, così che i pedoni che transitano sul marciapiede non sono costretti a oltrepassarli, ben potendo transitare di poco discosti dal muro e verso il centro del marciapiede e quindi, a tutto voler concedere, intraprendendo un percorso più agevole;
del resto, come risulta dal verbale allegato dallo stesso danneggiato, il marciapiede misura circa 3 metri dal muro ( 2 metri e 25 cm dal tombino + 0,80 cm dal tombino al muro) ed è quindi sufficientemente ampio per essere percorso senza dovere stare a ridosso del muro. Nel caso di specie, è da escludersi dunque che l'evento dannoso si sia verificato per l'obiettiva situazione di pericolosità della cosa in custodia che, in effetti (e non vi è alcun dubbio), è un bene inerte, privo di dinamismo intrinseco.
c) Accertata l'assenza della intrinseca pericolosità dei copri tubi turchesi attesa la perfetta visibilità degli stessi e l'agevole evitabilità di un contatto materiale con essi per chi transitava sul marciapiede, resta quindi alla Corte valutare se la condotta adottata dal abbia CP_3 effettivamente integrato l'ipotesi del cosiddetto “caso fortuito” che ha condotto il Giudice di primo grado a ritenere che, interrotto il nesso di causalità, l'Ente non fosse responsabile dell'evento dannoso dedotto oppure se, come ha dedotto l'appellante incidentale, il Giudice non avrebbe tenuto conto che l'incidente si è verificato alle h. 20,30 del 2.9.2018 quando era ormai buio, pioveva e la visibilità era scarsa, complice anche la presenza di lampioni solo sul lato opposto del marciapiede. La ricostruzione dell'appellante incidentale volta a dimostrare che i 6 copri tubi turchesi non fossero visibili non è suscettibile di essere condivisa giacché il 2 settembre non è un giorno buio poiché ci troviamo prima dell'equinozio d'autunno e in tale data il sole alle h. 20,30, quando è occorso il sinistro, sta appena iniziando a tramontare. Anche la dedotta scarsa visibilità riconducibile all'assenza di lampioni sul lato della strada ove è occorso il sinistro (l'appellante incidentale allega la presenza di lampioni solo sul lato opposto) non coglie nel segno;
oltre a trattarsi di una allegazione sprovvista di prova, è del tutto inconferente perché le luci di tutte le città metropolitane italiane sono controllate da un sistema che le accende e spegne automaticamente dal tramonto all'alba; dunque, se le luci non erano accese è perché il sistema aveva rilevato la presenza di luce naturale. Ne consegue che non vi è ragione per dubitare che, quando è occorso il sinistro, vi fosse una luminosità sufficiente che avrebbe ben consentito al danneggiato di scorgere la presenza del tombino, con sei copri-tubi turchesi sporgenti sul marciapiede a ridosso del muro. Ritiene quindi la Corte che il sinistro si sia verificato per la distrazione del danneggiato che, a maggior ragione, proprio perché stava camminando ridosso al muro (ove fuoriuscivano i copri tubi) per ripararsi dalla pioggia, avrebbe dovuto prestare quel minimo di attenzione che è richiesto a coloro che camminano (con o senza il riparo di un ombrello) per una pubblica via per evitare di incespicare banalmente sulla superficie del marciapiede. In virtù del principio dell'autoresponsabilità - che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale - se il danneggiato avesse prestato una normale attenzione nell'incedere sul marciapiede, avrebbe potuto scorgere la presenza dei copri tubi sporgenti dal tombino ed evitare il sinistro occorsogli. In effetti, l'onere di attenzione che grava sugli utenti dei beni, sia pubblici che privati, non si esaurisce nell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. Poiché il sinistro per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla distrazione del e, CP_3 pertanto al fatto colposo del danneggiato, deve escludersi ogni responsabilità da parte dell'Ente Appellato e di conseguenza del terzo chiamato;
onde, non vi è ragione per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria.
L'appello incidentale viene quindi respinto per manifesta infondatezza.
5) Resta quindi alla Corte esaminare l'appello principale volto ad ottenere la riforma della sentenza in punto spese. L'appello è suscettibile di accoglimento. Il Giudice di primo grado ha inopportunamente derogato al principio generale della regolazione delle spese a carico della parte soccombente invocando i cosiddetti “giusti motivi” per giustificare la dichiarazione di compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. Il 2° comma dell'art. 92 c.p.c., consente in effetti al Giudice di derogare al principio generale della soccombenza, ciò non di meno solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o nel caso in cui vi sia stato un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti trattate in giudizio. Poiché non ricorre alcuno dei presupposti che avrebbero potuto giustificare l'esercizio da parte del Giudice di primo grado della facoltà prevista dall'art. 92 2° comma c.p.c. di compensare (integralmente o parzialmente) le spese di lite, la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata in punto spese con conseguente declaratoria di condanna all'integrale rimborso delle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente nei CP_3 confronti di liquidate in complessivo € 5.077,00 mediante richiamo ai parametri Parte_1 medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per lo scaglione del valore corrispondente alla domanda.
L'accoglimento dell'appello principale assorbe il motivo dell'appello incidentale in punto spese e rimborso delle spese della CTU.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello principale viene accolto con conseguente riforma della sentenza in ordine alla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio a favore di
[...] e conferma della sentenza nel resto atteso il rigetto per manifesta infondatezza Pt_1 dell'appello incidentale.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'appellato e appellante incidentale, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico di parte dell'appellato, appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale rispettivamente proposti da e avverso la sentenza n. 4572/2024 resa dal Parte_1 CP_3 Tribunale di Torino il 28.8.2024 pubblicata in pari data, nel procedimento RG 14843/2020, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale proposto da CP_3 in parziale riforma della sentenza impugnata,
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado a favore CP_3 di liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario Parte_1 nella misura di legge del 15% CPA e IVA, se dovuta;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado di CP_3 giudizio a favore di e del che liquida - a favore di Parte_1 Controparte_1 ciascuno - in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante incidentale CP_3 Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 3.9.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott. Francesco Rizzi Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 1139/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - lesione personale promossa da (P IVA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 Dott. elettivamente domiciliata in Torino Via Cialdini n. 19, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. Pier Franco Gigliotti (CF pec C.F._1
che la rappresenta e difende come da Email_1 procura in atti APPELLANTE CONTRO
(P Iva ), in persona del Sindaco Dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino Piazza Palazzo di Città n. 1,
[...] elettivamente domiciliato in Torino Via Gramsci n. 15, presso lo studio dell'Avv. Francesco Repice (CF pec che lo C.F._2 Email_2 rappresenta e difende giusto Decreto del Sindaco del 12.2.2025 come da procura in atti APPELLATO E CONTRO
(CF ) nato a [...] il [...] e ivi res. in CP_3 C.F._3 Via Filadelfia nl 39, elettivamente domiciliato in Torino Corso Galileo Ferraris 67 presso lo studio dell'Avv. Christian Romano (CF pec C.F._4
che lo rappresenta e difende come da procura Email_3 in atti APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 3.7.2025
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 23.4.2025 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Nei riguardi del signor , in parziale riforma della sentenza resa dal CP_3 Tribunale di Torino al n. 741/24, condannarlo alla refusione delle spese di lite sostenute da nel giudizio di primo grado, confermando i restanti capi della sentenza e Pt_1 respingendo l'appello incidentale dal medesimo proposto. Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15% IVA e CPA. Nei riguardi del , verificata preliminarmente la tempestività della sua Controparte_1 costituzione e della proposizione della domanda di manleva nei riguardi di per Pt_1 l'ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale proposto da , respingere nel CP_3 Par merito la domanda di manleva proposta dal assolvendo la conchiudente da CP_1 ogni domanda. Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15% IVA e CPA.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO contenute nel foglio di Controparte_1 precisazione delle conclusioni depositato il 30.4.2025 Voglia l'On.le Corte adita: Nel merito: rigettare l'appello incidentale di perché infondato in fatto e diritto per tutti i CP_3 motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolta la domanda proposta CP_3
, dichiarare eccessiva la quantificazione dei danni per come indicati dall'appellante
[...] incidentale, per tutti i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. In caso di accoglimento dell'appello incidentale: accertare e dichiarare il diritto del ad essere manlevato da ogni Controparte_1 responsabilità con condanna diretta di in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., all'eventuale risarcimento dei danni nei confronti di . CP_3 In ogni caso, per tutti i validi motivi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché di quelli relativi al giudizio di primo grado nel caso in cui trovasse Par accoglimento l'appello principale proposto da . Con vittoria di spese e competenze professionali.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE CP_3 contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 30.4.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale,
- rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto, nonché per i motivi esposti in narrativa;
In via incidentale
- riformare la sentenza di primo grado per i motivi di gravame esposti in narrativa e, in particolare: a) nella parte in cui ritiene non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, ritenendo dunque assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato ed attinente al nesso di causa tra la res pericolosa ed il sinistro;
b) nella parte in cui assume che il Sig. non abbia adottato le normali cautele CP_3 nell'evitare l'evento da cui è scaturito il danno, riconoscendo dunque la piena ed assoluta conformità della condotta del Sig. ai doveri di diligenza ed attenzione;
CP_3 c) nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite con addebito al Sig. CP_3 delle spese per CTU, condannando dunque le controparti, per le rispettive responsabilità, alla refusione delle spese di lite ed agli esborsi per CTU, e, in ogni caso, accogliendo integralmente le domande proposte in primo grado. In via subordinata, - nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, rigettare l'appello principale e confermare il contenuto della sentenza impugnata. Con condanna degli appellati in via incidentale alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di diritti ed onorari, IVA e C.P.A, oltre al rimborso forfetario, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio avanti CP_3 al Tribunale di Torino il affinché, accertata l'esclusiva responsabilità ex Controparte_1 art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro occorsogli il 2.9.2018 alle h. 20.30 circa, detto Ente fosse condannato al risarcimento dei danni complessivamente quantificati nella somma di € 10.661,43= ovvero nella somma, minore o veriore, accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'attore deduceva che il 2.9.2018, alle h. 20.30 circa, percorrendo il marciapiede di Corso Sebastopoli a Torino, giunto all'altezza del numero civico 61 inciampava cadendo rovinosamente a terra a causa della presenza di cavi e tubi sporgenti, non segnalati. L'attore deduceva altresì che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale della che procedeva ad assumere le sommarie informazioni e di essersi recato al Controparte_4 Pronto Soccorso ove gli veniva diagnosticata “cervicalgia, gonalgia sinistra, contusione III dito mano destra” con prognosi di 7 giorni. L'attore concludeva deducendo di essersi sottoposto a visita medico legale che accertava l'esistenza di lesioni da cui derivavano postumi: a) nella misura del 5% per danno biologico permanente, stimato in € 4.872,32; b) 50 giorni per danno biologico temporaneo totale, di cui 30 a parziale massima stimato in € 706,05 e 20 a parziale minima stimato in € 235,35; oltre al danno patrimoniale per le spese sostenute apri a € 1.710,00 e al danno morale pari ad un terzo del biologico (€ 1.937,71). L'attore deduceva infine di essere il titolare del Bar Fragole Barbera e di essersi trovato nell'impossibilità di svolgere la sua attività professionale di cuoco onde, al fine di evitare la chiusura dell'azienda, di avere sostenuto i costi per la prestazione lavorativa occasionale del Sig. Persona_1 L'attore instaurava quindi il procedimento nei confronti del ritenendo Controparte_1 detto Ente responsabile ex art. 2051 c.c. per avere omesso di vigilare sulla res publica e impedire l'insorgenza di possibili eventi dannosi a carico della generalità degli utenti.
Nel giudizio così instaurato si costituiva il eccependo e contestando: Controparte_1
- in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che i cavi sporgenti dal selciato di Corso Sebastopoli erano di proprietà della società , da ritenersi CP_5 quindi l'unica responsabile del sinistro;
- nel merito, l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. perchè: a) l'attore, gravato dall'onere di dimostrare il fatto storico, il nesso di causalità e il danno, non aveva provato i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria;
b) il danneggiato, nel percorrere il marciapiede, avrebbe dovuto prestare l'ordinaria diligenza per evitare l'evento dannoso, a maggior ragione considerato che era consapevole dello stato del selciato essendo residente in [...], ossia a pochi metri di distanza dal luogo del sinistro. L'Ente Convenuto contestava altresì il quantum debeatur sul presupposto che una perizia medico legale prodotta dalla parte che invoca il risarcimento non può rappresentare una prova idonea per la quantificazione del danno. Il concludeva chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa Controparte_1 per sentirsi manlevare da detta società; nel merito: in via principale, di Controparte_6 respingersi la domanda risarcitoria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare eccessiva la pretesa risarcitoria.
Previa autorizzazione, il evocava in giudizio la al Controparte_1 Controparte_6 fine di essere da detta società manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie. La terza chiamata si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti dedotti e allegando che, in ogni caso, l'evento e il danno ad esso conseguente si sarebbero verificati per l'esclusiva responsabilità del danneggiato che non aveva adottato le normali cautele che avrebbe dovuto seguire quando si percorre un marciapiede. concludeva invocando il rigetto della domanda. Parte_1
Il Giudice di primo grado istruiva la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'ammissione della CTU medico legale.
2) Con la sentenza n. 4572/024 pubblicata il 28.8.2024 e notificata il 4.9.2024, il Tribunale di Torino rigettava le domande formulate da compensando tra tutte le parti le CP_3 spese di lite e ponendo a carico dell'attore le spese di CTU liquidate con separato decreto. Il Giudice di primo grado preliminarmente rilevava che, nel caso in cui l'area - su cui vengono eseguiti i lavori e su cui insiste un cantiere - risulti essere adibita al traffico o alla circolazione, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. sia in capo al titolare della strada che in capo all'appaltatore; onde, in forza di detto articolo, spetta comunque al danneggiato provare, oltre al rapporto di custodia, anche il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, rimanendo a carico del custode l'onere di offrire la prova contraria del caso fortuito, inteso come fattore esterno dotato dei requisiti della imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale ovvero rappresentato dalla condotta del danneggiato medesimo. Tanto premesso, il Giudice riteneva che il danneggiato non avesse assolto all'onere della prova su di esso gravante;
difatti, oltre ad una descrizione del sinistro caratterizzata da una eccessiva genericità, anche la prova testimoniale non avrebbe fornito elementi decisivi per ricondurre la caduta alla presenza dei cavi sporgenti. Il Giudice riteneva che dalla deposizione dell'unico teste escusso (la futura moglie del danneggiato) non poteva trarsi la certezza della dinamica del sinistro avendo la teste riferito che, dopo avere aiuto il a rialzarsi, si sarebbe girata e solo allora avrebbe visto che nel CP_3 punto ove era caduto c'erano dei tubi sporgenti dal terreno. In ogni caso, anche a voler ritenere che il danneggiato fosse caduto per avere inciampato sui cavi, se avesse prestato l'ordinaria attenzione che si richiede ad un pedone, avrebbe evitato l'incidente; a maggior ragione essendo conscio delle condizioni della strada abitando a pochi metri di distanza dal punto del sinistro;
senza tacere il fatto che, dalle fotografie, il marciapiede poteva ritenersi abbastanza ampio da consentire la percorrenza ove non si trovavano i cavi. Il Giudice di primo grado concludeva quindi ritenendo che la caduta fosse da imputarsi alla condotta negligente dell'attore con la conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Ente convenuto ex artt. 2051 c.c. e della società terza chiamata. Il Giudice, in considerazione della qualità delle parti, dell'effettiva produzione di un danno nella sfera dell'attore, dell'intervento di copertura dei cavi da parte del riteneva CP_1 sussistenti i giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di lite con esclusione degli esborsi della CTU posti a carico dell'attore. 3.1) La Società appellante ha censurato la sentenza deducendo l'erronea e illogica motivazione in punto spese e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. A parere della appellante, il Giudice, nel regolare le spese di giudizio, avrebbe dovuto utilizzare il criterio della soccombenza secondo il principio della causalità derogabile, nell'attualità, solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Il Giudice, invece, sarebbe incorso nell'errore di utilizzare impropriamente il concetto dei cosiddetti “giusti motivi”, ormai superato e non più applicabile;
difatti: a) il fatto che si tratti di una persona fisica non può rappresentare una sorta di condizione pregiudizievole;
b) la circostanza che successivamente al sinistro il abbia coperto i tubi che CP_1 Par sporgevano dal selciato, non riguarda;
c) la vertenza si presentava come “bagatellare”, di scarso rilievo giuridico e economico, Par tuttavia, ogni anno è costretta ad affrontarle con un inevitabile rincaro delle polizze.
3.2) Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituito invocando il CP_3 rigetto dell'appello principale e formulando appello incidentale. Con il primo motivo, l'Appellante incidentale ha censurato la sentenza dolendosi dell'errata interpretazione della dichiarazione testimoniale che avrebbe condotto il Giudice di primo grado all'erronea conclusione che il danneggiato non avrebbe assolto all'onere della prova in ordine alla dinamica dei fatti occorsi e il nesso di causalità fra gli stessi e il danno subito. Con il secondo motivo, l'Appellante incidentale ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che, ove il danneggiato avesse adottato le normali misure di diligenza richieste a coloro che percorrono un marciapiede, il danno sarebbe stato evitabile. A parere dell'Appellante incidentale, il Giudice avrebbe omesso di valutare le condizioni in cui l'evento dannoso si è verificato;
ossia la pioggia, il buio dovuto all'orario, la presenza dei lampioni sul lato opposto della carreggiata coperti da arbusti e l'assenza di segnalazione. Con il terzo motivo, l'Appellante incidentale ha concluso ritenendo ingiusta la compensazione delle spese di lite e la condanna al pagamento delle spese di CTU.
ha quindi invocato il rigetto dell'appello principale e la riforma della CP_3 sentenza impugnata.
3.3) Nel procedimento di appello si è costituito anche il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello incidentale, ritenendolo infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza impugnata;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, incidentale, l'Ente ha chiesto di dichiararsi eccessiva la quantificazione dei danni esposti condannando
[...] a manlevarlo da quanto fosse stato condannato a pagare a favore di . Pt_1 CP_3 L'Ente appellato ha precisato che la “presenza dei tubi” non può ritenersi qualcosa di non avvistabile o prevedibile e, quindi, qualcosa di intrinsecamente pericoloso;
in ogni caso, detta presenza sarebbe stata perfettamente visibile a chiunque avesse camminato prestando un po' di attenzione;
senza tacere il fatto che le circostanze dedotte dall'appellante incidentale per
“giustificare” la caduta sortirebbero l'effetto opposto perché se il luogo ove si è verificato il sinistro fosse stato davvero scarsamente illuminato e quel giorno pioveva, il avrebbe CP_3 dovuto, a maggior ragione, prestare una attenzione maggiore. In punto spese, l'Ente ha eccepito che poiché la domanda risarcitoria si è rilevata infondata, il avrebbe dovuto essere condannato alla rifusione di tutte le spese non solo al rimborso CP_3 della CTU.
Par 3.4) Nelle note dell'udienza del 20.2.2025, ha contestato le allegazioni e le produzioni dell'appello incidentale. In comparsa conclusionale ha allegato che a seguito della pericolosità insita nelle CP_3 tubazioni sporgenti del marciapiede (è noto che i cantieri aperti sul territorio del CP_1
per gli interventi di digitalizzazione e posa della fibra siano pericolosi), pressoché
[...] invisibili in condizione di scarsa illuminazione, nelle ore notturne e quando piove, nonché a seguito della sua denuncia, la Polizia Municipale avrebbe messo in sicurezza il “cantiere mobile” provvedendo a delimitare l'area. Par
nella sua comparsa conclusionale di replica ha rilevato che l'affermazione che si trattasse di un “cantiere mobile“- e dunque che il , pur abitando vicino, non ne avesse CP_3 coscienza - è stata dedotta per la prima volta in appello e, pertanto, da ritenersi tardiva;
in ogni caso, la circostanza è stata allegata ma non dimostrata non essendo stata oggetto di articolazione probatoria.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 3.7.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione
4) Ragioni di ordine logico, impongono alla Corte di esaminare preliminarmente l'appello incidentale (i cui motivi meritano disamina congiunta) volto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata laddove il Giudice ha ritenuto che il danneggiato non avrebbe assolto all'onere della prova su di esso gravante e che, in ogni caso, pur volendo ritenere che il danneggiato fosse caduto a causa dei tubi sporgenti dal selciato, se avesse adottato un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe evitato la situazione di pericolo suscettibile di essere prevista.
Preliminarmente, la Corte rileva che è principio ormai consolidato quello in forza del quale la responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'obbligo di custodia ha senza dubbio, “carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti la cosa” ciò non di meno, detta responsabilità è esclusa “ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico fra la causa del danno e il danno stesso “ (Cass. n. 11016 19.5.2011, n. 9546 22.4.2010) o abbia tenuto una “condotta ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe” (Cass. Civ. n. 14529 20.11.2009 e n. 24419 19.11.2009). In particolare, nelle fattispecie in cui un danno non è conseguente al cosiddetto “dinamismo intrinseco della cosa” (vale a dire dal fatto che la “res” esploda, si corroda, produca emissioni pericolose, si disgreghi cedendo improvvisamente sotto un peso) la Suprema Corte con la recente ordinanza n. 15608 del 16.5.2022 ha precisato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno” (conf. Cass. 11536/2017; Cass. 21212/2015) e, dunque, che “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (conf. Cass. 12895/2016).
Ciò premesso, nel contesto giurisprudenziale così delineato, la Corte deve prima di tutto valutare se il danneggiato abbia assolto all'onere della prova su di esso incombente (ossia, abbia dimostrato la dinamica dell'evento e il nesso di causalità tra evento e danni) e, in tal caso, se l'evento dannoso occorso possa ricondursi alla presenza di una alterazione del marciapiede (i tubi copri-cavi sporgenti) tale da rendere inevitabile il danno, oppure se, in assenza della intrinseca pericolosità di tale sporgenza, l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato avrebbe escluso la riconducibilità del danno al bene in custodia e, quindi, che nella fattispecie in esame si sia integrato il cosiddetto caso fortuito con l'inevitabile conseguenza dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. del
Ente proprietario del marciapiede (dunque obbligato alla sua Controparte_1 manutenzione) e di proprietaria dei cavi sporgenti dal sedime stradale. Parte_1
a) La Corte ritiene che non vi sia ragione di dubitare che la dinamica del sinistro si sia verificata nel luogo e con le modalità descritte dal danneggiato. Il danneggiato ha dedotto che, mentre percorreva C.so Sebastopoli a Torino con la Sig.ra
, giunto all'altezza del numero civico 61, inciampava su un gruppo di 6 Parte_3 tubi porta cavi che fuoriuscivano da un tombino del manto del marciapiede collocato ridosso al muro. Il Giudice di primo grado, dalla deposizione resa dalla teste (udienza Parte_3 dell'11.7.2022), ha tratto il convincimento che ella non avrebbe effettivamente assistito alla caduta del (più precisamente che la teste non avrebbe visto il inciampare CP_3 CP_3 proprio sui cavi sporgenti dal marciapiede) perché ha dichiarato: “mentre camminavo ad un certo punto il è caduto in avanti e ho dovuto aiutarlo a rialzarsi. Quando mi sono CP_3 girata indietro ho visto che nel punto in cui era caduto c'erano dei cavi e dei tubi sporgenti..”. La Corte ritiene di non poter condividere le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di primo grado perché la teste ha invero precisato che quanto il è caduto: “camminavamo CP_3 affiancati, lui era dalla parte del muro e io dalla parte della strada” . Va da sé quindi che la ricostruzione del Giudice di primo grado sarebbe stata plausibile se la sig.ra avesse preceduto il e si fosse girata attratta dalla richiesta di Parte_3 CP_3 aiuto;
ciò non di meno, poiché la teste e il danneggiato camminavano affiancati l'uno all'altra e la teste ha dichiarato di avere aiutato il caduto in avanti, è ragionevole ritenere che CP_3 quando ha dichiarato di essersi “girata indietro” intendesse riferire di avere guardato alle spalle del dopo averlo aiutato a rialzarsi. CP_3 Del resto, va detto che la presenza dei cavi, sul selciato del marciapiede ridosso al muro, nel luogo ove è occorso il sinistro non è mai stata contestata;
onde, la caduta ben può ragionevolmente essere ricondotta proprio ai cavi che fuoriuscivano dal marciapiede in quel tratto di marciapiede.
b) Accertato che il è in effetto caduto perché ha inciampato sui tubi sporgenti, la CP_3 Corte deve quindi valutare se vi fosse una situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno. La Corte, in primo luogo, rileva che dalle immagini fotografiche prodotte dallo stesso danneggiato (cfr. doc. 1) si evidenzia con estrema chiarezza la presenza, sul marciapiede ridosso al muro ove è occorso il sinistro, la presenza di un tombino quadrato da cui fuoriescono 6 porta tubi che, in quanto di colore turchese, appaiono perfettamente visibili;
a maggior ragione perché fuoriescono da un tombino di cemento bianco, altrettanto visibile per la differenza di colore rispetto al selciato del marciapiede e l'assenza parziale di copertura del tombino medesimo. Sia la palese visibilità della cornice di cemento bianca del tombino, in contrasto rispetto al selciato della strada ove è collocato, sia la vistosa presenza dei copri tubi di colore turchese, rendono gli stessi perfettamente avvistabili dai pedoni che transitano sul marciapiedi. Inoltre, come si evince dalla produzione fotografica e come ha allegato il danneggiato, i sei copri tubi turchesi sono di diverse altezze e posti strettamente a ridosso del muro, così che i pedoni che transitano sul marciapiede non sono costretti a oltrepassarli, ben potendo transitare di poco discosti dal muro e verso il centro del marciapiede e quindi, a tutto voler concedere, intraprendendo un percorso più agevole;
del resto, come risulta dal verbale allegato dallo stesso danneggiato, il marciapiede misura circa 3 metri dal muro ( 2 metri e 25 cm dal tombino + 0,80 cm dal tombino al muro) ed è quindi sufficientemente ampio per essere percorso senza dovere stare a ridosso del muro. Nel caso di specie, è da escludersi dunque che l'evento dannoso si sia verificato per l'obiettiva situazione di pericolosità della cosa in custodia che, in effetti (e non vi è alcun dubbio), è un bene inerte, privo di dinamismo intrinseco.
c) Accertata l'assenza della intrinseca pericolosità dei copri tubi turchesi attesa la perfetta visibilità degli stessi e l'agevole evitabilità di un contatto materiale con essi per chi transitava sul marciapiede, resta quindi alla Corte valutare se la condotta adottata dal abbia CP_3 effettivamente integrato l'ipotesi del cosiddetto “caso fortuito” che ha condotto il Giudice di primo grado a ritenere che, interrotto il nesso di causalità, l'Ente non fosse responsabile dell'evento dannoso dedotto oppure se, come ha dedotto l'appellante incidentale, il Giudice non avrebbe tenuto conto che l'incidente si è verificato alle h. 20,30 del 2.9.2018 quando era ormai buio, pioveva e la visibilità era scarsa, complice anche la presenza di lampioni solo sul lato opposto del marciapiede. La ricostruzione dell'appellante incidentale volta a dimostrare che i 6 copri tubi turchesi non fossero visibili non è suscettibile di essere condivisa giacché il 2 settembre non è un giorno buio poiché ci troviamo prima dell'equinozio d'autunno e in tale data il sole alle h. 20,30, quando è occorso il sinistro, sta appena iniziando a tramontare. Anche la dedotta scarsa visibilità riconducibile all'assenza di lampioni sul lato della strada ove è occorso il sinistro (l'appellante incidentale allega la presenza di lampioni solo sul lato opposto) non coglie nel segno;
oltre a trattarsi di una allegazione sprovvista di prova, è del tutto inconferente perché le luci di tutte le città metropolitane italiane sono controllate da un sistema che le accende e spegne automaticamente dal tramonto all'alba; dunque, se le luci non erano accese è perché il sistema aveva rilevato la presenza di luce naturale. Ne consegue che non vi è ragione per dubitare che, quando è occorso il sinistro, vi fosse una luminosità sufficiente che avrebbe ben consentito al danneggiato di scorgere la presenza del tombino, con sei copri-tubi turchesi sporgenti sul marciapiede a ridosso del muro. Ritiene quindi la Corte che il sinistro si sia verificato per la distrazione del danneggiato che, a maggior ragione, proprio perché stava camminando ridosso al muro (ove fuoriuscivano i copri tubi) per ripararsi dalla pioggia, avrebbe dovuto prestare quel minimo di attenzione che è richiesto a coloro che camminano (con o senza il riparo di un ombrello) per una pubblica via per evitare di incespicare banalmente sulla superficie del marciapiede. In virtù del principio dell'autoresponsabilità - che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale - se il danneggiato avesse prestato una normale attenzione nell'incedere sul marciapiede, avrebbe potuto scorgere la presenza dei copri tubi sporgenti dal tombino ed evitare il sinistro occorsogli. In effetti, l'onere di attenzione che grava sugli utenti dei beni, sia pubblici che privati, non si esaurisce nell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. Poiché il sinistro per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla distrazione del e, CP_3 pertanto al fatto colposo del danneggiato, deve escludersi ogni responsabilità da parte dell'Ente Appellato e di conseguenza del terzo chiamato;
onde, non vi è ragione per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria.
L'appello incidentale viene quindi respinto per manifesta infondatezza.
5) Resta quindi alla Corte esaminare l'appello principale volto ad ottenere la riforma della sentenza in punto spese. L'appello è suscettibile di accoglimento. Il Giudice di primo grado ha inopportunamente derogato al principio generale della regolazione delle spese a carico della parte soccombente invocando i cosiddetti “giusti motivi” per giustificare la dichiarazione di compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. Il 2° comma dell'art. 92 c.p.c., consente in effetti al Giudice di derogare al principio generale della soccombenza, ciò non di meno solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o nel caso in cui vi sia stato un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti trattate in giudizio. Poiché non ricorre alcuno dei presupposti che avrebbero potuto giustificare l'esercizio da parte del Giudice di primo grado della facoltà prevista dall'art. 92 2° comma c.p.c. di compensare (integralmente o parzialmente) le spese di lite, la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata in punto spese con conseguente declaratoria di condanna all'integrale rimborso delle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente nei CP_3 confronti di liquidate in complessivo € 5.077,00 mediante richiamo ai parametri Parte_1 medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per lo scaglione del valore corrispondente alla domanda.
L'accoglimento dell'appello principale assorbe il motivo dell'appello incidentale in punto spese e rimborso delle spese della CTU.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello principale viene accolto con conseguente riforma della sentenza in ordine alla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio a favore di
[...] e conferma della sentenza nel resto atteso il rigetto per manifesta infondatezza Pt_1 dell'appello incidentale.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'appellato e appellante incidentale, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico di parte dell'appellato, appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale rispettivamente proposti da e avverso la sentenza n. 4572/2024 resa dal Parte_1 CP_3 Tribunale di Torino il 28.8.2024 pubblicata in pari data, nel procedimento RG 14843/2020, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale proposto da CP_3 in parziale riforma della sentenza impugnata,
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado a favore CP_3 di liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario Parte_1 nella misura di legge del 15% CPA e IVA, se dovuta;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado di CP_3 giudizio a favore di e del che liquida - a favore di Parte_1 Controparte_1 ciascuno - in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante incidentale CP_3 Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 3.9.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni