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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2024, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 285/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Annalisa MULTARI Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 10 maggio 2023 da
(c.f. , difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo, come da mandato allegato all'atto di appello e con domicilio digitale PEC:
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-appellante- contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro p.t., e Controparte_2
(c.f. ) in persona del Capo
[...] P.IVA_2
Dipartimento p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
1 Stato di Venezia (c.f.: ), domiciliataria per legge presso P.IVA_3
i propri uffici in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63, con domicilio digitale PEC: Email_3
- appellati -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 609/22 del Tribunale di
Padova – sezione Lavoro
In punto: lavoro carcerario – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 10 ottobre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “in integrale riforma della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro di Padova impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere integralmente le domande proposte dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, che per comodità vengono trascritte: - condannarsi il , con sede in Roma Via Controparte_1
Arenula n. 70, in persona del Ministro o legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 24.764,08 oltre ad accessori come per legge. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Conclusioni per parte appellata: “in via principale:
1. Respingere
l'appello avversario;
in via subordinata:
2. In accoglimento delle eccezioni assorbite in primo grado, dichiarare il credito avversario estinto per prescrizione o comunque per compensazione;
in ogni caso:
3. con vittoria di spese e onorari.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 10 maggio 2023 Pt_1
ha impugnato la sentenza n.609/22 del giudice del lavoro
[...]
del Tribunale di Padova con la quale ha rigettato il ricorso proposto 2 dall'odierno appellante teso alla condanna del Controparte_1
a corrispondere al ricorrente l'importo di €.24.764,08 oltre
[...]
ad accessori come per legge.
Con memoria depositata il 27 settembre2024 si è costituito il chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice patavino nel motivare il rigetto della domanda ha ritenuto, sulla scorta della “giurisprudenza” la diversità tra lavoro in carcere e lavoro subordinato, “atteso che il primo è caratterizzato dal trattamento totalizzante riservato al detenuto dall'amministrazione penitenziaria e dalla funzione rieducativa che caratterizza la prestazione d'opera in caso di detenzione e che radicalmente differenzia il corrispondente rapporto di lavoro rispetto a quello svolto da chi non è sottoposto a misura restrittiva della libertà personale (Cass Pen 36251/2014;Trib Roma sez lav
777/2016).”. Ha richiamato a tale riguardo la previsione dell'art.22 della legge n.354 del 1975 e la pronuncia della Corte Costituzionale
n.1087 del 1988 sulla peculiare funzione del lavoro dei lavoratori detenuti in relazione al trattamento rieducativo e al reinserimento sociale, peraltro, senza minori garanzie per i lavoratori detenuti, pur sempre assoggettata alla disciplina del lavoro libero, affermandone , nel contempo le peculiarità “che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali…”.
Dopo tale premessa ha considerato che nel caso in questione il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di dimostrare che la
“mercede” non soddisfaceva “il parametro dell'equa retribuzione previsto dalla Carta Costituzionale di cui l'art 22 nella parte in cui fa riferimento alle stesse “equitativamente stabilite” e “comunque 3 non inferiori ai due terzi del trattamento previsto dai CCNL applicabili”, ne costituisce applicazione.”.
Ha aggiunto che “essendo la mercede onnicomprensiva ed attesa la peculiarità del lavoro in carcere, la parte ricorrente non ha dimostrato il mancato computo in essa delle voci quali 13^, indennità di contingenza, ferie e TFR, in una col fatto che il mancato adeguamento della mercede ai parametri di legge in esito all'evolversi della contrattazione collettiva non comporta automaticamente violazione del principio della retribuzione adeguata stante la mancata prova dell'effettiva durata e qualità della prestazione lavorativa in un contesto lavorativo del tutto particolare che è e resta in regime carcerario finalizzato all'espiazione di una pena.”.
2) Con l'appello la sentenza viene censurata in relazione ai seguenti profili.
In primo luogo l'appellante ha richiamato le fondamentali allegazioni a sostegno della domanda proposta con il ricorso di primo grado: a) essere detenuto presso il Carcere Due Palazzi di
Padova e avere lavorato in favore dell'Amministrazione
Penitenziaria – Ministero della Giustizia;
b) essere documentali gli estremi del rapporto (inquadramento, durata complessiva, orario, trattamento retributivo in base ai cedolini paga); c) essersi svolto il rapporto nel corso del 2014, 2015, 2016 e 2017; d) avere operato- come “scopino”, “aiuto falegname”, “inserviente in cucina”; e) essere creditore di differenze retributive in quanto dal 1993 al 2017 in ragione del mancato adeguamento delle mercedi dei lavoratori rispetto agli aumenti salariali via via riconosciuti dalla contrattazione collettiva di riferimento, come invece previsto dalle norme dell'Ordinamento Penitenziario.
Ha ribadito, quindi, che la doglianza riguardava esclusivamente il mancato adeguamento delle voci che compongono la mercede dei 4 lavoratori-detenuti rispetto agli aumenti salariali indicati dai contratti collettivi di riferimento: “a partire dal 1993, infatti, la
Commissione istituita per legge non si è più riunita fino alla fine del
2017 e, anche dopo la revisione delle tariffe avvenuta a decorrere dal 2018, gli importi erogati a titolo di mercede non sono stati integralmente adeguati ai minimi previsti dai contratti collettivi di riferimento.”.
Ha puntualizzato, quindi, di non aver dedotto di non aver percepito la giusta retribuzione in proporzione alla quantità/qualità del lavoro svolto, avendo solamente chiesto la corretta applicazione della previsione dell'art.22 dell'Ord. pen.
Ha ricordato che la Commissione istituita ex art. 22 ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoratori detenuti nell'anno 1976, prevedendo la composizione del trattamento retributivo dei lavoratori in carcere nei seguenti termini: paga base, indennità di contingenza, ratei di 13a e ratei di indennità di anzianità, giorni festivi pagati con il doppio della mercede, lavoro straordinario con maggiorazione oraria del 25% (richiamo alla circolare n. 2294/4748 del 9.3.1976), indicando i contratti collettivi di lavoro da utilizzare, a seconda della tipologia di lavoro, come parametro di riferimento.
Nel caso del ricorrente, tenuto conto delle mansioni indicate, le differenze sono state calcolate in base ai minimi retributivi del
CCNL lavoro domestico 3° categoria - C, oggi corrispondente al livello A (con rinvio all' estratto del c.c.n.l. contenente la declaratoria relativa, ossia il livello di inquadramento più basso.
La mancata riunione della fino al 2017 compreso – CP_3
costituente la violazione di uno specifico obbligo, quindi, ha inciso sulla corretta determinazione della mercede.
Ha conclusione affermando che: A) non era stato richiesto il riconoscimento di migliore inquadramento rispetto a quello 5 attribuito dall'Amministrazione Penitenziaria;
B) non era contestata la composizione del trattamento retributivo come individuata dalla
Commissione istituita ex art. 22; C) aveva documentato l'esistenza del diritto di credito, correlato al mancato adeguamento delle voci retributive.
3) Nel costituirsi il ha riproposto le deduzioni che, in CP_1
sostanza il primo giudice ha recepito con la propria sentenza, come pure ha richiamato le eccezioni di prescrizione e compensazione sollevate in primo grado.
4) L'appello è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito precisate.
4.1) Il primo giudice ha presupposto un contenuto delle deduzioni in parte eccentrico rispetto alle ragioni poste a sostegno della domanda che si limitava a lamentare il mancato adeguamento della
“mercede” secondo il criterio regolatore fissato dall'art.22 dell'Ord.
Penit..
4.2) Ciò premesso viene in rilievo la questione di diritto che riguarda il rispetto del parametro dell'equa retribuzione di cui all'art.36 Cost. di cui costituisce espressione la previsione dell'art. 22 della L. 354/1975 (ordinamento penitenziario) in riferimento alla mercede riconosciuta al lavoratore detenuto: è in relazione a tale inquadramento sistematico, quindi, il tema dell'adeguamento della
“mercede” si pone.
La norma ora richiamata, infatti, prevede: “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di 6 prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Controparte_4
e da un delegato per ciascuna delle
[...]
organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
4.3) In termini programmatici, quindi, è individuata nell'apposita
Commissione l'organismo competente per stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro in ragione della tipologia di lavoro svolto. Ne consegue che in mancanza di aggiornamento della tabella dei parametri retributivi relativi alla remunerazione spettante ai detenuti lavoratori, la determinazione della mercede dovrà avvenire secondo la misura percentuale in ragione del meccanismo adeguatore dell'art.22 O.P. con rinvio a quanto previsto dai contratti collettivi di riferimento via via succedutesi nel periodo di lavoro del detenuto e non a quello vigente al momento dell'ultimo aggiornamento della tabella retribuiva ad opera della suddetta commissione.
4.4) Invero il procedimento amministrativo se omesso, come nel caso in esame, per un tempo tale da determinare un'evidente perdita di valore della retribuzione è di per sé rilevante al fine di ritenere che quanto liquidato e pagato fino ad ora non rispetti il parametro costituzionale sovraordinato alla disposizione legislativa e, quindi, giustifichi l'intervento adeguatore in sede giudiziale in termini tali da consentire di pervenire al riconoscimento di una mercede rispettosa di quel parametro.
4.5) Come ricordato dall'appellante, la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoratori detenuti è stata stabilita con circolare n. 2294/4748 del 9.3.1976 che ha previsto la composizione del trattamento retributivo dei lavoratori in carcere nei seguenti termini: quote della paga base, ratei di indennità di contingenza, 7 ratei di 13a e ratei di indennità di anzianità, giorni festivi pagati con il doppio della mercede, lavoro straordinario con maggiorazione oraria del 25%. Nella stessa circolare detta commissione ha indicato i CCNL da utilizzare, a seconda della tipologia di lavoro, come parametro di riferimento.
4.6) Non contestata risulta la circostanza che la Commissione non si sia più riunita dal 1993 e che l'adeguamento del trattamento economico sia stato operato solo a far data dall'1 ottobre 2017, ossia per un periodo posteriore a quello oggetto della pretesa in discussione. Conseguentemente le mercedi riconosciute ai detenuti che hanno svolto attività lavorativa dal 1993 a tutto settembre 2017, non sono state adeguate agli aumenti salariali riconosciuti nel corso del tempo ai lavoratori privati dalla contrattazione collettiva di riferimento, così da risultare inferiori ai parametri previsti dall'art.22 O.P. per cui la retribuzione del lavoro carcerario per essere considerata proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36
Cost. non può risultare “inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai CCNL”.
4.7) Nel caso di specie l'appellante aveva operato con le mansioni sopra indicate per i periodi pure precisati e ha agito in giudizio per ottenere l'adeguamento della “mercede” fissata dalla commissione.
Nel caso del ricorrente, attese le mansioni svolte, le differenze sono state calcolate in base ai minimi retributivi del CCNL lavoro domestico livello A semplice ovvero del livello di inquadramento più basso.
4.8) Alla luce di quanto sopra risulta fondata la pretesa di parte appellante alla liquidazione della somma pari ad €.24.764,08 richiesta a titolo di differenze retributive: tale somma emerge dalla differenza tra quanto previsto dal CCNL lavoro domestico al livello di inquadramento A e i minimi retributivi costituiti dalle voci individuate dalla commissione nella circolare n. 2294/4748 del 8 9.3.1976 e quanto effettivamente erogato dall'amministrazione penitenziaria all'appellante nelle buste paga allegate.
5) La somma deve essere maggiorata del maggiore dei soli interessi legali in forza del richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul tema già pronunciatasi (Cass. n.17689 del 2014) dalla maturazione della singola differenza al saldo.
6) L'eccezione di prescrizione è infondata.
A tale proposito va richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di (Cass. n.17484 del 2024), già invocato in sede di discussione dalla difesa dell'appellante, ribadito in coeve pronunce1 1 Al riguardo si richiamano i seguenti fondamentali passaggi della motivazione resa sul tema nella sentenza n.17476: “
9. Resta, dunque, ineludibile la stretta connessione con la detenzione e con la funzione di rieducazione della pena a questa collegata. È tale funzione che unifica i rapporti e li rende comunque differenti dal “lavoro libero”, non quanto alle modalità ma sicuramente quanto al contesto (descritto nella sopra citata sentenza della Corte cost. n. 341 del 2006) che in sé è significativo di un
'metus'. Quest'ultimo, non si identifica necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, ma è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e che gli istituti di tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena
e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Il tutto in un contesto di assenza di libertà personale e di sottoposizione/soggezione alla costrizione detentiva sotto vigilanza altrui la cui finalità, però, è bene ricordare, non è quella di negare al detenuto di essere individuo con i bisogni destinati ad essere soddisfatti con il lavoro e con le tutele costituzionalmente garantite che al lavoro accedono (v., anche, Cass. 26 aprile 2007, n. 9969.
In particolare, per quanto qui rileva, nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al 'metus' datoriale in relazione all'attività che aspira a svolgere e valga, al riguardo, sottolineare che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti;
- le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 124/2018); - non sussiste alcuna possibilità di prevedere, in relazione alla casa circondariale ovvero alle condizioni di reclusione ove si sta scontando la pena, non solo se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa ma neppure se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse o eguali rispetto ad altre già svolte.”.
9 (conformi nn.17476, 17478, 17486, 19004, 19005, 19007 del 2024), secondo la quale la peculiare condizione di metus in cui versa il detenuto lavoratore ed il carattere unitario del rapporto lavorativo non giustificano un “frazionamento” del decorso della prescrizione in costanza dello stato detentivo.
La motivazione prosegue chiarendo che “Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione.
Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396…)
…
Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie).”
10 7) Quanto all'ulteriore eccezione di compensazione sollevata dal avente ad oggetto la compensazione dei crediti retributivi CP_1
con le somme asseritamente dovute dal lavoratore all'Amministrazione penitenziaria a titolo di mantenimento essa va pure ritenuto infondata.
7.1) Risulta dirimente la circostanza che il credito eccepito in compensazione non è certo, come chiarito dall'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, condiviso da questo Collegio e rispetto al quale non sono state addotte ragioni tali da indurre a discostarsene: “5. […] indipendentemente dalla questione se il controcredito dell'amministrazione maturato per il mantenimento del detenuto in carcere dia luogo a un caso di compensazione in senso tecnico, ovvero di c.d. compensazione impropria, traendo fonte entrambi i rispettivi crediti dalla detenzione, sta di fatto che il credito per il mantenimento è suscettibile di compensazione — nell'uno o nell'altro senso — solo ove dotato, anzitutto, del carattere della certezza. […] Va quindi osservato che l'articolo 6 dello stesso testo unico sulle spese di giustizia prevede un'ipotesi di remissione del debito, che il detenuto può invocare se si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta: istanza, questa, che può essere proposta «fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso». Va da sé che, fintanto che
l'amministrazione non abbia agito per il recupero e non si sia consumata la facoltà dell'interessato di chiedere la remissione, neppure può dirsi che il credito concernente le spese di mantenimento sia effettivamente sussistente.” (Cass. 20528/2018).
7.2) Nulla ha specificamente allegato il circa le somme CP_1
pretese a titolo di mantenimento. In particolare, il non ha CP_1
indicato se la detenzione dell'appellante è ancora in corso, né se è stata avviata la procedura di recupero delle spese in questione o se si 11 sia consumata la facoltà dell'interessato di chiedere la remissione.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il credito vantato dal non è certo e quindi l'eccezione di CP_1
compensazione deve essere rigettata.
7.3) Ad ogni modo si tratta di eccezione formulata in modo del tutto generico, peraltro, già rigettata dalla Corte d'Appello di Venezia in contenziosi analoghi (sentenza n.574 del 2023), in assenza di ragioni atte a contrastare gli argomenti ivi addotti.
8) Le spese del presente grado seguono per il principio della soccombenza, a carico dell'appellante, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nei minimi, tenuto conto della serialità delle questioni trattate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il a corrispondere in Controparte_1
favore di la somma di €.24.764,08 oltre agli Parte_1
accessori come per legge;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di CP_1
entrambi i gradi di giudizio liquidate in favore di Parte_1
quanto al primo grado in €.3.689,00 e quanto al presente grado in
€.3.473,00 oltre al rimborso forfetario iva, cpa con distrazione in favore degli avvocati Giancarlo Moro e Marta Capuzzo dichiarati antistatari.
Venezia, 10 ottobre 2024
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
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