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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1248/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1248/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2
e domiciliati in Battipaglia (SA), presso lo studio dell'avv. Paola Rinaldi che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 Parte_2
, hanno premesso di avere intrattenuto un n
[...] convivenza more uxorio e che, dalla loro unione, e nato un figlio, Per_1
(21.01.2021); pertanto, hanno chiesto la regolamentazione dei loro personali ed economici nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 1° luglio 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto sulla regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1.disporre che il figlio minore vada affidato ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza e collocazione preval sso la madre in Pontecagnano (SA) alla Via Carmine Calò n.11 e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordo, secondo il regime seguente: a) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 17 in periodi non scolastici) sino alle ore 20,30 della domenica sera, dopo aver provveduto alla cena;
b) un giorno infrasettimanale (il mercoledì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10,00; c) durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) per tre giorni durante le vacanze pasquali, in deroga ai punti a) e b), negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedi dell'Angelo; e) durante le ferie estive, in deroga ai punti a) e b), il minore trascorrerà con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive da concordare ogni anno tra le parti entro il 31 maggio;
in difetto di accordo il minore trascorrerà con la madre negli anni pari (e con il padre negli anni dispari) la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto e con la madre negli anni dispari (e con il padre negli anni pari), l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto;
f) durante giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre
3) imporre al sig. la corresponsione alla sig.ra entro il Parte_2 Parte_1 giorno 5 di ogni m contributo al mantenimento , la Per_1 somma di euro _400.00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Ista lla quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Salerno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno. concordemente stabiliscono che il contributo al mantenimento del piccolo Per_1 sarà ridotto da € 400,00 ad € 350,00 solo per i mesi in cui il piccolo frequenterà la scuola dell'Giardino dell'Infanzia. La retta della scuola dell'infanzia sarà pagata al 50% tra i due genitori. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1248/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2
e domiciliati in Battipaglia (SA), presso lo studio dell'avv. Paola Rinaldi che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 Parte_2
, hanno premesso di avere intrattenuto un n
[...] convivenza more uxorio e che, dalla loro unione, e nato un figlio, Per_1
(21.01.2021); pertanto, hanno chiesto la regolamentazione dei loro personali ed economici nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 1° luglio 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto sulla regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1.disporre che il figlio minore vada affidato ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza e collocazione preval sso la madre in Pontecagnano (SA) alla Via Carmine Calò n.11 e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordo, secondo il regime seguente: a) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 17 in periodi non scolastici) sino alle ore 20,30 della domenica sera, dopo aver provveduto alla cena;
b) un giorno infrasettimanale (il mercoledì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10,00; c) durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) per tre giorni durante le vacanze pasquali, in deroga ai punti a) e b), negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedi dell'Angelo; e) durante le ferie estive, in deroga ai punti a) e b), il minore trascorrerà con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive da concordare ogni anno tra le parti entro il 31 maggio;
in difetto di accordo il minore trascorrerà con la madre negli anni pari (e con il padre negli anni dispari) la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto e con la madre negli anni dispari (e con il padre negli anni pari), l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto;
f) durante giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre
3) imporre al sig. la corresponsione alla sig.ra entro il Parte_2 Parte_1 giorno 5 di ogni m contributo al mantenimento , la Per_1 somma di euro _400.00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Ista lla quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Salerno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno. concordemente stabiliscono che il contributo al mantenimento del piccolo Per_1 sarà ridotto da € 400,00 ad € 350,00 solo per i mesi in cui il piccolo frequenterà la scuola dell'Giardino dell'Infanzia. La retta della scuola dell'infanzia sarà pagata al 50% tra i due genitori. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi