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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/09/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE 01
N. R.G. 2023/652
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Nella causa RGC 652/23 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CANI VINCENZO, elettivamente domiciliato in loc. Luzzano 140
29010 ZIANO PIACENTINO ITALIA presso il difensore avv. CANI VINCENZO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. SANTI DAVI, elettivamente amente domiciliato in VIA SAN MARCO, 22
PIACENZA presso il difensore avv. SANTI DAVID
CONVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MORTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la
“coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare pag. 1 di 14 concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante
***
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva e otteneva Controparte_1
provvedimento monitorio contro per il pagamento Parte_1
della somma di euro 8.828,20, sostenendo di aver ricevuto da quest'ultima incarico per lo svolgimento di alcuni lavori edili in area cortilizia di sua proprietà per la somma di euro 23. 430, oltre ad altre extra capitolato, meglio identificate nella documentazione allegata al ricorso.: rispetto ai lavori eseguiti, il ricorrente aveva emesso una serie di fatture (i cui importi sommavano i costi di mano d'opera e materiali), che la committente aveva saldato, rimanendo da pagare sull'ultima fattura emessa, onorata solo parzialmente, residuando la somma di euro 8.928,20.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato l'ingiunta proponeva opposizione, convenendo avanti l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Piacenza;
in via preliminare: accertato che l'opposizione è fondata su prova scritta tali essendo le fotografie dei luoghi al momento dell'abbandono del cantiere da parte di
; ritenuto sussistente il pericolo dell'infruttuosa ripetizione Controparte_2
delle somme che dovessero esser pagate a fronte della concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto;
non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: accertato che Parte_1 ha corrisposto a una somma superiore o in ogni
[...] Controparte_2
pag. 2 di 14 caso sufficiente alla remunerazione dei lavori effettivamente da quella eseguiti a suo vantaggio;
Revocare il decreto ingiuntivo 8/23 per cui è controversia e dichiarare che nulla deve a Parte_1 _2
. Vinti spese e competenze di giudizio. Si riserva l'attività istruttoria all'esito
[...]
della costituzione.”
Al riguardo asseriva il procuratore dell'opponente che:
- Era onere dell'opposto, che nel giudizio di opposizione riveste in ruolo di attore sostanziale di provare la corretta e completa esecuzione di quanto commissionato (rectius corretto adempimento di quanto commissionato), non avendo i documenti fiscali posti a sostegno del ricorso monitorio, quel valore di prova privilegiata che essi avevano avuto in detta procedura;
- non aveva completato i lavori e aveva abbandonato il Controparte_1
cantiere con attrezzature e materiali, così che essi venivano completati da altra ditta. Inoltre, molte opere/materiali erano state direttamente pagate dalla stessa committente. In particolare, si contestava che _2 avesse eseguito interamente le lavorazioni di cui al suo “riepilogo” (SAL) versato in atti nel procedimento monitorio (suo doc. 4) e in particolare le opere extracontratto delle quali veniva chiesto il compenso, fatta eccezione per la griglia posta davanti al box, il cui costo era stato corrisposto dall'opponente direttamente al fabbro incaricato da
[...]
, ma che questa non aveva provveduto a soddisfare, al pari di _2
, anch'egli remunerato direttamente dall'opponente Persona_1
- da contestarsi erano anche le ore di mano d'opera impiegate per le lavorazioni (6 ore - quasi una giornata di lavoro) per spostare i vasi posti a corredo del cortile, così come la circostanza che avesse _2
impiegato ben 6 giornate lavorative (48 ore) per il recupero di un imprecisato quantitativo di “porfido”, rispetto al quale era stato esposta una somma superiore all'acquisto di pari nuovo materiale;
- quanto ai lavori extra capitolato quantificati da in euro 3.562 _2
(oltre Iva). Andava precisato che , per chiara clausola contrattuale, essi pag. 3 di 14 sarebbero stato oggetto di successivo accordo tra le parti: in ogni caso – del tutto sproporzionate erano le somme richiesta dall'ingiungente rispetto al lavoro (parzialmente) svolto e l'unica ragione del mancato saldo risiedeva nell'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore/prestatore d'opera nonostante i numerosi solleciti in tal senso da parte della committenza.
- il riepilogo di quanto svolto e allegato in ricorso era privo di data e comunque divergente da quello consegnato alla committente in data 12.07.2022;
- Sebbene i lavori fossero stati appena iniziati, la ditta opposta aveva emesso una prima fattura di acconto per complessivi euro 11 mila e successivamente, svolta la rimozione della pavimentazione dell'area cortilizia, una seconda fattura di pari importo, entrambe saldate dalla committenza: due fatture pagate corrispondevano al 87% del lavoro rispetto Importo complessivamente pattuito, oneri compresi in euro
25.430: solamente a fronte dell''emissione dell'ulteriore fattura di saldo per ulteriore euro 11 mila, la committente – a fronte dell'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore, si era limitata al versamento della sola somma di euro 5 mila, con reiteriate richieste di completamento dei lavori concordati, comunque ritenendo di aver ampiamente pagato il lavoro;
- A fronte del rifiuto della committente di pagare ulteriori denari, _2
aveva fatto pervenire alla cliente un primo SAL datato 12/7/22. In detto documento venivano esposte opere che secondo l'opposta era state già eseguite e che venivano quantificate in euro16.362, di cui euro 12.800 per lavori già eseguiti contrattualmente ed euro 3.562 per opere extra contratto: era quindi del tutto evidente che le opere da contatto inizialmente quantificate in euro 12.000, poi lievitate in euro 18.000, erano state interamente soddisfatte;
- Si contestava tanto l'esecuzione di lavori extra capitolato, fatta eccezione per la griglia davanti al box, sia la loro quantificazione monetaria. Così come si contestava l'esecuzione del raschiamento del muro perimetrale e la sua “rasatura.
pag. 4 di 14 Con comparsa di risposta si costituiva contestando le _2
avversarie difese e deducendo che:
- l'opponente aveva commissionato alla società opposta lavori di manutenzione ordinaria presso l'area cortilizia di un immobile di sua proprietà, sito in Ziano Piacentino (PC), via Martina Superiore n. 108/C;
l'importo complessivo - a fronte delle lavorazioni concordate - era stato convenuto tra le parti in € 25.430,00, oltre Iva, inoltre era stato stabilito che i lavori extra capitolato sarebbero stati oggetto di pattuizione separata da raggiungersi in corso d'opera (doc. 2 fascicolo monitorio, preventivo sottoscritto per accettazione);
- secondo gli accordi, avrebbe dovuto occuparsi della _2
demolizione della pavimentazione preesistente, del raschiamento del muro perimetrale di recinzione, della fornitura e posa di autobloccanti, della fornitura e posa di chiusini in pvc nero, della rasatura del muro perimetrale di recinzione, della formazione di aiuola con sassi di varia pezzatura, posa cassetta di sicurezza: le parti avevano lasciato spazio ad ulteriori lavorazioni (extra capitolato) da definirsi con separato accordo, comunque prevedendo il costo orario per i lavoratori impiegati e dando atto di un lavoro in fase di esecuzione, il cui prezzo non veniva ancora concordato, relativo alla posa in opera di beola fornita dalla committente proveniente dalla rimozione della stessa pavimentazione già esistente, con conseguente riutilizzo della stessa;
- tuttavia, le lavorazioni che deduceva di avere eseguito per _2 mezzo della documentazione prodotta in sede monitoria non sarebbero state interamente eseguite e alcune di esse sarebbero state pagate direttamente dalla sebbene l'incarico provenisse da Pt_1 _2
:
[...]
- il riepilogo prodotto sarebbe privo di data e divergente da quello consegnato alla committente in data 12.07.2022, gli eventuali lavori extra erano da
“concordare tra le parti”, i pagamenti richiesti dalla appaltatrice sarebbero stati esagerati e sarebbe stato “meglio pagare a lavori ultimati”:,
pag. 5 di 14 l'intervento era stato sospeso da a causa dei mancati _2
pagamenti richiesti, nonostante la committente avesse più volte sollecitato la ripresa dei lavori;
- Il cantiere de quo era interessato, oltre che dalle opere commissionate a
, anche dall'intervento di altre ditte, sotto la direzione _2
dell'Arch. , il quale era stato anche colui che aveva messo in Persona_2
contatto tra loro le parti in causa, permettendo la conclusione dell'accordo;
- - In relazione al cantiere, aveva emesso diverse fatture (n. Controparte_1
9/2022 del 30.05.2022 per l'importo complessivo di euro 11.000,00, n.
10/2022 del 21.06.2022 per l'importo ulteriori complessivi euro 11 mila, la n. 15/2022 del 21.07.2022 per l'importo complessivo di euro 2.926,00, così per un totale fatture di euro 24.926: l'opponente aveva corrisposto, a parziale soddisfo delle fatture sopra indicate, la somma di euro 16.000,00 omnia, lasciando in tal modo inevasa la somma residua di euro 8.928,20;
- Difatti, solamente, la fattura n. 10/2022 (dell'importo di euro 11.000,00 onnicomprensivi) era stata pagata parzialmente, con la corresponsione di euro 5.000,00, poiché la committente, visto quanto fino a quel momento versato, riteneva di aver ampiamente pagato l'importo dei lavori commissionati;
- per vero, dal SAL redatto dall'Arch. erano desumibili i lavori Persona_2
eseguiti, nonché la fornitura di materiali autobloccanti, per un importo complessivo pari a € 22.662,00 oltre IVA 10%, pari a complessivi euro
24.928,20, importi mai formalmente contestati, come da SAL, allegato come doc. 4;
- a fronte del mancato pagamento integrale della fattura n. 10, la società appaltatrice ne aveva sollecitato saldo integrale e, stante il reiterato rifiuto di procedere in tal senso da parte della sig.ra essa aveva sospeso Pt_1
i lavori nel cantiere, peraltro in avanzato stato di completamento e aveva emesso in data 21.07.22 la fattura n. 15/22 per euro 2.926,00 a totale copertura dei lavori svolti;
pag. 6 di 14 - non corrispondeva al vero che l'opponente avesse direttamente pagato il costo della griglia posta davanti al box, poiché il manufatto era stato pagato dalla ditta opposta, mentre la committenza aveva corrisposto solamente il costo della guida, pari ad euro 720,00 oltre iva;
- senza fondamento era la contestazione del costo eccessivo dello spostamento dei vasi, assai numeri e che avevano comportato l'uso di carrello, l'impiego di 2 operai per due giornate consecutive. Allo stesso modo priva di fondamento era la contestazione dell'eccessivo costo della lavorazione che aveva riguardato il porfido, essendo essa oggetto di espressa previsione contrattuale;
- da contentarsi era le fotografie prodotte dall'opposta, asseritamente indicate come rappresenti lo stato del cantiere, dopo l'abbandono da parte di;
_2
- in merito alla generica contestazione riguardante i lavori extra capitolato
(nemmeno dettagliatamente indicati da controparte), per i quali la committente avrebbe preteso una contrattazione separata, si trattava di asserzione del tutto infondata, difatti essi erano stati inseriti nel contratto principale e alla seconda pagina del preventivo concordato (firmato da entrambi i contraenti) e riportati nel SAL, documento non tempestivamente disconosciuto da parte opponente: le divergenze tra il contratto a mani della committenza e quello allegato al ricorso era imputabile al fatto che il primo contratto non era ancora stato compilato in modo definitivo in ottica di chiusura del cantiere: in particolare, l'unica differenza tra i due documenti consisteva nel mancato conteggio nel documento di luglio della sola fornitura di sabbia e autobloccanti (euro
6.930,00 iva inclusa).
Ciò premesso, così concludeva l'opposta “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni altra istanza, - In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione non fondata su prova scritta;
- Nel merito, rigettare
l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla sig.ra in Parte_1
pag. 7 di 14 quanto infondata in fatto e in diritto;
- Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 8/2023, emesso in data 10.01.2023 dal Tribunale di Piacenza;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da controparte, accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice della società Parte_1 [...]
, della somma pari ad euro 8.928,20, o della minore somma che _2
risulterà provata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprensive anche della fase monitoria”
***
Svolte le udienze, espletato il tentativo di conciliazione, depositate le memorie ex art. 182 VI comma cpc, escussi i testi ammessi, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione delle memorie ex art. 190 cpc.
***
Tralasciando le argomentazioni riguardanti la configurazione societaria della ditta e ogni altra affermazione riguardo alla sua “affidabilità economica” o riguardo l'uso di documentazione già a mani del difensore dell'opponente e già a suo mani per aver assistito altro soggetto contro l'attuale opposta e versati appositamente in atti, assolutamente irrilevanti al fine del decidere, anche riguardo il rilascio della clausola di provvisoria esecutività del decreto impugnato, dagli atti, dalle difese svolte è possibile dedurre che:
- l'opponente, sig.ra commissionava a Parte_1 _2
lavorazioni di manutenzione ordinaria dell'area cortilizia di pertinenza
[...] di immobile di sua proprietà per l'importo di euro 25.430,00 (+ IVA 10%), oltre lavori extra da pattuire in corso d'opera. Il documento cui fare riferimento è il doc. 2, allegato al ricorso, recante la sottoscrizione di entrambi i contraenti, non formalmente e tempestivamente contestato dall'opponente, essendosi quest'ultimo limitato genericamente a osservarne la difformità da altro a sue mani. Riguardo ai lavori extra capitolato essi sono disciplinati alla pagina 2 di detto preventivo, il quale pag. 8 di 14 dando atto che era in corso la demolizione delle preesistenti beole, ha comunque previsto il costo orario della manodopera (cfr. doc. 2).
- emise 2 fatture, entrambe per l'importo di euro 11 mila _2 ciascuna (IVA 10% inclusa), la fattura n. 15/2022 del 21.07.2022 per l'importo complessivi euro 2.926,00, tutte regolarmente saldate senza contestazione alcuna, tranne la n.10/2022 (dell'importo di euro 11.000,00 onnicomprensivi), per la quale è pacifico che essa sia stata pagata solo parzialmente, attraverso la corresponsione di euro 5.000,00;
- Non risulta provato che la committenza abbia lamentato in corso d'opera alcunché, neppure alla consegna del SAL, recante l'elenco delle lavorazioni svolte redatto dal suo tecnico di fiducia (l'atto reca il timbro dell'Architetto): le prime contestazioni arrivarono solo con l'emissione della fattura n. 10/22 onorata – come detto – solo in parte e con la raccomandata inviata dal
Procuratore che attualmente assiste l'opponente, che riporta sostanzialmente le difese qui svolte: l'unico motivo di doglianza della committenza è che la fattura comprendeva lavorazioni/materiali già pagati e che fu per questo che non volle versare altre somme;
- Orbene, come è noto nel giudizio di opposizione il convenuto opposto riveste il ruolo di attore sostanziale, con onere di provare gli elementi del proprio credito, spettando invece all'opposto quello di dar prova dei fatti estintivi/modificativi della pretesa avversaria.
Considerato ciò, competeva a l'onere di provare i lavori oggetto _2
di richiesta di pagamento, vale a dirsi del raschiamento del muro perimetrale di recinzione, fornitura e posa di autobloccanti, fornitura e posa di chiusini in pvc nero, rasatura del muro perimetrale di recinzione, formazione di aiuola con sassi di varia pezzatura, posa cassetta di sicurezza, oltre a lavori extra capitolato, che – per quanto esposto in atti – essi riguardavano la beola preesistente, la quale sarebbe stata rimossa e poi ricollocata, con previsione dell'impiego di un manovale e di un muratore, con previsione del loro costo orario.
pag. 9 di 14 Le testimonianze assunte hanno dimostrato che:
Il documento di Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.), redatto dall'Arch. Per_2
– soggetto indicato dalla stessa committente per seguire i lavori – e
[...] prodotto in giudizio ha ricevuto conferma integrale da parte del suo stesso autore. Detto professionista all'udienza preposta alla sua escussione ha riferito di aver effettuato due accessi al cantiere, uno in data 17 e l'altro il 20 luglio 2022, e di aver predisposto il computo metrico sulla base dei prezziari della Camera di Commercio, confermando la regolarità e congruità dei lavori eseguiti. Al riguardo, si richiamano le dichiarazioni rilasciate da all'Arch.
all'udienza del 24.05.24: cap. 4 Vero che le parti in causa Per_2
convenivano le seguenti lavorazioni, riportate analiticamente: demolizione della pavimentazione esistente, raschiamento del muro perimetrale di recinzione, fornitura e posa di autobloccanti, fornitura e posa di chiusini in pvc nero, rasatura del muro perimetrale di recinzione, formazione di aiuola con sassi di varia pezzatura, posa cassetta di sicurezza;
veniva poi lasciato spazio ad eventuali opere extra da concordare, prevedendo il costo orario per i lavoratori impiegati, e veniva dato atto di un lavoro in fase di esecuzione, il cui prezzo non veniva ancora concordato, relativo alla posa in opera di beola fornita dalla committente di provenienza dalla rimozione della stessa pavimentazione già esistente, con conseguente riutilizzo di essa;
”Vero quanto al capitolo, è l'oggetto del capitolato”. 7) Vero che le richieste di pagamento si basavano sullo stato di avanzamento dei lavori eseguiti, redatto dall'Arch. , Persona_2
Direttore dei Lavori del cantiere in questione: “Vero che i pagamenti sulla base dei SAL, precisando ancora che non ero il direttore dei Lavori”.
E ancora: “ADR avv. Santi: “Il primo SAL riguardava l'inizio del cantiere, quindi la demolizione della pavimentazione, non c'è stato nessun ulteriore SAL di integrazione. Preciso che questo primo SAL è stato pagato. La settimana successiva l'impresa ha redatto e presentato un secondo SAL che guardava materiale, manodopera per circa 12 mila euro, che non è stato pagato; Cap. 8
Vero che dal documento di Stato Avanzamento Lavori, redatto a cura del
pag. 10 di 14 tecnico incaricato Arch. e che si rammostra al teste (doc. 4, Persona_2
fascicolo di fase monitoria), si desumono le lavorazioni effettivamente eseguite, nonché la fornitura di materiali autobloccanti, per un importo complessivo pari a € 22.662,00 oltre IVA 10%, pari a complessivi €
24.928,20: “confermo di aver redatto il documento che mi viene mostrato. Il documento riguarda i lavori fati e ancora da eseguirsi”; ADR avv. Santi: “tutti costi indicati nel computo sono stati calcolati sulla base del bollettino della
Camera di Commercio”; cap. 12 Vero che il costo della griglia, pari ad €
720,00 oltre iva, è stato corrisposto dalla appaltatrice opposta mentre la sig.ra rovvedeva a saldare unicamente il costo della guida; “Vero Pt_1
quanto al capitolo. Questa circostanza mi è stata confermata sia dalla che dall'impresa.” 13) Vero che le operazioni di dislocamento dei Pt_1
vasi presenti nel cortile consistevano nello spostamento, per mezzo di un carrello, di oltre cinquanta vasi di grandi dimensioni, effettuato da un manovale e da un muratore per un numero di tre ore ciascuno, pari a sei ore complessive, al costo concordato in sede di preventivo: “Vero quanto al capitolo, ho visto la movimentazione dei vasi. Sono stato lì diverse ore, anche tutta la giornata: la signora era molto gentile tanto che ci offriva anche il caffè”. Cap. 14) Vero che le quarantotto ore richieste per il recupero del porfido sono state effettivamente svolte da un muratore ed un manovale per un numero di ventiquattro ore ciascuno e sono state necessarie per recuperare appunto tutto il porfido e posarlo nel giardino su indicazione fornita dalla committente: “Vero quanto al capitolo: io ero presente”. Ho voluto fare una gentilezza alla signora nel seguire i lavori, per Pt_1 tranquillizzarla a scopo gratuito, stavo lì anche per tutta la giornata”. ADR del
Giudice: “in tutto il periodo in cui suono stato presente non ho mai assistito a una discussione tra 'impresa/operari e la signora . Pt_1
Cap. 15. Vero che i lavori extra capitolato eseguiti, analiticamente elencati nella seconda pagina del documento di succitato, sono stati Pt_2
oggetto di accordo tra le parti: “Le parti hanno concordato di eseguire i lavori
pag. 11 di 14 extra capitolato di cui al doc. che mi viene mostrato. I quali sono stati eseguiti”.
ADR avv. Cani: “Tutti i documenti che recano la mia firma sono frutto della mia esclusiva opera e redatti personalmente. Successivamente sono stati consegnati alle parti”.
Relativamente allo spostamento dei vasi, il cui spostamento ha comportato 2 giornate di lavoro da parte di 2 operai, la circostanza ha avuto sufficiente riscontro da parte del teste all'udienza, il quale all'udienza Persona_1
del: 10.10..24 ha dichiarato: .cap. 13) Vero che le operazioni di dislocamento dei vasi presenti nel cortile consistevano nello spostamento, per mezzo di un carrello, di oltre cinquanta vasi di grandi dimensioni, effettuato da un manovale e da un muratore per un numero di tre ore ciascuno, pari a sei ore complessive, al costo concordato in sede di preventivo”: “vero quanto al capitolo. Abbiamo spostato i vasi in 2, io e un altro manovale. Non so se i vasi fossero 50. Ma erano tanti. Mi pare che abbiamo lavorato circa 3 ore ciascuno”. ADR del Giudice: “i vasi sono stati spostati in più “ornate”, secondo l'ordine della ADR avv. Cani: “come Pt_1 ho detto i vasi sono stati spostati per lavorare i metri necessari per lavorare, ma sono rimasti nel cortile.” 14) Vero che le quarantotto ore richieste per il recupero del porfido sono state effettivamente svolte da un muratore ed un manovale per un numero di ventiquattro ore ciascuno e sono state necessarie per recuperare appunto tutto il porfido e posarlo nel giardino su indicazione fornita dalla committente: “Vero quanto al capitolo: io e
l'altro muratore abbiamo tolto il porfido nel piazzale, messo in un terreno dove
l'abbiamo posato. Per fare il lavoro abbiamo impiegato 48 ore (24 per ciascuno). ADR del Giudice: “non ricordo quanti giorni abbiamo lavorato in questa caso”. ADR avv. Cani: “A Casa della abbiamo lavorato solo io Pt_1
e l'altro manovale e ogni tanto il titolare della Il porfido spostato e _2
usato per pavimentare il terreno è rimasto lo stesso, della medesima quantità”. ADR del Giudice: “Era sempre presente anche la Pt_1
pag. 12 di 14 Relativamente alla posa della griglia, l'attrice ha dedotto che tale intervento sarebbe stato eseguito da altro artigiano (sig. e dalla stessa pagato, Per_3 ma il medesimo sig. escusso come teste sul punto ha precisato di aver Per_3 fornito esclusivamente le guide in ferro (poi posate in opera dalla convenuta opposta), confermando che la griglia è stata recuperata e posata dalla _2
.
[...]
Quanto al guasto dell'impianto elettrico, dedotto dall'opponente e imputato all'operato di , il teste ha riferito di essere intervenuto _2 Per_1
successivamente per ripristinare un corto circuito, ricevendo pagamento diretto dalla sig.ra adducendo che lo stesso fosse da imputarsi alle Pt_1
opere per cui è causa, ma trattasi di deduzione difensiva dell'opponete che non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, non essendo oggetto di vera e propria eccezione né di domanda riconvenzionale di danno.
Sostiene l'opposta di aver “abbandonato” il cantiere in considerazione del mancato pagamento integrale della fattura n. 10/22 per euro 11.000, rispetto alla quale la committente ha versato la somma di euro 5 mila.
Nel caso in esame, ammette l'attrice di non aver provveduto al saldo della fattura n. 10/22, ritenendo che essa riguardasse lavori e materiali già pagati: e quindi di non intendere sa saldare: a fronte di detto comportamento,
l'appaltatore è receduto dal contratto, lasciando in loco materiale già acquistato, nello specifico le mattonelle autobloccanti, delle quali ha prodotto fattura e che per espressa ammissione della committente sono stati utilizzati da “altra impresa” per terminare la pavimentazione.
Alla luce delle testimonianze assunte, dall'esame dei documenti prodotti (in particolare i SAL e il preventivo) e delle difese svolte è assolutamente deducibile (e non smentito da prove al riguardo, anche visionando le foto allegate) che gli unici lavori non completati siano stati quelli illustrato al punto
3 del preventivo (nello specifico “FORNITURA E POSA DI AUTOBLOCCANTI – fornitura e posa su letto di sabbia preventivamente livellata e costipata), né appare provato rispetto al confronto tra contratto/preventivo e SAL che sia stato eseguito quanto previsto ai punti 6 e 7 (Formazione aiuola con sassi di pag. 13 di 14 varia pezzatura – posa cassetta di sicurezza..). Quanto alla fattura di acquisto degli autobloccanti per euro 4.425,24 (fatt. 4 – ditta FABER SPA) essa risulta emessa in data 30.07.22, quindi antecedentemente alla fattura della ditta opposta n. 10/22 del 21.08.22, così che con il versamento della somma di 5 mila rispetto a detto documento fiscale, stante la mancata si può ragionevolmente dedurre che detta i relativi costi rientrino nella fattura n.
10/22, parzialmente pagata con la somma di euro 5 mila.
Peraltro, lo stato dei luoghi al momento dell'abbondono del cantiere è evincibile dalle fotografie dei luoghi (confermate dalla teste escussa Tes_1 all'udienza del 24.05.24 e che ritraggano la pavimentazione del cortile incompleta degli autobloccanti).
L'opposizione va quindi acconta.
Quanto al rimborso delle spese di lite esse non posso che conseguire alla soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del Got dott.ssa Maria Lucia
Dellapina- definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo o n. 8/2023, emesso in data 10.01.2023 - RG 2675/2022 promosso da ei confronti di Parte_3 Controparte_2
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo come sopra individuato.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di _2
che liquida in euro in 5.070,00, oltre ad accessori ex lege Parte_1 previsti, oltre al rimborso delle spese non imponibili.
Così deciso in Piacenza il 15.09.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
pag. 14 di 14
SEZIONE 01
N. R.G. 2023/652
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Nella causa RGC 652/23 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CANI VINCENZO, elettivamente domiciliato in loc. Luzzano 140
29010 ZIANO PIACENTINO ITALIA presso il difensore avv. CANI VINCENZO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. SANTI DAVI, elettivamente amente domiciliato in VIA SAN MARCO, 22
PIACENZA presso il difensore avv. SANTI DAVID
CONVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MORTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la
“coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare pag. 1 di 14 concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante
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Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva e otteneva Controparte_1
provvedimento monitorio contro per il pagamento Parte_1
della somma di euro 8.828,20, sostenendo di aver ricevuto da quest'ultima incarico per lo svolgimento di alcuni lavori edili in area cortilizia di sua proprietà per la somma di euro 23. 430, oltre ad altre extra capitolato, meglio identificate nella documentazione allegata al ricorso.: rispetto ai lavori eseguiti, il ricorrente aveva emesso una serie di fatture (i cui importi sommavano i costi di mano d'opera e materiali), che la committente aveva saldato, rimanendo da pagare sull'ultima fattura emessa, onorata solo parzialmente, residuando la somma di euro 8.928,20.
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Con atto di citazione ritualmente notificato l'ingiunta proponeva opposizione, convenendo avanti l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Piacenza;
in via preliminare: accertato che l'opposizione è fondata su prova scritta tali essendo le fotografie dei luoghi al momento dell'abbandono del cantiere da parte di
; ritenuto sussistente il pericolo dell'infruttuosa ripetizione Controparte_2
delle somme che dovessero esser pagate a fronte della concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto;
non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: accertato che Parte_1 ha corrisposto a una somma superiore o in ogni
[...] Controparte_2
pag. 2 di 14 caso sufficiente alla remunerazione dei lavori effettivamente da quella eseguiti a suo vantaggio;
Revocare il decreto ingiuntivo 8/23 per cui è controversia e dichiarare che nulla deve a Parte_1 _2
. Vinti spese e competenze di giudizio. Si riserva l'attività istruttoria all'esito
[...]
della costituzione.”
Al riguardo asseriva il procuratore dell'opponente che:
- Era onere dell'opposto, che nel giudizio di opposizione riveste in ruolo di attore sostanziale di provare la corretta e completa esecuzione di quanto commissionato (rectius corretto adempimento di quanto commissionato), non avendo i documenti fiscali posti a sostegno del ricorso monitorio, quel valore di prova privilegiata che essi avevano avuto in detta procedura;
- non aveva completato i lavori e aveva abbandonato il Controparte_1
cantiere con attrezzature e materiali, così che essi venivano completati da altra ditta. Inoltre, molte opere/materiali erano state direttamente pagate dalla stessa committente. In particolare, si contestava che _2 avesse eseguito interamente le lavorazioni di cui al suo “riepilogo” (SAL) versato in atti nel procedimento monitorio (suo doc. 4) e in particolare le opere extracontratto delle quali veniva chiesto il compenso, fatta eccezione per la griglia posta davanti al box, il cui costo era stato corrisposto dall'opponente direttamente al fabbro incaricato da
[...]
, ma che questa non aveva provveduto a soddisfare, al pari di _2
, anch'egli remunerato direttamente dall'opponente Persona_1
- da contestarsi erano anche le ore di mano d'opera impiegate per le lavorazioni (6 ore - quasi una giornata di lavoro) per spostare i vasi posti a corredo del cortile, così come la circostanza che avesse _2
impiegato ben 6 giornate lavorative (48 ore) per il recupero di un imprecisato quantitativo di “porfido”, rispetto al quale era stato esposta una somma superiore all'acquisto di pari nuovo materiale;
- quanto ai lavori extra capitolato quantificati da in euro 3.562 _2
(oltre Iva). Andava precisato che , per chiara clausola contrattuale, essi pag. 3 di 14 sarebbero stato oggetto di successivo accordo tra le parti: in ogni caso – del tutto sproporzionate erano le somme richiesta dall'ingiungente rispetto al lavoro (parzialmente) svolto e l'unica ragione del mancato saldo risiedeva nell'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore/prestatore d'opera nonostante i numerosi solleciti in tal senso da parte della committenza.
- il riepilogo di quanto svolto e allegato in ricorso era privo di data e comunque divergente da quello consegnato alla committente in data 12.07.2022;
- Sebbene i lavori fossero stati appena iniziati, la ditta opposta aveva emesso una prima fattura di acconto per complessivi euro 11 mila e successivamente, svolta la rimozione della pavimentazione dell'area cortilizia, una seconda fattura di pari importo, entrambe saldate dalla committenza: due fatture pagate corrispondevano al 87% del lavoro rispetto Importo complessivamente pattuito, oneri compresi in euro
25.430: solamente a fronte dell''emissione dell'ulteriore fattura di saldo per ulteriore euro 11 mila, la committente – a fronte dell'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore, si era limitata al versamento della sola somma di euro 5 mila, con reiteriate richieste di completamento dei lavori concordati, comunque ritenendo di aver ampiamente pagato il lavoro;
- A fronte del rifiuto della committente di pagare ulteriori denari, _2
aveva fatto pervenire alla cliente un primo SAL datato 12/7/22. In detto documento venivano esposte opere che secondo l'opposta era state già eseguite e che venivano quantificate in euro16.362, di cui euro 12.800 per lavori già eseguiti contrattualmente ed euro 3.562 per opere extra contratto: era quindi del tutto evidente che le opere da contatto inizialmente quantificate in euro 12.000, poi lievitate in euro 18.000, erano state interamente soddisfatte;
- Si contestava tanto l'esecuzione di lavori extra capitolato, fatta eccezione per la griglia davanti al box, sia la loro quantificazione monetaria. Così come si contestava l'esecuzione del raschiamento del muro perimetrale e la sua “rasatura.
pag. 4 di 14 Con comparsa di risposta si costituiva contestando le _2
avversarie difese e deducendo che:
- l'opponente aveva commissionato alla società opposta lavori di manutenzione ordinaria presso l'area cortilizia di un immobile di sua proprietà, sito in Ziano Piacentino (PC), via Martina Superiore n. 108/C;
l'importo complessivo - a fronte delle lavorazioni concordate - era stato convenuto tra le parti in € 25.430,00, oltre Iva, inoltre era stato stabilito che i lavori extra capitolato sarebbero stati oggetto di pattuizione separata da raggiungersi in corso d'opera (doc. 2 fascicolo monitorio, preventivo sottoscritto per accettazione);
- secondo gli accordi, avrebbe dovuto occuparsi della _2
demolizione della pavimentazione preesistente, del raschiamento del muro perimetrale di recinzione, della fornitura e posa di autobloccanti, della fornitura e posa di chiusini in pvc nero, della rasatura del muro perimetrale di recinzione, della formazione di aiuola con sassi di varia pezzatura, posa cassetta di sicurezza: le parti avevano lasciato spazio ad ulteriori lavorazioni (extra capitolato) da definirsi con separato accordo, comunque prevedendo il costo orario per i lavoratori impiegati e dando atto di un lavoro in fase di esecuzione, il cui prezzo non veniva ancora concordato, relativo alla posa in opera di beola fornita dalla committente proveniente dalla rimozione della stessa pavimentazione già esistente, con conseguente riutilizzo della stessa;
- tuttavia, le lavorazioni che deduceva di avere eseguito per _2 mezzo della documentazione prodotta in sede monitoria non sarebbero state interamente eseguite e alcune di esse sarebbero state pagate direttamente dalla sebbene l'incarico provenisse da Pt_1 _2
:
[...]
- il riepilogo prodotto sarebbe privo di data e divergente da quello consegnato alla committente in data 12.07.2022, gli eventuali lavori extra erano da
“concordare tra le parti”, i pagamenti richiesti dalla appaltatrice sarebbero stati esagerati e sarebbe stato “meglio pagare a lavori ultimati”:,
pag. 5 di 14 l'intervento era stato sospeso da a causa dei mancati _2
pagamenti richiesti, nonostante la committente avesse più volte sollecitato la ripresa dei lavori;
- Il cantiere de quo era interessato, oltre che dalle opere commissionate a
, anche dall'intervento di altre ditte, sotto la direzione _2
dell'Arch. , il quale era stato anche colui che aveva messo in Persona_2
contatto tra loro le parti in causa, permettendo la conclusione dell'accordo;
- - In relazione al cantiere, aveva emesso diverse fatture (n. Controparte_1
9/2022 del 30.05.2022 per l'importo complessivo di euro 11.000,00, n.
10/2022 del 21.06.2022 per l'importo ulteriori complessivi euro 11 mila, la n. 15/2022 del 21.07.2022 per l'importo complessivo di euro 2.926,00, così per un totale fatture di euro 24.926: l'opponente aveva corrisposto, a parziale soddisfo delle fatture sopra indicate, la somma di euro 16.000,00 omnia, lasciando in tal modo inevasa la somma residua di euro 8.928,20;
- Difatti, solamente, la fattura n. 10/2022 (dell'importo di euro 11.000,00 onnicomprensivi) era stata pagata parzialmente, con la corresponsione di euro 5.000,00, poiché la committente, visto quanto fino a quel momento versato, riteneva di aver ampiamente pagato l'importo dei lavori commissionati;
- per vero, dal SAL redatto dall'Arch. erano desumibili i lavori Persona_2
eseguiti, nonché la fornitura di materiali autobloccanti, per un importo complessivo pari a € 22.662,00 oltre IVA 10%, pari a complessivi euro
24.928,20, importi mai formalmente contestati, come da SAL, allegato come doc. 4;
- a fronte del mancato pagamento integrale della fattura n. 10, la società appaltatrice ne aveva sollecitato saldo integrale e, stante il reiterato rifiuto di procedere in tal senso da parte della sig.ra essa aveva sospeso Pt_1
i lavori nel cantiere, peraltro in avanzato stato di completamento e aveva emesso in data 21.07.22 la fattura n. 15/22 per euro 2.926,00 a totale copertura dei lavori svolti;
pag. 6 di 14 - non corrispondeva al vero che l'opponente avesse direttamente pagato il costo della griglia posta davanti al box, poiché il manufatto era stato pagato dalla ditta opposta, mentre la committenza aveva corrisposto solamente il costo della guida, pari ad euro 720,00 oltre iva;
- senza fondamento era la contestazione del costo eccessivo dello spostamento dei vasi, assai numeri e che avevano comportato l'uso di carrello, l'impiego di 2 operai per due giornate consecutive. Allo stesso modo priva di fondamento era la contestazione dell'eccessivo costo della lavorazione che aveva riguardato il porfido, essendo essa oggetto di espressa previsione contrattuale;
- da contentarsi era le fotografie prodotte dall'opposta, asseritamente indicate come rappresenti lo stato del cantiere, dopo l'abbandono da parte di;
_2
- in merito alla generica contestazione riguardante i lavori extra capitolato
(nemmeno dettagliatamente indicati da controparte), per i quali la committente avrebbe preteso una contrattazione separata, si trattava di asserzione del tutto infondata, difatti essi erano stati inseriti nel contratto principale e alla seconda pagina del preventivo concordato (firmato da entrambi i contraenti) e riportati nel SAL, documento non tempestivamente disconosciuto da parte opponente: le divergenze tra il contratto a mani della committenza e quello allegato al ricorso era imputabile al fatto che il primo contratto non era ancora stato compilato in modo definitivo in ottica di chiusura del cantiere: in particolare, l'unica differenza tra i due documenti consisteva nel mancato conteggio nel documento di luglio della sola fornitura di sabbia e autobloccanti (euro
6.930,00 iva inclusa).
Ciò premesso, così concludeva l'opposta “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni altra istanza, - In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione non fondata su prova scritta;
- Nel merito, rigettare
l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla sig.ra in Parte_1
pag. 7 di 14 quanto infondata in fatto e in diritto;
- Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 8/2023, emesso in data 10.01.2023 dal Tribunale di Piacenza;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da controparte, accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice della società Parte_1 [...]
, della somma pari ad euro 8.928,20, o della minore somma che _2
risulterà provata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprensive anche della fase monitoria”
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Svolte le udienze, espletato il tentativo di conciliazione, depositate le memorie ex art. 182 VI comma cpc, escussi i testi ammessi, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione delle memorie ex art. 190 cpc.
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Tralasciando le argomentazioni riguardanti la configurazione societaria della ditta e ogni altra affermazione riguardo alla sua “affidabilità economica” o riguardo l'uso di documentazione già a mani del difensore dell'opponente e già a suo mani per aver assistito altro soggetto contro l'attuale opposta e versati appositamente in atti, assolutamente irrilevanti al fine del decidere, anche riguardo il rilascio della clausola di provvisoria esecutività del decreto impugnato, dagli atti, dalle difese svolte è possibile dedurre che:
- l'opponente, sig.ra commissionava a Parte_1 _2
lavorazioni di manutenzione ordinaria dell'area cortilizia di pertinenza
[...] di immobile di sua proprietà per l'importo di euro 25.430,00 (+ IVA 10%), oltre lavori extra da pattuire in corso d'opera. Il documento cui fare riferimento è il doc. 2, allegato al ricorso, recante la sottoscrizione di entrambi i contraenti, non formalmente e tempestivamente contestato dall'opponente, essendosi quest'ultimo limitato genericamente a osservarne la difformità da altro a sue mani. Riguardo ai lavori extra capitolato essi sono disciplinati alla pagina 2 di detto preventivo, il quale pag. 8 di 14 dando atto che era in corso la demolizione delle preesistenti beole, ha comunque previsto il costo orario della manodopera (cfr. doc. 2).
- emise 2 fatture, entrambe per l'importo di euro 11 mila _2 ciascuna (IVA 10% inclusa), la fattura n. 15/2022 del 21.07.2022 per l'importo complessivi euro 2.926,00, tutte regolarmente saldate senza contestazione alcuna, tranne la n.10/2022 (dell'importo di euro 11.000,00 onnicomprensivi), per la quale è pacifico che essa sia stata pagata solo parzialmente, attraverso la corresponsione di euro 5.000,00;
- Non risulta provato che la committenza abbia lamentato in corso d'opera alcunché, neppure alla consegna del SAL, recante l'elenco delle lavorazioni svolte redatto dal suo tecnico di fiducia (l'atto reca il timbro dell'Architetto): le prime contestazioni arrivarono solo con l'emissione della fattura n. 10/22 onorata – come detto – solo in parte e con la raccomandata inviata dal
Procuratore che attualmente assiste l'opponente, che riporta sostanzialmente le difese qui svolte: l'unico motivo di doglianza della committenza è che la fattura comprendeva lavorazioni/materiali già pagati e che fu per questo che non volle versare altre somme;
- Orbene, come è noto nel giudizio di opposizione il convenuto opposto riveste il ruolo di attore sostanziale, con onere di provare gli elementi del proprio credito, spettando invece all'opposto quello di dar prova dei fatti estintivi/modificativi della pretesa avversaria.
Considerato ciò, competeva a l'onere di provare i lavori oggetto _2
di richiesta di pagamento, vale a dirsi del raschiamento del muro perimetrale di recinzione, fornitura e posa di autobloccanti, fornitura e posa di chiusini in pvc nero, rasatura del muro perimetrale di recinzione, formazione di aiuola con sassi di varia pezzatura, posa cassetta di sicurezza, oltre a lavori extra capitolato, che – per quanto esposto in atti – essi riguardavano la beola preesistente, la quale sarebbe stata rimossa e poi ricollocata, con previsione dell'impiego di un manovale e di un muratore, con previsione del loro costo orario.
pag. 9 di 14 Le testimonianze assunte hanno dimostrato che:
Il documento di Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.), redatto dall'Arch. Per_2
– soggetto indicato dalla stessa committente per seguire i lavori – e
[...] prodotto in giudizio ha ricevuto conferma integrale da parte del suo stesso autore. Detto professionista all'udienza preposta alla sua escussione ha riferito di aver effettuato due accessi al cantiere, uno in data 17 e l'altro il 20 luglio 2022, e di aver predisposto il computo metrico sulla base dei prezziari della Camera di Commercio, confermando la regolarità e congruità dei lavori eseguiti. Al riguardo, si richiamano le dichiarazioni rilasciate da all'Arch.
all'udienza del 24.05.24: cap. 4 Vero che le parti in causa Per_2
convenivano le seguenti lavorazioni, riportate analiticamente: demolizione della pavimentazione esistente, raschiamento del muro perimetrale di recinzione, fornitura e posa di autobloccanti, fornitura e posa di chiusini in pvc nero, rasatura del muro perimetrale di recinzione, formazione di aiuola con sassi di varia pezzatura, posa cassetta di sicurezza;
veniva poi lasciato spazio ad eventuali opere extra da concordare, prevedendo il costo orario per i lavoratori impiegati, e veniva dato atto di un lavoro in fase di esecuzione, il cui prezzo non veniva ancora concordato, relativo alla posa in opera di beola fornita dalla committente di provenienza dalla rimozione della stessa pavimentazione già esistente, con conseguente riutilizzo di essa;
”Vero quanto al capitolo, è l'oggetto del capitolato”. 7) Vero che le richieste di pagamento si basavano sullo stato di avanzamento dei lavori eseguiti, redatto dall'Arch. , Persona_2
Direttore dei Lavori del cantiere in questione: “Vero che i pagamenti sulla base dei SAL, precisando ancora che non ero il direttore dei Lavori”.
E ancora: “ADR avv. Santi: “Il primo SAL riguardava l'inizio del cantiere, quindi la demolizione della pavimentazione, non c'è stato nessun ulteriore SAL di integrazione. Preciso che questo primo SAL è stato pagato. La settimana successiva l'impresa ha redatto e presentato un secondo SAL che guardava materiale, manodopera per circa 12 mila euro, che non è stato pagato; Cap. 8
Vero che dal documento di Stato Avanzamento Lavori, redatto a cura del
pag. 10 di 14 tecnico incaricato Arch. e che si rammostra al teste (doc. 4, Persona_2
fascicolo di fase monitoria), si desumono le lavorazioni effettivamente eseguite, nonché la fornitura di materiali autobloccanti, per un importo complessivo pari a € 22.662,00 oltre IVA 10%, pari a complessivi €
24.928,20: “confermo di aver redatto il documento che mi viene mostrato. Il documento riguarda i lavori fati e ancora da eseguirsi”; ADR avv. Santi: “tutti costi indicati nel computo sono stati calcolati sulla base del bollettino della
Camera di Commercio”; cap. 12 Vero che il costo della griglia, pari ad €
720,00 oltre iva, è stato corrisposto dalla appaltatrice opposta mentre la sig.ra rovvedeva a saldare unicamente il costo della guida; “Vero Pt_1
quanto al capitolo. Questa circostanza mi è stata confermata sia dalla che dall'impresa.” 13) Vero che le operazioni di dislocamento dei Pt_1
vasi presenti nel cortile consistevano nello spostamento, per mezzo di un carrello, di oltre cinquanta vasi di grandi dimensioni, effettuato da un manovale e da un muratore per un numero di tre ore ciascuno, pari a sei ore complessive, al costo concordato in sede di preventivo: “Vero quanto al capitolo, ho visto la movimentazione dei vasi. Sono stato lì diverse ore, anche tutta la giornata: la signora era molto gentile tanto che ci offriva anche il caffè”. Cap. 14) Vero che le quarantotto ore richieste per il recupero del porfido sono state effettivamente svolte da un muratore ed un manovale per un numero di ventiquattro ore ciascuno e sono state necessarie per recuperare appunto tutto il porfido e posarlo nel giardino su indicazione fornita dalla committente: “Vero quanto al capitolo: io ero presente”. Ho voluto fare una gentilezza alla signora nel seguire i lavori, per Pt_1 tranquillizzarla a scopo gratuito, stavo lì anche per tutta la giornata”. ADR del
Giudice: “in tutto il periodo in cui suono stato presente non ho mai assistito a una discussione tra 'impresa/operari e la signora . Pt_1
Cap. 15. Vero che i lavori extra capitolato eseguiti, analiticamente elencati nella seconda pagina del documento di succitato, sono stati Pt_2
oggetto di accordo tra le parti: “Le parti hanno concordato di eseguire i lavori
pag. 11 di 14 extra capitolato di cui al doc. che mi viene mostrato. I quali sono stati eseguiti”.
ADR avv. Cani: “Tutti i documenti che recano la mia firma sono frutto della mia esclusiva opera e redatti personalmente. Successivamente sono stati consegnati alle parti”.
Relativamente allo spostamento dei vasi, il cui spostamento ha comportato 2 giornate di lavoro da parte di 2 operai, la circostanza ha avuto sufficiente riscontro da parte del teste all'udienza, il quale all'udienza Persona_1
del: 10.10..24 ha dichiarato: .cap. 13) Vero che le operazioni di dislocamento dei vasi presenti nel cortile consistevano nello spostamento, per mezzo di un carrello, di oltre cinquanta vasi di grandi dimensioni, effettuato da un manovale e da un muratore per un numero di tre ore ciascuno, pari a sei ore complessive, al costo concordato in sede di preventivo”: “vero quanto al capitolo. Abbiamo spostato i vasi in 2, io e un altro manovale. Non so se i vasi fossero 50. Ma erano tanti. Mi pare che abbiamo lavorato circa 3 ore ciascuno”. ADR del Giudice: “i vasi sono stati spostati in più “ornate”, secondo l'ordine della ADR avv. Cani: “come Pt_1 ho detto i vasi sono stati spostati per lavorare i metri necessari per lavorare, ma sono rimasti nel cortile.” 14) Vero che le quarantotto ore richieste per il recupero del porfido sono state effettivamente svolte da un muratore ed un manovale per un numero di ventiquattro ore ciascuno e sono state necessarie per recuperare appunto tutto il porfido e posarlo nel giardino su indicazione fornita dalla committente: “Vero quanto al capitolo: io e
l'altro muratore abbiamo tolto il porfido nel piazzale, messo in un terreno dove
l'abbiamo posato. Per fare il lavoro abbiamo impiegato 48 ore (24 per ciascuno). ADR del Giudice: “non ricordo quanti giorni abbiamo lavorato in questa caso”. ADR avv. Cani: “A Casa della abbiamo lavorato solo io Pt_1
e l'altro manovale e ogni tanto il titolare della Il porfido spostato e _2
usato per pavimentare il terreno è rimasto lo stesso, della medesima quantità”. ADR del Giudice: “Era sempre presente anche la Pt_1
pag. 12 di 14 Relativamente alla posa della griglia, l'attrice ha dedotto che tale intervento sarebbe stato eseguito da altro artigiano (sig. e dalla stessa pagato, Per_3 ma il medesimo sig. escusso come teste sul punto ha precisato di aver Per_3 fornito esclusivamente le guide in ferro (poi posate in opera dalla convenuta opposta), confermando che la griglia è stata recuperata e posata dalla _2
.
[...]
Quanto al guasto dell'impianto elettrico, dedotto dall'opponente e imputato all'operato di , il teste ha riferito di essere intervenuto _2 Per_1
successivamente per ripristinare un corto circuito, ricevendo pagamento diretto dalla sig.ra adducendo che lo stesso fosse da imputarsi alle Pt_1
opere per cui è causa, ma trattasi di deduzione difensiva dell'opponete che non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, non essendo oggetto di vera e propria eccezione né di domanda riconvenzionale di danno.
Sostiene l'opposta di aver “abbandonato” il cantiere in considerazione del mancato pagamento integrale della fattura n. 10/22 per euro 11.000, rispetto alla quale la committente ha versato la somma di euro 5 mila.
Nel caso in esame, ammette l'attrice di non aver provveduto al saldo della fattura n. 10/22, ritenendo che essa riguardasse lavori e materiali già pagati: e quindi di non intendere sa saldare: a fronte di detto comportamento,
l'appaltatore è receduto dal contratto, lasciando in loco materiale già acquistato, nello specifico le mattonelle autobloccanti, delle quali ha prodotto fattura e che per espressa ammissione della committente sono stati utilizzati da “altra impresa” per terminare la pavimentazione.
Alla luce delle testimonianze assunte, dall'esame dei documenti prodotti (in particolare i SAL e il preventivo) e delle difese svolte è assolutamente deducibile (e non smentito da prove al riguardo, anche visionando le foto allegate) che gli unici lavori non completati siano stati quelli illustrato al punto
3 del preventivo (nello specifico “FORNITURA E POSA DI AUTOBLOCCANTI – fornitura e posa su letto di sabbia preventivamente livellata e costipata), né appare provato rispetto al confronto tra contratto/preventivo e SAL che sia stato eseguito quanto previsto ai punti 6 e 7 (Formazione aiuola con sassi di pag. 13 di 14 varia pezzatura – posa cassetta di sicurezza..). Quanto alla fattura di acquisto degli autobloccanti per euro 4.425,24 (fatt. 4 – ditta FABER SPA) essa risulta emessa in data 30.07.22, quindi antecedentemente alla fattura della ditta opposta n. 10/22 del 21.08.22, così che con il versamento della somma di 5 mila rispetto a detto documento fiscale, stante la mancata si può ragionevolmente dedurre che detta i relativi costi rientrino nella fattura n.
10/22, parzialmente pagata con la somma di euro 5 mila.
Peraltro, lo stato dei luoghi al momento dell'abbondono del cantiere è evincibile dalle fotografie dei luoghi (confermate dalla teste escussa Tes_1 all'udienza del 24.05.24 e che ritraggano la pavimentazione del cortile incompleta degli autobloccanti).
L'opposizione va quindi acconta.
Quanto al rimborso delle spese di lite esse non posso che conseguire alla soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del Got dott.ssa Maria Lucia
Dellapina- definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo o n. 8/2023, emesso in data 10.01.2023 - RG 2675/2022 promosso da ei confronti di Parte_3 Controparte_2
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo come sopra individuato.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di _2
che liquida in euro in 5.070,00, oltre ad accessori ex lege Parte_1 previsti, oltre al rimborso delle spese non imponibili.
Così deciso in Piacenza il 15.09.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
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