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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12057/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12057/2023, promosso da:
, nata in [...] il [...], Parte_1
, nata in [...] il [...], Parte_2
, nato in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] l'[...], Parte_4
nata in [...] il [...], Parte_5
nato in [...] il [...], Persona_1
, nato in [...] il [...] Parte_6
nato in [...] il [...] Parte_7
rappresentati e difesi dall'avv. Jacopo Piccioli e dell'avv. Caterina Origlia del foro di Firenze RICORRENTI contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 16.1.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 6/10/2023, i ricorrenti, cittadini guatemaltechi, hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di
Pag. 1 di 5 accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza dalla cittadina italiana
[...]
nata a [...] il [...] da e da (doc. 1), e ha esposto Per_2 Pt_8 Persona_3 quanto segue.
1. In data 25 marzo 1876, nel Comune di Ostiglia (MN), nasceva la cittadina italiana SI.ra
[...]
(doc. 1). Per_2
2. Nel corso della sua vita la predetta SI.ra si trasferiva in Guatemala dove, dall'unione Persona_2 more uxorio con il SI. , nasceva il figlio (doc. 2). Persona_4 Persona_5
3. La SI.ra decedeva a Escuintla in Guatemala il 9 febbraio 1948 (doc. 3) senza aver Persona_2 mai esercitato alcuna opzione per l'ottenimento della cittadinanza guatemalteca (doc. 4).
4. Dalla relazione matrimoniale tra il summenzionato SI. e la sig.ra Persona_5 [...]
(doc. 5), nasceva, il 13 luglio 1919, la SI.ra (doc. Persona_6 Persona_7
6).
5. Il SI. decedeva poi in data 19 agosto 1970 a Escuintla, in Guatemala (doc. 7). Persona_5
6. La SI.ra del Cid contraeva matrimonio in Guatemala con il SI. Persona_7 Parte_9
(doc. 8) e dalla loro unione nascevano la SI.ra (doc.
[...] Parte_5
9) e il SI. (doc. 10). Persona_8
7. La SI.ra del Cid decedeva poi il 9 gennaio 2011 (doc. 11). Persona_7
8. In data 22 giugno 1986 la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Parte_5
(doc. 12), per poi divorziare il 3 agosto 2010 (doc. 13). Dalla loro unione Persona_9 nascevano, in data 22 luglio 1988, il SI. (doc. 14), in data 12 marzo 1990, il Persona_1
SI. (doc. 15) e in data 28 febbraio 1992 il SI. Parte_7 Parte_6
(doc. 16).
8. Il SI. contraeva invece matrimonio con la SI.ra Persona_8 Parte_10
(doc. 17) e dalla loro unione nascevano il figlio , in data 21
[...] Parte_3 aprile 1979 (doc. 18), il figlio , in data 8 febbraio 1987 (doc. 19) e le figlie Parte_4 in data 20 gennaio 1978 (doc. 20) e , in Parte_1 Parte_2 data 16 aprile 1981 (doc. 21) .
9. Il SI. decedeva poi in data 2 aprile 2012 (doc. 22). Persona_8
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_1
10.6.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 29.12.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16.1.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 13.1.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso,
Pag. 2 di 5 insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva.
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_11 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva
Pag. 3 di 5 espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'ava cittadina italiana emigrata in Guatemala ed ivi deceduta il Persona_2
9.2.1948 senza essersi mai naturalizzata (v. certificati negativi di naturalizzazione – all. n.3 e 4) e senza dunque avere perduto la cittadinanza italiana: la linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, secondo quanto sancito da Corte Cost. n. 30/1983, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit.., e non preclusa dal matrimonio con cittadino straniero dell'ava o, nel caso in esame, di altra donna nella linea di successione ( del Cid), Persona_7 secondo quanto sancito da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit..
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_1 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che parte ricorrente non ha allegato di avere tentato l'iniziativa in sede amministrativa: non si può pertanto ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare, e il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
Pag. 4 di 5 - dichiara che:
nata in [...] il [...], Parte_12 ata in Guatemala il 16.4.1981, Parte_13
, nato in [...] il [...], Parte_14 n Guatemala l'8.2.1987, Parte_15
nata in [...] il [...], Parte_5 uatemala il 22.7.1988, Persona_1
, nato in [...] il [...] Parte_6
nato in [...] il [...] Parte_7 megli , sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, l'8.2.2025.
Il giudice Luciano Ambrosoli
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