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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/11/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1124/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 19 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1124/2023 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, promossa da
rappr. e difeso dall'avv. O. Marazzotta;
Parte_1
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
e F. Gramuglia;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A. Giaconia.
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 31.07.2023, parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento intimazione di pagamento notificata il 3 luglio 2023 n. 294 2023
90000 65 82/000 con cui si richiedeva il pagamento complessivo di Euro 268.520,74 di cui quota parte di natura contributiva.
Faceva presente di impugnare nella presente sede solo la parte relativa alle cartelle e ai ruoli aventi natura squisitamente contributiva e segnatamente:
29420060000044771000 (in quota parte contributi IVS anno 2002);
29420100003830308000 (in quota parte contributi IVS anno 2006);
29420119993947164000 (in quota parte contributi IVS anno 2007);
59420150000700247000 anni dal 2008 al 2010, asseritamente mai o irritualmente notificati, per un valore complessivo, sanzioni comprese di circa Euro 57.283,00.
Lamentava la intempestività della notifica, la inesistenza della stessa e la prescrizione del credito.
Chiedeva che fosse disposto l'annullamento dell'intimazione opposta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' e l'agente della riscossione che CP_1
resistevano al ricorso, assumendone l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, a seguito di deposito di note scritte la causa veniva decisa.
*********
L'opponente ha eccepito la inesistenza/nullità della notifica degli atti presupposti partitamente indicati nella intimazione di pagamento avversata.
Invero, l'agente della Riscossione produce una serie di documenti.
Eccepisce inoltre ai sensi dell'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L.27/20, “1. Sono sospesi i termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datoridi lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al
31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro
il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
e che altresì l'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1-1-2021 al 30-6-2021.
Ciò posto, si premetta che a prescindere dalla validità delle relative notifiche, alla data di notifica della intimazione di pagamento (3.07.2023), sono comunque prescritti tutti gli importi di cui alle sottese cartelle di pagamento ( ad eccezione dell'avviso di addebito), ciò anche al netto del periodo di sospensione.
Ed invero dei pretesi atti interruttivi della prescrizione ( vedi le intimazioni di pagamento citate in seno alla memoria di costituzione dall' ) si producono le sole relate di notifica, Controparte_2
mentre non si individuano elementi da cui poter desumere la riferibilità degli stessi alle singole cartelle di pagamento (non si produce infatti il contenuto delle singole intimazioni).
Sul punto, parte resistente si limita ad elencare una serie di atti, senza peraltro indicare a quali atti presupposti, partitamente, essi si riferiscano. Si ravvisa pertanto una lacuna allegatoria, prima ancora che probatoria.
Per quanto riguarda invece l'avviso di addebito, l' non produce prova della notifica al ricorrente. CP_1
Rispetto all' avviso di addebito deve pertanto ritenersi fondato il motivo di doglianza afferente alla mancata notifica degli atti presupposti. Ed invero la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l' Intimazione di pagamento , deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. (Cassazione Civile sentenza n.
27776 del 22-11-2017).
Si ravvisa dunque violazione degli artt. 50 e 26 del D.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 30 del D.L.
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010.
Il richiamato art. 50 recita: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.
Norme applicabile anche agli avvisi di addebito in virtù del rinvio di cui all'art. 30, comma 14, del
D.L. n. 78/2010.
Ancora il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, è quello per cui “la correttezza del
procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza
ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con
diversa especifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio
procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.” (Cass. SS.UU.
16412/2007).
L'inesistenza o irritualità della notifica degli atti prodromici finisce col travolgere la stessa validità
dell'atto successivo.
Il ricorso va dunque integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in accoglimento del ricorso annulla la intimazione di pagamento opposta nella parte relativa alle cartelle di pagamento/avviso di addebito afferenti a crediti contributivi.
Condanna le resistenti in solido alle spese di lite che si liquidano in euro 3134,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 19.11.2025. Il giudice del lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 19 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1124/2023 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, promossa da
rappr. e difeso dall'avv. O. Marazzotta;
Parte_1
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
e F. Gramuglia;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A. Giaconia.
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 31.07.2023, parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento intimazione di pagamento notificata il 3 luglio 2023 n. 294 2023
90000 65 82/000 con cui si richiedeva il pagamento complessivo di Euro 268.520,74 di cui quota parte di natura contributiva.
Faceva presente di impugnare nella presente sede solo la parte relativa alle cartelle e ai ruoli aventi natura squisitamente contributiva e segnatamente:
29420060000044771000 (in quota parte contributi IVS anno 2002);
29420100003830308000 (in quota parte contributi IVS anno 2006);
29420119993947164000 (in quota parte contributi IVS anno 2007);
59420150000700247000 anni dal 2008 al 2010, asseritamente mai o irritualmente notificati, per un valore complessivo, sanzioni comprese di circa Euro 57.283,00.
Lamentava la intempestività della notifica, la inesistenza della stessa e la prescrizione del credito.
Chiedeva che fosse disposto l'annullamento dell'intimazione opposta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' e l'agente della riscossione che CP_1
resistevano al ricorso, assumendone l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, a seguito di deposito di note scritte la causa veniva decisa.
*********
L'opponente ha eccepito la inesistenza/nullità della notifica degli atti presupposti partitamente indicati nella intimazione di pagamento avversata.
Invero, l'agente della Riscossione produce una serie di documenti.
Eccepisce inoltre ai sensi dell'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L.27/20, “1. Sono sospesi i termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datoridi lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al
31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro
il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
e che altresì l'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1-1-2021 al 30-6-2021.
Ciò posto, si premetta che a prescindere dalla validità delle relative notifiche, alla data di notifica della intimazione di pagamento (3.07.2023), sono comunque prescritti tutti gli importi di cui alle sottese cartelle di pagamento ( ad eccezione dell'avviso di addebito), ciò anche al netto del periodo di sospensione.
Ed invero dei pretesi atti interruttivi della prescrizione ( vedi le intimazioni di pagamento citate in seno alla memoria di costituzione dall' ) si producono le sole relate di notifica, Controparte_2
mentre non si individuano elementi da cui poter desumere la riferibilità degli stessi alle singole cartelle di pagamento (non si produce infatti il contenuto delle singole intimazioni).
Sul punto, parte resistente si limita ad elencare una serie di atti, senza peraltro indicare a quali atti presupposti, partitamente, essi si riferiscano. Si ravvisa pertanto una lacuna allegatoria, prima ancora che probatoria.
Per quanto riguarda invece l'avviso di addebito, l' non produce prova della notifica al ricorrente. CP_1
Rispetto all' avviso di addebito deve pertanto ritenersi fondato il motivo di doglianza afferente alla mancata notifica degli atti presupposti. Ed invero la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l' Intimazione di pagamento , deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. (Cassazione Civile sentenza n.
27776 del 22-11-2017).
Si ravvisa dunque violazione degli artt. 50 e 26 del D.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 30 del D.L.
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010.
Il richiamato art. 50 recita: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.
Norme applicabile anche agli avvisi di addebito in virtù del rinvio di cui all'art. 30, comma 14, del
D.L. n. 78/2010.
Ancora il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, è quello per cui “la correttezza del
procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza
ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con
diversa especifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio
procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.” (Cass. SS.UU.
16412/2007).
L'inesistenza o irritualità della notifica degli atti prodromici finisce col travolgere la stessa validità
dell'atto successivo.
Il ricorso va dunque integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in accoglimento del ricorso annulla la intimazione di pagamento opposta nella parte relativa alle cartelle di pagamento/avviso di addebito afferenti a crediti contributivi.
Condanna le resistenti in solido alle spese di lite che si liquidano in euro 3134,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 19.11.2025. Il giudice del lavoro