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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa RI NO presidente rel. dott. Cesare Marziali consigliere dott.ssa Annalisa Giusti consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 256/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BOLDRINI FRANCO elett. dom.to in Parte_1
IN CO
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti DI IANNI LUCILLA E ROTA CP_1
AN elett.te dom.to in PIAZZA CAVOUR, 23 60121 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto ricorso per riassumere il giudizio avente ad oggetto Parte_1
l'accertamento di mansioni superiori e la condanna alle relative differenze retributive maturate, promosso con ricorso depositato il 14/07/2021 e rubricato al n. 641/2021 R.G. avanti al Tribunale di
Ancona Sezione Lavoro nonché al n. 341/2022 R.G. della Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro,
a seguito della Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, RG n. 19533/23, pubblicata il 09/06/2025 che, in accoglimento del ricorso del medesimo, ha cassato la Sentenza n.
pagina 1 di 10 153/2023 della Corte di Appello di Ancona che aveva escluso il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori e rinviato alla medesima Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.
Con il ricorso introduttivo, il premesso di essere impiegato alle dipendenze della Pt_1
inquadrato nella Categoria professionale C/3, dal 01/07/2010 presso il servizio CP_1
Tutela, gestione e assetto del territorio, e più precisamente adibito alla struttura Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica, lamentava di svolgere, in realtà, superiori mansioni riconducibili al profilo D, CCNL comparto funzioni locali in quanto punto di riferimento della PF VAA, per i procedimenti di VIA, in merito alle tematiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche.
La domanda veniva accolta in primo grado con sentenza n. 124/2022, pubblicata in data
27/5/2022 che determinava le differenze retributive pari ad euro 5.662,62.
Su appello della la Corte di Appello di Ancona riformava la detta sentenza, CP_1 respingendo la domanda del ritenendo che le mansioni da lui svolte fossero corrispondenti Pt_1 alla categoria C di formale inquadramento, essendo egli chiamato a collaborare nei procedimenti, a redigere e firmare verbali di sopralluogo e pareri, a partecipare a tavoli tecnici, nell'ambito di procedimenti complessi che lo avevano costantemente visto collaborare con altri soggetti nell'effettivo esercizio di funzioni di assistente o consulente tecnico e istruttore, e che si sono conclusi con l'adozione di un provvedimento finale da parte del Dirigente Responsabile del Settore o Servizio di competenza.
Il ricorrente adiva, pertanto, la Cassazione che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassava la sentenza di secondo grado, rinviando alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.
Il in conformità a tale sentenza, ha, dunque, riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 Pt_1
c.p.c. affinché la Corte d'Appello, in funzione di Giudice del rinvio, possa decidere la controversia accogliendo la domanda svolta dal medesimo, in conferma del decisum del Tribunale di Ancona. Ha, inoltre, specificato come, nelle more del giudizio, egli abbia ottenuto l'inquadramento al livello D con decorrenza giuridica dal 2020 ed economica dal 2024, a seguito di partecipazione a selezione concorsuale e giudizio amministrativo.
Si è costituita la contestando integralmente tutte le domande del CP_1 Pt_1 insistendo per la piena corrispondenza delle mansioni a lui affidate con il livello di formale inquadramento.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ripercorso l'iter giudiziale della vicenda, occorre, innanzitutto, esaminare il decisum della
Suprema Corte reso in fase rescindente, al fine di determinare il perimetro della pronuncia demandata a questa Corte.
Come detto la Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso affermando quanto segue:
“La declaratoria contrattuale relativa alla categoria D (contenuta nell'Allegato A del CCNL
31.3.1999) ricomprende infatti attività caratterizzate da “-Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
-Contenuto di tipo tecnico, gestionale, o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; -Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”. Tali caratteri sono stati ritenuti alternativi ai fini dell'inquadramento (v. Cass. nn. 11856/2024 e 16977/2023). La
Corte territoriale ha ritenuto necessaria, ai fini dell'inquadramento nella categoria D, l'assunzione di responsabilità dell'intero procedimento (non prevista dalla suddetta declaratoria), e non ha comunque svolto alcun accertamento in fatto sulla sussistenza delle altre caratteristiche dell'attività. Non ha inoltre verificato se le attività svolte dal rientrano nell'esemplificazione dei profili previsti Pt_1 dalla declaratoria, la quale ricomprende il “lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.” ed il “lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza”.
Da quanto esposto, si evince, dunque, come la Suprema Corte abbia censurato il procedimento logico-giuridico applicato dal giudice di secondo grado, evidenziando, da un lato, come fosse stata ritenuta determinante l'assunzione della responsabilità dell'intero procedimento, in realtà requisito non necessario e, dall'altro, come non fosse stato compiuto il necessario raffronto con i profili esemplificativi della relativa declaratoria contrattuale.
Occorre, dunque, che questa Corte provveda nuovamente a compiere il procedimento di pagina 3 di 10 sussunzione necessario per l'accertamento del diritto alla retribuzione delle mansioni superiori.
È, infatti, noto che, per orientamento giurisprudenziale consolidato (v. tra le tante Cass. S.L. ord. 9414/2018) "Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”.
Si è anche precisato, tuttavia, che nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore,
l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni
(Cass., n. 18943 del 2016).
Deve, poi, aggiungersi come, secondo giurisprudenza altrettanto consolidata e condivisibile, nella ipotesi alquanto frequente dello svolgimento di mansioni promiscue, debba applicarsi il criterio della prevalenza, in senso qualitativo piuttosto che quantitativo, delle mansioni medesime;
e come il riconoscimento delle superiori mansioni presupponga la pienezza del loro espletamento, soprattutto in rapporto alla assunzione della relativa autonomia e responsabilità.
Nella materia del pubblico impiego, inoltre, è lo stesso art. 52, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001 ad affermare che “si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni”.
Venendo, dunque, alla descrizione delle mansioni in concreto svolte dall'originario ricorrente, si nota come il Tribunale non abbia ritenuto di svolgere istruttoria orale, motivando sul fatto che le mansioni non fossero state concretamente contestate dalla Quest'ultima, in realtà, CP_1 costituendosi in giudizio, si era opposta all'ammissione dei capitoli di prova avversaria ritenendo gli stessi superflui, potendo l'attività demandata al ritenersi “documentalmente provata dai Pt_1 decreti di attribuzione di linee di attività con riferimento ai processi di lavoro emanati dal dirigente della PF cui il è assegnato, tutti prodotti in giudizio dalla (doc. 21-27)”. Da Pt_1 CP_1 tale documentazione, si evince, infatti, che, nell'ambito di procedimenti di VIA, al era Pt_1 affidata l'effettuazione di istruttorie, di sopralluoghi a seguito della comunicazione di inizio lavori, durante i lavori o a seguito della comunicazione di fine lavori, con predisposizione di una relazione datata e firmata a corredo del verbale del sopralluogo;
tenuta della documentazione progettuale e pagina 4 di 10 amministrativa relativa al procedimento;
verifica delle prescrizioni assegnate alla da CP_1 procedimenti VIA Statali;
gestione e aggiornamento data base, comprese le spese istruttorie la redazione di istruttorie (v. decreto del dirigente del maggio 2017, impostazione confermata anche nel
2019 ove si legge, in generale, che il insieme ad altri, è deputato all'istruttoria tecnica di Pt_1 supporto alla responsabile del procedimento autorizzativo arch. con incarico di p.o.). Per_1
Dunque, seppure non si rinviene da parte della una chiara non contestazione della CP_1 descrizione delle mansioni svolte dal deve ritenersi, comunque, condivisibile la mancata Pt_1 ammissione della prova testimoniale, laddove in particolare, incentrata sull'attività di analisi svolta dal nei procedimenti assegnati alla PF Valutazioni ambientali, nell'ambito delle tematiche Pt_1 geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche, essendo la formulazione dei capitoli alquanto generica sul preciso apporto conoscitivo offerto, sulla complessità della relativa valutazione e sulla sua frequenza, ai fini del necessario giudizio di prevalenza.
Dato, dunque, per scontato che il si occupasse di attività istruttoria e di sopralluogo Pt_1 nell'ambito del complesso iter procedimentale volto all'emissione della autorizzazione unica regionale in materia di VIA, ciò che non risulta specificato nella capitolazione e che pure non appare immediatamente percepibile dagli atti depositati in giudizio è l'estensione specialistica, quale laureato in geologia, dell'apporto conoscitivo e valutativo dello stesso ai fini dell'espressione dell'autorizzazione finale.
In particolare, la prova delle mansioni affidate al ricorrente, dal punto di vista documentale, è affidata alla produzione di una serie di decreti autorizzatori finali firmati dal dirigente del servizio ed in cui il documento istruttorio è firmato dalla p.o., dandosi atto della collaborazione all'istruttoria, tra gli altri, anche del Pt_1
Non è dato, tuttavia, scorgere dall'esame di tali decreti quale sia stato l'apporto del medesimo nelle tematiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche. Tali tematiche, peraltro, non sempre sembrano essere state specificamente enucleate nei citati documenti istruttori, dovendosi, per contro, osservare come, in materia, fosse, comunque, previsto l'intervento di altre autorità (es. Autorità di bacino) o di altre PF della (es. Tutela del Territorio). CP_1
In tale contesto, appare, dunque, del tutto verosimile quanto affermato dalla difesa della secondo cui, nell'istruttoria di tale procedimento, non fosse richiesta la professionalità del CP_1 geologo, tant'è che, laddove vi fosse stata una speciale necessità di approfondimento in materia, sarebbe stata doverosa l'acquisizione di un parere tecnico esterno da parte di un professionista appositamente incaricato.
Dall'altronde, la stessa legge regionale in tema di VIA, all'epoca vigente (L.R. n. 11/2019) pagina 5 di 10 prevede all'art. 8 (Supporto tecnico-scientifico) che “1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di
VIA, le autorità competenti di cui all'articolo 3 si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), sulla base di appositi protocolli di intesa.
2. Per i procedimenti di VIA di particolare complessità, al fine di disporre di adeguate competenze tecnico-scientifiche, come previsto dal comma 7 dell'articolo 8 del d.lgs. 152/2006, le autorità competenti di cui all'articolo 3 possono avvalersi di soggetti di comprovata professionalità, competenza ed esperienza o di enti, università e istituti di ricerca, anche costituendo commissioni tecnico - istruttorie composte da esperti interni ed esterni all'amministrazione competente”.
Nel caso in esame, l'unico atto dal quale risulta uno specifico intervento del nella Pt_1 materia geologica è rappresentato dal verbale della Seduta del Tavolo tecnico del 20/06/2018, il che appare insufficiente a sostenere la pretesa attorea.
Né di decisiva importanza appare la nota del 21/12/2017, con la quale la Dirigente Arch. della PF VAA, chiedeva di valutare lo scorrimento della graduatoria (DD n. 240 Persona_2 del 27/12/2011), tramite il piano occupazionale 2017/2018, in relazione alle esigenze di professionalità
e di personale necessarie allo svolgimento delle attività assegnate a quella Posizione di Funzione (PF) ove la stessa afferma che il si occupava già, sotto il profilo Geologico ed Idrogeologico, dei Pt_1 procedimenti inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale, ed in particolare di: • Progetti di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito fluviale;
• Impianti idroelettrici;
• Opere idrauliche;
•
Progetti di infrastrutture. Si tratta, infatti, di dichiarazione del tutto generica che non permette di accertare l'entità di tale apporto e la prevalenza della mansione.
Non è dato, dunque, scorgere dalla documentazione versata in atti quella attività consulenziale, di espressione di pareri nella materia “geologica” latamente intesa, su cui si fonda la domanda attorea, intesa quale elemento caratterizzante la figura professionale del ricorrente.
Venendo, dunque, alle declaratorie contrattuali, alla appartengono “i Parte_2 lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : • Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; • Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative pagina 6 di 10 interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Quanto, invece, alla , appartengono a questa categoria “i lavoratori che Parte_3 svolgono attività caratterizzate da : • Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; • Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. - lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. - lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, pagina 7 di 10 avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province”.
Ebbene, va, innanzitutto, osservato come il fatto che il ricorrente abbia la laurea in geologia non sia sufficiente a fondare la richiesta di inquadramento in D come geologo, atteso che, da quanto sopra esposto, non è risultato provato che egli svolgesse, in maniera caratterizzante e prevalente, attività in tale veste, occupandosi egli, in via generale, dell'istruttoria del procedimento di VIA che non necessariamente richiede approfondimenti in materia geologica (e, comunque, non solo in questa). Non risulta, dunque, che egli svolgesse una attività che, per il grado di specializzazione, autonomia, responsabilità e competenza fosse accostabile alle professioni elencate dalla contrattazione collettiva come esempi di figure inquadrabili nella Categoria D.
In ogni caso, dato per ammesso il possesso della laurea quale titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno, da quanto sopra esposto circa le caratteristiche delle sua attività lavorativa non risulta né che egli abbia assunto “responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi”; né che le mansioni comportassero “Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili”; né che egli intrattenesse “Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza” o “relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse” mentre le relazioni esterne con le altre istituzioni erano, per lo più, limitate ai sopralluoghi comuni, essendo, per il resto, il dipendente affiancato da personale della PF gerarchicamente superiore.
Per il resto, quanto ai profili, balza all'evidenza come l'attività istruttoria, che è il cuore del ruolo svolto dal ricorrente, sia prevista per entrambe le qualifiche: nel caso della categoria C, si tratta della tipica attività istruttoria di tipo tecnico, amministrativo con avvalimento delle conoscenze professionali tipiche del profilo, ossia conoscenze monospecialistiche;
nel caso della categoria D, si richiede la “predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità”, dunque, con utilizzo delle elevate conoscenze pluri-specialistiche, proprie della categoria.
Ebbene, tale maggiore grado di complessità non appare sufficientemente suffragato in atti né motivato, dovendosi considerare come, dalla lettura dei vari documenti istruttori prodotti in atti, il ruolo del ricorrente figura quale mero collaboratore dell'istruttoria e, dunque, “con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi”, come previsto per la categoria C e non “con pagina 8 di 10 responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi”, come previsto per la categoria D.
Al riguardo, si ricorda come la Suprema Corte abbia più volte evidenziato (v. da ultimo ordinanza n. 20748 del 16/08/2018), che "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. n. 8025 del 2003; Cass. n. 6238 del 2001)”.
Peraltro, a complicare tale quadro di non facile discernimento, il CCNL in questione prevede espressamente la possibilità di assegnare attività lavorative più complesse al personale di cat. C, sulla base di specifiche professionalità e competenze detenute e/o acquisite dai singoli dipendenti, e proprio per valorizzare tali professionalità e competenze, prevedendo una retribuzione ulteriore sotto forma di indennità per specifiche responsabilità.
Sulla base di tale previsione contrattuale, a partire dal 1.1.2018, al sono state Pt_1 assegnate – sempre nell'ambito della cat. C- anche alcune attività più complesse, che riguardano la redazione e sottoscrizione di verbali di sopralluogo e/o l'utilizzo nell'attività lavorativa di una particolare professionalità acquisita, remunerate, ai sensi dell'art. 70 quinquies CCNL 21.5.2018, con due indennità per specifiche responsabilità, disciplinate dall'art. 73 del CCDI 2018 della CP_1
economicamente rideterminate con l'art. 5 del successivo CCDI 2019 (Doc. 28, 29 resistente).
[...]
Si tratta precisamente de: - “l'indennità n. 9, per lo svolgimento di accertamenti di natura ispettiva che comportano la redazione e la sottoscrizione del verbale relativo al sopralluogo, o con attribuzione di potere certificatorio, a cui è correlata specifica responsabilità di prodotto, in aggiunta ai procedimenti
e/o processi di lavoro assegnati dal dirigente della struttura di appartenenza. Importo da un minimo di
€ 15 ad accertamento a un massimo di € 500,00 (elevato a € 510,00 nel 2019); - l'indennità n. 14, per
l'esercizio di compiti istruttori di processo o di prodotto particolarmente complessi, necessari e di supporto alle attività provvedimentali delle categorie superiori. […] Dette attività riguardano materie che richiedono un approfondito e continuo aggiornamento formativo professionalizzante acquisibile anche autonomamente nel tempo e che consentano alle figure interessate, nonostante la categoria di appartenenza, di poter riversare nell'attività lavorativa la professionalità acquisita. Tali attività non sono comunque riconducibili a mansioni superiori perché prive di caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001. Importo annuo di € 1.000,00 (nel 2019 l'importo annuo è pagina 9 di 10 stato rideterminato da un minimo di € 700,00 a un massimo di € 1.000,00, in base al grado di complessità delle stesse)”.
In definitiva, considerato che non risulta provato che l'attività prevalente svolta dal Pt_1 sia stata quella propriamente di “geologo”, considerato il ruolo collaborativo nell'istruttoria dei procedimenti attinenti la VIA, senza assunzione di relativa responsabilità, considerato che lo svolgimento delle attività di sopralluogo e, eventualmente, di adibizione ad istruttorie più complesse risulta essere già stato compensato con le citate indennità, deve ritenersi che la domanda di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori debba essere respinta.
D'altronde, in questa fase del giudizio, a conferma del suo corretto operato, la ha, CP_1 altresì, dimostrato in via documentale che, una volta acquisito dal dipendente l'inquadramento superiore in D, a seguito di procedura concorsuale, allo stesso, diversamente dal passato, è stata attribuita la responsabilità dell'intera istruttoria e non di un singolo segmento della stessa.
La domanda dell'originario ricorrente, in riforma della sentenza di primo grado, va, dunque, respinta.
Considerata la difficoltà di prova, nonché la complessità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate nel caso in esame, sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite per tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 19533/23, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di
; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, nonché della presente fase.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa RI NO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa RI NO presidente rel. dott. Cesare Marziali consigliere dott.ssa Annalisa Giusti consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 256/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BOLDRINI FRANCO elett. dom.to in Parte_1
IN CO
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti DI IANNI LUCILLA E ROTA CP_1
AN elett.te dom.to in PIAZZA CAVOUR, 23 60121 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto ricorso per riassumere il giudizio avente ad oggetto Parte_1
l'accertamento di mansioni superiori e la condanna alle relative differenze retributive maturate, promosso con ricorso depositato il 14/07/2021 e rubricato al n. 641/2021 R.G. avanti al Tribunale di
Ancona Sezione Lavoro nonché al n. 341/2022 R.G. della Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro,
a seguito della Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, RG n. 19533/23, pubblicata il 09/06/2025 che, in accoglimento del ricorso del medesimo, ha cassato la Sentenza n.
pagina 1 di 10 153/2023 della Corte di Appello di Ancona che aveva escluso il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori e rinviato alla medesima Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.
Con il ricorso introduttivo, il premesso di essere impiegato alle dipendenze della Pt_1
inquadrato nella Categoria professionale C/3, dal 01/07/2010 presso il servizio CP_1
Tutela, gestione e assetto del territorio, e più precisamente adibito alla struttura Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica, lamentava di svolgere, in realtà, superiori mansioni riconducibili al profilo D, CCNL comparto funzioni locali in quanto punto di riferimento della PF VAA, per i procedimenti di VIA, in merito alle tematiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche.
La domanda veniva accolta in primo grado con sentenza n. 124/2022, pubblicata in data
27/5/2022 che determinava le differenze retributive pari ad euro 5.662,62.
Su appello della la Corte di Appello di Ancona riformava la detta sentenza, CP_1 respingendo la domanda del ritenendo che le mansioni da lui svolte fossero corrispondenti Pt_1 alla categoria C di formale inquadramento, essendo egli chiamato a collaborare nei procedimenti, a redigere e firmare verbali di sopralluogo e pareri, a partecipare a tavoli tecnici, nell'ambito di procedimenti complessi che lo avevano costantemente visto collaborare con altri soggetti nell'effettivo esercizio di funzioni di assistente o consulente tecnico e istruttore, e che si sono conclusi con l'adozione di un provvedimento finale da parte del Dirigente Responsabile del Settore o Servizio di competenza.
Il ricorrente adiva, pertanto, la Cassazione che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassava la sentenza di secondo grado, rinviando alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.
Il in conformità a tale sentenza, ha, dunque, riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 Pt_1
c.p.c. affinché la Corte d'Appello, in funzione di Giudice del rinvio, possa decidere la controversia accogliendo la domanda svolta dal medesimo, in conferma del decisum del Tribunale di Ancona. Ha, inoltre, specificato come, nelle more del giudizio, egli abbia ottenuto l'inquadramento al livello D con decorrenza giuridica dal 2020 ed economica dal 2024, a seguito di partecipazione a selezione concorsuale e giudizio amministrativo.
Si è costituita la contestando integralmente tutte le domande del CP_1 Pt_1 insistendo per la piena corrispondenza delle mansioni a lui affidate con il livello di formale inquadramento.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ripercorso l'iter giudiziale della vicenda, occorre, innanzitutto, esaminare il decisum della
Suprema Corte reso in fase rescindente, al fine di determinare il perimetro della pronuncia demandata a questa Corte.
Come detto la Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso affermando quanto segue:
“La declaratoria contrattuale relativa alla categoria D (contenuta nell'Allegato A del CCNL
31.3.1999) ricomprende infatti attività caratterizzate da “-Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
-Contenuto di tipo tecnico, gestionale, o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; -Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”. Tali caratteri sono stati ritenuti alternativi ai fini dell'inquadramento (v. Cass. nn. 11856/2024 e 16977/2023). La
Corte territoriale ha ritenuto necessaria, ai fini dell'inquadramento nella categoria D, l'assunzione di responsabilità dell'intero procedimento (non prevista dalla suddetta declaratoria), e non ha comunque svolto alcun accertamento in fatto sulla sussistenza delle altre caratteristiche dell'attività. Non ha inoltre verificato se le attività svolte dal rientrano nell'esemplificazione dei profili previsti Pt_1 dalla declaratoria, la quale ricomprende il “lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.” ed il “lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza”.
Da quanto esposto, si evince, dunque, come la Suprema Corte abbia censurato il procedimento logico-giuridico applicato dal giudice di secondo grado, evidenziando, da un lato, come fosse stata ritenuta determinante l'assunzione della responsabilità dell'intero procedimento, in realtà requisito non necessario e, dall'altro, come non fosse stato compiuto il necessario raffronto con i profili esemplificativi della relativa declaratoria contrattuale.
Occorre, dunque, che questa Corte provveda nuovamente a compiere il procedimento di pagina 3 di 10 sussunzione necessario per l'accertamento del diritto alla retribuzione delle mansioni superiori.
È, infatti, noto che, per orientamento giurisprudenziale consolidato (v. tra le tante Cass. S.L. ord. 9414/2018) "Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”.
Si è anche precisato, tuttavia, che nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore,
l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni
(Cass., n. 18943 del 2016).
Deve, poi, aggiungersi come, secondo giurisprudenza altrettanto consolidata e condivisibile, nella ipotesi alquanto frequente dello svolgimento di mansioni promiscue, debba applicarsi il criterio della prevalenza, in senso qualitativo piuttosto che quantitativo, delle mansioni medesime;
e come il riconoscimento delle superiori mansioni presupponga la pienezza del loro espletamento, soprattutto in rapporto alla assunzione della relativa autonomia e responsabilità.
Nella materia del pubblico impiego, inoltre, è lo stesso art. 52, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001 ad affermare che “si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni”.
Venendo, dunque, alla descrizione delle mansioni in concreto svolte dall'originario ricorrente, si nota come il Tribunale non abbia ritenuto di svolgere istruttoria orale, motivando sul fatto che le mansioni non fossero state concretamente contestate dalla Quest'ultima, in realtà, CP_1 costituendosi in giudizio, si era opposta all'ammissione dei capitoli di prova avversaria ritenendo gli stessi superflui, potendo l'attività demandata al ritenersi “documentalmente provata dai Pt_1 decreti di attribuzione di linee di attività con riferimento ai processi di lavoro emanati dal dirigente della PF cui il è assegnato, tutti prodotti in giudizio dalla (doc. 21-27)”. Da Pt_1 CP_1 tale documentazione, si evince, infatti, che, nell'ambito di procedimenti di VIA, al era Pt_1 affidata l'effettuazione di istruttorie, di sopralluoghi a seguito della comunicazione di inizio lavori, durante i lavori o a seguito della comunicazione di fine lavori, con predisposizione di una relazione datata e firmata a corredo del verbale del sopralluogo;
tenuta della documentazione progettuale e pagina 4 di 10 amministrativa relativa al procedimento;
verifica delle prescrizioni assegnate alla da CP_1 procedimenti VIA Statali;
gestione e aggiornamento data base, comprese le spese istruttorie la redazione di istruttorie (v. decreto del dirigente del maggio 2017, impostazione confermata anche nel
2019 ove si legge, in generale, che il insieme ad altri, è deputato all'istruttoria tecnica di Pt_1 supporto alla responsabile del procedimento autorizzativo arch. con incarico di p.o.). Per_1
Dunque, seppure non si rinviene da parte della una chiara non contestazione della CP_1 descrizione delle mansioni svolte dal deve ritenersi, comunque, condivisibile la mancata Pt_1 ammissione della prova testimoniale, laddove in particolare, incentrata sull'attività di analisi svolta dal nei procedimenti assegnati alla PF Valutazioni ambientali, nell'ambito delle tematiche Pt_1 geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche, essendo la formulazione dei capitoli alquanto generica sul preciso apporto conoscitivo offerto, sulla complessità della relativa valutazione e sulla sua frequenza, ai fini del necessario giudizio di prevalenza.
Dato, dunque, per scontato che il si occupasse di attività istruttoria e di sopralluogo Pt_1 nell'ambito del complesso iter procedimentale volto all'emissione della autorizzazione unica regionale in materia di VIA, ciò che non risulta specificato nella capitolazione e che pure non appare immediatamente percepibile dagli atti depositati in giudizio è l'estensione specialistica, quale laureato in geologia, dell'apporto conoscitivo e valutativo dello stesso ai fini dell'espressione dell'autorizzazione finale.
In particolare, la prova delle mansioni affidate al ricorrente, dal punto di vista documentale, è affidata alla produzione di una serie di decreti autorizzatori finali firmati dal dirigente del servizio ed in cui il documento istruttorio è firmato dalla p.o., dandosi atto della collaborazione all'istruttoria, tra gli altri, anche del Pt_1
Non è dato, tuttavia, scorgere dall'esame di tali decreti quale sia stato l'apporto del medesimo nelle tematiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche. Tali tematiche, peraltro, non sempre sembrano essere state specificamente enucleate nei citati documenti istruttori, dovendosi, per contro, osservare come, in materia, fosse, comunque, previsto l'intervento di altre autorità (es. Autorità di bacino) o di altre PF della (es. Tutela del Territorio). CP_1
In tale contesto, appare, dunque, del tutto verosimile quanto affermato dalla difesa della secondo cui, nell'istruttoria di tale procedimento, non fosse richiesta la professionalità del CP_1 geologo, tant'è che, laddove vi fosse stata una speciale necessità di approfondimento in materia, sarebbe stata doverosa l'acquisizione di un parere tecnico esterno da parte di un professionista appositamente incaricato.
Dall'altronde, la stessa legge regionale in tema di VIA, all'epoca vigente (L.R. n. 11/2019) pagina 5 di 10 prevede all'art. 8 (Supporto tecnico-scientifico) che “1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di
VIA, le autorità competenti di cui all'articolo 3 si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), sulla base di appositi protocolli di intesa.
2. Per i procedimenti di VIA di particolare complessità, al fine di disporre di adeguate competenze tecnico-scientifiche, come previsto dal comma 7 dell'articolo 8 del d.lgs. 152/2006, le autorità competenti di cui all'articolo 3 possono avvalersi di soggetti di comprovata professionalità, competenza ed esperienza o di enti, università e istituti di ricerca, anche costituendo commissioni tecnico - istruttorie composte da esperti interni ed esterni all'amministrazione competente”.
Nel caso in esame, l'unico atto dal quale risulta uno specifico intervento del nella Pt_1 materia geologica è rappresentato dal verbale della Seduta del Tavolo tecnico del 20/06/2018, il che appare insufficiente a sostenere la pretesa attorea.
Né di decisiva importanza appare la nota del 21/12/2017, con la quale la Dirigente Arch. della PF VAA, chiedeva di valutare lo scorrimento della graduatoria (DD n. 240 Persona_2 del 27/12/2011), tramite il piano occupazionale 2017/2018, in relazione alle esigenze di professionalità
e di personale necessarie allo svolgimento delle attività assegnate a quella Posizione di Funzione (PF) ove la stessa afferma che il si occupava già, sotto il profilo Geologico ed Idrogeologico, dei Pt_1 procedimenti inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale, ed in particolare di: • Progetti di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito fluviale;
• Impianti idroelettrici;
• Opere idrauliche;
•
Progetti di infrastrutture. Si tratta, infatti, di dichiarazione del tutto generica che non permette di accertare l'entità di tale apporto e la prevalenza della mansione.
Non è dato, dunque, scorgere dalla documentazione versata in atti quella attività consulenziale, di espressione di pareri nella materia “geologica” latamente intesa, su cui si fonda la domanda attorea, intesa quale elemento caratterizzante la figura professionale del ricorrente.
Venendo, dunque, alle declaratorie contrattuali, alla appartengono “i Parte_2 lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : • Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; • Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative pagina 6 di 10 interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Quanto, invece, alla , appartengono a questa categoria “i lavoratori che Parte_3 svolgono attività caratterizzate da : • Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; • Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. - lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. - lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, pagina 7 di 10 avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province”.
Ebbene, va, innanzitutto, osservato come il fatto che il ricorrente abbia la laurea in geologia non sia sufficiente a fondare la richiesta di inquadramento in D come geologo, atteso che, da quanto sopra esposto, non è risultato provato che egli svolgesse, in maniera caratterizzante e prevalente, attività in tale veste, occupandosi egli, in via generale, dell'istruttoria del procedimento di VIA che non necessariamente richiede approfondimenti in materia geologica (e, comunque, non solo in questa). Non risulta, dunque, che egli svolgesse una attività che, per il grado di specializzazione, autonomia, responsabilità e competenza fosse accostabile alle professioni elencate dalla contrattazione collettiva come esempi di figure inquadrabili nella Categoria D.
In ogni caso, dato per ammesso il possesso della laurea quale titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno, da quanto sopra esposto circa le caratteristiche delle sua attività lavorativa non risulta né che egli abbia assunto “responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi”; né che le mansioni comportassero “Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili”; né che egli intrattenesse “Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza” o “relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse” mentre le relazioni esterne con le altre istituzioni erano, per lo più, limitate ai sopralluoghi comuni, essendo, per il resto, il dipendente affiancato da personale della PF gerarchicamente superiore.
Per il resto, quanto ai profili, balza all'evidenza come l'attività istruttoria, che è il cuore del ruolo svolto dal ricorrente, sia prevista per entrambe le qualifiche: nel caso della categoria C, si tratta della tipica attività istruttoria di tipo tecnico, amministrativo con avvalimento delle conoscenze professionali tipiche del profilo, ossia conoscenze monospecialistiche;
nel caso della categoria D, si richiede la “predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità”, dunque, con utilizzo delle elevate conoscenze pluri-specialistiche, proprie della categoria.
Ebbene, tale maggiore grado di complessità non appare sufficientemente suffragato in atti né motivato, dovendosi considerare come, dalla lettura dei vari documenti istruttori prodotti in atti, il ruolo del ricorrente figura quale mero collaboratore dell'istruttoria e, dunque, “con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi”, come previsto per la categoria C e non “con pagina 8 di 10 responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi”, come previsto per la categoria D.
Al riguardo, si ricorda come la Suprema Corte abbia più volte evidenziato (v. da ultimo ordinanza n. 20748 del 16/08/2018), che "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. n. 8025 del 2003; Cass. n. 6238 del 2001)”.
Peraltro, a complicare tale quadro di non facile discernimento, il CCNL in questione prevede espressamente la possibilità di assegnare attività lavorative più complesse al personale di cat. C, sulla base di specifiche professionalità e competenze detenute e/o acquisite dai singoli dipendenti, e proprio per valorizzare tali professionalità e competenze, prevedendo una retribuzione ulteriore sotto forma di indennità per specifiche responsabilità.
Sulla base di tale previsione contrattuale, a partire dal 1.1.2018, al sono state Pt_1 assegnate – sempre nell'ambito della cat. C- anche alcune attività più complesse, che riguardano la redazione e sottoscrizione di verbali di sopralluogo e/o l'utilizzo nell'attività lavorativa di una particolare professionalità acquisita, remunerate, ai sensi dell'art. 70 quinquies CCNL 21.5.2018, con due indennità per specifiche responsabilità, disciplinate dall'art. 73 del CCDI 2018 della CP_1
economicamente rideterminate con l'art. 5 del successivo CCDI 2019 (Doc. 28, 29 resistente).
[...]
Si tratta precisamente de: - “l'indennità n. 9, per lo svolgimento di accertamenti di natura ispettiva che comportano la redazione e la sottoscrizione del verbale relativo al sopralluogo, o con attribuzione di potere certificatorio, a cui è correlata specifica responsabilità di prodotto, in aggiunta ai procedimenti
e/o processi di lavoro assegnati dal dirigente della struttura di appartenenza. Importo da un minimo di
€ 15 ad accertamento a un massimo di € 500,00 (elevato a € 510,00 nel 2019); - l'indennità n. 14, per
l'esercizio di compiti istruttori di processo o di prodotto particolarmente complessi, necessari e di supporto alle attività provvedimentali delle categorie superiori. […] Dette attività riguardano materie che richiedono un approfondito e continuo aggiornamento formativo professionalizzante acquisibile anche autonomamente nel tempo e che consentano alle figure interessate, nonostante la categoria di appartenenza, di poter riversare nell'attività lavorativa la professionalità acquisita. Tali attività non sono comunque riconducibili a mansioni superiori perché prive di caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001. Importo annuo di € 1.000,00 (nel 2019 l'importo annuo è pagina 9 di 10 stato rideterminato da un minimo di € 700,00 a un massimo di € 1.000,00, in base al grado di complessità delle stesse)”.
In definitiva, considerato che non risulta provato che l'attività prevalente svolta dal Pt_1 sia stata quella propriamente di “geologo”, considerato il ruolo collaborativo nell'istruttoria dei procedimenti attinenti la VIA, senza assunzione di relativa responsabilità, considerato che lo svolgimento delle attività di sopralluogo e, eventualmente, di adibizione ad istruttorie più complesse risulta essere già stato compensato con le citate indennità, deve ritenersi che la domanda di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori debba essere respinta.
D'altronde, in questa fase del giudizio, a conferma del suo corretto operato, la ha, CP_1 altresì, dimostrato in via documentale che, una volta acquisito dal dipendente l'inquadramento superiore in D, a seguito di procedura concorsuale, allo stesso, diversamente dal passato, è stata attribuita la responsabilità dell'intera istruttoria e non di un singolo segmento della stessa.
La domanda dell'originario ricorrente, in riforma della sentenza di primo grado, va, dunque, respinta.
Considerata la difficoltà di prova, nonché la complessità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate nel caso in esame, sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite per tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 19533/23, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di
; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, nonché della presente fase.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa RI NO
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