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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 395/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri N.1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 48/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SARDEGNA e pubblicata il 25/01/2022
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 48 2022 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 405/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Appellato: concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano Ricorrente_1 s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento n. TW7030200369 e n. TW7030100643, formati per gli anni 2011 e 2012 dall'Agenzia delle
Entrate di Oristano con i quali questa disconosceva – parzialmente – la deducibilità degli accantonamenti effettuati dalla stessa Ricorrente_1 Srl al fondo per il trattamento di fine mandato del Presidente del CdA.
Con sentenza n. 258/2017 del 27.11.2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano rigettava i ricorsi della contribuente.
La sentenza veniva impugnata di fornte alla Corte di Giustizia Tributaria della Sardegna che, con sentenza n. 108/2021 del 29.1.2021, depositata il 26.2.2021, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annullava gli avvisi di accertamento impugnati compensando le spese processuali.
La contribuente proponeva quindi ricorso per l'ottemperanza della predetta sentenza;
con sentenza n.
48/2022 del 13.9.2021, depositata il 25.1.2022, il Giudice dell'ottemperanza dichiarava la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Agenzia di Oristano alla rifusione delle spese processuali.
Avverso quest'ultima sentenza, in punto di condanna al pagamento delle spese processuali, l'Agenzia delle
Entrate ha proposto ricorso di fronte alla Suprema Corte di Cassazione che con ordinanza in data 25 febbraio
2025 lo ha accolto, rimettendo la causa a questa Corte di Giustizia Tributaria perché provveda in diversa composizione.
La causa è stata riassunta dalla contribuente, ed è stata discussa e assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto dell'estinzione del giudizio.
Con accordo 21 luglio 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Oristano - hanno definito in via conciliativa la presente controversia e, con versamento in data 8 agosto 2025, la contribuente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della conciliazione, successivamente depositando in giudizio la copia dei versamenti effettuati.
Non resta quindi al Collegio che dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDGENA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dichiara la cessazione della materia del contendere sulla controversia in epigrafe;
spese compensate.
Così deciso in Cagliari, in data 14 novembre 2025, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione dei giudici: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco
Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 395/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri N.1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 48/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SARDEGNA e pubblicata il 25/01/2022
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 48 2022 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 405/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Appellato: concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano Ricorrente_1 s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento n. TW7030200369 e n. TW7030100643, formati per gli anni 2011 e 2012 dall'Agenzia delle
Entrate di Oristano con i quali questa disconosceva – parzialmente – la deducibilità degli accantonamenti effettuati dalla stessa Ricorrente_1 Srl al fondo per il trattamento di fine mandato del Presidente del CdA.
Con sentenza n. 258/2017 del 27.11.2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano rigettava i ricorsi della contribuente.
La sentenza veniva impugnata di fornte alla Corte di Giustizia Tributaria della Sardegna che, con sentenza n. 108/2021 del 29.1.2021, depositata il 26.2.2021, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annullava gli avvisi di accertamento impugnati compensando le spese processuali.
La contribuente proponeva quindi ricorso per l'ottemperanza della predetta sentenza;
con sentenza n.
48/2022 del 13.9.2021, depositata il 25.1.2022, il Giudice dell'ottemperanza dichiarava la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Agenzia di Oristano alla rifusione delle spese processuali.
Avverso quest'ultima sentenza, in punto di condanna al pagamento delle spese processuali, l'Agenzia delle
Entrate ha proposto ricorso di fronte alla Suprema Corte di Cassazione che con ordinanza in data 25 febbraio
2025 lo ha accolto, rimettendo la causa a questa Corte di Giustizia Tributaria perché provveda in diversa composizione.
La causa è stata riassunta dalla contribuente, ed è stata discussa e assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto dell'estinzione del giudizio.
Con accordo 21 luglio 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Oristano - hanno definito in via conciliativa la presente controversia e, con versamento in data 8 agosto 2025, la contribuente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della conciliazione, successivamente depositando in giudizio la copia dei versamenti effettuati.
Non resta quindi al Collegio che dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDGENA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dichiara la cessazione della materia del contendere sulla controversia in epigrafe;
spese compensate.
Così deciso in Cagliari, in data 14 novembre 2025, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione dei giudici: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco
Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.