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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
Il Giudice Istruttore del Tribunale, dott. Vincenzo Staccone, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 679 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, pendente
TRA
Avv. Antonio Gabrielli, cod. fisc. residente in [...]
n. 15 in proprio, P.E.C. Email_1
ATTORE - CREDITORE OPPOSTO
E
in persona l.r. p.t. con sede in Via Alcide De Controparte_1 CP_1
Gasperi n.1 P.I./C.F. rapp.ta e difesa dall'Avv. Giorgio Pongelli presso di lui P.IVA_1
elett.te dom.ta in Alatri (FR) in Via dei Ciclamini n.6, PEC
Email_2
CONVENUTO – DEBITORE OPPONENTE
E
- cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_2
Piazza A. Diaz n. 14 CASSINO, contumace;
- con sede in Roma, viale Europa n. 190, in persona del L.R.P.T. Controparte_3 in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Baroni, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in Viale Europa 190, PEC
Email_3
CONVENUTI – TERZI PIGNORATI
E
- cod. fisc. Via San Rocco n. 27 TORA E PICCILLI, CP_4 P.IVA_3
contumace;
- cod. fisc. via Francesco Sforza n. 14 MILANO, Controparte_5 P.IVA_4
contumace;
- 19 cod fisc. via San Controparte_6 P.IVA_5
Francesco di Fuori n. 19 ALATRI, contumace;
- 1 SCALA B cod. fisc. via Edoardo Controparte_7 P.IVA_6
Facchini 1 scala B SORA, contumace;
- 1 SCALA C cod. fisc. via Edoardo Controparte_7 P.IVA_7
Facchini n. 1 scala C SORA, contumace;
- c.f. residente in [...] C.F._2
Battista n. 33 PONTECORVO, contumace;
CONVENUTI – ALTRI CREDITORI
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Come da conclusioni rassegnate nelle note depositate il 05/10/2024.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO ATER DI FROSINONE
Come da conclusioni rassegnate nelle note depositate il 07/10/2024.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO Controparte_3
Come da conclusioni rassegnate nelle note depositate il 04/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.)
Il presente giudizio celebra la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, proposta dall' con ricorso depositato il 30/10/2023 avverso la procedura esecutiva Controparte_1 mobiliare n. 839/2022, promossa da contro l' avente come CP_4 Controparte_1
terzo la , alla quale sono state successivamente riunite le procedure esecutive Controparte_9
n. 161/2023, avente come creditore procedente ancora la società e come terzo CP_4
le procedure esecutive n. 125/2023 e 127/2023, aventi come creditore Controparte_9
procedente la società e come terzo anche , la Controparte_5 Controparte_3 procedura esecutiva n. 1157/2022 avente come creditore procedente l'Avv. Antonio Gabrielli
e come terzo , la procedura esecutiva n. 1149/2022, avente come creditore Controparte_3
procedente il . 1 SCALA B, SORA e terzo la BP del Controparte_7
Cassinate, la procedura esecutiva n. 21/2023, avente come creditore procedente il
. 1 SCALA C, SORA, e come terzo la , Controparte_7 Controparte_9
la procedura esecutiva n. 1013/2022 avente come creditore procedente il condominio
[...]
e come terzo la la procedura Controparte_10 Controparte_9
esecutiva n. 1153/2022, avente come creditore procedente altro soggetto rinunciatario e come terzo , e la procedura esecutiva n. 224/2023, avente come creditore Controparte_3
procedente, ma successivamente rinunciatario, il sig. e come terzo Controparte_8 [...]
, nelle quali tutte è intervenuto tempestivamente il creditore Avv. Gabrielli, CP_3 odierno attore;
il creditore sig. è intervenuto tardivamente nella procedura Persona_1
n. 839/2022.
Con il ricorso introduttivo della fase cautelare del giudizio di opposizione, l' Controparte_1
ha lamentato:
1) L'impignorabilità delle somme staggite, ai sensi dell'art. 2 comma 85 della L. 662/96, in quanto riconducibili a canoni di locazione o a ricavato dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli iscritti in capitoli di bilancio o in Pt_1
contabilità speciale, destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza;
2) L'impignorabilità dei crediti staggiti presso il terzo tesoriere Controparte_2
, ai sensi dell'art. 159 del TUEL;
[...]
3) L'improcedibilità della procedura esecutiva opposta in quanto iniziata prima del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art.14 D.L. n.669/1996.
Con ordinanza depositata il 19/02/2024 il GE ha sospeso la procedura esecutiva relativamente alle somme pignorate presso , ed alle somme pignorate presso la Controparte_3 [...]
sul c/c n. 1043627-7, trattandosi di Fondi Cer ex lege 560/93, riconducibili a proventi CP_9 dell'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da ritenersi impignorabili ai sensi dell'art. 2 comma 85 della L. 662/96, provvedendo all'assegnazione delle somme giacenti sugli altri conti intrattenuti presso . Controparte_9
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito, l'Avv. Gabrielli ha invece controdedotto:
1) L'inesistenza del vincolo di impignorabilità ex art. 2 comma 85 della L. 662/96, eccependo il mancato inserimento in bilancio delle somme provenienti dagli affitti e dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché la provenienza di parte delle somme accreditate sui c/c per i quali è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva, dall'alienazione di immobili aventi natura commerciale
2) L'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 159 del TUEL all' Controparte_1
in quanto avente natura di ente pubblico economico (Cass. 41298/2021);
3) L'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 14 del D.L. 669/1996 all'
[...]
in quanto non avente natura di ente pubblico non economico. CP_1
Si è costituita nel giudizio di merito l' ribadendo i motivi di opposizione Controparte_1
già formulati nel ricorso depositato nella fase cautelare del giudizio di opposizione celebratasi nel corso dell'esecuzione mobiliare e formulando domanda riconvenzionale per la declaratoria di impignorabilità delle somme di cui ai c/c. n.1043628-5, n.1043631-9, n.1043632-7 e n.10436343 intestati all presso la , assegnate dal G.E. con CP_1 Controparte_2
ordinanza del 19/02/2024. in quanto da ritenersi non pignorabili in ragione della loro natura di fondi pubblici destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e della sussistenza di vincoli di impignorabilità derivanti da disposizioni normative, tra le quali v'è
l'art. 80 del R.D. n.1165/1938, che al comma II dispone che i creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa Depositi e Prestiti non possono esercitare contro i medesimi né proseguire, se iniziate, azioni esecutive né promuovere procedure fallimentari senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici (oggi della Regione).
Si è quindi costituita in giudizio , la quale, richiamando l'ultima Controparte_3
dichiarazione di terzo resa in aggiornamento da in data 21/12/2023, ha significato CP_3 che le somme a disposizione della procedura ammontano ad € 158.511,84 ed ha chiesto che il giudice adito voglia dichiarare la legittimità e la correttezza del comportamento tenuto dalla
Società.
La causa è stata istruita a mezzo del deposito della documentazione allegata agli atti difensivi delle parti costituitesi.
1) SULLA DOMANDA RINCONVENZIONALE FORMULATA
DALL'OPPONENTE Controparte_1
Preliminarmente, occorre evidenziare che l'eccezione sollevata dall' solo Controparte_1
nella comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio, riguardante il divieto di intraprendere procedure esecutive avverso gli enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa depositi e Prestiti ex art. 80, comma II R.D. 1165/1938, introduce un motivo di opposizione all'esecuzione affatto nuovo, che non può essere oggetto di delibazione da parte del giudice del giudizio di merito, poiché, come significato dalla Suprema Corte,
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma cpc resta un giudizio unitario, benché consti di due fasi, l'una, cautelare, necessaria, che si celebra dinanzi al giudice dell'esecuzione, l'altra, eventuale, introdotta da chi ha interesse ad una pronuncia sul merito, con la conseguenza che l'oggetto del giudizio è circoscritto alle eccezioni e deduzioni sollevate nel ricorso originario depositato dinanzi al GE (che ne cristallizzano causa petendi e petitum) e non può esse ampliato con ulteriori motivi (Cass. civ., Sezioni Unite n. 25478/2021).
Per il resto, la domanda della debitrice opponente, avente ad oggetto la declaratoria di impignorabilità delle somme assegnate dal GE e giacenti sui c/c n. n.1043628-5, n.1043631-9,
Co n.1043632-7 e n.10436343 intrattenuti presso del dall' di può CP_9 CP_1 CP_1 ricondursi ai motivi di opposizione formulati originariamente dall'esecutata nel ricorso introduttivo, per cui di essi si dirà di seguito.
2) SUI MOTIVI DI OPPOSIZIONE FORMULATI IN RELAZIONE
ALL'APPLICABILITÀ ALL' DISPOSIZIONI Controparte_11
NORMATIVE DI CUI AGLI ARTT. 14 D.L. 669/1996 E 159 TUEL.
Come già significato nell'ordinanza del 19/02/2024, la legge di costituzione delle
[...]
(L.R. n. 30/2022, art. 2) qualifica siffatti enti quali enti Controparte_12
pubblici di natura economica, strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
Le pronunce della Corte Cost. n. 94/2007 e 121/2010 ne hanno ribadito la natura di ente strumentale della regione, mentre la Cassazione (cfr. pronunce n. 18595/2019 e n. 41298/2021) ha in più occasioni confermato la natura di ente pubblico economico dell' . CP_1
Da ciò consegue che:
A) All'esecutata non può applicarsi la disposizione normativa di cui all'art. 14 del D.L.
669/1996, il quale stabilisce che “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure per Controparte_13
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Appare quindi evidente che l' quale ente pubblico economico, non CP_1 CP_1
rientra nel novero degli enti cui è applicabile la norma citata. Sul punto Cass.
14739/2018 ha precisato che nell'articolo in esame non possono estensivamente includersi gli enti pubblici economici, per i quali la legge ha mostrato essere necessaria una specifica addizione precettiva, come nel caso dell' Controparte_13
, ente pubblico economico, per l'applicazione alla quale è intervenuta
[...]
espressa previsione legislativa a mezzo dell'art. 19-octies, comma 3, del D.L. 16 ottobre
2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
B) All'esecutata non può applicarsi la disposizione normativa di cui all'art. 159 del TUEL.
L'art. 2 del TUEL, rubricato “Ambito di applicazione”, stabilisce che “ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Trattandosi di ente strumentale della Regione, l' non rientra nel novero degli enti CP_1
cui è applicabile il Testo Unico sugli Enti Locali, ivi comprese quindi le norme di cui all'art. 159 invocate dall'opponente per sostenere l'impignorabilità delle somme staggite presso il tesoriere BP del Frusinate. Né può ritenersi applicabile all' CP_1 siffatta normativa per via analogica, poiché, a prescindere dall'esame dei caratteri comuni degli enti interessati, l'art. 159 del testo unico degli enti locali presenta comunque caratteristiche di norma speciale, derogatoria alle ordinarie regole di diritto comune di cui all'art. 2740 c.c. e va, quindi, interpretato il più possibile nel suo significato letterale senza occasioni di ampliamento in via estensiva o analogica (Corte
Conti reg. sez. contr. N. 1/2003; T.A.R. Bari sez. II n. 2109/2012), in linea con quanto regola l'art. 14 delle Preleggi.
Pertanto, in relazione ai su evidenziati motivi, rispetto ai quali l'opposizione va qualificata quale opposizione all'esecuzione (vertendo sulla mancanza dei presupposti per procedere ad esecuzione e sulla impignorabilità dei beni staggiti), la domanda formulata dall'
[...]
benché tempestivamente proposta, non può essere accolta. CP_1
3) SULL'IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME STAGGITE AI SENSI
DELL'ART. 2 comma 85. L. 662/1996
A questo punto, l'unica norma da prendere in esame ai fini della delibazione, nel presente giudizio, sull'impignorabilità dei crediti di cui l' sia risultata titolare, è l'art. Controparte_1
2 comma 85 della L. 662/1996, il quale espressamente dispone che “le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi”. Pt_1
Deve essere richiamato, a questo punto, il principio di diritto formulato da Cass. n. 5266/16, in forza del quale la norma dell'art. 2, comma 85, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 – laddove dispone che le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli istituti autonomi case popolari, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile – costituisce norma di legge direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità di tali somme e crediti, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2740 cod. civ., occorrendo al fine dell'insorgenza del vincolo soltanto che siano iscritti nei capitoli di bilancio o in contabilità speciale, senza che sia loro impressa alcuna specifica destinazione.
Ebbene, come già significato nel provvedimento che ha definito la fase cautelare del giudizio di opposizione, può ritenersi che la delibera di impignorabilità adottata dall' Controparte_1
sia atto sufficiente a far sorgere il vincolo di indisponibilità, dovendosi ritenere integrato, con essa, il requisito dell'iscrizione delle somme e dei crediti derivanti dai canoni di locazione e dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nei capitoli di bilancio o in contabilità speciali.
D'altro canto, per come formulata, la norma su richiamata sancisce la nullità ex lege, rilevabile d'ufficio, dei pignoramenti caduti sulle somme e sui crediti derivanti da canoni di locazione, non solamente nel caso in cui venissero sottoposti ad esecuzione forzata i crediti presso l'inquilino soggetto terzo obbligato al pagamento del canone, ma anche quando siffatte somme si trovino ormai nella disponibilità dell' su conti bancari di propria titolarità, in seguito CP_1
al pagamento del canone da parte dei soggetti tenuti.
Ebbene, la documentazione depositata dall'Avv. Gabrielli non consente di sottrarre, all'operatività del vincolo di impignorabilità sorto in virtù della norma su richiamata, le somme staggite presso il terzo e presso il terzo BP del limitatamente ai c/c Controparte_3 CP_9
n. 1043627-7 e 1043633-5.
Ed invero, a fronte degli elementi emersi dalla documentazione depositata dall' di CP_1
(cfr. Doc. 5 allegato all'atto di costituzione), dalla dichiarazione resa da CP_1 Controparte_3
il 21/12/2023 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di costituzione del terzo, depositato anche
[...] dall'attore), dall'estratto conto di (allegato dall'Avv. Gabrielli al proprio Controparte_3
atto di costituzione), in forza dei quali può ritenersi accertato che sul conto corrente intrattenuto presso n. 12747036, avente saldo disponibile di € 158.511,84, vengono Controparte_3
accreditate somme derivanti da canoni di locazione e dalla vendita di immobili di edilizia residenziale pubblica, le evidenze documentali offerte dall'Avv. Gabrielli aventi ad oggetto atto di compravendita di immobile commerciale (atto notaio del 2009), o anche l'avviso di Per_2
asta pubblica di immobili commerciali del 08/03/2022, o la nota di trascrizione del trasferimento per scrittura privata autenticata del 22/12/2008 o, infine, l'elenco dei locali depositato il 25/06/2024 con le memorie 171 ter n. 2 cpc (dal quale si dovrebbe dedurre, raffrontandolo con l'avviso precedente, la vendita di alcuni immobili commerciali), non consentono di ritenere analogamente comprovato, con il medesimo grado di certezza, che sul medesimo conto affluiscano anche somme non riconducibili all'alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, come sostenuto, poiché non v'è riscontro certo dell'effettivo versamento di siffatte somme sul medesimo conto, talune, deve ipotizzarsi, anche in epoca di molto antecedente al pignoramento di cui ci si occupa.
A giudizio di chi scrive, va quindi dichiarata l'impignorabilità delle somme dovute dal terzo
, di cui alla missiva del 21/12/2023. Controparte_3
Parimenti a dirsi per le somme giacenti sui conti intrattenuti presso la n. Controparte_9
1043627-7 e 1043633-5, seppure quest'ultimo con saldo pari a zero, poiché le somme ivi depositate sono da ricondursi a canoni di locazione e a proventi dell'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
4) LA POSIZIONE DEL CONVENUTO Controparte_3
Rispetto alla domanda formulata nel proprio atto di costituzione da , lo Controparte_3 scrivente giudice del merito dell'opposizione all'esecuzione promossa dall' di CP_1 CP_1
non può pronunciarsi, attenendo essa al giudizio di accertamento endo – esecutivo dell'obbligo del terzo, che deve ancora celebrarsi, e sul quale è chiamato a delibare il giudice dell'esecuzione.
Ogni altra questione da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio, con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra l'opponente
[...]
ed il creditore Avv. Antonio Gabrielli, in virtù della soccombenza su alcuni dei CP_1
motivi di opposizione e dell'accoglimento parziale di uno solo di essi, possono essere compensate nella misura del 40%, con condanna dell' al pagamento del Controparte_1
60% di esse in favore dell'Avv. Antonio Gabrielli, applicando il solo aumento degli importi di cui all'art 4, comma 1bis del DM 55/2014, ma non l'aumento richiesto in ragione della presenza di più parti nel processo, poiché le altre parti convenute, che non si sono costituite, non risultano titolari di una posizione sostanziale contraria alle ragioni di difesa dell'Avv. Gabrielli, che nulla ha dovuto osservare e contraddire in merito;
con riferimento al rapporto processuale costituitosi con , possono invece essere compensate tra le parti, non avendo la convenuta Controparte_3
controdedotto in ordine ai motivi di opposizione originariamente formulati dal
[...]
CP_1
P.Q.M.
il Giudice Unico del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma cpc, definitivamente pronunziandosi nel giudizio n. 679/2024, tra Avv. Gabrielli Antonio e
, , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_9 CP_4 CP_14
[...] Controparte_15 [...]
[...]
[...] [...]
[...]
SCALA B SORA, FABB. 1 SCALA C CP_7 Controparte_7
SORA, e , rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da Controparte_8 [...]
avverso la procedura esecutiva mobiliare n. 839/2022 con riferimento ai motivi CP_1 attinenti all'applicabilità all'esecutata delle disposizioni normative di cui agli artt. 14 D.L.
669/1996 e 159 del TUEL;
a parziale accoglimento della domanda relativa all'impignorabilità delle somme staggite presso i terzi e ai sensi dell'art. 2, Controparte_9 Controparte_3
comma 85 della L. 662/1996, dichiara impignorabili le somme staggite presso il terzo
[...]
e limitatamente al c/c n. 1043627-7 e 1043633-5; condanna CP_3 Controparte_9
l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Avvocato Antonio Controparte_1
Gabrielli che liquida nella somma, che appare congrua, di complessivi € 14.271,00 di cui €
168,00 per spese, € 2.552,00 per la Fase introduttiva, € 1.628,00 per la Fase istruttoria e/o di trattazione, € 5.670,00 per la Fase decisionale, che in virtù dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014 e della compensazione parziale nella misura del 40%, si riducono ad € 11.101,14, oltre rimborso forfetario al 15% Iva e Cpa come per legge.
Frosinone lì 03/01/2025
Il G.O.P.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
Il Giudice Istruttore del Tribunale, dott. Vincenzo Staccone, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 679 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, pendente
TRA
Avv. Antonio Gabrielli, cod. fisc. residente in [...]
n. 15 in proprio, P.E.C. Email_1
ATTORE - CREDITORE OPPOSTO
E
in persona l.r. p.t. con sede in Via Alcide De Controparte_1 CP_1
Gasperi n.1 P.I./C.F. rapp.ta e difesa dall'Avv. Giorgio Pongelli presso di lui P.IVA_1
elett.te dom.ta in Alatri (FR) in Via dei Ciclamini n.6, PEC
Email_2
CONVENUTO – DEBITORE OPPONENTE
E
- cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_2
Piazza A. Diaz n. 14 CASSINO, contumace;
- con sede in Roma, viale Europa n. 190, in persona del L.R.P.T. Controparte_3 in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Baroni, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in Viale Europa 190, PEC
Email_3
CONVENUTI – TERZI PIGNORATI
E
- cod. fisc. Via San Rocco n. 27 TORA E PICCILLI, CP_4 P.IVA_3
contumace;
- cod. fisc. via Francesco Sforza n. 14 MILANO, Controparte_5 P.IVA_4
contumace;
- 19 cod fisc. via San Controparte_6 P.IVA_5
Francesco di Fuori n. 19 ALATRI, contumace;
- 1 SCALA B cod. fisc. via Edoardo Controparte_7 P.IVA_6
Facchini 1 scala B SORA, contumace;
- 1 SCALA C cod. fisc. via Edoardo Controparte_7 P.IVA_7
Facchini n. 1 scala C SORA, contumace;
- c.f. residente in [...] C.F._2
Battista n. 33 PONTECORVO, contumace;
CONVENUTI – ALTRI CREDITORI
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Come da conclusioni rassegnate nelle note depositate il 05/10/2024.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO ATER DI FROSINONE
Come da conclusioni rassegnate nelle note depositate il 07/10/2024.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO Controparte_3
Come da conclusioni rassegnate nelle note depositate il 04/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.)
Il presente giudizio celebra la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, proposta dall' con ricorso depositato il 30/10/2023 avverso la procedura esecutiva Controparte_1 mobiliare n. 839/2022, promossa da contro l' avente come CP_4 Controparte_1
terzo la , alla quale sono state successivamente riunite le procedure esecutive Controparte_9
n. 161/2023, avente come creditore procedente ancora la società e come terzo CP_4
le procedure esecutive n. 125/2023 e 127/2023, aventi come creditore Controparte_9
procedente la società e come terzo anche , la Controparte_5 Controparte_3 procedura esecutiva n. 1157/2022 avente come creditore procedente l'Avv. Antonio Gabrielli
e come terzo , la procedura esecutiva n. 1149/2022, avente come creditore Controparte_3
procedente il . 1 SCALA B, SORA e terzo la BP del Controparte_7
Cassinate, la procedura esecutiva n. 21/2023, avente come creditore procedente il
. 1 SCALA C, SORA, e come terzo la , Controparte_7 Controparte_9
la procedura esecutiva n. 1013/2022 avente come creditore procedente il condominio
[...]
e come terzo la la procedura Controparte_10 Controparte_9
esecutiva n. 1153/2022, avente come creditore procedente altro soggetto rinunciatario e come terzo , e la procedura esecutiva n. 224/2023, avente come creditore Controparte_3
procedente, ma successivamente rinunciatario, il sig. e come terzo Controparte_8 [...]
, nelle quali tutte è intervenuto tempestivamente il creditore Avv. Gabrielli, CP_3 odierno attore;
il creditore sig. è intervenuto tardivamente nella procedura Persona_1
n. 839/2022.
Con il ricorso introduttivo della fase cautelare del giudizio di opposizione, l' Controparte_1
ha lamentato:
1) L'impignorabilità delle somme staggite, ai sensi dell'art. 2 comma 85 della L. 662/96, in quanto riconducibili a canoni di locazione o a ricavato dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli iscritti in capitoli di bilancio o in Pt_1
contabilità speciale, destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza;
2) L'impignorabilità dei crediti staggiti presso il terzo tesoriere Controparte_2
, ai sensi dell'art. 159 del TUEL;
[...]
3) L'improcedibilità della procedura esecutiva opposta in quanto iniziata prima del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art.14 D.L. n.669/1996.
Con ordinanza depositata il 19/02/2024 il GE ha sospeso la procedura esecutiva relativamente alle somme pignorate presso , ed alle somme pignorate presso la Controparte_3 [...]
sul c/c n. 1043627-7, trattandosi di Fondi Cer ex lege 560/93, riconducibili a proventi CP_9 dell'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da ritenersi impignorabili ai sensi dell'art. 2 comma 85 della L. 662/96, provvedendo all'assegnazione delle somme giacenti sugli altri conti intrattenuti presso . Controparte_9
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito, l'Avv. Gabrielli ha invece controdedotto:
1) L'inesistenza del vincolo di impignorabilità ex art. 2 comma 85 della L. 662/96, eccependo il mancato inserimento in bilancio delle somme provenienti dagli affitti e dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché la provenienza di parte delle somme accreditate sui c/c per i quali è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva, dall'alienazione di immobili aventi natura commerciale
2) L'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 159 del TUEL all' Controparte_1
in quanto avente natura di ente pubblico economico (Cass. 41298/2021);
3) L'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 14 del D.L. 669/1996 all'
[...]
in quanto non avente natura di ente pubblico non economico. CP_1
Si è costituita nel giudizio di merito l' ribadendo i motivi di opposizione Controparte_1
già formulati nel ricorso depositato nella fase cautelare del giudizio di opposizione celebratasi nel corso dell'esecuzione mobiliare e formulando domanda riconvenzionale per la declaratoria di impignorabilità delle somme di cui ai c/c. n.1043628-5, n.1043631-9, n.1043632-7 e n.10436343 intestati all presso la , assegnate dal G.E. con CP_1 Controparte_2
ordinanza del 19/02/2024. in quanto da ritenersi non pignorabili in ragione della loro natura di fondi pubblici destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e della sussistenza di vincoli di impignorabilità derivanti da disposizioni normative, tra le quali v'è
l'art. 80 del R.D. n.1165/1938, che al comma II dispone che i creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa Depositi e Prestiti non possono esercitare contro i medesimi né proseguire, se iniziate, azioni esecutive né promuovere procedure fallimentari senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici (oggi della Regione).
Si è quindi costituita in giudizio , la quale, richiamando l'ultima Controparte_3
dichiarazione di terzo resa in aggiornamento da in data 21/12/2023, ha significato CP_3 che le somme a disposizione della procedura ammontano ad € 158.511,84 ed ha chiesto che il giudice adito voglia dichiarare la legittimità e la correttezza del comportamento tenuto dalla
Società.
La causa è stata istruita a mezzo del deposito della documentazione allegata agli atti difensivi delle parti costituitesi.
1) SULLA DOMANDA RINCONVENZIONALE FORMULATA
DALL'OPPONENTE Controparte_1
Preliminarmente, occorre evidenziare che l'eccezione sollevata dall' solo Controparte_1
nella comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio, riguardante il divieto di intraprendere procedure esecutive avverso gli enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa depositi e Prestiti ex art. 80, comma II R.D. 1165/1938, introduce un motivo di opposizione all'esecuzione affatto nuovo, che non può essere oggetto di delibazione da parte del giudice del giudizio di merito, poiché, come significato dalla Suprema Corte,
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma cpc resta un giudizio unitario, benché consti di due fasi, l'una, cautelare, necessaria, che si celebra dinanzi al giudice dell'esecuzione, l'altra, eventuale, introdotta da chi ha interesse ad una pronuncia sul merito, con la conseguenza che l'oggetto del giudizio è circoscritto alle eccezioni e deduzioni sollevate nel ricorso originario depositato dinanzi al GE (che ne cristallizzano causa petendi e petitum) e non può esse ampliato con ulteriori motivi (Cass. civ., Sezioni Unite n. 25478/2021).
Per il resto, la domanda della debitrice opponente, avente ad oggetto la declaratoria di impignorabilità delle somme assegnate dal GE e giacenti sui c/c n. n.1043628-5, n.1043631-9,
Co n.1043632-7 e n.10436343 intrattenuti presso del dall' di può CP_9 CP_1 CP_1 ricondursi ai motivi di opposizione formulati originariamente dall'esecutata nel ricorso introduttivo, per cui di essi si dirà di seguito.
2) SUI MOTIVI DI OPPOSIZIONE FORMULATI IN RELAZIONE
ALL'APPLICABILITÀ ALL' DISPOSIZIONI Controparte_11
NORMATIVE DI CUI AGLI ARTT. 14 D.L. 669/1996 E 159 TUEL.
Come già significato nell'ordinanza del 19/02/2024, la legge di costituzione delle
[...]
(L.R. n. 30/2022, art. 2) qualifica siffatti enti quali enti Controparte_12
pubblici di natura economica, strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
Le pronunce della Corte Cost. n. 94/2007 e 121/2010 ne hanno ribadito la natura di ente strumentale della regione, mentre la Cassazione (cfr. pronunce n. 18595/2019 e n. 41298/2021) ha in più occasioni confermato la natura di ente pubblico economico dell' . CP_1
Da ciò consegue che:
A) All'esecutata non può applicarsi la disposizione normativa di cui all'art. 14 del D.L.
669/1996, il quale stabilisce che “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure per Controparte_13
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Appare quindi evidente che l' quale ente pubblico economico, non CP_1 CP_1
rientra nel novero degli enti cui è applicabile la norma citata. Sul punto Cass.
14739/2018 ha precisato che nell'articolo in esame non possono estensivamente includersi gli enti pubblici economici, per i quali la legge ha mostrato essere necessaria una specifica addizione precettiva, come nel caso dell' Controparte_13
, ente pubblico economico, per l'applicazione alla quale è intervenuta
[...]
espressa previsione legislativa a mezzo dell'art. 19-octies, comma 3, del D.L. 16 ottobre
2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
B) All'esecutata non può applicarsi la disposizione normativa di cui all'art. 159 del TUEL.
L'art. 2 del TUEL, rubricato “Ambito di applicazione”, stabilisce che “ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Trattandosi di ente strumentale della Regione, l' non rientra nel novero degli enti CP_1
cui è applicabile il Testo Unico sugli Enti Locali, ivi comprese quindi le norme di cui all'art. 159 invocate dall'opponente per sostenere l'impignorabilità delle somme staggite presso il tesoriere BP del Frusinate. Né può ritenersi applicabile all' CP_1 siffatta normativa per via analogica, poiché, a prescindere dall'esame dei caratteri comuni degli enti interessati, l'art. 159 del testo unico degli enti locali presenta comunque caratteristiche di norma speciale, derogatoria alle ordinarie regole di diritto comune di cui all'art. 2740 c.c. e va, quindi, interpretato il più possibile nel suo significato letterale senza occasioni di ampliamento in via estensiva o analogica (Corte
Conti reg. sez. contr. N. 1/2003; T.A.R. Bari sez. II n. 2109/2012), in linea con quanto regola l'art. 14 delle Preleggi.
Pertanto, in relazione ai su evidenziati motivi, rispetto ai quali l'opposizione va qualificata quale opposizione all'esecuzione (vertendo sulla mancanza dei presupposti per procedere ad esecuzione e sulla impignorabilità dei beni staggiti), la domanda formulata dall'
[...]
benché tempestivamente proposta, non può essere accolta. CP_1
3) SULL'IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME STAGGITE AI SENSI
DELL'ART. 2 comma 85. L. 662/1996
A questo punto, l'unica norma da prendere in esame ai fini della delibazione, nel presente giudizio, sull'impignorabilità dei crediti di cui l' sia risultata titolare, è l'art. Controparte_1
2 comma 85 della L. 662/1996, il quale espressamente dispone che “le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi”. Pt_1
Deve essere richiamato, a questo punto, il principio di diritto formulato da Cass. n. 5266/16, in forza del quale la norma dell'art. 2, comma 85, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 – laddove dispone che le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli istituti autonomi case popolari, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile – costituisce norma di legge direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità di tali somme e crediti, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2740 cod. civ., occorrendo al fine dell'insorgenza del vincolo soltanto che siano iscritti nei capitoli di bilancio o in contabilità speciale, senza che sia loro impressa alcuna specifica destinazione.
Ebbene, come già significato nel provvedimento che ha definito la fase cautelare del giudizio di opposizione, può ritenersi che la delibera di impignorabilità adottata dall' Controparte_1
sia atto sufficiente a far sorgere il vincolo di indisponibilità, dovendosi ritenere integrato, con essa, il requisito dell'iscrizione delle somme e dei crediti derivanti dai canoni di locazione e dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nei capitoli di bilancio o in contabilità speciali.
D'altro canto, per come formulata, la norma su richiamata sancisce la nullità ex lege, rilevabile d'ufficio, dei pignoramenti caduti sulle somme e sui crediti derivanti da canoni di locazione, non solamente nel caso in cui venissero sottoposti ad esecuzione forzata i crediti presso l'inquilino soggetto terzo obbligato al pagamento del canone, ma anche quando siffatte somme si trovino ormai nella disponibilità dell' su conti bancari di propria titolarità, in seguito CP_1
al pagamento del canone da parte dei soggetti tenuti.
Ebbene, la documentazione depositata dall'Avv. Gabrielli non consente di sottrarre, all'operatività del vincolo di impignorabilità sorto in virtù della norma su richiamata, le somme staggite presso il terzo e presso il terzo BP del limitatamente ai c/c Controparte_3 CP_9
n. 1043627-7 e 1043633-5.
Ed invero, a fronte degli elementi emersi dalla documentazione depositata dall' di CP_1
(cfr. Doc. 5 allegato all'atto di costituzione), dalla dichiarazione resa da CP_1 Controparte_3
il 21/12/2023 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di costituzione del terzo, depositato anche
[...] dall'attore), dall'estratto conto di (allegato dall'Avv. Gabrielli al proprio Controparte_3
atto di costituzione), in forza dei quali può ritenersi accertato che sul conto corrente intrattenuto presso n. 12747036, avente saldo disponibile di € 158.511,84, vengono Controparte_3
accreditate somme derivanti da canoni di locazione e dalla vendita di immobili di edilizia residenziale pubblica, le evidenze documentali offerte dall'Avv. Gabrielli aventi ad oggetto atto di compravendita di immobile commerciale (atto notaio del 2009), o anche l'avviso di Per_2
asta pubblica di immobili commerciali del 08/03/2022, o la nota di trascrizione del trasferimento per scrittura privata autenticata del 22/12/2008 o, infine, l'elenco dei locali depositato il 25/06/2024 con le memorie 171 ter n. 2 cpc (dal quale si dovrebbe dedurre, raffrontandolo con l'avviso precedente, la vendita di alcuni immobili commerciali), non consentono di ritenere analogamente comprovato, con il medesimo grado di certezza, che sul medesimo conto affluiscano anche somme non riconducibili all'alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, come sostenuto, poiché non v'è riscontro certo dell'effettivo versamento di siffatte somme sul medesimo conto, talune, deve ipotizzarsi, anche in epoca di molto antecedente al pignoramento di cui ci si occupa.
A giudizio di chi scrive, va quindi dichiarata l'impignorabilità delle somme dovute dal terzo
, di cui alla missiva del 21/12/2023. Controparte_3
Parimenti a dirsi per le somme giacenti sui conti intrattenuti presso la n. Controparte_9
1043627-7 e 1043633-5, seppure quest'ultimo con saldo pari a zero, poiché le somme ivi depositate sono da ricondursi a canoni di locazione e a proventi dell'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
4) LA POSIZIONE DEL CONVENUTO Controparte_3
Rispetto alla domanda formulata nel proprio atto di costituzione da , lo Controparte_3 scrivente giudice del merito dell'opposizione all'esecuzione promossa dall' di CP_1 CP_1
non può pronunciarsi, attenendo essa al giudizio di accertamento endo – esecutivo dell'obbligo del terzo, che deve ancora celebrarsi, e sul quale è chiamato a delibare il giudice dell'esecuzione.
Ogni altra questione da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio, con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra l'opponente
[...]
ed il creditore Avv. Antonio Gabrielli, in virtù della soccombenza su alcuni dei CP_1
motivi di opposizione e dell'accoglimento parziale di uno solo di essi, possono essere compensate nella misura del 40%, con condanna dell' al pagamento del Controparte_1
60% di esse in favore dell'Avv. Antonio Gabrielli, applicando il solo aumento degli importi di cui all'art 4, comma 1bis del DM 55/2014, ma non l'aumento richiesto in ragione della presenza di più parti nel processo, poiché le altre parti convenute, che non si sono costituite, non risultano titolari di una posizione sostanziale contraria alle ragioni di difesa dell'Avv. Gabrielli, che nulla ha dovuto osservare e contraddire in merito;
con riferimento al rapporto processuale costituitosi con , possono invece essere compensate tra le parti, non avendo la convenuta Controparte_3
controdedotto in ordine ai motivi di opposizione originariamente formulati dal
[...]
CP_1
P.Q.M.
il Giudice Unico del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma cpc, definitivamente pronunziandosi nel giudizio n. 679/2024, tra Avv. Gabrielli Antonio e
, , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_9 CP_4 CP_14
[...] Controparte_15 [...]
[...]
[...] [...]
[...]
SCALA B SORA, FABB. 1 SCALA C CP_7 Controparte_7
SORA, e , rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da Controparte_8 [...]
avverso la procedura esecutiva mobiliare n. 839/2022 con riferimento ai motivi CP_1 attinenti all'applicabilità all'esecutata delle disposizioni normative di cui agli artt. 14 D.L.
669/1996 e 159 del TUEL;
a parziale accoglimento della domanda relativa all'impignorabilità delle somme staggite presso i terzi e ai sensi dell'art. 2, Controparte_9 Controparte_3
comma 85 della L. 662/1996, dichiara impignorabili le somme staggite presso il terzo
[...]
e limitatamente al c/c n. 1043627-7 e 1043633-5; condanna CP_3 Controparte_9
l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Avvocato Antonio Controparte_1
Gabrielli che liquida nella somma, che appare congrua, di complessivi € 14.271,00 di cui €
168,00 per spese, € 2.552,00 per la Fase introduttiva, € 1.628,00 per la Fase istruttoria e/o di trattazione, € 5.670,00 per la Fase decisionale, che in virtù dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014 e della compensazione parziale nella misura del 40%, si riducono ad € 11.101,14, oltre rimborso forfetario al 15% Iva e Cpa come per legge.
Frosinone lì 03/01/2025
Il G.O.P.