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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 26 giugno 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta ex art. 1278 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 642/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. D. Campana)
CONTRO
CP_1
(Avv. E. Sica)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l per CP_1
sentir accertare e dichiarare che le attività svolte dal personale tecnico sono da ascrivere alla voce 0722 della tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con annullamento dei provvedimenti
, in particolare quello del 23.5.2023, CP_1
nella parte in cui applicano la voce di tariffa 0724 (fino al 31.12.2018) e la voce di tariffa 0723 (dall'1.1.2019) e le conseguenti sanzioni ed interessi di mora;
nonché per sentir accertare e dichiarare che, ai fini della determinazione del premio assicurativo, la somma di € 16.296,00
(relativa alla dipendente è Parte_2
esclusa dalle retribuzioni totali dell'anno
2017 all'interno della PAT 10781148 e la domma di € 8.278,00 o, in via subordinata, quella di € 2.969,12 (relativa alla dipendente è esclusa dalle Controparte_2 retribuzioni totali relative all'anno 2016 all'interno della PAT 10781147, con conseguente annullamento dei provvedimenti
, compreso quello del 23.5.2023 nelle CP_1
parti in cui comprendono tali retribuzioni nella base di calcolo del premio assicurativo.
La ricorrente riferiva che l , a CP_1
seguito dell'accertamento ispettivo concluso in data 01/02/2022, aveva emesso il provvedimento di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n.
4638178/51” con la quale – all'interno della
PAT n. 10781148 e della polizza Dipendenti – era stato attribuito alla voce di tariffa
0724 (con decorrenza dal 23.8.2015 e fino al
31.12.2018) ed alla voce di tariffa 0723
(con decorrenza dall'1.1.2019) il personale dipendente dell'ente locale, individuato rispettivamente come “agente di polizia locale” (assicurato alla voce di tariffa
0712) e come “impiegati tecnici” (assicurati alla voce di tariffa 0722).
Avverso tale provvedimento era stato proposto ricorso, accolto limitatamente al personale dipendente come agente di polizia locale, per cui all'esito di ciò l , in CP_1
data 23.5.2023, aveva comunicato il provvedimento di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n.
4638178/51”, con cui all'interno della PAT
10781148 e della polizza dipendenti: - riclassificava correttamente l'attività dell'agente di polizia locale alla voce di tariffa 0723 con decorrenza 23.8.2015; - variava il rapporto assicurativo ascrivendo alla voce di tariffa 0724 (con decorrenza dal 23.8.2015 a fino al 31.12.2018) ed alla voce di tariffa 0723 (con decorrenza dall'1.1.2019) il personale dipendente dell'ente locale individuato come “impiegato tecnico” (assicurato alla voce di tariffa
0722); - inseriva tra le retribuzioni evase nel periodo 1.1.2017 – 31.12.2017 sulla voce di tariffa 0722 la somma di € 16.296,00 relativa alla dipendente . Parte_2
Nel medesimo provvedimento l'istituto, relativamente alla PAT 10781147: - inseriva tra le retribuzioni evase nel periodo
1.1.2016 – 31.12.2016 sulla voce tariffaria
0611 la somma di € 8.278,00 relativa alla dipendente . Controparte_2
L contestava la Parte_1
riclassificazione operata dall , CP_1
evidenziando come le attività svolte dal personale tecnico non prevedano l'accesso a cantieri, opifici e simili, rientrando quindi nella voce tariffaria 0722. In ogni caso la ricorrente evidenziava come la dipendente nel 2017 (anno Parte_2
per il quale le presunte retribuzioni evase erano state quantificate in € 16.296,00) era stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione a seguito di procedimento penale ex art. 5, comma 7, CCNL 11.4.2008 e le era stato corrisposto il solo assegno alimentare, indennità non avente natura retributiva, ma assistenziale.
L rispetto alla Parte_1
dipendente rilevava come Controparte_2
costei avesse lavorato alle sue dipendente dall'8.9.2015 al 7.3.2016, percependo nel
2015 la somma di € 5.128,48 e nel 2016 quella di € 2.969,12, e contestava che la legittimità dell'operato dell per aver CP_1
computato nell'anno 2016 anche le retribuzioni del 2015.
Inoltre, al ricorrente, sempre con riferimento alla dipendente , CP_2
contestava pure l'aggiunta alle retribuzioni della voce 0611. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l , resistendo alla domanda di cui CP_1
chiedeva il rigetto. L'istituto chiariva come la voce di tariffa
0722 riguardasse puro e semplice lavoro impiegatizio, meno rischio di altri, mentre il personale dell'ufficio tecnico dell'Unione era per sua natura deputato anche ad accessi esterni.
In ordine agli imponibili denunciati,
l ricordava come l'operazione di CP_1
determinazione del premio sia prettamente tecnica effettuata esclusivamente sulla base della “Tariffa Premi”, laddove il d.p.r.
1124/65 rappresenta la fonte normativa esclusiva.
Per la posizione della dipendente , Parte_2
l'istituto chiariva che l'addebito era fondato su prove documentali, in quanto l'ispettrice aveva allegato al verbale il
CUD anno 2018 relativo alle retribuzioni
2017 nonché le buste paga del medesimo anno, da cui aveva desunto le retribuzioni omesse riferite alla medesima . Parte_2
A seguito della ricezione del ricorso giudiziario, consultata on line la denuncia dei redditi, era stato rilevato che il quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente risultava integrato. E dalla cronaca era stata appresa la notizia dell'assoluzione della fondante Parte_2
il reintegro. Di conseguenza, il parametro di calcolo dei premi -ex art. 41 DPR 1124/1965 – era CP_1
dato dalle “retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o comunque da assumersi ai sensi di legge”, criterio a cui l'istituto si era attenuto.
Per la posizione della dipendente CP_2
l precisava che l'ispettrice in fase CP_1
di verifica degli imponibili aveva riscontrato che la non era cessata CP_2
dal servizio in data 7.3.2016, bensì in data
7.9.2016, per cui l'importo contestato e pari ad € 8.278,00 corrisponde all'evasione retributiva relativa al periodo dal mese di marzo 2016 sino al 7.9.2026.
Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'odierna udienza, mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
A seguito dell'accertamento ispettivo concluso l'1.2.2022, l ha emesso il CP_1
provvedimento di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 4638178/51” con la quale – all'interno della
PAT n. 10781148 e della polizza Dipendenti –
è stato attribuito alla voce di tariffa 0724
(con decorrenza dal 23.8.2015 e fino al
31.12.2018) ed alla voce di tariffa 0723
(con decorrenza dall'1.1.2019) il personale dipendente dell'ente locale, individuato rispettivamente come “agente di polizia locale” (assicurato alla voce di tariffa
0712) e come “impiegati tecnici” (assicurati alla voce di tariffa 0722).
Avverso tale provvedimento l Parte_1
ha proposto ricorso, accolto
[...]
limitatamente al personale dipendente come agente di polizia locale, per cui all'esito di ciò l , in data 23.5.2023, ha CP_1
comunicato il provvedimento di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice
Ditta n. 4638178/51”, con cui all'interno della PAT 10781148 e della polizza dipendenti ha: - riclassificato correttamente l'attività dell'agente di polizia locale alla voce di tariffa 0723 con decorrenza 23.8.2015; - variato il rapporto assicurativo ascrivendo alla voce di tariffa
0724 (con decorrenza dal 23.8.2015 a fino al
31.12.2018) ed alla voce di tariffa 0723
(con decorrenza dall'1.1.2019) il personale dipendente dell'ente locale individuato come “impiegato tecnico” (assicurato alla voce di tariffa 0722); - inserito tra le retribuzioni evase nel periodo 1.1.2017 –
31.12.2017 sulla voce di tariffa 0722 la somma di € 16.296,00 relativa alla dipendente - inserito tra Parte_2
le retribuzioni evase nel periodo 1.1.2016 –
31.12.2016 sulla voce tariffaria 0611 la somma di € 8.278,00 relativa alla dipendente
(v. doc. 14 fasc. ). Controparte_2 CP_1
In pratica, per gli impiegati tecnici dell'Unione è stata confermata la riclassificazione del rischio adottata in sede ispettiva alla voce 0724 Tariffa 2000 sino al 31.12.2018 ed alla voce 0723 Tariffa
2019 dall'1.1.2019.
In particolare, la voce tariffaria 0724 riguarda il “personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantieri, opifici e simili”
(compreso l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio e di veicoli a motore personalmente condotti) con tasso 27 fino al
31.12.2018, mentre la voce tariffaria 0723 riguarda le “attività di cui alla voce 0722 effettuate da personale che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede anche in cantieri, opifici e simili.
Personale non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede in cantieri, opifici e simili. Agenti e rappresentanti di commercio. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto” con tasso
9,48 dall'1.1.2019.
Tale valutazione deve ritenersi corretta, posto che non si è chiaramente in presenza di figure professionali deputate, all'occorrenza, a muoversi sul territorio, fosse solo per la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, per cui questo rischio è insisto nella loro mansione, a maggior ragione nel caso di una Unione di piccoli Comuni.
Non rileva che in concreto non capiti di muoversi sul territorio, poiché questa possibilità esiste, rientrando nella specifica mansione e di conseguenza il rischio ad essa relativo deve essere assicurato.
Nello specifico poi, come si evince anche dalle determine di assunzione acquisite in giudizio: è architetto ed è Parte_3
stato assunto nel ruolo di “funzionario direttivo tecnico responsabile del settore territorio”; è stata assunta Persona_1
come istruttore tecnico “da assegnare al settore territorio”; è stata Persona_2 assunta come istruttore amministrativo in
“area tecnico-amministrativa”.
Sul punto la teste , ispettrice Tes_1 CP_1
che ha condotto gli accertamenti, ha chiarito che “gli impiegati tecnici sono assicurati per il rischio del pc, autovettura ed accessi, che possono fare occasionalmente, ad esempio presso abitazioni private, cantieri, lavori di edilizia pubblica e/o privata, per ogni attività attinente all'edilizia” (v. dep.
). Tes_1
La teste ha aggiunto di aver visionato anche le delibere dell'Unione ed una tra tante di queste, del 2015, riguarda l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'organigramma e la relativa dotazione organica (v. dep. ). Tes_1
In questa delibera “sono indicate le tre aree tipiche dell'Unione, affari generali, gestione risorse ed area tecnica-unica” ed
“in questa area tecnica unica vi sono indicati i lavori pubblici, gestione beni demaniali, patrimoniali, urbanistica, direzione/coordinamento squadre, tutte tipiche dell'area e che possono comportare delle uscite” (v. dep. ). Tes_1
Peraltro, il mansionario dell'Area Tecnica include: “lavori pubblici;
progettazioni; espropri;
gestione beni demaniali e patrimoniali;
manutenzioni stradali;
servizio idrico e fognario;
gestione isola ecologica comunale;
servizio sgombero neve;
gestione aree verde pubblico;
urbanistica ed assetto del territorio;
edilizia privata;
edilizia pubblica;
delibere e determine;
accertamento e repressione abusi edilizi;
direzione e coordinamento squadra operatori esterna;
autorizzazione occupazioni suolo pubblico” (v. doc. doc.22 , pag. 8, CP_1
nonché organigramma doc. 19).
Di conseguenza i 4 lavoratori dell'Unione sono stati assicurati sulla base di questo rischio, previa visione delle determine e dei contratti di lavoro (v. dep. ). Tes_1
Nessuno dei testi indotti da parte ricorrente ha potuto smentire tali affermazioni, non essendo a diretta conoscenza, nello specifico, dell'attività lavorativa del personale tecnico (v. dep.
e ). Tes_2 Tes_3
Infine, a nulla rileva la declaratoria di cui all'allegato A del CCNL 31.3.1999, in quanto riferita, in linea generale, alla conoscenza ed al tipo di professionalità che devono possedere i lavoratori per essere inquadrati nelle diverse categorie, ma non al contenuto, in concreto, delle mansioni del personale tecnico.
In definitiva, sulla base delle considerazioni già esposte ovvero del fatto che i rischi connessi alle uscite ed all'uso della vettura sono comunque insisti nella mansione del personale tecnico dell'Unione, la riclassificazione operata dall' CP_1
risulta assolutamente corretta.
Per quanto riguarda le retribuzioni imponibili, il teste ha confermato Tes_3
che la , dopo essere stata sospesa Parte_2
nel 2016 percependo solo l'assegno alimentare, venne successivamente reintegrata, avendo vinto il relativo contenzioso, e le “sono state pagate le retribuzioni non percepite”, per cui deve ritenersi corretto l'imponibile retributivo utilizzato dall (v. dep. , CP_1 Tes_3
nonché doc. 23 e 28 fasc. ). CP_1
Peraltro, è noto che la reintegrazione comporta, da un punto di vista giuridico, la non interruzione del rapporto di lavoro, per cui ciò che in costanza di sospensione è stato erogato a titolo alimentare acquisisce, per effetto della reintegrazione, natura retributiva.
Del resto, la stessa ricorrente, nelle note difensive, riferisce di aver erogato alla proprio le “differenze Parte_2
retributive” ovvero la differenza tra la retribuzione dovuta e quanto erogato sotto forma di assegno alimentare.
Per quanto riguarda, invece, la posizione della dipendente secondo quanto CP_2
risulta dalle stesse denunce , costei CP_1
ha cessato il rapporto con l'Unione il
7.9.2016 e non il 7.3.2016, come risulta dalla documentazione trasmessa all CP_1
dalla commercialista della ricorrente (v. doc. 8 e 24-25 fasc. ). CP_1
In tale documentazione è specificata proprio la retribuzione sino al marzo 2016, nonché quella successiva sino al settembre 2016, tant'è che nelle note difensive la ricorrente non ha più posto la questione relativa alla retribuzione della dipendente
(v. doc. 8 e 24-25 fasc. ). CP_2 CP_1
In definitiva, per tutte le ragioni complessivamente esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 642/24 R.G.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell , liquidate in complessivi € CP_1
2.800,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.
Bergamo, 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 26 giugno 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta ex art. 1278 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 642/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. D. Campana)
CONTRO
CP_1
(Avv. E. Sica)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l per CP_1
sentir accertare e dichiarare che le attività svolte dal personale tecnico sono da ascrivere alla voce 0722 della tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con annullamento dei provvedimenti
, in particolare quello del 23.5.2023, CP_1
nella parte in cui applicano la voce di tariffa 0724 (fino al 31.12.2018) e la voce di tariffa 0723 (dall'1.1.2019) e le conseguenti sanzioni ed interessi di mora;
nonché per sentir accertare e dichiarare che, ai fini della determinazione del premio assicurativo, la somma di € 16.296,00
(relativa alla dipendente è Parte_2
esclusa dalle retribuzioni totali dell'anno
2017 all'interno della PAT 10781148 e la domma di € 8.278,00 o, in via subordinata, quella di € 2.969,12 (relativa alla dipendente è esclusa dalle Controparte_2 retribuzioni totali relative all'anno 2016 all'interno della PAT 10781147, con conseguente annullamento dei provvedimenti
, compreso quello del 23.5.2023 nelle CP_1
parti in cui comprendono tali retribuzioni nella base di calcolo del premio assicurativo.
La ricorrente riferiva che l , a CP_1
seguito dell'accertamento ispettivo concluso in data 01/02/2022, aveva emesso il provvedimento di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n.
4638178/51” con la quale – all'interno della
PAT n. 10781148 e della polizza Dipendenti – era stato attribuito alla voce di tariffa
0724 (con decorrenza dal 23.8.2015 e fino al
31.12.2018) ed alla voce di tariffa 0723
(con decorrenza dall'1.1.2019) il personale dipendente dell'ente locale, individuato rispettivamente come “agente di polizia locale” (assicurato alla voce di tariffa
0712) e come “impiegati tecnici” (assicurati alla voce di tariffa 0722).
Avverso tale provvedimento era stato proposto ricorso, accolto limitatamente al personale dipendente come agente di polizia locale, per cui all'esito di ciò l , in CP_1
data 23.5.2023, aveva comunicato il provvedimento di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n.
4638178/51”, con cui all'interno della PAT
10781148 e della polizza dipendenti: - riclassificava correttamente l'attività dell'agente di polizia locale alla voce di tariffa 0723 con decorrenza 23.8.2015; - variava il rapporto assicurativo ascrivendo alla voce di tariffa 0724 (con decorrenza dal 23.8.2015 a fino al 31.12.2018) ed alla voce di tariffa 0723 (con decorrenza dall'1.1.2019) il personale dipendente dell'ente locale individuato come “impiegato tecnico” (assicurato alla voce di tariffa
0722); - inseriva tra le retribuzioni evase nel periodo 1.1.2017 – 31.12.2017 sulla voce di tariffa 0722 la somma di € 16.296,00 relativa alla dipendente . Parte_2
Nel medesimo provvedimento l'istituto, relativamente alla PAT 10781147: - inseriva tra le retribuzioni evase nel periodo
1.1.2016 – 31.12.2016 sulla voce tariffaria
0611 la somma di € 8.278,00 relativa alla dipendente . Controparte_2
L contestava la Parte_1
riclassificazione operata dall , CP_1
evidenziando come le attività svolte dal personale tecnico non prevedano l'accesso a cantieri, opifici e simili, rientrando quindi nella voce tariffaria 0722. In ogni caso la ricorrente evidenziava come la dipendente nel 2017 (anno Parte_2
per il quale le presunte retribuzioni evase erano state quantificate in € 16.296,00) era stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione a seguito di procedimento penale ex art. 5, comma 7, CCNL 11.4.2008 e le era stato corrisposto il solo assegno alimentare, indennità non avente natura retributiva, ma assistenziale.
L rispetto alla Parte_1
dipendente rilevava come Controparte_2
costei avesse lavorato alle sue dipendente dall'8.9.2015 al 7.3.2016, percependo nel
2015 la somma di € 5.128,48 e nel 2016 quella di € 2.969,12, e contestava che la legittimità dell'operato dell per aver CP_1
computato nell'anno 2016 anche le retribuzioni del 2015.
Inoltre, al ricorrente, sempre con riferimento alla dipendente , CP_2
contestava pure l'aggiunta alle retribuzioni della voce 0611. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l , resistendo alla domanda di cui CP_1
chiedeva il rigetto. L'istituto chiariva come la voce di tariffa
0722 riguardasse puro e semplice lavoro impiegatizio, meno rischio di altri, mentre il personale dell'ufficio tecnico dell'Unione era per sua natura deputato anche ad accessi esterni.
In ordine agli imponibili denunciati,
l ricordava come l'operazione di CP_1
determinazione del premio sia prettamente tecnica effettuata esclusivamente sulla base della “Tariffa Premi”, laddove il d.p.r.
1124/65 rappresenta la fonte normativa esclusiva.
Per la posizione della dipendente , Parte_2
l'istituto chiariva che l'addebito era fondato su prove documentali, in quanto l'ispettrice aveva allegato al verbale il
CUD anno 2018 relativo alle retribuzioni
2017 nonché le buste paga del medesimo anno, da cui aveva desunto le retribuzioni omesse riferite alla medesima . Parte_2
A seguito della ricezione del ricorso giudiziario, consultata on line la denuncia dei redditi, era stato rilevato che il quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente risultava integrato. E dalla cronaca era stata appresa la notizia dell'assoluzione della fondante Parte_2
il reintegro. Di conseguenza, il parametro di calcolo dei premi -ex art. 41 DPR 1124/1965 – era CP_1
dato dalle “retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o comunque da assumersi ai sensi di legge”, criterio a cui l'istituto si era attenuto.
Per la posizione della dipendente CP_2
l precisava che l'ispettrice in fase CP_1
di verifica degli imponibili aveva riscontrato che la non era cessata CP_2
dal servizio in data 7.3.2016, bensì in data
7.9.2016, per cui l'importo contestato e pari ad € 8.278,00 corrisponde all'evasione retributiva relativa al periodo dal mese di marzo 2016 sino al 7.9.2026.
Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'odierna udienza, mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
A seguito dell'accertamento ispettivo concluso l'1.2.2022, l ha emesso il CP_1
provvedimento di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 4638178/51” con la quale – all'interno della
PAT n. 10781148 e della polizza Dipendenti –
è stato attribuito alla voce di tariffa 0724
(con decorrenza dal 23.8.2015 e fino al
31.12.2018) ed alla voce di tariffa 0723
(con decorrenza dall'1.1.2019) il personale dipendente dell'ente locale, individuato rispettivamente come “agente di polizia locale” (assicurato alla voce di tariffa
0712) e come “impiegati tecnici” (assicurati alla voce di tariffa 0722).
Avverso tale provvedimento l Parte_1
ha proposto ricorso, accolto
[...]
limitatamente al personale dipendente come agente di polizia locale, per cui all'esito di ciò l , in data 23.5.2023, ha CP_1
comunicato il provvedimento di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice
Ditta n. 4638178/51”, con cui all'interno della PAT 10781148 e della polizza dipendenti ha: - riclassificato correttamente l'attività dell'agente di polizia locale alla voce di tariffa 0723 con decorrenza 23.8.2015; - variato il rapporto assicurativo ascrivendo alla voce di tariffa
0724 (con decorrenza dal 23.8.2015 a fino al
31.12.2018) ed alla voce di tariffa 0723
(con decorrenza dall'1.1.2019) il personale dipendente dell'ente locale individuato come “impiegato tecnico” (assicurato alla voce di tariffa 0722); - inserito tra le retribuzioni evase nel periodo 1.1.2017 –
31.12.2017 sulla voce di tariffa 0722 la somma di € 16.296,00 relativa alla dipendente - inserito tra Parte_2
le retribuzioni evase nel periodo 1.1.2016 –
31.12.2016 sulla voce tariffaria 0611 la somma di € 8.278,00 relativa alla dipendente
(v. doc. 14 fasc. ). Controparte_2 CP_1
In pratica, per gli impiegati tecnici dell'Unione è stata confermata la riclassificazione del rischio adottata in sede ispettiva alla voce 0724 Tariffa 2000 sino al 31.12.2018 ed alla voce 0723 Tariffa
2019 dall'1.1.2019.
In particolare, la voce tariffaria 0724 riguarda il “personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantieri, opifici e simili”
(compreso l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio e di veicoli a motore personalmente condotti) con tasso 27 fino al
31.12.2018, mentre la voce tariffaria 0723 riguarda le “attività di cui alla voce 0722 effettuate da personale che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede anche in cantieri, opifici e simili.
Personale non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede in cantieri, opifici e simili. Agenti e rappresentanti di commercio. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto” con tasso
9,48 dall'1.1.2019.
Tale valutazione deve ritenersi corretta, posto che non si è chiaramente in presenza di figure professionali deputate, all'occorrenza, a muoversi sul territorio, fosse solo per la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, per cui questo rischio è insisto nella loro mansione, a maggior ragione nel caso di una Unione di piccoli Comuni.
Non rileva che in concreto non capiti di muoversi sul territorio, poiché questa possibilità esiste, rientrando nella specifica mansione e di conseguenza il rischio ad essa relativo deve essere assicurato.
Nello specifico poi, come si evince anche dalle determine di assunzione acquisite in giudizio: è architetto ed è Parte_3
stato assunto nel ruolo di “funzionario direttivo tecnico responsabile del settore territorio”; è stata assunta Persona_1
come istruttore tecnico “da assegnare al settore territorio”; è stata Persona_2 assunta come istruttore amministrativo in
“area tecnico-amministrativa”.
Sul punto la teste , ispettrice Tes_1 CP_1
che ha condotto gli accertamenti, ha chiarito che “gli impiegati tecnici sono assicurati per il rischio del pc, autovettura ed accessi, che possono fare occasionalmente, ad esempio presso abitazioni private, cantieri, lavori di edilizia pubblica e/o privata, per ogni attività attinente all'edilizia” (v. dep.
). Tes_1
La teste ha aggiunto di aver visionato anche le delibere dell'Unione ed una tra tante di queste, del 2015, riguarda l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'organigramma e la relativa dotazione organica (v. dep. ). Tes_1
In questa delibera “sono indicate le tre aree tipiche dell'Unione, affari generali, gestione risorse ed area tecnica-unica” ed
“in questa area tecnica unica vi sono indicati i lavori pubblici, gestione beni demaniali, patrimoniali, urbanistica, direzione/coordinamento squadre, tutte tipiche dell'area e che possono comportare delle uscite” (v. dep. ). Tes_1
Peraltro, il mansionario dell'Area Tecnica include: “lavori pubblici;
progettazioni; espropri;
gestione beni demaniali e patrimoniali;
manutenzioni stradali;
servizio idrico e fognario;
gestione isola ecologica comunale;
servizio sgombero neve;
gestione aree verde pubblico;
urbanistica ed assetto del territorio;
edilizia privata;
edilizia pubblica;
delibere e determine;
accertamento e repressione abusi edilizi;
direzione e coordinamento squadra operatori esterna;
autorizzazione occupazioni suolo pubblico” (v. doc. doc.22 , pag. 8, CP_1
nonché organigramma doc. 19).
Di conseguenza i 4 lavoratori dell'Unione sono stati assicurati sulla base di questo rischio, previa visione delle determine e dei contratti di lavoro (v. dep. ). Tes_1
Nessuno dei testi indotti da parte ricorrente ha potuto smentire tali affermazioni, non essendo a diretta conoscenza, nello specifico, dell'attività lavorativa del personale tecnico (v. dep.
e ). Tes_2 Tes_3
Infine, a nulla rileva la declaratoria di cui all'allegato A del CCNL 31.3.1999, in quanto riferita, in linea generale, alla conoscenza ed al tipo di professionalità che devono possedere i lavoratori per essere inquadrati nelle diverse categorie, ma non al contenuto, in concreto, delle mansioni del personale tecnico.
In definitiva, sulla base delle considerazioni già esposte ovvero del fatto che i rischi connessi alle uscite ed all'uso della vettura sono comunque insisti nella mansione del personale tecnico dell'Unione, la riclassificazione operata dall' CP_1
risulta assolutamente corretta.
Per quanto riguarda le retribuzioni imponibili, il teste ha confermato Tes_3
che la , dopo essere stata sospesa Parte_2
nel 2016 percependo solo l'assegno alimentare, venne successivamente reintegrata, avendo vinto il relativo contenzioso, e le “sono state pagate le retribuzioni non percepite”, per cui deve ritenersi corretto l'imponibile retributivo utilizzato dall (v. dep. , CP_1 Tes_3
nonché doc. 23 e 28 fasc. ). CP_1
Peraltro, è noto che la reintegrazione comporta, da un punto di vista giuridico, la non interruzione del rapporto di lavoro, per cui ciò che in costanza di sospensione è stato erogato a titolo alimentare acquisisce, per effetto della reintegrazione, natura retributiva.
Del resto, la stessa ricorrente, nelle note difensive, riferisce di aver erogato alla proprio le “differenze Parte_2
retributive” ovvero la differenza tra la retribuzione dovuta e quanto erogato sotto forma di assegno alimentare.
Per quanto riguarda, invece, la posizione della dipendente secondo quanto CP_2
risulta dalle stesse denunce , costei CP_1
ha cessato il rapporto con l'Unione il
7.9.2016 e non il 7.3.2016, come risulta dalla documentazione trasmessa all CP_1
dalla commercialista della ricorrente (v. doc. 8 e 24-25 fasc. ). CP_1
In tale documentazione è specificata proprio la retribuzione sino al marzo 2016, nonché quella successiva sino al settembre 2016, tant'è che nelle note difensive la ricorrente non ha più posto la questione relativa alla retribuzione della dipendente
(v. doc. 8 e 24-25 fasc. ). CP_2 CP_1
In definitiva, per tutte le ragioni complessivamente esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 642/24 R.G.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell , liquidate in complessivi € CP_1
2.800,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.
Bergamo, 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini