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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1164/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1164/2021 promossa da:
(C.F. ) con sede in Torino, Via Corte Parte_1 P.IVA_1
d'Appello n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Viale Mazzini n. 50, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE
RANIERI che la rappresenta e difende, disgiuntamente e congiuntamente, con l'Avv.
ALOISI SIMONA del Foro di Torino in forza di procura in calce all'atto di citazione - indirizzi PEC Email_1
Email_2
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ARENA CLAUDIO del Foro di Arezzo, ed elettivamente domiciliata in Terranuova Br. (AR) via Dante n.
26\a - posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis,
Nel merito:
1. Accertata per le ragioni di cui alla premessa la responsabilità della convenuta nell'incendio occorso in data 16/09/11, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la
Sig.ra al pagamento in favore della che agisce Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 11 in rivalsa ex art. 1916 c.c. dell'importo capitale di € 30.750,00 corrisposto all'assicurata a titolo di indennizzo dei danni conseguenti all'evento Controparte_3 per cui è causa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al deposito della presente domanda e degli interessi moratori sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente domanda al saldo effettivo.
2. Accertato il mancato riscontro dell'invito alla negoziazione assistita, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, di ulteriore importo a titolo di risarcimento danni ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., da quantificarsi ex officio in via equitativa, con gli interessi legali dalla data della presente pronunzia sino al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese di causa e di patrocinio, 15% spese forfettarie, cpa ed IVA come per legge”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande formulate da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore perchè infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in corso di causa;
in subordine voglia ridurre l'importo da versare a titolo di rivalsa da parte della sig.ra in considerazione ed in Controparte_4 Parte_1 proporzione al concorso di responsabilità della sig.ra ex art. 1227 Controparte_3 commi 1 e 2 c.c. ed in considerazione dello stato di vetustà del bene danneggiato;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di causa, oltre rimborso forfettario, oltre iva e cap, oltre spese di ctu e ctp se necessarie”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1 avanti all'intestato Tribunale per sentir accogliere le conclusioni in Controparte_1 epigrafe trascritte.
Esponeva l'attrice che nella serata del 16.09.11, all'interno del locale di proprietà di
, condotto in locazione dalla convenuta, adibito ad attività di Controparte_3 ristorazione e bar, si era sviluppato un incendio le cui fiamme avevano distrutto totalmente i locali dell'attività commerciale e provocato ingenti danni anche pagina 2 di 11 all'appartamento del primo piano, coperto da assicurazione contro il rischio furto e incendio, polizza n. 2010/10/2226397. Sosteneva la riconducibilità dell'incendio ad una candela accesa, lasciata incustodita nella sala bar, le cui fiamme si erano facilmente propagate agli arredi facilmente combustibili, come emerso dai plurimi accertamenti tecnici posti in essere nei vari procedimenti, civili e penali, instaurati per i fatti di causa. Assumeva, avendo corrisposto all'assicurata la Controparte_3 somma di € 30.750,00 quale indennità per i danni relativi alla parte di fabbricato non locato, sussistere i presupposti per agire in rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. avverso la responsabile del danno sia in qualità di conduttrice ex art. 1588 CP_1
c.c. sia sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., stigmatizzando altresì il comportamento della convenuta per non aver aderito alla negoziazione assistita.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta contestava ogni addebito nella causazione dell'incendio riconducibile, invece, ad un guasto dell'impianto elettrico, giammai a candele non presenti nel locale in cui si originavano le fiamme. Ascriveva la responsabilità del sinistro esclusivamente alla per aver fornito un impianto CP_3 elettrico inefficiente e omesso di provvedere alla sua manutenzione, venendo meno, in tal modo, agli obblighi incombenti sul proprietario dell'immobile; richiamava, a sostegno della propria tesi difensiva, la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, passata in giudicato, con cui la stessa era stata assolta dal reato di incendio CP_1 colposo per non aver commesso il fatto nonchè la testimonianza di Testimone_1 presente nel locale al momento del fatto, la quale aveva riferito essersi verificato una brusca interruzione di corrente elettrica. Contestava, inoltre, il quantum della richiesta fondata sulla stima redatta unilateralmente dai tecnici dell'attrice.
All'udienza di prima comparizione, tenuta mediante trattazione scritta, venivano concessi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Depositate le memorie, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
*********************
Alla stregua delle allegazioni delle parti, delle risultanze documentali nonché del pagina 3 di 11 principio di non contestazione, deve ritenersi provato che: la sera del 16.09.2011, verso le ore 21.30, scoppiava un incendio all'interno dell'edificio sito in Asciano, Loc. Pievina, via Lauretana n. 9, piano terreno, di proprietà di e condotto in locazione da destinato ad Controparte_3 Controparte_1 attività di ristorazione denominata “Osteria La Pievina”; le fiamme dell'incendio distruggevano il predetto ristorante danneggiando altresì il vano scale e l'appartamento al posto al primo piano, sempre di proprietà della assicurato con la polizza “ n. CP_3 Parte_1 CP_5
2010/2226397; in virtù del predetto contratto, in data 29.05.2012, la Parte_1 pagava in favore della a mezzo bonifico bancario, la somma di € 30.750,00 CP_3
“ascrivibile alle sole spese necessarie per il ripristino del fabbricato adibito a civile abitazione – escluso ogni e qualsiasi intervento di rifacimento dei danni al locale ad uso Ristorante (sia contenuto che fabbricato) non assicurato con la polizza in oggetto”
(doc. 8 allegato atto di citazione); il Tribunale di Siena, con sentenza n. 722/2016 passata in giudicato, emessa a definizione del procedimento civile n. 350/2013 promosso da Controparte_3 contro , quantificava i danni subiti dalla in complessivi Controparte_1 CP_3
€.85.510,43 e condannava la al pagamento in favore della controparte di CP_1
€.54.760,43 oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi, pari alla differenza tra il danno complessivo e la somma già risarcita dalla Parte_1
Sono invece in contestazione la causa dell'incendio, e pertanto la responsabilità dell'odierna convenuta, nonché il quantum dei danni.
Ebbene, iniziando con la disamina della prima delle due questioni, l'attrice sostiene che l'incendio è stato provocato dalla presenza di candele accese lasciate incustodite all'interno dei locali condotti in locazione dalla e, segnatamente, dalla CP_1 caduta accidentale di una candela accesa ovvero dalla sua vicinanza con gli arredi del locale altamente infiammabili poiché composti di paglia, trine, fiori secchi et similia (come si evince dalle immagini pubblicate sul sito Internet dell'osteria).
La convenuta, invece, assume la natura elettrica della causa dell'incendio.
A sostegno dell'assunto attoreo depongono: la Relazione Tecnica Finale del Nucleo Polizia Giudiziaria dei VVF che ha escluso il pagina 4 di 11 surriscaldamento di un componente elettrico poiché “avrebbe dato origine alla preventiva emissione del tipico odore di bruciato che sarebbe certamente stato avvertito dai presenti;
allo stesso modo un principio d'incendio nel locale cucina sarebbe stato rilevato dalla Sig.ra intenta a cucinare […]” (doc. 4 atto di CP_1 citazione); la perizia dell'Ing. nominato CTU nel procedimento penale n. 2945/2011 RG Per_1 notizie di reato, il quale all'esito delle indagini svolte è giunto alla conclusione “che il fatto di che trattasi possa aver avuto origine a causa della presenza di fiamme libere
(candele)” mentre “La presenza del particolare arredo del locale, ricco di oggetti combustibili, tendaggi, ricami, ecc. ha sicuramente favorito la veloce propagazione dell'innesco, portando in tempi rapidi all'incendio generalizzato” (doc. 5 atto di citazione); le conclusioni contenute nell'elaborato peritale dell'Ing. nominato CTU nel Per_2 procedimento civile iscritto al n. 350/2013 RG di questo Tribunale, promosso da contro , secondo cui “le più probabili cause Controparte_3 Controparte_1 dell'incendio in esame sono, secondo il parere dello scrivente, riconducibili alla presenza di candele accese” ritenendo “meno probabile l'imputazione delle cause all'impianto elettrico proprio del locale”; la testimonianza di Appuntato Scelto dei Carabinieri, il quale, Testimone_2 trovandosi a passare, fuori servizio, dinanzi al ristorante avvolto tra le fiamme, si è fermato a prestare soccorso e ha udito la discussione tra due donne (le quali anche se non conosciute dal teste possono facilmente essere identificate come CP_1
e non risultando la presenza di altre persone al momento
[...] Testimone_1 dell'incendio eccetto i clienti del ristorante, presumibilmente stranieri, che si erano già allontanati) in cui l'una diceva all'altra: “Te l'avevo detto di non mettere le candele vicino al tulle!” oppure ha detto “veli” o qualcosa del genere” ; la deposizione della teste, , figlia della la quale ha confermato il Tes_3 CP_3 contenuto del capitolo di prova 13 articolato nella seconda memoria ex art. 183 co. 2
c.p.c. di parte attrice identificando la signora DA che avrebbe imputato la causa dell'incendio ad una candela come “signora , dalla teste conosciuta per lavorare Tes_1 nel locale.
La tesi difensiva della si fonda invece sulle dichiarazioni della medesima CP_1
pagina 5 di 11 la quale ha affermato che, la sera dell'incendio, nei locali adibiti a bar Testimone_1
e ristorante non vi erano candele accese e ha aggiunto di aver visto andar via la luce e comparire una fiammata di fuoco dal quadro elettrico. Secondo la difesa della convenuta, la deposizione della sarebbe la più attendibile poiché l'unica teste Tes_1 presente al momento dell'innesco dell'incendio e quindi in grado di meglio riferire il reale svolgimento dei fatti.
Orbene, a questo punto giova ricordare come, laddove sussista un contrasto fra dichiarazioni testimoniali, è compito del giudice confrontare le deposizioni raccolte e valutare la credibilità dei testi in base ad elementi quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti.
Nella fattispecie concreta questo Tribunale ritiene maggiormente attendibile il teste in quanto non legato da rapporti di alcun tipo rispetto ad entrambe le parti Tes_2 in causa, mentre la teste ha dichiarato di essere amica della La Tes_1 CP_1 deposizione di quest'ultima, peraltro, manifesta evidenti criticità laddove sostiene di essere passata per caso e di essersi fermata a salutare l'amica CP_1 apparendo alquanto inusuale nonchè contrario a norme di igiene e sicurezza,
l'ingresso di estranei nei locali adibiti a cucina durante la preparazione dei pasti mentre il ristorante è in funzione;
il contenuto della deposizione, poi, si scontra con gli altri elementi di prova acquisiti e, segnatamente, con le risultanze delle consulenze tecniche in atti di cui si è detto sopra.
Priva di valenza dirimente la circostanza della contemporaneità dell'innesco delle fiamme con l'interruzione della corrente. La convenuta sostiene infatti che, nella contraria ipotesi dell'innesco delle fiamme da una candela posta nella sala ristorante, il blackout avrebbe dovuto verificarsi a distanza di qualche minuto giacchè le fiamme avrebbero avuto bisogno di tempo per raggiungere l'intensità di fondere i cavi. Sul punto l'Ing. nella perizia depositata all'interno del processo Per_2 civile n. 350/2013, ha precisato che appare “poco probabile che l'innesco sia avvenuto nel quadro elettrico del locale bar in quanto i fili elettrici rinvenuti in tale quadro non mostrano i caratteristici segni di incrudimento ma si mostrano malleabili e duttili”, e ha evidenziato come “anche il black out appare una conseguenza dell'incendio essendo plausibile che questi sia avvenuto a seguito del propagarsi
pagina 6 di 11 dell'incendio provocato da candele o da scintille o da corto circuito di apparecchi elettrici utilizzati” (pag. 8 doc. 9 citazione).
Ulteriori elementi a suffragio della tesi che riconduce l'origine dell'incendio alle fiamme di una candela accesa, sono ravvisabili nelle dichiarazioni rese dal Vigile
Coordinatore in sede penale, secondo cui l'ipotesi del guasto Persona_3 dell'impianto elettrico risulta scarsamente praticabile anche in considerazione dell'assenza di “perlinatura del conduttore” (pag. 21 doc. 21 seconda memoria 183 attrice) nonché nelle risultanze della già citata perizia Ing. il quale, premesso Per_1 non potersi escludere in termini di assoluta certezza che l'incendio sia stato innescato dall'impianto elettrico - ad esempio da un guasto all'impianto, da un cavo o un utilizzatore danneggiato, o addirittura dalla semplice vicinanza di una lampada con un arredo altamente combustibile, quali quelli presenti nell'osteria – conclude affermando “Non risulta possibile, a causa del forte danneggiamento, avvalorare
l'analisi sopra descritta con prove” (pag. 9 doc. 5 atto di citazione).
Infondato pure l'ulteriore motivo addotto dalla per invocare l'assenza di CP_1 responsabilità costituito dalla sentenza n. 4441/2018 della Corte d'Appello di
Firenze, passata in giudicato, con cui l'odierna convenuta è stata assolta dal reato previsto e punito all'art. 449 c.p. per non aver commesso il fatto.
Giova sul punto rammentare il diverso criterio di determinazione del nesso causale nel processo penale rispetto al processo civile: nella responsabilità penale vige infatti il principio “al di là di ogni ragionevole dubbio” ovverosia un criterio di alta probabilità vicino alla certezza mentre nella responsabilità civile la verifica probabilistica è più blanda facendosi applicazione del principio del “più probabile che non” ovvero superiore al 50% di probabilità. Questa differenza risiede nella diversità di funzione tra diritto penale e diritto civile: il primo ha una funzione sanzionatoria e va a privare i cittadini della libertà personale, costituzionalmente garantita (art.27 C.), per cui è giusto che ci sia un'elevata credibilità razionale al di là di ogni ragionevole dubbio, in modo tale che la condotta è condicio sine qua non senza la quale viene meno lo specifico evento, mentre il secondo ha una funzione riparatoria e va a sanzionare il patrimonio del cittadino e quindi comporta solo un danno patrimoniale, proprio per questo si applica il principio del “più probabile che non”.
pagina 7 di 11 Ne consegue come, qualora il danneggiato decida di esperire un'autonoma azione civile, il processo sarà completamente autonomo e il giudice libero di utilizzare il criterio “più probabile che non” per accertate il nesso di casualità non sussistendo in questo caso alcuna preclusione al risarcimento nel caso di assoluzione penale
(art. 75 co. 2 c.p.p.). L'accertata insussistenza di responsabilità penale, infatti, non preclude la possibilità di ravvisare una responsabilità civile per il medesimo fatto.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, va affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della per i danni cagionati all'appartamento soprastante i CP_1 locali adibiti a ristorante da cui è scaturito l'incendio.
Ed invero, la giurisprudenza ha precisato che nell'ipotesi di incendio della cosa concessa in locazione, la responsabilità del conduttore va valutata alla stregua dell'art. 1588 c.c. per la perdita o deterioramento del bene locato;
conseguentemente la presunzione di colpa prevista dalla legge a suo carico è superabile con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto (cfr. Cass. n. 15721/2015; n. 16877/2016; n. 27089/2024).
Nella diversa ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in custodia, e non per danni alla stessa cosa custodita, trova invece applicazione l'art. 2051 c.c. Con il contratto di locazione si determina, infatti, il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze e dunque l'obbligo di custodia del bene locato al conduttore stesso dal quale discende altresì la responsabilità a suo carico ex art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato (Cass. n. 2422/2024; cfr. Cass. n. 8006/2010 con cui la
Suprema Corte, in un caso di immobile concesso in locazione e adibito a ristorante, ha affermato come, per i danni causati all'appartamento sottostante di proprietà di un terzo dalle infiltrazioni d'acqua provocate dall'impianto di condensa dei frigoriferi e dall'idrante per la pulizia dei pavimenti in uso al gestore del ristorante, la responsabilità ex art. 2051 c.c. grava su quest'ultimo).
Sull'individuazione degli obblighi di custodia i Giudici di Legittimità hanno infatti precisato come “In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art.
2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento
pagina 8 di 11 lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità” (Cass. n. 21788/2015; in conformità n. 10989/2023).
Conseguentemente va affermata la responsabilità della convenuta per i danni subiti dall'appartamento di proprietà dell'assicurata, , risultando provato Controparte_3 il fatto dannoso nonchè il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno alla stregua del principio del “più probabile che non” e non avendo la fornito la CP_1 dimostrazione dell'esimente del caso fortuito id est del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, compreso il fatto del terzo, idoneo ad interrompere quel nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Destituita di fondamento, inoltre, l'eccepita mancanza di prova del quantum del danno fondata sul rilievo secondo il quale la quantificazione si baserebbe esclusivamente su un documento di parte, la perizia del tecnico della
[...]
e quindi redatto al di fuori del contraddittorio, le cui risultanze Parte_1 sarebbero peraltro in contrasto con quelle della perizia dell'Ing. nominato CTU Per_2 nel procedimento civile n. 350/2013.
Ed invero, sull'an del danno hanno riferito, nel presente giudizio, i testi Tes_4
all'epoca dei fatti legale rappresentante della , il quale
[...] Controparte_6 ha confermato l'inagibilità dell'appartamento posto al primo piano e il Geom.
il quale ha attestato, tra l'altro, che le fiamme fuoriuscite dalle Controparte_7 aperture e dalle porte finestre del locale “necessariamente interessarono anche la facciata e il terrazzo”.
Sul quantum la consulenza tecnica redatta dall'Ing. nel procedimento civile n. Per_2
350/2013 promosso da contro ha stimato i danni Controparte_3 Controparte_1 per un ammontare complessivo di €.85.510,43. Le risultanze della perizia in questione, elaborata nel contraddittorio delle parti, non solo sono state recepite dal giudice civile nella sentenza conclusiva del processo, passata in giudicato (cfr. pag. 4 sent. n. 722/16), ma non sono state oggetto di specifiche contestazioni né in punto pagina 9 di 11 di an nè di quantum del danno per afferire le osservazioni del CTP della convenuta
Ing. unicamente alle cause dell'innesco dell'incendio (cfr. CP_1 Per_4 osservazioni CTP parte convenuta a pag. 16 della CTU . Per_2
Quanto all'eccezione di arricchimento ingiustificato della proprietaria in considerazione delle condizioni di vetustà dell'immobile, si richiamano le osservazioni del CTU Ing. che a pag. 14 della perizia afferma: “Non è possibile Per_2 verificare lo stato dei luoghi al momento dell'incendio, lo stato delle finiture, la manutenzione, lo stato degli impianti e delle strutture portanti”, né una siffatta prova
è stata fornita nel presente giudizio.
Conseguentemente va affermata la fondatezza della domanda proposta ex art. 1916
c.c. dalla assicuratore, surrogatasi nei diritti di , Parte_1 Controparte_3 assicurata, per i danni subiti a seguito dell'incendio occorso il 16.09.11 relativi all'appartamento soprastante quello concesso in locazione alla fino alla CP_1 concorrenza dell'indennizzo pagato pari a € 30.750,00 oltre interessi legali dalla messa in mora, avvenuta a mezzo raccomandata A/R ricevuta dalla il CP_1
31.10.2012, al saldo effettivo.
Va invece rigettata la condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, scaglione da € 26.001 a
€.52.000, valori medi per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la responsabilità della convenuta nell'incendio occorso in data
16.09.2011 e, per l'effetto;
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
ex art. 1916 c.c., dell'importo di € 30.750,00 corrisposto all'assicurata Parte_1
a titolo di indennizzo dei danni relativi al fabbricato adibito a civile Controparte_3 abitazione oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
pagina 10 di 11 - condanna altresì la convenuta a rimborsare a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 578,50 per spese anticipate, € 7.616,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge.
Siena, 09/09/2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1164/2021 promossa da:
(C.F. ) con sede in Torino, Via Corte Parte_1 P.IVA_1
d'Appello n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Viale Mazzini n. 50, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE
RANIERI che la rappresenta e difende, disgiuntamente e congiuntamente, con l'Avv.
ALOISI SIMONA del Foro di Torino in forza di procura in calce all'atto di citazione - indirizzi PEC Email_1
Email_2
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ARENA CLAUDIO del Foro di Arezzo, ed elettivamente domiciliata in Terranuova Br. (AR) via Dante n.
26\a - posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis,
Nel merito:
1. Accertata per le ragioni di cui alla premessa la responsabilità della convenuta nell'incendio occorso in data 16/09/11, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la
Sig.ra al pagamento in favore della che agisce Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 11 in rivalsa ex art. 1916 c.c. dell'importo capitale di € 30.750,00 corrisposto all'assicurata a titolo di indennizzo dei danni conseguenti all'evento Controparte_3 per cui è causa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al deposito della presente domanda e degli interessi moratori sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente domanda al saldo effettivo.
2. Accertato il mancato riscontro dell'invito alla negoziazione assistita, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, di ulteriore importo a titolo di risarcimento danni ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., da quantificarsi ex officio in via equitativa, con gli interessi legali dalla data della presente pronunzia sino al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese di causa e di patrocinio, 15% spese forfettarie, cpa ed IVA come per legge”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande formulate da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore perchè infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in corso di causa;
in subordine voglia ridurre l'importo da versare a titolo di rivalsa da parte della sig.ra in considerazione ed in Controparte_4 Parte_1 proporzione al concorso di responsabilità della sig.ra ex art. 1227 Controparte_3 commi 1 e 2 c.c. ed in considerazione dello stato di vetustà del bene danneggiato;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di causa, oltre rimborso forfettario, oltre iva e cap, oltre spese di ctu e ctp se necessarie”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1 avanti all'intestato Tribunale per sentir accogliere le conclusioni in Controparte_1 epigrafe trascritte.
Esponeva l'attrice che nella serata del 16.09.11, all'interno del locale di proprietà di
, condotto in locazione dalla convenuta, adibito ad attività di Controparte_3 ristorazione e bar, si era sviluppato un incendio le cui fiamme avevano distrutto totalmente i locali dell'attività commerciale e provocato ingenti danni anche pagina 2 di 11 all'appartamento del primo piano, coperto da assicurazione contro il rischio furto e incendio, polizza n. 2010/10/2226397. Sosteneva la riconducibilità dell'incendio ad una candela accesa, lasciata incustodita nella sala bar, le cui fiamme si erano facilmente propagate agli arredi facilmente combustibili, come emerso dai plurimi accertamenti tecnici posti in essere nei vari procedimenti, civili e penali, instaurati per i fatti di causa. Assumeva, avendo corrisposto all'assicurata la Controparte_3 somma di € 30.750,00 quale indennità per i danni relativi alla parte di fabbricato non locato, sussistere i presupposti per agire in rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. avverso la responsabile del danno sia in qualità di conduttrice ex art. 1588 CP_1
c.c. sia sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., stigmatizzando altresì il comportamento della convenuta per non aver aderito alla negoziazione assistita.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta contestava ogni addebito nella causazione dell'incendio riconducibile, invece, ad un guasto dell'impianto elettrico, giammai a candele non presenti nel locale in cui si originavano le fiamme. Ascriveva la responsabilità del sinistro esclusivamente alla per aver fornito un impianto CP_3 elettrico inefficiente e omesso di provvedere alla sua manutenzione, venendo meno, in tal modo, agli obblighi incombenti sul proprietario dell'immobile; richiamava, a sostegno della propria tesi difensiva, la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, passata in giudicato, con cui la stessa era stata assolta dal reato di incendio CP_1 colposo per non aver commesso il fatto nonchè la testimonianza di Testimone_1 presente nel locale al momento del fatto, la quale aveva riferito essersi verificato una brusca interruzione di corrente elettrica. Contestava, inoltre, il quantum della richiesta fondata sulla stima redatta unilateralmente dai tecnici dell'attrice.
All'udienza di prima comparizione, tenuta mediante trattazione scritta, venivano concessi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Depositate le memorie, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
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Alla stregua delle allegazioni delle parti, delle risultanze documentali nonché del pagina 3 di 11 principio di non contestazione, deve ritenersi provato che: la sera del 16.09.2011, verso le ore 21.30, scoppiava un incendio all'interno dell'edificio sito in Asciano, Loc. Pievina, via Lauretana n. 9, piano terreno, di proprietà di e condotto in locazione da destinato ad Controparte_3 Controparte_1 attività di ristorazione denominata “Osteria La Pievina”; le fiamme dell'incendio distruggevano il predetto ristorante danneggiando altresì il vano scale e l'appartamento al posto al primo piano, sempre di proprietà della assicurato con la polizza “ n. CP_3 Parte_1 CP_5
2010/2226397; in virtù del predetto contratto, in data 29.05.2012, la Parte_1 pagava in favore della a mezzo bonifico bancario, la somma di € 30.750,00 CP_3
“ascrivibile alle sole spese necessarie per il ripristino del fabbricato adibito a civile abitazione – escluso ogni e qualsiasi intervento di rifacimento dei danni al locale ad uso Ristorante (sia contenuto che fabbricato) non assicurato con la polizza in oggetto”
(doc. 8 allegato atto di citazione); il Tribunale di Siena, con sentenza n. 722/2016 passata in giudicato, emessa a definizione del procedimento civile n. 350/2013 promosso da Controparte_3 contro , quantificava i danni subiti dalla in complessivi Controparte_1 CP_3
€.85.510,43 e condannava la al pagamento in favore della controparte di CP_1
€.54.760,43 oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi, pari alla differenza tra il danno complessivo e la somma già risarcita dalla Parte_1
Sono invece in contestazione la causa dell'incendio, e pertanto la responsabilità dell'odierna convenuta, nonché il quantum dei danni.
Ebbene, iniziando con la disamina della prima delle due questioni, l'attrice sostiene che l'incendio è stato provocato dalla presenza di candele accese lasciate incustodite all'interno dei locali condotti in locazione dalla e, segnatamente, dalla CP_1 caduta accidentale di una candela accesa ovvero dalla sua vicinanza con gli arredi del locale altamente infiammabili poiché composti di paglia, trine, fiori secchi et similia (come si evince dalle immagini pubblicate sul sito Internet dell'osteria).
La convenuta, invece, assume la natura elettrica della causa dell'incendio.
A sostegno dell'assunto attoreo depongono: la Relazione Tecnica Finale del Nucleo Polizia Giudiziaria dei VVF che ha escluso il pagina 4 di 11 surriscaldamento di un componente elettrico poiché “avrebbe dato origine alla preventiva emissione del tipico odore di bruciato che sarebbe certamente stato avvertito dai presenti;
allo stesso modo un principio d'incendio nel locale cucina sarebbe stato rilevato dalla Sig.ra intenta a cucinare […]” (doc. 4 atto di CP_1 citazione); la perizia dell'Ing. nominato CTU nel procedimento penale n. 2945/2011 RG Per_1 notizie di reato, il quale all'esito delle indagini svolte è giunto alla conclusione “che il fatto di che trattasi possa aver avuto origine a causa della presenza di fiamme libere
(candele)” mentre “La presenza del particolare arredo del locale, ricco di oggetti combustibili, tendaggi, ricami, ecc. ha sicuramente favorito la veloce propagazione dell'innesco, portando in tempi rapidi all'incendio generalizzato” (doc. 5 atto di citazione); le conclusioni contenute nell'elaborato peritale dell'Ing. nominato CTU nel Per_2 procedimento civile iscritto al n. 350/2013 RG di questo Tribunale, promosso da contro , secondo cui “le più probabili cause Controparte_3 Controparte_1 dell'incendio in esame sono, secondo il parere dello scrivente, riconducibili alla presenza di candele accese” ritenendo “meno probabile l'imputazione delle cause all'impianto elettrico proprio del locale”; la testimonianza di Appuntato Scelto dei Carabinieri, il quale, Testimone_2 trovandosi a passare, fuori servizio, dinanzi al ristorante avvolto tra le fiamme, si è fermato a prestare soccorso e ha udito la discussione tra due donne (le quali anche se non conosciute dal teste possono facilmente essere identificate come CP_1
e non risultando la presenza di altre persone al momento
[...] Testimone_1 dell'incendio eccetto i clienti del ristorante, presumibilmente stranieri, che si erano già allontanati) in cui l'una diceva all'altra: “Te l'avevo detto di non mettere le candele vicino al tulle!” oppure ha detto “veli” o qualcosa del genere” ; la deposizione della teste, , figlia della la quale ha confermato il Tes_3 CP_3 contenuto del capitolo di prova 13 articolato nella seconda memoria ex art. 183 co. 2
c.p.c. di parte attrice identificando la signora DA che avrebbe imputato la causa dell'incendio ad una candela come “signora , dalla teste conosciuta per lavorare Tes_1 nel locale.
La tesi difensiva della si fonda invece sulle dichiarazioni della medesima CP_1
pagina 5 di 11 la quale ha affermato che, la sera dell'incendio, nei locali adibiti a bar Testimone_1
e ristorante non vi erano candele accese e ha aggiunto di aver visto andar via la luce e comparire una fiammata di fuoco dal quadro elettrico. Secondo la difesa della convenuta, la deposizione della sarebbe la più attendibile poiché l'unica teste Tes_1 presente al momento dell'innesco dell'incendio e quindi in grado di meglio riferire il reale svolgimento dei fatti.
Orbene, a questo punto giova ricordare come, laddove sussista un contrasto fra dichiarazioni testimoniali, è compito del giudice confrontare le deposizioni raccolte e valutare la credibilità dei testi in base ad elementi quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti.
Nella fattispecie concreta questo Tribunale ritiene maggiormente attendibile il teste in quanto non legato da rapporti di alcun tipo rispetto ad entrambe le parti Tes_2 in causa, mentre la teste ha dichiarato di essere amica della La Tes_1 CP_1 deposizione di quest'ultima, peraltro, manifesta evidenti criticità laddove sostiene di essere passata per caso e di essersi fermata a salutare l'amica CP_1 apparendo alquanto inusuale nonchè contrario a norme di igiene e sicurezza,
l'ingresso di estranei nei locali adibiti a cucina durante la preparazione dei pasti mentre il ristorante è in funzione;
il contenuto della deposizione, poi, si scontra con gli altri elementi di prova acquisiti e, segnatamente, con le risultanze delle consulenze tecniche in atti di cui si è detto sopra.
Priva di valenza dirimente la circostanza della contemporaneità dell'innesco delle fiamme con l'interruzione della corrente. La convenuta sostiene infatti che, nella contraria ipotesi dell'innesco delle fiamme da una candela posta nella sala ristorante, il blackout avrebbe dovuto verificarsi a distanza di qualche minuto giacchè le fiamme avrebbero avuto bisogno di tempo per raggiungere l'intensità di fondere i cavi. Sul punto l'Ing. nella perizia depositata all'interno del processo Per_2 civile n. 350/2013, ha precisato che appare “poco probabile che l'innesco sia avvenuto nel quadro elettrico del locale bar in quanto i fili elettrici rinvenuti in tale quadro non mostrano i caratteristici segni di incrudimento ma si mostrano malleabili e duttili”, e ha evidenziato come “anche il black out appare una conseguenza dell'incendio essendo plausibile che questi sia avvenuto a seguito del propagarsi
pagina 6 di 11 dell'incendio provocato da candele o da scintille o da corto circuito di apparecchi elettrici utilizzati” (pag. 8 doc. 9 citazione).
Ulteriori elementi a suffragio della tesi che riconduce l'origine dell'incendio alle fiamme di una candela accesa, sono ravvisabili nelle dichiarazioni rese dal Vigile
Coordinatore in sede penale, secondo cui l'ipotesi del guasto Persona_3 dell'impianto elettrico risulta scarsamente praticabile anche in considerazione dell'assenza di “perlinatura del conduttore” (pag. 21 doc. 21 seconda memoria 183 attrice) nonché nelle risultanze della già citata perizia Ing. il quale, premesso Per_1 non potersi escludere in termini di assoluta certezza che l'incendio sia stato innescato dall'impianto elettrico - ad esempio da un guasto all'impianto, da un cavo o un utilizzatore danneggiato, o addirittura dalla semplice vicinanza di una lampada con un arredo altamente combustibile, quali quelli presenti nell'osteria – conclude affermando “Non risulta possibile, a causa del forte danneggiamento, avvalorare
l'analisi sopra descritta con prove” (pag. 9 doc. 5 atto di citazione).
Infondato pure l'ulteriore motivo addotto dalla per invocare l'assenza di CP_1 responsabilità costituito dalla sentenza n. 4441/2018 della Corte d'Appello di
Firenze, passata in giudicato, con cui l'odierna convenuta è stata assolta dal reato previsto e punito all'art. 449 c.p. per non aver commesso il fatto.
Giova sul punto rammentare il diverso criterio di determinazione del nesso causale nel processo penale rispetto al processo civile: nella responsabilità penale vige infatti il principio “al di là di ogni ragionevole dubbio” ovverosia un criterio di alta probabilità vicino alla certezza mentre nella responsabilità civile la verifica probabilistica è più blanda facendosi applicazione del principio del “più probabile che non” ovvero superiore al 50% di probabilità. Questa differenza risiede nella diversità di funzione tra diritto penale e diritto civile: il primo ha una funzione sanzionatoria e va a privare i cittadini della libertà personale, costituzionalmente garantita (art.27 C.), per cui è giusto che ci sia un'elevata credibilità razionale al di là di ogni ragionevole dubbio, in modo tale che la condotta è condicio sine qua non senza la quale viene meno lo specifico evento, mentre il secondo ha una funzione riparatoria e va a sanzionare il patrimonio del cittadino e quindi comporta solo un danno patrimoniale, proprio per questo si applica il principio del “più probabile che non”.
pagina 7 di 11 Ne consegue come, qualora il danneggiato decida di esperire un'autonoma azione civile, il processo sarà completamente autonomo e il giudice libero di utilizzare il criterio “più probabile che non” per accertate il nesso di casualità non sussistendo in questo caso alcuna preclusione al risarcimento nel caso di assoluzione penale
(art. 75 co. 2 c.p.p.). L'accertata insussistenza di responsabilità penale, infatti, non preclude la possibilità di ravvisare una responsabilità civile per il medesimo fatto.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, va affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della per i danni cagionati all'appartamento soprastante i CP_1 locali adibiti a ristorante da cui è scaturito l'incendio.
Ed invero, la giurisprudenza ha precisato che nell'ipotesi di incendio della cosa concessa in locazione, la responsabilità del conduttore va valutata alla stregua dell'art. 1588 c.c. per la perdita o deterioramento del bene locato;
conseguentemente la presunzione di colpa prevista dalla legge a suo carico è superabile con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto (cfr. Cass. n. 15721/2015; n. 16877/2016; n. 27089/2024).
Nella diversa ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in custodia, e non per danni alla stessa cosa custodita, trova invece applicazione l'art. 2051 c.c. Con il contratto di locazione si determina, infatti, il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze e dunque l'obbligo di custodia del bene locato al conduttore stesso dal quale discende altresì la responsabilità a suo carico ex art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato (Cass. n. 2422/2024; cfr. Cass. n. 8006/2010 con cui la
Suprema Corte, in un caso di immobile concesso in locazione e adibito a ristorante, ha affermato come, per i danni causati all'appartamento sottostante di proprietà di un terzo dalle infiltrazioni d'acqua provocate dall'impianto di condensa dei frigoriferi e dall'idrante per la pulizia dei pavimenti in uso al gestore del ristorante, la responsabilità ex art. 2051 c.c. grava su quest'ultimo).
Sull'individuazione degli obblighi di custodia i Giudici di Legittimità hanno infatti precisato come “In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art.
2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento
pagina 8 di 11 lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità” (Cass. n. 21788/2015; in conformità n. 10989/2023).
Conseguentemente va affermata la responsabilità della convenuta per i danni subiti dall'appartamento di proprietà dell'assicurata, , risultando provato Controparte_3 il fatto dannoso nonchè il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno alla stregua del principio del “più probabile che non” e non avendo la fornito la CP_1 dimostrazione dell'esimente del caso fortuito id est del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, compreso il fatto del terzo, idoneo ad interrompere quel nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Destituita di fondamento, inoltre, l'eccepita mancanza di prova del quantum del danno fondata sul rilievo secondo il quale la quantificazione si baserebbe esclusivamente su un documento di parte, la perizia del tecnico della
[...]
e quindi redatto al di fuori del contraddittorio, le cui risultanze Parte_1 sarebbero peraltro in contrasto con quelle della perizia dell'Ing. nominato CTU Per_2 nel procedimento civile n. 350/2013.
Ed invero, sull'an del danno hanno riferito, nel presente giudizio, i testi Tes_4
all'epoca dei fatti legale rappresentante della , il quale
[...] Controparte_6 ha confermato l'inagibilità dell'appartamento posto al primo piano e il Geom.
il quale ha attestato, tra l'altro, che le fiamme fuoriuscite dalle Controparte_7 aperture e dalle porte finestre del locale “necessariamente interessarono anche la facciata e il terrazzo”.
Sul quantum la consulenza tecnica redatta dall'Ing. nel procedimento civile n. Per_2
350/2013 promosso da contro ha stimato i danni Controparte_3 Controparte_1 per un ammontare complessivo di €.85.510,43. Le risultanze della perizia in questione, elaborata nel contraddittorio delle parti, non solo sono state recepite dal giudice civile nella sentenza conclusiva del processo, passata in giudicato (cfr. pag. 4 sent. n. 722/16), ma non sono state oggetto di specifiche contestazioni né in punto pagina 9 di 11 di an nè di quantum del danno per afferire le osservazioni del CTP della convenuta
Ing. unicamente alle cause dell'innesco dell'incendio (cfr. CP_1 Per_4 osservazioni CTP parte convenuta a pag. 16 della CTU . Per_2
Quanto all'eccezione di arricchimento ingiustificato della proprietaria in considerazione delle condizioni di vetustà dell'immobile, si richiamano le osservazioni del CTU Ing. che a pag. 14 della perizia afferma: “Non è possibile Per_2 verificare lo stato dei luoghi al momento dell'incendio, lo stato delle finiture, la manutenzione, lo stato degli impianti e delle strutture portanti”, né una siffatta prova
è stata fornita nel presente giudizio.
Conseguentemente va affermata la fondatezza della domanda proposta ex art. 1916
c.c. dalla assicuratore, surrogatasi nei diritti di , Parte_1 Controparte_3 assicurata, per i danni subiti a seguito dell'incendio occorso il 16.09.11 relativi all'appartamento soprastante quello concesso in locazione alla fino alla CP_1 concorrenza dell'indennizzo pagato pari a € 30.750,00 oltre interessi legali dalla messa in mora, avvenuta a mezzo raccomandata A/R ricevuta dalla il CP_1
31.10.2012, al saldo effettivo.
Va invece rigettata la condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, scaglione da € 26.001 a
€.52.000, valori medi per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la responsabilità della convenuta nell'incendio occorso in data
16.09.2011 e, per l'effetto;
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
ex art. 1916 c.c., dell'importo di € 30.750,00 corrisposto all'assicurata Parte_1
a titolo di indennizzo dei danni relativi al fabbricato adibito a civile Controparte_3 abitazione oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
pagina 10 di 11 - condanna altresì la convenuta a rimborsare a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 578,50 per spese anticipate, € 7.616,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge.
Siena, 09/09/2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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