Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/2004, n. 13505
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Sentenza 21 luglio 2004

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In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente a ricevere il rapporto, costituisce una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto è prescritto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, e questa violazione rende illegittima l'ordinanza - ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/2004, n. 13505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13505
    Data del deposito : 21 luglio 2004

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