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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5013 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente
2) dott. Francesco NOTARO - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2625 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 19.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), quale Parte_1 C.F._1 erede universale di deceduto in Avellino in data Persona_1
13.10.2021, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Gaetano Montefusco, presso il cui studio in Napoli al Centro
Direzionale isola E/5 è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Modestino ON e
SQ ON, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, via
G. Martucci n. 48, presso lo Studio Associato Verde;
Appellata
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. RO SA, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Melisurgo
n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Abbamonte;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Avellino n.
469/2020, pubblicata in data 27.2.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 19.6.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 2.2.2018,
[...] adiva il tribunale di Avellino per sentir condannare le Per_1 sorelle e alla restituzione dell'importo di € CP_2 Controparte_1
10.365,00 ciascuna, oltre interessi, dovuto in virtù della sentenza della
Corte di appello di Napoli n. 3656/2014 del 3.9.2014, passata in giudicato, che, a definizione del giudizio di divisione del compendio relitto dal defunto padre ed in riforma della Persona_2 sentenza del tribunale di S. Angelo dei Lombardi n. 60/99 del
26.1.1999, rideterminava l'importo dei frutti civili dei beni ereditari, da lui dovuti in favore delle germane, nella minor somma di €
1.180,57 (€ 590,28 cadauna), anziché in quella di £. 42.231.780, pari ad € 21.810,88 (€ 10.905,44 cadauna), già corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado.
Radicata la lite, si costituivano tempestivamente in giudizio, con distinte comparse, le resistenti e senza CP_2 Controparte_1 contestare la domanda del fratello , ma opponendo entrambe Per_1 in riconvenzionale e comunque in via di eccezione di compensazione, il contro credito derivante dalla medesima sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3656/2014, che, nel procedere alla divisione dell'asse ereditario paterno, attribuiva alle germane e CP_2 [...]
congiuntamente ed in comunione indivisa, in uno ad altri CP_1 fondi, “l'intera porzione del fabbricato di civile abitazione sito in
LL alla Via S. Simeone n.34”, con condanna di
[...]
“a rilasciare e consegnare alle sorelle, e Per_1 CP_1 [...]
i beni facenti parte della quota congiunta loro assegnata”. CP_2
Atteso il mancato rilascio dei cespiti loro assegnati, che aveva determinato l'inizio dell'azione esecutiva, le resistenti chiedevano, in riconvenzionale, la condanna del fratello al pagamento del Per_1 corrispettivo dei frutti civili dovuti per il prolungato illegittimo godimento dei beni ereditari, parametrato al valore locativo, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza della Corte di appello di
Napoli n. 3656/2014 sino all'effettivo rilascio dei cespiti, opponendo in compensazione il credito loro spettante per tale causale.
Chiedevano, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenziale sofferto per essere state ingiustamente private del godimento dell'immobile loro assegnato, cui erano entrambe legate da profondi vincoli affettivi, trattandosi della casa paterna in cui erano cresciute ed ove erano riposti i ricordi più cari.
Con ordinanza del 14.12.2018, il tribunale di Avellino accoglieva la domanda proposta da perché provata e Persona_1 incontestata, condannando e “al pagamento, in CP_2 Controparte_1 favore di di € 10.315,15 per ciascuna di loro, Persona_1 oltre interessi legali dall'8.10.2014 e fino all'effettivo adempimento”, oltre spese di lite.
2 Contestualmente disponeva la separazione delle cause, ordinando la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda riconvenzionale, con mutamento del rito da sommario a ordinario, concedendo i termini richiesti ex art. 183, sesto comma, cpc.
Acquisita documentazione ed espletata CTU, a firma dell'ing.
[...]
(con l'incarico di “determinare il danno sofferto da Per_3 [...]
e per il mancato godimento (cd. reddito CP_1 Controparte_2 figurativo) del compendio immobiliare loro congiuntamente attribuito con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3656/2014 del 16.7.2014-
3.9.2014, … per il periodo dalla data di pubblicazione della sentenza della
Corte (3.9.2014) e fino all'attualità”), il tribunale di Avellino definiva la lite con sentenza n. 469/2020, pubblicata in data 27.2.2020, con cui, disattesa preliminarmente l'istanza avanzata da di Persona_1 sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - per la ritenuta assenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria con il giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi -, e rigettata (perché sfornita di supporto probatorio) la domanda delle sorelle di Per_1 risarcimento del danno non patrimoniale, così statuiva: “1) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da ed Controparte_2 Controparte_1 con le rispettive comparse di risposta e, per l'effetto, 2) condanna
[...] al pagamento, in favore congiuntamente di ed Per_1 Controparte_2
dell'importo di € 41.231,63, oltre interessi legali dalla Controparte_1 data di questa sentenza e fino all'effettivo adempimento;
3) condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida - in Persona_1 favore di in € 5.000,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e Controparte_1 rimborso spese generali al 15%; - in favore di in € Controparte_2
5.000,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Raffaele Doria;
- oltre spese ed onorario di CTU, liquidate come da decreto reso in corso di causa”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato (a mezzo pec) in data 15.7.2020, interponeva gravame
[...]
lamentando: 1) con il primo motivo di doglianza (“Il Danno Per_1 figurativo e la mancata contestazione del lavoro peritale”), violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., 2043 c.c. e 23 Cost., deducendo l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale: a) nel liquidare il danno in termini di reddito figurativo, in assenza di prova effettiva dello specifico pregiudizio subito dalle germane condividenti per il mancato godimento dei beni loro assegnati - danno da liquidare, in ogni caso, dalla data di rifiuto della consegna;
b) nel recepire acriticamente le risultanze peritali, fortemente contestate dall'appellante, che manifestava l'intenzione di proporre successivamente querela di falso della CTU ex art. 221 cpc; 2) con il secondo motivo di doglianza
(“Rigetto domanda sospensione processo ex art.295 cpc”), violazione degli artt. 113, 115 e 295 c.p.c. nella parte in cui il tribunale aveva
3 disatteso l'istanza di sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione (promossa dalle sorelle per ottenere il Per_1 rilascio dei beni ereditari loro assegnati).
Previa istanza di inibitoria, concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita di: “dichiarare non dovuto alcun danno alle sorelle e CP_2 [...] per mancanza di prova sullo stesso;
dichiarare in subordine e CP_1 salvo gravame e previo rinnovo della c.t.u. che il danno va liquidato dal momento del rifiuto della consegna dei beni rifiutati e che la quantificazione va fatta coi criteri adottati dall'ing. e non dal ctu al netto di CP_3 qualunque danno per i suoli la cui consegna non si è mai negata. Il tutto con condanna alle spese di lite del doppio grado”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
contestando la fondatezza del gravame, insistendo per CP_1
l'integrale conferma della decisione impugnata, corretta sia in punto di liquidazione del danno, sia nella parte in cui condivideva, recependole, le risultanze della CTU.
Si costituiva anche parimenti concludendo per il Controparte_2 rigetto dell'appello in quanto destituito di ogni fondamento. Con vittoria delle spese del grado.
Deceduto in corso di causa con comparsa del Persona_1
30.6.2022, si costituiva quale sua unica erede (cfr. testamento in atti)
vedova dell'originario appellante, riportandosi Parte_1 alle domande e difese svolte dal defunto marito, insistendo per l'accoglimento del gravame. Disattesa l'istanza di inibitoria ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 19.6.2025, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
*******
Esame delle doglianze L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con il primo motivo di gravame, articolato in due sotto censure
(sub lettera “a” e sub lettera “b”), lamenta Persona_1 violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., 2043 c.c. e 23 Cost., assumendo che il tribunale sarebbe incorso in errore sia nel liquidare il danno in termini di reddito figurativo, sia nel recepire acriticamente le conclusioni rese, sul punto, dal CTU, ing. che, Persona_3 contrariamente a quanto riportato nella sentenza gravata, risultavano espressamente contestate dall'appellante e dal suo consulente di parte.
4 Più precisamente, quanto alla liquidazione del danno (censura sub
“a”), assume che il tribunale, pur avendo esplicitamente riconosciuto in sentenza che il pregiudizio delle sorelle era sfornito di Per_1 prova (“Si tratta dunque di un pregiudizio che non ha ricevuto alcuna prova adeguata..”; cfr. ultimo rigo pag. 5 e primo rigo pag.6 sentenza impugnata), avrebbe poi - per il semplice fatto del ritardo nella messa a disposizione dei beni de quo, in assenza di alcun riferimento a circostanze concrete relative alle condizioni o alla natura e all'ubicazione degli immobili, alle loro potenzialità effettive di utilizzo
e/o a occasioni concrete di concessione in locazione a terzi - erroneamente ritenuto congruo parametro, per la liquidazione del danno, l'importo di un ipotetico canone locativo per il periodo che va dal 3.7.2014 al 31.5.2019, con gli interessi, tutto ciò in mancanza di prova ritenendo il danno in re ipsa e fondato su parametri automatici in netto contrasto coi principi espressi da Cass. 25/05/2018, n. 13071, condivisa da Cass.
4.12.18 n. 31233, secondo cui non c'è possibilità, in ambito patrimoniale come in quello non patrimoniale, di un danno in re ipsa.
Deduce che, in assenza di prova dello specifico danno subito, non è dovuto alcun danno figurativo calcolato sull'ipotetica mancata fruizione di redditi, evidenziando che, nella specie, tra i beni assegnati alle germane condividenti vi era anche il fabbricato di via San
Simeone, dichiarato inagibile dal comune di LL, come da risalente ma mai revocata certificazione in atti (datata 3.2.1981), con conseguente inidoneità dell'immobile a produrre reddito.
Contesta, altresì, il termine di decorrenza della liquidazione del danno,
a suo dire erroneamente individuato dal tribunale nella data di pubblicazione (3.9.2014) della sentenza della Corte di appello di
Napoli n. 3656/2014 (conclusiva del giudizio di divisione), anziché in quella, a suo dire esatta, coincidente con la data di rifiuto della consegna del bene, allorché veniva intrapresa dalle germane Per_1
l'esecuzione per rilascio (anno 2017), momento in cui si concretizzava il lamentato pregiudizio.
Con la seconda sotto censura (sub “b”), l'appellante contesta le risultanze peritali, a suo dire acriticamente recepite dal tribunale, benché palesemente erronee, in quanto sviluppate senza aver previamente visionato i luoghi di causa e senza tener conto del pessimo stato di conservazione del fabbricato.
In particolare, lamenta la falsa ed errata identificazione di uno dei beni facenti parte della quota assegnata alle sorelle ovvero il Per_1 fabbricato in via Simeone n. 34, interamente valutato dal CTU, includendo tutti i locali facenti parte dell'edificio e contrassegnati dalla lettera "A" - da A1 ad A14, in violazione di quanto statuito nella sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3656/2014, che, nel
5 procedere alla divisione dell'asse ereditario, avrebbe assegnato alle sorelle esclusivamente una porzione del fabbricato, e Per_1 precisamente i soli “locali contrassegnati con la lettera "A" in colore azzurro allegato 2 CTU ing. del 21.2.1995” - locali coincidenti Per_4 con i vani contrassegnati con le lettere A3, A4, A5, A13 e A14.
Deduce, pertanto, che l'inclusione di vani non assegnati (colorati in giallo, rosa e verde nell'allegato 2, CTU del 1995) avrebbe Per_4 fortemente inficiato la validità della perizia, sviluppata, peraltro, senza tener conto che tale contestazione, involgente l'esatta individuazione dei locali assegnati alle due sorelle, costituiva il principale motivo dell'opposizione all'esecuzione per rilascio.
Tutte le articolate doglianze, strettamente e logicamente connesse, vanno disattese.
Premesso che l'espressione richiamata dall'appellante, riportata nella pronuncia gravata (“Si tratta dunque di un pregiudizio che non ha ricevuto alcuna prova adeguata..”), si riferisce al diverso ed ulteriore pregiudizio, non patrimoniale, invocato dalle ma non Per_1 riconosciuto dal tribunale (cfr. pag. 5 della sentenza: “Per converso, va rigettata la domanda di ed volta ad Controparte_2 Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, per la mancata restituzione dell'immobile, costituente la casa paterna), ritiene la Corte che in alcun errore sia incorso il giudice di prime cure, che legittimamente - sulla scorta delle specifiche allegazioni svolte dalle sorelle e sin dall'atto della rispettiva CP_2 Controparte_1 costituzione in giudizio (cfr. pagg.
4-5 delle relative comparse contenenti domanda riconvenzionale), non efficacemente contrastate dal fratello , e confortate, come si dirà a breve, dalle Per_1 risultanze peritali - riconosceva alle anzidette germane il danno, determinato in termini di cd. “reddito figurativo”, per l'illegittimo godimento del compendio immobiliare ereditario loro attribuito (in comunione indivisa) con la sentenza della Corte di appello di Napoli
n. 3656/2014 e, nondimeno, non restituito dal coerede , che, Per_1 nonostante l'espressa condanna pronunciata a suo carico ( “… a rilasciare e consegnare alle sorelle e i beni facenti CP_1 Controparte_2 parte della quota congiunta loro assegnata …”; cfr. punto 4 del dispositivo della sentenza n. 3656/2014), si era sottratto indebitamente a tale comando giudiziale, non provvedendo alla restituzione dei beni più volte (bonariamente) richiesti dalle germane condividenti, di poi costrette (in mancanza di rilascio spontaneo) a procedere esecutivamente.
Orbene, giova precisare che, in subiecta materia, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che: “…in conformità ai principi stabiliti dalle
Sezioni unite, con la sentenza n. 33645/2022, il "danno" da occupazione illegittima è da ritenersi "presunto" (e, quindi, risarcibile ex se, discendendo
6 fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (cfr. anche Cass. n. 10823/2015, Cass. n.
20545/2018, Cass. n. 21239/2018)”, ulteriormente precisando che: “È da considerarsi, quindi, errata l'applicazione nel caso di specie della pregressa giurisprudenza di legittimità (ormai da intendersi superata) - alla quale si sono richiamati entrambi i giudici di merito - secondo la quale il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056c.c., si tratterebbe pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Diversamente, invece, a seguito dell'illustrato sviluppo della giurisprudenza di questa Corte, la doglianza in esame coglie nel segno e, a tal proposito, vanno affermati i seguenti principi di diritto ai quali il giudice di rinvio dovrà uniformarsi: a) nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile, non potendo, in caso di mancato superamento di tale presunzione, non essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario;
b) nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.” (cfr., in motivazione, Cass.
19849/2024).
D'altronde, e non a caso, i precedenti indicati dall'appellante a sostegno dei propri assunti (ovvero, Cass. 13071/2018 e Cass.
31233/2018) sono propri quelli ritenuti ormai superati dalla più recente Cass. 19849/2024 (cfr. punto 7 della motivazione), fermo restando che il riferimento a tali (pur superate) pronunce, richiamate nella parte inerente il maggior danno ex art. 1591 c.c. (cfr. pagg.
9-10 dell'appello), è in ogni caso inconferente, non discutendosi nella specie del maggior danno conseguente al ritardo nella riconsegna del bene locato, bensì al pregiudizio patrimoniale (da c.d. perdita subita), specificamente allegato, sofferto dalle germane condividenti per la
7 perdurante mancata disponibilità dei beni loro assegnati in via esclusiva in sede di divisione giudiziale.
Correttamente, pertanto, il tribunale accoglieva, nei limiti indicati, la domanda riconvenzionale spiegata dalle non Per_1 adeguatamente contrastata dal germano , ed avallata dalle Per_1 risultanze della CTU, a firma dell'ing. che, già a Persona_3 diretta conoscenza dei beni per cui è causa (trattandosi - come si legge nella pronuncia gravata - del medesimo tecnico che ha eseguito una delle consulenze tecniche d'ufficio nel decorso giudizio di divisione ereditaria, adottate dalla Corte di Appello a supporto della divisione ereditaria, quindi perfettamente a conoscenza degli immobili e dei luoghi), con diffuse e condivise argomentazioni, ed in conformità all'incarico ricevuto, stimava il danno sofferto da e per il Controparte_1 Controparte_2 mancato godimento (cd. reddito figurativo) del compendio immobiliare loro congiuntamente attribuito con la sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 3656/2014 del 16.7.2014-3.9.2014, così come descritto nella sentenza stessa e/o mediante rinvio alla perizia del CTU, ing. del 21.2.1995 e del CTU ing. Per_4 Persona_3 del 7.5.2009, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte (3.9.2014) e fino all'attualità.
In particolare, il CTU, premesso “che un immobile è suscettibile non solo di vendita o di locazione, ma anche di un uso diretto da parte del proprietario e che l'uso diretto ha un'utilità avente contenuto economico
(chi dispone, poniamo, di una piccola corte a mo' di deposito a livello teorico risparmia il costo del fitto di un'area analoga…)”, e che “il “danno figurativo” che ne deriva al soggetto che non ha potuto utilizzare il proprio bene si traduce nel venir meno del reddito, definito in analogia “reddito figurativo” ovvero “valore locativo””, dopo aver specificamente indicato tutti i beni assegnati congiuntamente alle sorelle e CP_1 [...]
e precisato che potevano essere accorpati in tre complessi (e CP_2 precisamente: A) Fabbricato in via Simeone, beni comuni, cortile annesso e giardino. B) Fabbricato rurale località Chiavolella. C) Fondo in località
Chiavolella), correttamente utilizzava, quale elemento di riferimento utile alla determinazione del valore locativo unitario delle unità residenziali per l'anno 2014, la banca dati delle “Quotazioni
Immobiliari” dell'Agenzia delle Entrate per il Comune di LL, applicando le percentuali di riduzione alle pertinenze esclusive
(cantine, depositi, soffitte, box ecc.) ed alle superfici scoperte (di ornamento quali corte, giardini ecc.), tenuto conto delle specifiche caratteristiche dei beni oggetto di valutazione.
Precisava, infatti, il CTU che: “Il valore locativo più attendibile, sebbene si è in presenza di un fabbricato d'epoca assimilabile ad un villino per la presenza di una corte, di comodi rurali e di terreno in parte a giardino-orto con viale di percorrenza ed area di parcheggio, per il pessimo stato di conservazione e di manutenzione di buona parte degli ambienti residenziali,
8 si ritiene essere il più basso tra quelli riportati e precisamente 2,6 €/mq x mese”, facendo altresì riferimento, quanto al valore locativo dei fondi agricoli, alla tabella redatta dal centro Politiche e Bieconomiche facenti capo alla Regione Campania, indicando il valore medio tra i minimi riportati in tabella, così infine concludendo: “Con la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali, il danno sofferto da
[...]
e per il mancato godimento dei cespiti alle stesse CP_1 Controparte_2 assegnate con la sentenza della Corte di Appello n° 3656/2014 del
16.07.2014 – 03.09.2014, ammonta ad € 41.231,63”. Conclusioni ribadite senza incertezze dal perito d'ufficio anche a seguito dell'esame dei rilievi critici, riproposti in sede di gravame, formulati dall'odierno appellante e dal suo ctp, ing. CP_3 nella relazione a sua firma del 28.6.2019 (allegata all'elaborato peritale), ritenendo il CTU superate tutte le critiche mosse all'elaborato, su cui prendeva specifica posizione, precisando, in particolare, che l'ammontare del “valore locativo” era stato determinato - e non è stato contestato da nessuno dei due consulenti nelle osservazioni alla bozza - dal prodotto del valore locativo unitario
(VLU) moltiplicato per la superficie già determinata con le precedenti consulenze, di poi ribadendo che tale valore locativo unitario, per l'anno 2014, era stato reperito dalle Quotazioni Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, evidenziando, altresì, come fosse fuorviante tutta la documentazione allegata dal ctp, ing. CP_3 per contrastare il valore del fondo agricolo assegnato alle germane
(cfr. pagg. 10-13 dell'elaborato). Per_1
Legittimamente, pertanto, il tribunale recepiva le motivate conclusioni del CTU, all'uopo evidenziandosi che: “Il Giudice di merito, quando fa proprie le conclusioni del CTU, che nella relazione ha tenuto conto dei rilievi dei consulenti tecnici di parte, replicando ad essi, esaurisce il proprio obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le conclusioni tratte, senza che possa configurarsi alcun vizio di motivazione” (cfr. Cass. 4356/2024, Cass. 33742/2022,
Cass. 1815/2015 e, da ultimo, Cass. Cass. 9273/2025).
Né rileva in senso favorevole all'assunto dell'appellante il risalente certificato del 3.2.1981, rilasciato dall'ufficio tecnico del Comune di
LL (cfr. allegato sub 8), dal quale emerge esclusivamente che a seguito dell'evento sismico del 23.11.1980, una parte del fabbricato di via Simeone n.
9 - e precisamente il plesso retrostante e ricadente all'interno del corpo di fabbrica - era parzialmente crollato;
né, tanto meno, assume valenza decisiva ai fini in discorso la “dichiarazione di inagibilità” dell'anzidetto fabbricato a firma del ctp, ing.
9 all'evidenza generica, oltre che rilasciata in data CP_3 imprecisata (cfr. allegato sub 9).
Quanto, poi, alla decorrenza del danno, legittimamente il tribunale la ancorava alla data di pubblicazione (3.9.2014) della sentenza della
Corte di appello di Napoli n. 3656/2014, momento dal quale il coerede
, incurante della condanna giudiziale al rilascio, iniziava a Per_1 detenere senza titolo i beni ereditari assegnati in via esclusiva alle germane condividenti, costrette, pertanto, in assenza di consegna spontanea, (vanamente) sollecitata già con racc. A/R del 10.9.2014 (in atti), ad azionare la procedura esecutiva per rientrare nel possesso degli immobili loro attribuiti.
Resta ancora da precisare, con specifico riguardo alla doglianza inerente l'operato del CTU, che avrebbe falsamente ed erroneamente individuato il fabbricato di via S. Simeone 34, includendo tutti i locali contrassegnati dalla lettera "A" (da A1 a A14), in violazione di quanto statuito nella sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3656/2014, che, a dire dell'appellante, avrebbe invece assegnato alle germane e i soli “locali contrassegnati con la lettera "A" in colore CP_1 CP_2 azzurro allegato 2 CTU ing. del 21.2.1995”, come l'anzidetta Per_4 questione - già correttamente ritenuta infondata dal tribunale (che rilevava come vi fosse perfetta identità tra i cespiti assegnati alle sorelle con la sentenza n. 3656/2014 e quelli presi in Per_1 considerazione dal CTU per determinare il corrispettivo da mancato godimento) - debba ritenersi ormai superata alla luce della sentenza del tribunale di Avellino n. 1376/2021 (allegata in atti), pubblicata nelle more del presente gravame, in data 5.8.2021, che, nel definire il giudizio di opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione intrapreso da in relazione al procedimento di esecuzione per Persona_1 Con rilascio azionato dalle germane opposte (RG N. 1712/2017 , rigettava ogni pretesa dell'opponente, ritenendola infondata.
In particolare, il tribunale di Avellino, con l'indicata pronuncia
(pacificamente passata in giudicato), preso atto che il titolo esecutivo
(sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3656/2014) accertava preliminarmente l'indivisibilità della porzione di fabbricato di via
Simeone n. 34 ricaduta nella comunione ereditaria, assegnando
(congiuntamente) alle germane “l'intera porzione del Per_1 fabbricato in oggetto, con esclusione dell'opponente da qualsiasi assegnazione di porzione di detto immobile”, rilevava che: “L'assegnazione esclusiva alle sorelle dell'intera porzione di fabbricato sito alla Per_1 via Simeone n. 34 non solo è espressamente disposta con l'indicazione delle particelle catastali identificative dell'immobile assegnato – fgl. 32 part.
205/2 e 205/3 – ma è confermata, a contrario, dalla mancata assegnazione al di un pur minima quota all'interno di detto immobile. Persona_1
Né potrebbe essere diversamente atteso che all'inizio del dispositivo viene
10 accertata e dichiarata l'indivisibilità di detta porzione. Sotto tale aspetto la proposta opposizione si manifesta anche priva di interesse ad agire in quanto dall'ipotetico accoglimento non ne deriverebbe alcun accrescimento della porzione assegnata all'opponente, porzione del tutto inesistente. Il riferimento dell'opponente alla sola porzione colorata in azzurro
(meramente esemplificativo di alcuni dei locali assegnati costituente la porzione) denota di faziosità e scorrettezza la spiegata opposizione che riporta, quali riproduttivi del senso e del significato dispositivo, i soli tre righi allegati (relativi alla parte colorata in azzurro) estraendoli nell'intero contesto del dispositivo, di oltre tre pagine, come sopra trascritto. Ad ulteriore conferma della infondatezza della domanda, l'opponente non ha ritenuto neanche di allegare quali sarebbero state le particelle erroneamente assegnate e quali le proprie lese dall'erronea esecuzione”.
In definitiva, dunque, alcun dubbio può residuare sull'esatta individuazione della porzione di fabbricato di via Simeone n. 34 assegnata alle sorelle correttamente identificata e valutata Per_1 dal CTU ai fini della determinazione del reddito figurativo.
§. Con il secondo motivo di gravame, denuncia Persona_1 violazione degli artt. 113, 115 e 295 c.p.c., censurando la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello di opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione su richiamato.
Impugna la pronuncia del tribunale laddove si legge:
[...] ha chiesto la sospensione di questo giudizio, in attesa della Per_1 definizione di altro giudizio, da lui incardinato, in opposizione all'esecuzione intrapresa da ed per ottenere Controparte_2 Controparte_1 il rilascio della quota immobiliare loro assegnata con la sentenza della Corte di Appello n. 3656/2014. La richiesta merita reiezione. La sospensione del processo può avere luogo soltanto nelle ipotesi previste dagli artt. 295 e 296 cod. civ., per le quali, tuttavia, non sussistono i presupposti. Non esiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale da giustificare la sospensione di questo giudizio, a norma dell'art. 295 cod. civ., rispetto al giudizio di opposizione all'esecuzione, intrapreso da Costui non ha spiegato Persona_1 quale efficacia potrebbe spiegare la decisione del giudizio di opposizione all'esecuzione rispetto a questo. Infatti, in quel giudizio di opposizione l'istante ha lamentato che le sorelle, ed Controparte_2 Controparte_1 avrebbero inteso eseguire la sentenza della Corte di Appello n. 3656/2014 in maniera difforme dalle sue statuizioni, in quanto sarebbe stato chiesto il rilascio di beni diversi da (oppure non corrispondenti a) quelli loro assegnati.
Al contrario, in questo giudizio ed hanno Controparte_2 Controparte_1 richiesto il risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo, laddove non vi è dubbio che vi è perfetta identità tra i cespiti che compongono la quota loro attribuita, con la sentenza n. 3656/2014, e quelli presi in considerazione dal CTU per determinare il corrispettivo per il mancato godimento dalla data di quella sentenza ad oggi. E' appena il caso di evidenziare che nemmeno può invocarsi la sospensione di cui all'art. 296 cod. proc. civ., mancando la concorde richiesta di ed Controparte_2 [...]
. CP_1
11 La censura, con cui si contesta al tribunale l'erroneo esame del titolo esecutivo (la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3656/2014), nuovamente invocandosi la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, oltre che infondata, per quanto sopra si è detto, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante, in considerazione dell'avvenuta definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi con la su richiamata sentenza del tribunale di
Avellino n. 1376/2021 del 5.8.2021, cui seguiva il rilascio degli immobili alle germane condividenti, giusta verbale del 20.6.2024, allegato in atti.
§. Sulla scorta di quanto precede, l'appello va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
Spese Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, in favore di ciascuna delle appellate costituite, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione, nei rapporti con in favore dell'avv. Controparte_2
RO SA, dichiaratasi antistataria.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2625
R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Avellino n. 469/2020, pubblicata in data
27.2.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese del grado, che si liquidano, per ciascuna di esse, in
€ 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione, nei rapporti con in favore dell'avv. RO Controparte_2
SA, dichiaratasi antistataria;
12 3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Decisa in Napoli il 13.10.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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