Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°29402\2024 del ruolo generale lav.
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv.to F. Parte_1 C.F._1
Lucci in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. CP_1
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione ex art.3 co.3 in caso di mancata omologa parziale, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' non si è CP_1 costituito e ne viene dichiarata la contumacia.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione del periziato, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha accertato: “ Il complesso menomativo che ne risulta (dalle patologie indicate), certamente invalidante, consente peraltro ancora al Ricorrente una sufficiente autonomia deambulatoria e nel compimento dei principali atti quotidiani, sicchè non sono realizzate le condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento.”.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo del periziato.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Stante la mancata omologa dell'accertamento peritale positivo quanto alla condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.n.104\1992 dichiara il ricorrente persona con disabilità ai sensi della norma richiamata.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente quanto all'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dichiara il ricorrente persona con disabilità ai sensi dell'art.3 co.3 l.n.104\1992; compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 13.1.2025 Il Giudice