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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
N. R.G. 867/2025
Il Presidente sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 10.04.2025, rileva: il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.; che tale procedimento diretto ad ottenere una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione dell'insorgenda lite deve essere proposto con finalità deflattive allo scopo precipuo, come chiarito dallo stesso legislatore, di evitare l'instaurazione di futuri giudizi di merito;
considerato, che nel caso di specie un'azione civile risulta essere stata già proposta sullo stesso oggetto, giusta costituzione di parte civile del nel processo penale a carico del Cazzorla;
Parte_1
che pertanto dell'accertamento tecnico con finalità conciliative non sussisterebbero nel caso di specie i presupposti giuridici per l'ammissibilità dello stesso;
considerato che non può nemmeno richiamarsi, nel caso di specie, il disposto dell'art. 699 c.p.c. in quanto detta norma, che prevede la possibilità di istruzione preventiva in corso di causa, è precedente all'entrata in vigore della l. n. 80/2005 ed è applicabile soltanto ai mezzi di istruzione preventiva all'epoca previsti dall'ordinamento e non è estensibile pertanto ai procedimenti di istruzione preventiva con finalità conciliativa e che comunque anche detto ricorso per esplicito dato normativo andava proposto al giudice della causa di merito già pendente e non al Presidente del Tribunale o al giudice di un giudizio diverso da quello nel quale la domanda principale è stata proposta
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- attesa la particolarità della vicenda esaminata compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Bari, 15.04.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
N. R.G. 867/2025
Il Presidente sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 10.04.2025, rileva: il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.; che tale procedimento diretto ad ottenere una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione dell'insorgenda lite deve essere proposto con finalità deflattive allo scopo precipuo, come chiarito dallo stesso legislatore, di evitare l'instaurazione di futuri giudizi di merito;
considerato, che nel caso di specie un'azione civile risulta essere stata già proposta sullo stesso oggetto, giusta costituzione di parte civile del nel processo penale a carico del Cazzorla;
Parte_1
che pertanto dell'accertamento tecnico con finalità conciliative non sussisterebbero nel caso di specie i presupposti giuridici per l'ammissibilità dello stesso;
considerato che non può nemmeno richiamarsi, nel caso di specie, il disposto dell'art. 699 c.p.c. in quanto detta norma, che prevede la possibilità di istruzione preventiva in corso di causa, è precedente all'entrata in vigore della l. n. 80/2005 ed è applicabile soltanto ai mezzi di istruzione preventiva all'epoca previsti dall'ordinamento e non è estensibile pertanto ai procedimenti di istruzione preventiva con finalità conciliativa e che comunque anche detto ricorso per esplicito dato normativo andava proposto al giudice della causa di merito già pendente e non al Presidente del Tribunale o al giudice di un giudizio diverso da quello nel quale la domanda principale è stata proposta
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- attesa la particolarità della vicenda esaminata compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Bari, 15.04.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo