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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11294 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 38420/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. NICODEMO PAOLO, Parte_1
ricorrente
contro
, rapp. e dif. dall'avv. Controparte_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
resistente
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con istanza del 22/12/2018, , cittadino egiziano chiese, ai Parte_1 sensi dell'art. 5, L. n° 91/1992, il conferimento della cittadinanza italiana, in quanto coniugato dal
2014 con cittadina italiana.
La Prefettura di gli notificò, in data 21/10/2019, un preavviso di rigetto, motivando CP_1 sull'intervenuta interruzione della convivenza con la coniuge, risultante da un rapporto informativo della Questura, al quale il ricorrente rispose con memoria allegando autocertificazione della coniuge attestante l'effettiva convivenza. A séguito di ciò, al ricorrente venne rilasciato dalla Questura di un permesso di soggiorno per motivi familiari. CP_1
Successivamente, il ricorrente non ebbe più notizie dei séguiti della pratica, neppure dopo un firmale accesso agli atti, e soltanto in conseguenza di un ricorso al TAR ex art. 116 C.P.A. venne a conoscenza del provvedimento (in questa sede impugnato) di inammissibilità dell'istanza, per gli stessi motivi già enunciati nel preavviso di rigetto. Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Agì, quindi, per il conferimento della cittadinanza italiana davanti al giudice amministrativo, che dichiarò l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
In questa sede, l'istante agisce quindi, sulla base degli stessi argomenti e della stessa documentazione, chiedendo al Tribunale di «Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'impugnato decreto di rigetto/inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, emesso dal in data 06/11/2020 e comunicato al Controparte_1 ricorrente in data 13/02/2023 e, per l'effetto, concedere la cittadinanza italiana al ricorrente».
Si è costituita l'amministrazione resistente deducendo e documentando che, a séguito delle argomentazioni del ricorrente, era stato svolto un ulteriore approfondimento sulla sua situazione familiare presso la Questura e l'anagrafe e che, all'esito, l'impugnato provvedimento di inammissibilità dell'istanza era stato revocato. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese.
Con note di trattazione scritta, il ricorrente ha contestato che fosse venuta meno la materia del contendere, non essendo stato ancora emesso il decreto di conferimento della cittadinanza, oggetto della domanda, ed ha chiesto la condanna del MINISTERO ex art. 96 C.P.C.
Il conferimento della cittadinanza per matrimonio, pur essendo stato qualificato dalla giurisprudenza come diritto soggettivo perfetto, soggiace ad una procedura che assegna all'amministrazione un duplice onere di verifica: degli elementi costitutivi del diritto (art. 5 della legge sulla cittadinanza) e dell'assenza di cause ostative (art. 7).
L'accertamento della sussistenza dei requisiti positivi (nella specie, della convivnza effettiva, che l'amministrazione ha mostrato di ritenere comprovata dalla documentazione agli atti anche di questo giudizio e, eventualmente, da altre indagini autonomamente svolte) non esaurisce quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nel presente giudizio, che ha natura impugnatoria, il ricorrente chiede – come petitum immediato – la revoca o l'annullamento del provvedimento che dichiarava inammissibile la sua istanza e ne precludeva così qualsiasi possibile esame ulteriore;
solo come conseguenza di tale annullamento o revoca («per l'effetto») egli domanda al Tribunale di conferirgli direttamente lo status civitatis.
Ma il petitum demolitorio è divenuto manifestamente privo di oggetto, poiché il decreto di inammissibilità impugnato non esiste più, essendo stato revocato dalla stessa amministrazione che lo aveva emesso;
con una rilevante conseguenza: e cioè che il procedimento di conferimento della
Ordinanza n° 38420/2023 r.g. p. 2 di 3 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile cittadinanza ha ripreso il suo normale corso (che la dichiarazione di inammissibilità aveva invece irreversibilmente interrotto).
Ciò comporta che l'amministrazione competente deve passare alla fase successiva, di verifica dell'assenza di cause ostative (aspetto sul quale il ricorrente nulla deduce).
Deve pertanto concludersi che l'intervenuta revoca del decreto di inammissibilità ponendo nel nulla il provvedimento impugnato, ha fatto venire meno l'oggetto della controversia, giacché la pratica di conferimento della cittadinanza al ricorrente è (se non già conclusa) di nuovo in itinere.
L'amministrazione deve quindi adempiere agli ulteriori còmpiti che la legge le assegna e prima ancora dei quali si era a suo tempo fermata per il ritenuto – e poi smentito – difetto di un requisito positivo (la convivenza), che precludeva e rendeva superflua ogni altra indagine.
Va disattesa la domanda di condanna ex art. 96 C.P.C., posto che la disposizione riguarda la mala fede o colpa grave nelle difese all'interno del processo nel quale la condanna può essere pronunciata (peraltro solo se ed in quanto vi sia condanna alle spese, il che non è il caso di specie), e non le condotte precedenti o ad esso estranee.
In ragione dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non deve farsi luogo a liquidazione delle spese di lite, secondo il principio affermato da Cass. n° 18583/12 e n°
30876/18.
P.Q.M.
il Tribunale
- dichiara cessata a materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, addì 24/07/2025.
Il giudice
CE LL
Ordinanza n° 38420/2023 r.g. p. 3 di 3
N° 38420/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. NICODEMO PAOLO, Parte_1
ricorrente
contro
, rapp. e dif. dall'avv. Controparte_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
resistente
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con istanza del 22/12/2018, , cittadino egiziano chiese, ai Parte_1 sensi dell'art. 5, L. n° 91/1992, il conferimento della cittadinanza italiana, in quanto coniugato dal
2014 con cittadina italiana.
La Prefettura di gli notificò, in data 21/10/2019, un preavviso di rigetto, motivando CP_1 sull'intervenuta interruzione della convivenza con la coniuge, risultante da un rapporto informativo della Questura, al quale il ricorrente rispose con memoria allegando autocertificazione della coniuge attestante l'effettiva convivenza. A séguito di ciò, al ricorrente venne rilasciato dalla Questura di un permesso di soggiorno per motivi familiari. CP_1
Successivamente, il ricorrente non ebbe più notizie dei séguiti della pratica, neppure dopo un firmale accesso agli atti, e soltanto in conseguenza di un ricorso al TAR ex art. 116 C.P.A. venne a conoscenza del provvedimento (in questa sede impugnato) di inammissibilità dell'istanza, per gli stessi motivi già enunciati nel preavviso di rigetto. Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Agì, quindi, per il conferimento della cittadinanza italiana davanti al giudice amministrativo, che dichiarò l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
In questa sede, l'istante agisce quindi, sulla base degli stessi argomenti e della stessa documentazione, chiedendo al Tribunale di «Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'impugnato decreto di rigetto/inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, emesso dal in data 06/11/2020 e comunicato al Controparte_1 ricorrente in data 13/02/2023 e, per l'effetto, concedere la cittadinanza italiana al ricorrente».
Si è costituita l'amministrazione resistente deducendo e documentando che, a séguito delle argomentazioni del ricorrente, era stato svolto un ulteriore approfondimento sulla sua situazione familiare presso la Questura e l'anagrafe e che, all'esito, l'impugnato provvedimento di inammissibilità dell'istanza era stato revocato. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese.
Con note di trattazione scritta, il ricorrente ha contestato che fosse venuta meno la materia del contendere, non essendo stato ancora emesso il decreto di conferimento della cittadinanza, oggetto della domanda, ed ha chiesto la condanna del MINISTERO ex art. 96 C.P.C.
Il conferimento della cittadinanza per matrimonio, pur essendo stato qualificato dalla giurisprudenza come diritto soggettivo perfetto, soggiace ad una procedura che assegna all'amministrazione un duplice onere di verifica: degli elementi costitutivi del diritto (art. 5 della legge sulla cittadinanza) e dell'assenza di cause ostative (art. 7).
L'accertamento della sussistenza dei requisiti positivi (nella specie, della convivnza effettiva, che l'amministrazione ha mostrato di ritenere comprovata dalla documentazione agli atti anche di questo giudizio e, eventualmente, da altre indagini autonomamente svolte) non esaurisce quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nel presente giudizio, che ha natura impugnatoria, il ricorrente chiede – come petitum immediato – la revoca o l'annullamento del provvedimento che dichiarava inammissibile la sua istanza e ne precludeva così qualsiasi possibile esame ulteriore;
solo come conseguenza di tale annullamento o revoca («per l'effetto») egli domanda al Tribunale di conferirgli direttamente lo status civitatis.
Ma il petitum demolitorio è divenuto manifestamente privo di oggetto, poiché il decreto di inammissibilità impugnato non esiste più, essendo stato revocato dalla stessa amministrazione che lo aveva emesso;
con una rilevante conseguenza: e cioè che il procedimento di conferimento della
Ordinanza n° 38420/2023 r.g. p. 2 di 3 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile cittadinanza ha ripreso il suo normale corso (che la dichiarazione di inammissibilità aveva invece irreversibilmente interrotto).
Ciò comporta che l'amministrazione competente deve passare alla fase successiva, di verifica dell'assenza di cause ostative (aspetto sul quale il ricorrente nulla deduce).
Deve pertanto concludersi che l'intervenuta revoca del decreto di inammissibilità ponendo nel nulla il provvedimento impugnato, ha fatto venire meno l'oggetto della controversia, giacché la pratica di conferimento della cittadinanza al ricorrente è (se non già conclusa) di nuovo in itinere.
L'amministrazione deve quindi adempiere agli ulteriori còmpiti che la legge le assegna e prima ancora dei quali si era a suo tempo fermata per il ritenuto – e poi smentito – difetto di un requisito positivo (la convivenza), che precludeva e rendeva superflua ogni altra indagine.
Va disattesa la domanda di condanna ex art. 96 C.P.C., posto che la disposizione riguarda la mala fede o colpa grave nelle difese all'interno del processo nel quale la condanna può essere pronunciata (peraltro solo se ed in quanto vi sia condanna alle spese, il che non è il caso di specie), e non le condotte precedenti o ad esso estranee.
In ragione dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non deve farsi luogo a liquidazione delle spese di lite, secondo il principio affermato da Cass. n° 18583/12 e n°
30876/18.
P.Q.M.
il Tribunale
- dichiara cessata a materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, addì 24/07/2025.
Il giudice
CE LL
Ordinanza n° 38420/2023 r.g. p. 3 di 3