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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2024, n. 5947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5947 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1551/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1551/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viagrande (CT), Via L. Scuderi n. 16/G, C.F._1
presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA MARINA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
, elettivamente domiciliato in Carlentini (SR), Via XXV Aprile n. 31, C.F._2
1 presso lo studio dell'avv. RICIPUTO CARMELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 CP_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
26/07/1980, in Catania.
Dall'unione coniugale nascevano due figlie ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti: il 04/12/1980 e il 16/05/1983. Persona_1 Per_2
Le parti hanno esposto di essersi separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 170/2018, pronunciato da questo Tribunale il 08.3.2018, e che da allora non si sono più riconciliate.
Confermata all'udienza del 10.09.2024 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. la volontà delle parti di ottenere la pronuncia di divorzio senza nessuna altra statuizione,
la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto, che esplicitamente dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione avendo, inoltre, già definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
Il Tribunale, pertanto, prende atto che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro e pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza porre alcuna condizione.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania (CT) in data
26/07/1980, in Catania, tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania (CT) dell'anno 1980,
al N. 1780, della Parte II, Serie A, uff. 1;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1551/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viagrande (CT), Via L. Scuderi n. 16/G, C.F._1
presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA MARINA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
, elettivamente domiciliato in Carlentini (SR), Via XXV Aprile n. 31, C.F._2
1 presso lo studio dell'avv. RICIPUTO CARMELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 CP_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
26/07/1980, in Catania.
Dall'unione coniugale nascevano due figlie ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti: il 04/12/1980 e il 16/05/1983. Persona_1 Per_2
Le parti hanno esposto di essersi separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 170/2018, pronunciato da questo Tribunale il 08.3.2018, e che da allora non si sono più riconciliate.
Confermata all'udienza del 10.09.2024 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. la volontà delle parti di ottenere la pronuncia di divorzio senza nessuna altra statuizione,
la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto, che esplicitamente dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione avendo, inoltre, già definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
Il Tribunale, pertanto, prende atto che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro e pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza porre alcuna condizione.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania (CT) in data
26/07/1980, in Catania, tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania (CT) dell'anno 1980,
al N. 1780, della Parte II, Serie A, uff. 1;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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