Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/05/2025, n. 5179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5179 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
n. 29545/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29545/2022 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Miguel Cervantes 55/5 Parte_1 presso l'avv. Carlo Maggio, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'avv. Davide Diani, dal quale è rappresentato e difeso come da procura generale alle liti rilasciata in data 15/9/2022 in Napoli con atto per notaio rep. 22594 Persona_1
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di caduta per strada
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va confermata.
pagina 1 di 4
[...]
aveva chiesto di dichiarare il responsabile di un sinistro Pt_1 Controparte_1 verificatosi in data 15/4/2014 in Napoli, quando l'attrice era caduta camminando lungo Via Palizzi – e di condannare il stesso a risarcire tutti i danni subiti da per CP_1 Pt_1 le lesioni personali riportate nell'evento, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha proposto appello
[...]
, chiedendo di accogliere la domanda proposta in primo grado, dichiarando il Pt_1 appellato responsabile ex art. 2051 cc o subordinatamente ex art. 2043 cc, e CP_1 liquidando i danni in € 5000 sempre oltre rivalutazione e interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione;
si è costituito il CP_1
chiedendo di confermare la sentenza impugnata, o comunque rigettare la
[...] domanda proposta nei propri confronti perché infondata o anche per la sussistenza del caso fortuito, o subordinatamente riconoscere il concorso di colpa del danneggiato, con vittoria delle spese di lite;
ora la causa va decisa.
Si legge nella sentenza impugnata:
Per queste ragioni, il GdP ha ritenuto non provato che il fosse stato Controparte_1 responsabile dell'evento lesivo dedotto in giudizio.
Ed ecco una sintesi dei motivi d'appello: 1) il fatto che il teste escusso in primo grado fosse figlio dell'attrice, non bastava a considerarlo non indifferente all'esito della lite;
2)
“Il testimone escusso confermava che l'incidente avveniva nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, è evidente, dunque che il sinistro veniva causato da carenza di manutenzione della pavimentazione del marciapiedi.”, e stando così le cose, si doveva applicare l'art. 2051 cc, così come interpretato da Cass. 13729/2022 secondo cui nemmeno la colpa del danneggiato esclude di per sé la responsabilità dell'ente; 3)
“Orbene nella specie il sinistro è avvenuto in una strada del centro della città, ove pagina 2 di 4 certamente è possibile il controllo della PA ed anzi è anche emerso che il giorno prima, a seguito di altro passante rovinato al suolo, erano stati chiamati ed erano anche intervenuti i Vigili senza segnalare il pericolo e senza far recintare la zona.
Nessuna prova contraria, nella fattispecie de quo, era fornita dal Al Controparte_1 contrario sussistono i presupposti individuati dalla giurisprudenza quali concreti e chiari indizi della possibilità di concreto esercizio del potere di custodia.”; 4) In ogni caso, il era responsabile anche ex art. 2043 cc, poiché il pedone non può prevedere che CP_1 in una strada posta in un importante quartiere residenziale, una mattonella della pavimentazione possa essere basculante, e quindi vi era insidia o trabocchetto, tanto è vero che il giorno prima era caduta un'altra persona;
il teste non aveva fatto in tempo a soccorrere la madre;
l'infortunata portava scarpe basse, come evidenziato anche dal GdP, e questo denotava una condotta prudente da parte del pedone, che non aveva in alcun modo concorso a determinare l'evento lesivo. Le argomentazioni svolte dall'appellante trascurano un fatto decisivo: nel referto di pronto soccorso dell'Ospedale Buon Consiglio, in atti, le cause e circostanze della lesione erano indicate come “cadeva per fondo stradale bagnato di pioggia”; anche nell'anamnesi personale prossima della cartella clinica si legge: “Caduta accidentale per strada a causa della pavimentazione bagnata di pioggia”. Ora, se davvero l'infortunata avesse sentito un elemento della pavimentazione che si muoveva sotto i suoi piedi;
e se il figlio avesse notato, come da egli riferito, una delle mattonelline che componevano la pavimentazione … smossa e leggermente rialzata rispetto alle altre”; non si vede perché non lo avrebbero riferito ai sanitari, né al Pronto Soccorso, né durante il ricovero – riferendo invece esclusivamente che era scivolata sulla pavimentazione bagnata Pt_1 dalla pioggia. Ciò appare sufficiente a considerare inattendibile il teste escusso in primo grado, e dunque non provato il fatto posto a fondamento della domanda di risarcimento: ossia, che l'attrice/appellante sia caduta “a causa del dissesto di alcune mattonelle che si presentavano rialzate rispetto alla restante pavimentazione e traballanti e scivolose all'appoggio del piede”. Oltretutto, il teste escusso in primo grado ha riferito di una solla delle mattonelline che componevano la pavimentazione smossa e leggermente rialzata rispetto alle altre, mentre “Il resto della pavimentazione era in buone condizioni, e solo in quel punto, ove cadde mia madre, vi era una sconnessione”; ma poi in una delle fotografie dello stato dei luoghi prodotte dalla parte attrice in primo grado, riconosciute dal teste, è cerchiata una zona del marciapiede in cui non si riesce ad individuare una singola mattonellina sconnessa, ma si possono notare tanti piccoli disallineamenti tra le mattonelline, ridottissimi ma molteplici: anche da questo punto di vista, la deposizione non appare attendibile. In ultima analisi, deve ritenersi attendibile quanto dichiarato dall'infortunata e dai suoi accompagnatori ai sanitari, ossia che scivolò sulla pavimentazione del marciapiede Pt_1 bagnata per la pioggia;
e la pioggia è un evento naturale, non certo imputabile al
– e costituisce invece il caso fortuito che esclude la responsabilità del Controparte_1 custode.
pagina 3 di 4 La sentenza va dunque confermata, anche se per ragioni diverse da quella addotte dal GdP. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 29545/2022 rgac tra:
[...]
, appellante;
appellato; così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rimborsare all'ente appellato le spese del presente grado, che liquida in € 2.500 per compenso, oltre spese generali ed oneri riflessi. Così deciso in Portici in data 25/5/2025 Il giudice unico
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