Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 1116
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Sentenza 5 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Luca Martinat del Tribunale Ordinario di Torino, riguarda una controversia in materia di appalto, in cui l'attore ha opposto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un corrispettivo dovuto per lavori edili. Le parti hanno presentato richieste contrastanti: l'attore ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo che la fattura su cui si basava era stata stornata e che i lavori erano stati eseguiti con ritardo e vizi, mentre la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la validità della fattura successivamente emessa e contestando le penali e i vizi denunciati.

Il Giudice ha accolto in parte le istanze dell'attore, revocando il decreto ingiuntivo poiché emesso sulla base di una fattura non più esistente. Tuttavia, ha anche disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per valutare i vizi e i ritardi, accogliendo in parte le richieste di entrambe le parti. La sentenza ha stabilito che la penale per ritardo era dovuta, nonostante le giustificazioni della convenuta, e ha ripartito equamente la perdita del bonus fiscale tra le parti, evidenziando la responsabilità di entrambe nel non aver rispettato le normative fiscali. La decisione si fonda su un'analisi approfondita delle prove e delle argomentazioni presentate, seguendo i principi di autoresponsabilità e di equità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 1116
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 1116
    Data del deposito : 5 marzo 2025

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