Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2025
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 47/2025 tra
Oggi 26 marzo 2025, alle h. 9,15 innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi: Per la ricorrente Pt 1 è presente l'avv. Giulia Di Cesare la quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che a seguito della proposizione del presente ricorso giurisdizionale l'CP 1 ha accolto la domanda di accesso al Fondo di Garanzia, come indicato in costituzione, e accreditato le somme come da comunicazione del 20.03.25 depositata. Si chiede che, in virtù del principio della soccombenza virtuale, codesto Tribunale si pronunci sulle spese di lite con condanna della controparte al rimborso atteso che solo la presentazione della domanda giudiziaria ha ottenuto l'accoglimento della domanda sulla base degli stessi documenti per i quali era stata inizialmente rigettata, essendo errore imputabile unicamente all' CP_1 l'iniziale rigetto.
Si contesta quanto dedotto in memoria di costituzione sulla necessità che la ricorrente esperisse la procedura amministrativa atteso che la scelta tra riesame e ricorso è lasciata al privato e che la sig.ra Pt 1 avendo dovuto già esperire un numero notevole di procedure per espressa richiesta dell'CP_1, sostenendo spese legali non rimborsate dallo stesso, ha adito il Tribunale anche per vedersi riconoscere almeno per questa fase il giusto ristoro delle spese processuali, atteso come dianzi detto che l'errore è stato commesso dall'inadeguata istruttoria esperita in sede di rifiuto della domanda di accesso al Fondo di Garanzia.
Si chiede che la causa venga decisa. Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Fasc. n. 47/20251 N. Sentenza
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
SENTENZA
nel procedimento riservato all'udienza del 26.03.2025
PROMOSSO DA
Parte 2 elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Venezia n. 4 presso lo studio '
dell'avv. Giulia Di Cesare in Pescara, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso,
CONTRO
CP_1, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: FONDO DI GARANZIA EX L. N. 297/82.
CONCLUSIONI: come da verbale del 26.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.01.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'CP_1, al fine di ottenerne la condanna, quale gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 247/82, al pagamento del TFR per la somma di € 7.161,23, per l'attività di lavoro prestata presso la soc. DI.MA. S.r.l. Deduceva che il decreto ottenuto per la corresponsione di quanto dovuto, notificato in data
30.12.2022, non opposto, è divenuto definitivamente esecutivo in data 23.03.2023, con decreto ex art. 647 c.p.c. e che la notifica del titolo si è potuta perfezionare solo dopo aver fatto nominare dal
Tribunale di Pescara curatore speciale apposito, avv. Teresa Francese, poiché alla sede della società indicata in visura la stessa risultava inesistente da precedenti diffide inviate e il legale rappresentante, sig. Testimone 1 domiciliato presso la sede della società, risultava deceduto alla data del 15.07.2019.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato, anche alla sede della società tramite Ufficiale
Giudiziario, il quale attestava l'inesistenza della società all'indirizzo indicato.
Pertanto, in data 29.09.2023 la ricorrente vista l'inesistenza de facto della società e l'assenza del legale rappresentante essendo il curatore speciale soggetto deputato esclusivamente alla ricezione delle notifiche e non alla gestione dell'azienda – presentava domanda al fondo di Garanzia per il recupero delle somme dovutele allegando tutta la documentazione utile all'accoglimento dell'istanza che, tuttavia, veniva rigettata poiché non era stato allegato copia del verbale di pignoramento mobiliare negativo presso la sede legale del datore di lavoro CP Impugnato il provvedimento dell' con ricorso amministrativo senza esito adiva
l'autorità giudiziaria per accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad accedere al Fondo di
Garanzia CP_1 per il versamento del TFR maturato dichiarando l'illegittimità del diniego effettuato dall' CP 1
Si costituiva in giudizio 1,CP deducendo di avere accolto la richiesta del ricorrente, respinta inizialmente dall'ente cui non è seguita istanza di riesame.
Devesi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio, regolate a carico dell'CP 1 in applicazione del principio della
,CP soccombenza virtuale vanno liquidate in relazione alle fasi del giudizio tenuto conto che l' nel costituirsi in giudizio ha dedotto di aver accolto la domanda in via di autotutela determinando la cessazione della materia del contendere.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
CP alla rifusione delle spese del giudizio a favore della ricorrente che liquida in condanna l'
complessivi euro 854,00, oltre accessori legge.
Così deciso in Pescara il 26.03.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)