Sentenza 4 febbraio 1999
Massime • 1
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo.
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- 1. Nullità della notifica ex 140 c.p.c. per mancato deposito dell'avviso di ricevimentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2005
- 2. La Cassazione solleva questione di legittimità sulle notifiche a mezzo postaRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 4 giugno 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/1999, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AG UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso l'avvocato ERASMO ANTETOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO DI CRECCHIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI FORLÌ;
- intimata -
avverso la sentenza n. 164/96 della Pretura di FORLÌ, Sezione distaccata di CESENA, depositata l'8/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA AM proponeva opposizione, dinanzi alla Pretura Circondariale di Forlì - Sezione Distaccata di Cesena, avverso l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto di Forlì in data 14 febbraio 1994, con la quale gli erano state irrogate le sanzioni della sospensione della patente di guida e del pagamento di una somma per le violazioni degli artt. 141 e 143 l.d.s., accertare il 14 gennaio 1994. A fondamento dell'opposizione, lo AM esponeva che, con ricorso al Prefetto in data 18 gennaio 1994, aveva chiesto la restituzione della patente, dichiarandosi disposto a pagare le sanzioni pecuniarie e che, comunque, aveva pagato la somma di lire 300.000 a titolo di oblazione nel prescritto termine di sessanta giorni: chiedeva, quindi, che l'ordinanza venisse annullata. Costituitosi, il Prefetto instava per il rigetto dell'opposizione. Il ET adito, con sentenza dell'8 ottobre 1996, rigettava l'opposizione. Premesso che l'ordinanza era stata notificata il 4 marzo 1994 e che il pagamento della somma dovuta per l'oblazione era avvenuto il 7 marzo 1994, il ET osservava che, una volta intervenuta l'ordinanza, nessuna influenza può avere il successivo comportamento del trasgressore: assume rilievo, cioè, soltanto il pagamento in misura ridotta effettuato prima dell'emissione o della notifica dell'ordinanza - ingiunzione, non essendosi ancora definito il procedimento di irrogazione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, va rilevato che, come risulta dalla relata dell'ufficiale giudiziario della Pretura di Cesena in data 5 novembre 1996, il ricorso per cassazione è stato notificato al Prefetto di Forlì "a mezzo posta a norma di legge", inviando raccomandata all'ufficio di prefettura: in atti v'è copia della ricevuta della raccomandata, ma non del relativo avviso di ricevimento. È noto che la notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questo, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita: ne deriva che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione - della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione, a norma dell'art. 291 c.p.c. - e l'inammissibilità del ricorso medesimo (tra le altre, SS.UU. 1605/89 e, più di recente, Cass. 9872/95, 6599/95, 2419/95). Alla stregua di tale principio, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dallo AM, non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito al Prefetto di Forlì in data 5 novembre 1996.
Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 1999.