Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n2128 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2024 , TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento presso lo Parte_1 studio dell'Avv. IGLIO ROBERTO ANTONIO , che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. BOCCHINI
FERNANDA che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Calandra n.16
RESISTENTE all'esito della trattazione scritta del 27/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs.
n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2024 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
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5.2.1992 n. 104) dalla data di presentazione della domanda amministrativa febbraio 2023. Ne consegue, alla luce della ctu, che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, che la domanda dev'essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario della necessità di assistenza e dell'HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (ART. 3 COMMI 1 e 3 L.
5.2.1992 n. 104) dalla data di presentazione della domanda amministrativa febbraio 2023;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che liquida in complessive euro 3867,00 oltre rimb. Forf. I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di c.t.u.
Così deciso in Benevento il 28.3.25
Il Giudice
(Dott.ssa Marina Campidoglio)
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