Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2011, n. 1957
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Sentenza 27 gennaio 2011

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Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, che, tuttavia, specie quando trattasi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo, non debbono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto valido il patto di prova in relazione alle mansioni di direttore amministrativo, con qualifica di quadro, specificata nella declaratoria ex art. 4 del c.c.n.l. commercio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2011, n. 1957
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1957
    Data del deposito : 27 gennaio 2011

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