Articolo 1838 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1838. Ambito soggettivo di applicazione 1. Ferma restando la disciplina generale in materia di trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici, ivi compreso il testo unico sulle pensioni di guerra, al personale militare, incluso quello appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare, si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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