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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11021/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 24 settembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via B. Cellini, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Gianluca Lavizzari, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Alessandro Tonelli, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Solferino, 7, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Crespi, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv.
, per procura allegata alla memoria di costituzione;
Parte_2 convenuto OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro comunicato a per mancato superamento del periodo di prova e Parte_1 per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 3 co. 2 d.lgs. Controparte_1
23/2015 alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente di indennità risarcitoria di importo pari a 12 mensilità (tallone mensile pari ad euro 5.833,33 lordi), o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro comunicato a per mancato superamento del periodo di prova, Parte_1 dichiarare estinto il rapporto di lavoro e per l'effetto condannare
[...]
[...
[...] [
ai sensi dell'art. 3 co. 1 d.lgs. 23/2015 al pagamento in favore del Parte_3 ricorrente di indennità risarcitoria (tallone mensile pari ad euro 5.833,33 lordi), in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro comunicato a per mancato superamento del Parte_1 periodo di prova e per l'effetto condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni da liquidarsi secondo giustizia ed equità.
4) con vittoria di spese
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) nel merito, in via principale: rigettare integralmente il ricorso proposto dal dott.
, assolvendo da ogni e qualsivoglia domanda Parte_1 Controparte_1
e/o pretesa ivi contenuta;
2) in via subordinata, in caso di ritenuta illegittimità del licenziamento, confermare la risoluzione del rapporto di lavoro e:
- per l'ipotesi in cui venga ritenuto applicabile l'art. 3 co. 1 del d.lgs. 23/2015, determinare le conseguenze indennitarie nella misura minima di 6 mensilità prevista dalla legge;
- compensare altresì le eventuali indennità risarcitorie che Controparte_1 fosse tenuta a pagare al ricorrente con ogni ulteriore reddito percepito da
[...] quest'ultimo successivamente al licenziamento, in forza di altri rapporti di lavoro e/o di collaborazione e/o indennità di disoccupazione percepite, nella misura che risulterà accertata in corso di causa. 3) in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga nullo il licenziamento per cui è causa e condanni la Società alla reintegra del dott.
, condannare quest'ultimo a restituire alla Società, anche mediante Pt_1 compensazione totale o parziale rispetto alle somme che dovessero risultare eventualmente dovute a titolo di indennità risarcitoria, quanto dal medesimo già percepito a titolo di indennità di preavviso, TFR ed altre competenze di fine rapporto, per un importo quantomeno pari ad euro 2.533,11 o quella diversa somma maggiore o minore che risultasse in ipotesi dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione, compensando altresì le eventuali indennità risarcitorie che la Società fosse tenuta a pagare al ricorrente con ogni ulteriore reddito percepito da quest'ultimo successivamente al licenziamento, in forza di altri rapporti di lavoro e/o di collaborazione e/o indennità di disoccupazione percepite, nella misura che risulterà accertata in corso di causa. 4) in ogni caso, con vittoria di spese di lite, anche generali (nella misura del 15%).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in via telematica in data 24 settembre 2024, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
Controparte_1
riferiva di essere stato assunto da Parte_1 Controparte_1 dal 2 ottobre 2023, con la pattuizione di un periodo di prova. La qualifica indicata era quella di , la mansione era quella di Content Marketing Strategy. Pt_4 era stato licenziato l'8 marzo 2024 per mancato superamento del Parte_1 periodo di prova. Nell'impugnare il licenziamento, ha eccepito: Parte_1
a) la nullità del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi;
b) che le mansioni erano state più volte modificate e integrate nel corso dei sei mesi, caricandolo della responsabilità di team di lavoro estranei ai compiti inizialmente assegnatigli e al concetto di Content Marketing Strategy. costituendosi, ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso, sostenendo che le mansioni assegnate al ricorrente fossero state specificamente individuate ed erano peraltro rimaste invariate per tutta la durata del periodo di prova.
All'udienza del 31 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Il ricorrente è assunto da dal 2 ottobre 2023 Controparte_1
(doc. 5 fasc. ric.), con la pattuizione di un periodo di prova di sei mesi di calendario (art. 1.2). La qualifica indicata è quella di Quadro, la mansione è quella di Content Marketing Strategy “che lei svolgerà a diretto riporto del Managing Director o della diversa funzione aziendale che sarà indicata” (art. 3.1).
è licenziato l'8 marzo 2024 per mancato superamento del periodo di Parte_1 prova (doc. 12 fasc. ric.).
2. Come riferito sopra, eccepisce: Parte_1
a) la nullità del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi;
b) che le mansioni erano state più volte modificate e integrate nel corso dei sei mesi, caricandolo della responsabilità di team di lavoro estranei ai compiti inizialmente assegnatigli e al concetto di Content Marketing Strategy.
3. con riferimento alla prima eccezione, Controparte_1 riferisce che la mansione negoziale era (o doveva essere) nota al ricorrente poiché
3 l'espressione Content Marketing Strategy identificava in modo specifico un insieme di mansioni, rispondenti in modo preciso alla descrizione delle medesime contenuta nell'annuncio sub doc. 1 fasc. ric., cioè l'annuncio pubblicato sul software Teamtailor.
4. Come è noto, la clausola che prevede il periodo di prova deve contenere l'indicazione delle precise mansioni affidate al lavoratore (Cass., 25 febbraio 2015 n. 3852; Cass., 13 settembre 2003 n. 13498). Ciò poiché sia la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, sia la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che la prova debba effettuarsi in ordine a compiti esattamente identificati sin dall'inizio (Cass., 10 ottobre 2006, n. 21698; Cass., 19 agosto 2005, n. 17045). La mancanza della specifica indicazione delle mansioni costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio), a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata. A tal fine è possibile fare riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva (Cass., 4 agosto 2014 n. 17591; Cass., 18 luglio 2013 n. 17587), purché nella scala definitoria di categorie, qualifiche e livelli professionali venga richiamata la nozione più dettagliata (Cass., 9 aprile 2008 n. 9249). Ad esempio, se il CCNL ricomprende nel medesimo livello molteplici e diversificati profili professionali, occorre indicare espressamente lo specifico profilo professionale cui si fa riferimento (Cass., 12 gennaio 2005 n. 427). La giurisprudenza intende quindi riferirsi ad una questione di determinazione di una parte dell'oggetto contrattuale, ragione per la quale le mansioni non debbono necessariamente essere indicate, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili (Cass. n. 1957/2011), ma comunque risultare da atto scritto (art. 2096, primo comma, c.c.), secondo una classica forma di tutela del lavoratore. La giurisprudenza indica due fonti che possono concorrere: il contratto individuale o la contrattazione collettiva, di modo che, tramite il rinvio, il contenuto del patto di prova non abbia alcun margine di indeterminabilità (Cass. n. 11582/2014).
5. E' quindi del tutto irrilevante la conoscenza o meno della job description allegata da in capo a , poiché tale Controparte_1 Parte_1 eccezione non presuppone una questione di forma, ma di una eventuale conformazione della volontà, che non rileva in questo ambito ma che comunque si focalizzerebbe sul ruolo del lavoratore (che poteva essere noto in teoria) ma non sulle specifiche mansioni espletande in azienda.
4 In ogni caso, di fatto, non indica una fonte Controparte_1 scritta negoziale del patto, e ciò è sufficiente ad accogliere la domanda di parte ricorrente con riferimento alla prima delle due domande da questa sollevate.
6. Quale inevitabile corollario della qualificazione della forma scritta come requisito richiesto ad substantiam, che il suo difetto determini la nullità del patto di prova, con la conseguenza che le parti debbono considerarsi vincolate, fin dall'inizio da un rapporto stabile e definitivo. Tuttavia, nel regime rimediale del D.lgs. n. 23/2015, il licenziamento intimato sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova sottoscritto dalle parti dà luogo all'applicazione della tutela risarcitoria ex art. 3, comma 1, D.lgs. n. 23/2015, dal momento che non si integrano i presupposti né per la dichiarazione di nullità del recesso ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, né per l'applicazione della tutela reintegratoria contemplata nella specifica ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 (così Cass., sez. lav., 14 luglio 2023, n. 20239). Ne segue che ha diritto alla tutela indennitaria pur liquidata nella Parte_1 misura minima di legge di sei mensilità (al tallone di € 5.833,33 lordi, non contestato), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La somma andrà compensata con quanto dal ricorrente già percepito a titolo di indennità di preavviso, TFR ed altre competenze di fine rapporto, per un importo indicato in memoria e non oggetto di osservazioni, pari ad € 2.533,11.
7. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro comunicato a per mancato superamento del periodo di prova, dichiara estinto il Parte_1 rapporto di lavoro e condanna ai sensi dell'art. Controparte_1
3, comma 1, D.lgs. 23/2015 al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità (al tallone mensile di € 5.833,33 lordi), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, detratto quanto dal ricorrente già percepito a titolo di indennità di preavviso, TFR ed altre competenze di fine rapporto;
2) condanna la parte soccombente lla rifusione Controparte_1 delle spese processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € Parte_1
5 4.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 31 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 24 settembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via B. Cellini, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Gianluca Lavizzari, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Alessandro Tonelli, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Solferino, 7, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Crespi, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv.
, per procura allegata alla memoria di costituzione;
Parte_2 convenuto OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro comunicato a per mancato superamento del periodo di prova e Parte_1 per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 3 co. 2 d.lgs. Controparte_1
23/2015 alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente di indennità risarcitoria di importo pari a 12 mensilità (tallone mensile pari ad euro 5.833,33 lordi), o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro comunicato a per mancato superamento del periodo di prova, Parte_1 dichiarare estinto il rapporto di lavoro e per l'effetto condannare
[...]
[...
[...] [
ai sensi dell'art. 3 co. 1 d.lgs. 23/2015 al pagamento in favore del Parte_3 ricorrente di indennità risarcitoria (tallone mensile pari ad euro 5.833,33 lordi), in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro comunicato a per mancato superamento del Parte_1 periodo di prova e per l'effetto condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni da liquidarsi secondo giustizia ed equità.
4) con vittoria di spese
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) nel merito, in via principale: rigettare integralmente il ricorso proposto dal dott.
, assolvendo da ogni e qualsivoglia domanda Parte_1 Controparte_1
e/o pretesa ivi contenuta;
2) in via subordinata, in caso di ritenuta illegittimità del licenziamento, confermare la risoluzione del rapporto di lavoro e:
- per l'ipotesi in cui venga ritenuto applicabile l'art. 3 co. 1 del d.lgs. 23/2015, determinare le conseguenze indennitarie nella misura minima di 6 mensilità prevista dalla legge;
- compensare altresì le eventuali indennità risarcitorie che Controparte_1 fosse tenuta a pagare al ricorrente con ogni ulteriore reddito percepito da
[...] quest'ultimo successivamente al licenziamento, in forza di altri rapporti di lavoro e/o di collaborazione e/o indennità di disoccupazione percepite, nella misura che risulterà accertata in corso di causa. 3) in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga nullo il licenziamento per cui è causa e condanni la Società alla reintegra del dott.
, condannare quest'ultimo a restituire alla Società, anche mediante Pt_1 compensazione totale o parziale rispetto alle somme che dovessero risultare eventualmente dovute a titolo di indennità risarcitoria, quanto dal medesimo già percepito a titolo di indennità di preavviso, TFR ed altre competenze di fine rapporto, per un importo quantomeno pari ad euro 2.533,11 o quella diversa somma maggiore o minore che risultasse in ipotesi dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione, compensando altresì le eventuali indennità risarcitorie che la Società fosse tenuta a pagare al ricorrente con ogni ulteriore reddito percepito da quest'ultimo successivamente al licenziamento, in forza di altri rapporti di lavoro e/o di collaborazione e/o indennità di disoccupazione percepite, nella misura che risulterà accertata in corso di causa. 4) in ogni caso, con vittoria di spese di lite, anche generali (nella misura del 15%).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in via telematica in data 24 settembre 2024, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
Controparte_1
riferiva di essere stato assunto da Parte_1 Controparte_1 dal 2 ottobre 2023, con la pattuizione di un periodo di prova. La qualifica indicata era quella di , la mansione era quella di Content Marketing Strategy. Pt_4 era stato licenziato l'8 marzo 2024 per mancato superamento del Parte_1 periodo di prova. Nell'impugnare il licenziamento, ha eccepito: Parte_1
a) la nullità del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi;
b) che le mansioni erano state più volte modificate e integrate nel corso dei sei mesi, caricandolo della responsabilità di team di lavoro estranei ai compiti inizialmente assegnatigli e al concetto di Content Marketing Strategy. costituendosi, ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso, sostenendo che le mansioni assegnate al ricorrente fossero state specificamente individuate ed erano peraltro rimaste invariate per tutta la durata del periodo di prova.
All'udienza del 31 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Il ricorrente è assunto da dal 2 ottobre 2023 Controparte_1
(doc. 5 fasc. ric.), con la pattuizione di un periodo di prova di sei mesi di calendario (art. 1.2). La qualifica indicata è quella di Quadro, la mansione è quella di Content Marketing Strategy “che lei svolgerà a diretto riporto del Managing Director o della diversa funzione aziendale che sarà indicata” (art. 3.1).
è licenziato l'8 marzo 2024 per mancato superamento del periodo di Parte_1 prova (doc. 12 fasc. ric.).
2. Come riferito sopra, eccepisce: Parte_1
a) la nullità del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi;
b) che le mansioni erano state più volte modificate e integrate nel corso dei sei mesi, caricandolo della responsabilità di team di lavoro estranei ai compiti inizialmente assegnatigli e al concetto di Content Marketing Strategy.
3. con riferimento alla prima eccezione, Controparte_1 riferisce che la mansione negoziale era (o doveva essere) nota al ricorrente poiché
3 l'espressione Content Marketing Strategy identificava in modo specifico un insieme di mansioni, rispondenti in modo preciso alla descrizione delle medesime contenuta nell'annuncio sub doc. 1 fasc. ric., cioè l'annuncio pubblicato sul software Teamtailor.
4. Come è noto, la clausola che prevede il periodo di prova deve contenere l'indicazione delle precise mansioni affidate al lavoratore (Cass., 25 febbraio 2015 n. 3852; Cass., 13 settembre 2003 n. 13498). Ciò poiché sia la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, sia la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che la prova debba effettuarsi in ordine a compiti esattamente identificati sin dall'inizio (Cass., 10 ottobre 2006, n. 21698; Cass., 19 agosto 2005, n. 17045). La mancanza della specifica indicazione delle mansioni costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio), a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata. A tal fine è possibile fare riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva (Cass., 4 agosto 2014 n. 17591; Cass., 18 luglio 2013 n. 17587), purché nella scala definitoria di categorie, qualifiche e livelli professionali venga richiamata la nozione più dettagliata (Cass., 9 aprile 2008 n. 9249). Ad esempio, se il CCNL ricomprende nel medesimo livello molteplici e diversificati profili professionali, occorre indicare espressamente lo specifico profilo professionale cui si fa riferimento (Cass., 12 gennaio 2005 n. 427). La giurisprudenza intende quindi riferirsi ad una questione di determinazione di una parte dell'oggetto contrattuale, ragione per la quale le mansioni non debbono necessariamente essere indicate, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili (Cass. n. 1957/2011), ma comunque risultare da atto scritto (art. 2096, primo comma, c.c.), secondo una classica forma di tutela del lavoratore. La giurisprudenza indica due fonti che possono concorrere: il contratto individuale o la contrattazione collettiva, di modo che, tramite il rinvio, il contenuto del patto di prova non abbia alcun margine di indeterminabilità (Cass. n. 11582/2014).
5. E' quindi del tutto irrilevante la conoscenza o meno della job description allegata da in capo a , poiché tale Controparte_1 Parte_1 eccezione non presuppone una questione di forma, ma di una eventuale conformazione della volontà, che non rileva in questo ambito ma che comunque si focalizzerebbe sul ruolo del lavoratore (che poteva essere noto in teoria) ma non sulle specifiche mansioni espletande in azienda.
4 In ogni caso, di fatto, non indica una fonte Controparte_1 scritta negoziale del patto, e ciò è sufficiente ad accogliere la domanda di parte ricorrente con riferimento alla prima delle due domande da questa sollevate.
6. Quale inevitabile corollario della qualificazione della forma scritta come requisito richiesto ad substantiam, che il suo difetto determini la nullità del patto di prova, con la conseguenza che le parti debbono considerarsi vincolate, fin dall'inizio da un rapporto stabile e definitivo. Tuttavia, nel regime rimediale del D.lgs. n. 23/2015, il licenziamento intimato sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova sottoscritto dalle parti dà luogo all'applicazione della tutela risarcitoria ex art. 3, comma 1, D.lgs. n. 23/2015, dal momento che non si integrano i presupposti né per la dichiarazione di nullità del recesso ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, né per l'applicazione della tutela reintegratoria contemplata nella specifica ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 (così Cass., sez. lav., 14 luglio 2023, n. 20239). Ne segue che ha diritto alla tutela indennitaria pur liquidata nella Parte_1 misura minima di legge di sei mensilità (al tallone di € 5.833,33 lordi, non contestato), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La somma andrà compensata con quanto dal ricorrente già percepito a titolo di indennità di preavviso, TFR ed altre competenze di fine rapporto, per un importo indicato in memoria e non oggetto di osservazioni, pari ad € 2.533,11.
7. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro comunicato a per mancato superamento del periodo di prova, dichiara estinto il Parte_1 rapporto di lavoro e condanna ai sensi dell'art. Controparte_1
3, comma 1, D.lgs. 23/2015 al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità (al tallone mensile di € 5.833,33 lordi), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, detratto quanto dal ricorrente già percepito a titolo di indennità di preavviso, TFR ed altre competenze di fine rapporto;
2) condanna la parte soccombente lla rifusione Controparte_1 delle spese processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € Parte_1
5 4.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 31 marzo 2025. Il giudice
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