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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NA FE Presidente
Dott. SI D'NE Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2897/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentate e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difese dall'avv. Aristide Zampaglione ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Brescia alla Via Corfù, n. 106 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Sommer ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Brescia, Piazza Vittoria n. 11 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le appellanti
Piaccia alla Corte di Appello di Milano, denegata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo ogni accertamento del caso
Nel merito: dichiarare viziata e/o illogica in fatto e in diritto la sentenza n. 7928/2024 del Tribunale di
Milano, e pertanto, previa sua riforma, dichiarare per i motivi esposti in atti, viziata per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza di motivazione la sentenza inammissibili ed in subordine infondate tutte le domande dell'appellata.
Chiede inoltre che l'adita Corte voglia accogliere le seguenti conclusioni:
a) in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1218 cc e/o 1228 cc ed ex art. 3 DL 158/2012 della nella causazione della morte del Controparte_1 dott. , e per l'effetto condannare la convenuta all'integrale rifusione in favore Persona_1
delle attrici, in proprio (in termini di perdita del congiunto) in relazione a tale voce di danno si chiede la liquidazione del danno biologico subito dal de cuius nel lasso di tempo tra l'inizio della terapia sperimentale e il decesso da quantificarsi secondo le tabelle adottate dal Tribunale di Milano o, in subordine, in via equitativa;
e quali eredi del de cuius, (quindi iure hereditatis, con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali patiti dal de cuius nell'intervallo di tempo tra il fatto dannoso e la morte) del danno da perdita parentale e di ogni altro danno comunque connesso e consequenziale, anche in prospettiva di perdita di chance di guarigione, nella misura di € 843.900,00= (€ 281.300,00 x 3) o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali dalla messa in mora
(ovvero dal deposito della domanda di mediazione) e rivalutazione;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 e 2059 cc della
[...] nella causazione della morte del dott. , e per l'effetto Controparte_1 Pt_2 condannare la convenuta all'integrale rifusione in favore delle attrici, in proprio (con conseguente liquidazione del danno biologico subito dal defunto quando era in vita) e quali eredi del de cuius, del danno da perdita parentale e di ogni altro danno comunque connesso e consequenziale, anche in prospettiva di perdita di chance di guarigione, nella misura di € 843.900,00= (€ 281.300,00 x 3) o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali dalla messa in mora ( ovvero dal deposito della domanda di mediazione) e rivalutazione.
pagina 2 di 7 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Con condanna della parte appellata alla restituzione di quanto ad essa corrisposto a titolo di spese legali del giudizio di primo grado pari a €. 14.596,06, come da contabile di bonifico che si allega (cfr. doc. 1) ivi incluso il contributo unificato e le spese di CTU.
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dalle
Sig.re , e perché infondato in fatto ed in diritto per Parte_4 Parte_2 Parte_3
i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione del 25/02/2025, confermando integralmente la sentenza n. 7928/2024 del Tribunale di Milano. Spese di lite interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.07.2020 e Parte_4 Parte_2 Pt_3
, rispettivamente moglie e figlie di , convenivano in giudizio davanti al
[...] Persona_1
Tribunale di Milano la chiedendo di accertare la Controparte_1
responsabilità della convenuta nella causazione della morte del proprio familiare e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti, iure proprio e iure hereditatis.
A sostegno della domanda le attrici deducevano quanto segue.
Nel febbraio del 2015 , affetto da un carcinoma uroteliale della vescica al quarto Persona_1
stadio, aveva partecipato, su base volontaria, ad uno studio sperimentale con il nuovo farmaco
Alisertib, inibitore di aurora-chinasi, sotto la responsabilità del dott. medico dipendente Persona_2 presso l' Controparte_1
Dopo l'assunzione del farmaco, iniziata il 12 febbraio, le condizioni del paziente subivano un improvviso peggioramento, ma i medici del nosocomio, contattati dalla moglie del dr. , non Pt_2
intervenivano tempestivamente, sottovalutando le sue condizioni.
Ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Desenzano, gli accertamenti effettuati evidenziavano un grave quadro di sepsi da Gram negativi sino a che, il 26 febbraio del 2015, all'età di sessant'anni, veniva a mancare.
Ciò premesso, deducevano le attrici che il decesso del paziente era conseguente alla negligente condotta della , in quanto gli effetti collaterali del farmaco non erano stati Controparte_1 pagina 3 di 7 immediatamente neutralizzati: ove fossero stati prescritti gli esami ematochimici subito dopo l'insorgenza delle prime criticità, manifestatesi in seguito all'assunzione del farmaco Alisertib, sarebbe stato intercettato in tempo utile l'effetto tossico del farmaco e sarebbe stato ritardato l'esito infausto.
La si costituiva in giudizio, contestando le pretese Controparte_1
attoree e chiedendone il rigetto.
Con la pronuncia impugnata il Tribunale respingeva la domanda, condannando le attrici alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.
Il Giudice di prime cure osservava, in particolare, che la CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio aveva permesso di accertare che l'ammissione alla sperimentazione del farmaco e le modalità di somministrazione si erano svolte correttamente, nel rispetto della normativa che disciplina la materia.
Rilevava, inoltre, che il decesso del paziente in seguito alla tossicità del farmaco, pur essendo prevedibile, non era evitabile. Di conseguenza non erano ravvisabili motivi di censura in merito all'operato del personale sanitario in servizio presso l' Controparte_1
e hanno interposto appello avverso tale sentenza Parte_4 Parte_2 Parte_3
per i motivi che saranno di seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame. Controparte_1
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo le appellanti hanno censurato la pronuncia, lamentando che il primo
Giudice abbia totalmente disatteso gli esiti e le conclusioni della CTU, dalla quale è emerso che
“l'evento avverso accaduto (morte del paziente) è conseguenza del trattamento farmacologico sperimentale e rientra appieno nelle tutele previste dalla polizza assicurativa all'uopo stipulata dall'istituto convenuto”: infatti il collegio peritale aveva evidenziato che a tutela del paziente era stata stipulata dalla una polizza assicurativa con la compagnia assicurativa Lloyd's/Assigeco, CP_1
che prevede una copertura per danni da eventi avversi, quale quello in esame;
di conseguenza, la morte pagina 4 di 7 del paziente per effetto della tossicità del farmaco rientrava appieno nelle tutele oggetto della polizza assicurativa.
Sulla base di tali presupposti sostengono che la domanda di risarcimento del danno sia meritevole di accoglimento, in quanto il decesso del dr. era conseguenza immediata e diretta Pt_2 dell'assunzione del farmaco Alisertib, avvenuta nel quadro di un protocollo sperimentale afferente alla tossicità del farmaco stesso.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si evince chiaramente che le odierne appellanti hanno impostato la domanda di risarcimento del danno, censurando la condotta del personale medico dell' che aveva in cura il loro congiunto, per non aver Controparte_1
tempestivamente prescritto al dr. gli esami ematochimici, subito dopo il peggioramento delle Pt_2
condizioni del paziente, sostenendo che un intervento tempestivo avrebbe permesso di intercettare la tossicità del farmaco e di ritardare l'esito infausto.
Nel presente grado di giudizio, invece, le appellanti lamentano che il primo Giudice abbia disatteso la
“domanda di risarcimento danni in presenza di una accertata e non contestata inclusività dell'evento avverso occorso al paziente, nella copertura assicurativa stipulata dalla appellata” (così CP_1 pag. 12 atto d'appello).
Orbene, le argomentazioni difensive svolte nel giudizio di gravame evidenziano che la domanda di risarcimento del danno proposta in appello si fonda sul presupposto che l'evento avverso, conseguente all'assunzione del farmaco, rientra nella tutela assicurativa, stipulata dall' Controparte_1
Sostengono, infatti, le appellanti che la domanda di risarcimento dei danni troverebbe giustificazione nel fatto stesso che l'evento avverso si è verificato a causa dell'assunzione del farmaco sperimentale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità del personale medico che ebbe in cura il sig.
. Pt_2
Va peraltro considerato, come ha pure eccepito la difesa di parte appellata, che le nuove allegazioni difensive hanno determinato il radicale mutamento della domanda, in quanto nel giudizio di gravame la causa petendi non è più rappresentata dalla condotta inadempiente del personale medico, ma dall'accertamento che l'evento avverso, verificatosi nel quadro di un protocollo sperimentale, afferente alla tossicità del farmaco, rientra nella copertura assicurativa stipulata dall' Controparte_1
pagina 5 di 7 È noto, infatti, che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “costituisce domanda nuova, improponibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in uno dei suoi elementi costitutivi: termini soggettivi, "causa petendi", "petitum" (così Cass. sentenza n. 19186/2020, che richiama in tal senso, le pronunce di Cass. n. 12258/2002, n.10128/2003, n.
11202/2003).
Pertanto, considerato che i fatti storici, allegati nel giudizio d'appello a sostegno della domanda di risarcimento del danno, sono nuovi e diversi rispetto a quelli dedotti nel giudizio di primo grado ed hanno determinato il mutamento della causa petendi, la domanda proposta nel presente grado di giudizio deve essere dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c., trattandosi di domanda nuova.
Per tali motivi il giudizio di gravame deve essere dichiarato inammissibile, per inammissibilità della domanda nuova, formulata nel giudizio d'appello.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00) in considerazione del limitato numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7928/2024, resa in data
6 settembre 2024 e pubblicata il 10 settembre 2024, per inammissibilità della domanda nuova, proposta in questo grado del giudizio;
pagina 6 di 7 condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla Controparte_1
le spese del grado, che liquida in euro 9.526,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15%
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 14 maggio 2025
Il consigliere est.
SI D'NE
Il Presidente
NA FE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NA FE Presidente
Dott. SI D'NE Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2897/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentate e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difese dall'avv. Aristide Zampaglione ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Brescia alla Via Corfù, n. 106 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Sommer ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Brescia, Piazza Vittoria n. 11 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le appellanti
Piaccia alla Corte di Appello di Milano, denegata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo ogni accertamento del caso
Nel merito: dichiarare viziata e/o illogica in fatto e in diritto la sentenza n. 7928/2024 del Tribunale di
Milano, e pertanto, previa sua riforma, dichiarare per i motivi esposti in atti, viziata per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza di motivazione la sentenza inammissibili ed in subordine infondate tutte le domande dell'appellata.
Chiede inoltre che l'adita Corte voglia accogliere le seguenti conclusioni:
a) in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1218 cc e/o 1228 cc ed ex art. 3 DL 158/2012 della nella causazione della morte del Controparte_1 dott. , e per l'effetto condannare la convenuta all'integrale rifusione in favore Persona_1
delle attrici, in proprio (in termini di perdita del congiunto) in relazione a tale voce di danno si chiede la liquidazione del danno biologico subito dal de cuius nel lasso di tempo tra l'inizio della terapia sperimentale e il decesso da quantificarsi secondo le tabelle adottate dal Tribunale di Milano o, in subordine, in via equitativa;
e quali eredi del de cuius, (quindi iure hereditatis, con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali patiti dal de cuius nell'intervallo di tempo tra il fatto dannoso e la morte) del danno da perdita parentale e di ogni altro danno comunque connesso e consequenziale, anche in prospettiva di perdita di chance di guarigione, nella misura di € 843.900,00= (€ 281.300,00 x 3) o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali dalla messa in mora
(ovvero dal deposito della domanda di mediazione) e rivalutazione;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 e 2059 cc della
[...] nella causazione della morte del dott. , e per l'effetto Controparte_1 Pt_2 condannare la convenuta all'integrale rifusione in favore delle attrici, in proprio (con conseguente liquidazione del danno biologico subito dal defunto quando era in vita) e quali eredi del de cuius, del danno da perdita parentale e di ogni altro danno comunque connesso e consequenziale, anche in prospettiva di perdita di chance di guarigione, nella misura di € 843.900,00= (€ 281.300,00 x 3) o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali dalla messa in mora ( ovvero dal deposito della domanda di mediazione) e rivalutazione.
pagina 2 di 7 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Con condanna della parte appellata alla restituzione di quanto ad essa corrisposto a titolo di spese legali del giudizio di primo grado pari a €. 14.596,06, come da contabile di bonifico che si allega (cfr. doc. 1) ivi incluso il contributo unificato e le spese di CTU.
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dalle
Sig.re , e perché infondato in fatto ed in diritto per Parte_4 Parte_2 Parte_3
i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione del 25/02/2025, confermando integralmente la sentenza n. 7928/2024 del Tribunale di Milano. Spese di lite interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.07.2020 e Parte_4 Parte_2 Pt_3
, rispettivamente moglie e figlie di , convenivano in giudizio davanti al
[...] Persona_1
Tribunale di Milano la chiedendo di accertare la Controparte_1
responsabilità della convenuta nella causazione della morte del proprio familiare e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti, iure proprio e iure hereditatis.
A sostegno della domanda le attrici deducevano quanto segue.
Nel febbraio del 2015 , affetto da un carcinoma uroteliale della vescica al quarto Persona_1
stadio, aveva partecipato, su base volontaria, ad uno studio sperimentale con il nuovo farmaco
Alisertib, inibitore di aurora-chinasi, sotto la responsabilità del dott. medico dipendente Persona_2 presso l' Controparte_1
Dopo l'assunzione del farmaco, iniziata il 12 febbraio, le condizioni del paziente subivano un improvviso peggioramento, ma i medici del nosocomio, contattati dalla moglie del dr. , non Pt_2
intervenivano tempestivamente, sottovalutando le sue condizioni.
Ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Desenzano, gli accertamenti effettuati evidenziavano un grave quadro di sepsi da Gram negativi sino a che, il 26 febbraio del 2015, all'età di sessant'anni, veniva a mancare.
Ciò premesso, deducevano le attrici che il decesso del paziente era conseguente alla negligente condotta della , in quanto gli effetti collaterali del farmaco non erano stati Controparte_1 pagina 3 di 7 immediatamente neutralizzati: ove fossero stati prescritti gli esami ematochimici subito dopo l'insorgenza delle prime criticità, manifestatesi in seguito all'assunzione del farmaco Alisertib, sarebbe stato intercettato in tempo utile l'effetto tossico del farmaco e sarebbe stato ritardato l'esito infausto.
La si costituiva in giudizio, contestando le pretese Controparte_1
attoree e chiedendone il rigetto.
Con la pronuncia impugnata il Tribunale respingeva la domanda, condannando le attrici alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.
Il Giudice di prime cure osservava, in particolare, che la CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio aveva permesso di accertare che l'ammissione alla sperimentazione del farmaco e le modalità di somministrazione si erano svolte correttamente, nel rispetto della normativa che disciplina la materia.
Rilevava, inoltre, che il decesso del paziente in seguito alla tossicità del farmaco, pur essendo prevedibile, non era evitabile. Di conseguenza non erano ravvisabili motivi di censura in merito all'operato del personale sanitario in servizio presso l' Controparte_1
e hanno interposto appello avverso tale sentenza Parte_4 Parte_2 Parte_3
per i motivi che saranno di seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame. Controparte_1
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo le appellanti hanno censurato la pronuncia, lamentando che il primo
Giudice abbia totalmente disatteso gli esiti e le conclusioni della CTU, dalla quale è emerso che
“l'evento avverso accaduto (morte del paziente) è conseguenza del trattamento farmacologico sperimentale e rientra appieno nelle tutele previste dalla polizza assicurativa all'uopo stipulata dall'istituto convenuto”: infatti il collegio peritale aveva evidenziato che a tutela del paziente era stata stipulata dalla una polizza assicurativa con la compagnia assicurativa Lloyd's/Assigeco, CP_1
che prevede una copertura per danni da eventi avversi, quale quello in esame;
di conseguenza, la morte pagina 4 di 7 del paziente per effetto della tossicità del farmaco rientrava appieno nelle tutele oggetto della polizza assicurativa.
Sulla base di tali presupposti sostengono che la domanda di risarcimento del danno sia meritevole di accoglimento, in quanto il decesso del dr. era conseguenza immediata e diretta Pt_2 dell'assunzione del farmaco Alisertib, avvenuta nel quadro di un protocollo sperimentale afferente alla tossicità del farmaco stesso.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si evince chiaramente che le odierne appellanti hanno impostato la domanda di risarcimento del danno, censurando la condotta del personale medico dell' che aveva in cura il loro congiunto, per non aver Controparte_1
tempestivamente prescritto al dr. gli esami ematochimici, subito dopo il peggioramento delle Pt_2
condizioni del paziente, sostenendo che un intervento tempestivo avrebbe permesso di intercettare la tossicità del farmaco e di ritardare l'esito infausto.
Nel presente grado di giudizio, invece, le appellanti lamentano che il primo Giudice abbia disatteso la
“domanda di risarcimento danni in presenza di una accertata e non contestata inclusività dell'evento avverso occorso al paziente, nella copertura assicurativa stipulata dalla appellata” (così CP_1 pag. 12 atto d'appello).
Orbene, le argomentazioni difensive svolte nel giudizio di gravame evidenziano che la domanda di risarcimento del danno proposta in appello si fonda sul presupposto che l'evento avverso, conseguente all'assunzione del farmaco, rientra nella tutela assicurativa, stipulata dall' Controparte_1
Sostengono, infatti, le appellanti che la domanda di risarcimento dei danni troverebbe giustificazione nel fatto stesso che l'evento avverso si è verificato a causa dell'assunzione del farmaco sperimentale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità del personale medico che ebbe in cura il sig.
. Pt_2
Va peraltro considerato, come ha pure eccepito la difesa di parte appellata, che le nuove allegazioni difensive hanno determinato il radicale mutamento della domanda, in quanto nel giudizio di gravame la causa petendi non è più rappresentata dalla condotta inadempiente del personale medico, ma dall'accertamento che l'evento avverso, verificatosi nel quadro di un protocollo sperimentale, afferente alla tossicità del farmaco, rientra nella copertura assicurativa stipulata dall' Controparte_1
pagina 5 di 7 È noto, infatti, che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “costituisce domanda nuova, improponibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in uno dei suoi elementi costitutivi: termini soggettivi, "causa petendi", "petitum" (così Cass. sentenza n. 19186/2020, che richiama in tal senso, le pronunce di Cass. n. 12258/2002, n.10128/2003, n.
11202/2003).
Pertanto, considerato che i fatti storici, allegati nel giudizio d'appello a sostegno della domanda di risarcimento del danno, sono nuovi e diversi rispetto a quelli dedotti nel giudizio di primo grado ed hanno determinato il mutamento della causa petendi, la domanda proposta nel presente grado di giudizio deve essere dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c., trattandosi di domanda nuova.
Per tali motivi il giudizio di gravame deve essere dichiarato inammissibile, per inammissibilità della domanda nuova, formulata nel giudizio d'appello.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00) in considerazione del limitato numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7928/2024, resa in data
6 settembre 2024 e pubblicata il 10 settembre 2024, per inammissibilità della domanda nuova, proposta in questo grado del giudizio;
pagina 6 di 7 condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla Controparte_1
le spese del grado, che liquida in euro 9.526,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15%
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 14 maggio 2025
Il consigliere est.
SI D'NE
Il Presidente
NA FE
pagina 7 di 7