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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/08/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. 103/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 103/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Gurnari e
Francesca Gangemi;
appellante principale-appellata incidentale
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pesce;
appellata principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Cosenza, pubblicata l'08.12.2018, avente ad oggetto azione di risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: “chiedono che la On.le Corte, previa riforma della ordinanza impugnata resa dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del giudizio ex art
702 bis cpc iscritto a ruolo con li n. 2164/2016 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia 1) accertare e dichiarare che la convenuta Controparte_2
1
[...] è inadempiente agli obblighi assunti con li contratto di Controparte_3 trasporto intervenuto con per cui è causa;
2) per l'effetto risolvere li Parte_1 contratto di trasporto ni danno della convenuta Controparte_4
3) voglia condannare la convenuta alla restituzione in favore della Controparte_1
della somma di Euro 2.318,00 (pari al 50% del compenso pattuito e Parte_1 pagato per il trasporto) oltre interessi dalla tenutezza all'effettivo soddisfo;
4) voglia condannare la convenuta al risarcimento del Controparte_4 danno all'immagine e da mancato guadagno nella misura e mediante pagamento in favore di rispettivamente, della somma di Euro 2.000,00 e Parte_1
14.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente anche del precedente grado di giudizio”.
Per l'appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione così GIUDICARE
1. in accoglimento dell'appello incidentale, e in via pregiudiziale: dichiarare l'azione della improcedibile;
2. in subordine e nel merito: confermare la Parte_1 ordinanza impugnata;
3. con rifusione dei compensi e delle spese, anche generali, del secondo grado”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la adiva il Tribunale di Cosenza al fine Parte_1 di ottenere: la declaratoria di risoluzione del contratto di trasporto di merce dalla
Germania all' del giugno 2015 intercorso con la ed avente ad CP_4 Controparte_4 oggetto il carico e la consegna di fusti di birra da far pervenire a destinazione mediante “doppia presa” a Bitburg e Kumbalch, per inadempimento dell'obbligazione di consegna della merce, risultata parzialmente danneggiata;
la condanna del vettore a cui era stato affidato il carico al rimborso della somma di €
2.318,00, pari al 50% del corrispettivo pattuito per la spedizione medesima;
il risarcimento del danno all'immagine e da mancato guadagno nella misura, rispettivamente, di € 2.000,00 e di € 14.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con comparsa depositata il 14 gennaio 2017 si costituiva la società resistente, la quale eccepiva in via preliminare ed in rito la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita ex art. 1, comma 249, l. 23.12.2014
2 e art. 3 d.l. 12.09.2014 n.132. In via preliminare di merito eccepiva la prescrizione del credito ex art. 2951 cod. civ. ed art. 32 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merce (c.d. CMR) attuata in Italia con l. 6.12.1961, n.
1621. In via subordinata e nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda ex adverso introdotta per carenza di responsabilità del vettore ex art. 17.4 lett. b) e c)
CMR). In particolare rilevava che gli imballaggi dei fusti di birra, il caricamento ed il loro posizionamento sul camion della erano stati effettuati con Parte_2 mezzi propri dal personale dalla prima mittente, la , con Controparte_5 conseguente irresponsabilità del vettore della parziale avaria della merce.
Contestava, infine, la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda risarcitoria.
Preso atto del mancato esperimento della negoziazione assistita, il Tribunale, con ordinanza del 13.03.2017, assegnava alle parti termine di 15 giorni per l'espletamento dell'incombente, rinviando all'udienza del 5.10.2017 per la verifica.
A tale udienza parte ricorrente rappresentava di aver inviato a mezzo pec alla controparte l'invito a stipulare la negoziazione assistita, evidenziando tuttavia di essere stata nelle more sottoposta dal Tribunale di Reggio Calabria alla misura di prevenzione con l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria dei beni (revocata nel novembre 2017).
Istruita la causa in via documentale, con ordinanza dell'08.12.2008 il Tribunale rigettava le domande avanzate da parte ricorrente e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, ritenuta assolta la condizione di procedibilità relativa all'espletamento della mediazione, accoglieva l'eccezione preliminare di prescrizione della domanda formulata tempestivamente da parte resistente. Osservava in proposito che la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza era avvenuta nell'agosto 2016 (la spedizione dell'atto era segnatamente del 5 agosto 2016) e che il trasporto a carattere internazionale in controversia si era concluso nel giugno 2015 con la riconsegna della merce alla la quale, seppure con riserva, l'aveva anche accettata, sicchè Parte_1 in difetto di prova di atti interruttivi, ogni diritto relativo al trasporto doveva considerarsi prescritto, non essendo stato rispettato il termine annuale previsto sia dall'art. 2951 c.c. che dall'art. 32 CMR Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956
(applicabile nel caso in esame, trattandosi di contratto di trasporto a titolo oneroso di
3 merci su strada per mezzo di veicoli nel quale il luogo di ricevimento della merce ed il luogo previsto per la consegna erano situati in due paesi diversi).
Il Tribunale aggiungeva che comunque nel merito la domanda non avrebbe potuto essere accolta. Dalla disamina della documentazione versata in atti (corrispondenza intercorsa tra mittente e vettore e fotografie) risultava, infatti, che la causa della avaria fosse addebitabile all'erroneo caricamento della merce, effettuato, secondo la ricostruzione di parte resistente tuttavia non contraddetta da emergenze di segno contrario da parte ricorrente, dalla prima mittente . Controparte_5
Trattandosi di rischi c.d. eccettuati riguardo la responsabilità, che era soltanto del mittente (art. 17.4 lett. b) e c) CMR, nessun addebito poteva essere mosso al vettore.
1.2. Avverso detta ordinanza proponeva appello, con citazione notificata il
09.01.2019, la denunciando: 1) l'erroneità della pronuncia nella Parte_1 parte in cui il giudice aveva accolto l'eccezione di prescrizione. Assumeva
l'appellante che con diverse mail già prima della scadenza sia la che Parte_1
i suoi difensori avevano contestato alla il gravissimo inadempimento;
che CP_4 la non aveva mai contestato di aver ricevuto le predette mail e in particolare CP_4 quella del 03.07.2015 cui aveva dato riscontro con mail del 09.07.2015; 2) l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la infondatezza della domanda nel merito, omettendo di esaminare le contestazioni sollevate da essa appellante in primo grado.
Con comparsa depositata in data 24.04.2019 si costituiva la che Controparte_4 resisteva al proposto gravame e con appello incidentale chiedeva la riforma della pronuncia di primo grado nella parte in cui non aveva dichiarato la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, deducendo che né in sede stragiudiziale né in corso di causa alla non era CP_4 stata recapitata neppure una proposta di Convenzione.
Con ordinanza dell'08.07.2019 la Corte rinviava la causa al 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, disponendo al contempo l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
4 Con provvedimento del 14.04.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Per ragioni di ordine logico va esaminato prioritariamente l'appello incidentale con cui la ha riproposto l'eccezione di improcedibilità della CP_4 domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Osserva l'appellante incidentale che, facendo seguito all'ordine del Tribunale espresso nella ordinanza del 13.03.2017, in data 22.03.2017 il difensore della aveva trasmesso a l'invito alla negoziazione assistita al quale, Parte_1 CP_4 il giorno successivo, aveva risposto il difensore della predetta società esprimendo adesione all'invito; allo scambio di PEC del 22/23 marzo 2017, nonostante richiesta espressa della , non era seguito l'invio a quest'ultima della proposta di CP_4
Convenzione. Ad avviso dell'appellante incidentale la statuizione del Tribunale, secondo cui la condizione di procedibilità della domanda si sarebbe verificata “… essendo decorso il termine di 3 mesi dall'invito (completo) alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita”, non è condivisibile tenuto conto che, in verità, né in sede stragiudiziale né in corso di causa alla non è stata CP_4 recapitata neppure una proposta di Convenzione.
Il rilievo non coglie nel segno.
L'avvio della procedura di negoziazione è obbligatorio stante la pregiudizialità all'azione giudiziale, mentre la partecipazione ed il suo effettivo svolgimento ai fini della soluzione preventiva della vertenza, è solo eventuale. Pertanto, una volta attivata la procedura, è interesse di tutte le parti coinvolte, e che hanno dato adesione, di procedere all'invio della convenzione ed allo svolgimento delle successive fasi. In caso che nessuna delle parti si attivi, è implicita la mancanza di interesse e volontà sia alla procedura, che alla conclusione positiva della stessa, per cui decorsi i termini di legge, o quelli indicati dalle parti medesime, senza impulsi positivi da nessuno dei partecipanti, la procedura deve ritenersi chiusa negativamente con facoltà delle parti interessate di procedere al giudizio. In difetto, si consentirebbe una paralisi, con evidente lesione, del diritto ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti.
2.2. L'appello principale è infondato.
5 Correttamente il giudice di primo grado ha individuato il primo atto interruttivo della prescrizione nella domanda giudiziale, non contenendo nessuna delle mail versate in atti una richiesta di risarcimento del danno.
D'altra parte la stessa appellante ha omesso di indicare specificamente quali messaggi di posta elettronica avrebbero avuto un effetto interruttivo e si è limitata a richiamare la mail del 03.07.2015 che, invero, non si rinviene in atti e comunque non sarebbe ugualmente idonea ad impedire la prescrizione atteso che il successivo atto interruttivo, rappresentato dalla domanda giudiziale, è intervenuto il 05.08.2016 e dunque quando era già decorso il termine annuale.
Per tutte le considerazioni svolte l'ordinanza impugnata deve essere confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Attesa la reciproca soccombenza delle parti le spese del presente grado vanno integralmente compensate.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del
2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1 citazione notificata il 09.01.2019, nonchè sull'appello incidentale proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso l'ordinanza ex CP_4 art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Cosenza, pubblicata l'08.12.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 103/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Gurnari e
Francesca Gangemi;
appellante principale-appellata incidentale
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pesce;
appellata principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Cosenza, pubblicata l'08.12.2018, avente ad oggetto azione di risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: “chiedono che la On.le Corte, previa riforma della ordinanza impugnata resa dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del giudizio ex art
702 bis cpc iscritto a ruolo con li n. 2164/2016 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia 1) accertare e dichiarare che la convenuta Controparte_2
1
[...] è inadempiente agli obblighi assunti con li contratto di Controparte_3 trasporto intervenuto con per cui è causa;
2) per l'effetto risolvere li Parte_1 contratto di trasporto ni danno della convenuta Controparte_4
3) voglia condannare la convenuta alla restituzione in favore della Controparte_1
della somma di Euro 2.318,00 (pari al 50% del compenso pattuito e Parte_1 pagato per il trasporto) oltre interessi dalla tenutezza all'effettivo soddisfo;
4) voglia condannare la convenuta al risarcimento del Controparte_4 danno all'immagine e da mancato guadagno nella misura e mediante pagamento in favore di rispettivamente, della somma di Euro 2.000,00 e Parte_1
14.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente anche del precedente grado di giudizio”.
Per l'appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione così GIUDICARE
1. in accoglimento dell'appello incidentale, e in via pregiudiziale: dichiarare l'azione della improcedibile;
2. in subordine e nel merito: confermare la Parte_1 ordinanza impugnata;
3. con rifusione dei compensi e delle spese, anche generali, del secondo grado”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la adiva il Tribunale di Cosenza al fine Parte_1 di ottenere: la declaratoria di risoluzione del contratto di trasporto di merce dalla
Germania all' del giugno 2015 intercorso con la ed avente ad CP_4 Controparte_4 oggetto il carico e la consegna di fusti di birra da far pervenire a destinazione mediante “doppia presa” a Bitburg e Kumbalch, per inadempimento dell'obbligazione di consegna della merce, risultata parzialmente danneggiata;
la condanna del vettore a cui era stato affidato il carico al rimborso della somma di €
2.318,00, pari al 50% del corrispettivo pattuito per la spedizione medesima;
il risarcimento del danno all'immagine e da mancato guadagno nella misura, rispettivamente, di € 2.000,00 e di € 14.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con comparsa depositata il 14 gennaio 2017 si costituiva la società resistente, la quale eccepiva in via preliminare ed in rito la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita ex art. 1, comma 249, l. 23.12.2014
2 e art. 3 d.l. 12.09.2014 n.132. In via preliminare di merito eccepiva la prescrizione del credito ex art. 2951 cod. civ. ed art. 32 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merce (c.d. CMR) attuata in Italia con l. 6.12.1961, n.
1621. In via subordinata e nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda ex adverso introdotta per carenza di responsabilità del vettore ex art. 17.4 lett. b) e c)
CMR). In particolare rilevava che gli imballaggi dei fusti di birra, il caricamento ed il loro posizionamento sul camion della erano stati effettuati con Parte_2 mezzi propri dal personale dalla prima mittente, la , con Controparte_5 conseguente irresponsabilità del vettore della parziale avaria della merce.
Contestava, infine, la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda risarcitoria.
Preso atto del mancato esperimento della negoziazione assistita, il Tribunale, con ordinanza del 13.03.2017, assegnava alle parti termine di 15 giorni per l'espletamento dell'incombente, rinviando all'udienza del 5.10.2017 per la verifica.
A tale udienza parte ricorrente rappresentava di aver inviato a mezzo pec alla controparte l'invito a stipulare la negoziazione assistita, evidenziando tuttavia di essere stata nelle more sottoposta dal Tribunale di Reggio Calabria alla misura di prevenzione con l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria dei beni (revocata nel novembre 2017).
Istruita la causa in via documentale, con ordinanza dell'08.12.2008 il Tribunale rigettava le domande avanzate da parte ricorrente e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, ritenuta assolta la condizione di procedibilità relativa all'espletamento della mediazione, accoglieva l'eccezione preliminare di prescrizione della domanda formulata tempestivamente da parte resistente. Osservava in proposito che la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza era avvenuta nell'agosto 2016 (la spedizione dell'atto era segnatamente del 5 agosto 2016) e che il trasporto a carattere internazionale in controversia si era concluso nel giugno 2015 con la riconsegna della merce alla la quale, seppure con riserva, l'aveva anche accettata, sicchè Parte_1 in difetto di prova di atti interruttivi, ogni diritto relativo al trasporto doveva considerarsi prescritto, non essendo stato rispettato il termine annuale previsto sia dall'art. 2951 c.c. che dall'art. 32 CMR Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956
(applicabile nel caso in esame, trattandosi di contratto di trasporto a titolo oneroso di
3 merci su strada per mezzo di veicoli nel quale il luogo di ricevimento della merce ed il luogo previsto per la consegna erano situati in due paesi diversi).
Il Tribunale aggiungeva che comunque nel merito la domanda non avrebbe potuto essere accolta. Dalla disamina della documentazione versata in atti (corrispondenza intercorsa tra mittente e vettore e fotografie) risultava, infatti, che la causa della avaria fosse addebitabile all'erroneo caricamento della merce, effettuato, secondo la ricostruzione di parte resistente tuttavia non contraddetta da emergenze di segno contrario da parte ricorrente, dalla prima mittente . Controparte_5
Trattandosi di rischi c.d. eccettuati riguardo la responsabilità, che era soltanto del mittente (art. 17.4 lett. b) e c) CMR, nessun addebito poteva essere mosso al vettore.
1.2. Avverso detta ordinanza proponeva appello, con citazione notificata il
09.01.2019, la denunciando: 1) l'erroneità della pronuncia nella Parte_1 parte in cui il giudice aveva accolto l'eccezione di prescrizione. Assumeva
l'appellante che con diverse mail già prima della scadenza sia la che Parte_1
i suoi difensori avevano contestato alla il gravissimo inadempimento;
che CP_4 la non aveva mai contestato di aver ricevuto le predette mail e in particolare CP_4 quella del 03.07.2015 cui aveva dato riscontro con mail del 09.07.2015; 2) l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la infondatezza della domanda nel merito, omettendo di esaminare le contestazioni sollevate da essa appellante in primo grado.
Con comparsa depositata in data 24.04.2019 si costituiva la che Controparte_4 resisteva al proposto gravame e con appello incidentale chiedeva la riforma della pronuncia di primo grado nella parte in cui non aveva dichiarato la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, deducendo che né in sede stragiudiziale né in corso di causa alla non era CP_4 stata recapitata neppure una proposta di Convenzione.
Con ordinanza dell'08.07.2019 la Corte rinviava la causa al 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, disponendo al contempo l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
4 Con provvedimento del 14.04.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Per ragioni di ordine logico va esaminato prioritariamente l'appello incidentale con cui la ha riproposto l'eccezione di improcedibilità della CP_4 domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Osserva l'appellante incidentale che, facendo seguito all'ordine del Tribunale espresso nella ordinanza del 13.03.2017, in data 22.03.2017 il difensore della aveva trasmesso a l'invito alla negoziazione assistita al quale, Parte_1 CP_4 il giorno successivo, aveva risposto il difensore della predetta società esprimendo adesione all'invito; allo scambio di PEC del 22/23 marzo 2017, nonostante richiesta espressa della , non era seguito l'invio a quest'ultima della proposta di CP_4
Convenzione. Ad avviso dell'appellante incidentale la statuizione del Tribunale, secondo cui la condizione di procedibilità della domanda si sarebbe verificata “… essendo decorso il termine di 3 mesi dall'invito (completo) alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita”, non è condivisibile tenuto conto che, in verità, né in sede stragiudiziale né in corso di causa alla non è stata CP_4 recapitata neppure una proposta di Convenzione.
Il rilievo non coglie nel segno.
L'avvio della procedura di negoziazione è obbligatorio stante la pregiudizialità all'azione giudiziale, mentre la partecipazione ed il suo effettivo svolgimento ai fini della soluzione preventiva della vertenza, è solo eventuale. Pertanto, una volta attivata la procedura, è interesse di tutte le parti coinvolte, e che hanno dato adesione, di procedere all'invio della convenzione ed allo svolgimento delle successive fasi. In caso che nessuna delle parti si attivi, è implicita la mancanza di interesse e volontà sia alla procedura, che alla conclusione positiva della stessa, per cui decorsi i termini di legge, o quelli indicati dalle parti medesime, senza impulsi positivi da nessuno dei partecipanti, la procedura deve ritenersi chiusa negativamente con facoltà delle parti interessate di procedere al giudizio. In difetto, si consentirebbe una paralisi, con evidente lesione, del diritto ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti.
2.2. L'appello principale è infondato.
5 Correttamente il giudice di primo grado ha individuato il primo atto interruttivo della prescrizione nella domanda giudiziale, non contenendo nessuna delle mail versate in atti una richiesta di risarcimento del danno.
D'altra parte la stessa appellante ha omesso di indicare specificamente quali messaggi di posta elettronica avrebbero avuto un effetto interruttivo e si è limitata a richiamare la mail del 03.07.2015 che, invero, non si rinviene in atti e comunque non sarebbe ugualmente idonea ad impedire la prescrizione atteso che il successivo atto interruttivo, rappresentato dalla domanda giudiziale, è intervenuto il 05.08.2016 e dunque quando era già decorso il termine annuale.
Per tutte le considerazioni svolte l'ordinanza impugnata deve essere confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Attesa la reciproca soccombenza delle parti le spese del presente grado vanno integralmente compensate.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del
2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1 citazione notificata il 09.01.2019, nonchè sull'appello incidentale proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso l'ordinanza ex CP_4 art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Cosenza, pubblicata l'08.12.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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