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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1380/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to MARCIANO Parte_1 C.F._1
RAFFAELE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to MAZZARELLA GIUSEPPE,
[...] P.IVA_1 giusta procura in atti;
resistente in persona del legale rapp.te p.t. avv. Ernesto Maria Controparte_2
Ruffini, e per procura speciale al responsabile dell'agente della riscossione, sig.
[...]
, con atto rep. 175858 del 01/10/2021, racc. 11458, per notaio da CP_3 Persona_1
Roma, rapp.ta e difesa dall' avv. Attilio Carlone.
Chiamati in causa
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, attesa l'avvenuta rateizzazione di quanto dovuto in favore dell' e il pagamento CP_4
delle prime rate.
E' evidente dunque che nessuna delle parti ha interesse al provvedimento giurisdizionale, pertanto può dichiararsi la cessata materia del contendere.
Le spese di lite vengono compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.
Mario Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunchi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 18.3.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1380/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to MARCIANO Parte_1 C.F._1
RAFFAELE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to MAZZARELLA GIUSEPPE,
[...] P.IVA_1 giusta procura in atti;
resistente in persona del legale rapp.te p.t. avv. Ernesto Maria Controparte_2
Ruffini, e per procura speciale al responsabile dell'agente della riscossione, sig.
[...]
, con atto rep. 175858 del 01/10/2021, racc. 11458, per notaio da CP_3 Persona_1
Roma, rapp.ta e difesa dall' avv. Attilio Carlone.
Chiamati in causa
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, attesa l'avvenuta rateizzazione di quanto dovuto in favore dell' e il pagamento CP_4
delle prime rate.
E' evidente dunque che nessuna delle parti ha interesse al provvedimento giurisdizionale, pertanto può dichiararsi la cessata materia del contendere.
Le spese di lite vengono compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.
Mario Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunchi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 18.3.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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