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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott.ssa Angela Baraldi Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 2363/2023, promosso da:
(cod. fisc.: ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
CUI C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Campagna del Foro di Foggia, con studio professionale in Foggia alla via GRAMSCI, 107/I SC. D
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ) C.F._3
Pagina 1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni per il ricorrente: “ .. voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI - in via principale e nel merito, annullare il provvedimento emesso dalla Questura di Catanzaro (in realtà, Piacenza), e, per l'effetto, Parte riconoscere al signor la “protezione speciale” dell'art.32, comma 3 del
D.lgs. 25/2008 come sostituito dai D.L. n.113/2018 e 130/2020 ordinando alla
Pubblica Amministrazione di concedere un permesso conforme al diritto riconosciuto;
- in ogni caso condannare la parte resistente al pagamento integrale delle spese dell'odierno giudizio...”.
Conclusioni per il resistente: “... Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Forlì Cesena, revocando ex art. 136 T.U. spese di giustizia il patrocinio a spese dello Stato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 18 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 13.01.2023 dal
Questore della Provincia di Piacenza, notificatogli in data 20.01.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato unitamente al decreto questorile, emesso nella seduta del
18.11.2022 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale non
Pagina 2 sarebbero stati sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 1.1 terzo e quarto periodo del d.lgvo 298/1998.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale e lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato.
1.3 In data 21 febbraio 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1.4 Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , Controparte_1 costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.5 Il Giudice ha proceduto, all'udienza del 12.9.23, all'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ D. Quando è arrivato in
Italia? R. Nel 2016. D. Quanti anni aveva? R. 16 o 17, ero minorenne. D. Ha ancora dei familiari in Gambia? R. Mia madre è deceduta 15 anni fa, mio padre
è in Gambia ma non ho più rapporti con lui. Sono in contatto con mia nonna.
Ho altri fratelli da parte di mio padre ma non ho rapporti. D. Ha studiato in
Gambia? R. Se non sbaglio 7 anni. D. Quando è arrivato in Italia è stato in accoglienza? R. Si, in provincia di Palermo. D. a quando è rimasto a Pt_2
Palermo? R. Fino al 2020, ero sempre in accoglienza. D. Quando si è spostato al nord? R. Nel 2021, adesso vivo in provincia di Cremona. Il datore di lavoro ci dava vitto e alloggio. D. Che tipo di lavoro faceva? R. Inizialmente il muratore.
D. Poi ha cambiato lavoro? R. Si, nel novembre 2021; da allora lavoro per il medesimo datore che mi ha rinnovato il contratto fino a dicembre 2024. D.
Dove vive adesso? R. A Soresina, pago un affitto di 360 euro. Vivo insieme ad altre due persone. D. Attualmente che lavoro fa? Quanto guadagna adesso? R.
Operaio. Guadagno circa 1100 euro minimo, ma posso arrivare anche a 1500-
1600 euro mensili. D. Ha problemi di salute? R. No. Ho avuto un incidente nel novembre 2022 ma adesso sto bene. Ho un appuntamento di controllo il prossimo mese. D. Che tipo di permessi ha avuto da quando è in Italia? R. Un primo permesso per motivi umanitari nel 2017, poi ho chiesto il rinnovo ma hanno rigettato la domanda. D. Lei dal 2016 al 2021 non ha mai lavorato? R.
Si, lavoravo in Sicilia ma non in regola. D. Quando ha presentato la domanda di protezione speciale le hanno rilasciato un cedolino? R. Si, avevo la ricevuta
Pagina 3 ma la Questura me l'ha ritirata al momento della notifica del diniego. D. Ha avuto problemi con la giustizia? R. No, mai. D. Ha dei legami affettivi importanti qui in Italia? R. No. D. Ho visto che allegato al ricorso c'è un contratto a tempo indeterminato del marzo 2022. Dopo cosa è successo? R. E' sempre il medesimo datore di lavoro che ha poi cambiato denominazione e quindi mi hanno modificato il contratto”.
Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha rinviato all'udienza del 19.11.2024, sostituendo ex art. 127 ter cpc tale udienza con il deposito di note scritte e integrazione documentale (estratto conto previdenziale aggiornato). Rimessa la causa sul ruolo attesa l'omessa CP_2 produzione documentale di parte ricorrente, il giudice ha delegato, per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del Processo.
1.6 Quindi la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della richiesta integrazione documentale dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo, all'udienza dell'8 maggio 2025.
Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già indicato la data della discussione con il provvedimento di delega, udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
1.7 Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza, con il quale
è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L.
Pagina 4 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs.
150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla
Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante della CT.
5.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta anche dal provvedimento questorile impugnato la data di presentazione della domanda è quella del 16.6.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
5.2 Va osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma
1.1.).
5.3 Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24
Pagina 5 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di
Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare,
l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del
2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali
Pagina 6 il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_1 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: Per_2
“There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
5.4 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativa sul territorio nazionale.
Pagina 7 Dalla documentazione depositata in atti ed alla luce delle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (nulla, sul punto, è stato segnalato nel provvedimento impugnato da parte resistente) e già titolare di un permesso provvisorio per richiesta di asilo scaduto il 19.5.2022, poi respinta in sede ammnistrativa e, in assenza di impugnazione, diventata definitiva), sta svolgendo regolare attività lavorativa come assistente al montaggio presso la ditta con contratto Controparte_3 full-time a far data dal 20.1.25 e con prossima scadenza al 31.7.25; impresa per la quale, in realtà, già lavorava sin dal maggio 2022, come da estratto del CP_2
19.4.25 in atti, sia pur con la diversa denominazione sociale Controparte_4
riuscendo sempre a percepire discreti guadagni (v. docc. 1-7,
[...] rispettivamente copia della busta paga della ditta Lario Service srl relativa al mese di novembre 2024 per l'importo netto di €1.384,00, busta paga della ditta
Lario Service srl relativa al mese di ottobre 2024 per l'importo netto di €707,00; busta paga della ditta Lario Service srl relativa al mese di dicembre 2024 per l'importo netto di €2.251,06, busta paga della ditta Lario Service srl relativa al mese di gennaio 2025 per l'importo netto di €396,00; busta paga della ditta Lario
Service srl relativa al mese di febbraio 2025 per l'importo netto di €701,00; contratto di assunzione della ditta Lario Services srl con decorrenza 20.01.2025 –
31.07.2025; estratto conto previdenziale e CUD 2025 con indicazione del CP_2 reddito imponibile pari ad euro 15.249,49; busta paga della ditta Lario Service srl relativa al mese di marzo 2025 per l'importo netto di €1.950,00: nota di deposito del 5.6.25).
Quanto alla situazione alloggiativa (v. doc. 8 citata nota di deposito), il ricorrente risulta ospitato nel Comune di Soresina, presso l'immobile di cui un amico connazionale è il conduttore, al quale paga regolarmente la sua parte di affitto mensile.
Ad oggi, poi, il ricorrente - giunto ancora minorenne sul territorio nazionale nel
2014 - si trova in Italia da quasi undici anni: ciò gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Pagina 8 Il ricorrente non ha più fatto ritorno in patria e i legami con la propria famiglia d'origine (nonna), ancora esistenti, non possono che apparire quantomeno affievoliti e, ad ogni modo, sporadici.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine da cui manca da oltre un decennio inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
6. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché
Pagina 9 lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa,
è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17/7/2025
Il Giudice est.
Cristina Reggiani
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott.ssa Angela Baraldi Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 2363/2023, promosso da:
(cod. fisc.: ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
CUI C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Campagna del Foro di Foggia, con studio professionale in Foggia alla via GRAMSCI, 107/I SC. D
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ) C.F._3
Pagina 1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni per il ricorrente: “ .. voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI - in via principale e nel merito, annullare il provvedimento emesso dalla Questura di Catanzaro (in realtà, Piacenza), e, per l'effetto, Parte riconoscere al signor la “protezione speciale” dell'art.32, comma 3 del
D.lgs. 25/2008 come sostituito dai D.L. n.113/2018 e 130/2020 ordinando alla
Pubblica Amministrazione di concedere un permesso conforme al diritto riconosciuto;
- in ogni caso condannare la parte resistente al pagamento integrale delle spese dell'odierno giudizio...”.
Conclusioni per il resistente: “... Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Forlì Cesena, revocando ex art. 136 T.U. spese di giustizia il patrocinio a spese dello Stato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 18 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 13.01.2023 dal
Questore della Provincia di Piacenza, notificatogli in data 20.01.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato unitamente al decreto questorile, emesso nella seduta del
18.11.2022 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale non
Pagina 2 sarebbero stati sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 1.1 terzo e quarto periodo del d.lgvo 298/1998.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale e lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato.
1.3 In data 21 febbraio 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1.4 Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , Controparte_1 costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.5 Il Giudice ha proceduto, all'udienza del 12.9.23, all'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ D. Quando è arrivato in
Italia? R. Nel 2016. D. Quanti anni aveva? R. 16 o 17, ero minorenne. D. Ha ancora dei familiari in Gambia? R. Mia madre è deceduta 15 anni fa, mio padre
è in Gambia ma non ho più rapporti con lui. Sono in contatto con mia nonna.
Ho altri fratelli da parte di mio padre ma non ho rapporti. D. Ha studiato in
Gambia? R. Se non sbaglio 7 anni. D. Quando è arrivato in Italia è stato in accoglienza? R. Si, in provincia di Palermo. D. a quando è rimasto a Pt_2
Palermo? R. Fino al 2020, ero sempre in accoglienza. D. Quando si è spostato al nord? R. Nel 2021, adesso vivo in provincia di Cremona. Il datore di lavoro ci dava vitto e alloggio. D. Che tipo di lavoro faceva? R. Inizialmente il muratore.
D. Poi ha cambiato lavoro? R. Si, nel novembre 2021; da allora lavoro per il medesimo datore che mi ha rinnovato il contratto fino a dicembre 2024. D.
Dove vive adesso? R. A Soresina, pago un affitto di 360 euro. Vivo insieme ad altre due persone. D. Attualmente che lavoro fa? Quanto guadagna adesso? R.
Operaio. Guadagno circa 1100 euro minimo, ma posso arrivare anche a 1500-
1600 euro mensili. D. Ha problemi di salute? R. No. Ho avuto un incidente nel novembre 2022 ma adesso sto bene. Ho un appuntamento di controllo il prossimo mese. D. Che tipo di permessi ha avuto da quando è in Italia? R. Un primo permesso per motivi umanitari nel 2017, poi ho chiesto il rinnovo ma hanno rigettato la domanda. D. Lei dal 2016 al 2021 non ha mai lavorato? R.
Si, lavoravo in Sicilia ma non in regola. D. Quando ha presentato la domanda di protezione speciale le hanno rilasciato un cedolino? R. Si, avevo la ricevuta
Pagina 3 ma la Questura me l'ha ritirata al momento della notifica del diniego. D. Ha avuto problemi con la giustizia? R. No, mai. D. Ha dei legami affettivi importanti qui in Italia? R. No. D. Ho visto che allegato al ricorso c'è un contratto a tempo indeterminato del marzo 2022. Dopo cosa è successo? R. E' sempre il medesimo datore di lavoro che ha poi cambiato denominazione e quindi mi hanno modificato il contratto”.
Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha rinviato all'udienza del 19.11.2024, sostituendo ex art. 127 ter cpc tale udienza con il deposito di note scritte e integrazione documentale (estratto conto previdenziale aggiornato). Rimessa la causa sul ruolo attesa l'omessa CP_2 produzione documentale di parte ricorrente, il giudice ha delegato, per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del Processo.
1.6 Quindi la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della richiesta integrazione documentale dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo, all'udienza dell'8 maggio 2025.
Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già indicato la data della discussione con il provvedimento di delega, udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
1.7 Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza, con il quale
è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L.
Pagina 4 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs.
150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla
Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante della CT.
5.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta anche dal provvedimento questorile impugnato la data di presentazione della domanda è quella del 16.6.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
5.2 Va osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma
1.1.).
5.3 Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24
Pagina 5 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di
Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare,
l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del
2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali
Pagina 6 il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_1 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: Per_2
“There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
5.4 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativa sul territorio nazionale.
Pagina 7 Dalla documentazione depositata in atti ed alla luce delle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (nulla, sul punto, è stato segnalato nel provvedimento impugnato da parte resistente) e già titolare di un permesso provvisorio per richiesta di asilo scaduto il 19.5.2022, poi respinta in sede ammnistrativa e, in assenza di impugnazione, diventata definitiva), sta svolgendo regolare attività lavorativa come assistente al montaggio presso la ditta con contratto Controparte_3 full-time a far data dal 20.1.25 e con prossima scadenza al 31.7.25; impresa per la quale, in realtà, già lavorava sin dal maggio 2022, come da estratto del CP_2
19.4.25 in atti, sia pur con la diversa denominazione sociale Controparte_4
riuscendo sempre a percepire discreti guadagni (v. docc. 1-7,
[...] rispettivamente copia della busta paga della ditta Lario Service srl relativa al mese di novembre 2024 per l'importo netto di €1.384,00, busta paga della ditta
Lario Service srl relativa al mese di ottobre 2024 per l'importo netto di €707,00; busta paga della ditta Lario Service srl relativa al mese di dicembre 2024 per l'importo netto di €2.251,06, busta paga della ditta Lario Service srl relativa al mese di gennaio 2025 per l'importo netto di €396,00; busta paga della ditta Lario
Service srl relativa al mese di febbraio 2025 per l'importo netto di €701,00; contratto di assunzione della ditta Lario Services srl con decorrenza 20.01.2025 –
31.07.2025; estratto conto previdenziale e CUD 2025 con indicazione del CP_2 reddito imponibile pari ad euro 15.249,49; busta paga della ditta Lario Service srl relativa al mese di marzo 2025 per l'importo netto di €1.950,00: nota di deposito del 5.6.25).
Quanto alla situazione alloggiativa (v. doc. 8 citata nota di deposito), il ricorrente risulta ospitato nel Comune di Soresina, presso l'immobile di cui un amico connazionale è il conduttore, al quale paga regolarmente la sua parte di affitto mensile.
Ad oggi, poi, il ricorrente - giunto ancora minorenne sul territorio nazionale nel
2014 - si trova in Italia da quasi undici anni: ciò gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Pagina 8 Il ricorrente non ha più fatto ritorno in patria e i legami con la propria famiglia d'origine (nonna), ancora esistenti, non possono che apparire quantomeno affievoliti e, ad ogni modo, sporadici.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine da cui manca da oltre un decennio inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
6. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché
Pagina 9 lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa,
è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17/7/2025
Il Giudice est.
Cristina Reggiani
Il Presidente
Luca Minniti
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