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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6230 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2231/2021
All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 ore 11:45
Presidente Dott. LB IL Consigliere Relatore Dott. IU AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ARRABITO STEFANO avv Trovato pres in sost.
Parte_2
Avv. ARRABITO STEFANO
Parte_3
Avv. ARRABITO STEFANO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BERNARDI GIUSEPPE avv Bernardi Francesco pres in sost.
CP_2
Avv. BERNARDI GIUSEPPE
AD AN
Avv. BERNARDI GIUSEPPE
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
LB IL
AR IE SA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB IL Presidente dott.ssa IU AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 28.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2231 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi in proprio e nella qualità di associali della disciolta C.F._2 [...]
(P.IVA , elettivamente domiciliati in Roma, in Via Parte_3 P.IVA_1
Sabotino n. 22, presso lo studio dell'Avv. Stefano Arrabito (C.F. ) che li C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_2
), AN AD (C.F. , elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliati in Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bernardi (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._7
APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio e nella qualità di associati della , Parte_1 Parte_2 Controparte_3 ottenevano nei confronti di e AN IG il decreto Controparte_1 CP_2 ingiuntivo n. 111/18 del Tribunale di Viterbo per il pagamento di euro 43.923,00 oltre accessori, quale corrispettivo di un incarico professionale.
2 e AN IG proponevano opposizione e gli ingiunti si Controparte_1 CP_2 costituivano chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, il pagamento della somma ritenuta dovuta.
Con ordinanza in corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione del DI.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 291/2021, pubblicata il 02.03.2021 così statuiva: “- revoca il decreto n. 111/2018, di ingiunzione del pagamento di euro 43.923,00, accertando che il credito di parte opposta è pari alla minor somma di euro 8.397,60 oltre interessi come in motivazione;
- compensa parzialmente le spese, condannando e Controparte_1 CP_2 [...]
, in solido, alla refusione in favore di e CP_4 Parte_3 Parte_1
della quota pari ad 1/2, liquidata in euro 3.369,00 per compensi, oltre rimborso spese CP_5 generali, cpa ed iva se dovuta.”
La sentenza è motivata come segue.
“Lo studio professionale “ - ed i singoli professionisti associati Parte_3
(arch.tti e - hanno agito in via monitoria per il pagamento degli Parte_1 Parte_2 onorari loro spettanti in forza della “convenzione di incarico” del 6/4/2019, relativa agli “studi preliminari dello studio di fattibilità urbanistica, della congruenza economica degli strumenti proposti dalla Amministrazione Comunale di Orte, al fine di rendere edificabile a scopo residenziale il terreno riguardante la zona P.E.E.P. di mq. 40.000”; insieme al corrispettivo pattuito, pari ad euro
38.000,00 oltre accessori, essi hanno richiesto il pagamento di euro 4.500,00 oltre accessori, di cui al preavviso di fattura del 6/2/2014, per le “ulteriori prestazioni professionali - supplementari alla progettazione definitiva alle urbanizzazioni P.E.E.P. zona C2/a3- in quanto resesi necessarie alla ultimazione dell'incarico e cioè il progetto preliminare stralcio di strada di PRG località Petignano.
La somma richiesta, pari ad euro 43.923,00, ha per oggetto ex art. 2233 cc il saldo delle competenze, al netto dell'acconto di euro 10.000,00 (rispetto al totale di euro 55.923,00, comprensivo degli accessori).
Gli opponenti hanno negato la debenza di tali somme, affermando la natura di “semplice bozza” della scrittura prodotta: come documentato dall'“accordo di conferimento di incarico” del
10/9/2009, il rapporto è intercorso con il consorzio dei proprietari, a sua volta destinatario dell'ingiunzione (in tesi) per lo stesso titolo (di cui al separato procedimento, tuttora pendente); gli attori hanno inoltre contestato l'effettivo svolgimento dell'attività professionale, invece limitata alla mera “presentazione ed ottenimento del rilascio dal Comune di Orte del permesso di costruire n.
5/14 per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del PEEP in loc. Campo Tonno”; gli opponenti, infine, hanno eccepito l'avvenuto pagamento di euro 20.000,00 come da quietanze in atti, quale somma ritenuta comunque esorbitante rispetto all'opera professionale svolta.
3 Secondo gli attori, dunque, il compenso per le prestazioni professionali oggetto di causa è stato concordato nella scrittura del 10/9/2009, intervenuta direttamente con il Parte_4 costituendo la pretesa monitoria degli odierni opposti un'indebita duplicazione, in relazione ad attività neppure effettivamente espletata.
Tale ricostruzione è però smentita dalle risultanze documentali: la scrittura del 6/4/2009 – su cui consta l'apposizione di firma eguale a quella inoltrata presso gli organi amministrativi - ha contenuto differente rispetto al conferimento di incarico del 10/9/2009: essa riguarda l'attività funzionale all'approvazione del piano PEEP, quale fase distinta rispetto al progetto esecutivo ed al compimento delle opere di urbanizzazione. Tale distinzione emerge anche dalla delibera comunale
n. 25/2009 che, ulteriormente, attesta l'effettivo svolgimento dell'attività professionale, oggetto del primo incarico. Le predette difese, d'altro canto, non sono state riproposte dagli opponenti nella comparsa conclusionale, che è invece incentrata sulla rinegoziazione del compenso professionale, come risultante dall'ulteriore scrittura del 23/10/2009. Quest'ultima contiene espressa conferma della distinzione fra le prestazioni oggetto delle precedenti convenzioni (del 6/4/2009 e del
10/9/2009), restando ulteriormente smentita l'originaria prospettazione (benché ribadita nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc), secondo cui il compenso complessivamente pattuito per
l'intera opera professionale è pari ad euro 70.000,00. Nonostante l'incongruo riferimento alla convenzione del 10/9/2009 – e la contestuale e contraddittoria negazione del precedente titolo negoziale - si ritiene, non di meno, che già appartenga al giudizio il fatto principale come ora dedotto dagli opponenti, di successiva riduzione pattizia del corrispettivo complessivamente dovuto, cioè anche rispetto all'incarico professionale del 6/4/2009 (v. atto di citazione: “In realtà, il compenso originariamente concordato dalle parti di € 70.000,00 circa prevedeva lo svolgimento di numerose attività, come risulta dalla scrittura privata che si allega (accordo del 10.09.2009).
Successivamente a tale accordo, veniva sottoscritto dalle medesime parti, altro accordo nel quale, ferme restando le medesime attività da compiere, si stabiliva una considerevole riduzione del predetto compenso per i suddetti architetti, e precisamente da € 70.000,00 ad € 45.000,00 (scrittura privata del 23.10.2009)”).
Ciò posto, si deve constatare che la scrittura del 23/10/2009 contiene espressa menzione del compenso di euro 38.000,00, pattuito per la progettazione della lottizzazione in data 6/4/2009, nonché, ulteriormente e distintamente, al compenso di euro 70.000,00 stabilito per la progettazione esecutiva, sicurezza e direzione lavori delle opere di urbanizzazione, di cui alla convenzione del
10/9/2009. Parimenti inequivoca, però, è la rimodulazione del “compenso professionale” per la presentazione del piano di lottizzazione, di cui alla scrittura del 6/4/2009, che viene fissato nella minor misura di euro 10.000,00: del tutto irrilevante - a fronte dell'espresso richiamo alla precedente
4 convenzione, all'entità del corrispettivo ed alle prestazioni professionali- è l'erroneo riferimento delle parti “all'art. 6”, che è invece pertinente all'incarico del 10/9/2009. D'altro canto, benché nessuno abbia inteso chiarire le circostanze in cui è maturata la riduzione del compenso, va constatato che gli opposti si sono limitati ad invocare la riferibilità di quest'ultima “ad altro negozio”, che è però rimasto privo di concreta individuazione.
Quanto all'opponibilità della nuova convenzione, si deve ritenere che non sia dirimente la mancanza di sottoscrizione da parte dei singoli professionisti, essendo incontroversa la firma del rappresentante dello studio associato (arch. , accanto all'espressa menzione della CP_6 parte negoziale (“ : v. scrittura del 23/10/2009). In proposito, si osserva Controparte_7 che la domanda di pagamento (già nella fase monitoria) è stata azionata - non solo dai singoli associati ma anche - dallo studio professionale in sé che, quale autonomo centro di imputazione rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti, è espressamente richiamato anche nella convenzione del 6/4/2009 (essendo l'incarico conferito ai predetti professionisti “riuniti nello studio tecnico associato”, che come tale ha assunto in proprio le obbligazioni per
l'espletamento dell'opera professionale: v. artt. 2, 3 e 4). Nel contesto argomentativo di mera negazione del nuovo accordo sul compenso, senza ricostruzione alcuna della relativa vicenda, appare quindi del tutto insufficiente il riferimento di parte opposta al principio di personalità della prestazione, che di per sé non contraddice affatto la titolarità del credito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale (cfr. Cass. 30606/2018). Sotto altro profilo, si osserva che non è documentata – e neppure dedotta, sussistendo altrimenti contrasto con l'affermata legittimazione dello studio associato - l'eventuale esorbitanza dei poteri del suo rappresentante. Soltanto incidentalmente, infine, si nota che la sopravvenuta cessazione dello studio associato, evocata nella comparsa conclusionale, è comunque irrilevante a fronte della persistente titolarità del rapporto giuridico (cfr. Cass. 30606/2018).
In conclusione, si deve ritenere che il compenso – per le prestazioni professionali oggetto di causa- sia pari alla minor somma di euro 10.000,00 cui va aggiunto, in assenza di contestazione, l'importo di euro 4.500,00 per l'attività extra-contratto.
È radicalmente inammissibile la produzione documentale nelle difese conclusive: sia quella degli opponenti con la memoria di replica, che quella degli stessi opposti i quali, nell'avanzare apposita doglianza, hanno a loro volta introdotto nuovi documenti con la comparsa conclusionale. Nel rammentare che il giudizio richiamato in atti ha differente oggetto (in quanto relativo ai compensi per la fase esecutiva: RG 681/2018), va rilevato che entrambe le firme apposte sulle quietanze prodotte dagli opponenti sono state disconosciute: in assenza di istanza di verificazione, tali documenti sono quindi inutilizzabili. La stessa opposta, non di meno, ha riconosciuto la ricezione
5 dell'acconto di euro 10.000,00 (v. ricorso monitorio), che va quindi detratto dall'importo di euro
18.397,60 (derivante dalla somma di euro 10.000,00 + euro 4.500,00, oltre cassa ed iva).
Sull'importo di euro 8.397,60, così conteggiato, competono gli interessi che, in assenza di contestazioni sul punto, vanno calcolati nella misura richiesta, con decorrenza dal 18/1/2017 fino al pagamento in data 12/12/2018.
Pacificamente, la domanda di restituzione delle somme pagate in forza del decreto provvisoriamente esecutivo può essere avanzata anche nello stesso giudizio di opposizione (Cass. 30389/2019). Pur in assenza di osservazioni di parte opposta, tuttavia, si rileva che il versamento documentato in atti, pari ad euro 54.464,34, non è riferibile esclusivamente al provvedimento monitorio per cui è causa, essendo manifestamente esorbitante rispetto all'importo oggetto di ingiunzione, sia pure maggiorato di interessi e spese legali. La mancanza di allegazioni non consente di scorporare l'importo oggetto di retrocessione, che potrà quindi essere chiesto in via autonoma, eventualmente previa compensazione delle spese di lite. Quanto a queste ultime (inclusa la fase monitoria), si configura la reciproca soccombenza parziale rispetto all'esito complessivo del giudizio;
per altro verso, si ritiene congrua la compensazione nella misura della metà, avuto riguardo all'incoerenza delle difese proposte in via principale dagli attori -rispetto a quelle che, solo successivamente esplicitate, sono state poste a fondamento della decisione. La liquidazione, secondo i parametri di cui al DM 55/2014
(come mod.), tiene conto dell'attività processuale svolta (parametri medi per studio, introduzione e decisione/parametri minimi per trattazione in assenza di istruttoria, per l'ammontare complessivo di euro 6.738,00 al lordo della compensazione).”
Avverso tale sentenza proponevano appello e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2 associati della sciolta Mancini Architetti e Associati, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata n. 291/2021 del Tribunale Ordinario di Viterbo, Sezione
Civile – Giudice Dott. P. Bonofiglio, pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico alla medesima data del 02.03.2021, all'esito del giudizio recante R.G. n. 726/2018, notificata a mezzo pec al sottoscritto difensore Avv. Stefano Arrabito in data 08.03.2021, così provvedere: I- Rigettare
l'opposizione proposta dai signori , e IG AN avverso il Controparte_1 CP_2 decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Viterbo n. 111/2018 (RG 239/2018), in quanto pretestuosa totalmente infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 111/2018 (RG 239/2018), reso dal
Tribunale Ordinario di Viterbo;
II- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accolta anche solo parzialmente l'opposizione, condannare gli opponenti tutti signori
, e IG AN al pagamento, in favore degli architetti Controparte_1 CP_2
6 e in proprio ed in qualità di associati della Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda
[...] istruttoria oltre agli interessi legali dall'atto di costituzione in mora del 18.1.2017 fino all'effettivo soddisfo;
III- in via subordinata accogliere le seguenti richieste istruttorie: A- disporre CTU tesa ad accertare che gli elaborati progettuali e la documentazione tecnica tutta depositata in causa, sono relativi all'attività professionale di cui gli opposti hanno ricevuto incarico con la “convenzione di incarico” 06.04.2009 e che detta progettazione ha portato alla adozione, da parte del Parte_5 con deliberazione n.25 dell'1.08.2009 (all. 19 fascicolo della proposta del
[...] Controparte_8
PEEP - Piano per Edilizia Economica e Popolare in località Petignano così come presentata dai signori , ed altri;
nonché ad accertare, che gli onorari richiesti nel Controparte_1 CP_2 ricorso per ingiunzione n. 111/2018 per l'attività professionale svolta sono corrispondenti alla convenzione 06.04.2009, nonché congrui in base alle tariffe professionali agli usi e le leggi tutte;
B- ove ritenuto necessario sulla scorta delle difese degli appellati, procedere alla verificazione tramite disponenda CTU grafologica della “convenzione conferimento incarico professionale 6.4.2009” (all.
1 fascicolo monitorio) con assegnazione di termine per il deposito di scritture comparative e/o indicazione delle medesime;
IV - Con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario al 15% come per legge sia del procedimento monitorio, sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio
d'appello.”
e AN IG nel costituirsi proponevano appello incidentale Controparte_1 CP_2
e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, per tutte le ragioni espresse in narrativa, dichiarare inammissibile o rigettare nel merito l'appello ex adverso proposto e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 291/2021 del Tribunale Ordinario di Viterbo, così statuire: 1) accertare che l'importo di
€ 5.709,60, di cui alla fattura del 06 febbraio 2014 (doc. 7, fascicolo monitorio), non è dovuto dagli esponenti alla nonché agli Arch.tti e Controparte_9 Parte_1 Parte_2
2) per l'effetto, condannare gli stessi alla restituzione in favore degli esponenti della somma di €
5.709,60, corrisposta in data 12.12.2018 (v. all. a depositato con le note di trattazione scritta dell'udienza del 18.11.2020) dai Sigg.ri e AN IG in Controparte_1 CP_2 forza del decreto ingiuntivo n. 118/2018 provvisoriamente esecutivo;
3) condannare la
[...]
nonché agli Arch.tti e al pagamento delle spese Controparte_9 Parte_1 Parte_2 di lite del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 3.2.2022 sono state rigettate le richieste istruttorie.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
7 L'appello principale è articolato in quattro motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La trattazione nel merito dell'appello esclude poi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Sulla infondatezza delle difese degli opponenti SO –IG dichiarata in sentenza.” Parte appellante censura la sentenza ove non riconosce che il credito oggetto di controversia riguardi i soli studi di fattibilità del terreno effettuati sulla zona PEEP a fini edificatori. Erroneamente il giudice di primo grado, dopo aver accertato la totale infondatezza dei motivi di opposizione, ha revoca il decreto ingiuntivo. Gli opponenti, peraltro, adducevano a sostegno delle proprie pretese, difese strumentali e false, volte a far rientrare nella rinegoziazione degli onorari dovuti (sulla base della scrittura privata del 23.10.2009), gli onorari della convenzione del 06.04.2009 afferenti ad una distinta e diversa attività professionale. La decisione di primo grado, inoltre, appare in aperta contraddizione con quanto rilevato nell'ordinanza del
18.10.2018 nella quale si afferma che la riduzione pattizia dell'importo convenuto non è documentata.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Sulla errata e falsa interpretazione delle prove acquisite al giudizio e, segnatamente, della scrittura 23.10.2009 – error in judicando.”
Secondo parte appellante il giudice di primo grado ha erroneamente revocato il decreto ingiuntivo, non indicando i motivi per i quali intendesse discostarsi dal precedente riconoscimento della sua provvisoria esecuzione. Il giudice di prime cure non si è avveduto del fatto che la scrittura del
23.10.2009 costituiva un documento fuorviante ed impreciso. Innanzitutto, non appare chiara la logica sottesa alla ritenuta equivalenza tra studio di fattibilità e piano di lottizzazione (previsto dal documento del 23.10.2009), costituendo le stesse due attività diverse ed afferenti a momenti ontologicamente distinti. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il documento non menziona espressamente né gli onorari pari a 38.000,00 euro né i 70.000,00 euro previsti dalla scrittura del
8 10.9.09. Parimenti erronea appare la statuizione circa l'irrilevanza del fallace riferimento “all'art 6” contenuto nella scrittura di cui si discute. L'art. 6 non esiste né nella scrittura del 06.04.2009 né in quella del 23.09.2009. Pertanto, la novazione dell'accordo sugli onorari non può che riferirsi solamente alla scrittura del 10.09.2009 con conseguente difetto dell'animus novandi.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Sulla erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui attribuisce gli effetti della scrittura
23.10.2009 anche ai professionisti non sottoscrittori.” Secondo parte appellante la sentenza ha fatto erronea applicazione della normativa prevista in materia di titolarità di decisioni assunte da professionisti associati rispetto alla titolarità del rapporto di prestazione d'opera e per aver erroneamente valutato le risultanze documentali addotte in primo grado. Il giudice, infatti, avrebbe dovuto accertare gli effettivi accordi intercorsi tra gli Associati della e Associati, Parte_3 valutando lo Statuto e/o le delibere assembleari. Qualora avesse tenuto in debita considerazione tali elementi nonché la spendita della procura degli architetti e in primo Parte_1 Parte_2 luogo quali professionisti in proprio e, soltanto in secondo luogo come associati dello studio, avrebbe senza dubbio accertato il difetto di legittimazione dell' nella stipula dei Parte_6 contratti in nome e per conto dei singoli associati.
Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata “Sul quantum degli onorari”. L'appellante censura l'assenza di elementi logico- giuridici sottesi all'affermazione della “rimodulazione del compenso professionale” ed il rigetto delle richieste istruttorie presentate dalle parti opposte.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In linea di fatto gli appellanti hanno chiesto il compenso dovuto sulla base di una scrittura privata di conferimento di incarico del 6.4.2009 tra gli appellanti ( e ) riuniti nello Parte_1 Parte_2 studio associato e gli appellati, incarico relativo agli “studi preliminari dello studio di fattibilità urbanistica, della congruenza economica degli strumenti proposti dalla Amministrazione Comunale di Orte, al fine di rendere edificabile a scopo residenziale il terreno riguardante la zona P.E.E.P. di mq. 40.000” (oltre che per una ulteriore prestazione), per un corrispettivo di € 38.000,00 oltre accessori (art. 1). Secondo tale scrittura l'incarico aveva ad oggetto tutto quanto fosse necessario per ottenere l'approvazione da parte del del piano particolareggiato della zona PEEP. Pt_5
In data 10.9.2009 è stata stipulata una convenzione tra il di cui il Parte_4 CP_1 era il presidente del Consiglio di amministrazione, e gli architetti
[...] Parte_1 [...]
e riuniti nello studio tecnico associato, relativa alla progettazione esecutiva, CP_6 Parte_2 sicurezza e direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione del pianto particolareggiato, per un compenso di € 70.000, oltre accessori (art. 6).
9 In data 23.10.2009 veniva redatta ulteriore scrittura privata tra lo Controparte_10 costituito tra e (sottoscritto da , e Parte_1 CP_6 Parte_2 CP_6 relativa ad un “accordo di pagamento per la progettazione del piano di Controparte_1 lottizzazione e della progettazione esecutiva, sicurezza e direzione dei lavori” ricadente nel piano particolareggiato. In tale scrittura è scritto che “con la presente annullano l'art. 6 (compensi professionali) della convenzione di incarico del 6.4.2009 per la progettazione del piano di lottizzazione firmata di allo così come Controparte_1 Controparte_10 annullano anche sempre dell'art. 6 della convenzione l'incarico del 23.10.2009 per la progettazione esecutiva e sicurezza e direzione di lavori delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato
…” e quale “nuovo accordo in sostituzione dell'art. 6, lo e Controparte_7 [...]
concordano la cifra di € 45.000 a saldo per i lavori di progettazione del piano di CP_1 lottizzazione e i lavori di progettazione esecutiva, sicurezza e direzione dei lavori e di tutte le fasi di assestamento occorrenti alla fase finale delle opere”, venendo pattuito un compenso di € 10.000 per la presentazione del piano di lottizzazione, € 10.000,00 per gli esecutivi del Comune, € 10.000 all'inizio dei lavori, € 10.000,00 alla realizzazione del 50% dei lavori e € 5.000 a fine lavori.
Ciò premesso, innanzitutto va osservato come non è ravvisabile un vizio di motivazione della sentenza per avere ritenuto provata una riduzione dei compensi, in difformità dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione del DI, in cui si affermava che non vi era prova della riduzione dei compensi. Infatti il provvedimento che concede la provvisoria esecuzione al DI per definizione ha carattere provvisorio ed è destinato ad essere superato dalla statuizione definitiva. Peraltro, mentre l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione si limitava ad affermare l'assenza di prova in ordine alla riduzione dei compensi, in sentenza si motiva specificatamente la ragione per cui si ritiene tale riduzione.
Quanto poi al fatto che controparte non aveva mai dedotto la riduzione dei compensi del 6.4.2009 per effetto della scrittura del 23.10.2009, va rilevato come nell'atto di opposizione gli opponenti deducevano la riduzione del compenso pattuito per effetto di scrittura del 23.10.2009, riconnettendolo alla scrittura del 10.9.2009, in conseguenza della deduzione che quella del 6.4.2009 fosse una semplice bozza. Una volta ritenuto che la scrittura del 6.4.2009 fosse autonoma rispetto a quella del
10.9.2009, il giudice di primo grado ha conseguenzialmente valutato anche in relazione ad essa la portata della scrittura del 23.10.2009, trattandosi di valutare i documenti prodotti dalle parti.
Gli appellanti deducono poi che la scrittura del 23.10.2009 era diretta a novare unicamente quella del
10.9.2009 e non quella del 6.4.2009.
Il rilievo degli appellanti non è condivisibile. Infatti, al di là di incongruenze che sono state sottolineate dal giudice di primo grado (in particolare l'annullamento dell'art. 6 non è presente nella
10 convenzione del 6.4.2009) la scrittura del 23.10.2009 è chiara nel far riferimento anche alla convenzione del 6.4.2009, che la richiama per data (6.4.2009) e per oggetto (progettazione del piano di lottizzazione), come distinta dall'oggetto della successiva convenzione per la progettazione esecutiva e sicurezza e direzione di lavori delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato.
Né si vede concretamente a quale diversa convenzione del 6.4.2009 si possa aver fatto riferimento.
Inoltre nella convenzione del 6.4.2009 si fa riferimento espressamente allo studio associato.
Del pari non è condivisibile l'assunto degli appellanti secondo cui tale convenzione ha voluto ridurre i compensi solo in relazione alla seconda convenzione, atteso che, al di là dell'errato riferimento all'art. 6 (riportato per quanto attiene alla convenzione del 6.4.2009 a dimostrazione del fatto che la revisione riguardi anche questa), la convenzione è chiara nel prevedere l'importo di € 45.000 per i lavori di progettazione del piano di lottizzazione e i lavori di progettazione esecutiva, sicurezza e direzione dei lavori e di tutte le fasi di assestamento occorrenti alla fase finale delle opere, e quindi anche in relazione a quella progettazione di cui alla prima convenzione, per la quale è stato rideterminato l'importo di € 10.000,00 (per la presentazione del piano di lottizzazione). Irrilevante è poi per ricostruire la volontà delle parti il fatto che l'importo è stato ridotto in modo significativo;
questo a fronte di una volontà che non pare letteralmente ricostruibile in termini diversi.
Inoltre, al di là di alcune incongruenze già evidenziate dal giudice di primo grado, il riferimento nella convenzione del 23.10.2009 alla progettazione del piano di lottizzazione non può che attenere alle prestazioni di cui al contratto del 6.4.2009, in cui si fa riferimento a quanto necessario per ottenere l'approvazione da parte del del piano particolareggiato della zona PEEP e quindi a tutte le Pt_5
Par attività anche propedeutiche a tale piano (in tal senso documenti prodotti in seno al elativi al progetto pep). D'altronde, si è già detto, non si vede a quale diversa convenzione del 6.4.2009 possa aver fatto riferimento la scrittura del 23.10.2009.
Infondate sono poi le censure relative all'animus novandi, atteso che affinché esso sia ravvisabile è necessario che sia desumibile in modo inequivocabile la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa (Cass. n. 9347/2023) e che nel caso di specie non pare dubitabile tale volontà, atteso che viene annullato quanto in precedenza previsto con la sostituzione di nuovi compensi.
In relazione poi al quantum riconosciuto, va rilevato come a fronte della previsione di cui alla convenzione del 23.10.2009 di un compenso di € 10.000 per la presentazione del piano di lottizzazione, € 10.000,00 per gli esecutivi del € 10.000 all'inizio dei lavori, € 10.000,00 Pt_5 alla realizzazione del 50% dei lavori e € 5.000 a fine lavori, coerentemente il giudice di primo grado ha riconosciuto l'importo di € 10.000 atteso che la presentazione del piano di lottizzazione non può
11 essere che quella di cui alla “convenzione di incarico del 6.4.2009 per la progettazione del piano di lottizzazione” richiamata nella stessa convenzione.
Va inoltre osservato che a diverse conclusioni non si può pervenire sulla base della documentazione prodotta dall'appellante in data 19.1.2022, atteso che dalla stessa è desumibile unicamente il fatto che la scrittura del 23.10.2009 attiene anche alla convenzione del 10.9.2009; il che non vale ad escludere la novazione della convenzione del 6.4.2009.
Infondate sono poi le censure relative alla non opponibilità della convenzione del 23.10.2009 agli appellanti ( e ). Parte_1 Parte_2
In linea generale va ricordato come secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità
l'art. 36 c.c., stabilendo che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute siano regolati dagli "accordi tra gli associati" che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti ed ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, consente di ritenere esistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato laddove il giudice del merito accerti la circostanza ovvero la presenza di un accordo statutario interno in tal senso. In tali casi sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere unicamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (cfr.
Cass. 15694/2011; Cass. 4268/2016 e Cass. 15417/2016). Pertanto anche lo studio professionale associato può essere titolare di rapporti giuridici.
La convenzione del 6.4.2009 è stata sottoscritta da e , riuniti nello Parte_1 Parte_2
Studio Tecnico Associato;
nella convenzione vengono Parte_3 regolamentati i rapporti con lo studio associato.
La convenzione del 23.10.2009 è sottoscritta da per lo studio Associato CP_6 [...]
tra i professionisti e oltre che Parte_3 Parte_1 CP_6 Parte_2 dal per i proprietari. CP_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo e hanno dedotto che “i signori Parte_1 Parte_2
, IG AN e hanno affidato agli architetti Controparte_1 CP_2 Pt_1
e in qualità di associati dello Studio Tecnico denominato
[...] Parte_2 Pt_1
l'incarico…, venendo chiesto un decreto ingiuntivo per i compensi di Parte_3 cui alla convenzione del 6.4.2009 a favore degli stessi e a favore dello Studio Associato. Ne consegue che gli stessi appellanti (non venendo differenziate le posizioni poste in un unico atto) hanno assunto la titolarità del credito in capo anche all'associazione, titolarità cui consegue la capacità di disporre
12 del relativo credito (e quindi di novare). L'assunto degli appellanti e Parte_1 Parte_2 secondo cui hanno firmato la convenzione del 6.9.2009 in proprio si scontra con quanto posto dagli stessi a fondamento del ricorso monitorio. Sul punto paiono quindi condivisibili i rilievi del giudice di primo grado, che ha sottolineato come non è neanche contestata l'esorbitanza dei poteri del suo rappresentante (e sul punto gli appellanti non formulano una specifica censura – peraltro
[...] agisce in giudizio quale rappresentante dell' ). CP_6 Parte_6
I rilievi degli appellanti secondo cui la documentazione in atti dimostra il difetto di legittimazione dell'associazione si scontra con il fatto che la legittimazione è affermata dagli stessi nell'atto introduttivo del giudizio (e questo anche al di là della sussistenza di un conflitto di interessi tra gli appellanti).
Né ciò è inficiato dal fatto che e hanno agito non solo come associati Parte_1 Parte_2 ma anche in proprio. Innanzitutto gli stessi hanno dato conto del fatto che l'incarico è stato loro conferito nella qualità di associati. Inoltre non trova riscontro l'affermazione secondo cui solo in seconda battuta l'ingiunzione è stata richiesta quale associati, atteso che la domanda a favore dello
Studio Associato non è stata proposta in via subordinata (in seconda battuta).
Nel caso di specie gli elementi acquisiti consentono di ritenere la titolarità della prestazione professionale di cui alla convenzione del 6.4.2009 in capo all'associazione e conseguentemente anche di ritenere il relativo potere di novare il rapporto. Sul punto pare condivisibile il rilievo del giudice di primo grado secondo cui il fatto che l'associazione ha agito unitamente agli associati dimostra la sua legittimazione.
In definitiva i motivi di appello sono infondati.
L'appello incidentale promosso da , e è Controparte_1 Controparte_1 Controparte_11 articolato in due motivi.
Con il primo motivo la sentenza viene censurata nel punto in cui condanna e IG a CP_1 corrispondere in favore degli appellanti la somma di euro 4.500,00 per c.d. “lavori extra-contratto”.
Il prezzo di tali prestazioni viene addebitato dal giudice di prime cure in ragione del fatto che quest'ultime non sarebbero state contestate nel corso del giudizio di primo grado. Tuttavia, gli appellanti incidentali avevano compiutamente contestato l'esecuzione di tali attività tanto nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 quanto nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.. Inoltre, gli allora opposti non avrebbero fornito la prova dell'esecuzione delle prestazioni, violando quanto disposto dall'art. 1460 c.c. in tema di eccezione di inadempimento. Pertanto gli appellanti devono essere condannati alla restituzione di quanto indebitamente percepito, per un ammontare pari ad euro
5.709.60.
13 Il motivo d'appello attiene alla somma di euro 4.500,00 oltre accessori, di cui al preavviso di fattura del 6/2/2014, per le ulteriori prestazioni professionali - supplementari alla progettazione. definitiva alle urbanizzazioni P.E.E.P. zona C2/a3- in quanto resesi necessarie alla ultimazione dell'incarico. Il preavviso di cui alla fattura attiene alle seguenti prestazioni: Revisione Computo Metrico, Elenco
Prezzi Unitari, Tabella percentuale degli importi delle categorie di lavori, quadro economico previsionale”; “Revisione tavola 4”; “Relazione paesaggistica”; “Assistenza alle revisioni delle bozze di convenzione”; “Computo metrico ed elenco prezzi 1° stralcio”; “Preliminare progetto di strada di
PRG (Planimetria, Computo Metrico, Elenco Prezzi)”.
Rilevato che il giudice di primo grado ha riconosciuto tale somma non oggetto di contestazione, le censure sul punto sono infondate. Nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1
c.p.c. l'appellante incidentale ha contestato in via generale l'adempimento delle prestazioni di cui al ricorso per decreto ingiuntivo senza tuttavia formulare una specifica contestazione in relazione a quanto richiesto nel preavviso di fattura in esame (specificatamente indicato).
Pertanto condivisibilmente il giudice di primo grado una volta ritenuta provata la prestazione principale (di cui alla convenzione) ha ritenuto non contestate le prestazioni accessorie richieste.
Con il secondo motivo di appello incidentale la sentenza viene censurata per “Sulla condanna alle spese di lite.”
Gli appellanti incidentali censurano l'operato del giudice di prime cure nel punto in cui, anziché condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite, le ha addebitate in misura del 50% agli allora opponenti, violando il principio di soccombenza.
Il motivo è infondato.
In diritto va ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. “anche nel giudizio di cui all'articolo
645 del codice di procedura civile, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. n. 4982/2024).
Pertanto la soccombenza va valutata in relazione all'esito finale del giudizio e non in relazione alla revoca del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, attesa la condanna degli appellanti incidentali al pagamento di una somma, gli stessi devono ritenersi soccombenti e pertanto correttamente il giudice di primo grado ha posto le spese a carico loro (previa compensazione per la metà).
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
14 Poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nonché sull'appello incidentale promosso da , Parte_3 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 291/2021, pubblicata il 02.03.2021 del Controparte_1 Controparte_11
Tribunale di Viterbo, così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa integralmente le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
e in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di Parte_2 Parte_3 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , Controparte_1
e , in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 Controparte_11 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IU AR LB IL
15
Sezione VI civile
R.G. 2231/2021
All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 ore 11:45
Presidente Dott. LB IL Consigliere Relatore Dott. IU AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ARRABITO STEFANO avv Trovato pres in sost.
Parte_2
Avv. ARRABITO STEFANO
Parte_3
Avv. ARRABITO STEFANO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BERNARDI GIUSEPPE avv Bernardi Francesco pres in sost.
CP_2
Avv. BERNARDI GIUSEPPE
AD AN
Avv. BERNARDI GIUSEPPE
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
LB IL
AR IE SA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB IL Presidente dott.ssa IU AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 28.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2231 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi in proprio e nella qualità di associali della disciolta C.F._2 [...]
(P.IVA , elettivamente domiciliati in Roma, in Via Parte_3 P.IVA_1
Sabotino n. 22, presso lo studio dell'Avv. Stefano Arrabito (C.F. ) che li C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_2
), AN AD (C.F. , elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliati in Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bernardi (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._7
APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio e nella qualità di associati della , Parte_1 Parte_2 Controparte_3 ottenevano nei confronti di e AN IG il decreto Controparte_1 CP_2 ingiuntivo n. 111/18 del Tribunale di Viterbo per il pagamento di euro 43.923,00 oltre accessori, quale corrispettivo di un incarico professionale.
2 e AN IG proponevano opposizione e gli ingiunti si Controparte_1 CP_2 costituivano chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, il pagamento della somma ritenuta dovuta.
Con ordinanza in corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione del DI.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 291/2021, pubblicata il 02.03.2021 così statuiva: “- revoca il decreto n. 111/2018, di ingiunzione del pagamento di euro 43.923,00, accertando che il credito di parte opposta è pari alla minor somma di euro 8.397,60 oltre interessi come in motivazione;
- compensa parzialmente le spese, condannando e Controparte_1 CP_2 [...]
, in solido, alla refusione in favore di e CP_4 Parte_3 Parte_1
della quota pari ad 1/2, liquidata in euro 3.369,00 per compensi, oltre rimborso spese CP_5 generali, cpa ed iva se dovuta.”
La sentenza è motivata come segue.
“Lo studio professionale “ - ed i singoli professionisti associati Parte_3
(arch.tti e - hanno agito in via monitoria per il pagamento degli Parte_1 Parte_2 onorari loro spettanti in forza della “convenzione di incarico” del 6/4/2019, relativa agli “studi preliminari dello studio di fattibilità urbanistica, della congruenza economica degli strumenti proposti dalla Amministrazione Comunale di Orte, al fine di rendere edificabile a scopo residenziale il terreno riguardante la zona P.E.E.P. di mq. 40.000”; insieme al corrispettivo pattuito, pari ad euro
38.000,00 oltre accessori, essi hanno richiesto il pagamento di euro 4.500,00 oltre accessori, di cui al preavviso di fattura del 6/2/2014, per le “ulteriori prestazioni professionali - supplementari alla progettazione definitiva alle urbanizzazioni P.E.E.P. zona C2/a3- in quanto resesi necessarie alla ultimazione dell'incarico e cioè il progetto preliminare stralcio di strada di PRG località Petignano.
La somma richiesta, pari ad euro 43.923,00, ha per oggetto ex art. 2233 cc il saldo delle competenze, al netto dell'acconto di euro 10.000,00 (rispetto al totale di euro 55.923,00, comprensivo degli accessori).
Gli opponenti hanno negato la debenza di tali somme, affermando la natura di “semplice bozza” della scrittura prodotta: come documentato dall'“accordo di conferimento di incarico” del
10/9/2009, il rapporto è intercorso con il consorzio dei proprietari, a sua volta destinatario dell'ingiunzione (in tesi) per lo stesso titolo (di cui al separato procedimento, tuttora pendente); gli attori hanno inoltre contestato l'effettivo svolgimento dell'attività professionale, invece limitata alla mera “presentazione ed ottenimento del rilascio dal Comune di Orte del permesso di costruire n.
5/14 per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del PEEP in loc. Campo Tonno”; gli opponenti, infine, hanno eccepito l'avvenuto pagamento di euro 20.000,00 come da quietanze in atti, quale somma ritenuta comunque esorbitante rispetto all'opera professionale svolta.
3 Secondo gli attori, dunque, il compenso per le prestazioni professionali oggetto di causa è stato concordato nella scrittura del 10/9/2009, intervenuta direttamente con il Parte_4 costituendo la pretesa monitoria degli odierni opposti un'indebita duplicazione, in relazione ad attività neppure effettivamente espletata.
Tale ricostruzione è però smentita dalle risultanze documentali: la scrittura del 6/4/2009 – su cui consta l'apposizione di firma eguale a quella inoltrata presso gli organi amministrativi - ha contenuto differente rispetto al conferimento di incarico del 10/9/2009: essa riguarda l'attività funzionale all'approvazione del piano PEEP, quale fase distinta rispetto al progetto esecutivo ed al compimento delle opere di urbanizzazione. Tale distinzione emerge anche dalla delibera comunale
n. 25/2009 che, ulteriormente, attesta l'effettivo svolgimento dell'attività professionale, oggetto del primo incarico. Le predette difese, d'altro canto, non sono state riproposte dagli opponenti nella comparsa conclusionale, che è invece incentrata sulla rinegoziazione del compenso professionale, come risultante dall'ulteriore scrittura del 23/10/2009. Quest'ultima contiene espressa conferma della distinzione fra le prestazioni oggetto delle precedenti convenzioni (del 6/4/2009 e del
10/9/2009), restando ulteriormente smentita l'originaria prospettazione (benché ribadita nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc), secondo cui il compenso complessivamente pattuito per
l'intera opera professionale è pari ad euro 70.000,00. Nonostante l'incongruo riferimento alla convenzione del 10/9/2009 – e la contestuale e contraddittoria negazione del precedente titolo negoziale - si ritiene, non di meno, che già appartenga al giudizio il fatto principale come ora dedotto dagli opponenti, di successiva riduzione pattizia del corrispettivo complessivamente dovuto, cioè anche rispetto all'incarico professionale del 6/4/2009 (v. atto di citazione: “In realtà, il compenso originariamente concordato dalle parti di € 70.000,00 circa prevedeva lo svolgimento di numerose attività, come risulta dalla scrittura privata che si allega (accordo del 10.09.2009).
Successivamente a tale accordo, veniva sottoscritto dalle medesime parti, altro accordo nel quale, ferme restando le medesime attività da compiere, si stabiliva una considerevole riduzione del predetto compenso per i suddetti architetti, e precisamente da € 70.000,00 ad € 45.000,00 (scrittura privata del 23.10.2009)”).
Ciò posto, si deve constatare che la scrittura del 23/10/2009 contiene espressa menzione del compenso di euro 38.000,00, pattuito per la progettazione della lottizzazione in data 6/4/2009, nonché, ulteriormente e distintamente, al compenso di euro 70.000,00 stabilito per la progettazione esecutiva, sicurezza e direzione lavori delle opere di urbanizzazione, di cui alla convenzione del
10/9/2009. Parimenti inequivoca, però, è la rimodulazione del “compenso professionale” per la presentazione del piano di lottizzazione, di cui alla scrittura del 6/4/2009, che viene fissato nella minor misura di euro 10.000,00: del tutto irrilevante - a fronte dell'espresso richiamo alla precedente
4 convenzione, all'entità del corrispettivo ed alle prestazioni professionali- è l'erroneo riferimento delle parti “all'art. 6”, che è invece pertinente all'incarico del 10/9/2009. D'altro canto, benché nessuno abbia inteso chiarire le circostanze in cui è maturata la riduzione del compenso, va constatato che gli opposti si sono limitati ad invocare la riferibilità di quest'ultima “ad altro negozio”, che è però rimasto privo di concreta individuazione.
Quanto all'opponibilità della nuova convenzione, si deve ritenere che non sia dirimente la mancanza di sottoscrizione da parte dei singoli professionisti, essendo incontroversa la firma del rappresentante dello studio associato (arch. , accanto all'espressa menzione della CP_6 parte negoziale (“ : v. scrittura del 23/10/2009). In proposito, si osserva Controparte_7 che la domanda di pagamento (già nella fase monitoria) è stata azionata - non solo dai singoli associati ma anche - dallo studio professionale in sé che, quale autonomo centro di imputazione rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti, è espressamente richiamato anche nella convenzione del 6/4/2009 (essendo l'incarico conferito ai predetti professionisti “riuniti nello studio tecnico associato”, che come tale ha assunto in proprio le obbligazioni per
l'espletamento dell'opera professionale: v. artt. 2, 3 e 4). Nel contesto argomentativo di mera negazione del nuovo accordo sul compenso, senza ricostruzione alcuna della relativa vicenda, appare quindi del tutto insufficiente il riferimento di parte opposta al principio di personalità della prestazione, che di per sé non contraddice affatto la titolarità del credito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale (cfr. Cass. 30606/2018). Sotto altro profilo, si osserva che non è documentata – e neppure dedotta, sussistendo altrimenti contrasto con l'affermata legittimazione dello studio associato - l'eventuale esorbitanza dei poteri del suo rappresentante. Soltanto incidentalmente, infine, si nota che la sopravvenuta cessazione dello studio associato, evocata nella comparsa conclusionale, è comunque irrilevante a fronte della persistente titolarità del rapporto giuridico (cfr. Cass. 30606/2018).
In conclusione, si deve ritenere che il compenso – per le prestazioni professionali oggetto di causa- sia pari alla minor somma di euro 10.000,00 cui va aggiunto, in assenza di contestazione, l'importo di euro 4.500,00 per l'attività extra-contratto.
È radicalmente inammissibile la produzione documentale nelle difese conclusive: sia quella degli opponenti con la memoria di replica, che quella degli stessi opposti i quali, nell'avanzare apposita doglianza, hanno a loro volta introdotto nuovi documenti con la comparsa conclusionale. Nel rammentare che il giudizio richiamato in atti ha differente oggetto (in quanto relativo ai compensi per la fase esecutiva: RG 681/2018), va rilevato che entrambe le firme apposte sulle quietanze prodotte dagli opponenti sono state disconosciute: in assenza di istanza di verificazione, tali documenti sono quindi inutilizzabili. La stessa opposta, non di meno, ha riconosciuto la ricezione
5 dell'acconto di euro 10.000,00 (v. ricorso monitorio), che va quindi detratto dall'importo di euro
18.397,60 (derivante dalla somma di euro 10.000,00 + euro 4.500,00, oltre cassa ed iva).
Sull'importo di euro 8.397,60, così conteggiato, competono gli interessi che, in assenza di contestazioni sul punto, vanno calcolati nella misura richiesta, con decorrenza dal 18/1/2017 fino al pagamento in data 12/12/2018.
Pacificamente, la domanda di restituzione delle somme pagate in forza del decreto provvisoriamente esecutivo può essere avanzata anche nello stesso giudizio di opposizione (Cass. 30389/2019). Pur in assenza di osservazioni di parte opposta, tuttavia, si rileva che il versamento documentato in atti, pari ad euro 54.464,34, non è riferibile esclusivamente al provvedimento monitorio per cui è causa, essendo manifestamente esorbitante rispetto all'importo oggetto di ingiunzione, sia pure maggiorato di interessi e spese legali. La mancanza di allegazioni non consente di scorporare l'importo oggetto di retrocessione, che potrà quindi essere chiesto in via autonoma, eventualmente previa compensazione delle spese di lite. Quanto a queste ultime (inclusa la fase monitoria), si configura la reciproca soccombenza parziale rispetto all'esito complessivo del giudizio;
per altro verso, si ritiene congrua la compensazione nella misura della metà, avuto riguardo all'incoerenza delle difese proposte in via principale dagli attori -rispetto a quelle che, solo successivamente esplicitate, sono state poste a fondamento della decisione. La liquidazione, secondo i parametri di cui al DM 55/2014
(come mod.), tiene conto dell'attività processuale svolta (parametri medi per studio, introduzione e decisione/parametri minimi per trattazione in assenza di istruttoria, per l'ammontare complessivo di euro 6.738,00 al lordo della compensazione).”
Avverso tale sentenza proponevano appello e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2 associati della sciolta Mancini Architetti e Associati, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata n. 291/2021 del Tribunale Ordinario di Viterbo, Sezione
Civile – Giudice Dott. P. Bonofiglio, pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico alla medesima data del 02.03.2021, all'esito del giudizio recante R.G. n. 726/2018, notificata a mezzo pec al sottoscritto difensore Avv. Stefano Arrabito in data 08.03.2021, così provvedere: I- Rigettare
l'opposizione proposta dai signori , e IG AN avverso il Controparte_1 CP_2 decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Viterbo n. 111/2018 (RG 239/2018), in quanto pretestuosa totalmente infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 111/2018 (RG 239/2018), reso dal
Tribunale Ordinario di Viterbo;
II- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accolta anche solo parzialmente l'opposizione, condannare gli opponenti tutti signori
, e IG AN al pagamento, in favore degli architetti Controparte_1 CP_2
6 e in proprio ed in qualità di associati della Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda
[...] istruttoria oltre agli interessi legali dall'atto di costituzione in mora del 18.1.2017 fino all'effettivo soddisfo;
III- in via subordinata accogliere le seguenti richieste istruttorie: A- disporre CTU tesa ad accertare che gli elaborati progettuali e la documentazione tecnica tutta depositata in causa, sono relativi all'attività professionale di cui gli opposti hanno ricevuto incarico con la “convenzione di incarico” 06.04.2009 e che detta progettazione ha portato alla adozione, da parte del Parte_5 con deliberazione n.25 dell'1.08.2009 (all. 19 fascicolo della proposta del
[...] Controparte_8
PEEP - Piano per Edilizia Economica e Popolare in località Petignano così come presentata dai signori , ed altri;
nonché ad accertare, che gli onorari richiesti nel Controparte_1 CP_2 ricorso per ingiunzione n. 111/2018 per l'attività professionale svolta sono corrispondenti alla convenzione 06.04.2009, nonché congrui in base alle tariffe professionali agli usi e le leggi tutte;
B- ove ritenuto necessario sulla scorta delle difese degli appellati, procedere alla verificazione tramite disponenda CTU grafologica della “convenzione conferimento incarico professionale 6.4.2009” (all.
1 fascicolo monitorio) con assegnazione di termine per il deposito di scritture comparative e/o indicazione delle medesime;
IV - Con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario al 15% come per legge sia del procedimento monitorio, sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio
d'appello.”
e AN IG nel costituirsi proponevano appello incidentale Controparte_1 CP_2
e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, per tutte le ragioni espresse in narrativa, dichiarare inammissibile o rigettare nel merito l'appello ex adverso proposto e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 291/2021 del Tribunale Ordinario di Viterbo, così statuire: 1) accertare che l'importo di
€ 5.709,60, di cui alla fattura del 06 febbraio 2014 (doc. 7, fascicolo monitorio), non è dovuto dagli esponenti alla nonché agli Arch.tti e Controparte_9 Parte_1 Parte_2
2) per l'effetto, condannare gli stessi alla restituzione in favore degli esponenti della somma di €
5.709,60, corrisposta in data 12.12.2018 (v. all. a depositato con le note di trattazione scritta dell'udienza del 18.11.2020) dai Sigg.ri e AN IG in Controparte_1 CP_2 forza del decreto ingiuntivo n. 118/2018 provvisoriamente esecutivo;
3) condannare la
[...]
nonché agli Arch.tti e al pagamento delle spese Controparte_9 Parte_1 Parte_2 di lite del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 3.2.2022 sono state rigettate le richieste istruttorie.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
7 L'appello principale è articolato in quattro motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La trattazione nel merito dell'appello esclude poi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Sulla infondatezza delle difese degli opponenti SO –IG dichiarata in sentenza.” Parte appellante censura la sentenza ove non riconosce che il credito oggetto di controversia riguardi i soli studi di fattibilità del terreno effettuati sulla zona PEEP a fini edificatori. Erroneamente il giudice di primo grado, dopo aver accertato la totale infondatezza dei motivi di opposizione, ha revoca il decreto ingiuntivo. Gli opponenti, peraltro, adducevano a sostegno delle proprie pretese, difese strumentali e false, volte a far rientrare nella rinegoziazione degli onorari dovuti (sulla base della scrittura privata del 23.10.2009), gli onorari della convenzione del 06.04.2009 afferenti ad una distinta e diversa attività professionale. La decisione di primo grado, inoltre, appare in aperta contraddizione con quanto rilevato nell'ordinanza del
18.10.2018 nella quale si afferma che la riduzione pattizia dell'importo convenuto non è documentata.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Sulla errata e falsa interpretazione delle prove acquisite al giudizio e, segnatamente, della scrittura 23.10.2009 – error in judicando.”
Secondo parte appellante il giudice di primo grado ha erroneamente revocato il decreto ingiuntivo, non indicando i motivi per i quali intendesse discostarsi dal precedente riconoscimento della sua provvisoria esecuzione. Il giudice di prime cure non si è avveduto del fatto che la scrittura del
23.10.2009 costituiva un documento fuorviante ed impreciso. Innanzitutto, non appare chiara la logica sottesa alla ritenuta equivalenza tra studio di fattibilità e piano di lottizzazione (previsto dal documento del 23.10.2009), costituendo le stesse due attività diverse ed afferenti a momenti ontologicamente distinti. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il documento non menziona espressamente né gli onorari pari a 38.000,00 euro né i 70.000,00 euro previsti dalla scrittura del
8 10.9.09. Parimenti erronea appare la statuizione circa l'irrilevanza del fallace riferimento “all'art 6” contenuto nella scrittura di cui si discute. L'art. 6 non esiste né nella scrittura del 06.04.2009 né in quella del 23.09.2009. Pertanto, la novazione dell'accordo sugli onorari non può che riferirsi solamente alla scrittura del 10.09.2009 con conseguente difetto dell'animus novandi.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Sulla erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui attribuisce gli effetti della scrittura
23.10.2009 anche ai professionisti non sottoscrittori.” Secondo parte appellante la sentenza ha fatto erronea applicazione della normativa prevista in materia di titolarità di decisioni assunte da professionisti associati rispetto alla titolarità del rapporto di prestazione d'opera e per aver erroneamente valutato le risultanze documentali addotte in primo grado. Il giudice, infatti, avrebbe dovuto accertare gli effettivi accordi intercorsi tra gli Associati della e Associati, Parte_3 valutando lo Statuto e/o le delibere assembleari. Qualora avesse tenuto in debita considerazione tali elementi nonché la spendita della procura degli architetti e in primo Parte_1 Parte_2 luogo quali professionisti in proprio e, soltanto in secondo luogo come associati dello studio, avrebbe senza dubbio accertato il difetto di legittimazione dell' nella stipula dei Parte_6 contratti in nome e per conto dei singoli associati.
Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata “Sul quantum degli onorari”. L'appellante censura l'assenza di elementi logico- giuridici sottesi all'affermazione della “rimodulazione del compenso professionale” ed il rigetto delle richieste istruttorie presentate dalle parti opposte.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In linea di fatto gli appellanti hanno chiesto il compenso dovuto sulla base di una scrittura privata di conferimento di incarico del 6.4.2009 tra gli appellanti ( e ) riuniti nello Parte_1 Parte_2 studio associato e gli appellati, incarico relativo agli “studi preliminari dello studio di fattibilità urbanistica, della congruenza economica degli strumenti proposti dalla Amministrazione Comunale di Orte, al fine di rendere edificabile a scopo residenziale il terreno riguardante la zona P.E.E.P. di mq. 40.000” (oltre che per una ulteriore prestazione), per un corrispettivo di € 38.000,00 oltre accessori (art. 1). Secondo tale scrittura l'incarico aveva ad oggetto tutto quanto fosse necessario per ottenere l'approvazione da parte del del piano particolareggiato della zona PEEP. Pt_5
In data 10.9.2009 è stata stipulata una convenzione tra il di cui il Parte_4 CP_1 era il presidente del Consiglio di amministrazione, e gli architetti
[...] Parte_1 [...]
e riuniti nello studio tecnico associato, relativa alla progettazione esecutiva, CP_6 Parte_2 sicurezza e direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione del pianto particolareggiato, per un compenso di € 70.000, oltre accessori (art. 6).
9 In data 23.10.2009 veniva redatta ulteriore scrittura privata tra lo Controparte_10 costituito tra e (sottoscritto da , e Parte_1 CP_6 Parte_2 CP_6 relativa ad un “accordo di pagamento per la progettazione del piano di Controparte_1 lottizzazione e della progettazione esecutiva, sicurezza e direzione dei lavori” ricadente nel piano particolareggiato. In tale scrittura è scritto che “con la presente annullano l'art. 6 (compensi professionali) della convenzione di incarico del 6.4.2009 per la progettazione del piano di lottizzazione firmata di allo così come Controparte_1 Controparte_10 annullano anche sempre dell'art. 6 della convenzione l'incarico del 23.10.2009 per la progettazione esecutiva e sicurezza e direzione di lavori delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato
…” e quale “nuovo accordo in sostituzione dell'art. 6, lo e Controparte_7 [...]
concordano la cifra di € 45.000 a saldo per i lavori di progettazione del piano di CP_1 lottizzazione e i lavori di progettazione esecutiva, sicurezza e direzione dei lavori e di tutte le fasi di assestamento occorrenti alla fase finale delle opere”, venendo pattuito un compenso di € 10.000 per la presentazione del piano di lottizzazione, € 10.000,00 per gli esecutivi del Comune, € 10.000 all'inizio dei lavori, € 10.000,00 alla realizzazione del 50% dei lavori e € 5.000 a fine lavori.
Ciò premesso, innanzitutto va osservato come non è ravvisabile un vizio di motivazione della sentenza per avere ritenuto provata una riduzione dei compensi, in difformità dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione del DI, in cui si affermava che non vi era prova della riduzione dei compensi. Infatti il provvedimento che concede la provvisoria esecuzione al DI per definizione ha carattere provvisorio ed è destinato ad essere superato dalla statuizione definitiva. Peraltro, mentre l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione si limitava ad affermare l'assenza di prova in ordine alla riduzione dei compensi, in sentenza si motiva specificatamente la ragione per cui si ritiene tale riduzione.
Quanto poi al fatto che controparte non aveva mai dedotto la riduzione dei compensi del 6.4.2009 per effetto della scrittura del 23.10.2009, va rilevato come nell'atto di opposizione gli opponenti deducevano la riduzione del compenso pattuito per effetto di scrittura del 23.10.2009, riconnettendolo alla scrittura del 10.9.2009, in conseguenza della deduzione che quella del 6.4.2009 fosse una semplice bozza. Una volta ritenuto che la scrittura del 6.4.2009 fosse autonoma rispetto a quella del
10.9.2009, il giudice di primo grado ha conseguenzialmente valutato anche in relazione ad essa la portata della scrittura del 23.10.2009, trattandosi di valutare i documenti prodotti dalle parti.
Gli appellanti deducono poi che la scrittura del 23.10.2009 era diretta a novare unicamente quella del
10.9.2009 e non quella del 6.4.2009.
Il rilievo degli appellanti non è condivisibile. Infatti, al di là di incongruenze che sono state sottolineate dal giudice di primo grado (in particolare l'annullamento dell'art. 6 non è presente nella
10 convenzione del 6.4.2009) la scrittura del 23.10.2009 è chiara nel far riferimento anche alla convenzione del 6.4.2009, che la richiama per data (6.4.2009) e per oggetto (progettazione del piano di lottizzazione), come distinta dall'oggetto della successiva convenzione per la progettazione esecutiva e sicurezza e direzione di lavori delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato.
Né si vede concretamente a quale diversa convenzione del 6.4.2009 si possa aver fatto riferimento.
Inoltre nella convenzione del 6.4.2009 si fa riferimento espressamente allo studio associato.
Del pari non è condivisibile l'assunto degli appellanti secondo cui tale convenzione ha voluto ridurre i compensi solo in relazione alla seconda convenzione, atteso che, al di là dell'errato riferimento all'art. 6 (riportato per quanto attiene alla convenzione del 6.4.2009 a dimostrazione del fatto che la revisione riguardi anche questa), la convenzione è chiara nel prevedere l'importo di € 45.000 per i lavori di progettazione del piano di lottizzazione e i lavori di progettazione esecutiva, sicurezza e direzione dei lavori e di tutte le fasi di assestamento occorrenti alla fase finale delle opere, e quindi anche in relazione a quella progettazione di cui alla prima convenzione, per la quale è stato rideterminato l'importo di € 10.000,00 (per la presentazione del piano di lottizzazione). Irrilevante è poi per ricostruire la volontà delle parti il fatto che l'importo è stato ridotto in modo significativo;
questo a fronte di una volontà che non pare letteralmente ricostruibile in termini diversi.
Inoltre, al di là di alcune incongruenze già evidenziate dal giudice di primo grado, il riferimento nella convenzione del 23.10.2009 alla progettazione del piano di lottizzazione non può che attenere alle prestazioni di cui al contratto del 6.4.2009, in cui si fa riferimento a quanto necessario per ottenere l'approvazione da parte del del piano particolareggiato della zona PEEP e quindi a tutte le Pt_5
Par attività anche propedeutiche a tale piano (in tal senso documenti prodotti in seno al elativi al progetto pep). D'altronde, si è già detto, non si vede a quale diversa convenzione del 6.4.2009 possa aver fatto riferimento la scrittura del 23.10.2009.
Infondate sono poi le censure relative all'animus novandi, atteso che affinché esso sia ravvisabile è necessario che sia desumibile in modo inequivocabile la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa (Cass. n. 9347/2023) e che nel caso di specie non pare dubitabile tale volontà, atteso che viene annullato quanto in precedenza previsto con la sostituzione di nuovi compensi.
In relazione poi al quantum riconosciuto, va rilevato come a fronte della previsione di cui alla convenzione del 23.10.2009 di un compenso di € 10.000 per la presentazione del piano di lottizzazione, € 10.000,00 per gli esecutivi del € 10.000 all'inizio dei lavori, € 10.000,00 Pt_5 alla realizzazione del 50% dei lavori e € 5.000 a fine lavori, coerentemente il giudice di primo grado ha riconosciuto l'importo di € 10.000 atteso che la presentazione del piano di lottizzazione non può
11 essere che quella di cui alla “convenzione di incarico del 6.4.2009 per la progettazione del piano di lottizzazione” richiamata nella stessa convenzione.
Va inoltre osservato che a diverse conclusioni non si può pervenire sulla base della documentazione prodotta dall'appellante in data 19.1.2022, atteso che dalla stessa è desumibile unicamente il fatto che la scrittura del 23.10.2009 attiene anche alla convenzione del 10.9.2009; il che non vale ad escludere la novazione della convenzione del 6.4.2009.
Infondate sono poi le censure relative alla non opponibilità della convenzione del 23.10.2009 agli appellanti ( e ). Parte_1 Parte_2
In linea generale va ricordato come secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità
l'art. 36 c.c., stabilendo che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute siano regolati dagli "accordi tra gli associati" che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti ed ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, consente di ritenere esistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato laddove il giudice del merito accerti la circostanza ovvero la presenza di un accordo statutario interno in tal senso. In tali casi sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere unicamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (cfr.
Cass. 15694/2011; Cass. 4268/2016 e Cass. 15417/2016). Pertanto anche lo studio professionale associato può essere titolare di rapporti giuridici.
La convenzione del 6.4.2009 è stata sottoscritta da e , riuniti nello Parte_1 Parte_2
Studio Tecnico Associato;
nella convenzione vengono Parte_3 regolamentati i rapporti con lo studio associato.
La convenzione del 23.10.2009 è sottoscritta da per lo studio Associato CP_6 [...]
tra i professionisti e oltre che Parte_3 Parte_1 CP_6 Parte_2 dal per i proprietari. CP_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo e hanno dedotto che “i signori Parte_1 Parte_2
, IG AN e hanno affidato agli architetti Controparte_1 CP_2 Pt_1
e in qualità di associati dello Studio Tecnico denominato
[...] Parte_2 Pt_1
l'incarico…, venendo chiesto un decreto ingiuntivo per i compensi di Parte_3 cui alla convenzione del 6.4.2009 a favore degli stessi e a favore dello Studio Associato. Ne consegue che gli stessi appellanti (non venendo differenziate le posizioni poste in un unico atto) hanno assunto la titolarità del credito in capo anche all'associazione, titolarità cui consegue la capacità di disporre
12 del relativo credito (e quindi di novare). L'assunto degli appellanti e Parte_1 Parte_2 secondo cui hanno firmato la convenzione del 6.9.2009 in proprio si scontra con quanto posto dagli stessi a fondamento del ricorso monitorio. Sul punto paiono quindi condivisibili i rilievi del giudice di primo grado, che ha sottolineato come non è neanche contestata l'esorbitanza dei poteri del suo rappresentante (e sul punto gli appellanti non formulano una specifica censura – peraltro
[...] agisce in giudizio quale rappresentante dell' ). CP_6 Parte_6
I rilievi degli appellanti secondo cui la documentazione in atti dimostra il difetto di legittimazione dell'associazione si scontra con il fatto che la legittimazione è affermata dagli stessi nell'atto introduttivo del giudizio (e questo anche al di là della sussistenza di un conflitto di interessi tra gli appellanti).
Né ciò è inficiato dal fatto che e hanno agito non solo come associati Parte_1 Parte_2 ma anche in proprio. Innanzitutto gli stessi hanno dato conto del fatto che l'incarico è stato loro conferito nella qualità di associati. Inoltre non trova riscontro l'affermazione secondo cui solo in seconda battuta l'ingiunzione è stata richiesta quale associati, atteso che la domanda a favore dello
Studio Associato non è stata proposta in via subordinata (in seconda battuta).
Nel caso di specie gli elementi acquisiti consentono di ritenere la titolarità della prestazione professionale di cui alla convenzione del 6.4.2009 in capo all'associazione e conseguentemente anche di ritenere il relativo potere di novare il rapporto. Sul punto pare condivisibile il rilievo del giudice di primo grado secondo cui il fatto che l'associazione ha agito unitamente agli associati dimostra la sua legittimazione.
In definitiva i motivi di appello sono infondati.
L'appello incidentale promosso da , e è Controparte_1 Controparte_1 Controparte_11 articolato in due motivi.
Con il primo motivo la sentenza viene censurata nel punto in cui condanna e IG a CP_1 corrispondere in favore degli appellanti la somma di euro 4.500,00 per c.d. “lavori extra-contratto”.
Il prezzo di tali prestazioni viene addebitato dal giudice di prime cure in ragione del fatto che quest'ultime non sarebbero state contestate nel corso del giudizio di primo grado. Tuttavia, gli appellanti incidentali avevano compiutamente contestato l'esecuzione di tali attività tanto nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 quanto nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.. Inoltre, gli allora opposti non avrebbero fornito la prova dell'esecuzione delle prestazioni, violando quanto disposto dall'art. 1460 c.c. in tema di eccezione di inadempimento. Pertanto gli appellanti devono essere condannati alla restituzione di quanto indebitamente percepito, per un ammontare pari ad euro
5.709.60.
13 Il motivo d'appello attiene alla somma di euro 4.500,00 oltre accessori, di cui al preavviso di fattura del 6/2/2014, per le ulteriori prestazioni professionali - supplementari alla progettazione. definitiva alle urbanizzazioni P.E.E.P. zona C2/a3- in quanto resesi necessarie alla ultimazione dell'incarico. Il preavviso di cui alla fattura attiene alle seguenti prestazioni: Revisione Computo Metrico, Elenco
Prezzi Unitari, Tabella percentuale degli importi delle categorie di lavori, quadro economico previsionale”; “Revisione tavola 4”; “Relazione paesaggistica”; “Assistenza alle revisioni delle bozze di convenzione”; “Computo metrico ed elenco prezzi 1° stralcio”; “Preliminare progetto di strada di
PRG (Planimetria, Computo Metrico, Elenco Prezzi)”.
Rilevato che il giudice di primo grado ha riconosciuto tale somma non oggetto di contestazione, le censure sul punto sono infondate. Nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1
c.p.c. l'appellante incidentale ha contestato in via generale l'adempimento delle prestazioni di cui al ricorso per decreto ingiuntivo senza tuttavia formulare una specifica contestazione in relazione a quanto richiesto nel preavviso di fattura in esame (specificatamente indicato).
Pertanto condivisibilmente il giudice di primo grado una volta ritenuta provata la prestazione principale (di cui alla convenzione) ha ritenuto non contestate le prestazioni accessorie richieste.
Con il secondo motivo di appello incidentale la sentenza viene censurata per “Sulla condanna alle spese di lite.”
Gli appellanti incidentali censurano l'operato del giudice di prime cure nel punto in cui, anziché condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite, le ha addebitate in misura del 50% agli allora opponenti, violando il principio di soccombenza.
Il motivo è infondato.
In diritto va ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. “anche nel giudizio di cui all'articolo
645 del codice di procedura civile, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. n. 4982/2024).
Pertanto la soccombenza va valutata in relazione all'esito finale del giudizio e non in relazione alla revoca del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, attesa la condanna degli appellanti incidentali al pagamento di una somma, gli stessi devono ritenersi soccombenti e pertanto correttamente il giudice di primo grado ha posto le spese a carico loro (previa compensazione per la metà).
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
14 Poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nonché sull'appello incidentale promosso da , Parte_3 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 291/2021, pubblicata il 02.03.2021 del Controparte_1 Controparte_11
Tribunale di Viterbo, così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa integralmente le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
e in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di Parte_2 Parte_3 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , Controparte_1
e , in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 Controparte_11 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IU AR LB IL
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