Articolo 330 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 329Articolo 331
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31 dicembre 2019
Art. 330. Fatti di bancarotta semplice 1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:
a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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