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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 13478, decisa all'udienza del 20.3.2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Di Giorgi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Via della Balduina
63
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Simonetta
pagina 1 di 10 Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana, in Roma, Via Cesare Beccaria 29.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
querela di falso incidentale.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.4.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-002301149, emessa dall' e notificatagli il 6.3.2024, facente CP_1
riferimento al precedente atto di accertamento 7001.22/10/2021.2416790 del
22.10.2021, contenente la contestazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'anno 2019; ordinanza ingiunzione con la quale, ritenuta la gravità dell'illecito amministrativo oggetto di contestazione, era stata irrogata la sanzione di euro 13.330,50 ed ingiunto il pagamento del predetto complessivo importo.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: l'omessa notifica dei prodromici atti di accertamento;
il difetto di legittimazione passiva;
il difetto di motivazione dell'ordinanza applicativa della sanzione amministrativa;
l'eccessività della sanzione irrogata;
il fallimento della ON RL di cui era stato amministratore e l'ammissione al passivo dei crediti retributivi dei lavoratori.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo: “nel merito annullare l'ordinanza impugnata in quanto illegittima;
in via subordinata, ridurre la sanzione nel termine del minimo edittale od in quello ritenuto congruo o di giustizia”.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto. Ha, in particolare, prodotto, al fine di confutare l'eccezione di omessa notifica pagina 2 di 10 dell'atto di accertamento presupposto, la prova della relativa notifica a mezzo posta (con ritiro dell'atto in giacenza, in data 16.11.2021 – v. doc. 1). In relazione poi alla misura della sanzione, ha evidenziato che, a fronte di ritenute non versate, pari ad euro 6.666,75 per l'anno 2019, e stante il precedente inadempimento anche nell'anno 2018, la sanzione era stata determinata moltiplicando per 2 l'importo omesso, nella misura di euro
13.333,50.
In seguito alla produzione da parte dell' della prova della notifica dell'atto CP_1
presupposto, il ricorrente ha incidentalmente sollevato querela di falso, ex art. 221 c.p.c., in merito alla sottoscrizione apposta sul predetto documento, facendo rilevare di non esserne l'autore ed offrendo documentazione comparativa.
L' , dal canto suo, all'udienza successiva, in cui la parte ricorrente ha confermato a CP_1
verbale la predetta querela, ha dichiarato di volersi avvalere del documento.
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, si è deciso tanto sulla querela di falso, quanto (sul presupposto dell'inammissibilità della predetta querela) sul merito, con la presente sentenza di rigetto, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
La fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella (parziale) depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non supera gli euro 10.000 annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo, dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Il ricorrente ha contestato sotto vari profili la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, emessa, appunto, sul presupposto dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'anno 2019.
pagina 3 di 10 Sull'omessa notifica dell'atto presupposto e sulla querela di falso incidentalmente proposta.
Il ricorrente ha innanzi tutto eccepito che l'atto di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta non gli sia stato mai notificato.
Come si evince però dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione (doc.1),
l'avviso in questione (diretti allo , che nell'anno 2019 era amministratore della Pt_1
ON Sr) risulta notificato al ricorrente a mezzo posta, con ritiro, dopo l'avvenuto deposito in giacenza per mancata consegna, in data 16.11.2021. Sul documento in questione, risulta riportata una sottoscrizione sotto la dicitura “firma del ricevente” (e non dunque “del destinatario”).
Con la querela di falso incidentalmente proposta, il ricorrente ha inteso contestare che la firma in questione sia la propria. Il punto è però che l'atto in questione poteva essere ritirato dalla giacenza anche da soggetto diverso dal destinatario, da questo delegato;
sicché è del tutto irrilevante (in quanto di per sé non dimostrativa del mancato perfezionamento della procedura notificatoria) la riferibilità o meno al ricorrente delle firma apposta sul predetto documento, attestante il ritiro dalla giacenza, ben potendo la suddetta firma essere stata apposta da altri soggetti comunque abilitati a ritirare l'atto.
Trattandosi di notifica a mezzo posta, disciplinata ai sensi del D.P.R. 655/1982 per la consegna dei plichi raccomandati;
sicché, in assenza di apposite disposizioni, neppure andava redatta una relata di notifica o comunque riportata una qualche annotazione specifica in ordine alla persona da cui l'atto è stato ritirato (Cass. 8012/2017; Cass.
5077/2017). Sarebbe stato quindi onere del ricorrente, al fine di superare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall' , allegare e dimostrare che nei CP_1
registri postali il plico risultava ritirato dal destinatario stesso e non già da un suo delegato, in quanto solo in tal caso la querela di falso avrebbe potuto superare la presunzione del rispetto, ad opera degli ufficiali postali, della procedura notificatoria, implicante la verifica che la persona individuata come legittimata alla ricezione abbia pagina 4 di 10 apposto la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 11708/2011).
Nel caso di specie, quindi, la querela di falso, in quanto inidonea a superare l'efficacia probatoria del documento, va ritenuta inammissibile.
Per quanto detto, stante la ritualità della notificazione, si deve anche presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza da parte del ricorrente del verbale di accertamento e della relativa motivazione.
Nel predetto provvedimento di accertamento di violazione (dunque regolarmente notificato) sono analiticamente indicati i periodi e le somme relative alle ritenute non versate, così come ricavate dai flussi trasmessi dalla società datrice di Pt_2
lavoro, con l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché con l'indicazione dell'ulteriore opzione, per il caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta.
Per quanto detto, deve ritenersi che il destinatario sia stato posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa dell'Istituto avanzata con l'ordinanza-ingiunzione ora opposta, contenente il richiamo degli atti di accertamento;
sicché non è certo ravvisabile la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.
Sul vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
Le disposizioni di cui alla L. 241/1990 (relative all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi) non incidono sulla disciplina speciale vigente nei procedimenti disciplinati dalla L. 689/1981 e non determinano quindi un ampliamento dell'onere di motivazione, al di là di quanto imposto dalla funzione dell'atto. Come uniformemente sostenuto dalla Suprema Corte (v. Cass. Civ.Sez. I 21.9.1998 n.9433 e Cass. Civ. sez. III
30.5.2000 n. 7186), “Il contenuto specificamente imposto dall'art. 18, II comma, della legge 689/81, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è
pagina 5 di 10 quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa fare valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità dell'interessato”.
Ed ancora: “In tema di sanzioni amministrative, l'obbligo di motivazione che l'art. 18 della legge 689/81 prevede per l'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione medesima, può essere osservato anche mediante il solo riferimento al verbale di accertamento della violazione, sempre che esso contenga una completa indicazione degli estremi della violazione medesima ( Cass. Civ. sez. I, 14.2.1994 n. 1445)”.
La Suprema Corte è quindi costante nell'escludere in materia di sanzioni amministrative l'applicabilità dell'art. 3 della L. 241/1990, avendo più volte ribadito che “(…)si deve fare riferimento esclusivo alla Legge n. 689 del 1981, articolo 18 comma 2, che impone
l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, e il contenuto di tale obbligo va individuato in funzione delle scopo, rilevabile dal complesso della normativa e dall'indicata natura dell'atto, della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (vedi Cass. 28 ottobre 2003, n.
16203)” (Cass. 22 luglio 2008, n. 20189).
Nel caso di specie, l'Ordinanza risulta dunque adeguatamente motivata in ordine alla violazione commessa dal e agli elementi fattuali a sostegno dell'irrogazione CP_2
pagina 6 di 10 della sanzione stessa;
e ciò anche in considerazione di quanto argomentato in merito alla notifica dell'atto presupposto e al rinvio ad esso operato nell'ordinanza ingiunzione.
Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva.
La sanzione irrogata è relativa ad illecito amministrativo commesso nell'anno 2019, allorché il ricorrente era ancora amministratore della ON RL, essendo cessato da tale carica solo in data 1.4.2022, con il fallimento della predetta società e con la nomina del curatore fallimentare.
E' evidente quindi che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti del soggetto responsabilità nella condotta oggetto di sanzione amministrativa, considerato che la responsabilità per gli illeciti amministrativi non può che essere personale (v. art. 3 L.
689/1981) e che la società è chiamata a rispondere solo in solido con la persona fisica responsabile dell'illecito amministrativo, a nulla rilevando che in epoca successiva all'illecito sanzionato il ricorrente sia cessato dall'incarico di legale rappresentante della società.
Sul fallimento della ON RL.
Il fallimento della società (come detto solo solidalmente responsabile con il responsabile in via principale) non può avere alcun rilievo ai fini della perdurante configurabilità della responsabilità in capo al ricorrente.
Così come a nulla può rilevare l'eventuale ammissione al passivo dei lavoratori, per gli importi non corrisposti a titolo retributivo, posto che la pretesa fatta valere dall' CP_1
con l'ordinanza ingiunzione opposta ha carattere sanzionatorio e trova titolo nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
La mancata contestazione nel merito.
Prima di passare ad esaminare l'ultimo motivo di censure sollevato dalla difesa del ricorrente, è bene evidenziare che con il ricorso in esame il ricorrente non ha contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa ex art. 115 c.p.c.
pagina 7 di 10 Per completezza, è bene evidenziare che la parte ricorrente nei flussi UNIEMENS contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi facenti carico alla società
e dovuti all' , ha dichiarato di aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori CP_1
dipendenti e però ha omesso di versarle all' . CP_1
Com'è noto, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , CP_1
sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n.
37145).
Sull'entità della sanzione.
Come dedotto nella memoria difensiva – non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente – l'importo dovuto dalla società ON RL all , a titolo di CP_1
contributi previdenziali per l'anno 2019, è pari ad € 6.666,75.
L' con l'ordinanza ingiunzione opposta ha determinato la sanzione in euro CP_1
13.333,50, pari al doppio delle ritenute omesse, considerata la (del pari incontestata) commissione di identico illecito già nell'anno 2018. E' bene precisare che trattasi di sanzione prossima al minimo edittale di euro 10.000,00.
Il comma 1 bis dell'art. 2 d.l. n. 463/1983, convertito in l. n. 638/1983 – secondo il testo sostituito dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016 – stabilisce, infatti, che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
pagina 8 di 10 l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.
Considerato che la sanzione in questione può essere irrogata per l'omesso versamento di ritenute sino all'importo annuale di euro 10.000 (sicché la sanzione nella misura massima di euro 50.000,00 appare coerente con l'omissione nella sua misura massima) e valutato l'importo oggetto di omesso versamento da parte dell'opponente (come detto di poco superiore ai 6.500,00 euro), deve concludersi per la contenuta minore gravità della violazione commessa, rispetto all'omissione massima di euro 10.000,00.
L'importo richiesto a titolo di sanzione dall'Ente, pari ad € 13,333,50, risulta, perciò pienamente giustificato, non eccessivamente afflittivo e non sproporzionato rispetto all'effettiva violazione posta in essere dal ricorrente.
Va infatti ricordato che l'art. 11 della L. 689/81 stabilisce che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguente della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
In base a tale normativa, devono quindi essere tenuti in considerazione anche ulteriori fattori, rispetto alla oggettiva gravità dell'omissione.
In particolare, deve considerarsi che il mancato versamento delle ritenute previdenziali è stato posto in essere anche nell'anno 2018 (circostanza quest'ultima dedotta dall' CP_1
in memoria e del pari non contestata dal ricorrente nella prima difesa utile).
Considerata, quindi, l'entità dell'omissione e la reiterazione della condotta illecita, deve ritenersi l'assoluta adeguatezza dell'importo così come determinato di euro 13.333,50, prossimo alla sanzione minima.
Anche l'eccezione relativa alla sproporzione della sanzione deve essere rigettata.
Le spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della querela di falso;
2. Rigetta il ricorso
3. Condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in CP_1
euro 3.727,00, oltre IVA e CPA.
Roma, 20.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 13478, decisa all'udienza del 20.3.2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Di Giorgi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Via della Balduina
63
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Simonetta
pagina 1 di 10 Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana, in Roma, Via Cesare Beccaria 29.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
querela di falso incidentale.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.4.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-002301149, emessa dall' e notificatagli il 6.3.2024, facente CP_1
riferimento al precedente atto di accertamento 7001.22/10/2021.2416790 del
22.10.2021, contenente la contestazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'anno 2019; ordinanza ingiunzione con la quale, ritenuta la gravità dell'illecito amministrativo oggetto di contestazione, era stata irrogata la sanzione di euro 13.330,50 ed ingiunto il pagamento del predetto complessivo importo.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: l'omessa notifica dei prodromici atti di accertamento;
il difetto di legittimazione passiva;
il difetto di motivazione dell'ordinanza applicativa della sanzione amministrativa;
l'eccessività della sanzione irrogata;
il fallimento della ON RL di cui era stato amministratore e l'ammissione al passivo dei crediti retributivi dei lavoratori.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo: “nel merito annullare l'ordinanza impugnata in quanto illegittima;
in via subordinata, ridurre la sanzione nel termine del minimo edittale od in quello ritenuto congruo o di giustizia”.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto. Ha, in particolare, prodotto, al fine di confutare l'eccezione di omessa notifica pagina 2 di 10 dell'atto di accertamento presupposto, la prova della relativa notifica a mezzo posta (con ritiro dell'atto in giacenza, in data 16.11.2021 – v. doc. 1). In relazione poi alla misura della sanzione, ha evidenziato che, a fronte di ritenute non versate, pari ad euro 6.666,75 per l'anno 2019, e stante il precedente inadempimento anche nell'anno 2018, la sanzione era stata determinata moltiplicando per 2 l'importo omesso, nella misura di euro
13.333,50.
In seguito alla produzione da parte dell' della prova della notifica dell'atto CP_1
presupposto, il ricorrente ha incidentalmente sollevato querela di falso, ex art. 221 c.p.c., in merito alla sottoscrizione apposta sul predetto documento, facendo rilevare di non esserne l'autore ed offrendo documentazione comparativa.
L' , dal canto suo, all'udienza successiva, in cui la parte ricorrente ha confermato a CP_1
verbale la predetta querela, ha dichiarato di volersi avvalere del documento.
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, si è deciso tanto sulla querela di falso, quanto (sul presupposto dell'inammissibilità della predetta querela) sul merito, con la presente sentenza di rigetto, sulla base delle seguenti motivazioni.
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La fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella (parziale) depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non supera gli euro 10.000 annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo, dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Il ricorrente ha contestato sotto vari profili la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, emessa, appunto, sul presupposto dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'anno 2019.
pagina 3 di 10 Sull'omessa notifica dell'atto presupposto e sulla querela di falso incidentalmente proposta.
Il ricorrente ha innanzi tutto eccepito che l'atto di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta non gli sia stato mai notificato.
Come si evince però dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione (doc.1),
l'avviso in questione (diretti allo , che nell'anno 2019 era amministratore della Pt_1
ON Sr) risulta notificato al ricorrente a mezzo posta, con ritiro, dopo l'avvenuto deposito in giacenza per mancata consegna, in data 16.11.2021. Sul documento in questione, risulta riportata una sottoscrizione sotto la dicitura “firma del ricevente” (e non dunque “del destinatario”).
Con la querela di falso incidentalmente proposta, il ricorrente ha inteso contestare che la firma in questione sia la propria. Il punto è però che l'atto in questione poteva essere ritirato dalla giacenza anche da soggetto diverso dal destinatario, da questo delegato;
sicché è del tutto irrilevante (in quanto di per sé non dimostrativa del mancato perfezionamento della procedura notificatoria) la riferibilità o meno al ricorrente delle firma apposta sul predetto documento, attestante il ritiro dalla giacenza, ben potendo la suddetta firma essere stata apposta da altri soggetti comunque abilitati a ritirare l'atto.
Trattandosi di notifica a mezzo posta, disciplinata ai sensi del D.P.R. 655/1982 per la consegna dei plichi raccomandati;
sicché, in assenza di apposite disposizioni, neppure andava redatta una relata di notifica o comunque riportata una qualche annotazione specifica in ordine alla persona da cui l'atto è stato ritirato (Cass. 8012/2017; Cass.
5077/2017). Sarebbe stato quindi onere del ricorrente, al fine di superare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall' , allegare e dimostrare che nei CP_1
registri postali il plico risultava ritirato dal destinatario stesso e non già da un suo delegato, in quanto solo in tal caso la querela di falso avrebbe potuto superare la presunzione del rispetto, ad opera degli ufficiali postali, della procedura notificatoria, implicante la verifica che la persona individuata come legittimata alla ricezione abbia pagina 4 di 10 apposto la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 11708/2011).
Nel caso di specie, quindi, la querela di falso, in quanto inidonea a superare l'efficacia probatoria del documento, va ritenuta inammissibile.
Per quanto detto, stante la ritualità della notificazione, si deve anche presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza da parte del ricorrente del verbale di accertamento e della relativa motivazione.
Nel predetto provvedimento di accertamento di violazione (dunque regolarmente notificato) sono analiticamente indicati i periodi e le somme relative alle ritenute non versate, così come ricavate dai flussi trasmessi dalla società datrice di Pt_2
lavoro, con l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché con l'indicazione dell'ulteriore opzione, per il caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta.
Per quanto detto, deve ritenersi che il destinatario sia stato posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa dell'Istituto avanzata con l'ordinanza-ingiunzione ora opposta, contenente il richiamo degli atti di accertamento;
sicché non è certo ravvisabile la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.
Sul vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
Le disposizioni di cui alla L. 241/1990 (relative all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi) non incidono sulla disciplina speciale vigente nei procedimenti disciplinati dalla L. 689/1981 e non determinano quindi un ampliamento dell'onere di motivazione, al di là di quanto imposto dalla funzione dell'atto. Come uniformemente sostenuto dalla Suprema Corte (v. Cass. Civ.Sez. I 21.9.1998 n.9433 e Cass. Civ. sez. III
30.5.2000 n. 7186), “Il contenuto specificamente imposto dall'art. 18, II comma, della legge 689/81, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è
pagina 5 di 10 quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa fare valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità dell'interessato”.
Ed ancora: “In tema di sanzioni amministrative, l'obbligo di motivazione che l'art. 18 della legge 689/81 prevede per l'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione medesima, può essere osservato anche mediante il solo riferimento al verbale di accertamento della violazione, sempre che esso contenga una completa indicazione degli estremi della violazione medesima ( Cass. Civ. sez. I, 14.2.1994 n. 1445)”.
La Suprema Corte è quindi costante nell'escludere in materia di sanzioni amministrative l'applicabilità dell'art. 3 della L. 241/1990, avendo più volte ribadito che “(…)si deve fare riferimento esclusivo alla Legge n. 689 del 1981, articolo 18 comma 2, che impone
l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, e il contenuto di tale obbligo va individuato in funzione delle scopo, rilevabile dal complesso della normativa e dall'indicata natura dell'atto, della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (vedi Cass. 28 ottobre 2003, n.
16203)” (Cass. 22 luglio 2008, n. 20189).
Nel caso di specie, l'Ordinanza risulta dunque adeguatamente motivata in ordine alla violazione commessa dal e agli elementi fattuali a sostegno dell'irrogazione CP_2
pagina 6 di 10 della sanzione stessa;
e ciò anche in considerazione di quanto argomentato in merito alla notifica dell'atto presupposto e al rinvio ad esso operato nell'ordinanza ingiunzione.
Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva.
La sanzione irrogata è relativa ad illecito amministrativo commesso nell'anno 2019, allorché il ricorrente era ancora amministratore della ON RL, essendo cessato da tale carica solo in data 1.4.2022, con il fallimento della predetta società e con la nomina del curatore fallimentare.
E' evidente quindi che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti del soggetto responsabilità nella condotta oggetto di sanzione amministrativa, considerato che la responsabilità per gli illeciti amministrativi non può che essere personale (v. art. 3 L.
689/1981) e che la società è chiamata a rispondere solo in solido con la persona fisica responsabile dell'illecito amministrativo, a nulla rilevando che in epoca successiva all'illecito sanzionato il ricorrente sia cessato dall'incarico di legale rappresentante della società.
Sul fallimento della ON RL.
Il fallimento della società (come detto solo solidalmente responsabile con il responsabile in via principale) non può avere alcun rilievo ai fini della perdurante configurabilità della responsabilità in capo al ricorrente.
Così come a nulla può rilevare l'eventuale ammissione al passivo dei lavoratori, per gli importi non corrisposti a titolo retributivo, posto che la pretesa fatta valere dall' CP_1
con l'ordinanza ingiunzione opposta ha carattere sanzionatorio e trova titolo nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
La mancata contestazione nel merito.
Prima di passare ad esaminare l'ultimo motivo di censure sollevato dalla difesa del ricorrente, è bene evidenziare che con il ricorso in esame il ricorrente non ha contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa ex art. 115 c.p.c.
pagina 7 di 10 Per completezza, è bene evidenziare che la parte ricorrente nei flussi UNIEMENS contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi facenti carico alla società
e dovuti all' , ha dichiarato di aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori CP_1
dipendenti e però ha omesso di versarle all' . CP_1
Com'è noto, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , CP_1
sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n.
37145).
Sull'entità della sanzione.
Come dedotto nella memoria difensiva – non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente – l'importo dovuto dalla società ON RL all , a titolo di CP_1
contributi previdenziali per l'anno 2019, è pari ad € 6.666,75.
L' con l'ordinanza ingiunzione opposta ha determinato la sanzione in euro CP_1
13.333,50, pari al doppio delle ritenute omesse, considerata la (del pari incontestata) commissione di identico illecito già nell'anno 2018. E' bene precisare che trattasi di sanzione prossima al minimo edittale di euro 10.000,00.
Il comma 1 bis dell'art. 2 d.l. n. 463/1983, convertito in l. n. 638/1983 – secondo il testo sostituito dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016 – stabilisce, infatti, che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
pagina 8 di 10 l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.
Considerato che la sanzione in questione può essere irrogata per l'omesso versamento di ritenute sino all'importo annuale di euro 10.000 (sicché la sanzione nella misura massima di euro 50.000,00 appare coerente con l'omissione nella sua misura massima) e valutato l'importo oggetto di omesso versamento da parte dell'opponente (come detto di poco superiore ai 6.500,00 euro), deve concludersi per la contenuta minore gravità della violazione commessa, rispetto all'omissione massima di euro 10.000,00.
L'importo richiesto a titolo di sanzione dall'Ente, pari ad € 13,333,50, risulta, perciò pienamente giustificato, non eccessivamente afflittivo e non sproporzionato rispetto all'effettiva violazione posta in essere dal ricorrente.
Va infatti ricordato che l'art. 11 della L. 689/81 stabilisce che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguente della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
In base a tale normativa, devono quindi essere tenuti in considerazione anche ulteriori fattori, rispetto alla oggettiva gravità dell'omissione.
In particolare, deve considerarsi che il mancato versamento delle ritenute previdenziali è stato posto in essere anche nell'anno 2018 (circostanza quest'ultima dedotta dall' CP_1
in memoria e del pari non contestata dal ricorrente nella prima difesa utile).
Considerata, quindi, l'entità dell'omissione e la reiterazione della condotta illecita, deve ritenersi l'assoluta adeguatezza dell'importo così come determinato di euro 13.333,50, prossimo alla sanzione minima.
Anche l'eccezione relativa alla sproporzione della sanzione deve essere rigettata.
Le spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della querela di falso;
2. Rigetta il ricorso
3. Condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in CP_1
euro 3.727,00, oltre IVA e CPA.
Roma, 20.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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