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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RG 10385/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n.
37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte
(id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 10385/2023 promossa da:
1 , sito in Torino in , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 CP_1 avv.ti Andrea Castelnuovo ed Alberto Avetta;
attore contro
rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Sobrato;
CP_2 convenuta
avente ad oggetto: appalto, pagamento del corrispettivo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 04.03.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui il Controparte_1
[...
sito in Torino in , citava in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo CP_1 CP_2
n. 2876/2023 con cui parte attrice era stata condannata a pagare la somma di € 34.375,00, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento del saldo ancora dovuto in forza dei lavori edili che la convenuta aveva realizzato in forza di due contratti (uno con bonus fiscale al 90% e l'altro con bonus fiscale al 50%) aventi ad oggetto rispettivamente la manutenzione della facciata lato strada e la manutenzione della copertura e della facciata lato cortile, rappresentando: 1) che la fattura azionata in sede monitoria (n. 1/2023) era stata in realtà successivamente stornata con nota di credito della convenuta del 05.05.2023, sicché per ciò solo il decreto doveva essere revocato;
2) che i lavori erano stati terminati con ritardo, maturando pertanto penali contrattuali per € 6.931,43; 2) che alcune opere non erano state eseguite o erano state eseguite in difformità o viziate, per un danno totale di € 18.870,67; 3) che in forza dei 2 contratti di appalto i corrispettivi spettanti al direttore dei lavori ed alla coordinatore della sicurezza, pur nominati dal Condominio, avrebbero dovuto essere a carico di , la quale tuttavia non ottemperò alle richieste di pagamento dei CP_2 professionisti, sicché i compensi erano stati pagati dal Condominio per un totale di € 16.344,26; 4) di voler pertanto eccepire in compensazione i propri crediti come sopra descritti, per un totale di €
42.128,36, domandando in via riconvenzionale il pagamento del credito non compensato con quello azionato da , per un totale di € 7.753,36; CP_2
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il CP_2 rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) che lo storno della fattura azionata in sede monitoria
2 era irrilevante in quanto semplice partita di giro, avendo successivamente (al ricorso monitorio) la convenuta emesso la fattura n. 8/2023 di pari importo;
2) che il ritardo nel completamento delle opere fu pressoché esclusivamente dovuto al ritardo nell'inizio dei lavori determinato dalla notoria mancanza di ponteggi tipica del periodo dei lavori (autunno 2021 in poi) dovuta all'enorme numero di cantieri aperti a causa dei bonus edilizi, con conseguente impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore ex art.
9.2 dei due contratti, essendo inoltre eccessiva la penale richiesta dall'opponente; 3) l'insussistenza dei vizi denunciati, e la non inclusione nei contratti dei lavori di cui
è stata eccepita la mancata esecuzione;
4) che il pagamento delle spettanze dei professionisti da parte del ha sì ridotto il credito della convenuta, ma è frutto di slealtà da parte CP_1 dell'opponente, che ha determinato la perdita del conseguimento del bonus fiscale non essendo avvenuto il pagamento del a mezzo di bonifico parlante, come invece prescritto dalla CP_1 legge per il godimento del bonus;
5) di voler pertanto chiedere in via riconvenzionale il pagamento del beneficio fiscale perso, pari ad € 37.830,74 (compresa una fattura regolarmente pagata dal
Condominio con bonifico parlante) al netto del pagamento ai professionisti eseguito dal Condominio;
- rilevato che nella memoria n. 1 parte attrice eccepiva la mancata recezione nella propria consolle di fatturazione elettronica della fattura n. 8 di;
che l'indisponibilità dei ponteggi era CP_2 questione nota al momento della sottoscrizione dei contratti;
che l'ammontare della penale era corretto in quanto includeva l'IVA; che il pagamento da parte sua del corrispettivo dei professionisti non comportava la perdita del beneficio fiscale;
- rilevato che il Giudice non accoglieva le istanze di prova orale formulate dalle parti mentre disponeva Ctu a cura dell'ing. al cui esito fissava udienza di discussione ex Persona_1 art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 04.03.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato in quanto emesso in forza della fattura n.
1/2023 che tuttavia è stata successivamente stornata da contenendo essa un vizio di forma, CP_2 tanto che la stessa ha poi emesso la fattura n. 8/2023 di identico importo: è questa la CP_2 fattura, non azionata in sede monitoria in quanto non ancora esistente, a rappresentare la fonte del credito dell'opposta, sicché il decreto non può che essere revocato essendo stato emesso sulla base di una fattura non più esistente;
- che, nel merito, non contestata l'esistenza dei contratti e neppure i giorni di ritardo nella consegna dei lavori, al fine di valutare la fondatezza delle rispettive tesi (coinvolgenti questioni di natura eminentemente tecnica) è stata disposta Ctu a cura dell'ing. ed il Tribunale si Per_1 richiama integralmente all'elaborato peritale, anche sotto il profilo delle controdeduzioni alle
3 consulenze di parte in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015
n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n.
1815; Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n.
12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485);
- che il quesito conferito è stato il seguente: “Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, compiute le indagini ritenute opportune, con facoltà di acquisire documentazione detenuta da pubbliche amministrazioni o nei limiti di cui a Cass. n. 6500/2022 e con facoltà di nominare ausiliari qualora necessari per l'espletamento delle operazioni peritali:
- 1) Si esprima circa l'esistenza dei vizi e circa la mancata esecuzione di alcune opere come allegate da parte attrice (anche in relazione alla conformità alle regole dell'arte, alla luce del contratto intercorso fra le parti, del mancato riempimento da parte dell'appaltatore del vuoto creatosi con la rimozione della controsoffittatura), rifendo dei lavori e dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi e per il completamento delle opere;
- 2) Si esprima circa i motivi alla base del ritardo nel completamento dei lavori e la loro imputabilità;
- 3) Riferisca se il pagamento diretto del compenso spettante ai professionisti da parte del committente possa determinare in tutto o in parte la perdita del bonus fiscale del
50%;
- 4) Riferisca ogni altro elemento utile alla decisione, con facoltà di transigere la lite”;
- che, nel merito, il Ctu ha ravvisato vizi ed opere mancanti dal valore di € 11.381,47, oltre Iva al 10% e non al 22% come richiesto da parte opponente, trattandosi dei medesimi interventi che avrebbe dovuto eseguire , che ha applicato l'Iva agevolata per i Condomini al CP_2
10%, per un totale di € 12.450,31;
- che circa i vizi il Tribunale si richiama integralmente alle conclusioni peritali, con le seguenti osservazioni;
4 - che, in primo luogo, in replica ad una difesa dell'opposta va detto che il danno (peraltro di € 40,00) ad un chiusino del condominio causato dal passaggio di un mezzo pesante della stessa opposta non rappresenta un danno extracontrattuale, ma un danno cagionato da CP_2 nell'esecuzione dell'appalto, sicché ha natura contrattuale ed è risarcibile in questa sede;
- che, in secondo luogo, circa il mancato ripristino del vuoto generato tra il battente superiore di ciascuna porta e/o muratura delle soffitte ed il sottotetto, ripristino che secondo CP_2 non doveva essere eseguito in quanto non espressamente previsto nel contratto, il Tribunale pienamente condivide l'assunto del Ctu secondo cui, alla luce dei lavori commissionati alla resistente, “pur in assenza di una specifica indicazione in tal senso, il tamponamento delle porzioni vuote al di sopra delle murature in conseguenza della demolizione del controsoffitto non può configurarsi - a parere dello scrivente - come un'opera non prevista (e, come tale, non dovuta) dal momento che il mancato riempimento della parte sommitale delle partizioni determina di fatto una interconnessione tra i diversi locali, consentendo di potere vedere all'interno delle singole entità sia dal corridoio (ad esempio tramite l'utilizzo di una piccola scala) sia tra locali adiacenti” (pag. 20 e 21
Ctu);
- che, in altre parole, l'opera contestata era indispensabile per la corretta esecuzione dei lavori appaltati, ragion per cui deve essere considerata implicitamente inclusa;
- che, invece, circa la penale il Tribunale ritiene che essa sia dovuta in quanto la difficoltà di reperire i ponteggi da parte della convenuta non rappresenta un fatto di forza maggiore a lei non imputabile, dal momento che quando i contratti furono stipulati la penuria di ponteggi era già nota, sicché un operatore professionale avrebbe dovuto prevedere una simile evenienza e comportarsi con maggior prudenza, onere da ricondurre al generale principio di autoresponsabilità che incombe su ogni associato (e che si presenta con particolare pregnanza quando l'onere è imposto ad un operatore commerciale: Cass., S.U., n. 7940/2019; Cass., Sez. VI-2, 6 febbraio 2020 n. 2756; Cass.,
Sez. II, sentenza n. 2981 del 27 febbraio 2012);
- che, pertanto, non rileva il richiamo alla clausola 9.2 dei contratti invocata da parte convenuta per sottrarsi al pagamento della penale;
- che, infatti, detta clausola prevede l'esclusione di penali (peraltro a carico del
: sul punto si tornerà subito dopo) in caso di mancato inizio dei lavori per caso fortuito o CP_1 forza maggiore, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame non sussistendo forza maggiore o caso fortuito, ma condotta negligente di;
CP_2
- che detta clausola, peraltro, non è neppure applicabile alla penale contrattuale a carico di (che è disciplinata dall'art. 13); CP_2
5 - che, infatti, la clausola 9 disciplinava al comma 1 esclusivamente l'inadempimento del committente, prevedendo le condizioni per la risoluzione del contratto da parte di e CP_2 conseguente risarcimento in suo favore, mentre al comma 2 testualmente affermava che “salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, ove i lavori non abbiano avuto inizio nel termine di 20
(venti) giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nel cronoprogramma sottoscritto dalle parti
(allegato C), e salvo che il Committente fornisca la prova che il mancato inizio lavori è imputabile all'Appaltatore, il contratto si intenderà risolto di diritto. In tal caso, il committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 20% dell'importo di cui al preventivo, fatto salvo diverso accordo sottoscritto fra le parti”: la previsione di una penale a carico esclusivo del in caso di CP_1 mancato inizio dei lavori induce chiaramente a ritenere, in via interpretativa, che la clausola 9.2 concernesse il solo inadempimento del e non anche quello dell'appaltatore; CP_1
- che, ancora, nella memoria n.
2. ha chiesto la riduzione della penale in quanto CP_2 eccessiva ex art. 1384 c.c., ma detta richiesta non può essere accolta;
- che, infatti, la penale ha doppia funzione, sanzionatoria (con conseguente effetto di stimolo verso l'adempimento) e risarcitoria, e quest'ultima viene attuata in via forfetaria, senza cioè che il creditore debba dimostrare l'effettiva entità del danno subito, fatta salva la manifesta iniquità;
- che, infatti, “la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto” (Cass., n. 5379/2023);
- che il creditore, pertanto, non deve fornire la prova del danno effettivamente patito, posto che la penale ha provveduto a liquidarlo in modo predeterminato, sicché il Giudice non deve indagare il concreto pregiudizio patito, fatto salvo il limite della manifesta eccessività da rapportare alla previsione iniziale;
- che la tesi della mancanza del danno in concreto sostenuta da parte resistente, di conseguenza, rappresenta un profilo estraneo alla struttura della clausola penale, la cui stipulazione esonera, infatti, il creditore dall'onere di provare il danno (Cass., Sez. Lavoro, n. 24166/2006; Cass.,
6 n. 11294/1998): non rileva, pertanto, ai fini della riduzione della penale il criterio fondato sulla valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito (Cass., n. 21994/2012; Cass., n.
7180/2012), dovendo al contrario il debitore allegare e provare i fatti dai quali risulti l'eccessività della previsione della penale stessa (Cass., n. 22747/2013), eccessività che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo (Cass., n. 32021/2019);
- che nel caso di specie, quindi, gli elementi allegati dalla convenuta per la riduzione della penale consistono sostanzialmente ed esclusivamente nell'assenza di danno in concreto, ma la giurisprudenza sopra citata esclude la rilevanza del danno in concreto;
- che, in effetti, parametrare l'adeguatezza della penale (e la sua eventuale riduzione) al danno che il creditore sia stato effettivamente in grado di dimostrare (come vorrebbe parte convenuta) equivarrebbe ad abrogare la ratio della clausola penale, che è appunto quella di predeterminare in modo forfetario il danno da inadempimento (anche al fine di stimolare il debitore verso un puntuale e tempestivo adempimento), senza onere per il creditore di prova del danno concretamente patito, con valutazione dell'importo della penale lasciato alla libera determinazione delle parti senza possibilità di sindacato in sede giurisdizionale, fatta salva la manifesta iniquità che nel caso di specie, tuttavia, non può essere ravvisata;
- che, infatti, nel caso di specie, a fronte di un indubbio interesse del ad una CP_1 rapida conclusione dei lavori, la penale per ritardo era pari ad € 50,00 al giorno per i primi 15 giorni e di € 75,00 al giorno per i successivi giorni, con tetto massimo al 10% del corrispettivo globale, importo che deve ritenersi congruo in considerazione del notevole valore dei due appalti e della presenza di un tetto alla penale (sicché sono state le stesse parti a individuare l'equità della penale mediante la previsione di un tetto);
- che la questione dell'accettazione del ritardo da parte del è priva di CP_1 qualsivoglia elemento di prova, così come anche l'esistenza di proroghe di cui parla in modo assai generico il DL nel doc. n. 17 di parte attrice;
- che, infatti, da detto documento non è dato evincere quali proroghe (e di quale durata) siano state effettivamente concesse, sicché è privo di sostanziale contenuto, il che implica il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di , posto che spettava a lei ex art. CP_2
2697 c.c. a provare l'esistenza dei fatti costitutivi del proprio corretto adempimento (in questo caso costituito da ritardo non colpevole);
- che, dunque, la penale è dovuta nei termini indicati dal Condominio, con la sola sottrazione dell'Iva in quanto non dovuta, essendo sul punto condivisibile la tesi di secondo CP_2 cui ai sensi dell'art. 15, comma 1 n. 1), del DPR n. 633/1972 “non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre
7 irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”, trattandosi di mero risarcimento del danno;
- che, pertanto, la penale deve essere attribuita al netto dell'Iva, e quindi per totali €
6.301,30;
- che, invece, quanto alla questione della perdita del bonus fiscale per aver il CP_1 pagato direttamente i professionisti al posto di (che non ha pagato i professionisti senza mai CP_2 addurre le ragioni del proprio palese inadempimento), va detto che il Ctu ha sì ritenuto che il pagamento diretto da parte del delle spettanze dei professionisti senza l'adozione del CP_1 bonifico parlante imposto dalla normativa per l'accesso al bonus fiscale ha comportato la perdita del beneficio fiscale sull'importo azionato in sede monitoria, ma che detto evento non ha implicato analoga sorte per il pagamento della prima fattura di € 19.800,00 emessa da che il CP_2
ha pagato con bonifico parlante, posto che secondo il consulente “le parti oggi in causa CP_1 avrebbero in ogni caso potuto completare l'iter burocratico limitatamente alla fattura correttamente pagata da ” (pag. 41); Controparte_3
- che, a questo punto, va valutata la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e fondata sulla perdita del beneficio fiscale, ragion per cui spetterebbe al
Condominio pagarle il beneficio perso, al netto di quanto l'opponente ha corrisposto ai professionisti, ovvero € 34.375,00 – 16.344,25 = 18.030,74 (dovendosi escludere dal computo la prima fattura regolarmente pagata dal Condominio, come appena esposto in quanto passibile di godimento del bonus), non avendo contestato la necessità di sottrarre alle proprie pretese il pagamento CP_2 effettuato ai professionisti da parte del Condominio;
- che, in effetti, è pacifico che i professionisti, per quanto nominati dal , CP_1 dovessero essere pagati da , che, tuttavia, si è resa manifestamente inadempiente ai propri CP_2 obblighi senza addurre alcuna giustificazione, neppure in sede giudiziale;
- che, di conseguenza, l'inadempimento di verso i professionisti ha indotto costoro CP_2 ad inoltrare espressa diffida (doc. n. 18 e 19 parte attrice) al Condominio che, quale soggetto concretamente affidante gli incarichi, era indubbiamente onerato di provvedere al loro pagamento quale controparte contrattuale dei professionisti, qualifica non ricoperta da , che aveva CP_2 semplicemente assunto l'onere verso il Condominio (e non verso i professionisti) di provvedere al pagamento dei compensi in commento;
- che, dunque, l'inadempimento di ha costretto il Condominio, per non essere a sua CP_2 volta inadempiente verso i professionisti, a pagare direttamente i professionisti stessi;
- che, ancora, il Ctu condivisibilmente ritiene che “non vi fossero, in astratto, preclusioni per il citato Condominio ad indicare in detta comunicazione quali soggetti cessionari del credito i
8 Professionisti pagati autonomamente, senza dunque che si verificasse una decadenza dall'agevolazione”, decadenza invece intervenuta in quanto il pagamento da parte del Condominio non è avvenuto a mezzo di bonifico parlante come prescritto dall'art. 6 del Decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, dovendosi pure escludere che il beneficio fiscale si possa ottenere mediante l'operazione di compensazione effettuata dal , visto che Controparte_4 CP_2 anche in questo caso a difettare è il bonifico parlante;
- che, svolta questa premessa, il Tribunale ritiene allora che la perdita del beneficio fiscale connesso al pagamento diretto da parte del debba Controparte_5 essere ripartita in parti uguali fra le parti di questo giudizio;
- che, infatti, sia il sia non hanno serbato nella vicenda una condotta CP_1 CP_2 diligente: il , infatti, pur potendo, non ha effettuato il pagamento a mezzo del bonifico CP_1 parlante richiesto dalla normativa, mentre ha dato causa alla condotta del CP_2 CP_1 astenendosi in modo del tutto ingiustificato dal pagare i professionisti, in palese violazione della norma contrattuale, ragion per cui ritiene il Tribunale equo ripartire fra entrambe le parti in pari misura la conseguente perdita fiscale, con l'ulteriore conseguenza, pertanto, che la domanda riconvenzionale di relativa alla perdita del beneficio fiscale dovrà essere accolta per metà CP_2 della somma sopra indicata di € 18.030,74, ovvero nella misura di € 9.015,37, all'uopo dovendosi ricordare che per consolidata giurisprudenza “Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso” (Cass., Sez. III, sentenza n. 11258 del 10 maggio 2018);
- che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono la situazione di debito e credito fra le parti è la seguente: a favore di € 34.375,00 (importo lavori eseguiti) + € CP_2
9.015,37 (perdita beneficio fiscale imputabile al , per un totale di € 43.390,37); a favore CP_1 del Condominio € 6.301,30 (penale) + € 12.450,31 (vizi e opere mancanti) + € 16.344,26
(compenso dei professionisti);
- che, di conseguenza, operate le necessarie compensazioni, residua a favore di la CP_2 somma di € 8.294,50, oltre interessi al tasso contrattuale (D.Lgs. n. 231/2002 come richiesti in sede monitoria);
- che la decorrenza degli interessi, invece, non può essere individuata con la scadenza della fattura (che peraltro sarebbe la 8/2023 e non la 1/2023 azionata in sede monitoria), ma con la data della domanda da intendersi il deposito della comparsa costitutiva, posto che in sede monitoria
9 non era stato richiesto il pagamento della quota di corrispettivo conseguente alla perdita del beneficio fiscale ed era stata azionata un'altra fattura, poi stornata;
- che in punto decorrenza degli interessi va infatti ricordato che in tema di appalto, qualora il committente, rilevata la presenza dei vizi, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro ma chieda il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene in discussione e di conseguenza il relativo mancato soddisfacimento dà luogo alla debenza di interessi (Cass. 644/1999; 5496/2002);
- che, tuttavia, non può essere fatta applicazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., secondo cui deve essere adempiuta al domicilio del creditore l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare o determinabile in base a un semplice calcolo aritmetico senza necessità di ulteriori accertamenti: qualora invece, come nella specie, occorra procedere ad indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico in considerazione della denuncia di vizi effettuata dal committente trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182 c.c. secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore al momento della scadenza (Cass. 7021/2002), ragion per cui per la decorrenza degli interessi è necessaria la costituzione in mora (Cass. n. 11594/2004), costituzione che, nella vicenda in esame, per le ragioni appena esposte deve essere individuata nel deposito della comparsa di costituzione e risposta non essendovi validi atti costitutivi precedenti;
- che, infine, le spese di lite sono compensate per 7/8 alla luce della soccombenza reciproca in relazione alle domande rispettivamente proposte, mentre per l'1/8 rimanente sono poste definitivamente a carico di parte attrice in quanto maggiormente soccombente (sul punto
Cass. Civ. n. 3438/2016 secondo cui “alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate”), venendo dunque liquidate in conformità ai valori medi per tutti gli scaglioni (scaglione sino ad €
26.000,00 in applicazione del criterio del decisum, fatti salvi gli effetti della compensazione parziale e della riduzione sopra indicata);
- che le spese della Ctu disposta in questo giudizio sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione nei soli rapporti interni in modo conforme alla regolamentazione delle spese legali, e quindi per 9/16 a carico di parte attrice e per 7/16 a carico di parte convenuta per le medesime ragioni esposte in punto spese di lite, il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le
10 parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094);
- che, invece, le spese di Ctp chieste in pagamento da parte convenuta non sono riconoscibili in quanto non documentate;
- che, infine, le spese della fase monitoria non possono essere riconosciute alla convenuta sia in considerazione della forte riduzione della domanda (la condanna a favore di disposta in CP_2 questa sede discende esclusivamente dalla formulazione nel giudizio di opposizione di un'ulteriore domanda non proposta in sede monitoria) sia in considerazione del fatto che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di una fattura poi stornata, con conseguente vizio di forma originario:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna il , sito in Torino in , disposte le Controparte_1 CP_1 compensazioni di cui in parte motiva, a pagare a favore di la somma di € 8.294,50, oltre CP_2 interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta al saldo effettivo.
Pone definitivamente le spese di Ctu a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste per 9/16 a carico del , sito in Torino Controparte_1 in , e per 7/16 a carico di CP_1 CP_2
Compensa le spese di lite nella misura di 7/8 e Condanna il , sito in Controparte_1
Torino in , a pagare il restante 1/8 a favore di spese che liquida per detta CP_1 CP_2 frazione in € 634,22 a titolo di compenso ed in € 30,12 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 05.03.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
11
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n.
37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte
(id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 10385/2023 promossa da:
1 , sito in Torino in , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 CP_1 avv.ti Andrea Castelnuovo ed Alberto Avetta;
attore contro
rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Sobrato;
CP_2 convenuta
avente ad oggetto: appalto, pagamento del corrispettivo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 04.03.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui il Controparte_1
[...
sito in Torino in , citava in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo CP_1 CP_2
n. 2876/2023 con cui parte attrice era stata condannata a pagare la somma di € 34.375,00, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento del saldo ancora dovuto in forza dei lavori edili che la convenuta aveva realizzato in forza di due contratti (uno con bonus fiscale al 90% e l'altro con bonus fiscale al 50%) aventi ad oggetto rispettivamente la manutenzione della facciata lato strada e la manutenzione della copertura e della facciata lato cortile, rappresentando: 1) che la fattura azionata in sede monitoria (n. 1/2023) era stata in realtà successivamente stornata con nota di credito della convenuta del 05.05.2023, sicché per ciò solo il decreto doveva essere revocato;
2) che i lavori erano stati terminati con ritardo, maturando pertanto penali contrattuali per € 6.931,43; 2) che alcune opere non erano state eseguite o erano state eseguite in difformità o viziate, per un danno totale di € 18.870,67; 3) che in forza dei 2 contratti di appalto i corrispettivi spettanti al direttore dei lavori ed alla coordinatore della sicurezza, pur nominati dal Condominio, avrebbero dovuto essere a carico di , la quale tuttavia non ottemperò alle richieste di pagamento dei CP_2 professionisti, sicché i compensi erano stati pagati dal Condominio per un totale di € 16.344,26; 4) di voler pertanto eccepire in compensazione i propri crediti come sopra descritti, per un totale di €
42.128,36, domandando in via riconvenzionale il pagamento del credito non compensato con quello azionato da , per un totale di € 7.753,36; CP_2
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il CP_2 rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) che lo storno della fattura azionata in sede monitoria
2 era irrilevante in quanto semplice partita di giro, avendo successivamente (al ricorso monitorio) la convenuta emesso la fattura n. 8/2023 di pari importo;
2) che il ritardo nel completamento delle opere fu pressoché esclusivamente dovuto al ritardo nell'inizio dei lavori determinato dalla notoria mancanza di ponteggi tipica del periodo dei lavori (autunno 2021 in poi) dovuta all'enorme numero di cantieri aperti a causa dei bonus edilizi, con conseguente impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore ex art.
9.2 dei due contratti, essendo inoltre eccessiva la penale richiesta dall'opponente; 3) l'insussistenza dei vizi denunciati, e la non inclusione nei contratti dei lavori di cui
è stata eccepita la mancata esecuzione;
4) che il pagamento delle spettanze dei professionisti da parte del ha sì ridotto il credito della convenuta, ma è frutto di slealtà da parte CP_1 dell'opponente, che ha determinato la perdita del conseguimento del bonus fiscale non essendo avvenuto il pagamento del a mezzo di bonifico parlante, come invece prescritto dalla CP_1 legge per il godimento del bonus;
5) di voler pertanto chiedere in via riconvenzionale il pagamento del beneficio fiscale perso, pari ad € 37.830,74 (compresa una fattura regolarmente pagata dal
Condominio con bonifico parlante) al netto del pagamento ai professionisti eseguito dal Condominio;
- rilevato che nella memoria n. 1 parte attrice eccepiva la mancata recezione nella propria consolle di fatturazione elettronica della fattura n. 8 di;
che l'indisponibilità dei ponteggi era CP_2 questione nota al momento della sottoscrizione dei contratti;
che l'ammontare della penale era corretto in quanto includeva l'IVA; che il pagamento da parte sua del corrispettivo dei professionisti non comportava la perdita del beneficio fiscale;
- rilevato che il Giudice non accoglieva le istanze di prova orale formulate dalle parti mentre disponeva Ctu a cura dell'ing. al cui esito fissava udienza di discussione ex Persona_1 art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 04.03.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato in quanto emesso in forza della fattura n.
1/2023 che tuttavia è stata successivamente stornata da contenendo essa un vizio di forma, CP_2 tanto che la stessa ha poi emesso la fattura n. 8/2023 di identico importo: è questa la CP_2 fattura, non azionata in sede monitoria in quanto non ancora esistente, a rappresentare la fonte del credito dell'opposta, sicché il decreto non può che essere revocato essendo stato emesso sulla base di una fattura non più esistente;
- che, nel merito, non contestata l'esistenza dei contratti e neppure i giorni di ritardo nella consegna dei lavori, al fine di valutare la fondatezza delle rispettive tesi (coinvolgenti questioni di natura eminentemente tecnica) è stata disposta Ctu a cura dell'ing. ed il Tribunale si Per_1 richiama integralmente all'elaborato peritale, anche sotto il profilo delle controdeduzioni alle
3 consulenze di parte in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015
n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n.
1815; Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n.
12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485);
- che il quesito conferito è stato il seguente: “Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, compiute le indagini ritenute opportune, con facoltà di acquisire documentazione detenuta da pubbliche amministrazioni o nei limiti di cui a Cass. n. 6500/2022 e con facoltà di nominare ausiliari qualora necessari per l'espletamento delle operazioni peritali:
- 1) Si esprima circa l'esistenza dei vizi e circa la mancata esecuzione di alcune opere come allegate da parte attrice (anche in relazione alla conformità alle regole dell'arte, alla luce del contratto intercorso fra le parti, del mancato riempimento da parte dell'appaltatore del vuoto creatosi con la rimozione della controsoffittatura), rifendo dei lavori e dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi e per il completamento delle opere;
- 2) Si esprima circa i motivi alla base del ritardo nel completamento dei lavori e la loro imputabilità;
- 3) Riferisca se il pagamento diretto del compenso spettante ai professionisti da parte del committente possa determinare in tutto o in parte la perdita del bonus fiscale del
50%;
- 4) Riferisca ogni altro elemento utile alla decisione, con facoltà di transigere la lite”;
- che, nel merito, il Ctu ha ravvisato vizi ed opere mancanti dal valore di € 11.381,47, oltre Iva al 10% e non al 22% come richiesto da parte opponente, trattandosi dei medesimi interventi che avrebbe dovuto eseguire , che ha applicato l'Iva agevolata per i Condomini al CP_2
10%, per un totale di € 12.450,31;
- che circa i vizi il Tribunale si richiama integralmente alle conclusioni peritali, con le seguenti osservazioni;
4 - che, in primo luogo, in replica ad una difesa dell'opposta va detto che il danno (peraltro di € 40,00) ad un chiusino del condominio causato dal passaggio di un mezzo pesante della stessa opposta non rappresenta un danno extracontrattuale, ma un danno cagionato da CP_2 nell'esecuzione dell'appalto, sicché ha natura contrattuale ed è risarcibile in questa sede;
- che, in secondo luogo, circa il mancato ripristino del vuoto generato tra il battente superiore di ciascuna porta e/o muratura delle soffitte ed il sottotetto, ripristino che secondo CP_2 non doveva essere eseguito in quanto non espressamente previsto nel contratto, il Tribunale pienamente condivide l'assunto del Ctu secondo cui, alla luce dei lavori commissionati alla resistente, “pur in assenza di una specifica indicazione in tal senso, il tamponamento delle porzioni vuote al di sopra delle murature in conseguenza della demolizione del controsoffitto non può configurarsi - a parere dello scrivente - come un'opera non prevista (e, come tale, non dovuta) dal momento che il mancato riempimento della parte sommitale delle partizioni determina di fatto una interconnessione tra i diversi locali, consentendo di potere vedere all'interno delle singole entità sia dal corridoio (ad esempio tramite l'utilizzo di una piccola scala) sia tra locali adiacenti” (pag. 20 e 21
Ctu);
- che, in altre parole, l'opera contestata era indispensabile per la corretta esecuzione dei lavori appaltati, ragion per cui deve essere considerata implicitamente inclusa;
- che, invece, circa la penale il Tribunale ritiene che essa sia dovuta in quanto la difficoltà di reperire i ponteggi da parte della convenuta non rappresenta un fatto di forza maggiore a lei non imputabile, dal momento che quando i contratti furono stipulati la penuria di ponteggi era già nota, sicché un operatore professionale avrebbe dovuto prevedere una simile evenienza e comportarsi con maggior prudenza, onere da ricondurre al generale principio di autoresponsabilità che incombe su ogni associato (e che si presenta con particolare pregnanza quando l'onere è imposto ad un operatore commerciale: Cass., S.U., n. 7940/2019; Cass., Sez. VI-2, 6 febbraio 2020 n. 2756; Cass.,
Sez. II, sentenza n. 2981 del 27 febbraio 2012);
- che, pertanto, non rileva il richiamo alla clausola 9.2 dei contratti invocata da parte convenuta per sottrarsi al pagamento della penale;
- che, infatti, detta clausola prevede l'esclusione di penali (peraltro a carico del
: sul punto si tornerà subito dopo) in caso di mancato inizio dei lavori per caso fortuito o CP_1 forza maggiore, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame non sussistendo forza maggiore o caso fortuito, ma condotta negligente di;
CP_2
- che detta clausola, peraltro, non è neppure applicabile alla penale contrattuale a carico di (che è disciplinata dall'art. 13); CP_2
5 - che, infatti, la clausola 9 disciplinava al comma 1 esclusivamente l'inadempimento del committente, prevedendo le condizioni per la risoluzione del contratto da parte di e CP_2 conseguente risarcimento in suo favore, mentre al comma 2 testualmente affermava che “salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, ove i lavori non abbiano avuto inizio nel termine di 20
(venti) giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nel cronoprogramma sottoscritto dalle parti
(allegato C), e salvo che il Committente fornisca la prova che il mancato inizio lavori è imputabile all'Appaltatore, il contratto si intenderà risolto di diritto. In tal caso, il committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 20% dell'importo di cui al preventivo, fatto salvo diverso accordo sottoscritto fra le parti”: la previsione di una penale a carico esclusivo del in caso di CP_1 mancato inizio dei lavori induce chiaramente a ritenere, in via interpretativa, che la clausola 9.2 concernesse il solo inadempimento del e non anche quello dell'appaltatore; CP_1
- che, ancora, nella memoria n.
2. ha chiesto la riduzione della penale in quanto CP_2 eccessiva ex art. 1384 c.c., ma detta richiesta non può essere accolta;
- che, infatti, la penale ha doppia funzione, sanzionatoria (con conseguente effetto di stimolo verso l'adempimento) e risarcitoria, e quest'ultima viene attuata in via forfetaria, senza cioè che il creditore debba dimostrare l'effettiva entità del danno subito, fatta salva la manifesta iniquità;
- che, infatti, “la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto” (Cass., n. 5379/2023);
- che il creditore, pertanto, non deve fornire la prova del danno effettivamente patito, posto che la penale ha provveduto a liquidarlo in modo predeterminato, sicché il Giudice non deve indagare il concreto pregiudizio patito, fatto salvo il limite della manifesta eccessività da rapportare alla previsione iniziale;
- che la tesi della mancanza del danno in concreto sostenuta da parte resistente, di conseguenza, rappresenta un profilo estraneo alla struttura della clausola penale, la cui stipulazione esonera, infatti, il creditore dall'onere di provare il danno (Cass., Sez. Lavoro, n. 24166/2006; Cass.,
6 n. 11294/1998): non rileva, pertanto, ai fini della riduzione della penale il criterio fondato sulla valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito (Cass., n. 21994/2012; Cass., n.
7180/2012), dovendo al contrario il debitore allegare e provare i fatti dai quali risulti l'eccessività della previsione della penale stessa (Cass., n. 22747/2013), eccessività che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo (Cass., n. 32021/2019);
- che nel caso di specie, quindi, gli elementi allegati dalla convenuta per la riduzione della penale consistono sostanzialmente ed esclusivamente nell'assenza di danno in concreto, ma la giurisprudenza sopra citata esclude la rilevanza del danno in concreto;
- che, in effetti, parametrare l'adeguatezza della penale (e la sua eventuale riduzione) al danno che il creditore sia stato effettivamente in grado di dimostrare (come vorrebbe parte convenuta) equivarrebbe ad abrogare la ratio della clausola penale, che è appunto quella di predeterminare in modo forfetario il danno da inadempimento (anche al fine di stimolare il debitore verso un puntuale e tempestivo adempimento), senza onere per il creditore di prova del danno concretamente patito, con valutazione dell'importo della penale lasciato alla libera determinazione delle parti senza possibilità di sindacato in sede giurisdizionale, fatta salva la manifesta iniquità che nel caso di specie, tuttavia, non può essere ravvisata;
- che, infatti, nel caso di specie, a fronte di un indubbio interesse del ad una CP_1 rapida conclusione dei lavori, la penale per ritardo era pari ad € 50,00 al giorno per i primi 15 giorni e di € 75,00 al giorno per i successivi giorni, con tetto massimo al 10% del corrispettivo globale, importo che deve ritenersi congruo in considerazione del notevole valore dei due appalti e della presenza di un tetto alla penale (sicché sono state le stesse parti a individuare l'equità della penale mediante la previsione di un tetto);
- che la questione dell'accettazione del ritardo da parte del è priva di CP_1 qualsivoglia elemento di prova, così come anche l'esistenza di proroghe di cui parla in modo assai generico il DL nel doc. n. 17 di parte attrice;
- che, infatti, da detto documento non è dato evincere quali proroghe (e di quale durata) siano state effettivamente concesse, sicché è privo di sostanziale contenuto, il che implica il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di , posto che spettava a lei ex art. CP_2
2697 c.c. a provare l'esistenza dei fatti costitutivi del proprio corretto adempimento (in questo caso costituito da ritardo non colpevole);
- che, dunque, la penale è dovuta nei termini indicati dal Condominio, con la sola sottrazione dell'Iva in quanto non dovuta, essendo sul punto condivisibile la tesi di secondo CP_2 cui ai sensi dell'art. 15, comma 1 n. 1), del DPR n. 633/1972 “non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre
7 irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”, trattandosi di mero risarcimento del danno;
- che, pertanto, la penale deve essere attribuita al netto dell'Iva, e quindi per totali €
6.301,30;
- che, invece, quanto alla questione della perdita del bonus fiscale per aver il CP_1 pagato direttamente i professionisti al posto di (che non ha pagato i professionisti senza mai CP_2 addurre le ragioni del proprio palese inadempimento), va detto che il Ctu ha sì ritenuto che il pagamento diretto da parte del delle spettanze dei professionisti senza l'adozione del CP_1 bonifico parlante imposto dalla normativa per l'accesso al bonus fiscale ha comportato la perdita del beneficio fiscale sull'importo azionato in sede monitoria, ma che detto evento non ha implicato analoga sorte per il pagamento della prima fattura di € 19.800,00 emessa da che il CP_2
ha pagato con bonifico parlante, posto che secondo il consulente “le parti oggi in causa CP_1 avrebbero in ogni caso potuto completare l'iter burocratico limitatamente alla fattura correttamente pagata da ” (pag. 41); Controparte_3
- che, a questo punto, va valutata la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e fondata sulla perdita del beneficio fiscale, ragion per cui spetterebbe al
Condominio pagarle il beneficio perso, al netto di quanto l'opponente ha corrisposto ai professionisti, ovvero € 34.375,00 – 16.344,25 = 18.030,74 (dovendosi escludere dal computo la prima fattura regolarmente pagata dal Condominio, come appena esposto in quanto passibile di godimento del bonus), non avendo contestato la necessità di sottrarre alle proprie pretese il pagamento CP_2 effettuato ai professionisti da parte del Condominio;
- che, in effetti, è pacifico che i professionisti, per quanto nominati dal , CP_1 dovessero essere pagati da , che, tuttavia, si è resa manifestamente inadempiente ai propri CP_2 obblighi senza addurre alcuna giustificazione, neppure in sede giudiziale;
- che, di conseguenza, l'inadempimento di verso i professionisti ha indotto costoro CP_2 ad inoltrare espressa diffida (doc. n. 18 e 19 parte attrice) al Condominio che, quale soggetto concretamente affidante gli incarichi, era indubbiamente onerato di provvedere al loro pagamento quale controparte contrattuale dei professionisti, qualifica non ricoperta da , che aveva CP_2 semplicemente assunto l'onere verso il Condominio (e non verso i professionisti) di provvedere al pagamento dei compensi in commento;
- che, dunque, l'inadempimento di ha costretto il Condominio, per non essere a sua CP_2 volta inadempiente verso i professionisti, a pagare direttamente i professionisti stessi;
- che, ancora, il Ctu condivisibilmente ritiene che “non vi fossero, in astratto, preclusioni per il citato Condominio ad indicare in detta comunicazione quali soggetti cessionari del credito i
8 Professionisti pagati autonomamente, senza dunque che si verificasse una decadenza dall'agevolazione”, decadenza invece intervenuta in quanto il pagamento da parte del Condominio non è avvenuto a mezzo di bonifico parlante come prescritto dall'art. 6 del Decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, dovendosi pure escludere che il beneficio fiscale si possa ottenere mediante l'operazione di compensazione effettuata dal , visto che Controparte_4 CP_2 anche in questo caso a difettare è il bonifico parlante;
- che, svolta questa premessa, il Tribunale ritiene allora che la perdita del beneficio fiscale connesso al pagamento diretto da parte del debba Controparte_5 essere ripartita in parti uguali fra le parti di questo giudizio;
- che, infatti, sia il sia non hanno serbato nella vicenda una condotta CP_1 CP_2 diligente: il , infatti, pur potendo, non ha effettuato il pagamento a mezzo del bonifico CP_1 parlante richiesto dalla normativa, mentre ha dato causa alla condotta del CP_2 CP_1 astenendosi in modo del tutto ingiustificato dal pagare i professionisti, in palese violazione della norma contrattuale, ragion per cui ritiene il Tribunale equo ripartire fra entrambe le parti in pari misura la conseguente perdita fiscale, con l'ulteriore conseguenza, pertanto, che la domanda riconvenzionale di relativa alla perdita del beneficio fiscale dovrà essere accolta per metà CP_2 della somma sopra indicata di € 18.030,74, ovvero nella misura di € 9.015,37, all'uopo dovendosi ricordare che per consolidata giurisprudenza “Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso” (Cass., Sez. III, sentenza n. 11258 del 10 maggio 2018);
- che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono la situazione di debito e credito fra le parti è la seguente: a favore di € 34.375,00 (importo lavori eseguiti) + € CP_2
9.015,37 (perdita beneficio fiscale imputabile al , per un totale di € 43.390,37); a favore CP_1 del Condominio € 6.301,30 (penale) + € 12.450,31 (vizi e opere mancanti) + € 16.344,26
(compenso dei professionisti);
- che, di conseguenza, operate le necessarie compensazioni, residua a favore di la CP_2 somma di € 8.294,50, oltre interessi al tasso contrattuale (D.Lgs. n. 231/2002 come richiesti in sede monitoria);
- che la decorrenza degli interessi, invece, non può essere individuata con la scadenza della fattura (che peraltro sarebbe la 8/2023 e non la 1/2023 azionata in sede monitoria), ma con la data della domanda da intendersi il deposito della comparsa costitutiva, posto che in sede monitoria
9 non era stato richiesto il pagamento della quota di corrispettivo conseguente alla perdita del beneficio fiscale ed era stata azionata un'altra fattura, poi stornata;
- che in punto decorrenza degli interessi va infatti ricordato che in tema di appalto, qualora il committente, rilevata la presenza dei vizi, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro ma chieda il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene in discussione e di conseguenza il relativo mancato soddisfacimento dà luogo alla debenza di interessi (Cass. 644/1999; 5496/2002);
- che, tuttavia, non può essere fatta applicazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., secondo cui deve essere adempiuta al domicilio del creditore l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare o determinabile in base a un semplice calcolo aritmetico senza necessità di ulteriori accertamenti: qualora invece, come nella specie, occorra procedere ad indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico in considerazione della denuncia di vizi effettuata dal committente trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182 c.c. secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore al momento della scadenza (Cass. 7021/2002), ragion per cui per la decorrenza degli interessi è necessaria la costituzione in mora (Cass. n. 11594/2004), costituzione che, nella vicenda in esame, per le ragioni appena esposte deve essere individuata nel deposito della comparsa di costituzione e risposta non essendovi validi atti costitutivi precedenti;
- che, infine, le spese di lite sono compensate per 7/8 alla luce della soccombenza reciproca in relazione alle domande rispettivamente proposte, mentre per l'1/8 rimanente sono poste definitivamente a carico di parte attrice in quanto maggiormente soccombente (sul punto
Cass. Civ. n. 3438/2016 secondo cui “alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate”), venendo dunque liquidate in conformità ai valori medi per tutti gli scaglioni (scaglione sino ad €
26.000,00 in applicazione del criterio del decisum, fatti salvi gli effetti della compensazione parziale e della riduzione sopra indicata);
- che le spese della Ctu disposta in questo giudizio sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione nei soli rapporti interni in modo conforme alla regolamentazione delle spese legali, e quindi per 9/16 a carico di parte attrice e per 7/16 a carico di parte convenuta per le medesime ragioni esposte in punto spese di lite, il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le
10 parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094);
- che, invece, le spese di Ctp chieste in pagamento da parte convenuta non sono riconoscibili in quanto non documentate;
- che, infine, le spese della fase monitoria non possono essere riconosciute alla convenuta sia in considerazione della forte riduzione della domanda (la condanna a favore di disposta in CP_2 questa sede discende esclusivamente dalla formulazione nel giudizio di opposizione di un'ulteriore domanda non proposta in sede monitoria) sia in considerazione del fatto che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di una fattura poi stornata, con conseguente vizio di forma originario:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna il , sito in Torino in , disposte le Controparte_1 CP_1 compensazioni di cui in parte motiva, a pagare a favore di la somma di € 8.294,50, oltre CP_2 interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta al saldo effettivo.
Pone definitivamente le spese di Ctu a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste per 9/16 a carico del , sito in Torino Controparte_1 in , e per 7/16 a carico di CP_1 CP_2
Compensa le spese di lite nella misura di 7/8 e Condanna il , sito in Controparte_1
Torino in , a pagare il restante 1/8 a favore di spese che liquida per detta CP_1 CP_2 frazione in € 634,22 a titolo di compenso ed in € 30,12 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 05.03.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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