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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/09/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4764/2021 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con gli Avv. BELTRAME CLAUDIO e DE VITTOR ALESSANDRO
- attrice - contro
(C.F. ) P_ C.F._2
Con l'Avv. FAVARON PIERPAOLO
- convenuta -
e con la chiamata in causa di
P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_1
Con l'Avv. VIERO ROBERTA
- terza chiamata -
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 20.3.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: in via istruttoria come in atti e nel merito
“in via preliminare: si ribadisce di eccepire la novità, la tardività e l'inammissibilità delle domande ed eccezioni, nuove e diverse, formulate dalla difesa della chiamata in causa (ora fusa in Controparte_3
nella nota di trattazione scritta datata 12.02.2024 e depositata in data 12.02.2024, sulle quali Controparte_2 comunque si è dichiarato e si dichiara di non accettare il contraddittorio.
Si eccepisce altresì la novità, la tardività e l'inammissibilità delle domande ed eccezioni, nuove e diverse, adesso formulate dalla difesa di sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio. Controparte_2 nel merito: accertare e dichiarare, per i titoli e le ragioni in premessa e narrativa indicati, allegati, documentati e periziati, tutte le responsabilità addebitabili alla dott.ssa C.F. , nata in [...] C.F._2
Kabul – Afghanistan (EE), il 15 dicembre 1957, di cui alla narrativa tutta innanzi resa, e conseguentemente tutti i danni subiti dalla signora C.F. , siccome comunque riconducibili alle Parte_1 C.F._1
1
predette responsabilità e ai comportamenti della predetta dr.ssa e, comunque anche alla violazione e P_ inadempimento degli e agli obblighi contrattualmente assunti dalla sanitaria, e per l'effetto condannare la dr.ssa P_
C.F. , nata in [...] - Afghanistan (EE), il 15 dicembre 1957, al risarcimento
[...] C.F._2 dei relativi danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, anche in termini di personalizzazione e relativo aumento percentuale, ivi compreso il danno biologico/dinamico relazionale, temporaneo e permanente, il danno emergente e le spese mediche tutte, il danno esistenziale, il danno psichico, tutti danni questi subiti e subendi dalla sig.ra Parte_1
C.F. , nella misura di Euro 192.989,30, ovvero e salvo diversa somma che sarà ritenuta C.F._1 di giustizia, e salva eventuale liquidazione equitativa, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria.
In ogni caso:
Con rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali di giudizio, compresa la fase cautelare, ivi comprese la rifusione delle spese per CTU e per CTP, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge.
Quanto sopra anche previa revoca integrale della disposta condanna alle spese di lite di cui all'Ordinanza (provvisoria) di inammissibilità del 07/06/2021 di codesto Tribunale di Treviso, in procedura n. 6799/2020 RG (cfr. Doc. B).
Per i motivi innanzi resi in narrativa dell'atto di citazione introduttivo (e cfr. note a piè pagina nn.4 e 5 dell'atto di citazione).
Il patrocinio della signora dichiara di non accettare il contraddittorio su qualunque nuova domanda Parte_1 od eccezione formulata da qualunque delle altre parti del presente giudizio.”
Per parte convenuta: in via istruttoria come in atti e nel merito
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis rejectis
1. rigettarsi la domanda di parte attrice per i motivi esposti in atti;
2. in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale e a qualsiasi titolo, della domanda formulata dall'attrice, accertare e dichiarare che la compagnia assicuratrice
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore – p.i. Controparte_4
– con sede a Verona, Lungadige Cangrande n. 16, è tenuta a tenere indenne e a manlevare integralmente P.IVA_2 la convenuta dott.ssa da ogni possibile conseguenza negativa eventualmente derivante dal presente giudizio e, per P_
l'effetto, condannare la terza chiamata in causa, Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore – p.i. – con sede
[...] P.IVA_2
a Verona, Lungadige Cangrande n. 16, a corrispondere all'attrice qualsiasi somma dovesse essere dovuta dalla convenuta dott.ssa ovvero a reintegrare economicamente quest'ultima di tutte quelle somme, accertate e liquidate in corso di P_ causa e il cui pagamento in favore dell'attrice dovesse essere imposto;
3. in ogni caso, condannarsi la parte attrice e la terza chiamata in causa al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge.”
Per parte terza chiamata:
“nel merito, in via principale: rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutte le ragioni esposte in parte narrativa sub 1) e 2);
2
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi fosse accolta la domanda attorea, accertato e dichiarato che gli interventi prestati sulla sig.ra sono stati svolti dal dr. , collaboratore della dr.ssa Pt_1 CP_5 P_ rigettarsi la domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti della , Controparte_3 ora e/o comunque escludersi l'operatività della polizza assicurativa azionata dalla convenuta in Controparte_2 riguardo agli interventi prestati dal collaboratore dr. ; CP_5 nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertato l'obbligo della di tenere manlevata e indenne la dott.ssa per i fatti oggetto di causa, escludere Controparte_3 P_ dall'ammontare dovuto dalla Compagnia le somme non oggetto di garanzia assicurativa secondo quanto stabilito dalle
Condizioni Generali di PO (art. 22 lett. K e art. 27), nonché la franchigia contrattualmente prevista dall'art. 24;
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato il 16.7.2021 agiva nei confronti della dott.ssa Parte_1
per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della responsabilità P_ professionale alla stessa contestata, allegando:
- di essersi rivolta alla convenuta – tramite i propri genitori in quanto all'epoca minorenne - fin dal gennaio 2007 per sottoporsi a visita odontoiatrica con finalità ortodontica;
- che in tale occasione la convenuta non avrebbe svolto – come invece necessario – alcun esame radiografico, limitandosi a realizzare dei modelli in gesso da cui comunque emergeva che “il palato era marcatamente contratto con morso incrociato bilaterale e nell'arcata superiore mancava completamente lo spazio per l'eruzione degli incisivi laterali. Nell'arcata inferiore, al contrario era presente solo un modesto affollamento che un'attenta gestione dello spazio di permuta avrebbe agevolmente consentito di gestire per allineare gli elementi dentari senza la necessità di ricorrere ad estrazioni” (relazione di parte, doc. 1 attrice);
- che prima dell'avvio delle cure un primo e unico esame radiografico – ortopantomografia delle arcate dentarie - veniva prescritto dalla convenuta solo il 6.11.2008;
- che il 16.6.2009 la convenuta eseguiva un primo intervento di sigillatura degli elementi 36 e 46 e successivamente, il 12.4.2010, sugli elementi 16 e 26 e che il 6.9.2011 provvedeva all'estrazione dell'elemento 35;
- che, successivamente, senza ripetere l'esame ortopantomografico né approfondire le valutazioni con i radiogrammi normalmente utilizzati per la diagnosi ortodontica, quali teleradiografie latero- laterali e postero-anteriore, il 24.1.2012 la convenuta avrebbe iniziato un trattamento ortodontico con applicazione di un dispositivo ortodontico rimuovibile per espandere l'arcata superiore;
- che in nessun momento la convenuta avrebbe sottoposto a lei o ai genitori proposte terapeutiche
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alternative rispetto a quella attuata;
- che l'1.12.2014 le veniva applicato un disgiuntore rapido palatale, attivato fino al 13.1.2015 e poi mantenuto per stabilizzare l'espansione ottenuta;
- che il 2.3.2015 le veniva applicato un dispositivo fisso alla sola arcata superiore e che in data
27.7.2015 venivano effettuati dei molaggi selettivi ai primi e secondi molari di destra e in data
3.8.2015 il dispositivo in questione veniva rimosso su proposta della dott.ssa che le avrebbe P_ comunicato che non esistevano più problemi funzionali ma solo una deviazione della linea mediana di esclusivo significato estetico;
- che in seguito a tale rimozione veniva applicato all'arcata superiore uno splintaggio che però fin da subito andava incontro a frequenti distacchi e conseguenti interventi di risistemazione;
- di aver segnalato alla convenuta il 23.11.2015 lo spostamento indesiderato dell'elemento 13
(canino superiore di destra) e che solo in tale occasione veniva eseguito di nuovo un esame ortopantomografico;
- che a fronte dei continui distacchi dello splintaggio inizialmente ripristinato, la convenuta decideva di rimuovere lo stesso e di sostituirlo con una mascherina di contenzione in policarbonato, consegnata il 20.9.2016;
- di aver accusato il 6.2.2017 un improvviso blocco articolare con dolore acuto all'articolazione temporo-mandibolare di sinistra e con applicazione di dispositivo morbido per distrazione condilare;
- che nonostante il leggero miglioramento della situazione, nei giorni immediatamente successivi all'episodio la convenuta le comunicava di non sentirsi più in grado di continuare il trattamento, indirizzandola al dott. di Treviso, che la visitava il 5.5.2017; Persona_1
- che il dott. a seguito della visita richiedeva l'esecuzione di una risonanza magnetica Per_1 dell'articolazione temporo-mandibolare rilevando “il menisco appare lussato anteriormente a bocca chiusa;
ridotta l'estensione anteriore del condilo mandibolare, senza ricatturamento del menisco. A destra, il menisco appare lussato anteriormente a bocca chiusa;
ridotta l'escursione anteriore del condilo mandibolare, con ricatturamento del menisco. Modico versamento intrarticolare, maggiore a destra” (relazione di parte, doc. 1 attrice);
- che a seguito di ciò – e dopo l'applicazione da parte dello stesso di un bite di rilassamento – il dott. programmava un piano di cura;
Per_1
- di essersi quindi sottoposta il 29.1.2018, come da programmazione del dott. a intervento Per_1 di espansione chirurgica del mascellare superiore e a estrazione degli elementi 28, 25 e 65, eseguito dal dott. presso l'Ospedale di OL;
Per_2
- che l'espansione continuava fino a metà febbraio 2018 e successivamente il disgiuntore veniva bloccato e poi rimosso il 16.5.2018 e contestualmente sostituito con un “essix” di contenzione;
- essere stato l'operato della convenuta caratterizzato da colpa professionale per non aver eseguito
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gli approfondimenti necessari prima della cura – in violazione della buona prassi clinico assistenziale – e avendo errato nella scelta terapeutica, omettendo di iniziare subito l'espansione su paziente quattordicenne con un disgiuntore rapido – optando invece per un dispositivo mobile, senza proporre alla paziente un'alternativa terapeutica, e mantenendo l'inadeguato trattamento prescelto per ben due anni;
- essere comunque 14 anni l'età ultima per intraprendere il trattamento con disgiuntore palatale, contestando alla convenuta anche di non aver intrapreso prima tale terapia;
- essere state, quindi, le scelte terapeutiche della convenuta non solo concettualmente errate in relazione alle proprie condizioni cliniche ma anche fonte di marcato peggioramento rispetto alla situazione rilevata dai modelli in gesso del 24.1.2012;
- che a causa delle difficoltà incontrate nelle cure odontoiatriche affrontate, dello stress causato dalla presa di coscienza del totale fallimento del percorso terapeutico e della propria insoddisfacente condizione estetica, le derivavano episodi crescenti di ansia e panico;
- di essersi, in particolare, dovuta rivolgere al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Treviso il
17.12.2018 per un episodio reattivo con pianto inconsolabile;
- che l'operato della convenuta, quindi, sarebbe stato caratterizzato da responsabilità professionale per errore inescusabile per negligenza, imprudenza e imperizia, per aver predisposto una pianificazione terapeutica del tutto inadeguata rispetto alla propria situazione clinica al momento in cui per la prima volta si rivolgeva al suo studio a nove anni, per non aver fatto firmare alcun modulo di consenso informato e per non aver adeguatamente informato i genitori della possibilità di intraprendere percorsi terapeutici alternativi più adatti e che avrebbero evitato i successivi interventi ortodontici e le relative conseguenze economiche e di sofferenza, anche psichica;
- di aver previamente proposto un ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. ed ex. L. 24/2017, prima avanti al
Tribunale di Venezia – dichiaratosi incompetente per territorio – e poi avanti all'intestato
Tribunale che lo dichiarava inammissibile.
Chiedeva, quindi, il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, i primi comprensivi di quanto versato alla convenuta a titolo di compenso e i secondi della personalizzazione per la lesione del diritto all'autodeterminazione per mancata acquisizione del consenso informato.
Chiedeva, inoltre, la modifica in punto spese della precedente ordinanza di inammissibilità del ricorso preventivo pronunciata dall'intestato Tribunale.
− Si costituiva il 30.12.2021 la dott.ssa contestando quanto ex adverso dedotto e P_ allegando:
- di non aver sottoposto l'attrice a visita odontoiatrica con finalità ortodontica presso il proprio studio nel gennaio del 2007, come invece dalla stessa sostenuto;
- non essere comunque applicabile al caso in esame la L. 24/2017 invocata da controparte;
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- di aver visitato per la prima volta l'attrice il 16.6.2009, con richiesta da parte della stessa per i primi mesi di mera esecuzione di sigillature e con esplicita richiesta da parte della madre dell'attrice di non effettuare alcuna valutazione ortodontica, essendo la figlia in cura presso altro studio dentistico dove era stata sottoposta a cura ortodontica;
- di aver quindi consigliato a seguito della prima visita solo di realizzare le sigillature dei primi quattro molari definitivi della paziente e poi dei settimi inferiori e superiori, una volta completata l'estrusione degli stessi;
- di aver riferito alla mamma e alla paziente – a seguito della visita di controllo del 16.6.2009 – della necessità di estrarre l'elemento deciduo 85 in mobilità (e non del 35 come sostenuto da controparte) per permettere l'estrusione dell'elemento definitivo 45;
- che solo il 25.10.2011 la madre dell'attrice chiedeva una valutazione ortodontica per la figlia e di aver quindi provveduto a realizzare delle impronte per la realizzazione di modelli in gesso per lo studio del caso ortodontico;
- che i modelli venivano consegnati in data 24 gennaio 2012 quando la madre dell'attrice esibiva la radiografia (ortopantomografia-foto) e la teleradiografia eseguita alla figlia in data 06.11.2008 presso il centro radiologia DentalRad3;
- che in tale occasione la madre dell'attrice rifiutava di sottoporre la figlia a una nuova ortopantomografia e teleradiografia nonostante il consiglio della professionista;
- di aver riferito alla paziente e ai genitori il 15.11.2011 le proprie conclusioni a seguito della valutazione effettuata sulla scorta dei dati disponibili, proponendo la relativa terapia;
- di aver in particolare rilevato che l'attrice soffriva di una deglutizione atipica, crossbite dx, con una discrepante crescita mascellare superiore rispetto a inferiore;
la radiografia rilevava 3a classe canina, per cui si prevedeva che a crescita conclusa, ovvero alla maggiore età, dovesse essere effettuata una valutazione dell'avulsione premolari e/o ottavi superiori;
- che i genitori le chiedevano di formulare una proposta ortodontica che non fosse troppo invasiva;
- di aver quindi suggerito una terapia graduale e non troppo invasiva fino alla completa crescita della bambina, che prevedeva l'applicazione di un apparecchio rimovibile funzionale superiore, con la primaria e necessaria funzione di espandere l'arcata superiore, chiarendo però che l'apparecchio rimovibile rappresentava un primo dispositivo in vista di una terapia ortodontica che successivamente sarebbe stata valutata in base alla crescita della paziente e che avrebbe potuto prevedere l'applicazione di un disgiuntore rapido del palato e di una terapia fissa ortodontica;
- che i genitori dell'attrice davano il loro consenso alla proposta e all'avvio della terapia;
- che il trattamento ortodontico con dispositivo rimovibile superiore iniziava il 21.1.2012 e continuava fino al 24.11.2014 con periodici controlli mensili;
- che durante tale periodo venivano effettuate due “ribasature” del dispositivo ortodontico a
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dimostrazione del fatto che l'apparecchio stava ottenendo un buon risultato;
- di aver applicato il 24 novembre 2014, conclusa la terapia ortodontica mobile, e in accordo con la prognosi iniziale e con la volontà dei genitori, un disgiuntore rapido palatale, attivato 8 giorni dopo l'applicazione;
- che di lì a poco la mamma dell'attrice chiedeva di togliere il disgiuntore e di iniziare con la terapia ortodontica fissa, motivando tale istanza con gli impegni scolastici pressanti della figlia e a fronte del fatto che la stessa soffriva di mal di testa e non riusciva a concentrarsi nello studio;
- di aver espresso le proprie riserve in merito, aderendo però alla richiesta e provvedendo quindi il
2.3.2015 ad applicare l'apparecchio fisso superiore;
- che seguivano controlli mensili fino al 3.8.2015, data in cui l'attrice, in presenza della madre, comunicava la sua ferma volontà di interrompere la terapia, sottoscrivendo su propria richiesta apposita dichiarazione di assunzione della relativa responsabilità;
- di aver quindi rimosso l'apparecchio fisso superiore applicando uno splintaggio dell'arcata superiore ed eseguendo un'ablazione post rimozione, per non vedere compromesso tutto il lavoro fin lì svolto;
- di aver sistemato in data 10 novembre 2015 per la prima e unica volta lo splintaggio in zona 11-
12/11-21, e di aver eseguito in data 23 novembre 2015 una nuova ortopantomografia (doc.12), segnalando all'esito la mancanza di spazio per estrusione dell'elemento 25 e suggerendo l'estrazione dei premolari e/o 8° e la prosecuzione della cura ortodontica;
- che la paziente, in quel momento ormai maggiorenne, esprimeva la sua soddisfazione per la cura sino a quel momento eseguita e comunicava di non voler prendere in considerazione l'opzione di continuare la terapia ortodontica, consigliata invece dalla convenuta;
- che la decisione della paziente si protraeva fino al luglio 2016 quando la stessa comunicava che si sarebbe rivolta a un posturologo chiedendo poi il 19.9.2016 se fosse possibile una sostituzione dello splintaggio;
- di aver allora realizzato un'impronta per una mascherina contenitiva consegnata il 20.9.2016;
- di essere poi stata contattata dalla paziente il 6.2.2017 e che in quella data la stessa comunicava di avere un dolore acuto all'articolazione temporo-mandibolare, specialmente a sinistra, e di aver subito un colpo di frusta che le provocava forti dolori alla testa in generale;
- di aver quindi predisposto una placca per distrazione condilare, consegnata il 7.2.2017, volta a sollevare i disturbi acuti della paziente e avvertendola trattarsi di dispositivo temporaneo e non curativo – circostanza ribadita alcuni giorni dopo anche ai genitori della paziente;
- di aver invitato la paziente a rivolgersi a un altro studio, lamentando il reiterato mancato rispetto delle indicazioni terapeutiche fornite e la difficoltà di dover aderire alle molteplici richieste di tutta la famiglia della ricorrente, quali l'interruzione della cura e/o la necessità di dovere addirittura
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rispettare un calendario lunare;
- che, comunque, il padre dell'attrice aveva un'assicurazione che rimborsava le spese mediche per la figlia, non potendo quindi pretendere il versamento di spese non effettivamente sostenute.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione per essere tenuta indenne in caso di condanna.
− Con ordinanza del 31.12.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa.
− Si costituiva il 10.5.2022 ichiamando e Controparte_3 facendo proprie le difese della professionista e contestando quanto dedotto dall'attrice nonché il quantum richiesto.
Confermava l'esistenza e la validità della polizza invocata dalla convenuta, richiamandone le relative limitazioni.
Chiedeva quindi il rigetto delle pretese attoree e, in subordine, la limitazione della propria condanna in base alle condizioni di polizza.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione dei calchi dentari, consulenza tecnica d'ufficio, integrazione della stessa, ed escussione dei testi ammessi.
− Con ordinanza del 20.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
***
Sull'an della responsabilità della convenuta
− La responsabilità medica invocata dall'attrice rientra nell'ambito della responsabilità contrattuale e, nello specifico, della responsabilità professionale.
− In particolare, il medico libero professionista risponde dei propri eventuali errori professionali nei confronti del paziente a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., norma vigente già prima dell'entrata in vigore della L. 24/2017.
− Il paziente danneggiato deve quindi provare, come per qualsiasi inadempimento, la fonte da cui deriva il proprio diritto alla prestazione sanitaria e il danno che ne è derivato.
È invece sufficiente la mera allegazione dell'errore terapeutico.
− A fronte di ciò, al professionista spetta la prova di aver tenuto un comportamento diligente e di non aver commesso durante le varie fasi della propria prestazione (preparatoria, diagnostica, operatoria) alcun errore che abbia avuto rilevanza causale nella produzione dell'evento.
− Spetta quindi al medico provare che non vi è stato errore o che, se errore vi è stato, lo stesso non è stato causalmente rilevante.
− Infatti, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano anche quelle di responsabilità medica anteriormente alla l. n. 24/2017), è onere
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del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito, l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del più probabile che non, la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cassazione civile, sez. III,
27/02/2023, n. 5808).
***
− Ciò posto, va preliminarmente precisato con riferimento alla relazione del Collegio peritale del
13.10.2023 e all'integrazione della stessa del 25.6.2024, che le conclusioni peritali, che saranno di seguito richiamate al fine del vaglio della fondatezza delle domande di parte attrice, risultano raggiunte previo scrupoloso esame del caso e risultano logiche e congruamente motivate.
Le stesse non sono state efficacemente contestate dalle osservazioni dei CC.TT.PP., cui il Collegio ha dato adeguata risposta.
Per questo, tali conclusioni possono essere poste a base della presente decisione: in tale cornice andrà liquidato il risarcimento spettante all'attrice in base ai documenti prodotti e alle valutazioni medico – legali espletate.
− Ciò premesso, la paziente soffriva di ridotta dimensione palatale a cui si aggiunse il problema occlusale che aggravò la situazione articolare preesistente, configurando la sindrome algico disfunzionale delle
ATM (articolazione temporo mandibolare).
− La stessa aveva lieve asimmetria scheletrica e grave contrazione del mascellare superiore con affollamento bimascellare;
condizioni che come rilevato dai CC.TT.UU. e confermato anche dal
C.T.P. della terza chiamata erano visibili già dalla ortopantomografia del 2008 che la convenuta nella propria comparsa ha dato atto di aver visionato quantomeno nel gennaio 2012 (“I modelli venivano consegnati in data 24 gennaio 2012 allorquando la sig.ra esibiva alla dott.ssa la radiografia CP_6 P_
(ortopantomografia-foto) e la teleradiografia eseguita alla figlia in data 06.11.2008 presso il centro radiologia
DentalRad3”, comparsa di costituzione convenuta, pag. 4).
− Quanto all'operato della convenuta, risulta in contestazione tra le parti la data di inizio del rapporto professionale.
− Secondo la ricostruzione di parte attrice, infatti, l'operato della convenuta sarebbe stato caratterizzato da responsabilità professionale sotto vari profili e, in primo luogo, per aver predisposto una pianificazione terapeutica del tutto inadeguata rispetto alla situazione clinica dell'attrice che, secondo la prospettazione della stessa, si sarebbe rivolta per la prima volta allo studio della convenuta nel gennaio 2007, quando aveva 9 anni.
− Da parte sua la convenuta, ha negato la presa in carico della paziente nel 2007 sostenendo di aver
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visitato per la prima volta l'attrice il 16.6.2009, con richiesta da parte della stessa per i primi mesi, di mera esecuzione di sigillature e con esplicita richiesta di non effettuare alcuna valutazione ortodontica, essendo in cura presso altro studio dentistico per tale aspetto.
Solo il 25.10.2011 la madre dell'attrice avrebbe chiesto alla convenuta una valutazione ortodontica per la figlia e in seguito a tale richiesta sarebbero state realizzate delle impronte per modelli in gesso per lo studio del caso ortodontico.
− I testi sentiti sul punto non hanno permesso di chiarire la data di effettiva presa in carico della paziente, rendendo deposizioni contrastanti, circostanza comprensibile alla luce del notevole tempo trascorso dalla presa in carico.
− Non è stata in tal modo nemmeno raggiunta la prova che la ortopantomografia del novembre 2008 – eseguita presso un soggetto terzo - fosse stata prescritta dalla convenuta, come sostenuto dall'attrice.
− Anche il precedente curante dell'attrice, dott. , sentito all'udienza del 21.1.2025 si è limitato Persona_3
a confermare di aver cessato le cure nella prima parte del 2007 – come emerge anche dalla documentazione prodotta dall'attrice sul punto, docc. 52 e 53 -, senza poter riferire da chi poi la stessa fosse stata presa in carico.
− Va precisato sul punto che benché la relazione dei CC.TT.UU. esordisca confermando le allegazioni dell'attrice (“Dall'anamnesi raccolta e dallo stato degli atti risulta che la SI.ra nel periodo da Parte_1
Gennaio 2007 a Febbraio 2017 veniva sottoposta a cure odontoiatriche da parte della dottoressa a P_ seguito delle quali riportava lesioni per le quali ha necessitato di assistenza sanitaria, come meglio si dirà avanti.”, pag.
4 relazione del 13.10.2023), tale dato risulta ricavato dai CC.TT.UU. dal riferito di parte attrice e quindi non risulta valorizzabile.
− A livello documentale, risulta invece solo la presa in carico dal 16.6.2009, data cui significativamente risale anche il questionario anamnesico in atti (relazione del 13.10.2023, pag. 5), ove si legge: “Presto il mio assenso all'uso dell'anestesia locale nel corso degli interventi e delle terapie odontoiatriche”. Documento firmato dalla madre dell'attrice, allora minorenne.
− Solo in data 25.10.2011 sono registrati nella “cartella clinica” prodotta, “alginati per modelli studio per valutazione caso”, cui seguono il 16.1.2012 “alginati per inizio terapia ortodontica mobile superiore” e il 21.1.2012
“consegna apparecchio mobile superiore”. Successivamente risultano “controlli mensili terapia ortodontica mobile superiore” dal febbraio 2012 al novembre 2014, con applicazione di espansore superiore l'1.12.2014, poi rimosso il 3.8.2015.
Oltre a produrre la “cartella clinica” in atti, la convenuta costituendosi ha allegato che il 25.10.2011 la madre dell'attrice le avrebbe chiesto una valutazione ortodontica per la figlia e di aver quindi provveduto a quel punto a realizzare delle impronte per modelli in gesso per lo studio del caso.
Modelli che ha affermato di aver consegnato il 24 gennaio 2012 quando la madre dell'attrice le avrebbe esibito per la prima volta – secondo la prospettazione della convenuta - la radiografia
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(ortopantomografia-foto) e la teleradiografia eseguita alla figlia in data 06.11.2008 presso il centro radiologia DentalRad3.
− La convenuta ha poi allegato di aver riferito alla paziente e ai genitori già il 15.11.2011 le proprie conclusioni, proponendo la relativa terapia.
Ha lamentato che i genitori le avrebbero chiesto di formulare una proposta ortodontica che non fosse troppo invasiva e di aver quindi suggerito una terapia graduale fino alla completa crescita della bambina, terapia che prevedeva l'applicazione di un apparecchio rimovibile funzionale superiore, con la primaria e necessaria funzione di espandere l'arcata superiore, chiarendo però che l'apparecchio rimovibile rappresentava un primo dispositivo in vista di una terapia ortodontica che successivamente sarebbe stata valutata in base alla crescita della paziente e che avrebbe potuto prevedere l'applicazione di un disgiuntore rapido del palato e di una terapia fissa.
− Alla luce di quanto sopra, risulta provata la presa in carico della paziente da parte della convenuta solo a far data dal giugno 2009, mancando la prova di una pregressa presa in carico, per assenza di documenti (anche solo relativi al pagamento di eventuali prestazioni) e data la discordanza delle testimonianze sul punto.
− Non è invece oggetto di contestazione da parte della convenuta che una valutazione ortodontica fosse stata richiesta dall'attrice quantomeno a far data dall'ottobre 2011 (relazione C.T.U. del 13.10.2023, pag. 11).
− Infine, sempre quanto alla ricostruzione in fatto, va rilevato che l'attrice ha dichiarato in sede di operazioni peritali che alcuni dei trattamenti sarebbero stati eseguiti dal dott. un CP_5 collaboratore della convenuta, operante nello studio della stessa.
− Le fatture per i trattamenti risultano emesse esclusivamente e direttamente dallo Studio dentistico della convenuta (doc. 6 attrice).
− Sul punto va però fin da ora rilevato che in base all'istruttoria condotta e alle stesse allegazioni delle parti, non è possibile ritenere che tale soggetto sia stato niente più che un mero esecutore, rispetto al cui operato, quindi, non potrebbe comunque che essere chiamata a rispondere la convenuta che dello stesso si è avvalsa.
− Infatti, anche nel regime previgente alla L. 24/2017, e anche in caso di assenza di un rapporto di dipendenza, va affermata la responsabilità della struttura privata per qualunque danno causato da qualunque persona operante al suo interno con il consenso della struttura.
− La Suprema Corte ha a tal riguardo osservato che il rapporto tra il paziente e la struttura che lo prende in cura ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, sorgono a carico della struttura vari obblighi e che di conseguenza la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico sia, in virtù
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dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
− Ciò posto in linea generale, nel caso in esame vale la pena di anticipare che in ogni caso i profili di responsabilità emersi dall'istruttoria condotta riguardano le scelte terapeutiche – pacificamente imputabili alla convenuta e dalla stessa rivendicate – e non le modalità di esecuzione dei trattamenti, anche rispetto ai quali, peraltro, non è stato provato nello specifico quale sarebbe stato l'operato del dott. CP_5
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− Ciò premesso, l'operato della convenuta, è stato così ricostruito dai CCTTUU:
“il 24/01/2012, a causa di dolenzie alle ATM veniva confezionato un espansore mobile all'arcata superiore che portò fino a Novembre del 2014. … In seguito, a dicembre 2014, venne deciso di applicare un disgiuntore rapido, ma il passaggio alla nuova di terapia provocò alla Paziente problemi psicologici e interpersonali oltre all'acuirsi di dolenzie alpalato e alle ATM (vedi click articolari). A Marzo 2015 venne bloccato l'espansore e in seguito posizionato un apparecchio fisso superiore fino a Luglio;
indi il 03/08 la paziente decise di rimuoverlo… Il 22/07/15 vennero eseguiti molaggi selettivi ed Il 23/09/2015 venne richiesta altra Ortopantomografia. Il curante, in seguito, eseguì splintaggi superiori ed inferiori che per due volte si staccarono causando dislocamento del 13; il 20/09/2016 venne quindi confezionata una mascherina superiore per contenzione che provocava algie dovute a locking ATM;
venne, quindi, effettuato un trattamento d'urgenza con disgiuntore condilare il 7/02/17. Da questa data l'attrice interruppe il rapporto di cure presso lo studio per rivolgersi allo studio Perissinotto/Gazzola di Treviso.” (relazione del 13.10.2023, P_ pagg. 37 e 38).
− Successivamente: “A causa di ascesso al 25 incluso si rivolse, a seguire, alla Maxillo- facciale di OL (RA ) dove venne diagnosticata “Dismorfia dento-scheletrica ed elementi dentari inclusi”; vennero, quindi, eseguite la corticotomia Mascellare ed estrazioni dei 28 25 65. (vedi intervento effettuato dal dr. il 29/01/18). Furono in Per_2 seguito estratti i 14 e 45 (6/12/18) ed il 34 (06/06/19). Il 16/05/18 venne posizionato un Essix di contenzione ed infine a Luglio del 2018 venne confezionato un apparecchio fisso superiore ed inferiore che la paziente portò fino al
2022. Infine il 22/04/22 venne applicato un posizionatore che l'attrice porta tutt'ora.” (relazione 13.10.2023, pag. 38).
− I C.C.T.T.U.U., alla luce di quanto sopra, hanno rilevato profili di colpa in capo alla convenuta quanto alle terapie ortodontiche cui sottopose la paziente nel periodo di tempo dal 24.1.2012 al 7.2.2017
(relazione del 13.10.2023, pag. 41).
− In particolare, i Consulenti, sotto il profilo preparatorio e diagnostico hanno rilevato che “Dall'esame della documentazione agli atti e in base a quanto emerso durante lo svolgimento della CTU risulta che non venne eseguito lo studio del caso, come da protocollo, poiché mancano teleradiografia, documentazione fotografica e la descrizione dettagliata anatomo-funzionale del caso” (relazione del 13.10.2023, pag. 41).
− Sul punto, i CC.TT.UU. hanno concluso: “I trattamenti effettuati presso lo studio della dr.ssa si P_
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dimostrarono inefficaci per imperizia, imprudenza e negligenza;
mancavano, infatti, di uno studio approfondito del caso, di radiografie specifiche (OPT e tele), di fotografie e di una valutazione anatomo-funzionale.” (relazione 13.10.23, pagg. 73, 74).
Ancora: “Ribadiamo che i casi ortodontici devono essere corredati da uno studio del caso, OPT e Teleradiografia, modelli in gesso, consenso informato, fotografie, e soprattutto aggiornamento della documentazione in rapporto alla progressione della terapia e alla risposta individuale. Tutto ciò è stato disatteso ad eccezione di OPT del 2008 e del
2015 e alcuni modelli in gesso nonostante i 5 anni e due mesi di terapia.” (relazione 13.10.23, pag. 116).
− La stessa convenuta ammette di aver visto per la prima volta l'esito dell'esame del 6.11.2008 – che nega di aver prescritto - solo il 24.1.2012 e di aver solo a quel punto proposto alla madre dell'attrice di sottoporre la stessa a una nuova ortopantomografia e teleradiografia, cui, secondo la prospettazione della convenuta, sarebbe stata la madre dell'attrice a non prestare il consenso in quell'occasione.
Circostanza che però è rimasta indimostrata.
− La convenuta, quindi, ha ammesso di aver raggiunto e riferito le proprie conclusioni alla paziente e ai genitori il 15.11.2011, in assenza degli esami indicati come necessari dal Collegio peritale e senza aver nemmeno visionato la precedente ortopantomografia del 2008.
− Il primo e unico esame di tal genere risulta dalla stessa prescritto solo il 2.3.2015, a cura già ampiamente in corso da tempo.
− Dal punto di vista operativo, inoltre, è stata censurata dal Collegio peritale la scelta della convenuta di procedere all'applicazione di un espansore mobile a seguito della prima valutazione ortodontica – risalente alla fine del 2011 - poiché l'attrice alla data di avvio di tale terapia aveva già 14 anni: secondo il Collegio, infatti, la stessa si dimostrò inefficace per risolvere la ridotta dimensione palatale (vedi contrazione del mascellare superiore) di cui soffriva la paziente.
− Allo stesso modo i CC.TT.UU. hanno censurato la successiva decisione di usare – a partire dal dicembre 2014 - un disgiuntore rapido trattandosi anche in questo caso di scelta tardiva e, quindi, inefficace (relazione 13.10.23, pag. 74).
“Precisiamo che sarebbe stato più consono utilizzare da subito un disgiuntore rapido in rapporto all'età della paziente.
Tale dispositivo applicato in seguito si dimostrò poco utile in quanto dopo i 17 anni si verifica la ossificazione della sutura palatina. Di conseguenza, quindi, furono sbagliati i tempi e i metodi di esecuzione.” (relazione 13.10.2023, pag. 42).
− Lo stesso C.T.P. della terza chiamata in sede di osservazioni ha concordato che la prima fase del trattamento - quella con apparecchi rimuovibili dal febbraio 2012 al novembre 2014 – “possa considerarsi espletata con mezzo inidoneo ad ottenere le necessarie modificazioni dell'arcata superiore”.
− In sede di osservazioni, i CC.TT.UU. hanno precisato che già dai modelli in gesso del 24.1.2012 emergeva una grave discrepanza scheletrica fra le arcate e che “Di conseguenza, anche in ragione dell'età della paziente (14 anni), sarebbe stato urgente iniziare l'espansione con disgiuntore rapido della sutura palatale, il solo
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in grado di ottenere una congrua espansione basale. La scelta, quindi, di una placca mobile è stata concettualmente errata.
Tale inadeguato trattamento si è inoltre protratto per ben due anni finché, nel dicembre del 2014 (e quindi all'età di 17 anni), venne applicato un disgiuntore palatale.
Ribadiamo che fu un grave errore la scelta tardiva di effettuare la disgiunzione rapida della sutura che ormai si era
“ossificata” e grave fu ignorare questa nozione elementare perché, come è noto, “l'espansione basale indotta da un disgiuntore della sutura palatale è completamente diversa da quella che può essere ottenuta con un dispositivo rimovibile.
Infatti, nell'espansione della sutura palatina la forza di attivazione provoca una diastasi dei due processi palatini del mascellare a seguito della quale le cellule mesenchimali indifferenziate presenti nella sutura di struttura fibrosa si trasformano progressivamente in osteoblasti amplificando il diametro trasversale della base scheletrica del mascellare superiore”. Perché l'effetto di espansione si realizzi, è necessario che la sutura allo stato di sinfimbrosi non sia ancora ossificata e ciò solitamente si verifica alla fine del picco di crescita (quindi all'incirca all'età di 14-15 anni). Il momento ottimale per iniziare l'espansione è quindi l'età precoce e nel caso in esame sarebbe dunque stato opportuno intraprendere questo tipo di trattamento non oltre i 14 anni al fine di evitare danni iatrogeni.
Analizzando la documentazione antecedente l'inizio del trattamento ortodontico (modelli in gesso eseguiti in data 14-
04-2006) è evidente che già in tale epoca l'arcata superiore appariva nettamente contratta e che sarebbe quindi stato necessario espanderla. Infatti, il palato era ridotto con morso incrociato bilaterale e nell'arcata superiore mancava completamente lo spazio per l'eruzione degli incisivi laterali. Nell'arcata inferiore, al contrario, era presente solo un modesto affollamento che, a un'attenta gestione dello spazio di permuta, avrebbe agevolmente consentito di gestire
l'allineamento degli elementi dentari.
Dal confronto con i modelli in gesso del 24-01-2012 si nota un marcato peggioramento. Ciononostante, all'età di 14 anni e 5 mesi, e quindi al limite della possibilità di risolvere la discrepanza trasversale applicando efficacemente un disgiuntore, venne posizionato un dispositivo rimovibile, peraltro mantenuto in situ per ben due anni.
Confrontando questi modelli con quelli del 2006 è inoltre evidente che la grave contrazione dell'emiarcata superiore di sinistra, causa del grave morso incrociato presente sul lato di sinistra, ha quantomeno favorito il manifestarsi dell'asimmetria scheletrica mandibolare attualmente presente.
In arcata dentaria superiore è inoltre evidente che il secondo molare deciduo di sinistra (elemento 65), ben riconoscibile nei modelli del 2006, non è più presente. E questo dato non venne preso in considerazione dalla dott.ssa P_
e dal dott. , nonostante che nella prima OPT del 2008 fosse già chiara la tendenza del 65 ad includersi. Tale CP_5 situazione ostacolò il normale percorso di eruzione del 25. Dobbiamo sottolineare che nessun provvedimento venne adottato e, come si evince dall'ortopantomografia eseguita in data 23-11-2015 (quindi otto anni dopo la prima visita e quasi quattro anni dopo l'inizio del trattamento), il corrispondente elemento permanente dimostrava di non avere più nessuna possibilità di erompere spontaneamente anche in considerazione della cisti in cui è inclusa la corona e perciò si rese necessari la sua estrazione.
Anche nel 2015, all'epoca della seconda rivalutazione radiografica, sarebbe stato indicato quantomeno provare a
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recuperare il 25 ed espandere il mascellare superiore per bilanciare i rapporti trasversali della arcate.
Le conseguenze di tale errata condotta terapeutica sono state la sommersione del 25 (che unitamente allo sviluppo della cisti, lo ha reso irrecuperabile), il danno sulla superficie mesiale del 26 ed il riassorbimento radicolare del 24.
Di conseguenza, la grave instabilità occlusale ha dato origine a problemi disfunzionali che sono esitati nella sintomatologia algico disfunzionale e nel blocco articolare (locking) a seguito al quale la paziente si rivolse al dr. Per_1
Successivamente quest'ultimo, per risolvere la malocclusione, applicò un disgiuntore palatale e commissionò una disgiunzione chirurgica tramite corticotomia del mascellare superiore presso la Maxillo-Facciale di OL.
Si certifica che i trattamenti messi in atto presso lo studio della dott.ssa sono stati inutili e peggiorativi ed P_ hanno alla fine richiesto:
1) un intervento chirurgico, in anestesia generale per la corticotomia;
2) un nuovo trattamento ortodontico molto più lungo e complesso di quello che la Paziente avrebbe dovuto affrontare;
3) l'estrazione di tre premolari;
4) Inoltre, hanno provocato la perdita del 25, il riassorbimento radicolare del 24 e la perdita di osso a carico della superficie mesiale del 26.
5) Gravi errori si individuano nel ritardo del trattamento di disgiunzione della sutura palatale (che ha reso inefficace il tentativo di espansione con disgiuntore messo alla fine del 2014) e nel mancato intercettamento delle difficoltà di eruzione del 25 (che ha comportato la necessità di rimuoverlo) ed i danni a carico del 24 e del 26, nonché la necessità di allineare le arcate ricorrendo alla estrazione di tre premolari.
Ne conseguì un trattamento molto più invasivo, mutilante e complesso di quello che sarebbe stato necessario, al contrario, utilizzando una corretta gestione e tempistica delle fasi terapeutiche” (relazione, pagg. 107-111 e pagg. 119-120).
− Alla luce di quanto sopra, pur prendendo in considerazione - anziché quella del 2007 indicata dall'attrice e in assenza di prova di una precedente presa in carico - la data del 25.10.2011 in quanto data in cui fu pacificamente richiesta alla convenuta una valutazione ortodontica, sono emersi profili di responsabilità della stessa sia per l'omessa esecuzione degli approfondimenti necessari a determinare il piano terapeutico, sia per la errata scelta della terapia da effettuare.
− In quel momento, infatti, la paziente aveva 14 anni e 2 mesi e l'applicazione di un disgiuntore rapido
– applicato poi dalla convenuta solo il 24.11.2014, quando ormai la sutura palatale si era ossificata – sarebbe stata efficace, come rilevato dai CC.TT.UU., non avendo ancora la paziente compiuto 15 anni.
− Ancora, quanto alle conseguenze delle scelte della convenuta, i CC.TT.UU. hanno precisato
“Ribadiamo che la paziente dovette sostenere ben due terapie ortodontiche distinte (la prima molto lunga che durò oltre
5 anni da 24/01/12 al 7/02/17) quando, se fosse stata intercettata la Malocclusione in fase precoce e cioè a nove anni o almeno nel 2012, ne avrebbe sostenuta solo una e senza poi affrontare il peggioramento descritto al punto due.
Si rimanda quindi alla lettura della risposta del punto 2 esaustiva delle osservazioni finora commentate” (relazione
13.10.23, pag. 113).
− I CC.TT.UU., come sopra riportato, hanno inoltre contestato la mancata estrazione dell'elemento
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deciduo 65 rilevando: “Nell'OPT del 23/11/2015 risulta evidente l'inclusione del 65 con contestuale blocco eruttivo del 25. A causa della mancata estrazione del dente deciduo si verificò la dislocazione mesiale del 26 con chiusura degli spazi e successivamente un deficit del volume osseo dovuto all'estrazione tardiva dei 65 e 25 avvenuta nel 2018”
(relazione del 13.10.2023, pag. 42).
“A seguire, a causa di ascesso al 25 incluso si rivolse alla Maxillo-facciale di OL (RA) dove le venne diagnosticata una “Dismorfia dento-scheletrica ed elementi dentari inclusi” e successivamente le vennero eseguite la corticotomia
Mascellare e le estrazioni dei 28 25 65. (vedi intervento effettuato dal dr. il 29/01/18). Vennero in seguito Per_2 estratti i 14 e 45 (6/12/18) ed il 34 (06/06/19).” (relazione 13.10.23, pag. 74).
− L'estrazione tardiva non ha comunque permesso un completo recupero dei danni provocati dal ritardo in quanto: “Attualmente risulta recuperato lo spazio tra il 24 ed il 26 (vedi terapia ortodontica effettuata dal dr.
ma la sede tra questi elementi è rappresentata da un esiguo volume osseo. (vedi endorale inserita nel paragrafo Per_1
E.O.). All'esame obiettivo il 26 risulta inclinato mesialmente e il 24 misura un sondaggio distale di 3 mm. ed un riassorbimento radicolare.” (relazione 13.10.23, pagg. 43 e 44).
Ne è conseguita quindi la perdita dell'elemento 25 e la scarsa probabilità di mantenimento del 24 dato il riassorbimento della radice dello stesso.
− I CC.TT.UU. hanno quindi concluso: “Come esito delle terapie eseguite presso lo studio della dr.ssa si P_ configura un aggravamento della sindrome algico disfunzionale che culminò con episodio di locking tanto che la curante il 07/02/17 dovette effettuare un trattamento d'urgenza con disgiuntore condilare. Dopo circa 5 anni e due mesi di terapia permanevano, comunque, la contrazione delle arcate, il morso aperto, il morso incrociato sinistro, l'affollamento dentario anteriore e la mancanza dei punti di contatto occlusali (vedi beanze) in sede premolare.” (relazione 13.10.23, pagg. 75, 76).
− Secondo il Collegio, in particolare, un corretto approccio terapeutico avrebbe permesso all'attrice di evitare il successivo intervento.
“Deve essere considerato il costo della prima fase preparatoria all'intervento di corticotomia effettuata dallo studio perché qualora le terapie eseguite dalla dr.ssa avessero avuto un esito positivo non sarebbe Controparte_7 P_ stato necessario sottoporre l'attrice all'intervento chirurgico del 2018.” (relazione 25.6.2024, pag. 27).
− Irrilevante sul punto il doc. 41 prodotto dall'attrice e richiamato dalla difesa della convenuta a sostegno delle proprie allegazioni: la prescrizione in esso della “cura combinata ortodontico-chirurgica per correzione della malocclusione”, è coerente con quanto sopra esposto e con le conclusioni del Collegio peritale risalendo a una data – 31.8.2017 – in cui per l'età ormai raggiunta dalla paziente l'opzione della mera terapia ortodontica per l'allargamento era ormai irrimediabilmente preclusa.
− Quanto alle “estrazioni dei 14, 45, e 34 si dovevano comunque effettuare durante lo svolgimento del programma ortodontico e si resero necessarie per motivi strategico-funzionali al fine di recuperare spazio in arcata e riportare
l'occlusione dentaria in prima classe. La perdita, quindi di tali elementi dentari non costituisce danno permanente per cui non venne considerata nelle percentuali del computo totale” (relazione 24.6.2024, pag. 7).
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− Quanto, infine, al nesso causale tra l'approccio terapeutico posto in essere dalla convenuta e la sindrome algico disfunzionale, i CC.TT.UU. hanno ritenuto: “In base alla situazione clinica accertata si pongono in correlazione l'anomalo sviluppo delle ossa mascellari con la conseguente malocclusione ed il quadro disfunzionale delle ATM altrimenti definito come SADAM (sindrome algico disfunzionale delle ATM o disfunzione cranio-mandibolare). Al fine di chiarire l'evoluzione clinica instauratasi, ad esempio, specifichiamo che una occlusione patologica può indurre input propriocettivi che turbano la normale funzione muscolare e portano la mandibola in malposizione con conseguente dislocazione condilare. In altre parole, questi contatti nocicettivi inducono risposte nervose finalizzate ad evitare tali errori con la conseguente produzione di segnali aberranti a cascata (vedi ipertono muscolare, malposizioni mandibolari.)” (relazione 13.10.2023, pag. 43).
Sul punto i CC.TT.UU., viste anche le osservazioni del C.T.P. della terza chiamata, hanno richiamato appositi studi di settore (relazione 13.10.23, pagg. 106 e 107). Per_
− Sotto il profilo psichiatrico, i CC.TT.UU. si sono avvalsi di ausiliario psichiatra, dott. per la risposta al quesito formulato dal giudice, previa autorizzazione dello stesso. Per_
− Il dott. , a seguito degli approfondimenti effettuati ha ritenuto che “Dalla valutazione effettuata e dalla lettura della documentazione presente ritengo la SInorina affetta da un Disturbo Parte_1 dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, cronico” (relazione 13.10.23, pagg. 69-73).
− Di ciò i CC.TT.UU. hanno specificato di aver tenuto conto nella determinazione percentuale del complessivo danno biologico.
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− L'attrice ha poi lamentato la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione per mancata acquisizione da parte della professionista del necessario consenso informato e, in particolare, per non aver adeguatamente informato i propri genitori prima, e lei poi, delle eventuali alternative terapeutiche
(“La sig.ra – e per essa i suoi genitori – non è stata correttamente, compiutamente e adeguatamente informata Pt_1 sulla terapia intrapresa, sulla sussistenza di percorsi terapeutici alternativi (evidentemente più adatti alle sue caratteristiche cliniche, in considerazione della giovanissima età) e sui rischi sottesi al trattamento ortodontico eseguito”, citazione, pag. 14).
− Sul punto il Collegio peritale ha rilevato: “Nella documentazione agli atti risulta mancante il consenso informato con la descrizione del percorso diagnostico–terapeutico aderente alle linee guida dettate dalla comunità scientifica SIDO.
(relazione 13.10.23, pag. 79). Controparte_8
− Parte attrice ha quindi chiesto, in conseguenza di quanto sopra, la personalizzazione del danno eventualmente riconosciuto.
− Va ricordato che nell'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni si è affermata l'idea che il consenso del paziente all'atto medico sia un necessario corollario dell'inviolabilità dei diritti di cui agli artt. 13 e 32 Cost.
Perché il paziente possa esercitare consapevolmente questo diritto fondamentale è necessario che egli
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sia debitamente informato, come previsto anche prima dell'avvento della L. 219/2017, dall'art. 33, commi 1 e 5 L. 833/1978 in base alla quale “gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari
[…] Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori…devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato”.
Il consenso deve essere anche continuato: non può, cioè, essere prestato una tantum all'inizio della cura ma deve essere richiesto per ogni atto terapeutico o diagnostico (Cass. civ. n. 364 del 15.1.1997).
− L'onere della prova di una completa informazione e della prestazione del consenso, vertendosi in ambito di responsabilità contrattuale, a fronte della mera allegazione dell'attrice, gravava sulla convenuta che lo stesso non ha assolto.
− Ciò posto, la violazione del diritto del paziente a una completa informazione non può costituire un danno in re ipsa.
− Nel caso di violazione dell'obbligo informativo da parte del professionista e di errori nella prestazione resa, le conseguenze della violazione non possono che cambiare in base a quello che presumibilmente avrebbe fatto il paziente se informato.
− Se in base alle prove disponibili può presumersi – come nel caso in esame - che il paziente debitamente informato avrebbe accettato il trattamento sanitario proposto, il danno risarcibile consisterà nella lesione della salute subita.
− Se, invece, ci sono elementi per ritenere che, qualora debitamente informato, il paziente avrebbe rifiutato il trattamento sanitario, sarà risarcibile oltre al danno biologico anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
− Nel caso di specie, nonostante le allegazioni della convenuta, rimaste sul punto sostanzialmente indimostrate, si può ritenere in via presuntiva che nel caso in cui l'attrice e i suoi genitori fossero stati correttamente informati a far data dalla valutazione ortodontica dell'ottobre 2011 della necessità di diversi trattamenti, gli stessi avrebbero prestato il loro consenso, come hanno fatto via via per i trattamenti proposti dalla convenuta.
− L'unico rifiuto documentato, infatti, è quello dell'agosto 2015 ed è relativo non a un rifiuto tout court della terapia proposta ma a una interruzione della stessa a fronte della lamentata inutilità, negata dalla convenuta ma confermata dai CC.TT.UU.
− Ciò posto, va comunque rilevato che nel caso di specie la lamentata lesione del consenso è in realtà riconducibile e riassumibile nello stesso errore diagnostico che ha fatto sì che la convenuta non abbia adeguatamente individuato la corretta alternativa terapeutica.
− Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non ci sono quindi margini per un autonomo risarcimento di un danno al diritto di autodeterminazione dell'attrice, in quanto la violazione dello stesso risulta risarcita in uno con il danno non patrimoniale liquidato.
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− Infine, i CC.TT.UU., in sede di integrazione alla consulenza, hanno precisato che è stato causalmente irrilevante – e quindi non valorizzabile ex art. 1227 c.c. – il fatto che la paziente il 3.8.2015 abbia autonomamente scelto (doc. 11 convenuta) di interrompere le cure prima della fine della terapia
(relazione 25.6.2024, pag. 5, “In altri termini, considerando che la paziente (nata il [...]) Parte_1 all'epoca del primo trattamento Ortodontico aveva già 15 anni, si doveva prevedere da subito la disgiunzione rapida che in seguito venne eseguita troppo tardivamente senza risultato. Di conseguenza, anche se la Paziente avesse protratto tale trattamento non avrebbe ottenuto i risultati sperati. […] Da quanto verificato e descritto l'intervento per risolvere la
Dismorfia fu obbligatorio e risolutivo e dimostra che la tardiva disgiunzione rapida “provata” dalla dr.ssa anche P_ se protratta per un periodo più lungo, non avrebbe potuto risolvere la malformazione.”).
− Va precisato, inoltre, che alcun riscontro probatorio hanno trovato le allegazioni di parte convenuta per cui l'attrice avrebbe comunicato il 6.2.2017 di aver subito un sinistro stradale, non essendo quindi stato provato che il danno, o anche solo parte del danno, subito sia riconducibile a tale diversa causa.
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Sul quantum del danno
− Quanto ai danni derivati all'attrice dall'erroneo approccio terapeutico della convenuta, i CC.TT.UU. hanno ritenuto: “Le terapie ortodontiche effettuate presso lo studio della dr.ssa dove operava anche un P_ collaboratore (dr. ), si protrassero dal 24/01/2012 al Marzo 2017 e poiché inefficaci e disagevoli produssero CP_5 uno stato di malattia (vedi SADAM e locking) inteso come danno biologico temporaneo.
Tale DBT viene valutato nell'ordine di 30 giorni al 50% (per il follow-up post operatorio e convalescenza per l'intervento di corticotomia che si poteva evitare qualora le terapie ortodontiche, per cui è causa, fossero state eseguite correttamente),
30 giorni al 25% (fasi di acuzie e convalescenza per il locking articolare) e 5 anni al 15% (periodo di adattamento ai dispositivi disgiuntori che crearono dolenzie e flogosi acute a poussée).
Il Danno biologico permanente derivante dagli esiti delle terapie all'oggetto è parzialmente emendato dalle successive cure effettuate presso lo studio Perissinotto/Gazzola e dall'intervento di corticotomia effettuato dal dr. Permangono Per_2 comunque: il quadro clinico attuale diagnosticato il 3/06/2022 dall'esame RMN temporo- mandibolare ”…bilateralnente i menischi appaiono degenerati e lussati anteriormente…, ridotta l'escursione anteriore dei condili…senza ricattura dei menischi. Versamento intraarticolare...” La sindrome algico disfunzionale temporo mandibolare con le relative dolenzie ai muscoli masticatori e la limitata apertura della bocca che si valuta nel 5% di
DBP (in modo ridotto) considerando che vi era inizialmente una predisposizione anatomo-finzionale alla patologia articolare dovuta alla disgnazia. Non si considera, invece, come danno biologico, la perdita dei premolari che a nostro avviso dovevano essere estratti a causa dell'affollamento dentario preesistente.
Inoltre, si riconosce un Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, cronico, danno psichico derivante dalle cure in discussione, che fu per l'attrice complesso e disagevole tanto da produrre squilibri psicologici e dell'umore che la indussero a seguire un percorso di psicoterapia.
Il Danno Biologico Permanente Complessivo (psico-fisico) è, secondo i comuni baremes, pari al 15% (quindici percento).
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[…]
Il grado di sofferenza viene valutato di entità medio-lieve in considerazione dei 5 anni e due mesi di terapia effettuata dai sanitari presso lo studio ” (relazione 13.10.2023, pagg. 76, 77). P_
− Nello stimare il danno subito dall'attrice, i CC.TT.UU. hanno tenuto conto della situazione preesistente: “Il danno biologico permanente effettivo relativo al cavo orale è del 5%, scorporato cioè di una quota parte del 2% preesistente alle terapie per cui è causa. Si comprendono in esso le seguenti alterazioni: la limitata apertura della bocca misurata in 23 mm. (forzando il movimento si misurano sotto i 30 mm.), la dolenzia dovuta all'ipertono dei muscoli masticatori, le difficoltà di masticazione e di dinamica articolare. (vedi click e Sindrome algico Disfunzionale dell' ATM).
Vengono considerati separatamente l'indebolimento osseo e dentale della sede 24-25-26 dovuti alla tardiva estrazione del 65 e del 25; si stima nell'1% il relativo DBP. In alternativa potrebbe essere previsto un intervento di rigenerazione ossea esteso in sede 24-25-26 con contestuale terapia guidata il cui costo potrebbe essere analogo all'1% di DBP.
Specifichiamo che il gap osseo residuale si instaurò a causa della doppia estrazione chirurgica dei 65 e 25 inclusi avvenuta nel 2018 e che, se anche fosse stata eseguita precedentemente, allo stesso modo, avrebbe causato un deficit osseo, anche se più modesto. Inoltre il 25 incluso difficilmente poteva essere riportato in occlusione a causa dello stop eruttivo indotto precocemente dall'inclusione del 65. In altre parole ogni dente permanente segue una percorso su una via prestabilita definita cono d'eruzione che, in questo caso, a causa della permanenza del 65 incluso è divenuta “atresica”. (relazione
13.10.23, pag. 78).
− Quanto al criterio di liquidazione del risarcimento, i danni alla salute causati da colpa professionale vanno liquidati con i criteri stabiliti dagli artt. 138 e 139 cod. ass., come già previsto dall'art. 3 D.L.
158/2012, previsione oggi perpetuata dall'art. 7, comma 4, L. 24/2017.
− Non essendo applicabile il D.P.R. 12/2025 – trattandosi di sinistro verificatosi precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto – va data continuità all'insegnamento dato dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, n.12408, per cui nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari.
− Il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano - ampiamente diffuso sul territorio nazionale - garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
− Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle e i loro adeguamenti
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siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare") (ex multis Cassazione civile sez. III, 16/07/2024, n.19506).
− Quanto al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, va precisato che all'epoca dello stabilizzarsi dei postumi l'attrice aveva 19 anni.
− Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente individuata dal
Collegio nel 15 %, alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad €
57.427,00 (con punto base incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi in conseguenza della sofferenza patita e adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata).
− Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non sussistono condizioni per un aumento personalizzato dell'importo, non avendo l'attrice fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva, che risulta essere stata medio/lieve.
− Quanto all'invalidità temporanea accertata dal Collegio, il valore del punto previsto dalle tabelle milanesi - € 115,00 - corrisponde al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva).
− Il valore standard del punto, come noto, è aumentabile fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento.
− Nel caso di specie considerata l'entità medio-lieve delle sofferenze fisiche patite durante il periodo di malattia si ritiene non sussistano i presupposti per un aumento del valore del punto.
− Ciò chiarito, quanto al danno biologico temporaneo, il risarcimento – in base a quanto accertato in sede di C.T.U. - viene allora liquidato in € 34.068,75 per la complessiva inabilità temporanea (euro
115,00 per ogni giorno, compresa la sofferenza accertata dal C.T.U. come di grado medio/lieve per tutta la durata della malattia).
− Il danno non patrimoniale liquidato ammonta quindi complessivamente a euro 91.495,75 all'attualità.
*
− Sotto il profilo del danno patrimoniale, il Collegio peritale ha precisato: “Andranno risarciti: il costo dell'intervento di corticotomia e dell'estrazione dei denti inclusi effettuate nel 2018 dal dr. il costo della terapia Per_2 ortodontica effettuato presso lo studio della dr.ssa il costo della prima fase delle terapie ortodontiche praticate dal P_ dr. utili alla preparazione e riassetto osteo-dentario propedeutiche alla corticotomia (Eseguì: studio del caso, Per_1 bite per rilassamento muscolare e per ribilanciamento occlusale, disgiuntore palatale in vista dell'intervento di corticotomia); i costi delle sedute di psicoterapia che la paziente aveva intrapreso dal 2018 al 2022 su consiglio del dr.
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Si specifica che non possono venir riconosciute per intero le terapie ortodontiche effettuate presso lo studio del Per_1 dr. poiché ne deriverebbe un maggior guadagno a favore della paziente (che in questo caso otterrebbe Per_1 gratuitamente le cure effettuate dal dr. e il risarcimento di quelle effettuate presso lo studio . La specifica Per_1 P_ dei costi relativi attribuibili unicamente alla fase propedeutica (quindi parte della somma totale versata per prestazioni ortodontiche/odontoiatriche dott. di: € 10.317,50) dovrà essere richiesta all'ortodontista, allo Controparte_7 scopo di formulare il costo totale di quella fase propedeutica” (relazione 13.10.23, pagg. 79-80).
− Quanto a tale ultimo punto, con il proprio documento 56 parte attrice ha documentato che per tale voce risultano risarcibili € 3.900,00.
− Potranno poi essere risarcite solo le spese affrontate direttamente dall'attrice, con esclusione di quelle eventualmente sostenute dai genitori della stessa in quanto soggetti estranei all'odierno giudizio.
− Va inoltre considerato che alcune delle spese (vedi doc. 6 attrice) risultano rimborsate al padre dell'attrice dal “Fondo di solidarietà interna “R. Barilla” 43122 Parma – Via Mantova, 166 (Cod. fisc.
)”. P.IVA_3
− Ciò posto, in base alla documentazione medica in atti risultano risarcibili € 19.709,01, comprensivi di
€ 1.830,00 per spese di consulenza pre-giudiziale medico legale (doc. 18) del dott. d € 2.456,00 Per_5 per spese di consulenza pre-giudiziale medico legale (doc. 17) del dott. Per_6
− Tale importo è comprensivo anche delle spese delle sedute psicoterapiche perché – come riconosciuto dalla stessa convenuta (ex multis, a pag. 5 della conclusionale di replica) - “la “sofferenza psichica” lamentata dall'attrice è eziologicamente riconducibile al trattamento chirurgico necessariamente subito”.
Intervento che, come visto, in base agli esiti della C.T.U. avrebbe potuto essere evitato in caso di corretto adempimento della prestazione professionale da parte della convenuta.
− Non può invece trovare accoglimento la domanda di restituzione limitatamente alle spese sostenute in fase di A.T.P. nel procedimento R.G. 6799/2020 dell'intestato Tribunale (doc. B parte attrice), essendosi il procedimento concluso con una pronuncia di inammissibilità dello stesso che la parte avrebbe eventualmente dovuto impugnare.
− Infatti, in materia di procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., il mancato accoglimento dell'istanza è reclamabile anche in relazione alla sola statuizione sulle spese processuali
(Cassazione civile sez. III - 26/09/2019, n. 23976).
***
Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
− Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
− Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali
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da tale ultima data al saldo.
− Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
***
Sulla domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata
− La convenuta aderisce alla “Convenzione RC Professionale Odontoiatri ANDI/Cattolica n.
763.32.000001 (doc. 2 terza chiamata), la quale copre ogni pregiudizio economico derivante da responsabilità ai sensi di legge da fatto commesso nell'esercizio dell'attività odontoiatrica.
− Il caso di specie rientra quindi nel rischio garantito.
− La terza chiamata ha tardivamente eccepito l'inoperatività della polizza al caso in esame perché vi sarebbe stato l'operare di un collaboratore.
− Sul punto va però rilevato, oltre alla tardività dell'eccezione (Cassazione civile, Ordinanza, 21 gennaio
2025, n. 1469), che la stessa risulta in ogni caso infondata per quanto già sopra esposto quanto al coinvolgimento del professionista non essendo stati accertati danni derivanti da comportamenti posti in essere da collaboratori.
− Va dunque accolta la domanda di manleva, nei confronti della convenuta, nei limiti e secondo le condizioni di polizza.
***
Sulle spese di lite
− Le spese di lite, comprese quelle del procedimento cautelare in corso di causa, seguono – nei rapporti con l'attrice - la complessiva soccombenza della convenuta e della terza chiamata e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi per tutte le fasi.
− Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di parte convenuta e della terza chiamata, in virtù della soccombenza, con condanna delle stesse a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e c.t.p. effettivamente sostenute e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la responsabilità professionale di per i fatti oggetto di causa;
P_
- per l'effetto, condanna la convenuta a pagare a la somma di € 91.495,75 a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale e di € 19.709,01 a titolo di danno patrimoniale, oltre a rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
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- accoglie la domanda di parte convenuta nei confronti della terza chiamata e, per l'effetto, condanna la compagnia assicuratrice a tenere indenne e manlevare la convenuta dalla condanna al risarcimento del danno in favore dell'attrice e a rifondergli le somme che sarà tenuta a corrispondere in forza della presente decisione, nei limiti e secondo le condizioni di polizza;
- condanna la convenuta e la terza chiamata al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, € 706,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
- pone definitivamente e solidalmente a carico della convenuta e della terza chiamata le spese di c.t.u. nella misura liquidata con decreto del 21.7.2024, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
Così deciso a Treviso, 30.9.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4764/2021 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con gli Avv. BELTRAME CLAUDIO e DE VITTOR ALESSANDRO
- attrice - contro
(C.F. ) P_ C.F._2
Con l'Avv. FAVARON PIERPAOLO
- convenuta -
e con la chiamata in causa di
P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_1
Con l'Avv. VIERO ROBERTA
- terza chiamata -
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 20.3.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: in via istruttoria come in atti e nel merito
“in via preliminare: si ribadisce di eccepire la novità, la tardività e l'inammissibilità delle domande ed eccezioni, nuove e diverse, formulate dalla difesa della chiamata in causa (ora fusa in Controparte_3
nella nota di trattazione scritta datata 12.02.2024 e depositata in data 12.02.2024, sulle quali Controparte_2 comunque si è dichiarato e si dichiara di non accettare il contraddittorio.
Si eccepisce altresì la novità, la tardività e l'inammissibilità delle domande ed eccezioni, nuove e diverse, adesso formulate dalla difesa di sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio. Controparte_2 nel merito: accertare e dichiarare, per i titoli e le ragioni in premessa e narrativa indicati, allegati, documentati e periziati, tutte le responsabilità addebitabili alla dott.ssa C.F. , nata in [...] C.F._2
Kabul – Afghanistan (EE), il 15 dicembre 1957, di cui alla narrativa tutta innanzi resa, e conseguentemente tutti i danni subiti dalla signora C.F. , siccome comunque riconducibili alle Parte_1 C.F._1
1
predette responsabilità e ai comportamenti della predetta dr.ssa e, comunque anche alla violazione e P_ inadempimento degli e agli obblighi contrattualmente assunti dalla sanitaria, e per l'effetto condannare la dr.ssa P_
C.F. , nata in [...] - Afghanistan (EE), il 15 dicembre 1957, al risarcimento
[...] C.F._2 dei relativi danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, anche in termini di personalizzazione e relativo aumento percentuale, ivi compreso il danno biologico/dinamico relazionale, temporaneo e permanente, il danno emergente e le spese mediche tutte, il danno esistenziale, il danno psichico, tutti danni questi subiti e subendi dalla sig.ra Parte_1
C.F. , nella misura di Euro 192.989,30, ovvero e salvo diversa somma che sarà ritenuta C.F._1 di giustizia, e salva eventuale liquidazione equitativa, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria.
In ogni caso:
Con rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali di giudizio, compresa la fase cautelare, ivi comprese la rifusione delle spese per CTU e per CTP, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge.
Quanto sopra anche previa revoca integrale della disposta condanna alle spese di lite di cui all'Ordinanza (provvisoria) di inammissibilità del 07/06/2021 di codesto Tribunale di Treviso, in procedura n. 6799/2020 RG (cfr. Doc. B).
Per i motivi innanzi resi in narrativa dell'atto di citazione introduttivo (e cfr. note a piè pagina nn.4 e 5 dell'atto di citazione).
Il patrocinio della signora dichiara di non accettare il contraddittorio su qualunque nuova domanda Parte_1 od eccezione formulata da qualunque delle altre parti del presente giudizio.”
Per parte convenuta: in via istruttoria come in atti e nel merito
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis rejectis
1. rigettarsi la domanda di parte attrice per i motivi esposti in atti;
2. in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale e a qualsiasi titolo, della domanda formulata dall'attrice, accertare e dichiarare che la compagnia assicuratrice
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore – p.i. Controparte_4
– con sede a Verona, Lungadige Cangrande n. 16, è tenuta a tenere indenne e a manlevare integralmente P.IVA_2 la convenuta dott.ssa da ogni possibile conseguenza negativa eventualmente derivante dal presente giudizio e, per P_
l'effetto, condannare la terza chiamata in causa, Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore – p.i. – con sede
[...] P.IVA_2
a Verona, Lungadige Cangrande n. 16, a corrispondere all'attrice qualsiasi somma dovesse essere dovuta dalla convenuta dott.ssa ovvero a reintegrare economicamente quest'ultima di tutte quelle somme, accertate e liquidate in corso di P_ causa e il cui pagamento in favore dell'attrice dovesse essere imposto;
3. in ogni caso, condannarsi la parte attrice e la terza chiamata in causa al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge.”
Per parte terza chiamata:
“nel merito, in via principale: rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutte le ragioni esposte in parte narrativa sub 1) e 2);
2
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi fosse accolta la domanda attorea, accertato e dichiarato che gli interventi prestati sulla sig.ra sono stati svolti dal dr. , collaboratore della dr.ssa Pt_1 CP_5 P_ rigettarsi la domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti della , Controparte_3 ora e/o comunque escludersi l'operatività della polizza assicurativa azionata dalla convenuta in Controparte_2 riguardo agli interventi prestati dal collaboratore dr. ; CP_5 nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertato l'obbligo della di tenere manlevata e indenne la dott.ssa per i fatti oggetto di causa, escludere Controparte_3 P_ dall'ammontare dovuto dalla Compagnia le somme non oggetto di garanzia assicurativa secondo quanto stabilito dalle
Condizioni Generali di PO (art. 22 lett. K e art. 27), nonché la franchigia contrattualmente prevista dall'art. 24;
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato il 16.7.2021 agiva nei confronti della dott.ssa Parte_1
per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della responsabilità P_ professionale alla stessa contestata, allegando:
- di essersi rivolta alla convenuta – tramite i propri genitori in quanto all'epoca minorenne - fin dal gennaio 2007 per sottoporsi a visita odontoiatrica con finalità ortodontica;
- che in tale occasione la convenuta non avrebbe svolto – come invece necessario – alcun esame radiografico, limitandosi a realizzare dei modelli in gesso da cui comunque emergeva che “il palato era marcatamente contratto con morso incrociato bilaterale e nell'arcata superiore mancava completamente lo spazio per l'eruzione degli incisivi laterali. Nell'arcata inferiore, al contrario era presente solo un modesto affollamento che un'attenta gestione dello spazio di permuta avrebbe agevolmente consentito di gestire per allineare gli elementi dentari senza la necessità di ricorrere ad estrazioni” (relazione di parte, doc. 1 attrice);
- che prima dell'avvio delle cure un primo e unico esame radiografico – ortopantomografia delle arcate dentarie - veniva prescritto dalla convenuta solo il 6.11.2008;
- che il 16.6.2009 la convenuta eseguiva un primo intervento di sigillatura degli elementi 36 e 46 e successivamente, il 12.4.2010, sugli elementi 16 e 26 e che il 6.9.2011 provvedeva all'estrazione dell'elemento 35;
- che, successivamente, senza ripetere l'esame ortopantomografico né approfondire le valutazioni con i radiogrammi normalmente utilizzati per la diagnosi ortodontica, quali teleradiografie latero- laterali e postero-anteriore, il 24.1.2012 la convenuta avrebbe iniziato un trattamento ortodontico con applicazione di un dispositivo ortodontico rimuovibile per espandere l'arcata superiore;
- che in nessun momento la convenuta avrebbe sottoposto a lei o ai genitori proposte terapeutiche
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alternative rispetto a quella attuata;
- che l'1.12.2014 le veniva applicato un disgiuntore rapido palatale, attivato fino al 13.1.2015 e poi mantenuto per stabilizzare l'espansione ottenuta;
- che il 2.3.2015 le veniva applicato un dispositivo fisso alla sola arcata superiore e che in data
27.7.2015 venivano effettuati dei molaggi selettivi ai primi e secondi molari di destra e in data
3.8.2015 il dispositivo in questione veniva rimosso su proposta della dott.ssa che le avrebbe P_ comunicato che non esistevano più problemi funzionali ma solo una deviazione della linea mediana di esclusivo significato estetico;
- che in seguito a tale rimozione veniva applicato all'arcata superiore uno splintaggio che però fin da subito andava incontro a frequenti distacchi e conseguenti interventi di risistemazione;
- di aver segnalato alla convenuta il 23.11.2015 lo spostamento indesiderato dell'elemento 13
(canino superiore di destra) e che solo in tale occasione veniva eseguito di nuovo un esame ortopantomografico;
- che a fronte dei continui distacchi dello splintaggio inizialmente ripristinato, la convenuta decideva di rimuovere lo stesso e di sostituirlo con una mascherina di contenzione in policarbonato, consegnata il 20.9.2016;
- di aver accusato il 6.2.2017 un improvviso blocco articolare con dolore acuto all'articolazione temporo-mandibolare di sinistra e con applicazione di dispositivo morbido per distrazione condilare;
- che nonostante il leggero miglioramento della situazione, nei giorni immediatamente successivi all'episodio la convenuta le comunicava di non sentirsi più in grado di continuare il trattamento, indirizzandola al dott. di Treviso, che la visitava il 5.5.2017; Persona_1
- che il dott. a seguito della visita richiedeva l'esecuzione di una risonanza magnetica Per_1 dell'articolazione temporo-mandibolare rilevando “il menisco appare lussato anteriormente a bocca chiusa;
ridotta l'estensione anteriore del condilo mandibolare, senza ricatturamento del menisco. A destra, il menisco appare lussato anteriormente a bocca chiusa;
ridotta l'escursione anteriore del condilo mandibolare, con ricatturamento del menisco. Modico versamento intrarticolare, maggiore a destra” (relazione di parte, doc. 1 attrice);
- che a seguito di ciò – e dopo l'applicazione da parte dello stesso di un bite di rilassamento – il dott. programmava un piano di cura;
Per_1
- di essersi quindi sottoposta il 29.1.2018, come da programmazione del dott. a intervento Per_1 di espansione chirurgica del mascellare superiore e a estrazione degli elementi 28, 25 e 65, eseguito dal dott. presso l'Ospedale di OL;
Per_2
- che l'espansione continuava fino a metà febbraio 2018 e successivamente il disgiuntore veniva bloccato e poi rimosso il 16.5.2018 e contestualmente sostituito con un “essix” di contenzione;
- essere stato l'operato della convenuta caratterizzato da colpa professionale per non aver eseguito
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gli approfondimenti necessari prima della cura – in violazione della buona prassi clinico assistenziale – e avendo errato nella scelta terapeutica, omettendo di iniziare subito l'espansione su paziente quattordicenne con un disgiuntore rapido – optando invece per un dispositivo mobile, senza proporre alla paziente un'alternativa terapeutica, e mantenendo l'inadeguato trattamento prescelto per ben due anni;
- essere comunque 14 anni l'età ultima per intraprendere il trattamento con disgiuntore palatale, contestando alla convenuta anche di non aver intrapreso prima tale terapia;
- essere state, quindi, le scelte terapeutiche della convenuta non solo concettualmente errate in relazione alle proprie condizioni cliniche ma anche fonte di marcato peggioramento rispetto alla situazione rilevata dai modelli in gesso del 24.1.2012;
- che a causa delle difficoltà incontrate nelle cure odontoiatriche affrontate, dello stress causato dalla presa di coscienza del totale fallimento del percorso terapeutico e della propria insoddisfacente condizione estetica, le derivavano episodi crescenti di ansia e panico;
- di essersi, in particolare, dovuta rivolgere al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Treviso il
17.12.2018 per un episodio reattivo con pianto inconsolabile;
- che l'operato della convenuta, quindi, sarebbe stato caratterizzato da responsabilità professionale per errore inescusabile per negligenza, imprudenza e imperizia, per aver predisposto una pianificazione terapeutica del tutto inadeguata rispetto alla propria situazione clinica al momento in cui per la prima volta si rivolgeva al suo studio a nove anni, per non aver fatto firmare alcun modulo di consenso informato e per non aver adeguatamente informato i genitori della possibilità di intraprendere percorsi terapeutici alternativi più adatti e che avrebbero evitato i successivi interventi ortodontici e le relative conseguenze economiche e di sofferenza, anche psichica;
- di aver previamente proposto un ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. ed ex. L. 24/2017, prima avanti al
Tribunale di Venezia – dichiaratosi incompetente per territorio – e poi avanti all'intestato
Tribunale che lo dichiarava inammissibile.
Chiedeva, quindi, il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, i primi comprensivi di quanto versato alla convenuta a titolo di compenso e i secondi della personalizzazione per la lesione del diritto all'autodeterminazione per mancata acquisizione del consenso informato.
Chiedeva, inoltre, la modifica in punto spese della precedente ordinanza di inammissibilità del ricorso preventivo pronunciata dall'intestato Tribunale.
− Si costituiva il 30.12.2021 la dott.ssa contestando quanto ex adverso dedotto e P_ allegando:
- di non aver sottoposto l'attrice a visita odontoiatrica con finalità ortodontica presso il proprio studio nel gennaio del 2007, come invece dalla stessa sostenuto;
- non essere comunque applicabile al caso in esame la L. 24/2017 invocata da controparte;
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- di aver visitato per la prima volta l'attrice il 16.6.2009, con richiesta da parte della stessa per i primi mesi di mera esecuzione di sigillature e con esplicita richiesta da parte della madre dell'attrice di non effettuare alcuna valutazione ortodontica, essendo la figlia in cura presso altro studio dentistico dove era stata sottoposta a cura ortodontica;
- di aver quindi consigliato a seguito della prima visita solo di realizzare le sigillature dei primi quattro molari definitivi della paziente e poi dei settimi inferiori e superiori, una volta completata l'estrusione degli stessi;
- di aver riferito alla mamma e alla paziente – a seguito della visita di controllo del 16.6.2009 – della necessità di estrarre l'elemento deciduo 85 in mobilità (e non del 35 come sostenuto da controparte) per permettere l'estrusione dell'elemento definitivo 45;
- che solo il 25.10.2011 la madre dell'attrice chiedeva una valutazione ortodontica per la figlia e di aver quindi provveduto a realizzare delle impronte per la realizzazione di modelli in gesso per lo studio del caso ortodontico;
- che i modelli venivano consegnati in data 24 gennaio 2012 quando la madre dell'attrice esibiva la radiografia (ortopantomografia-foto) e la teleradiografia eseguita alla figlia in data 06.11.2008 presso il centro radiologia DentalRad3;
- che in tale occasione la madre dell'attrice rifiutava di sottoporre la figlia a una nuova ortopantomografia e teleradiografia nonostante il consiglio della professionista;
- di aver riferito alla paziente e ai genitori il 15.11.2011 le proprie conclusioni a seguito della valutazione effettuata sulla scorta dei dati disponibili, proponendo la relativa terapia;
- di aver in particolare rilevato che l'attrice soffriva di una deglutizione atipica, crossbite dx, con una discrepante crescita mascellare superiore rispetto a inferiore;
la radiografia rilevava 3a classe canina, per cui si prevedeva che a crescita conclusa, ovvero alla maggiore età, dovesse essere effettuata una valutazione dell'avulsione premolari e/o ottavi superiori;
- che i genitori le chiedevano di formulare una proposta ortodontica che non fosse troppo invasiva;
- di aver quindi suggerito una terapia graduale e non troppo invasiva fino alla completa crescita della bambina, che prevedeva l'applicazione di un apparecchio rimovibile funzionale superiore, con la primaria e necessaria funzione di espandere l'arcata superiore, chiarendo però che l'apparecchio rimovibile rappresentava un primo dispositivo in vista di una terapia ortodontica che successivamente sarebbe stata valutata in base alla crescita della paziente e che avrebbe potuto prevedere l'applicazione di un disgiuntore rapido del palato e di una terapia fissa ortodontica;
- che i genitori dell'attrice davano il loro consenso alla proposta e all'avvio della terapia;
- che il trattamento ortodontico con dispositivo rimovibile superiore iniziava il 21.1.2012 e continuava fino al 24.11.2014 con periodici controlli mensili;
- che durante tale periodo venivano effettuate due “ribasature” del dispositivo ortodontico a
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dimostrazione del fatto che l'apparecchio stava ottenendo un buon risultato;
- di aver applicato il 24 novembre 2014, conclusa la terapia ortodontica mobile, e in accordo con la prognosi iniziale e con la volontà dei genitori, un disgiuntore rapido palatale, attivato 8 giorni dopo l'applicazione;
- che di lì a poco la mamma dell'attrice chiedeva di togliere il disgiuntore e di iniziare con la terapia ortodontica fissa, motivando tale istanza con gli impegni scolastici pressanti della figlia e a fronte del fatto che la stessa soffriva di mal di testa e non riusciva a concentrarsi nello studio;
- di aver espresso le proprie riserve in merito, aderendo però alla richiesta e provvedendo quindi il
2.3.2015 ad applicare l'apparecchio fisso superiore;
- che seguivano controlli mensili fino al 3.8.2015, data in cui l'attrice, in presenza della madre, comunicava la sua ferma volontà di interrompere la terapia, sottoscrivendo su propria richiesta apposita dichiarazione di assunzione della relativa responsabilità;
- di aver quindi rimosso l'apparecchio fisso superiore applicando uno splintaggio dell'arcata superiore ed eseguendo un'ablazione post rimozione, per non vedere compromesso tutto il lavoro fin lì svolto;
- di aver sistemato in data 10 novembre 2015 per la prima e unica volta lo splintaggio in zona 11-
12/11-21, e di aver eseguito in data 23 novembre 2015 una nuova ortopantomografia (doc.12), segnalando all'esito la mancanza di spazio per estrusione dell'elemento 25 e suggerendo l'estrazione dei premolari e/o 8° e la prosecuzione della cura ortodontica;
- che la paziente, in quel momento ormai maggiorenne, esprimeva la sua soddisfazione per la cura sino a quel momento eseguita e comunicava di non voler prendere in considerazione l'opzione di continuare la terapia ortodontica, consigliata invece dalla convenuta;
- che la decisione della paziente si protraeva fino al luglio 2016 quando la stessa comunicava che si sarebbe rivolta a un posturologo chiedendo poi il 19.9.2016 se fosse possibile una sostituzione dello splintaggio;
- di aver allora realizzato un'impronta per una mascherina contenitiva consegnata il 20.9.2016;
- di essere poi stata contattata dalla paziente il 6.2.2017 e che in quella data la stessa comunicava di avere un dolore acuto all'articolazione temporo-mandibolare, specialmente a sinistra, e di aver subito un colpo di frusta che le provocava forti dolori alla testa in generale;
- di aver quindi predisposto una placca per distrazione condilare, consegnata il 7.2.2017, volta a sollevare i disturbi acuti della paziente e avvertendola trattarsi di dispositivo temporaneo e non curativo – circostanza ribadita alcuni giorni dopo anche ai genitori della paziente;
- di aver invitato la paziente a rivolgersi a un altro studio, lamentando il reiterato mancato rispetto delle indicazioni terapeutiche fornite e la difficoltà di dover aderire alle molteplici richieste di tutta la famiglia della ricorrente, quali l'interruzione della cura e/o la necessità di dovere addirittura
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rispettare un calendario lunare;
- che, comunque, il padre dell'attrice aveva un'assicurazione che rimborsava le spese mediche per la figlia, non potendo quindi pretendere il versamento di spese non effettivamente sostenute.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione per essere tenuta indenne in caso di condanna.
− Con ordinanza del 31.12.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa.
− Si costituiva il 10.5.2022 ichiamando e Controparte_3 facendo proprie le difese della professionista e contestando quanto dedotto dall'attrice nonché il quantum richiesto.
Confermava l'esistenza e la validità della polizza invocata dalla convenuta, richiamandone le relative limitazioni.
Chiedeva quindi il rigetto delle pretese attoree e, in subordine, la limitazione della propria condanna in base alle condizioni di polizza.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione dei calchi dentari, consulenza tecnica d'ufficio, integrazione della stessa, ed escussione dei testi ammessi.
− Con ordinanza del 20.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
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Sull'an della responsabilità della convenuta
− La responsabilità medica invocata dall'attrice rientra nell'ambito della responsabilità contrattuale e, nello specifico, della responsabilità professionale.
− In particolare, il medico libero professionista risponde dei propri eventuali errori professionali nei confronti del paziente a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., norma vigente già prima dell'entrata in vigore della L. 24/2017.
− Il paziente danneggiato deve quindi provare, come per qualsiasi inadempimento, la fonte da cui deriva il proprio diritto alla prestazione sanitaria e il danno che ne è derivato.
È invece sufficiente la mera allegazione dell'errore terapeutico.
− A fronte di ciò, al professionista spetta la prova di aver tenuto un comportamento diligente e di non aver commesso durante le varie fasi della propria prestazione (preparatoria, diagnostica, operatoria) alcun errore che abbia avuto rilevanza causale nella produzione dell'evento.
− Spetta quindi al medico provare che non vi è stato errore o che, se errore vi è stato, lo stesso non è stato causalmente rilevante.
− Infatti, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano anche quelle di responsabilità medica anteriormente alla l. n. 24/2017), è onere
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del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito, l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del più probabile che non, la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cassazione civile, sez. III,
27/02/2023, n. 5808).
***
− Ciò posto, va preliminarmente precisato con riferimento alla relazione del Collegio peritale del
13.10.2023 e all'integrazione della stessa del 25.6.2024, che le conclusioni peritali, che saranno di seguito richiamate al fine del vaglio della fondatezza delle domande di parte attrice, risultano raggiunte previo scrupoloso esame del caso e risultano logiche e congruamente motivate.
Le stesse non sono state efficacemente contestate dalle osservazioni dei CC.TT.PP., cui il Collegio ha dato adeguata risposta.
Per questo, tali conclusioni possono essere poste a base della presente decisione: in tale cornice andrà liquidato il risarcimento spettante all'attrice in base ai documenti prodotti e alle valutazioni medico – legali espletate.
− Ciò premesso, la paziente soffriva di ridotta dimensione palatale a cui si aggiunse il problema occlusale che aggravò la situazione articolare preesistente, configurando la sindrome algico disfunzionale delle
ATM (articolazione temporo mandibolare).
− La stessa aveva lieve asimmetria scheletrica e grave contrazione del mascellare superiore con affollamento bimascellare;
condizioni che come rilevato dai CC.TT.UU. e confermato anche dal
C.T.P. della terza chiamata erano visibili già dalla ortopantomografia del 2008 che la convenuta nella propria comparsa ha dato atto di aver visionato quantomeno nel gennaio 2012 (“I modelli venivano consegnati in data 24 gennaio 2012 allorquando la sig.ra esibiva alla dott.ssa la radiografia CP_6 P_
(ortopantomografia-foto) e la teleradiografia eseguita alla figlia in data 06.11.2008 presso il centro radiologia
DentalRad3”, comparsa di costituzione convenuta, pag. 4).
− Quanto all'operato della convenuta, risulta in contestazione tra le parti la data di inizio del rapporto professionale.
− Secondo la ricostruzione di parte attrice, infatti, l'operato della convenuta sarebbe stato caratterizzato da responsabilità professionale sotto vari profili e, in primo luogo, per aver predisposto una pianificazione terapeutica del tutto inadeguata rispetto alla situazione clinica dell'attrice che, secondo la prospettazione della stessa, si sarebbe rivolta per la prima volta allo studio della convenuta nel gennaio 2007, quando aveva 9 anni.
− Da parte sua la convenuta, ha negato la presa in carico della paziente nel 2007 sostenendo di aver
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visitato per la prima volta l'attrice il 16.6.2009, con richiesta da parte della stessa per i primi mesi, di mera esecuzione di sigillature e con esplicita richiesta di non effettuare alcuna valutazione ortodontica, essendo in cura presso altro studio dentistico per tale aspetto.
Solo il 25.10.2011 la madre dell'attrice avrebbe chiesto alla convenuta una valutazione ortodontica per la figlia e in seguito a tale richiesta sarebbero state realizzate delle impronte per modelli in gesso per lo studio del caso ortodontico.
− I testi sentiti sul punto non hanno permesso di chiarire la data di effettiva presa in carico della paziente, rendendo deposizioni contrastanti, circostanza comprensibile alla luce del notevole tempo trascorso dalla presa in carico.
− Non è stata in tal modo nemmeno raggiunta la prova che la ortopantomografia del novembre 2008 – eseguita presso un soggetto terzo - fosse stata prescritta dalla convenuta, come sostenuto dall'attrice.
− Anche il precedente curante dell'attrice, dott. , sentito all'udienza del 21.1.2025 si è limitato Persona_3
a confermare di aver cessato le cure nella prima parte del 2007 – come emerge anche dalla documentazione prodotta dall'attrice sul punto, docc. 52 e 53 -, senza poter riferire da chi poi la stessa fosse stata presa in carico.
− Va precisato sul punto che benché la relazione dei CC.TT.UU. esordisca confermando le allegazioni dell'attrice (“Dall'anamnesi raccolta e dallo stato degli atti risulta che la SI.ra nel periodo da Parte_1
Gennaio 2007 a Febbraio 2017 veniva sottoposta a cure odontoiatriche da parte della dottoressa a P_ seguito delle quali riportava lesioni per le quali ha necessitato di assistenza sanitaria, come meglio si dirà avanti.”, pag.
4 relazione del 13.10.2023), tale dato risulta ricavato dai CC.TT.UU. dal riferito di parte attrice e quindi non risulta valorizzabile.
− A livello documentale, risulta invece solo la presa in carico dal 16.6.2009, data cui significativamente risale anche il questionario anamnesico in atti (relazione del 13.10.2023, pag. 5), ove si legge: “Presto il mio assenso all'uso dell'anestesia locale nel corso degli interventi e delle terapie odontoiatriche”. Documento firmato dalla madre dell'attrice, allora minorenne.
− Solo in data 25.10.2011 sono registrati nella “cartella clinica” prodotta, “alginati per modelli studio per valutazione caso”, cui seguono il 16.1.2012 “alginati per inizio terapia ortodontica mobile superiore” e il 21.1.2012
“consegna apparecchio mobile superiore”. Successivamente risultano “controlli mensili terapia ortodontica mobile superiore” dal febbraio 2012 al novembre 2014, con applicazione di espansore superiore l'1.12.2014, poi rimosso il 3.8.2015.
Oltre a produrre la “cartella clinica” in atti, la convenuta costituendosi ha allegato che il 25.10.2011 la madre dell'attrice le avrebbe chiesto una valutazione ortodontica per la figlia e di aver quindi provveduto a quel punto a realizzare delle impronte per modelli in gesso per lo studio del caso.
Modelli che ha affermato di aver consegnato il 24 gennaio 2012 quando la madre dell'attrice le avrebbe esibito per la prima volta – secondo la prospettazione della convenuta - la radiografia
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(ortopantomografia-foto) e la teleradiografia eseguita alla figlia in data 06.11.2008 presso il centro radiologia DentalRad3.
− La convenuta ha poi allegato di aver riferito alla paziente e ai genitori già il 15.11.2011 le proprie conclusioni, proponendo la relativa terapia.
Ha lamentato che i genitori le avrebbero chiesto di formulare una proposta ortodontica che non fosse troppo invasiva e di aver quindi suggerito una terapia graduale fino alla completa crescita della bambina, terapia che prevedeva l'applicazione di un apparecchio rimovibile funzionale superiore, con la primaria e necessaria funzione di espandere l'arcata superiore, chiarendo però che l'apparecchio rimovibile rappresentava un primo dispositivo in vista di una terapia ortodontica che successivamente sarebbe stata valutata in base alla crescita della paziente e che avrebbe potuto prevedere l'applicazione di un disgiuntore rapido del palato e di una terapia fissa.
− Alla luce di quanto sopra, risulta provata la presa in carico della paziente da parte della convenuta solo a far data dal giugno 2009, mancando la prova di una pregressa presa in carico, per assenza di documenti (anche solo relativi al pagamento di eventuali prestazioni) e data la discordanza delle testimonianze sul punto.
− Non è invece oggetto di contestazione da parte della convenuta che una valutazione ortodontica fosse stata richiesta dall'attrice quantomeno a far data dall'ottobre 2011 (relazione C.T.U. del 13.10.2023, pag. 11).
− Infine, sempre quanto alla ricostruzione in fatto, va rilevato che l'attrice ha dichiarato in sede di operazioni peritali che alcuni dei trattamenti sarebbero stati eseguiti dal dott. un CP_5 collaboratore della convenuta, operante nello studio della stessa.
− Le fatture per i trattamenti risultano emesse esclusivamente e direttamente dallo Studio dentistico della convenuta (doc. 6 attrice).
− Sul punto va però fin da ora rilevato che in base all'istruttoria condotta e alle stesse allegazioni delle parti, non è possibile ritenere che tale soggetto sia stato niente più che un mero esecutore, rispetto al cui operato, quindi, non potrebbe comunque che essere chiamata a rispondere la convenuta che dello stesso si è avvalsa.
− Infatti, anche nel regime previgente alla L. 24/2017, e anche in caso di assenza di un rapporto di dipendenza, va affermata la responsabilità della struttura privata per qualunque danno causato da qualunque persona operante al suo interno con il consenso della struttura.
− La Suprema Corte ha a tal riguardo osservato che il rapporto tra il paziente e la struttura che lo prende in cura ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, sorgono a carico della struttura vari obblighi e che di conseguenza la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico sia, in virtù
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dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
− Ciò posto in linea generale, nel caso in esame vale la pena di anticipare che in ogni caso i profili di responsabilità emersi dall'istruttoria condotta riguardano le scelte terapeutiche – pacificamente imputabili alla convenuta e dalla stessa rivendicate – e non le modalità di esecuzione dei trattamenti, anche rispetto ai quali, peraltro, non è stato provato nello specifico quale sarebbe stato l'operato del dott. CP_5
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− Ciò premesso, l'operato della convenuta, è stato così ricostruito dai CCTTUU:
“il 24/01/2012, a causa di dolenzie alle ATM veniva confezionato un espansore mobile all'arcata superiore che portò fino a Novembre del 2014. … In seguito, a dicembre 2014, venne deciso di applicare un disgiuntore rapido, ma il passaggio alla nuova di terapia provocò alla Paziente problemi psicologici e interpersonali oltre all'acuirsi di dolenzie alpalato e alle ATM (vedi click articolari). A Marzo 2015 venne bloccato l'espansore e in seguito posizionato un apparecchio fisso superiore fino a Luglio;
indi il 03/08 la paziente decise di rimuoverlo… Il 22/07/15 vennero eseguiti molaggi selettivi ed Il 23/09/2015 venne richiesta altra Ortopantomografia. Il curante, in seguito, eseguì splintaggi superiori ed inferiori che per due volte si staccarono causando dislocamento del 13; il 20/09/2016 venne quindi confezionata una mascherina superiore per contenzione che provocava algie dovute a locking ATM;
venne, quindi, effettuato un trattamento d'urgenza con disgiuntore condilare il 7/02/17. Da questa data l'attrice interruppe il rapporto di cure presso lo studio per rivolgersi allo studio Perissinotto/Gazzola di Treviso.” (relazione del 13.10.2023, P_ pagg. 37 e 38).
− Successivamente: “A causa di ascesso al 25 incluso si rivolse, a seguire, alla Maxillo- facciale di OL (RA ) dove venne diagnosticata “Dismorfia dento-scheletrica ed elementi dentari inclusi”; vennero, quindi, eseguite la corticotomia Mascellare ed estrazioni dei 28 25 65. (vedi intervento effettuato dal dr. il 29/01/18). Furono in Per_2 seguito estratti i 14 e 45 (6/12/18) ed il 34 (06/06/19). Il 16/05/18 venne posizionato un Essix di contenzione ed infine a Luglio del 2018 venne confezionato un apparecchio fisso superiore ed inferiore che la paziente portò fino al
2022. Infine il 22/04/22 venne applicato un posizionatore che l'attrice porta tutt'ora.” (relazione 13.10.2023, pag. 38).
− I C.C.T.T.U.U., alla luce di quanto sopra, hanno rilevato profili di colpa in capo alla convenuta quanto alle terapie ortodontiche cui sottopose la paziente nel periodo di tempo dal 24.1.2012 al 7.2.2017
(relazione del 13.10.2023, pag. 41).
− In particolare, i Consulenti, sotto il profilo preparatorio e diagnostico hanno rilevato che “Dall'esame della documentazione agli atti e in base a quanto emerso durante lo svolgimento della CTU risulta che non venne eseguito lo studio del caso, come da protocollo, poiché mancano teleradiografia, documentazione fotografica e la descrizione dettagliata anatomo-funzionale del caso” (relazione del 13.10.2023, pag. 41).
− Sul punto, i CC.TT.UU. hanno concluso: “I trattamenti effettuati presso lo studio della dr.ssa si P_
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dimostrarono inefficaci per imperizia, imprudenza e negligenza;
mancavano, infatti, di uno studio approfondito del caso, di radiografie specifiche (OPT e tele), di fotografie e di una valutazione anatomo-funzionale.” (relazione 13.10.23, pagg. 73, 74).
Ancora: “Ribadiamo che i casi ortodontici devono essere corredati da uno studio del caso, OPT e Teleradiografia, modelli in gesso, consenso informato, fotografie, e soprattutto aggiornamento della documentazione in rapporto alla progressione della terapia e alla risposta individuale. Tutto ciò è stato disatteso ad eccezione di OPT del 2008 e del
2015 e alcuni modelli in gesso nonostante i 5 anni e due mesi di terapia.” (relazione 13.10.23, pag. 116).
− La stessa convenuta ammette di aver visto per la prima volta l'esito dell'esame del 6.11.2008 – che nega di aver prescritto - solo il 24.1.2012 e di aver solo a quel punto proposto alla madre dell'attrice di sottoporre la stessa a una nuova ortopantomografia e teleradiografia, cui, secondo la prospettazione della convenuta, sarebbe stata la madre dell'attrice a non prestare il consenso in quell'occasione.
Circostanza che però è rimasta indimostrata.
− La convenuta, quindi, ha ammesso di aver raggiunto e riferito le proprie conclusioni alla paziente e ai genitori il 15.11.2011, in assenza degli esami indicati come necessari dal Collegio peritale e senza aver nemmeno visionato la precedente ortopantomografia del 2008.
− Il primo e unico esame di tal genere risulta dalla stessa prescritto solo il 2.3.2015, a cura già ampiamente in corso da tempo.
− Dal punto di vista operativo, inoltre, è stata censurata dal Collegio peritale la scelta della convenuta di procedere all'applicazione di un espansore mobile a seguito della prima valutazione ortodontica – risalente alla fine del 2011 - poiché l'attrice alla data di avvio di tale terapia aveva già 14 anni: secondo il Collegio, infatti, la stessa si dimostrò inefficace per risolvere la ridotta dimensione palatale (vedi contrazione del mascellare superiore) di cui soffriva la paziente.
− Allo stesso modo i CC.TT.UU. hanno censurato la successiva decisione di usare – a partire dal dicembre 2014 - un disgiuntore rapido trattandosi anche in questo caso di scelta tardiva e, quindi, inefficace (relazione 13.10.23, pag. 74).
“Precisiamo che sarebbe stato più consono utilizzare da subito un disgiuntore rapido in rapporto all'età della paziente.
Tale dispositivo applicato in seguito si dimostrò poco utile in quanto dopo i 17 anni si verifica la ossificazione della sutura palatina. Di conseguenza, quindi, furono sbagliati i tempi e i metodi di esecuzione.” (relazione 13.10.2023, pag. 42).
− Lo stesso C.T.P. della terza chiamata in sede di osservazioni ha concordato che la prima fase del trattamento - quella con apparecchi rimuovibili dal febbraio 2012 al novembre 2014 – “possa considerarsi espletata con mezzo inidoneo ad ottenere le necessarie modificazioni dell'arcata superiore”.
− In sede di osservazioni, i CC.TT.UU. hanno precisato che già dai modelli in gesso del 24.1.2012 emergeva una grave discrepanza scheletrica fra le arcate e che “Di conseguenza, anche in ragione dell'età della paziente (14 anni), sarebbe stato urgente iniziare l'espansione con disgiuntore rapido della sutura palatale, il solo
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in grado di ottenere una congrua espansione basale. La scelta, quindi, di una placca mobile è stata concettualmente errata.
Tale inadeguato trattamento si è inoltre protratto per ben due anni finché, nel dicembre del 2014 (e quindi all'età di 17 anni), venne applicato un disgiuntore palatale.
Ribadiamo che fu un grave errore la scelta tardiva di effettuare la disgiunzione rapida della sutura che ormai si era
“ossificata” e grave fu ignorare questa nozione elementare perché, come è noto, “l'espansione basale indotta da un disgiuntore della sutura palatale è completamente diversa da quella che può essere ottenuta con un dispositivo rimovibile.
Infatti, nell'espansione della sutura palatina la forza di attivazione provoca una diastasi dei due processi palatini del mascellare a seguito della quale le cellule mesenchimali indifferenziate presenti nella sutura di struttura fibrosa si trasformano progressivamente in osteoblasti amplificando il diametro trasversale della base scheletrica del mascellare superiore”. Perché l'effetto di espansione si realizzi, è necessario che la sutura allo stato di sinfimbrosi non sia ancora ossificata e ciò solitamente si verifica alla fine del picco di crescita (quindi all'incirca all'età di 14-15 anni). Il momento ottimale per iniziare l'espansione è quindi l'età precoce e nel caso in esame sarebbe dunque stato opportuno intraprendere questo tipo di trattamento non oltre i 14 anni al fine di evitare danni iatrogeni.
Analizzando la documentazione antecedente l'inizio del trattamento ortodontico (modelli in gesso eseguiti in data 14-
04-2006) è evidente che già in tale epoca l'arcata superiore appariva nettamente contratta e che sarebbe quindi stato necessario espanderla. Infatti, il palato era ridotto con morso incrociato bilaterale e nell'arcata superiore mancava completamente lo spazio per l'eruzione degli incisivi laterali. Nell'arcata inferiore, al contrario, era presente solo un modesto affollamento che, a un'attenta gestione dello spazio di permuta, avrebbe agevolmente consentito di gestire
l'allineamento degli elementi dentari.
Dal confronto con i modelli in gesso del 24-01-2012 si nota un marcato peggioramento. Ciononostante, all'età di 14 anni e 5 mesi, e quindi al limite della possibilità di risolvere la discrepanza trasversale applicando efficacemente un disgiuntore, venne posizionato un dispositivo rimovibile, peraltro mantenuto in situ per ben due anni.
Confrontando questi modelli con quelli del 2006 è inoltre evidente che la grave contrazione dell'emiarcata superiore di sinistra, causa del grave morso incrociato presente sul lato di sinistra, ha quantomeno favorito il manifestarsi dell'asimmetria scheletrica mandibolare attualmente presente.
In arcata dentaria superiore è inoltre evidente che il secondo molare deciduo di sinistra (elemento 65), ben riconoscibile nei modelli del 2006, non è più presente. E questo dato non venne preso in considerazione dalla dott.ssa P_
e dal dott. , nonostante che nella prima OPT del 2008 fosse già chiara la tendenza del 65 ad includersi. Tale CP_5 situazione ostacolò il normale percorso di eruzione del 25. Dobbiamo sottolineare che nessun provvedimento venne adottato e, come si evince dall'ortopantomografia eseguita in data 23-11-2015 (quindi otto anni dopo la prima visita e quasi quattro anni dopo l'inizio del trattamento), il corrispondente elemento permanente dimostrava di non avere più nessuna possibilità di erompere spontaneamente anche in considerazione della cisti in cui è inclusa la corona e perciò si rese necessari la sua estrazione.
Anche nel 2015, all'epoca della seconda rivalutazione radiografica, sarebbe stato indicato quantomeno provare a
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recuperare il 25 ed espandere il mascellare superiore per bilanciare i rapporti trasversali della arcate.
Le conseguenze di tale errata condotta terapeutica sono state la sommersione del 25 (che unitamente allo sviluppo della cisti, lo ha reso irrecuperabile), il danno sulla superficie mesiale del 26 ed il riassorbimento radicolare del 24.
Di conseguenza, la grave instabilità occlusale ha dato origine a problemi disfunzionali che sono esitati nella sintomatologia algico disfunzionale e nel blocco articolare (locking) a seguito al quale la paziente si rivolse al dr. Per_1
Successivamente quest'ultimo, per risolvere la malocclusione, applicò un disgiuntore palatale e commissionò una disgiunzione chirurgica tramite corticotomia del mascellare superiore presso la Maxillo-Facciale di OL.
Si certifica che i trattamenti messi in atto presso lo studio della dott.ssa sono stati inutili e peggiorativi ed P_ hanno alla fine richiesto:
1) un intervento chirurgico, in anestesia generale per la corticotomia;
2) un nuovo trattamento ortodontico molto più lungo e complesso di quello che la Paziente avrebbe dovuto affrontare;
3) l'estrazione di tre premolari;
4) Inoltre, hanno provocato la perdita del 25, il riassorbimento radicolare del 24 e la perdita di osso a carico della superficie mesiale del 26.
5) Gravi errori si individuano nel ritardo del trattamento di disgiunzione della sutura palatale (che ha reso inefficace il tentativo di espansione con disgiuntore messo alla fine del 2014) e nel mancato intercettamento delle difficoltà di eruzione del 25 (che ha comportato la necessità di rimuoverlo) ed i danni a carico del 24 e del 26, nonché la necessità di allineare le arcate ricorrendo alla estrazione di tre premolari.
Ne conseguì un trattamento molto più invasivo, mutilante e complesso di quello che sarebbe stato necessario, al contrario, utilizzando una corretta gestione e tempistica delle fasi terapeutiche” (relazione, pagg. 107-111 e pagg. 119-120).
− Alla luce di quanto sopra, pur prendendo in considerazione - anziché quella del 2007 indicata dall'attrice e in assenza di prova di una precedente presa in carico - la data del 25.10.2011 in quanto data in cui fu pacificamente richiesta alla convenuta una valutazione ortodontica, sono emersi profili di responsabilità della stessa sia per l'omessa esecuzione degli approfondimenti necessari a determinare il piano terapeutico, sia per la errata scelta della terapia da effettuare.
− In quel momento, infatti, la paziente aveva 14 anni e 2 mesi e l'applicazione di un disgiuntore rapido
– applicato poi dalla convenuta solo il 24.11.2014, quando ormai la sutura palatale si era ossificata – sarebbe stata efficace, come rilevato dai CC.TT.UU., non avendo ancora la paziente compiuto 15 anni.
− Ancora, quanto alle conseguenze delle scelte della convenuta, i CC.TT.UU. hanno precisato
“Ribadiamo che la paziente dovette sostenere ben due terapie ortodontiche distinte (la prima molto lunga che durò oltre
5 anni da 24/01/12 al 7/02/17) quando, se fosse stata intercettata la Malocclusione in fase precoce e cioè a nove anni o almeno nel 2012, ne avrebbe sostenuta solo una e senza poi affrontare il peggioramento descritto al punto due.
Si rimanda quindi alla lettura della risposta del punto 2 esaustiva delle osservazioni finora commentate” (relazione
13.10.23, pag. 113).
− I CC.TT.UU., come sopra riportato, hanno inoltre contestato la mancata estrazione dell'elemento
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deciduo 65 rilevando: “Nell'OPT del 23/11/2015 risulta evidente l'inclusione del 65 con contestuale blocco eruttivo del 25. A causa della mancata estrazione del dente deciduo si verificò la dislocazione mesiale del 26 con chiusura degli spazi e successivamente un deficit del volume osseo dovuto all'estrazione tardiva dei 65 e 25 avvenuta nel 2018”
(relazione del 13.10.2023, pag. 42).
“A seguire, a causa di ascesso al 25 incluso si rivolse alla Maxillo-facciale di OL (RA) dove le venne diagnosticata una “Dismorfia dento-scheletrica ed elementi dentari inclusi” e successivamente le vennero eseguite la corticotomia
Mascellare e le estrazioni dei 28 25 65. (vedi intervento effettuato dal dr. il 29/01/18). Vennero in seguito Per_2 estratti i 14 e 45 (6/12/18) ed il 34 (06/06/19).” (relazione 13.10.23, pag. 74).
− L'estrazione tardiva non ha comunque permesso un completo recupero dei danni provocati dal ritardo in quanto: “Attualmente risulta recuperato lo spazio tra il 24 ed il 26 (vedi terapia ortodontica effettuata dal dr.
ma la sede tra questi elementi è rappresentata da un esiguo volume osseo. (vedi endorale inserita nel paragrafo Per_1
E.O.). All'esame obiettivo il 26 risulta inclinato mesialmente e il 24 misura un sondaggio distale di 3 mm. ed un riassorbimento radicolare.” (relazione 13.10.23, pagg. 43 e 44).
Ne è conseguita quindi la perdita dell'elemento 25 e la scarsa probabilità di mantenimento del 24 dato il riassorbimento della radice dello stesso.
− I CC.TT.UU. hanno quindi concluso: “Come esito delle terapie eseguite presso lo studio della dr.ssa si P_ configura un aggravamento della sindrome algico disfunzionale che culminò con episodio di locking tanto che la curante il 07/02/17 dovette effettuare un trattamento d'urgenza con disgiuntore condilare. Dopo circa 5 anni e due mesi di terapia permanevano, comunque, la contrazione delle arcate, il morso aperto, il morso incrociato sinistro, l'affollamento dentario anteriore e la mancanza dei punti di contatto occlusali (vedi beanze) in sede premolare.” (relazione 13.10.23, pagg. 75, 76).
− Secondo il Collegio, in particolare, un corretto approccio terapeutico avrebbe permesso all'attrice di evitare il successivo intervento.
“Deve essere considerato il costo della prima fase preparatoria all'intervento di corticotomia effettuata dallo studio perché qualora le terapie eseguite dalla dr.ssa avessero avuto un esito positivo non sarebbe Controparte_7 P_ stato necessario sottoporre l'attrice all'intervento chirurgico del 2018.” (relazione 25.6.2024, pag. 27).
− Irrilevante sul punto il doc. 41 prodotto dall'attrice e richiamato dalla difesa della convenuta a sostegno delle proprie allegazioni: la prescrizione in esso della “cura combinata ortodontico-chirurgica per correzione della malocclusione”, è coerente con quanto sopra esposto e con le conclusioni del Collegio peritale risalendo a una data – 31.8.2017 – in cui per l'età ormai raggiunta dalla paziente l'opzione della mera terapia ortodontica per l'allargamento era ormai irrimediabilmente preclusa.
− Quanto alle “estrazioni dei 14, 45, e 34 si dovevano comunque effettuare durante lo svolgimento del programma ortodontico e si resero necessarie per motivi strategico-funzionali al fine di recuperare spazio in arcata e riportare
l'occlusione dentaria in prima classe. La perdita, quindi di tali elementi dentari non costituisce danno permanente per cui non venne considerata nelle percentuali del computo totale” (relazione 24.6.2024, pag. 7).
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− Quanto, infine, al nesso causale tra l'approccio terapeutico posto in essere dalla convenuta e la sindrome algico disfunzionale, i CC.TT.UU. hanno ritenuto: “In base alla situazione clinica accertata si pongono in correlazione l'anomalo sviluppo delle ossa mascellari con la conseguente malocclusione ed il quadro disfunzionale delle ATM altrimenti definito come SADAM (sindrome algico disfunzionale delle ATM o disfunzione cranio-mandibolare). Al fine di chiarire l'evoluzione clinica instauratasi, ad esempio, specifichiamo che una occlusione patologica può indurre input propriocettivi che turbano la normale funzione muscolare e portano la mandibola in malposizione con conseguente dislocazione condilare. In altre parole, questi contatti nocicettivi inducono risposte nervose finalizzate ad evitare tali errori con la conseguente produzione di segnali aberranti a cascata (vedi ipertono muscolare, malposizioni mandibolari.)” (relazione 13.10.2023, pag. 43).
Sul punto i CC.TT.UU., viste anche le osservazioni del C.T.P. della terza chiamata, hanno richiamato appositi studi di settore (relazione 13.10.23, pagg. 106 e 107). Per_
− Sotto il profilo psichiatrico, i CC.TT.UU. si sono avvalsi di ausiliario psichiatra, dott. per la risposta al quesito formulato dal giudice, previa autorizzazione dello stesso. Per_
− Il dott. , a seguito degli approfondimenti effettuati ha ritenuto che “Dalla valutazione effettuata e dalla lettura della documentazione presente ritengo la SInorina affetta da un Disturbo Parte_1 dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, cronico” (relazione 13.10.23, pagg. 69-73).
− Di ciò i CC.TT.UU. hanno specificato di aver tenuto conto nella determinazione percentuale del complessivo danno biologico.
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− L'attrice ha poi lamentato la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione per mancata acquisizione da parte della professionista del necessario consenso informato e, in particolare, per non aver adeguatamente informato i propri genitori prima, e lei poi, delle eventuali alternative terapeutiche
(“La sig.ra – e per essa i suoi genitori – non è stata correttamente, compiutamente e adeguatamente informata Pt_1 sulla terapia intrapresa, sulla sussistenza di percorsi terapeutici alternativi (evidentemente più adatti alle sue caratteristiche cliniche, in considerazione della giovanissima età) e sui rischi sottesi al trattamento ortodontico eseguito”, citazione, pag. 14).
− Sul punto il Collegio peritale ha rilevato: “Nella documentazione agli atti risulta mancante il consenso informato con la descrizione del percorso diagnostico–terapeutico aderente alle linee guida dettate dalla comunità scientifica SIDO.
(relazione 13.10.23, pag. 79). Controparte_8
− Parte attrice ha quindi chiesto, in conseguenza di quanto sopra, la personalizzazione del danno eventualmente riconosciuto.
− Va ricordato che nell'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni si è affermata l'idea che il consenso del paziente all'atto medico sia un necessario corollario dell'inviolabilità dei diritti di cui agli artt. 13 e 32 Cost.
Perché il paziente possa esercitare consapevolmente questo diritto fondamentale è necessario che egli
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sia debitamente informato, come previsto anche prima dell'avvento della L. 219/2017, dall'art. 33, commi 1 e 5 L. 833/1978 in base alla quale “gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari
[…] Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori…devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato”.
Il consenso deve essere anche continuato: non può, cioè, essere prestato una tantum all'inizio della cura ma deve essere richiesto per ogni atto terapeutico o diagnostico (Cass. civ. n. 364 del 15.1.1997).
− L'onere della prova di una completa informazione e della prestazione del consenso, vertendosi in ambito di responsabilità contrattuale, a fronte della mera allegazione dell'attrice, gravava sulla convenuta che lo stesso non ha assolto.
− Ciò posto, la violazione del diritto del paziente a una completa informazione non può costituire un danno in re ipsa.
− Nel caso di violazione dell'obbligo informativo da parte del professionista e di errori nella prestazione resa, le conseguenze della violazione non possono che cambiare in base a quello che presumibilmente avrebbe fatto il paziente se informato.
− Se in base alle prove disponibili può presumersi – come nel caso in esame - che il paziente debitamente informato avrebbe accettato il trattamento sanitario proposto, il danno risarcibile consisterà nella lesione della salute subita.
− Se, invece, ci sono elementi per ritenere che, qualora debitamente informato, il paziente avrebbe rifiutato il trattamento sanitario, sarà risarcibile oltre al danno biologico anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
− Nel caso di specie, nonostante le allegazioni della convenuta, rimaste sul punto sostanzialmente indimostrate, si può ritenere in via presuntiva che nel caso in cui l'attrice e i suoi genitori fossero stati correttamente informati a far data dalla valutazione ortodontica dell'ottobre 2011 della necessità di diversi trattamenti, gli stessi avrebbero prestato il loro consenso, come hanno fatto via via per i trattamenti proposti dalla convenuta.
− L'unico rifiuto documentato, infatti, è quello dell'agosto 2015 ed è relativo non a un rifiuto tout court della terapia proposta ma a una interruzione della stessa a fronte della lamentata inutilità, negata dalla convenuta ma confermata dai CC.TT.UU.
− Ciò posto, va comunque rilevato che nel caso di specie la lamentata lesione del consenso è in realtà riconducibile e riassumibile nello stesso errore diagnostico che ha fatto sì che la convenuta non abbia adeguatamente individuato la corretta alternativa terapeutica.
− Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non ci sono quindi margini per un autonomo risarcimento di un danno al diritto di autodeterminazione dell'attrice, in quanto la violazione dello stesso risulta risarcita in uno con il danno non patrimoniale liquidato.
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− Infine, i CC.TT.UU., in sede di integrazione alla consulenza, hanno precisato che è stato causalmente irrilevante – e quindi non valorizzabile ex art. 1227 c.c. – il fatto che la paziente il 3.8.2015 abbia autonomamente scelto (doc. 11 convenuta) di interrompere le cure prima della fine della terapia
(relazione 25.6.2024, pag. 5, “In altri termini, considerando che la paziente (nata il [...]) Parte_1 all'epoca del primo trattamento Ortodontico aveva già 15 anni, si doveva prevedere da subito la disgiunzione rapida che in seguito venne eseguita troppo tardivamente senza risultato. Di conseguenza, anche se la Paziente avesse protratto tale trattamento non avrebbe ottenuto i risultati sperati. […] Da quanto verificato e descritto l'intervento per risolvere la
Dismorfia fu obbligatorio e risolutivo e dimostra che la tardiva disgiunzione rapida “provata” dalla dr.ssa anche P_ se protratta per un periodo più lungo, non avrebbe potuto risolvere la malformazione.”).
− Va precisato, inoltre, che alcun riscontro probatorio hanno trovato le allegazioni di parte convenuta per cui l'attrice avrebbe comunicato il 6.2.2017 di aver subito un sinistro stradale, non essendo quindi stato provato che il danno, o anche solo parte del danno, subito sia riconducibile a tale diversa causa.
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Sul quantum del danno
− Quanto ai danni derivati all'attrice dall'erroneo approccio terapeutico della convenuta, i CC.TT.UU. hanno ritenuto: “Le terapie ortodontiche effettuate presso lo studio della dr.ssa dove operava anche un P_ collaboratore (dr. ), si protrassero dal 24/01/2012 al Marzo 2017 e poiché inefficaci e disagevoli produssero CP_5 uno stato di malattia (vedi SADAM e locking) inteso come danno biologico temporaneo.
Tale DBT viene valutato nell'ordine di 30 giorni al 50% (per il follow-up post operatorio e convalescenza per l'intervento di corticotomia che si poteva evitare qualora le terapie ortodontiche, per cui è causa, fossero state eseguite correttamente),
30 giorni al 25% (fasi di acuzie e convalescenza per il locking articolare) e 5 anni al 15% (periodo di adattamento ai dispositivi disgiuntori che crearono dolenzie e flogosi acute a poussée).
Il Danno biologico permanente derivante dagli esiti delle terapie all'oggetto è parzialmente emendato dalle successive cure effettuate presso lo studio Perissinotto/Gazzola e dall'intervento di corticotomia effettuato dal dr. Permangono Per_2 comunque: il quadro clinico attuale diagnosticato il 3/06/2022 dall'esame RMN temporo- mandibolare ”…bilateralnente i menischi appaiono degenerati e lussati anteriormente…, ridotta l'escursione anteriore dei condili…senza ricattura dei menischi. Versamento intraarticolare...” La sindrome algico disfunzionale temporo mandibolare con le relative dolenzie ai muscoli masticatori e la limitata apertura della bocca che si valuta nel 5% di
DBP (in modo ridotto) considerando che vi era inizialmente una predisposizione anatomo-finzionale alla patologia articolare dovuta alla disgnazia. Non si considera, invece, come danno biologico, la perdita dei premolari che a nostro avviso dovevano essere estratti a causa dell'affollamento dentario preesistente.
Inoltre, si riconosce un Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, cronico, danno psichico derivante dalle cure in discussione, che fu per l'attrice complesso e disagevole tanto da produrre squilibri psicologici e dell'umore che la indussero a seguire un percorso di psicoterapia.
Il Danno Biologico Permanente Complessivo (psico-fisico) è, secondo i comuni baremes, pari al 15% (quindici percento).
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[…]
Il grado di sofferenza viene valutato di entità medio-lieve in considerazione dei 5 anni e due mesi di terapia effettuata dai sanitari presso lo studio ” (relazione 13.10.2023, pagg. 76, 77). P_
− Nello stimare il danno subito dall'attrice, i CC.TT.UU. hanno tenuto conto della situazione preesistente: “Il danno biologico permanente effettivo relativo al cavo orale è del 5%, scorporato cioè di una quota parte del 2% preesistente alle terapie per cui è causa. Si comprendono in esso le seguenti alterazioni: la limitata apertura della bocca misurata in 23 mm. (forzando il movimento si misurano sotto i 30 mm.), la dolenzia dovuta all'ipertono dei muscoli masticatori, le difficoltà di masticazione e di dinamica articolare. (vedi click e Sindrome algico Disfunzionale dell' ATM).
Vengono considerati separatamente l'indebolimento osseo e dentale della sede 24-25-26 dovuti alla tardiva estrazione del 65 e del 25; si stima nell'1% il relativo DBP. In alternativa potrebbe essere previsto un intervento di rigenerazione ossea esteso in sede 24-25-26 con contestuale terapia guidata il cui costo potrebbe essere analogo all'1% di DBP.
Specifichiamo che il gap osseo residuale si instaurò a causa della doppia estrazione chirurgica dei 65 e 25 inclusi avvenuta nel 2018 e che, se anche fosse stata eseguita precedentemente, allo stesso modo, avrebbe causato un deficit osseo, anche se più modesto. Inoltre il 25 incluso difficilmente poteva essere riportato in occlusione a causa dello stop eruttivo indotto precocemente dall'inclusione del 65. In altre parole ogni dente permanente segue una percorso su una via prestabilita definita cono d'eruzione che, in questo caso, a causa della permanenza del 65 incluso è divenuta “atresica”. (relazione
13.10.23, pag. 78).
− Quanto al criterio di liquidazione del risarcimento, i danni alla salute causati da colpa professionale vanno liquidati con i criteri stabiliti dagli artt. 138 e 139 cod. ass., come già previsto dall'art. 3 D.L.
158/2012, previsione oggi perpetuata dall'art. 7, comma 4, L. 24/2017.
− Non essendo applicabile il D.P.R. 12/2025 – trattandosi di sinistro verificatosi precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto – va data continuità all'insegnamento dato dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, n.12408, per cui nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari.
− Il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano - ampiamente diffuso sul territorio nazionale - garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
− Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle e i loro adeguamenti
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siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare") (ex multis Cassazione civile sez. III, 16/07/2024, n.19506).
− Quanto al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, va precisato che all'epoca dello stabilizzarsi dei postumi l'attrice aveva 19 anni.
− Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente individuata dal
Collegio nel 15 %, alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad €
57.427,00 (con punto base incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi in conseguenza della sofferenza patita e adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata).
− Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non sussistono condizioni per un aumento personalizzato dell'importo, non avendo l'attrice fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva, che risulta essere stata medio/lieve.
− Quanto all'invalidità temporanea accertata dal Collegio, il valore del punto previsto dalle tabelle milanesi - € 115,00 - corrisponde al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva).
− Il valore standard del punto, come noto, è aumentabile fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento.
− Nel caso di specie considerata l'entità medio-lieve delle sofferenze fisiche patite durante il periodo di malattia si ritiene non sussistano i presupposti per un aumento del valore del punto.
− Ciò chiarito, quanto al danno biologico temporaneo, il risarcimento – in base a quanto accertato in sede di C.T.U. - viene allora liquidato in € 34.068,75 per la complessiva inabilità temporanea (euro
115,00 per ogni giorno, compresa la sofferenza accertata dal C.T.U. come di grado medio/lieve per tutta la durata della malattia).
− Il danno non patrimoniale liquidato ammonta quindi complessivamente a euro 91.495,75 all'attualità.
*
− Sotto il profilo del danno patrimoniale, il Collegio peritale ha precisato: “Andranno risarciti: il costo dell'intervento di corticotomia e dell'estrazione dei denti inclusi effettuate nel 2018 dal dr. il costo della terapia Per_2 ortodontica effettuato presso lo studio della dr.ssa il costo della prima fase delle terapie ortodontiche praticate dal P_ dr. utili alla preparazione e riassetto osteo-dentario propedeutiche alla corticotomia (Eseguì: studio del caso, Per_1 bite per rilassamento muscolare e per ribilanciamento occlusale, disgiuntore palatale in vista dell'intervento di corticotomia); i costi delle sedute di psicoterapia che la paziente aveva intrapreso dal 2018 al 2022 su consiglio del dr.
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Si specifica che non possono venir riconosciute per intero le terapie ortodontiche effettuate presso lo studio del Per_1 dr. poiché ne deriverebbe un maggior guadagno a favore della paziente (che in questo caso otterrebbe Per_1 gratuitamente le cure effettuate dal dr. e il risarcimento di quelle effettuate presso lo studio . La specifica Per_1 P_ dei costi relativi attribuibili unicamente alla fase propedeutica (quindi parte della somma totale versata per prestazioni ortodontiche/odontoiatriche dott. di: € 10.317,50) dovrà essere richiesta all'ortodontista, allo Controparte_7 scopo di formulare il costo totale di quella fase propedeutica” (relazione 13.10.23, pagg. 79-80).
− Quanto a tale ultimo punto, con il proprio documento 56 parte attrice ha documentato che per tale voce risultano risarcibili € 3.900,00.
− Potranno poi essere risarcite solo le spese affrontate direttamente dall'attrice, con esclusione di quelle eventualmente sostenute dai genitori della stessa in quanto soggetti estranei all'odierno giudizio.
− Va inoltre considerato che alcune delle spese (vedi doc. 6 attrice) risultano rimborsate al padre dell'attrice dal “Fondo di solidarietà interna “R. Barilla” 43122 Parma – Via Mantova, 166 (Cod. fisc.
)”. P.IVA_3
− Ciò posto, in base alla documentazione medica in atti risultano risarcibili € 19.709,01, comprensivi di
€ 1.830,00 per spese di consulenza pre-giudiziale medico legale (doc. 18) del dott. d € 2.456,00 Per_5 per spese di consulenza pre-giudiziale medico legale (doc. 17) del dott. Per_6
− Tale importo è comprensivo anche delle spese delle sedute psicoterapiche perché – come riconosciuto dalla stessa convenuta (ex multis, a pag. 5 della conclusionale di replica) - “la “sofferenza psichica” lamentata dall'attrice è eziologicamente riconducibile al trattamento chirurgico necessariamente subito”.
Intervento che, come visto, in base agli esiti della C.T.U. avrebbe potuto essere evitato in caso di corretto adempimento della prestazione professionale da parte della convenuta.
− Non può invece trovare accoglimento la domanda di restituzione limitatamente alle spese sostenute in fase di A.T.P. nel procedimento R.G. 6799/2020 dell'intestato Tribunale (doc. B parte attrice), essendosi il procedimento concluso con una pronuncia di inammissibilità dello stesso che la parte avrebbe eventualmente dovuto impugnare.
− Infatti, in materia di procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., il mancato accoglimento dell'istanza è reclamabile anche in relazione alla sola statuizione sulle spese processuali
(Cassazione civile sez. III - 26/09/2019, n. 23976).
***
Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
− Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
− Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali
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da tale ultima data al saldo.
− Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
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Sulla domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata
− La convenuta aderisce alla “Convenzione RC Professionale Odontoiatri ANDI/Cattolica n.
763.32.000001 (doc. 2 terza chiamata), la quale copre ogni pregiudizio economico derivante da responsabilità ai sensi di legge da fatto commesso nell'esercizio dell'attività odontoiatrica.
− Il caso di specie rientra quindi nel rischio garantito.
− La terza chiamata ha tardivamente eccepito l'inoperatività della polizza al caso in esame perché vi sarebbe stato l'operare di un collaboratore.
− Sul punto va però rilevato, oltre alla tardività dell'eccezione (Cassazione civile, Ordinanza, 21 gennaio
2025, n. 1469), che la stessa risulta in ogni caso infondata per quanto già sopra esposto quanto al coinvolgimento del professionista non essendo stati accertati danni derivanti da comportamenti posti in essere da collaboratori.
− Va dunque accolta la domanda di manleva, nei confronti della convenuta, nei limiti e secondo le condizioni di polizza.
***
Sulle spese di lite
− Le spese di lite, comprese quelle del procedimento cautelare in corso di causa, seguono – nei rapporti con l'attrice - la complessiva soccombenza della convenuta e della terza chiamata e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi per tutte le fasi.
− Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di parte convenuta e della terza chiamata, in virtù della soccombenza, con condanna delle stesse a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e c.t.p. effettivamente sostenute e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la responsabilità professionale di per i fatti oggetto di causa;
P_
- per l'effetto, condanna la convenuta a pagare a la somma di € 91.495,75 a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale e di € 19.709,01 a titolo di danno patrimoniale, oltre a rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
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- accoglie la domanda di parte convenuta nei confronti della terza chiamata e, per l'effetto, condanna la compagnia assicuratrice a tenere indenne e manlevare la convenuta dalla condanna al risarcimento del danno in favore dell'attrice e a rifondergli le somme che sarà tenuta a corrispondere in forza della presente decisione, nei limiti e secondo le condizioni di polizza;
- condanna la convenuta e la terza chiamata al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, € 706,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
- pone definitivamente e solidalmente a carico della convenuta e della terza chiamata le spese di c.t.u. nella misura liquidata con decreto del 21.7.2024, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
Così deciso a Treviso, 30.9.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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